Comune di Breganze
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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 10/09/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA.
L'anno 2015 , il giorno 10 del mese di SETTEMBRE presso il Municipio comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e Nome | Qualifica | Presente/Assente |
XXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx | Presente |
XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Presente |
XXXXXXXX Xxx | Assessore | Presente |
XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx | Assessore | Presente |
XXXXXXX Xxxxxxxxx | Assessore | Presente |
Presenti: 5 Assenti: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Xxxxxxxxx dott.ssa Xxxxx.
L’Avv. Xxxxx XXXXXXX in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata e per l’Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, secondo la quale è rifugiato chiunque “a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell’opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”;
Richiamato altresì l’art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”;
Richiamato l'art 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, secondo cui "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea";
Dato atto che il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, ed è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992;
Considerato quindi che è richiedente asilo la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell’uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata;
Rilevato altresì che i richiedenti protezione internazionale sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: ciò che distingue gli immigrati dai rifugiati è che questi ultimi fuggono dal loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali;
Richiamato altresì che nella Provincia di Vicenza dal 2003 è operativo il Progetto “Oasi” Sprar, capofila il Comune di Santorso, avente ad oggetto l'attività di accoglienza, tutela, informazione ed integrazione di richiedenti protezione internazionale e rifugiati nel quale l'Associazione ONLUS “Il mondo nella città” ha svolto le funzioni di ente gestore per conto della rete territoriale dell'Alto Vicentino costituita tra i Comuni di Santorso, Schio, Malo, Vicenza, Chiuppano, Torrebelvicino, Monte di Malo, Valli del Pasubio, Calvene, Carrè, Lugo di Vicenza, Ulss. 4, Provincia di Vicenza;
Che nel triennio 2011-2013 questa progettualità si è sviluppata ulteriormente, arrivando nel 2013 a consolidare la rete territoriale, coinvolgendo ulteriori Comuni e Enti Locali (complessivamente: Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Xxx.xx, Monte di Malo, Schio, Santorso, San Xxxx di Leguzzano, Thiene, Unione dell'Alta Val Leogra, Valdastico, Vicenza e Ulss. 4) per assicurare il principio della corresponsabilità dei Comuni nella partecipazione singola e coordinata al sistema d’accoglienza, confermando la delega al Comune di Santorso in qualità di capofila alle funzioni di gestore dei servizi e degli interventi relativi all'accoglienza di profughi migranti;
che il Comune di Santorso (capofila della Rete Territoriale dell'Altovicentino) ha ottenuto anche nel 2014 il finanziamento ministeriale – Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo – per il progetto triennale Oasi 2014/2016 e per l'organizzazione e la gestione di complessivi 39 posti (25 posti/anno ordinari oltre a 14 aggiuntivi) con relativi servizi di integrazione affidati in convenzione all'associazione Onlus “Il Mondo nella città” di Schio;
Dato atto che in occasione dell'emergenza umanitaria in Nord Africa (DPCM del 12 febbraio e 5 aprile 2011 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 aprile 2011 e n. 3933 del 13 aprile 2011 ) i Comuni di Santorso, Schio, Malo, Monte di Malo, San Xxxx di Leguzzano, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Calvene, Chiuppano, Carrè, Caltrano e Lugo di Vicenza insieme all'ULSS 4, al pari di altre Amministrazioni Comunali della Provincia di Vicenza, hanno garantito la disponibilità a collaborare nell'attuazione delle direttive impartite con particolare riferimento all'accoglienza ed integrazione dei cittadini provenienti dal Nord Africa;
Considerato che, a seguito dell’invio di numerosi Richiedenti Protezione Internazionale in provincia di Vicenza, il territorio si trova nuovamente a dover gestire una grave quotidiana situazione di emergenza;
Viste le Circolari, anche recenti, del Prefetto di Vicenza inviate a tutti i Sindaci della Provincia di Vicenza, con le quali si richiamano le Circolari Ministeriali e si richiede una collaborazione attiva dei Comuni per rispondere al bisogno di accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale presenti ed in arrivo in Provincia di Vicenza nell’ambito del Piano Straordinario di accoglienza;
Considerato che i costi dell’accoglienza risultano totalmente in carico al Ministero dell’Interno/Prefettura di Vicenza, e che i costi dei servizi sanitari sono coperti dal sistema sanitario regionale/nazionale e che tali condizioni permettono - nonostante il perdurare di una grave situazione generale di crisi socio-economica, del taglio delle risorse al welfare ed ai servizi sociali comunali - la presa in carico di queste persone;
In questa particolare situazione - partendo dalle iniziative di accoglienza già avviate - si ritiene importante ampliare l'esperienza sulla gestione delle politiche di accoglienza ed assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale che veda lo sviluppo del sistema complessivo di accoglienza di carattere nazionale attraverso una rete di coordinamento, in grado di coinvolgere e di sostenere tutti i Comuni unitamente alla Prefettura;
Rilevato che il fenomeno degli arrivi e dell'accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale riguarda tutto il territorio provinciale vicentino ed è necessario governare il fenomeno in un'ottica di sussidiarietà tra Comuni e di sinergia con la Prefettura di Vicenza ed il Ministero dell'Interno;
che solo una strategia di Accoglienza Diffusa nei territori locali - come già da tempo avviene positivamente in altre regioni/province italiane e nello stesso territorio dell'Alto Vicentino - permette un'adeguata accoglienza delle persone rispetto alla macro-accoglienza, fortemente impattante a livello sociale;
che attualmente l'accoglienza vede coinvolti solo alcuni Comuni vicentini con un'alta concentrazione in alcuni territori (in particolare in Vicenza città);
Verificato che l’elevata concentrazione di richiedenti protezione internazionale in macro strutture pone criticità circa la qualità degli standard di accoglienza, problemi igienico-sanitari, di tenuta sociale, di sicurezza per i beneficiari, sia per i Comuni che per tutto il territorio coinvolto, e comporta un’iniqua ed impropria distribuzione delle persone nel territorio, pregiudicando i necessari interventi volti all’attivazione di percorsi di integrazione, determinando ricadute negative su tutto il territorio provinciale;
Visto L'accordo del 10/07/2014, sottoscritto tra Stato, Regioni, UPI, ANCI (in rappresentanza dei Comuni) per l'attuazione del Piano di accoglienza Straordinario di Richiedenti Protezione Internazionale giunti in Italia;
Vista La circolare del 17/12/2014 del Ministero dell'Interno che prevede:
- la proroga nell'anno 2015, con relativa copertura economica dello Stato, del Piano di accoglienza straordinario di Richiedenti Protezione Internazionale ed un auspicato raddoppio della capacità del sistema SPRAR sino a 40 mila posti;
- il coinvolgimento degli Enti Locali, l'adozione delle linee guida e standard di servizi dello SPRAR da applicare ed indicare nelle convenzioni di gestione dell'accoglienza anno 2015;
Constatato che l'aspetto dell'accoglienza non può essere quindi limitato a sé stesso, ma deve incardinarsi nel contesto locale affinché il “dovere” di solidarietà umana sia realisticamente possibile, e cioè nei limiti in cui l'accoglienza stessa sia dignitosa nei confronti degli immigrati e, nel contempo, consenta il rispetto del bene comune della società ospitante;
che la gestione del fenomeno può svilupparsi in modo sinergico tra le amministrazioni pubbliche interessate al fenomeno stesso, anche se in modo diverso e a diverso titolo;
Ritenuto opportuno attivare una stretta collaborazione con l'Ufficio Territoriale del Governo per definire modalità operative condivise per una accoglienza diffusa più dignitosa e qualificata, prevenendo soluzioni di elevata concentrazione di persone in macro strutture;
Dato atto che anche altre Amministrazioni Locali della Provincia di Vicenza sostengono la costituzione di tale Rete Territoriale Provinciale quale valido strumento per la governance dell'imponente flusso migratorio attuale a livello locale con particolare riferimento alle ricadute di natura socio-sanitarie;
Esaminata la bozza di proposta di Protocollo d’intesa per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e rifugiati nella provincia di Vicenza tra comune e Ufficio Territoriale del Governo;
Dato atto che tale bozza è stata esaminata nel corso della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss4 in data 4 agosto 2015, discussa nel corso dell'incontro tra Sindaci e Prefetto il 10 25 agosto;
Evidenziato che con l'approvazione del presente protocollo si valorizza l'attività di “accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale” a pieno titolo nell'ambito delle materie di competenza del servizi sociali per quanto di competenza comunale e nello spirito di cooperazione previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8.11.2000 n. 328;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica in calce al presente provvedimento ai senti dell'art. 49 TUEL;
DELIBERA
1) Di approvare la bozza di Protocollo d’intesa per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e rifugiati nella provincia di Vicenza tra comune di Breganze e Ufficio Territoriale del Governo come in allegato sub a) a costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) Di precisare che i contenuti principale del protocollo sono:
1. costituzione di una rete territoriale tra i comuni della provincia di Vicenza e l'Ufficio territoriale del Governo per le politiche di accoglienza diffusa di richiedenti protezione nel territorio provinciale;
2. costituzione di un tavolo politico (con esecutivo ristretto), di un tavolo tecnico per la condivisione delle strategie operative;
3. impegno della Prefettura all'assegnazione di minimo 1 e massimo 2 richiedenti protezione ogni 1000 abitanti con coinvolgimento dell'ente locale destinatario;
4. impegno del comune all'accoglienza di tale numero di richiedenti protezione con l'individuazione di idonei alloggi ed eventuale coinvolgimento degli stessi in progetti di pubblica utilità;
5. durata di 6 mesi dalla sottoscrizione;
6. oneri economici derivanti dal protocollo esclusivamente a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo;
3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo approvato;
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, al fine di dar seguito a quanto previsto nella stessa.
All.A) Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10/09/2015
Ufficio territoriale del Governo
Prefettura di Vicenza
Comune di
PROTOCOLLO D’INTESA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA
Richiamata la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata e per l’Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, secondo la quale è rifugiato chiunque “a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell’opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”;
Richiamato altresì l’art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”;
Richiamato l'art 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, secondo cui "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea";
Dato atto che il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, ed è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992.
Considerato quindi che è richiedente asilo la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell’uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata;
Rilevato altresì che i richiedenti protezione internazionale sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: ciò che distingue gli immigrati dai rifugiati è che questi ultimi fuggono dal loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali;
Richiamato altresì che nella Provincia di Vicenza dal 2003 è operativo il Progetto “Oasi” Sprar, capofila il Comune di Santorso, avente ad oggetto l'attività di accoglienza, tutela, informazione ed integrazione di richiedenti protezione internazionale e rifugiati nel quale l'Associazione ONLUS “Il mondo nella città” ha svolto le funzioni di ente gestore per conto della rete territoriale dell'Alto Vicentino costituita tra i Comuni di Santorso, Schio, Malo, Vicenza, Chiuppano, Torrebelvicino, Monte di Malo, Valli del Pasubio, Calvene, Carrè, Lugo di Vicenza, Ulss. 4, Provincia di Vicenza.
Che nel triennio 2011-2013 questa progettualità si è sviluppata ulteriormente, arrivando nel 2013 a consolidare la rete territoriale, coinvolgendo ulteriori Comuni e Enti Locali (complessivamente: Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Xxx.xx, Monte di Malo, Schio, Santorso, San Xxxx di Leguzzano, Thiene, Unione dell'Alta Val Leogra, Valdastico, Vicenza e Ulss. 4) per assicurare il principio della corresponsabilità dei Comuni nella partecipazione singola e coordinata al sistema d’accoglienza, confermando la delega al Comune di Santorso in qualità di capofila alle funzioni di gestore dei servizi e degli interventi relativi all'accoglienza di profughi migranti;
che il Comune di Santorso (capofila della Rete Territoriale dell'Altovicentino) ha ottenuto anche nel 2014 il finanziamento ministeriale – Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo – per il progetto triennale Oasi 2014/2016 e per l'organizzazione e la gestione di complessivi 39 posti (25 posti/anno ordinari oltre a 14 aggiuntivi) con relativi servizi di integrazione affidati in convenzione all'associazione Onlus “Il Mondo nella città” di Schio
Dato atto che in occasione dell'emergenza umanitaria in Nord Africa (DPCM del 12 febbraio e 5 aprile 2011 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 aprile 2011 e n. 3933 del 13 aprile 2011 ) i Comuni di Santorso, Schio, Malo, Monte di Malo, San Xxxx di Leguzzano, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Calvene, Chiuppano, Carrè, Caltrano e Lugo di Vicenza insieme all'ULSS 4, al pari di altre Amministrazioni Comunali della Provincia di Vicenza, hanno garantito la disponibilità a collaborare nell'attuazione delle direttive impartite con particolare riferimento all'accoglienza ed integrazione dei cittadini provenienti dal Nord Africa;
Considerato che, a seguito dell’invio di numerosi Richiedenti Protezione Internazionale in provincia di Vicenza, il territorio si trova nuovamente a dover gestire una grave quotidiana situazione di emergenza
Viste le Circolari, anche recenti, del Prefetto di Vicenza inviate a tutti i Sindaci della Provincia di Vicenza, con le quali si richiamano le Circolari Ministeriali e si richiede una collaborazione attiva dei Comuni per rispondere al bisogno di accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale presenti ed in arrivo in Provincia di Vicenza nell’ambito del Piano Straordinario di accoglienza;
Considerato che i costi dell’accoglienza risultano totalmente in carico al Ministero dell’Interno/Prefettura di Vicenza, e che i costi dei servizi sanitari sono coperti dal sistema sanitario regionale/nazionale e che tali condizioni permettono - nonostante il perdurare di una grave situazione generale di crisi socio-economica, del taglio delle risorse al welfare ed ai servizi sociali comunali - la presa in carico di queste persone
In questa particolare situazione - partendo dalle iniziative di accoglienza già avviate - si ritiene importante ampliare l'esperienza sulla gestione delle politiche di accoglienza ed assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale che veda lo sviluppo del sistema complessivo di accoglienza di carattere nazionale attraverso una rete di coordinamento, in grado di coinvolgere e di sostenere tutti i Comuni unitamente alla Prefettura;
Rilevato che il fenomeno degli arrivi e dell'accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale riguarda tutto il territorio provinciale vicentino ed è necessario governare il fenomeno in un'ottica di sussidiarietà tra Comuni e di sinergia con la Prefettura di Vicenza ed il Ministero dell'Interno;
che solo una strategia di Accoglienza Diffusa nei territori locali - come già da tempo avviene positivamente in altre regioni/province italiane e nello stesso territorio dell'Alto Vicentino - permette un'adeguata accoglienza delle persone rispetto alla macro-accoglienza, fortemente impattante a livello sociale,
che attualmente l'accoglienza vede coinvolti solo alcuni Comuni vicentini con un'alta concentrazione in alcuni territori (in particolare in Vicenza città);
Verificato che l’elevata concentrazione di richiedenti protezione internazionale in macro strutture pone criticità circa la qualità degli standard di accoglienza, problemi igienico-sanitari, di tenuta sociale, di sicurezza per i beneficiari, sia per i Comuni che per tutto il territorio coinvolto, e comporta un’iniqua ed impropria distribuzione delle persone nel territorio, pregiudicando i necessari interventi volti all’attivazione di percorsi di integrazione, determinando ricadute negative su tutto il territorio provinciale;
Visto L'accordo del 10/07/2014, sottoscritto tra Stato, Regioni, UPI, ANCI (in rappresentanza dei Comuni) per l'attuazione del Piano di accoglienza Straordinario di Richiedenti Protezione Internazionale giunti in Italia;
Vista La circolare del 17/12/2014 del Ministero dell'Interno che prevede:
- la proroga nell'anno 2015, con relativa copertura economica dello Stato, del Piano di accoglienza straordinario di Richiedenti Protezione Internazionale ed un auspicato raddoppio della capacità del sistema SPRAR sino a 40 mila posti;
- il coinvolgimento degli Enti Locali, l'adozione delle linee guida e standard di servizi dello SPRAR da applicare ed indicare nelle convenzioni di gestione dell'accoglienza anno 2015;
Constatato che l'aspetto dell'accoglienza non può essere quindi limitato a sé stesso, ma deve incardinarsi nel contesto locale affinché il “dovere” di solidarietà umana sia realisticamente possibile, e cioè nei limiti in cui l'accoglienza stessa sia dignitosa nei confronti degli immigrati e, nel contempo, consenta il rispetto del bene comune della società ospitante;
che la gestione del fenomeno può svilupparsi in modo sinergico tra le amministrazioni pubbliche interessate al fenomeno stesso, anche se in modo diverso e a diverso titolo;
Vista la disponibilità del Comune di ..................... ad attivare una stretta collaborazione con l'Ufficio Territoriale del Governo per definire modalità operative condivise per una accoglienza diffusa più dignitosa e qualificata, prevenendo soluzioni di elevata concentrazione di persone in macro strutture;
Dato atto che anche altre Amministrazioni Locali della Provincia di Vicenza sostengono la costituzione di tale Rete Territoriale Provinciale quale valido strumento per la governance dell'imponente flusso migratorio attuale a livello locale con particolare riferimento alle ricadute di natura socio-sanitarie;
I sottoscrittori del presente protocollo per quanto di competenza e nello spirito di cooperazione previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8.11.2000 n. 328 prendono atto che le attività di “accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale” rientrano a pieno titolo nell'ambito delle materie di competenza del servizi sociali;
Tutto ciò premesso
si concorda quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO
Il presente atto è finalizzato alla costituzione di una “Rete per le politiche di accoglienza diffusa nel territorio provinciale” dei richiedenti protezione internazionale in Italia;
L’ambito operativo di riferimento è il territorio del Comune di ;
Con il presente protocollo il Comune di ..................... si impegna a rendere disponibile la propria capacità di accoglienza e i servizi ad essa correlati, sulla base di una offerta ricettiva calcolata sulla base del parametro di 1 richiedente protezione ogni 1000 abitanti, con una base minima di due persone e tetto massimo di 2 ogni 1000 abitanti;
Gli obiettivi strategici del protocollo sono:
1) mantenere e rafforzare la condivisione delle iniziative e della programmazione delle politiche di accoglienza e protezione di richiedenti asilo - nel territorio comunale;
2) ottimizzare l’impiego di risorse (umane, economiche, di strutture e di servizi) destinate a tali politiche;
3) partecipare a bandi di finanziamento promossi da enti ed istituzioni per sviluppare iniziative sul tema;
4) sviluppare nuove collaborazioni con altri enti locali del territorio e partnership anche con il
“terzo settore”;
ART. 2 – GLI STRUMENTI DEL PROTOCOLLO E IL LORO FUNZIONAMENTO
Per il funzionamento del presente protocollo, vengono individuati i seguenti strumenti:
1) il Tavolo Politico,
2) il Tavolo tecnico,
3) l’Ente Coordinatore.
Il Tavolo Politico - composto dal Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo e dal Sindaco del Comune di (o un suo delegato) – decide sui seguenti argomenti:
1) indirizzi per l'accoglienza nei territori e per l'allontanamento dei richiedenti protezione internazionale dalla Rete di Accoglienza Diffusa;
2) indirizzi per l'affidamento dei servizi e forniture in recepimento delle Linee Guida Sprar;
3) definizione risorse disponibili e il loro utilizzo;
4) definizione delle linee guida per il coinvolgimento nei progetti di accoglienza/assistenza di associazioni, cooperative, persone giuridiche, enti, privati operanti nell'ambito socio- assistenziale;
5) indirizzi per l'attuazione di un monitoraggio dell'attuazione del protocollo
6) individuazione di un comitato esecutivo rappresentativo dei Comuni aderenti al protocollo;
Qualora l'Ufficio Territoriale, per ragioni contingibili e urgenti di gestione di flussi migratori importanti ed imprevedibili dovesse trovarsi a derogare al limite massimo indicato all'art. 1 si provvederà alla convocazione immediata del suddetto tavolo politico al fine di individuare le soluzioni più opportune atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza del territorio comunale.
Su richiesta dei componenti il Tavolo Politico, possono partecipare allo stesso anche i rappresentanti di enti e/o istituzioni coinvolte finanziariamente e/o operativamente nella realizzazione dei progetti di accoglienza.
I[--OLE_LINK1--]x Xxxxxx tecnico, composto dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune di ..................... (o un suo delegato) e da funzionari tecnici della Prefettura di Vicenza, ha il compito di:
1) individuare e condividere gli strumenti operativi e tecnici per dare attuazione alle iniziative proposte dal Xxxxxx Xxxxxxxx;
2) supportare l'adozione degli atti di competenza del Tavolo Politico;
L'Ente coordinatore è l'Ufficio Territoriale del Governo. L’Ente coordinatore ha i seguenti compiti:
1) tiene i rapporti istituzionali con gli altri enti e con eventuali altri enti sostenitori;
2) gestisce gli eventuali fondi assegnati e sovraintende l'attuazione dei singoli progetti;
3) stipula accordi o convenzioni per l'assegnazione delle risorse necessarie per l'attuazione dei progetti di accoglienza;
4) recepisce le indicazioni fornite dal tavolo politico nella gestione dell'emergenza umanitaria
ART. 3 – RISORSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo potrà contare su su finanziamenti annuali ministeriali.
La gestione dei fondi è a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo che potrà riconoscere direttamente al Comune di ..................... il contributo di Euro 34,89 pro die/pro capite nel caso di gestione diretta o all’ente gestore individuato a fronte di un eventuale esternalizzazione del servizio.
ART. 4 - IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE DI ..................... E DELLA PREFETTURA
Comune di , si impegna a:
1) accogliere nel proprio territorio il numero di richiedenti protezione internazionale stabilito all'art. 1, favorendo l'individuazione di adeguate strutture/abitazioni;
2) predisporre specifici progetti di integrazione sociale delle persone accolte anche attraverso l'impiego in attività e servizi di pubblica utilità;
3) recepire le indicazioni date dal Tavolo Politico;
4)sviluppare iniziative sinergiche con la Prefettura di Vicenza e altri Comuni.
La Prefettura di Vicenza si impegna a
1. coordinare le attività di accoglienza dei migranti in sinergia con Comune di
.....................;
2. non inviare in alcun modo altri soggetti richiedenti asilo oltre a quelli indicati nell'art. 1;
3. sovraintendere i flussi migratori adottando gli strumenti amministrativi necessari per garantire una dignitosa accoglienza e permanenza ai richiedenti protezione internazionale rispettosi dell'ordinamento giuridico condividendo con il Tavolo Politico le ipotesi e gli strumenti per l'allontanamento dai progetti di accoglienza;
4. sviluppare un‘azione di riduzione dell’eccessiva concentrazione laddove questa si è venuta a determinare nei primi mesi della gestione dell’emergenza;
Salvo il caso in cui l'Ente Locale sia individuato ente gestore a seguito di specifico accordo (come previsto all'art. 3), la Prefettura di Vicenza è fin d'ora individuata come ente appaltante
per le attività contrattuali e negoziali necessarie per l'affidamento di servizi e forniture inerenti il presente protocollo
Analogamente in linea con il criterio della condivisione della gestione della predetta emergenza l’ente locale verrà coinvolto nell’individuazione dell’ente gestore.
ART. 5 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per successivi sei mesi. Previo provvedimento espresso delle parti l'accordo essere prorogato per ulteriori sei mesi.
ART. 6 – ESTENSIONE DELLA RETE
L'adesione da parte di altri enti può avvenire in qualsiasi momento, previo provvedimento dell'organo competente da comunicare all'Ufficio territoriale del Governo che ne darà comunicazione agli altri enti.
La partecipazione da parte di enti/associazioni/cooperative in qualità di ente gestori può avvenire conformemente alla normativa vigente, sulla base degli indirizzi dati del tavolo tecnico e politico;
ART. 7 - RECESSO
I Comuni aderenti possono recedere dal presente accordo previa delibera da adottare e trasmettere all'ente capofila 2 mesi prima.
ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA
L'efficacia del presente protocollo è condizionata alla fattiva collaborazione da parte del Comune con la Prefettura per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente il Comune si impegna ad individuare nel proprio territorio le soluzioni abitative idonee all'accoglienza del numero di persone concordato.
In caso contrario il protocollo sottoscritto si intende risolto.
Addì, 2015
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
COMUNE DI
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del
T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Breganze, lì 10/09/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE X.XX XXXXXXXX XXXXXXX
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente Il Segretario Comunale X.xx Avv. Xxxxx XXXXXXX in qualità di Sindaco X.xx Xxxxxxxxx dott.ssa Xxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/09/2015 al giorno 25/09/2015.
Il Segretario Comunale X.xx Xxxxxxxxx dott.ssa Xxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Breganze, lì 11/09/2015
Il Segretario Comunale X.xx Xxxxxxxxx dott.ssa Xxxxx
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Breganze, lì 11/09/2015
AREA N.1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttrice amministrativa Xxxxxxxxx Xxxxxx