Condizioni generali di contratto (CGC) per la consegna e la vendita di carburanti e combustibili
Condizioni generali di contratto (CGC) per la consegna e la vendita di carburanti e combustibili
di Migrol AG, Xxxxxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx (di seguito denominata il «Venditore»).
Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile-femminile di «Ac- quirente». La denominazione di Acquirente comprende entrambi i sessi.
1 Campo d’applicazione
1.1. Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le ordinazioni effettuate e i contratti stipulati (di seguito «ordinazione») tramite lo shop online del Venditore nonché tramite e-mail, fax o tele- fono, nell’ambito della fornitura e della vendita di carburanti e combustibili (di seguito «prodotti a base di olio minerale») da parte del Venditore e sono parte integrante del relativo contratto di acquisto. Sono fatte salve le disposizioni deroganti delle presenti CGC nel singolo contratto di acquisto, se concordate per iscritto.
1.2. Le condizioni generali di contratto o altri documenti dell’acquirente che sostituiscono, modificano o inte- grano le seguenti CGC non sono accettate, anche nel caso in cui vi fosse un riferimento a quest’ultime in un’eventuale conferma di contratto o nella corrispondenza commerciale.
1.3. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento. Determinante è la versione delle CGC sempre valida al momento dell’ordinazione che per l’ordinazione in questione non può essere modificata unilateramente.
1.4. Per l’ordinazione possono essere raccolti punti Cumulus grazie all’indicazione del numero Cumulus per- sonale. L’acquirente riceve per ogni litro di carburante o combustibile un punto Cumulus Se per l’ordina- zione non viene indicato il numero Cumulus, in seguito non può aver luogo alcun accredito di punti
2 Offerta
3.1. L’offerta è destinata ad acquirenti con domicilio/sede in Svizzera o nel Liechtenstein. Le forniture sono effettuate soltanto agli indirizzi in Svizzera o nel Liechtenstein.
2.2. L’offerta vale fino a quando è visibile nello shop online e/o fino a esaurimento delle scorte. I cambiamenti di prezzo e di assortimento sono possibili in ogni momento. Le immagini indicate nella pubblicità, nei prospetti, nello shop online ecc, sono destinate all’illustrazione e non sono vincolanti.
3 Ordinazione e conclusione del contratto
3.1. La rappresentazione dei prodotti nello shop online non è un’offerta giuridicamente vincolante, bensì un catalogo online non vincolante ossia un invito non vincolante all’acquirente a ordinare il prodotto nello shop online.
3.2. Un’ordinazione costituisce un’offerta alla venditrice per la conclusione di un contratto di compravendita. Dopo la trasmissione dell’ordinazione nello shop online l’acquirente riceve automaticamente una con- ferma di ricezione che attesta che l’ordinazione è pervenuta alla venditrice. Dopo la ricezione della con- ferma di ricezione in questione, l’acquirente non può più modificare l’ordinazione ed è vincolato ad essa.
3.3. Il Venditore è libero di respingere interamente o parzialmente le ordinazioni senza indicarne i motivi. In tal caso l’acquirente viene messo al corrente ed eventuali pagamenti già effettuati sono rimborsati. Ulte- riori pretese sono escluse. I prodotti che temporaneamente non sono fornibili non possono essere riser- vati.
3.4. Un contratto di compravendita si perfeziona soltanto con l’invio della conferma d’ordine, al più tardi con la pattuizione di un termine di consegna. Non appena l’ordinazione è stata inviata, l’acquirente ne viene messo al corrente per e-mail. In caso di ordinazione telefonica il contratto di acquisto si perfeziona con la sua accettazione durante il colloquio. Successivamente viene inviata all’Acquirente per posta una conferma d’ordine scritta.
Qualora successivamente alla stipula del contratto di acquisto con il Venditore concernente la fornitura di olio combustibile o di pellet si verifichino in modo dimostrabile gravi motivi, segnatamente la conclu- sione di un contratto sulla vendita dell’immobile, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto del tutto o in parte con riferimento alla merce non ancora fornita dietro rimborso della differenza positiva di prezzo oltre a un rimborso per spese amministrative di CHF 150.-. Per differenza positiva di prezzo si intende la differenza tra il prezzo di acquisto concordato e il prezzo di vendita in vigore presso il Venditore alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso per gli stessi prodotti a base di oli minerali ordinati. Se tale attuale prezzo di vendita supera il prezzo di acquisto concordato (differenza di prezzo negativa), all’Ac- quirente viene fatturato solo il rimborso per spese amministrative. La dichiarazione di recesso dell’Ac- quirente deve svolgersi per iscritto, indicando il grave motivo, e deve essere notificata senza indugio al Venditore, una volta noto il grave motivo.
4 Prezzo di vendita / Adeguamento dei prezzi
4.1. Ove non pattuito espressamente altro, il prezzo di vendita si intende incluse le spese di trasporto e si basa sui prezzi delle merci in funzione dei volumi vigenti presso il Venditore al momento della conclu- sione del contratto, incluse le tasse di diritto pubblico, in particolare le imposte sugli oli minerali e l’impo- sta sul valore aggiunto, le tasse sul CO2, le tasse sul traffico pesante e le tasse Carbura.
4.2. Qualora in seguito a una richiesta ulteriore dell’Acquirente si trovi un accordo in relazione a una nuova data di fornitura, precedente al periodo di consegna originariamente concordato ovvero precedente alla data di fornitura pattuita, si applica il prezzo di vendita calcolato alla data della modifica del contratto, a patto che questo superi quello originariamente concordato. Per le forniture che si devono svolgere entro 48 ore (giorni feriali) (ordinazioni urgenti), si riscuote un supplemento di costi indicato separatamente nel carrello e sulla fattura.
Qualora tra la conclusione del contratto e la fornitura vi siano aumenti o si applichino nuove imposte, tasse d’incentivazione, oneri o altre tasse di diritto pubblico, il prezzo di vendita viene adeguato a carico oppure, in caso di loro riduzione o cancellazione, a favore dell’Acquirente. Le spese suppletive per va- riazioni della qualità in seguito a inasprimento delle norme ambientali o adeguamento a nuove tecnologie di combustione sono a carico dell’Acquirente.
4.4. Il prezzo per forniture ripetute (clienti sotto contratto) è determinato dal fabbisogno annuo previsto, dalla capacità di stoccaggio nonché dalla durata contrattuale. Nel caso in cui la quantità concordata nel con- tratto del cliente sotto contratto non venga ritirata, il Venditore si riserva il diritto di effettuare retroattiva- mente adeguamenti del prezzo e di fatturare all’acquirente il relativo danno risultante.
5 Luogo e data della fornitura
5.1. Il luogo di adempimento è l’indirizzo di consegna o di ritiro concordato.
5.2. Entro il periodo di consegna indicato dalla venditrice o concordato con l’Acquirente, la venditrice prean- nuncia il giorno della consegna e l’orario. Le ordinazioni per le forniture prima dell’inizio di un periodo di consegna nonché le ordinazioni urgenti vengono accettate solo in caso di una determinata capacità di consegna del Venditore.
6 Accesso all’indirizzo di consegna / Consegna / Spese suppletive
6.1. All’atto della consegna per motivi legali e di sicurezza il Venditore deve avere libero accesso agli impianti di rifornimento e di riscaldamento e ai dispositivo di misurazione. L’accesso all’indirizzo di consegna deve essere adatto e consentito per legge ad autocisterne e autobotti di peso complessivo di almeno 32 tonnellate (pellet).
6.2. Se la lunghezza del tubo supera i 30 metri, l’Acquirente prende atto che la qualità dei pellet è ridotta dalla procedura di insufflazione e in simili circostanze non è più raggiunta la qualità DIN plus.
6.3. L’acquirente supporta le spese suppletive per (a) il riempimento di cisterne o aree di stoccaggio ulteriori, non noti al momento della conclusione del contratto, (b) scarico difficoltoso, che comporta maggiori tempi e/o maggiori costi di trasporto e logistica, (c) fornitore per le quali sono necessari più di 50 metri (prodotti a base di oli minerali) ossia 30 metri (pellet) di conduttura o la messa a disposizione di un ulteriore ausiliario da parte del Venditore. Le forniture con condutture più lunghe di 6 metri sono inoltre possibili solo previo accordo (prodotti a base di oli minerali).
6.4. Qualora la consegna sia impossibile a causa di norme di legge non osservate e/o per guasti tecnici dell’accesso e/o della cisterna, l’Acquirente deve farsi carico delle spese di trasporto e logistica da ciò causate.
7 Stato dell’impianto
7.1. Con l’ordinazione l’Acquirente garantisce che le condizioni tecniche dell’impianto e del dispositivo di mi- surazione sono ineccepibili e corrispondono integralmente alle normative, in particolare alle norme in materia di protezione delle acque in vigore a livello federale e alle norme cantonali (prodotti a base di oli minerali). Egli conferma in particolare la messa a disposizione di libretti per il controllo della cisterna per la registrazione della consegna o la sussistenza di un contrassegno valido o l’osservanza di altre misure simili pretese per legge.
7.2. Al fine di garantire che il riempimento di pellet avvenga al riparo dalle polveri, i bocchettoni di riempimento e di ventilazione devono essere fissati all’aperto e dotati di attacchi di Storz, dimensione nominale X-
000. Per il funzionamento del dispositivo di aspirazione polveri sono necessari 230 volt, con protezione fusibile da 16 A, e
messi a disposizione del Venditore gratuitamente. In condizioni difettose si può rifiutare il riempimento.
7.3. Inoltre, l’Acquirente informa il Venditore dei fatti che possano inficiare una fornitura priva di problemi.
7.4. Il Venditore rigetta qualsiasi responsabilità per i danni, che sorgono direttamente o indirettamente a causa della fuoriuscita di carburanti e combustibili in seguito allo stato difettoso della cisterna.
7.5. All’Acquirente si consiglia, durante le operazioni di riempimento, di spegnere il riscaldamento e di riac- cenderlo al più presto due ore dopo l’avvenuto riempimento, e in caso di sua assenza durante la fornitura di avviare anticipatamente tali operazioni. Il Venditore non risponde per i danni, che sorgono in seguito all’inosservanza di tale raccomandazione.
8 Quantità minori e maggiori / Forniture supplementari
8.1. Qualora per ciascuna fornitura e luogo di consegna la quantità effettivamente fornita debba essere infe- riore per più del 10 percento della quantità ordinata rispetto all’effettiva capacità di riempimento e di stoccaggio, il Venditore è autorizzato a fatturare l’importo della categoria della quantità effettivamente fornita con valuta della data di stipula del contratto o del successivo accordo (cifra 4.2). L’Acquirente non ha alcun diritto alla fornitura supplementare della quantità minore.
8.2. Qualora la quantità effettivamente fornita, per motivi imputabili alla venditrice, sia inferiore per meno del 10 percento alla quantità ordinata per ciascuna consegna, il Venditore può scegliere tra rinunciare alla fornitura supplementare e fatturare all’Acquirente la quantità fornita al prezzo unitario originariamente concordato oppure effettuare una fornitura supplementare entro 14 giorni dalla prima fornitura. All’Acqui- rente non spetta alcun diritto alla fornitura supplementare della differenza o altri diritti.
8.3. Qualora l’Acquirente desideri ad integrazione della quantità ordinata il riempimento dell’intera area di riempimento e di stoccaggio (acquisto del pieno), il Venditore non è soggetto ad alcun obbligo di fornitura per la quantità maggiore, e comunque necessaria a tale fine, che supera la quantità ordinata. Qualora il Venditore sia in grado di fornirla il giorno stesso della fornitura, esso è autorizzato a fatturare all’Acqui- rente tale maggiore quantità al prezzo giornaliero in vigore alla data di fornitura per il Venditore.
9. Xxxxxxx nella consegna e nell’accettazione
9.1. I ritardi durante i giorni di fornitura non implicano la costituzione in mora del Venditore. Qualora esso non effettui la fornitura entro il periodo concordato o alla data concordata alla conclusione del contratto o successivamente, l’Acquirente può recedere senza conseguenza di spese dal contratto di compraven- dita concernente tale fornitura, nel caso in cui lo stesso abbia posto al Venditore un termine di almeno 7 giorni feriali per la fornitura supplementare e il Venditore non abbia fornito neppure entro tale termine.
9.2. Qualora l’Acquirente non accetti la fornitura alla data concordata, il Venditore è autorizzato a stoccare la fornitura non presa in consegna presso di sé o presso terzi e a porre all’Acquirente un termine di almeno 5 giorni per l’accettazione successiva. Gli oneri di magazzino dovuti, le spese di amministrazione e gli interessi per 100 litri ovvero chili e ciascun mese iniziato sono di CHF 1.50 per il combustibile, ovvero CHF 2.- per il carburante e sono fatturati all’Acquirente oltre al prezzo di vendita. Qualora l’Acquirente non accetti nuovamente la fornitura, il Venditore ha facoltà di far valere le pretese di legge per il ritardo nell’accettazione oppure di annullare immediatamente l’ordinazione e recedere dal contratto. L’Acqui- rente risponde del danno causato dal rifiuto dell’accettazione, nello specifico dell’eventuale differenza positiva tra il prezzo concordato e quello attuale (prezzo concordato meno il prezzo di vendita del Ven- ditore al momento dell’annullamento) nonché delle spese di annullamento e stoccaggio.
10. Fatturazione / varianti di pagamento
10.1. La fatturazione ha luogo secondo i dati di cui al bollettino di consegna, ossia per il volume dei prodotti a base di oli minerali stabilito specialmente per prodotti a base di oli minerali con l’apparecchio di misura- zione omologato per le forniture a mezzo autocisterna, ovvero per i ritiri franco fabbrica, equivalenti a 15°C.
10.2. I pagamenti dell’Acquirente devono avvenire puramente al netto, ossia, ossia al netto di qualsiasi dedu- zione,in franchi svizzeri ed esclusa la compensazione.
10.3. La venditrice può escludere la variante di pagamento acquisto su fattura senza indicare i motivi. In caso di acquisto su fattura l’Acquirente deve avere domicilio/sede in Svizzera o nel Liechtenstein ed è tenuto a saldare l’importo della fattura entro 10 giorni effettivi dalla ricezione della fornitura senza deduzione dello sconto.
10.4. Il Venditore si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere dietro fornitura il pagamento anticipato o in contanti.
11. Mora del pagamento
11.1. In caso di inosservanza del termine di pagamento di 10 giorni l’Acquirente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. Inoltre la venditrice si riserva il diritto di fatturare tasse di ingiunzione. È fatto salvo il diritto di fare ricorso per l’eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo. Tutte le spese che risultano in relazione alla riscossione dei crediti esigibili sono a carico dell’Acquirente. Se le diffide di pagamento rimangono senza effetto, gli importi fatturati possono essere ceduti a una ditta incaricata dell’incasso. In tal caso può essere fatturato ulteriormente un interesse annuo effettivo fino al 12 percento dalla data di scadenza. La ditta incaricata dell’incasso farà valere gli importi scoperti a pro- prio nome e su proprio conto e potrà addebitare ulteriori tasse amministrative.
11.2. In caso di mancato pagamento, nonostante vi sia stato il sollecito, saranno inoltre esigibili per il paga- mento tutti i crediti del Venditore derivanti da altre prestazioni concordate con l’Acquirente ed eseguite.
11.2. Finché l’Acquirente si trova in mora di pagamento, il Venditore non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti di fornitura in essere e potrà recedere dal contratto.
11.3. Qualora l’Acquirente sia diventato insolvibile e siano perciò messi in pericolo i diritti del Venditore, questi può trattenere la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).
11.4. Fino al pagamento integrale dei prodotti a base di oli minerali forniti il Venditore potrà recedere dal con- tratto e pretendere la restituzione dei prodotti a base di oli minerali (art. 214 cpv. 3 CO). In tal caso il Venditore è autorizzato a ritirare in qualsiasi momento i prodotti a base di oli minerali, per il cui fine l’Acquirente concede al venditore libero accesso alla sua cisterna ossia alla sua area di stoccaggio.
12. Garanzia / Responsabilità
12.1. Il Venditore garantisce nei confronti dell’Acquirente che la qualità dei prodotti a base di oli minerali forniti corrisponda ai requisiti della Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV) ossia ossia che la qualità del legno in pellet corrisponde ai requisiti della qualità commerciale (DIN plus) e rientra nelle tolleranze commerciali. Le differenze in tale ambito non costituiscono difetti e non giustificano l’esercizio di diritti di garanzia.
12.2 L’Acquirente è tenuto a verificare immediatamente, dopo la ricezione, la presenza di difetti alla fornitura e notificare tempestivamente eventuali difetti al Venditore. Se entro 10 giorni effettivi dalla consegna non viene effettuata una notifica dei difetti, la fornitura è considerata priva di difetti e approvata.
12.3. In caso di difetti accertati e segnalati tempestivamente entro 10 giorni effettivi il diritto di opzione dell’Ac- quirente è escluso e il Venditore ha il diritto di rimuovere il difetto a sua scelta mediante migliorie, fornitura sostitutiva, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. La venditrice non assume ulteriori garanzie, in particolare è esclusa qualsiasi responsabilità per ulteriori danni e danni conseguenti a un difetto, ove ammissibile per legge.
12.3. Il Venditore risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza.
12.4. È esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per negligenza lieve, danni diretti o indiretti di qualsivo- glia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.
13. Forza maggiore
13.1. Per «forza maggiore» si intendono tutte le cause gravi, imprevedibili e inusuali che impediscono l’adem- pimento del contratto e esulano dalla sfera d’azione della rispettiva parte contraente e includono in par- ticolare: incendi, esplosioni, catastrofi naturali (come inondazioni, terremoti, siccità), crollo monetario, guerre, altri eventi bellici, disordini, epidemie e pandemie, embarghi e restrizioni delle autorità (incluse le leggi o altre azioni delle autorità statali concernenti la limitazione della libertà di movimento o la limita- zione dell’attività economica). Esclusi sono peraltro gli scioperi e altre interruzioni del lavoro.
13.2. La parte contraente che si appella alla forza maggiore è tenuta a informare tempestivamente e per iscritto l’altra parte del verificarsi e della fine di una tale circostanza di forza maggiore.
13.3. In caso di forza maggiore la parte contraente toccata dall’evento è esentata dai propri obblighi contrattuali durante il periodo in questione e fino a quando è impedita nell’adempimento del contratto per forza mag- giore, senza che l’altra parte possa domandare un risarcimento.
13.4. La venditrice è inoltre autorizzata su propria scelta in caso di forza maggiore a prolungare adeguata- mente i termini o le date di consegna concordati ovvero a rinviarli, o
a recedere dal contratto di acquisto o dall’ordinazione integralmente o soltanto in merito a singole forni- ture parziali. Ai sensi del contratto le forniture parziali vanno pagate. Inoltre le parti contraenti si assu- mono proporzionalmente le spese accumulate fino a quel momento. In caso di un recesso dal contratto, non vi sono altri obblighi o pretese di risarcimento dell’Acquirente. Eventuali pagamenti già effettuati devono essere rimborsati proporzionalmente.
14. Destinazione d’uso dei prodotti a base di oli minerali
In conformità alla riserva d’uso (art. 24 dell’Ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali) l’olio da riscaldamento è tassato a un’aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Le violazioni sono punite ai sensi della Legge sull’imposizione degli oli minerali.
15. Nullità parziale
Qualora parti delle presenti CGC debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la vali- dità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una dispo- sizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti. Occorre procedere allo stesso modo in caso di una lacuna.
16 Diritto applicabile e foro competente
16.1. Alla relazione giuridica tra la venditrice e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, con inte- grale esclusione delle regole di collisione del diritto internazionale privato e della Convenzione viennese delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11.04.1980.
16.2. Il foro esclusivo per tutte le controversie risultanti da o in relazione alle presenti CGC e/o i relativi contratti stipulati in conformità a esse è Zurigo.
Gennaio 0000 / Xxxxxx XX