ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
SERVIZIO ALLOGGIO PER GLI UTENTI INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA
x.xx Il Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
……………………………………
Pubblicato sul profilo del committente il 17.10.18
Sommario
TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO 4
ART. 1 - NORME DI APPALTO 4
ART. 2 – OGGETTO 5
TITOLO II: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 5
ART. 3 - REPERIMENTO POSTI ALLOGGIO - TIPOLOGIA DELLE OFFERTE ALLOGGIO, PREZZI E CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALLOGGI 5
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI APPARTAMENTI PRIVATI (art. 3, punto 1, lett. a) e b)) 6
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTATI, RESIDENZE, ALBERGHI, BED AND BREAKFAST O STRUTTURE SIMILARI (art. 3, punto 1, lett. c) e d)) 6
ART. 6 – BANCA DATI ALLOGGI, PIATTAFORMA WEB E SPORTELLI 6
TITOLO III: ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE, LIVELLO DI SERVIZIO 7
ART. 7 – ADEMPIMENTI ED ONERI DEL GESTORE 7
ART. 8 – LIVELLO DI SERVIZIO 8
ART. 9 -ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME DI PUBBLICA SICUREZZA 8
ART. 10 - COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' 9
ART. 11 – INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ 9
ART. 12 - RAPPRESENTANZA DEL GESTORE 9
ART. 13- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 9
TITOLO IV: PERSONALE 9
ART. 14- PERSONALE ADDETTO 9
TITOLO V: ONERI DELL'UNIVERSITA' 10
ART. 15 – COLLABORAZIONE CON IL GESTORE E IDENTIFICAZIONE UTENTI 10
PREMESSA
L’Università di Bologna, per rafforzare la dimensione internazionale della didattica e della ricerca, deve offrire servizi di accoglienza agli ospiti internazionali che trascorrono un periodo presso le strutture universitarie per studio, stage, attività didattiche, di ricerca o per qualsiasi altra attività connessa ai fini istituzionali dell’Ateneo.
Lo scopo che questa gara vuole perseguire è selezionare un operatore economico in grado di fornire un servizio alloggio per gli ospiti internazionali dell’Università di Bologna. Questo servizio dovrà rispondere alle esigenze abitative di detti ospiti mediante l’uso di strumenti tecnologici innovativi che consentano la prenotazione a distanza, garantendo la qualità degli alloggi forniti e sostenendo la cultura della legalità, attraverso concrete azioni di supporto legale e di contrasto ai contratti irregolari.
I destinatari del servizio (d’ora in avanti “utenti”) sono:
• Studenti di scambio o in cotutela, visiting students di qualsiasi ciclo, in entrata all’Università di Bologna (d’ora in avanti “Università”) nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale gestiti dall'Università;
• Studenti internazionali che si iscrivono a corsi di studio di qualsiasi ciclo o ad altre iniziative formative dell’Università. Sono studenti internazionali gli studenti con cittadinanza non italiana o di qualsiasi cittadinanza, ma che hanno conseguito il titolo di studio, che dà accesso al corso di studio prescelto, presso un’istituzione esterna al sistema italiano;
• Staff, docenti e ricercatori provenienti dall’estero che a qualsiasi titolo sono accolti dalle strutture dell’Università per lo svolgimento di attività connesse con i fini istituzionali dell’Ateneo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali tipologie sono: ricercatori con assegno, borsa o contratto di collaborazione, docenti per lo svolgimento di incarichi didattici a contratto, docenti in anno sabatico, docenti e ricercatori in mobilità nell’ambito di accordi e programmi internazionali, lettori di scambio, staff in stage, delegazioni in visita, docenti o ricercatori invitati per convegni, seminari o altri eventi organizzati dalle strutture dell’Università.
Ai fini del dimensionamento del servizio si riportano di seguito i dati relativi agli studenti internazionali (con cittadinanza non italiana) presso l’Università:
A.A. | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
sede didattica | studenti con cittadinanza estera che si immatricolano per la prima volta nel sistema universitario | studenti con cittadinanza estera che si immatricolano per la prima volta nel sistema universitario | studenti con cittadinanza estera che si immatricolano per la prima volta nel sistema universitario |
BOLOGNA | 615 | 604 | 541 |
CESENA | 43 | 38 | 37 |
CESENATICO | 4 | 2 | 1 |
FAENZA | 13 | 8 | 12 |
FORLI' | 90 | 79 | 90 |
IMOLA | 9 | 2 | 6 |
XXXXXX XXXX'XXXXXX | 0 | 3 | 6 |
RAVENNA | 51 | 42 | 35 |
RIMINI | 129 | 111 | 122 |
Totale | 000 | 000 | 000 |
campus | studenti in mobilità in entrata | studenti in mobilità in entrata | studenti in mobilità in entrata |
Bologna | 2.722 | 2.474 | 2.161 |
Cesena | 157 | 161 | 170 |
Forlì | 248 | 263 | 211 |
Ravenna | 23 | 16 | 27 |
Rimini | 134 | 122 | 91 |
Totale | 3.284 | 3.036 | 2.660 |
studenti registrati nel sito per il servizio alloggio | |||
Bologna | 2187 | ||
studenti che hanno usufruito del servizio alloggio | |||
Bologna | 1070 |
L’arrivo degli studenti è concentrato in due periodi di picco: settembre (studenti in iscrizione, studenti in mobilità per l’anno intero e il primo semestre) e febbraio (studenti in mobilità per il secondo semestre).
Il servizio oggetto del presente capitolato è distinto in:
A) una fase principale, certa. Detta fase è descritta e disciplinata dalle condizioni generali e particolari riportate nel presente Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, ivi compresa la durata.
B) delle fasi eventuali che avranno origine o meno a seconda che l’Università intenda avvalersi o meno delle seguenti opzioni e/o facoltà concernenti:
1) l’affidamento, all’aggiudicatario della presente gara (d’ora in avanti “gestore”), di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 100% del valore del contratto riferito alla fase principale del servizio;
2) il rinnovo del contratto (e degli eventuali atti aggiuntivi posti in essere durante la fase principale di cui al precedente punto A);
3) proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello del gestore.
TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO ART. 1 - NORME DI APPALTO
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:
a) dalla normativa di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (d’ora in poi D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
b) dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d’ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
c) dalla Legge 168/1989;
d) D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel X.X. x. 000/00, in quanto applicabili alla presente gara;
f) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
g) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
h) dal “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”, emanato con D.R. n. 1693 del 29.12.2015 e s.m.i. (d’ora in poi R.A.F.C.);
h) dalle norme contenute nel Disciplinare, nel presente Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, nonché in tutta la documentazione di gara;
i) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è la gestione del servizio alloggio per gli utenti internazionali dell’Università indicati nella premessa. Il servizio consiste in un supporto qualificato agli utenti internazionali nella ricerca di un alloggio nel Comune di Bologna e nelle zone limitrofe, attraverso la creazione di un’apposita banca dati di posti alloggio e di una piattaforma web, con possibilità di prenotazione a distanza e di pagamento online. Inoltre il servizio:
-è erogato principalmente, ma non in modo esclusivo, attraverso strumenti virtuali;
-può essere erogato anche tramite uno sportello fisico su appuntamento;
-può essere erogato anche con l’intermediazione degli Uffici dell’Università (d’ora in poi “Uffici”) che curano l’accoglienza degli ospiti internazionali;
-è offerto agli utenti in modo gratuito, fermo restando che costo dell’alloggio è a carico degli utenti;
-potrà essere esteso attraverso le opzioni previste dal contratto agli altri Campus dell’Università.
Non possono inoltre essere imposti oneri a carico dei fornitori di alloggi per l’attività di pubblicizzazione delle offerte, di intermediazione e di supporto incluso quello legale.
TITOLO II: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
ART. 3 - REPERIMENTO POSTI ALLOGGIO - TIPOLOGIA DELLE OFFERTE ALLOGGIO, PREZZI E CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALLOGGI
Il gestore deve reperire posti alloggio nel mercato privato da offrire agli utenti.
Le tipologie di posti alloggio devono soddisfare esigenze abitative degli utenti indicati in premessa, di diverse fasce di età, provenienze, disponibilità economiche e per diversi periodi di permanenza. A titolo di esempio i periodi di permanenza possono essere di lunga durata (di un anno accademico) per gli studenti in iscrizione, di media durata (da 3 a 12 mesi) per gli studenti di scambio. Il servizio deve inoltre soddisfare le esigenze di alloggio temporaneo di breve durata (minimo un mese).
Particolare attenzione deve essere prestata agli studenti in mobilità e agli studenti appartenenti alle fasce di reddito più deboli. Il servizio deve inoltre rispondere alle esigenze di utenti disabili ed è rivolto anche familiari degli utenti di fascia senior.
Tutti i posti alloggio offerti devono essere previamente verificati dallo staff del gestore attraverso un sopralluogo. Inoltre il gestore deve verificare tramite dichiarazione del proprietario o detentore a vario titolo dell’alloggio, che l’alloggio stesso ottemperi alle specifiche disposizioni di legge previste, per ciascuna tipologia di alloggio, dall'ordinamento vigente e, in particolare, dalle norme di tutela della sicurezza.
Il gestore pertanto non deve mettere a disposizione degli utenti posti alloggio privi della suddetta dichiarazione.
I posti alloggio sono forniti agli utenti ai prezzi che sono inferiori o in linea con quelli di mercato.
1) I posti alloggio, oggetto del servizio in questione, possono essere situati:
a) in camere in appartamenti privati,
b) in appartamenti privati che il gestore riuscirà a reperire sul mercato locale;
c) in camere singole, doppie o triple, collocate all'interno di studentati, residenze o strutture similari, che il gestore riuscirà a reperire sul mercato locale;
d) in camere in bed and breakfast, in alberghi, in posti letto in camerata in ostelli o strutture similari, per le permanenze di breve durata.
2) Il gestore deve reperire posti alloggio per eventuali utenti internazionali disabili, previa segnalazione degli Uffici. In tal caso:
a) tali posti alloggio dovranno essere compatibili con le specifiche esigenze dell’utente e con l’eventuale necessità di essere accompagnato da un terzo;
b) il gestore deve verificare che l’alloggio sia corrispondente alle necessità dell’utente.
Il gestore deve, inoltre, coordinarsi con gli Uffici per gestire eventuali richieste relative a utenti disabili pervenute direttamente al gestore stesso.
Le strutture sopra indicate possono essere anche di proprietà o in gestione diretta del gestore stesso.
Le strutture devono essere situate nel Comune di Bologna e nei comuni limitrofi con priorità nelle aree dove sono dislocate le sedi dell’Università.
Le strutture devono essere inoltre completamente arredate e dotate di servizi igienici.
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI APPARTAMENTI PRIVATI (art. 3, punto 1, lett. a) e b))
La dotazione minima di arredo degli alloggi di cui all'art. 3, punto 1, lett. a) e b) deve comprendere: letto con materasso, guanciale, coprimaterasso, copri guanciale e copriletto, comodino, armadio, tavolo da studio, mensole, sedie, ecc.
Le parti comuni devono essere adeguatamente arredate a seconda della loro funzione d'uso.
Gli utenti devono poter fruire dell'uso di una cucina, adeguatamente approntata con: fornelli, forno, frigorifero, tavoli e sedie, armadietti o mensole.
Non sono previste le seguenti prestazioni:
- fornitura della biancheria da letto e coperte;
- fornitura della biancheria dei servizi igienici;
- fornitura delle suppellettili da cucina (pentole, piatti, posate e bicchieri);
- servizio di pulizia periodica delle camere e/o appartamenti.
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTATI, RESIDENZE, ALBERGHI, BED AND BREAKFAST O
STRUTTURE SIMILARI (art. 3, punto 1, lett. c) e d))
I posti alloggio di cui all'art. 3, punto 1, lett. c) e d) possono essere in camera singola, doppia, tripla.
La dotazione minima di arredo delle camere deve comprendere: letto con materasso, guanciale, coprimaterasso, copri guanciale e copriletto, comodino, armadio, tavolo da studio, mensole, sedie, ecc.
Le parti comuni devono essere adeguatamente arredate a seconda della loro funzione d'uso.
Gli studentati, residenze o strutture similari, del gestore o di terzi, possono essere adibite ad uso esclusivo di utenti internazionali e/o in comune ad altri utenti.
ART. 6 – BANCA DATI ALLOGGI, PIATTAFORMA WEB E SPORTELLI
Per l'esecuzione del servizio alloggio, il gestore deve predisporre i seguenti strumenti di lavoro:
a) banca dati di offerte alloggi;
b) piattaforma web con possibilità di prenotazione on-line;
c) sportello virtuale;
d) servizio di assistenza personale.
6.a) Banca dati dell'offerta di alloggi
Il gestore dovrà raccogliere le proposte di alloggio e creare una banca dati di offerte di posti alloggio da fornire agli utenti, fin da prima dell'arrivo in Italia.
Ogni offerta deve contenere tutte le informazioni utili e costantemente aggiornate per la scelta informata e consapevole da parte degli utenti: descrizione del posto alloggio con foto o video, descrizione della struttura nella quale il posto alloggio è collocato, indirizzo della struttura, geolocalizzazione, prezzo richiesto per l'alloggio, contatti dei fornitori ecc. La corrispondenza tra le informazioni pubblicate e le reali caratteristiche degli alloggi devono essere verificate.
La banca dati deve essere esclusivamente dedicata ai beneficiari del servizio indicati in premessa.
6.b) Piattaforma web e prenotazione on-line.
Il gestore dovrà fornire agli utenti un’apposita piattaforma web per la ricerca di posti alloggio redatta almeno in italiano e in inglese, facilmente accessibile agli utenti. La piattaforma deve essere dotata di filtri che permettano una ricerca guidata in base alle esigenze dell’utente indicate all’art. 3 e che siano idonei a garantire l’incontro tra le caratteristiche delle offerte e le richieste degli utenti.
Attraverso la piattaforma web l’utente potrà:
- selezionare l’alloggio adeguato alle proprie necessità;
- contattare direttamente il fornitore dell’alloggio;
- ottenere informazioni sulle tipologie di contratto e visualizzare la modulistica, secondo la normativa vigente;
- prenotare on-line un alloggio con pagamento anticipato con sistemi di pagamento online (ad esempio: carta di credito, carta prepagata o ricaricabile, paypal, bonifico bancario); avere informazioni utili ai fini del soggiorno a Bologna e nelle zone limitrofe (le caratteristiche della città di Bologna e dei suoi quartieri, dei servizi in genere e di quelli di trasporto in particolare e ogni informazione utile ad effettuare una scelta abitativa, in merito tra l’altro alle diverse soluzioni disponibili, alle tipologie di contratto, alle spese da affrontare);
- conoscere il gestore del presente servizio, nonché come contattarlo o raggiungerlo.
Il gestore si impegna a mettere a disposizione dell’Università una versione demo della piattaforma web entro 20 (venti) giorni dall’avvio del servizio o dalla stipula del contratto.
Il direttore dell’esecuzione verifica le funzionalità degli strumenti e può richiedere modifiche o integrazioni. Il gestore si impegna a modificare e integrare gli strumenti sulla base di quanto richiesto dal direttore dell’esecuzione con oneri a proprio carico.
Il gestore si impegna a modificare o integrare gli strumenti messi a disposizione entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla richiesta del direttore dell’esecuzione.
Il gestore si impegna a mettere a disposizione del direttore dell’esecuzione, previa richiesta, rendicontazioni e/o statistiche.
Durante la fase di verifica delle funzionalità della piattaforma web, quindi fino alla validazione, il gestore darà comunque esecuzione al servizio.
6.c) Sportello virtuale
Il gestore dovrà fornire mediante uno sportello virtuale (attraverso email e sistemi di messaggistica istantanea) supporto (ad esempio nella ricerca dell’alloggio e nella stipula ed esecuzione del contratto) e consulenza legale (ad esempio sulle tipologie di contratto, sulla normativa vigente in materia e sugli aspetti procedurali e fiscali) sia per fornitori di alloggio che per utenti, nella fase di pubblicazione delle offerte/ricerca alloggio, stipula e gestione dei contratti.
Il supporto e la consulenza legale dovranno essere forniti a tutti gli utenti beneficiari del servizio, anche in caso di uso parziale dello stesso, ad esempio quando abbiano autonomamente reperito l’alloggio.
6.d) Servizio di assistenza personale
Il gestore dovrà fornire assistenza personale ai beneficiari su appuntamento, nei casi in cui si renda necessaria. L’assistenza personale consiste nel supporto già previsto attraverso lo sportello virtuale erogato in presenza, nell’assistenza linguistica e pratica all’utente, durante la fase di scelta dell'alloggio e nel contatto con il proprietario o fornitore dell’alloggio e durante le fasi di stipula, esecuzione e termine del contratto. L’assistenza pratica potrà spingersi fino all’accompagnamento dell’utente presso le varie strutture e presso i vari proprietari, qualora risulti la necessità (da valutare, a cura del gestore, caso per caso) con particolare attenzione alle carenze linguistiche e alla presenza di utenti diversamente abili.
Nel fornire l’assistenza personale il gestore potrà utilizzare gli spazi messi a disposizione dall’Università, da concordare di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dettate dalle attività istituzionali.
TITOLO III: ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE, LIVELLO DI SERVIZIO ART. 7 – ADEMPIMENTI ED ONERI DEL GESTORE
Il gestore deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato.
In particolare deve:
a) provvedere all'acquisizione delle eventuali licenze e/o autorizzazioni per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e portare a conoscenza dell’Università, senza ritardi, il verificarsi di situazioni di revoca, decadenza o annullamento delle stesse;
b) dare preventiva comunicazione all’Università in caso di sciopero del personale addetto al servizio e anche di indizione di scioperi di categoria, a prescindere dall’adesione o meno del proprio personale dipendente;
c) provvedere entro 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla sostituzione delle unità di personale qualora l’Università si avvalga della facoltà di cui all’art. 12;
d) attenersi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle attinenti alla tutela della sicurezza, igiene e salute degli utenti che usufruiscono del servizio, nonché dei lavoratori a qualunque titolo anche in relazione agli alloggi offerti. Il gestore è comunque responsabile in via esclusiva di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere nella materia di cui al presente appalto, esonerando pertanto l'Università da qualsiasi responsabilità per violazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela della sicurezza, igiene e salute.;
e) presentare entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio al Direttore dell’esecuzione del contratto ogni documento idoneo ad attestare che – sin dalla data di inizio del servizio – sia stata approntata ogni attività volta a garantire il rispetto di ogni prescrizione, onere ed obbligo previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
f) provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Università da ogni qualsiasi responsabilità;
g) comunicare nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, al Direttore dell’esecuzione del contratto l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, i relativi curricula, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
La responsabilità gestionale diretta e i costi generali indiretti sono oneri a carico del gestore
ART. 8 – LIVELLO DI SERVIZIO
Il gestore deve raggiungere nel corso del primo anno di attività la quota di 300 posti letto a Bologna e negli anni successivi la quota di 400, messi a esclusiva disposizione dei beneficiari indicati nelle premesse, a prescindere dal numero di volte in cui il posto letto è offerto durante lo stesso anno. Il gestore per ogni anno fornirà l’elenco dei posti letto messi a disposizione e l’Università di Bologna si riserverà di fare dei controlli sui contratti per essi stipulati.
ART. 9 -ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME DI PUBBLICA SICUREZZA
1) Adempimenti per il rilascio, ai cittadini non dell’Unione Europea, del visto di ingresso in Italia.
Il gestore deve fornire, agli utenti di cittadinanza non dell’Unione Europea, la dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, che costituisce il presupposto per il rilascio del visto di ingresso in Italia da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza.
A tal fine, il gestore verrà contattato dall’utente di cittadinanza non dell’Unione Europea, prima del suo arrivo in Italia.
Il gestore, dopo aver controllato che l’utente risulti tra i beneficiari del servizio oggetto del presente capitolato provvederà, entro 7 giorni dalla richiesta, all'invio all’utente della dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione può essere generica, di disponibilità del supporto del servizio alloggio oppure specifica se redatta dopo la prenotazione di un alloggio, con l’esatta indicazione dello stesso.
2) Adempimenti previsti dalle norme di pubblica sicurezza.
I fornitori di alloggi sono gli unici e soli responsabili, ad ogni effetto di legge, del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, in relazione alla cessione del
godimento degli immobili, previsti all'art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito con modificazioni nella Legge 18.05.1978 n. 191
ART. 10 - COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA'
Il gestore dovrà collaborare con gli Uffici competenti dell'Università e coordinare il servizio alloggio con gli altri servizi di gestione amministrativa, di accoglienza e assistenza offerti da strutture universitarie o da terzi, a favore degli utenti internazionali.
ART. 11 – INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
In caso di imprevista e temporanea interruzione dell’attività, il gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Università.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata.
Se una delle parti si trova in un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l’altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento. Il Direttore dell’esecuzione del contratto in tal caso potrà adottare le misure ritenute opportune.
Nel caso di interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore, l’Università si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’applicazione delle penali.
Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 308 del D.P.R. 207/2010.
ART. 12 - RAPPRESENTANZA DEL GESTORE
Per la regolare esecuzione, il gestore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un referente unico per la gestione del rapporto contrattuale con l’Università e per la gestione tecnica del servizio, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale del gestore stesso. L'Università si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al gestore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del gestore.
In caso di impedimento del referente, il gestore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Il referente dovrà assicurare il buono ed efficiente andamento del servizio secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dallo Schema di contratto e dalle prescrizioni evidenziate in sede di offerta tecnica. Il referente dovrà coordinarsi con il Direttore dell’esecuzione di cui allo Schema di contratto. Il referente curerà, raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione o suo delegato, la programmazione operativa del servizio, al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività.
ART. 13- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, si applicano gli articoli 10 e 13 dello Schema di Contratto.
TITOLO IV: PERSONALE
ART. 14- PERSONALE ADDETTO
Il gestore deve mettere a disposizione un adeguato numero di unità di proprio personale ed è tenuto a garantire l’organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni
contrattuali verso l’Università che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.
Per adempiere alle prestazioni il gestore si avvarrà di proprio personale operante sotto la responsabilità esclusiva del gestore stesso, regolarmente assunto, convenientemente esperto e formato, con padronanza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata, certificata da un'attestazione di livello non inferiore a B2 (quale previsto dalla classificazione del Consiglio d'Europa) o equivalente.
Il gestore dovrà garantire per tutta la durata del contratto la idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato, l’Università rimane estranea ad ogni rapporto tra il gestore ed il suo personale.
Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale del gestore (ferie, maternità, infortunio, malattia ecc.). Il gestore dovrà provvedere a sostituire le unità mancanti con personale proprio in possesso di identiche competenze professionali.
Il gestore dovrà garantire che le risorse dedicate al servizio osservino gli obblighi di riservatezza.
Il gestore dovrà garantire che il personale dedicato abbia buone doti di comunicazione, buone capacità di ascolto e di interazione con gli utenti e con le diverse figure del personale dell’Università.
L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento lesivo degli interessi dell’utenza.
TITOLO V: ONERI DELL'UNIVERSITA' ART. 15 – COLLABORAZIONE CON IL GESTORE E IDENTIFICAZIONE UTENTI
Per permettere l’organizzazione efficace del servizio oggetto del presente capitolato l’Università si impegna
a collaborare con il gestore e a fornire tutte le informazioni utili all’organizzazione del servizio.
L’Università si impegna a collaborare con il gestore per l’identificazione degli utenti beneficiari fornendo l’accesso diretto ai sistemi informativi di gestione degli utenti o tramite l’invio di liste nominative o tramite verifica diretta presso Uffici.
Considerata l’esigenza degli utenti di reperire un alloggio con largo anticipo rispetto all’arrivo in Italia, non è possibile verificare a priori per tutti gli utenti la qualità di beneficiario del servizio. Una parte dei controlli potrà essere effettuata solo in itinere o a posteriori.