OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO DISCIPLINARE DI GARA
OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA, CONDUZIONE OPERATIVA, ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI AZIENDALI, IN SOSTITUZIONE AGLI APPLICATIVI ATTUALMENTE PRESENTI IN IRFIS, INCLUSI I SERVIZI
SPECIALISTICI CONNESSI E L’INTEGRAZIONE CON I SERVIZI RICEVUTI DA
TERZE PARTI
CIG B26C058876
Indice
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 8
6.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 11
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 11
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 12
9.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
9.4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 13
9.4.1. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE 13
9.4.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 14
9.4.3. REQUISITI DI XXXXXXXX’ TECNICA E PROFESSIONALE 14
9. 5. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE15
9.5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
9.5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 15
9.5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 15
9.6. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 15
9.6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
9.6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 15
9.7. IMPEGNO DELL’OPERATORE 16
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 20
15 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 21
15.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
15.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 22
ALL’ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 24
15.2.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 25
15.2.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 25
15.4 L’OFFERTA ECONOMICA (C) 26
17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 27
17.1 VALUTAZIONE TECNICA (VT) 28
17.1.2 CAPABILITIES & CREDENTIALS 30
17.1.3 CUSTOMER SUPPORT & SLA 32
17.1.4 INFRASTRUTTURA IT & SICUREZZA 34
17.1.5 TIMELINE PROGETTUALE 35
17.1.6 PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE TECNICA 35
17.2 VALUTAZIONE ECONOMICA (VE) 35
18 COMMISSIONE GIUDICATRICE 36
19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 36
20 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE 38
21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 38
23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 40
25 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO – ALTRE DISPOSIZIONI 40
27 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 41
28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 41
1. PREMESSA
Con provvedimenti n. 133 del 29 dicembre 2022, n. 137 del 19 dicembre 2023 e n. 81 del 26.6.2024 il Consiglio di Amministrazione di IRFIS FinSicilia S.p.A., ha deliberato di affidare in outsourcing il servizio del Sistema informativo.
Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto indetto da IRFIS
- Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. La Società appaltante si riserva il diritto di:
• non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
• non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta l’aggiudicazione;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta valida, congrua e conveniente;
• procedere alla stipula del contratto solo dopo aver effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese;
• chiedere ai concorrenti, qualora lo ritenesse necessario, di completare o fornire integrazioni e/o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento, alla richiesta della Società appaltante, di completare o fornire integrazioni e/o chiarimenti, costituisce causa di esclusione dalla gara.
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni in ordine alla digitalizzazione delle procedure. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede di IRFIS FinSicilia S.p.a. [codice NUTS: ITG12] CIG: B26C058876
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le
avvertenze contenute, nei documenti di gara- in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS
- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto
previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.
- Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxx.xx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia
possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della stessa. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle
registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito xxxxxxxxxxxxxxx.xx al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxXxxxxxxx_XxxxxxXxxxxxx.xxxx.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è accessibile 24 ore al giorno sette giorni su sette.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne oltre ad IRFIS, il MEF, la Consip
S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della
normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
1.2. DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della idonea strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.
In ogni caso è indispensabile:
- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
a) un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo
29 del decreto legislativo n. 82/05);
b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al
regolamento n. 910014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione
Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3. IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, alla Piattaforma.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato. L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
1.4. GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è IRFIS-FinSicilia S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
1.5. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) bando di gara;
b) disciplinare di gara e relativi allegati;
c) schema di domanda di partecipazione;
d) capitolato tecnico;
e) schema di contratto;
f) documento di gara unico europeo;
g) File excel “Lista_ Principali_ Requisiti_ Sistema_ Informativo”
h) File excel ”Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Tecnica”
i) File excel ”Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Economica”
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, al seguente link: xxx.xxxxx.xx e sulla Piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 30.9.2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
In considerazione dell’ampiezza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, l’attività di risposta ai quesiti è sospesa dal 1° agosto al 31 agosto 2024.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione
all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregato consorziati eleggono domicilio digitale presso il
mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. STAZIONE APPALTANTE
L’IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A. e, di seguito, anche IRFIS o Committente o Appaltante) è una società in house della Regione Siciliana, iscritta nell'Albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. di cui si indicano i seguenti dati:
• Sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
• Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 00000000000
• Tel. 000 0000000
• Email: xxxxx@xxxxx.xx, pec: xxxxx.xxxxxxxxx.00@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Persona di contatto: RUP Xxxxxxxx Xxxxxxxx email x.xxxxxxxx@xxxxx.xx
5. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è l’affidamento in outsourcing della fornitura, messa in esercizio, conduzione operativa, assistenza tecnico sistemistica propria della conduzione e manutenzione di un Sistema Informativo per la gestione integrata di tutti i processi aziendali, in sostituzione agli applicativi attualmente presenti in IRFIS, nonché la fornitura di tutti i servizi specialistici connessi e l’integrazione con i servizi ricevuti da terze parti. Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio e le attività del fornitore sono stabilite, oltre che nel presente Disciplinare anche nel Capitolato Tecnico allegato cui si fa rinvio. L’oggetto della presente gara d’appalto è una soluzione integrata in grado di coprire l’intera operatività e i processi aziendali della Società appaltante.
In particolare, lo scenario evolutivo immaginato prevede l’esternalizzazione di tutti quei sistemi/tool in grado di supportare i processi necessari allo svolgimento delle attività di intermediazione finanziaria ex art. 106 T.U.B., i cui requisiti specifici richiesti sono esemplificativamente elencati al punto 7.1 del menzionato Capitolato tecnico, nonché i processi a supporto delle attività espletate da IRFIS per la gestione di fondi pubblici (regionali ed extra-regionali) assegnati o da assegnare e finalizzati alla concessione di aiuti e incentivi.
I costi che saranno sostenuti dal concorrente aggiudicatario per i servizi ricevuti da terze parti e per l’upgrade del software con riguardo all’evoluzione delle normative in ambito del credito, bilancio, segnalazioni di vigilanza e CR, sicurezza, privacy, ecc. ovvero tutti gli ambiti che interessano il sistema informativo devono essere ricompresi nell’offerta economica senza maggiori oneri per IRFIS nel corso della fornitura, pertanto l’offerta deve intendersi a corpo.
Si precisa che il servizio e le attività dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’affidamento del servizio ad un unico operatore economico assicura la necessaria omogeneità ed efficacia dell’intervento.
Con riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici i codici CPV in cui rientra il lotto sono i seguenti:
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo Euro |
1 | Programmazione di software e servizi di consulenza | 72200000-7 | P | 800.000 |
Servizi di manutenzione di sistemi | 50324100-3 | P | 6.000.000 |
Si evidenzia che, come meglio specificato nella “Relazione sul progetto del servizio” l’importo è stato calcolato in base alle risultanze dell’attività di scouting condotta da primaria società di consulenza.
Relativamente a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) si fa riferimento all’art. 26 comma 3 bis del medesimo decreto legislativo che dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.
L’importo complessivo è al netto di IVA.
L’appalto è finanziato con mezzi propri della stazione appaltante.
6. CORRISPETTIVO
L'importo complessivo massimo del corrispettivo è pari ad euro 6.800.000 (seimilioniottocentomila/00) oltre Iva per l’intera durata della fornitura, pari a 8 anni, sul quale deve essere formulata l’offerta al ribasso d’asta che sarà ripartita nelle seguenti componenti:
• euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per costo una tantum relativi alle attività progettuali, di impianto e
migrazione;
• euro 6.000.000 (seimilioni/00) per canoni relativi alle attività di conduzione, manutenzione e licenze per tutta la durata di suddetti servizi come indicato nel paragrafo successivo.
L’importo summenzionato deve essere comprensivo anche dei costi per i servizi ricevuti da terze parti e per l’upgrade del software con riguardo all’evoluzione delle normative nell’ambito del credito, bilancio, segnalazioni di vigilanza e CR, sicurezza, privacy, ecc. ovvero di tutti gli ambiti che interessano il sistema informativo.
Il valore globale stimato dell’appalto è pertanto pari ad € 9.660.000 al netto di Iva così suddiviso, anche in ragione di quanto previsto al successivo art. 6.2, ed è così individuato:
Importo complessivo | 6.800.000 (seimilioniottocentomila/00) |
Importo per opzione di proroga 2 anni | 1.500.000 (unmilonecinquecentomila) |
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento | 1.360.000 (unmilionetrecentosessantamila/00) |
Valore globale stimato | 9.660.000 (novemilioniseicentosessantamila) |
6.1. REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi di produzione dell’industria e dei servizi ISTAT.
6.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
IRFIS, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del d.lgls. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante prorogare ai sensi dell’art. 120 c. 10 del Codice la durata del contratto sino a 24 mesi per un importo pari al massimo ad € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00). In tal caso al contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Nei casi e con le modalità previsti dall’art. 120 c. 11 del Codice, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della proroga tecnica del
contratto. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del servizio ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
7. DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio avrà una durata pari a 8 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare e nel
Bando, gli operatori economici individuati all’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 incluse le imprese individuali e quelle artigiane. Sono ammessi a partecipare anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
8.1. R.T.I. e Consorzi
È ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 65, 67, 68 del D. Lgs. n. 36/2023, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all’art. 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023 si applica quanto disposto dall’ art. 68, comma 20, del D.Lgs. n. 36/2023.
I Consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lettera b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata)
pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
È consentita la partecipazione di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e assumerà la rappresentanza esclusiva degli stessi mandanti nei confronti di XXXXX.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
È fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’operatore economico stesso partecipa.
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
9.1. REQUISITI GENERALI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore
economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/2023. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/2023 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/2023 è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e delle consorziate che prestano i requisiti.
9.2. SELF CLEANING
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è
comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
9.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso IRFIS – FinSicilia S.p.A. negli ultimi tre anni.
9.4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
9.4.1. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione per attività inerenti all’oggetto della gara nel Registro delle imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato II.11del D.Lgs. 36/2023.
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
9.4.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Il concorrente deve aver realizzato nel 2021, nel 2022 e nel 2023, un fatturato globale annuo, per ciascuna annualità, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del valore posto a base d’asta (e cioè pari ad Euro 3.400.000 per anno) e, quindi, complessivamente non inferiore ad euro 10.200.000,00 nel triennio, IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
9.4.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve:
a) aver complessivamente eseguito e/o avere in corso di esecuzione negli anni 2021, 2022 e 2023 almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento – inteso quale fornitura di sistemi informativi per la gestione di processi aziendali da parte di imprese operanti in settore economico di produzione di software - di importo complessivo non inferiore a Euro 3.400.000;
b) possedere la certificazione EN ISO 9001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità, per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento) nel settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione” o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti;
c) possedere la certificazione ISO/IEC 27001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico) per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti.
La comprova del requisito di cui alla lettera a) sopra indicato è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento
delle stesse.
9.5. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE (gruppo europeo di interesse economico) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
9.5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività
giuridica.
9.5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come specificato all’art.68 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023.
9.5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come specificato all’art.68 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito una partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
9.6. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
9.6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 9.4.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
9.6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
I consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lettera b) e c) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
9.7. IMPEGNO DELL’OPERATORE
L’operatore economico si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all’art. 102 comma 1 lettera c) D.Lgs 36/2023.
***
Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici avviene attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al Portale ANAC.
Il venir meno dei requisiti sopra elencati richiesti a pena di esclusione dalla gara successivamente all’aggiudicazione della gara, dovrà essere tempestivamente comunicato ad IRFIS e potrà comportare la risoluzione del contratto eventualmente stipulato. IRFIS-FinSicilia S.p.a. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da ciascun concorrente.
Non saranno considerate le offerte di soggetti che si trovino, rispetto ad altri offerenti, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, nonché le offerte presentate da operatori economici aventi il medesimo legale rappresentante.
Il partecipante alla gara provvederà altresì ad informare immediatamente IRFIS-FinSicilia S.p.a. dei seguenti eventi:
• l’eventuale venir meno di anche uno soltanto dei suddetti requisiti di ammissibilità;
• il mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi debito di natura finanziaria del partecipante, o delle società facenti parte del gruppo cui appartiene il partecipante, sia per obbligazioni, titoli obbligazionari, depositi, conti correnti, derivati di qualsiasi genere o titoli o altri rapporti bancari o finanziari;
• il verificarsi di un evento in relazione ad un debito del partecipante o di società appartenenti al suo medesimo gruppo che sia tale da dare diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico del fornitore partecipante o delle società del suo gruppo o che sia tale da attribuire il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, per l’inadempimento del fornitore partecipante o di una società del suo gruppo;
• il partecipante o una qualsiasi società appartenente al gruppo cui appartiene il fornitore partecipante sia dichiarata
insolvente, cessi i pagamenti o venga richiesta l’ammissione ad una procedura concorsuale quale fallimento, concordato,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altre simili procedure, sia in Italia sia all’estero;
• l’autorità amministrativa o giudiziaria competente dichiari che il partecipante o altra società del gruppo non ha rispettato i requisiti di stabilità patrimoniale o di riserve patrimoniali secondo la normativa applicabile;
• l’autorità amministrativa o giudiziaria competente nomini uno o più commissari al partecipante, revocando il Consiglio di
Amministrazione in carica.
Impregiudicati i diritti di cui sopra, XXXXX avrà comunque facoltà di risolvere e, comunque, di recedere immediatamente dal contratto quando venga a conoscenza del verificarsi anche di uno solo degli eventi sopra indicati.
10 GARANZIA PROVVISORIA
Per partecipare alla gara l’offerente deve rilasciare, a pena di esclusione, apposita garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo base d’asta e precisamente di importo pari a € 136.000 (centotrentaseimila), per la durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o garanzia fideiussoria. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. L’offerente dovrà altresì impegnarsi a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Nel caso in cui un raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara intenda rilasciare una garanzia fideiussoria, quest’ultima dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato a IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. IBAN IT 42 C 06230 04602 000015378313 indicando la seguente causale: “Cauzione gara outsourcing Sistema Informativo”.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative iscritte nei rispettivi albi e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella
domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
3) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre
nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta
che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: EMAS: Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; ECOLABEL: Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine
stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
12 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all’art. 119 D.Lgs. 36/2023. In ogni caso non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto e non possono essere subappaltate, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche dell’appalto, le seguenti attività:
• realizzazione, attuazione e successiva manutenzione e sviluppo delle procedure di automazione operativa/programmi.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
13 AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs n. 36/2023, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti di quanto previsto dal presente Disciplinare.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliaria che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di capacità generale di cui all’art. 9.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’art. 9.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia
stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un’altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la Piattaforma disponibile all’indirizzo
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
Il plico telematico dovrà essere caricato nella piattaforma telematica entro e non oltre il 15.11.2024 a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all’art. 1.1 del presente Disciplinare.
15 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico telematico è composta da:
BUSTA A – Documentazione amministrativa; BUSTA B – Offerta tecnica;
BUSTA C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
− l’offerta è vincolante per il concorrente;
− con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni di cui al successivo punto 15.2 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.
15.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:
− domanda di partecipazione;
− DGUE;
− eventuale procura;
− Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione;
− garanzia provvisoria;
− Eventuale Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
− Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
− documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.2.3;
− documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.2.4 ;
− File excel “Lista_ Principali_ Requisiti_ Sistema_ Informativo”;
− File excel “Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_ Valutazione Tecnica”;
− File excel “Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Economica”.
15.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 1.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g)
ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblica-
zione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione
dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
• denominazione, sede legale, recapiti per le comunicazioni inerenti alla presente gara (posta elettronica certificata e telefono);
• estremi della iscrizione nel registro delle imprese (per gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro, dev’essere indicata la iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023);
• i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
• che l’attività svolta è inerente all’oggetto della gara;
• dichiarazione che l’operatore economico dispone di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze nelle attività oggetto del servizio;
• dichiarazione attestante che nei confronti dei propri dipendenti l’operatore economico applica il trattamento normativo, previdenziale ed antinfortunistico previsto dal relativo C.C.N.L. del commercio, terziario, distribuzione e servizi ovvero, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023 il differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele;
• dichiarazione che l’operatore economico non appartiene, totalmente od in parte, a dipendenti di IRFIS oppure a loro familiari conviventi o parenti entro il secondo grado;
• impegno a presentare, in caso di aggiudicazione ed entro il termine che verrà indicato da XXXXX, la documentazione richiesta nel bando di gara e quella necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
• dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che, in caso di aggiudicazione, la stessa diventa efficace decorso del termine di sessanta giorni previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione V della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3.4.2015, senza che la stessa Autorità di Xxxxxxxxx abbia avviato un procedimento di divieto di conferimento del servizio;
• nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
• di non intrattenere e di impegnarsi a non intrattenere, pena la risoluzione del contratto, rapporti di lavoro o professionali con
soggetti che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricoperto presso la stazione appaltante la carica di amministratori, direttore generale ovvero con ex dipendenti della stazione appaltante stessa muniti di poteri gestionali.
• di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.
Inoltre, l’operatore economico deve dichiarare:
1) di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economica previsti nel presente Disciplinare;
2) di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura
di gara, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità;
3) di impegnarsi a produrre, a pena di esclusione dalla gara, su richiesta di XXXXX, ogni chiarimento, notizia o documentazione
necessari o utili per la valutazione dell’offerta;
4) di essere a conoscenza che XXXXX si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non aggiudicare la presente gara senza che
l’operatore economico partecipante possa pretendere alcunchè nemmeno a titolo di rimborso di spese sostenute;
5) di autorizzare l’IRFIS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, del DPR 445/2000, a verificare, presso le competenti amministrazioni e uffici, la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara.
Dovrà inoltre essere prodotto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, d.lgs. 36/2023, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 117 D. Lgs. 36/2023 per l’esecuzione del contratto, per l’ipotesi di aggiudicazione.
Inoltre, dovranno essere indicati gli eventuali documenti prodotti per la partecipazione alla gara coperti da segreto tecnico/commerciale che si intendono sottratti all’eventuale accesso agli atti richiesto da altri concorrenti, ferme restando le valutazioni della stazione appaltante sulla compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
− dal concorrente che partecipa in forma singola;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
− nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65,
comma 2 lettere b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
15.2.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del D.Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.2.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita
sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
15.2.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
▪ copia del contratto di rete
▪ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
▪ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
▪ copia del contratto di rete
▪ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15.3 L’OFFERTA TECNICA (B)
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma.
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.2.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti;
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
La relazione deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e deve contenere, a pena di esclusione:
• dettaglio di tutti gli aspetti specificati nel Capitolato Tecnico
• essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai diversi criteri di valutazione
• compilazione in tutte le sue parti dell’Allegato “IRFIS_Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Tecnica”, in modo da recuperare le principali informazioni relative al vendor e alla fornitura che saranno utilizzate per calcolare uno scoring di valutazione.
•
15.4 L’OFFERTA ECONOMICA (C)
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma.
L’Offerta Economica, redatta utilizzando l’apposito allegato
“IRFIS_Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Economica” compilato in tutte le sue parti e firmata
secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.2.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
- componenti di prezzo: progettuali e running;
- prezzo complessivo offerto al netto di IVA e ribasso percentuale del prezzo base d’asta.
I prezzi vanno espressi in euro. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
16 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni
altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini del soccorso istruttorio IRFIS assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs.n. 36/2023.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
La valutazione dell’offerta dei fornitori sarà condotta, infatti, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista qualitativo, secondo un framework strutturato che mira a confrontare 2 dimensioni di analisi:
• Componente tecnica rispetto ad una serie di requisiti tecnici compresa la timeline progettuale
• Componente economica
Le informazioni per la valutazione delle 2 dimensioni di analisi sopra riportate, saranno desunte dall’offerta presentata dal fornitore e dalla compilazione da parte dello stesso in tutte le sue parti degli Allegati “IRFIS_Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Tecnica” e “IRFIS_Outsourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Economica” (propedeutici per la valutazione).
I 2 ambiti di valutazione seguono il seguente modello di ponderazione: Ambito di valutazione | Percentuale di ponderazione |
Valutazione Tecnica (VT) | 70% |
Valutazione Economica (VE) | 30% |
Valutazione Totale (VTOT) | 100% |
Il punteggio totale del fornitore VTOT sarà così determinato:
VTOT = (VT * 70%) + (VE * 30%)
Dove:
VT = punteggio relativo alla componente tecnica compresa la timeline progettuale VE = punteggio relativo alla componente economica
La commissione di valutazione sarà composta da un numero definito di valutatori. Per ciascun valutatore sarà utilizzata la suddetta metodologia di seguito specificata. .
Per determinare lo score finale del vendor in esame si procederà ad effettuare la media aritmetica degli score ottenuti dai singoli valutatori.
17.1 VALUTAZIONE TECNICA (VT)
All’interno della Valutazione Tecnica (VT) sono ricompresi 5 Requisiti Tecnici principali con un peso percentuale differente come indicato di seguito:
Percentuale di ponderazione | Sotto Ambiti Tecnici | Descrizione | Sub-percentuale di ponderazione | |
Valutazione tecnica | Copertura funzionale che la | |||
Copertura Funzionale | soluzione del fornitore è in grado di fornire rispetto ai requisiti | 45% | ||
richiesti da IRFIS | ||||
Valutazione del fornitore in | ||||
Capabilities & Credentials | termini di competenze tecnologico/funzionali, partnership rilevanti, | 10% | ||
progettualità e credentials | ||||
Valutazione dei servizi offerti in | ||||
70% | Customer Support & SLA | termini di supporto generale al cliente, manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva, rispetto degli SLA, ecc. | 15% | |
Infrastruttura IT & sicurezza | Copertura dei requisiti tecnici relativi all'infrastruttura IT, gestione della sicurezza, | 15% | ||
protezione dei dati, ecc. | ||||
Timeline Progettuale | Modalità di pianificazione previste dalla fornitura | 15% |
17.1.1COPERTURA FUNZIONALE
La copertura funzionale risponde a 333 requisiti suddivisi 11 aree (Amministrazione, Crediti, Risorse, Risk Management, Coordinamento territoriale, Controlli, Sistemi informativi, Legale, Pianificazione Finanza CDG, Contenzioso e Tutte le Aree).
Il punteggio di valutazione di ciascun requisito funzionale è compreso tra 2,5 e 10 ed è basato sulle seguenti regole:
Copertura del requisito | Punteggio ottenuto |
Standard | 10 |
Standard + Customization | 7,5 |
Full custom | 5,0 |
Sistemi di terze parti | 2,5 |
Standard significa che il fornitore è in grado di coprire il requisito funzionale espresso da IRFIS mediante delle funzionalità di tipo standard previste della propria soluzione.
Standard + Customization significa che il fornitore è in grado di coprire il requisito funzionale espresso da IRFIS mediante delle funzionalità di tipo standard ma sono necessarie alcune customizzazioni/implementazioni per poter perfettamente coprire la necessità espressa.
Full custom significa che il fornitore è in grado di coprire il requisito funzionale solamente mediante customizzazioni/implementazioni (le funzionalità standard non coprono il requisito).
Sistemi di terze parti significa che il fornitore è in grado di coprire il requisito funzionale solamente tramite l’integrazione con
sistemi di terze parti.
Dovrà essere indicata solo una delle suddette soluzioni.
La copertura funzionale totale sarà valutata con un punteggio compreso tra 0 e 100. Tale score sarà ottenuto sommando i singoli punteggi ottenuti su ciascun requisito funzionale (10, 7,5, 5,0 e 2,5), rapportando tale somma al numero totale dei requisiti espressi (333), e moltiplicando il risultato per 10.
17.1.2 CAPABILITIES & CREDENTIALS
Tale ambito tecnico prende in considerazione ai fini della valutazione del fornitore le ulteriori competenze tecnologico/funzionali, in termini di partnership rilevanti, di progettualità e credentials, rispetto a quanto richiesto e dichiarato riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale.
La valutazione del fornitore viene effettuata sulla base dei seguenti cluster:
• Principali partnership tecnologiche
• Expertise tecnologiche
• Area di expertise
• Mercato / clienti
• Credentials
Per la componente di partnership tecnologiche sono elencate una serie società tech. Sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 100 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Partnership coperta | Score "partnership assente" | Score "partnership presente" |
ServiceNow | 0 | 12,5 |
Microsoft (e.g.: Azure, Dynamics, M365) | 0 | 12,5 |
Pega | 0 | 12,5 |
SAP | 0 | 12,5 |
BluePrism | 0 | 12,5 |
SAS | 0 | 12,5 |
Finnacle | 0 | 12,5 |
Tagetik | 0 | 12,5 |
Se il fornitore possiede la partnership con il partner indicato sarà attribuito lo score di 12,5 altrimenti sarà attribuito il valore 0.
Il cluster Principali Partnership Tecnologiche avrà quindi uno score complessivo compreso tra 0 e 100.
Per il cluster Expertise tecnologiche viene richiesto il numero di progettualità sviluppate per ciascun ambito indicato (Data visualization / Business intelligence, Data analytics / Machine learning / Data mining, ecc.).
In funzione del numero di progetti, sarà associato a ciascun ambito un punteggio compreso tra 0 e 100 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Scala | Score |
Nessun progetto | 0 |
1 progetto | 40 |
2 progetti | 60 |
3 progetti | 80 |
4 progetti | 90 |
Oltre 4 progetti | 100 |
Lo score di Expertise tecnologiche sarà ottenuto facendo la media aritmetica tra gli score di ciascun ambito
Per il cluster Area di expertise viene richiesto il numero di progettualità sviluppate per ciascun ambito indicato (Amministrazione, Crediti, ecc.). In funzione del numero di progetti, sarà associato a ciascun ambito un punteggio compreso tra 0 e 100 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Scala | Score |
Nessun progetto | 0 |
1 progetto | 40 |
2 progetti | 60 |
3 progetti | 80 |
4 progetti | 90 |
Oltre 4 progetti | 100 |
Lo score di Area di expertise sarà ottenuto facendo la media aritmetica tra gli score di ciascun ambito.
Per il cluster Mercato / Clienti viene richiesto il numero di progettualità sviluppate per ciascun ambito (istituti finanziari, banche, ecc.). In funzione del numero di progetti sarà associato a ciascun ambito un punteggio compreso tra 0 e 100 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Scala | Score |
Nessun progetto | 0 |
1 progetto | 40 |
2 progetti | 60 |
3 progetti | 80 |
4 progetti | 90 |
Oltre 4 progetti | 100 |
Lo score di Xxxxxxx / Clienti sarà ottenuto facendo la media aritmetica tra gli score di ciascun ambito.
Lo score complessivo delle componenti Expertise tecnologiche, Area di expertise, Mercato / Clienti sarà ottenuto facendo la media aritmetica degli score ottenuti in ciascuno di essi
Lo score complessivo delle componenti sopra citate sarà compreso tra 0 e 100.
Per la componente di Credentials sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 100 in funzione di un’analisi qualitativa rispetto
alle Credentials fornite sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Score | Giudizio |
0 | Non rispondente/non attinente all'oggetto della fornitura |
60 | Rispondente/attinente all'oggetto della fornitura |
100 | Ampiamente rispondente/attinente all'oggetto della fornitura |
Il cluster Credentials avrà quindi uno score complessivo compreso tra 0 e 100 in funzione del giudizio attribuito alle credential fornite.
Lo score complessivo dell’ambito Capabilities &Credentials sarà ottenuto facendo la media aritmetica dei punteggi ottenuti nei suddetti trecluster:
• Principali Partnership Tecnologiche
• Expertise tecnologiche, Area di expertise, Mercato / Clienti
• Credentials.
17.1.3 CUSTOMER SUPPORT & SLA
La valutazione del fornitore viene effettuata sulla base dei seguenti cluster:
• Assistenza
• Manutenzione del sistema
• Evoluzione del sistema (Changerequest)
• Knowledge Transfer
• Conformità normative
• Service Level Agreement e KPI
Per ciascun cluster sono elencate una serie di requisiti che devono essere coperti dal fornitore nella soluzione target. Per ciascun requisito coperto dal fornitore sarà assegnato un punteggio pari a 6,666 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito, altrimenti sarà assegnato un valore pari a 0:
Cluster di Valutazione | Attività coperta | Score |
ASSISTENZA | Sistema di Helpdesk | 6,666 |
Sistema di ticketing delle richieste | 6,666 | |
Ticket con associazione di priorità | 6,666 | |
Processi di escalation/risoluzione problematiche a più livelli | 6,666 | |
MANUTENZIONE DEL SISTEMA | Ambiente di test allineato all'ambiente di produzione (dati e codice) | 6,666 |
Disponibilità di hotfix | 6,666 | |
Testing di sistema (incluso quello di non regressione) | 6,666 | |
Manutenzione senza impatto all'operatività (es. rilasci in orario non lavorativo) | 6,666 | |
EVOLUZIONE DEL SISTEMA (CHANGE REQUEST) | Processo per la gestione e l'implementazione di richieste nuove e/o di modifica (raccolta requisiti, analisi, sviluppo, test, rilascio) | 6,666 |
Predisposizione e fornitura della documentazione/user guide a supporto | 6,666 | |
Rilasci indipendenti tra i diversi client della soluzione | 6,666 |
KNOWLEDGE TRANSFER | Gestione del processo di trasferimento della conoscenza (es. formazione utenti) | 6,666 |
Disponibilità di consulenti di supporto (copertura di tutte le aree funzionali) | 6,666 | |
CONFORMITA' NORMATIVA | Aggiornamenti del sistema in relazione alle modifiche normative | 6,666 |
SERVICE LEVEL AGREEMENT E KPI | SLA e penali definite contrattualmente per tutti i servizi forniti | 6,666 |
Lo score complessivo dell’ambito Customer Support & SLA sarà ottenuto facendo la somma degli score ottenuti per ciascun requisito approssimando per eccesso all'unità.
Lo score complessivo sarà quindi compreso tra 0 e 100.
17.1.4 INFRASTRUTTURA IT & SICUREZZA
La valutazione del fornitore viene effettuata sulla base dei seguenti cluster:
• IT Housing Model/Services Platform
• Ambiente di Sviluppo
• Sistema e Integrazioni
• Certificazioni del Datacenter
• Sicurezza
• Disaster Recovery
Per ciascun cluster viene richiesta una descrizione dei principali aspetti e la presenza di alcune caratteristiche.
Ad ogni cluster sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 100 in funzione di un’analisi qualitativa rispetto alle informazioni
descritte sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Score | Giudizio |
0 | Non rispondente/non attinente all'oggetto della fornitura |
60 | Rispondente/attinente all'oggetto della fornitura |
100 | Ampiamente rispondente/attinente all'oggetto della fornitura |
Lo score complessivo dell’ambito Infrastruttura IT & Sicurezza sarà ottenuto facendo la media aritmetica dei punteggi ottenuti in ciascun cluster e sarà un punteggio compreso tra 0 e 100
17.1.5 TIMELINE PROGETTUALE
Tale ambito riguarda le modalità di pianificazione di tutte le attività previste dalla fornitura, a partire dalla fase di Assesment fino al Go Live del progetto, e viene stimata in termini qualitativi con un punteggio compreso da 0 a 100 sulla base della griglia di valutazione illustrata di seguito:
Score | Giudizio |
0 | Non rispondente alle aspettative della società appaltante relativamente agli aspetti di timeline progettuale (organizzazione attività, durata del progetto, …) |
60 | Rispondente alle aspettative della società appaltante relativamente agli aspetti di timeline progettuale (organizzazione attività, durata del progetto, …). |
100 | Superiore rispetto alle aspettative della società appaltante relativamente agli aspetti di timeline progettuale (organizzazione attività, durata del progetto, …) |
Il cluster Timeline progettuale avrà quindi uno score complessivo compreso tra 0 e 100 in funzione del giudizio attribuito alle modalità di pianificazione delle attività.
17.1.6 PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE TECNICA
Una volta identificati i punteggi relativi alla Copertura Funzionale, Capabilities &Credentials, Customer Support & SLA e Infrastruttura IT & Sicurezza, Timeline Progettuale saranno ponderati per i seguenti pesi percentuali:
• Copertura Funzionale 45%
• Capabilities & Credentials 10%
• Customer Support & SLA 15%
• Infrastruttura IT & Sicurezza 15%
• Timeline progettuale 15%
Il punteggio ottenuto sarà ponderato per il peso percentuale attribuito alla valutazione Tecnica (70%).
17.2 VALUTAZIONE ECONOMICA (VE)
La valutazione del fornitore in termini di impatto economico viene effettuata valutando i seguenti cluster di costo:
• costi componente progettuale: comprende la suddivisione dei costi nelle principali fasi progettuali
• costi componente running: comprende i costi di licenza e manutenzione del sistema e del software
Per ciascuno di questi cluster vengono richieste al fornitore le principali tipologie di costo che il Committente dovrà sostenere. Per la valutazione economica dell’offerta sarà effettuata un’analisi quantitativa delle grandezze al fine di identificare uno score compreso tra 10 e 100.
Saranno assegnati 100 punti all'offerta con il prezzo complessivo più basso e 10 punti all’offerta con il prezzo complessivo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale rispetto al punteggio massimo e al punteggio minimo attribuiti, secondo la seguente formula:
P = ((PZ max – PZ) / (PZ max – PZ min)) * (P max – P min)
Dove:
P = punteggio assegnato all'offerta esaminata PZ max = prezzo complessivo più alto offerto PZ min = prezzo complessivo più basso offerto PZ = presso complessivo dell’offerta esaminata P max = punteggio massimo assegnato
P min = punteggio minimo assegnato
Il punteggio ottenuto sarà ponderato per il peso percentuale corrispondente alla valutazione della Valutazione Economica (30%).
Le offerte economiche devono essere comprensive anche dei costi per i servizi ricevuti da terze parti.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento a quello indicato all’art. 6 del presente Disciplinare. Saranno scartate, previa verifica dell’anomalia, le offerte ritenute anormalmente basse a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dei minimi salariali retributivi, giusta previsione di cui all’art. 110 del d. lgs. n. 36/2023.
18 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari fino ad un massimo di n. 5 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 D. Lgs. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico e previa esibizione dell’elenco dei partecipanti, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo di IRFIS nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La data della prima seduta sarà pubblicata nella Piattaforma telematica ed altresì sul sito di Irfis.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno cinque giorni prima della data fissata.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche.
La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti – salvo che in ipotesi di sedute riservate - potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
Nella prima seduta la commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre
l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che non sono stati esclusi dalla gara.
La commissione giudicatrice procede all’ esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite piattaforma:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata tramite piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica, tramite la piattaforma, il giorno e l’ora del sorteggio.
Al termine delle operazioni la Commissione redige la graduatoria.
Sul sito di IRFIS (xxx.xxxxx.xx) sarà pubblicata la graduatoria delle offerte ammesse e l’elenco di quelle non ammesse con le
relative motivazioni.
L’Offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nel precedente punto 17.2, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, che non possono consistere in alcuna di quelle indicate nell’art. 110 D.Lgs. 36/2023, il RUP, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, anomale.
21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
La commissione trasmette al RUP gli esiti delle valutazioni delle offerte pervenute.
Il RUP presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare
nonché al decorso del termine di sessanta giorni previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione V della Circolare della Banca d’Italia
n. 288 del 3.4.2015, senza che la stessa Autorità di Xxxxxxxxx abbia avviato un procedimento di divieto di conferimento del servizio.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria.
L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, all’esito delle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella
graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e
comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché
ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del d. lgs. n. 36/2023.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario, IRFIS si riserva di procedure alla revoca
dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lettera d) D.Lgs. 36/2023.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il
nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata in modalità elettronica.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle
condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.
22 PROPRIETÀ DEI DATI
I dati ed i contenuti del Sistema sono di proprietà esclusiva di IRFIS.
Alla sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a che tutti i dati e i contenuti del sistema nonché la documentazione tecnica prodotta nell’ambito del progetto siano di esclusiva proprietà di IRFIS. L’aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento.
Il Responsabile dovrà gestire i dati nel pieno rispetto delle normative di riferimento e per il periodo di tempo concordato tra le parti, informando prontamente IRFIS di qualsiasi problematica dovesse sorgere in merito al trattamento dati, nonché fornendo il proprio assenso a che IRFIS o soggetti da questa delegati, possano effettuare verifiche periodiche per vigilare il rispetto da parte del Responsabile della puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna al trasferimento periodico verso IRFIS della copia dei dati, secondo modalità concordate tra le parti (riguardanti, tra l’altro, tracciati e relativa documentazione tecnica), nonché alla scadenza del contratto e/o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso o recesso per qualsiasi causa al fine di consentire ad IRFIS la piena proprietà dei dati costantemente aggiornati.
23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24 CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.
25 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO – ALTRE DISPOSIZIONI
La pubblicità legale a livello nazionale della presente procedura, del disciplinare e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti” che è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
Tutti gli obblighi di pubblicità legale sono assolti sulla Banca Dati attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.
Il presente Disciplinare è pubblicato inoltre nel sito di IRFIS all’indirizzo xxx.xxxxx.xx
Il presente Disciplinare non costituisce obbligazione per l’IRFIS che si riserva la facoltà̀, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò̀ costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti che non hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di partecipazione.
Al presente avviso si applicano, per quant’altro non specificato, le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
26 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.
27 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie riguardanti la presente procedura di gara afferenti alla tutela di interessi legittimi è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.
28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
L’IRFIS tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività̀ strumentale al perseguimento delle proprie finalità̀ istituzionali.
Per le finalità̀ di cui al presente avviso, l’IRFIS raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li
elabora secondo le modalità̀ necessarie, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.
I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità̀ per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.
Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti dell’IRFIS, e loro incaricati, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità̀ del trattamento. L’IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità̀, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità̀ di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’IRFIS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità̀ o l'esclusione
dell’impresa dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
• il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
• il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
• il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
• il diritto alla portabilità̀ dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
• il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
• il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
Titolare del trattamento è l’IRFIS. Il DPO (Data Protection Officer) è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxx.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa disponibile sul sito istituzionale di IRFIS.