ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE
REGIONE PUGLIA
Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
Servizio Programmazione Acquisti
APPALTI PUBBLICI PER L’INNOVAZIONE
Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell’art.19 co.1 lett.f) del D.Lgs.n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PRE-COMMERCIALE AI SENSI DELL’ART.19 CO.1 LETT.F) DEL D.LGS.N. 163/2006 RELATIVO A SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE DELLE CONDOTTE, IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE CONDOTTE E IL RILEVAMENTO GEOREFERENZIATO DELLE CONDOTTE NELLE RETI IDRICHE URBANE DI DISTRIBUZIONE
TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Gentile, n. 52 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da ;
E
, con xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx xxxxxxx ( ), (xxxxxxxxx) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante , (eventuale) giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) con DGR 1992/2013 del 17/03/2015 la Regione Puglia ha approvato gli indirizzi procedurali per l’intervento denominato “OpenLabs” del “Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale” che intende promuovere uno sviluppo tecnologico di frontiera funzionale ad una domanda pubblica di innovazione, puntando a rafforzare i presupposti per la creazione di masse critiche di competenze in grado di connettersi efficacemente con altri territori, con l’obiettivo di affrontare i principali problemi legati alle cinque sfide sociali regionali di “SmartPuglia 2020” (DGR n.434 del 14/03/2014 Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente).
b) negli appalti pubblici per l’innovazione la Pubblica Amministrazione agisce come intelligent customer, ossia da soggetto in grado di identificare le esigenze dell’Amministrazione stessa, intercettare i trend tecnologici in atto, dialogare con i potenziali fornitori, anche di più soluzioni in prima analisi fra loro alternative e concorrenti, gestire in parallelo i relativi contratti, monitorare e valutare i risultati
c) la Regione Puglia ha esperito una consultazione preliminare di mercato con avviso pubblicato sul BURP
n. 49 del 09‐04‐2015 ai sensi dell’Art. 40 della Direttiva 2014/24/EU ai fini della preparazione di un appalto pre-commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo
d) la Regione Puglia con A.D. 334 del 13/07/2015 ha determinato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell’art.19 co.1 lett.f) del D.Lgs.n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
e) la presente procedura di gara per l’appalto pre-commerciale è suddivisa in tre fasi: 1) Studio di fattibilità, 2) Progettazione tecnica, 3) Prototipazione, test e sperimentazione sul campo, rispetto alle quali gli operatori economici interessati dovevano presentare progetti di ricerca e sviluppo tali da determinare un’innovazione sostanziale che consenta di far fronte al problema della localizzazione delle perdite idriche delle condotte, del monitoraggio dello stato delle condotte e del rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
f) la procedura di appalto pre-commerciale espletata è stata funzionale alla valutazione, in ottica comparativa, delle prestazioni, dei vantaggi e degli svantaggi di diverse Soluzioni Innovative concorrenti al fine di individuare le specifiche tecniche della Soluzione Innovativa più rispondente al fabbisogno formulato
g) la procedura di appalto pre-commerciale prevede uno schema di condivisione dei benefici tra l’amministrazione e le imprese partecipanti, in modo tale che tutte le Parti traggano vantaggio da un’attiva opera di commercializzazione e diffusione delle Soluzioni Innovative
h) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei servizi di ricerca e sviluppo di fase II ed ha quindi titolo per accedere alla Fase III di sviluppo prototipale, test e sperimentazione in un contesto operativo reale e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti
i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- Norme regolatrici
1) L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le
premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione; (iii) dalle norme della lex specialis di gara nelle parti applicabili; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2) Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
3) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4) I documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorchè non materialmente allegati sono: il Capitolato Tecnico (All. A), lo Studio di fattibilità (All. B), il Progetto tecnico (All. C), l’Offerta economica (All. D), e il Verbale di chiusura della Fase II (All. E).
Articolo 2 - Definizioni
1) Nell’ambito del presente Contratto si intende per:
a. Amministrazione Contraente: l’Amministrazione firmataria del presente contratto e segnatamente la Regione Puglia
b. Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c. Giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festività nazionali e locali;
d. Importo contrattuale: l’importo del presente Contratto, pari all’importo di aggiudicazione della Fase II di Euro , Iva esclusa;
e. Servizio: la realizzazione dei servizi di sviluppo prototipale, test e sperimentazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
Articolo 3 – Oggetto
1) Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione Contraente alla realizzazione del Servizio di sviluppo prototipale di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione
2) Il Servizio dovrà necessariamente essere erogata secondo le modalità stabilite nel presente documento e nei relativi Allegati.
3) Il Servizio, in particolare, ha ad oggetto:
a. la realizzazione del prototipo secondo il progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato nel richiamato Allegato “F”;
b. il test e la sperimentazione del prototipo realizzato.
La realizzazione del servizio di prototipazione ha come obiettivo la realizzazione, ovvero la costruzione del primo esemplare (rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive) in scala 1:1 per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione. Tale prototipo, costruibile in parte in modo artigianale, deve consentire di valutare eventuali limiti e problemi di industrializzazione del prodotto, oltre a dover essere rispondente alle specifiche tecniche descritte nel progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato nel richiamato Allegato “E”. Sul prototipo verranno effettuate le attività di test e di sperimentazione con la finalità di misurare le reali prestazioni e funzioni, oltre che di individuare eventuali deficienze di progetto, di tipo strutturale, ergonomico, funzionale, prestazionale. Il test del prototipo verrà svolto un tratto della rete idrica urbana di distribuzione con la finalità di verificarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza, l’usabilità e la provabilità nel contesto operativo reale, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico. L’attività di sperimentazione è finalizzata a misurare e valutare le prestazioni e funzionalità del prototipo in un contesto operativo reale, come descritto all’art. 5 del presente Contratto e nel Disciplinare di gara.
4) Il Fornitore si impegna ad erogare, per l’intero periodo di validità del presente Contratto, il Servizio e le prestazioni descritti nel presente Contratto e relativi allegati.
Articolo 4 - Durata del Contratto
1) Il presente Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, suddivisa in due fasi secondo la seguente tempistica
a. la realizzazione del prototipo ha una durata di 8 (otto) mesi dalla data di stipula del Contratto e, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Puglia, deve essere ultimata entro tale termine;
b. la sperimentazione del prototipo nel contesto operativo ha una durata di 4 (quattro) mesi a partire dalla positiva validazione del prototipo, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Puglia.
2) È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.
Articolo 5 – Esecuzione del Contratto
1) Il Fornitore si impegna all’osservanza puntuale di tutte le prescrizioni riportate nel corpo del presente Contratto e dei relativi allegati, che qui si intendono integralmente riportati.
2) Il Fornitore si impegna a realizzare il prototipo secondo le specifiche tecniche descritte nel progetto di cui all’Allegato C, come integrato dall’Allegato E.
3) Nel corso della durata del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a presentare il prototipo entro e non oltre 8 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto dalla Regione Puglia .
4) Il prototipo presentato dal Fornitore sarà sottoposto ad autorizzazione e validazione da parte della
Commissione di validazione, composta da referenti dell’Amministrazione Contraente e da referenti di Acquedotto Pugliese S.p.A., prima dell’avvio della fase di sperimentazione in ambiente reale.
5) La Commissione di validazione valuterà, tramite appositi test, l’usabilità e la provabilità del prototipo presentato, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico. Nel caso di esito positivo dei predetti test, la commissione procederà alla redazione del “Verbale di validazione del prototipo”, avviando in tal modo la fase di sperimentazione in ambiente reale. Nel caso in cui la validazione abbia esito negativo, il Fornitore avrà 10 giorni di tempo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto dalla Regione Puglia, per adeguare il prototipo alle indicazioni fornitore dalla Commissione di validazione.
6) Trascorsi i 10 giorni, il Fornitore ripresenterà il prototipo alla commissione di validazione per le verifiche di cui al comma precedente. In caso di esito positivo, la commissione procederà alla redazione del “Verbale di validazione del prototipo”
7) La successiva attività di sperimentazione avrà durata di 4 mesi decorrenti dalla validazione del prototipo di cui al comma precedente. Allo scadere del termine fissato per la fase di sperimentazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto dalla Regione Puglia, il Fornitore dovrà presentare il prototipo alla Commissione di validazione. La commissione, valutate le prestazioni e le funzionalità del prototipo in ambiente reale, redigerà il “Verbale di validazione finale del prototipo”, concludendo in tal modo le attività di Fase III.
8) Ai fini della puntuale e migliore esecuzione del presente Contratto, l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore si impegnano ad istituire un Comitato paritetico formato da personale indicato dalla Regione con competenze tecnico-scientifiche e dal Responsabile del Servizio del Fornitore.
9) Al comitato è affidata ogni decisione inerente eventuali modificazioni del prototipo o del piano di sperimentazione derivante da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, ovvero da esigenze sopravvenute da parte dell’Amministrazione Contraente che non incidono però su elementi essenziali delle prestazioni dedotte nel Contratto.
10) Eventuali costi imprevisti derivanti dalle dette modificazioni saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente.
Articolo 6 – Corrispettivo e tempi di erogazione
1) La Regione Puglia corrisponderà al Fornitore:
A) un’anticipazione, su presentazione di specifica istanza dell’appaltatore di pagamento a seguito della stipula del presente contratto, parametrata al 20% dell’importo di aggiudicazione del servizio, esclusivamente previa presentazione da parte dell’appaltatore di polizza fideiussoria, di pari importo, a garanzia e giustificazione dell’anticipazione riconosciuta dalla Regione. La Regione provvederà allo svincolo della predetta polizza contestualmente alla liquidazione del saldo finale;
B) un importo corrispondente al 30% dell’Importo contrattuale pari ad Euro , IVA esclusa, in sede di validazione del prototipo;
C) il restante (50%) dell’Importo contrattuale, pari ad Euro , IVA esclusa, in sede di validazione finale del prototipo.
2) La fattura sarà intestata alla Regione Puglia, Servizio Ricerca industriale e Innovazione (C.F.
) – x.xx Sonnino n.77 – 00000 Xxxx e riporterà il codice IBAN e il codice C.I.G.
3) Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Fornitore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n.55/2013.
4) L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.
5) Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e che si riporta di seguito:
.
6) La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa.
7) In caso di mancata presentazione del prototipo entro i termini di cui al precedente Articolo 5 comma 3), salvo l’applicazione delle penali di cui oltre, la Regione Puglia si riserva di:
a. risolvere il presente Contratto ed escutere la relativa cauzione definitiva;
b. richiedere la restituzione dell’importo corrisposto al Fornitore, di cui al precedente comma 1 lettera a), nelle ipotesi in cui il Fornitore non ottemperi alla diffida ad adempiere che verrà inoltrata dalla Regione Puglia, assegnando un termine perentorio per la consegna del prototipo
8) In caso di mancata validazione del prototipo da parte della Commissione di validazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5), la Regione Puglia si riserva di:
a. attivare le azioni descritte al comma precedente;
b. richiedere al Fornitore l’adeguamento del prototipo al progetto tecnico, di cui all’allegato “C”, come integrato dall’allegato “E” da effettuarsi entro il termine assegnato dalla Regione Puglia, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione Puglia di incamerare la cauzione, totalmente o parzialmente.
9) Il corrispettivo dovuto, erogato come descritto al precedente comma 1, deve intendersi comprensivo della prestazione del Servizio e quindi di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel presente atto e offerte in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal Contratto ed è dovuto e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10) Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del Servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.
11) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
12) Eventuali costi imprevisti derivanti dalle dette modificazioni saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente.
Articolo 7 - Obbligazioni del Fornitore
1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.
2) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
a. delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea
b. delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a prestare il Servizio oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara. In particolare a:
a. fornire lo sviluppo prototipale; svolgere le attività di test e sperimentazione nei tempi e modi descritti nel presente Contratto
b. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Puglia di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;
d. non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione Puglia
e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
f. garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste
dall’incarico;
g. svolgere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del servizio;
h. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della realizzazione del servizio e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
i. non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
j. comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
k. consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
l. segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto
4) Inoltre, il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a
a. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio regionale;
b. garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
c. eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione Contraente, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
d. adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione Contraente o di terzi.
5) Il Fornitore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione Contraente e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
6) Il Fornitore, in relazione agli obblighi assunti derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione Contraente e/o del Fornitore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del servizio.
7) Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione Puglia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8) Il Fornitore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
9) Il Fornitore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.
Articolo 8 – Monitoraggio e reportistica
1) La Regione Puglia si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare alla Regione Puglia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini che verranno dalla stessa indicati.
2) La Regione Puglia indicherà pertanto al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La Regione Puglia nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore.
3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Regione Puglia, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
4) In ogni caso la Regione Puglia, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto già indicato, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, da far pervenire alla Regione Puglia entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Puglia che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 9 - Penali
1) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna del prototipo, di cui al precedente articolo 5, comma 3), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Puglia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (cento/00). La Regione Puglia, tramite diffida ad adempiere, assegnerà un termine perentorio di consegna del prototipo al Fornitore. Qualora il Fornitore non rispetti il predetto termine, la Regione Puglia provvederà ad attivare le azioni di cui al precedente articolo 6, comma 7).
2) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l’adeguamento del prototipo in caso di mancata validazione dello stesso da parte della commissione di validazione, di cui al precedente Articolo 5 comma 5), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Puglia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (cento/00)..
3) In caso di ritardo rispetto all’avvio della sperimentazione del prototipo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Puglia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (cento/00).
4) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 8, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Puglia una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette
5) Nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 8, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Puglia una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).
6) Xxxx considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Regione Puglia applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali
7) Constatato l’inadempimento e/o ritardo, la Regione Puglia comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Regione Puglia a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
8) La Regione Puglia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 20 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9) La Regione Puglia potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, la Regione Puglia potrà risolvere il presente Contratto.
10) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11) In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per l’Amministrazione Contraente, il risarcimento del maggior danno.
12) Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione Puglia per cause non imputabili al Fornitore.
Articolo 10 - Variazioni, recesso del servizio e inadempienze
Il prezzo complessivo dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare, del Capitolato tecnico e dell’Offerta tecnica si intende accettato dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione Contraente procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
La Regione si riserva di concordare con il Fornitore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione Puglia, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.
Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente
La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare al Fornitore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
L'Amministrazione Contraente accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dal Fornitore alle prescrizioni contrattuali.
Articolo 11 -Clausola risolutiva espressa
1) Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
a. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
c. venir meno in capo al Fornitore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara.
2) Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
a. esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
b. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
c. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti
minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare;
d. mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
e. reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
x. xxxxx o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
g. violazione dell'obbligo di riservatezza;
h. cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
i. sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.
3) Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, oltre il risarcimento del maggior danno.
4) In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006, con addebito ad esso, ove possibile,dei maggiori costi sostenuti.
Articolo 12 - Risoluzione per inadempimento
1) Il contratto potrà, altresì, risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando il Fornitore, ricevuta dalla Regione Puglia, a mezzo raccomandata A.R., l’intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.
Articolo 13 - Obblighi per la trasparenza
1) Il Fornitore, in virtù della L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l’esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell’elenco in oggetto è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.
Articolo 14 - Vigilanza
1) La Regione ha facoltà di vigilare sull’attività del Fornitore per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto.
Articolo 15 - Oneri della Sicurezza
1) Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2) Conseguentemente, il Fornitore esonera la Regione Puglia da ogni responsabilità, impegnandosi a
sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
Articolo 16 - Clausola Sociale
1) Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, il Fornitore, per sé e/o per i propri aventi causa, si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2) Il Fornitore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
3) Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
4) L’inadempimento del Fornitore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
5) L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti del Fornitore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
6) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
7) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
8) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
9) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
10) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
11) L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore
dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora il Fornitore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
12) L’inadempimento alla clausola sociale del Fornitore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
13) La Regione Puglia comunica tempestivamente al Fornitore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
14) Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Articolo 17 - Licenze e Autorizzazioni
1) Prima dell’inizio dell’attività il Fornitore e/o i suoi aventi causa dovranno essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
Articolo 18 - Diritti d’autore e Brevetti industriali di terzi
1) La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui il Fornitore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature o di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Tale responsabilità si estende anche ad eventuali pretese di terzi che siano fondate su diritti
diversi da quelli di proprietà industriale e intellettuale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti reali su beni materiali, diritti di credito, vincoli di indisponibilità.
3) Qualora sia promossa nei confronti dell’Amministrazione Contraente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
4) Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente articolo 11, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
5) I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti in via esclusiva alla Regione Puglia in tutti i casi di risoluzione e recesso del Contratto.
Articolo 19 - Proprietà dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti dal Contratto
1) I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito dell’ultimazione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti al Fornitore nei limiti di quanto disciplinato nel Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
2) I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti dal presente Contratto, ivi incluso il progetto di cui all’Allegato ”C”, il prototipo e le migliorie eventualmente implementate in costanza di Contratto, sono attribuiti in via esclusiva alla Regione Puglia nei casi di:
a. risoluzione o recesso del presente Contratto,
b. mancata stipula del Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Art.20 – Subappalto
1. Il Fornitore, purchè dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 15% del valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:
2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:
3. Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle innanzi indicate.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare al Responsabile dell’esecuzione almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto.
5. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto Il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara.
Articolo 21 - Cauzione
1) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di € ……… a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata da
con sede .
2) Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione Puglia, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
3) In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, il Fornitore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario.
Articolo 22 - Foro Competente
1) In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.
Articolo 23 - Spese Contrattuali
1) Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico del
Fornitore che stabilisce il proprio domicilio presso
.
in alla via
2) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
3) Il Fornitore dovrà rimborsare pro-quota alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione degli avvisi di indizione e di aggiudicazione della presente procedura, in conformità a quanto stabilito dal comma 35 dell’art. 34 del decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 del 17 dicembre 2012.
Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1) Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Il Fornitore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Xxxxxxx Xxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Il Fornitore
Il legale rappresentante