INDICE DEL MANUALE
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INDICE DEL MANUALE
INDICE DEL MANUALE 2
PROCEDURE GESTIONALI 8
PG 01 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 9
1. Scopo 9
2. Campo di applicazione 9
3. Compiti e responsabilità 9
4. Documenti, normativa di riferimento 9
5. Acronimi/Abbreviazioni 9
6. Modalità operative 10
6.1 Struttura e gestione del Sistema 10
6.2 Risorse necessarie per l’implementazione del sistema 10
7 Definizioni delle figure e dei ruoli 11
7.1 Datore di Lavoro 11
7.2 Dirigenti 11
7.3 Preposti 13
7.4 Lavoratori e Assimilati 13
8. Organizzazione della prevenzione 14
⮚ Servizio di Prevenzione e Protezione 14
⮚ Medici Competenti (MC) 14
⮚ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 15
⮚ Addetti Emergenze e Primo Soccorso 15
9. Responsabilità Gestionali 15
9.1 Datore di Lavoro 15
9.2 Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale 16
9.3 Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori 17
⮚ U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali 17
⮚ U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica 20
⮚ U.O.C. Farmacia Ospedaliera 21
⮚ U.O.S Formazione 21
⮚ U.O.C. Direzione per le Professioni Sanitarie 21
9.4 Dirigenti - Responsabili di strutture aziendali 22
Il Direttore della Funzione Ospedaliera, il Direttore della Funzione Territoriale (Distretto Est, Distretto Ovest, Dipartimento per le Dipendenze), il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale: 22
9.5 Preposti 23
9.6 Lavoratori 23
9.7 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 24
9.8 Medico Competente 25
9.9 Esperto Qualificato e Medico Autorizzato 26
9.10 Fisico Esperto in Risonanza Magnetica 26
9.11 Addetto alla Sicurezza Laser 26
9.12 Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio 26
PG 02 FLUSSI COMUNICATIVI, FORMATIVI E RELAZIONALI 28
1. Scopo 28
2. Campo di applicazione 28
3. Compiti e responsabilità 28
4. Definizioni e abbreviazioni: 28
5. Modalità operative 29
5.1 Comunicazione interna 29
5.1.1 Comunicazione in merito a compiti/responsabilità svolti in ambito di SGS 29
5.1.2 Comunicazione in merito alla Valutazione dei Rischi 29
5.1.3 Segnalazioni 31
5.1.4 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi art. 35 D.Lgs. 81/2008 31
5.1.5 Consultazione RLS 32
5.1.6 Piani di emergenza 33
5.2 Comunicazione esterna 33
5.3 Informazione 33
5.4 Formazione e addestramento 34
5.4.1 Progettazione delle attività formative 35
5.4.2 Formazione di figure specifiche 36
PG 03 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 38
1. Scopo 38
2. Campo di applicazione 38
3. Compiti e responsabilità 38
4. Definizioni e abbreviazioni 38
5. Documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 40
5.1 Gestione della documentazione di SGS 40
5.2 Iter della documentazione di SGS 41
5.2.1. Emissione 41
5.2.2. Distribuzione dei documenti 41
5.2.3. Archiviazione, catalogazione, conservazione e accesso 42
5.2.4. Gestione delle modifiche/revisioni 43
5.2.5. Edizioni superate 43
6. Documentazione di Salute e Sicurezza sul Lavoro 43
7. Registrazioni 45
PG 04 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SISTEMA 46
1. Scopo 46
2. Campo di applicazione 46
3. Compiti e responsabilità 46
4. Definizioni 46
5. Modalità operative 46
5.1 Caratteri generali 46
Monitoraggio di primo livello 46
Monitoraggio di secondo livello (Audit) 47
Controllo da parte di Dirigenti e Preposti: 47
5.2 Caratteristiche degli auditor 47
5.3 Audit 48
Pianificazione dell’Audit 48
Svolgimento dell’Audit 49
PG 05 RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 50
1. Scopo 50
2. Campo di applicazione 50
3. Compiti e responsabilità 50
4. Modalità operative 50
4.1 Caratteri Generali 50
4.2 Elementi in ingresso al Riesame 51
4.3 Elementi in uscita dal Riesame 51
PG 06 SORVEGLIANZA SANITARIA E INSERIMENTO DEL PERSONALE IN MANSIONI A RISCHIO 52
Premessa 52
1. Scopo 52
2. Campo di applicazione 52
3. Definizioni e abbreviazioni 52
4. Compiti e responsabilità 54
5. Modalità operative 54
5.1. Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva 56
5.2. Visite preventive 56
5.2.1. Per nuova assegnazione 57
5.2.2. Per tirocinio universitario o di altri Corsi di Formazione 57
5.2.3. Per attività di tirocinio curriculare, formazione specialistica di area medica e di psicologia, volontariato a fini formativi e scambi culturali 58
5.2.4 Per trasferimento ad altra U.O. o cambio mansione (inteso come modifica del profilo di rischio), anche all’interno della stessa U.O. 58
5.2.5 Visita per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi 61
5.3. Visite periodiche 62
5.3.1. Visita per scadenza di Idoneità con limitazioni temporanee 63
5.4. Visita su richiesta del lavoratore 64
Allegati PG 06 64
Allegato 1 - PG 06 65
Allegato 2 - PG 06 66
Allegato 3 - PG 06 67
Allegato 4 - PG 06 DS 06 69
PG 07 GESTIONE DEGLI INFORTUNI, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI 70
1. Scopo 70
2. Campo di applicazione 70
3. Compiti e responsabilità 70
4. Definizioni e abbreviazioni 70
4.1 Definizioni: 70
4.2 Abbreviazioni: 72
5. Modalità operative 72
5.1 Segnalazione e registrazione degli infortuni, degli incidenti, degli stati non conformi, dei comportamenti pericolosi 72
5.3 Chiusura di infortuni, incidenti, stati non conformi, comportamenti pericolosi 75
PROCEDURE TECNICHE 76
PT 01 VALUTAZIONE DEI RISCHI 77
1. Scopo 77
2. Campo di applicazione 77
3. Compiti e responsabilità 77
4. Definizioni e abbreviazioni 77
5. Modalità operative 78
5.1 Richiami normativi 78
5.2 Iter per la valutazione dei rischi 79
NOTA: Se le misure da adottare sono ritenute di “risoluzione immediata” si procede con le indicazioni del caso al Dirigente e al Preposto ed in seguito si invia il modulo DS 10 “Piano di attuazione interventi”. 80
5.3 Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. 82
5.4 Attuazione delle misure di prevenzione e protezione 82
PT 02 GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 83
1. Scopo 83
2. Campo di applicazione 83
3. Compiti e responsabilità 83
4. Definizioni e abbreviazioni 83
4.1 Definizioni 83
4.2 Abbreviazioni: 84
5. Modalità operative 84
5.1 Scelta e adozione dei DPI 84
5.2 Formazione specifica e addestramento all’uso 85
5.3 Consegna e gestione 85
5.4 Verifica sull’utilizzo e sull’appropriatezza (tecnica ed ergonomica) 86
5.5 Pulizia e manutenzione 86
PT 03 REGISTRAZIONE AGENTI CHIMICI 87
1. Scopo 87
2. Campo di applicazione 87
3. Compiti e responsabilità 87
4. Abbreviazioni 88
5. Normativa di riferimento 88
Nota: Si precisa che in quanto gas anestetici sono soggetti al D.Lgs 219/2006 e devono rispettare i requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea; la scelta di collocarli all’interno del presente documento è determinata dalla tipologia di utilizzo che può esporre gli utilizzatori a rischio di tipo chimico. 88
6. Obiettivi e Modalità operative 88
5.1 Censimento dello stato attuale 89
5.1 Aggiornamento e gestione 89
PT 04 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI 91
5. Scopo 91
2. Campo di applicazione 91
5. Compiti e responsabilità 91
4. Definizioni e abbreviazioni 91
4.1 Definizioni 91
4.2 Abbreviazioni: 92
5. Modalità operative 92
5.1 Caratteri generali 92
5.2 Manutenzione periodica delle attrezzature 93
Fase 1: Preparazione e comunicazione del Piano di Manutenzione Periodica 94
Fase 2: Esecuzione della manutenzione periodica 94
Fase 3: Verifica dell’esecuzione del Piano di Manutenzione Periodica 94
5.3 Manutenzione Correttiva delle attrezzature 95
Caso 1: attrezzatura in contratto “full risk” 95
Caso 2: attrezzatura in contratto con una ditta esterna incaricata delle manutenzioni 96
La manutenzione delle barelle, letti e carrozzine viene eseguita dall’Officina dell’U.O.S Impianti, Manutenzioni e Ingegneria Clinica. Le UU.OO. richiedono l’intervento attraverso le piattaforme gestionali ISOCUT oppure WRICKE. 96
5.4 | Manutenzione periodica dei veicoli | 97 |
PT 05 | GESTIONE APPALTI | 98 |
1. Oggetto e scopo 98
2. Campo di applicazione, esclusioni, situazioni particolari 98
3. Compiti e responsabilità 101
4. Riferimenti normativi 101
5. Abbreviazioni e definizioni: 101
6. Responsabilità 107
7. Formazione 111
8. Stesura del bando, lettera d’invito. 111
9. Redazione DUVRI 111
10. Costi per la sicurezza 112
11. Affidamento lavori, servizi e forniture. 112
12. Cantieri temporanei e mobili – piano di sicurezza e coordinamento 113
SCHEDA 1 115
SCHEDA 2 116
SCHEDA 3 117
SCHEDA 4 120
SCHEDA 5 125
PT 06 GESTIONE EMERGENZE 127
1. Scopo 127
2. Campo di applicazione 127
3. Compiti e responsabilità 127
4. Richiamo normativo 128
4. Acronimi e definizioni 128
5. Modalità operative 128
5.1 Valutazione dei rischi 128
5.2 Piani di emergenza 129
5.3. Formazione del personale 129
5.3.1 Formazione ed addestramento addetti gestione emergenze 129
5.3.2 Primo Soccorso 130
PT 07 SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCEDIO 131
1. Premessa 131
2. Scopo 132
3. Campo di applicazione 133
4. Definizioni ed abbreviazioni 133
5. Richiamo normativo 134
6. Responsabilità per le attività descritte nel SGSA 135
7. Modalità operative in fase di Esercizio (non emergenza) 137
7.1 Identificazione dei pericoli e valutazione derivanti da strutture ed attività 137
7.2 Organizzazione del personale 138
7.2.1 Individuazione delle figure antincendio 138
7.2.2 Modalità di formazione degli addetti antincendio 138
7.3 Controllo e programmazione 139
7.4 Gestione delle modifiche 140
7.5 Controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi 140
7.5.1 Verifiche di conformità documentale 140
7.5.2 Verifiche Dotazioni e Presidi 140
7.5.3 Sorveglianza sulle misure antincendio in reparto 141
7.5.4 Verifiche di “parte prima e parte seconda” 142
7.5.5 Manutenzione dei sistemi di protezione 142
7.5.6 Riesame del Sistema/controllo e revisione del SGSA 142
8. Modalità operative in fase di Emergenza 143
8.1 Pianificazione di emergenza 143
8.2 Gestione della Comunicazioni 143
8.3 Sicurezza delle squadre di soccorso 143
ALLEGATI 145
1 REGISTRO DELLA DOCUMENTAZIONE 146
Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza
PROCEDURE GESTIONALI
PG 01 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
PG 02 FLUSSI COMUNICATIVI, FORMATIVI E RELAZIONALI PG 03 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PG 04 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SISTEMA
PG 05 RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
PG 06 SORVEGLIANZA SANITARIA E INSERIMENTO DEL PERSONALE IN MANSIONI A RISCHIO
PG 07 GESTIONE DEGLI INFORTUNI, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI
PG 01 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
1. Scopo
Scopo della presente procedura è:
• definire gli strumenti per l’organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in Azienda (SGS);
• individuare le figure, i ruoli e le responsabilità per l’implementazione del SGS;
• portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali dell’adozione del sistema;
con l’obiettivo di garantirne il monitoraggio continuo del Sistema, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute in Azienda ULSS 8 attraverso l’aumento della sensibilità nei confronti della percezione del rischio.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti i soggetti e i processi aziendali.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Datore di Lavoro
Attuazione: tutte le figure aziendali
4. Documenti, normativa di riferimento
Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) – UNI Settembre 2001;
Guida operativa delle Linee Guida UNI – INAIL Ottobre 2003;
“Linee Guida per la valutazione dell’organizzazione aziendale della Sicurezza” (Regione Veneto – Piano Triennale SPISAL 2005-2007 – Area vigilanza – Linea di Lavoro SGS); OHSAS 18001 - 2007
D.Lgs. 81/2008
Accordo Stato/Regione 21 dicembre 2011. Sicurezza sul lavoro: “Formazione dei lavoratori, dei preposti dei dirigenti e dei datori di lavoro”.
5. Acronimi/Abbreviazioni
Azienda ULSS 8 | Azienda ULSS 8 Berica |
DdL | Datore di Lavoro |
SGSL | Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro |
SGS | Sistema Gestione Sicurezza |
SSL | Salute e Sicurezza sul Lavoro |
U.O. | Unità Operativa |
SPP | Servizio Prevenzione Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione Protezione |
MC | Medico Competente |
RLS | Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
DPS | Direzione Professioni Sanitarie |
GRU | Gestione Risorse Umane |
FO | U.O.C. Farmacia Ospedaliera |
RTA | Responsabile Tecnico Antincendio |
MA | Medico Autorizzato |
XX | Xxxxxxx Qualificato |
DPI | Dispositivi Protezione Individuale |
DPC | Dispositivi Protezione Collettiva |
DVR | Documento di Valutazione dei Rischi |
6. Modalità operative
6.1 Struttura e gestione del Sistema
L’Azienda ULSS 8 decide di dotarsi di un SGS, strutturato secondo le “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” UNI-INAIL. La strutturazione del SGS è pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’Azienda ULSS 8.
Il SGS è parte integrante del Sistema di gestione Generale dell’Azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti; è inoltre orientato al miglioramento continuo secondo il metodo: pianifica – esegui – verifica – agisci.
I ruoli, le responsabilità e le autorità, definiti al cap. 6, vengono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le modalità previste dalla procedura PG 02 “Flussi Comunicativi, formativi e relazionali” che prevede un programma di formazione ed informazione progettato dall’ Azienda ULSS 8.
La comunicazione e il coinvolgimento, a tutti i livelli aziendali, in merito al SGS, assicura che le persone coinvolte siano:
• responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e delle altre persone con cui lavorano;
• consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, in particolar modo nel caso dell’attività sanitaria, in cui il lavoro è volto a garantire la salute degli utenti;
• consapevoli dell’influenza della loro attività sull’efficacia del SGS.
La struttura, le pratiche e le modalità operative per l’implementazione del sistema sono esplicitate nelle singole procedure e nella modulistica prevista dalle stesse che costituiscono la documentazione del sistema.
6.2 Risorse necessarie per l’implementazione del sistema
In sintonia con l’obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel SGS e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in Azienda ULSS 8 sono impegnati tutti i
soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato secondo quanto definito al capitolo 8.
L’Azienda ULSS 8 individua una figura aziendale quale Responsabile/Referente del Sistema che sia in grado di mantenerne il controllo globale.
Il DdL, in collaborazione con Dirigenti e Xxxxxxxx, assicura che il SGS sia:
• adeguato per dare attuazione alla Politica aziendale relativa alla Sicurezza;
• efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati;
• realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo.
Il DdL, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del SGS, mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per l’attuazione, il controllo ed il miglioramento del SGS stesso.
La modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato nella stessa e nella PG 03 “Gestione della documentazione”.
7 Definizioni delle figure e dei ruoli
7.1 Datore di Lavoro
Secondo quanto definito nell’art. 2, comma 1, lettera b) del X.Xxx. 81/2008, il DdL è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per DdL si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione […omissis…]” Egli è altresì il titolare del potere di spesa.
Nell’ambito delle strutture sanitarie, il DdL è identificato nella persona del Direttore Generale.
Il Direttore Generale con il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore dei Servizi Sanitari e della Funzione Territoriale costituiscono la Direzione Generale. Ai fini degli adempimenti normativi in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori, il Direttore Generale, in quanto DdL, è coadiuvato dai componenti della Direzione Generale e dai Dirigenti, dai Preposti, dai Lavoratori e dai loro Rappresentanti.
Il DdL fornisce al SPP (Servizio Prevenzione Protezione), per tramite dei Dirigenti, tutti i dati necessari per la valutazione dei rischi aziendali, attua la supervisione e il controllo sulle attività di valutazione e si avvale degli stessi Dirigenti per l’adeguamento e/o applicazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.
7.2 Dirigenti
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono definiti Dirigenti quelle “persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del Direttore Generale, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Pertanto il Dirigente è soggetto dotato di potere di gestione, attua le direttive del Direttore Generale organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa si rende responsabile della corretta applicazione e della vigilanza di tutte le misure previste per la prevenzione
e la sicurezza dei lavoratori, contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sua Unità Operativa (U.O.).
I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, funzioni proprie con responsabilità diverse e articolate in relazione ai diversi ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e Dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre U.O. (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure). Una ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell’Azienda ULSS 8.
Si distinguono pertanto:
⮚ Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate).
Le responsabilità dei Dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Direzione Generale in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole U.O.
Nell’Azienda ULSS 8 sono Dirigenti i titolari della funzione di: Direttore di Unità Operativa Complessa;
Direttore di Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale; Direttore di Unità Operativa Semplice (quando strutturata con personale assegnato);
Responsabili strutture in staff al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.
⮚ Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale. (es.: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Direzione Professioni Sanitarie, U.O. Farmacia, U.O.C. Gestione Risorse Umane ecc.).
⮚ Responsabili di Strutture Aziendali - ai sensi del D.Lgs. 229/99 Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di U.O. o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta. (Direzione strutture: Direzione. Medica Ospedaliera Est e Direzione Medica Ospedaliera Ovest, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Sanitario Est e Distretto Sanitario Ovest, Dipartimento Salute Mentale, Dipartimento per le Dipendenze.
Ai Dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente.
Per l’adempimento di detti compiti e funzioni ai Dirigenti viene riconosciuta una adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione-formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e
controllo delle attività, al fine di assicurare una idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.
Il X.Xxx. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che “i Dirigenti e i Preposti ricevano, a cura del DdL e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”
Una prima individuazione dei Dirigenti è stata effettuata nell’ULSS 6 con Xxxxxxxx n°1831 del 27/11/1997 e nell’ULSS 5 con Delibera n°319 del 1 luglio 2004 comprensiva anche dell’individuazione dei Preposti.
7.3 Preposti
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa”.
Nell’ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nell’Atto Aziendale, sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali.
In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, U.O., Servizio, ecc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.
I Preposti sono tenuti a collaborare alla redazione del DVR e all’attuazione del SGS, in relazione alla natura delle attività di cui sono responsabili.
Nell’Azienda ULSS 8 i Preposti vengono individuati nelle figure dei Coordinatori Infermieristici e/o Tecnici e figure equivalenti (Preposti di fatto) quando sovrintendono e coordinano il lavoro di altri lavoratori. Gli obblighi del Preposto sono declinati all'art. 19 del D.Lgs. 81/08.
All’ art. 37, comma 7 prevede altresì che “i Preposti ricevano, a cura del Direttore Generale e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”
7.4 Lavoratori e Assimilati
Secondo la normativa vigente, il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Ai fini del D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture sanitarie si ritengono equiparabili ai lavoratori così definiti le seguenti categorie di soggetti:
• lavoratori dipendenti;
• lavoratori in libera professione;
• XX.XX.XXX;
• soci lavoratori di cooperativa o di società;
• soggetti beneficiari delle iniziative formative e di orientamento (studenti dei corsi di laurea, tirocinanti, specializzandi, borsisti, dottorandi);
• allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
• aderenti ad associazioni di volontariato (a seconda di specifico regolamento aziendale);
• volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e volontari che effettuano il servizio civile);
• lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e xx.xx. (disciplina dei lavori socialmente utili).
Il X.Xxx. 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, l’assunzione di responsabilità da parte del lavoratore, affermando che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Direttore Generale”.
8. Organizzazione della prevenzione
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e ai fini della corretta applicazione del SGS, è prevista l’istituzione obbligatoria di:
⮚ Servizio di Prevenzione e Protezione
In staff alla Direzione Generale ne costituisce l’organo tecnico-consultivo per l’attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ai compiti e alle funzioni previste dal SGS Aziendale.
Tale servizio è costituito “dall’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Nell’Azienda ULSS 8 si intende l’aggregazione delle “funzioni aziendali” che, per ruolo e competenza, sono coinvolte nella gestione delle problematiche della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori, come: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Fisica Sanitaria (Fisici ed Esperti Qualificati), Farmacia Ospedaliera, Direzione Professioni Sanitarie, Direzione Medica Ospedaliera.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato da un Responsabile (RSPP) in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designato dal Direttore Generale, previa consultazione degli RLS.
⮚ Medici Competenti (MC)
Persone in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali specifici, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che collaborano con il DdL ai fini della valutazione dei rischi e sono nominate dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.
⮚ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Agli RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal X.Xxx. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Gli RLS, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.
Il DdL garantisce l’effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D.Lgs. 81/2008.
⮚ Addetti Emergenze e Primo Soccorso
Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sono persone individuate dal DdL con delibera, devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.
Inoltre all’interno dell’Azienda devono essere identificate eventuali altre figure previste da normative specifiche particolari, al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione.
9. Responsabilità Gestionali
Si definisce responsabilità gestionale quella attribuita dal Direttore Generale, in quanto DdL, ai soggetti individuati per l’effettuazione delle attività che non sono espressamente definite dalla legislazione in materia, ma che l’Azienda ritiene essenziali per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9.1 Datore di Lavoro
Riassume in sé le funzioni di titolare del rapporto di lavoro e del potere di spesa; pertanto, su di esso ricadono le responsabilità degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008: è responsabile dell’istituzione di un’adeguata organizzazione per l’attuazione della prevenzione, rispondendo personalmente dei risultati.
Nello specifico, il DdL, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ha la responsabilità, non delegabile:
a) della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR previsto dall'articolo 28;
b) della designazione del RSPP.
Al DdL competono tutte le attività rivolte alla Sicurezza e Salute dei lavoratori, in funzione dei rischi legati all’attività lavorativa, dei mutamenti organizzativi e produttivi, delle condizioni di lavoro, della presenza di dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI), della necessità di formazione ed informazione dei lavoratori, del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
Per svolgere tali attività il Direttore Generale, in quanto DdL (v. PG 01,paragrafo 7.1) si avvale di figure professionali competenti (RSPP, MC, RLS ecc.) e di: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
U.O.C. Farmacia; U.O.S. Formazione.
Queste attività possono venire delegate ai Dirigenti.
I criteri essenziali per la validità della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del DdL, così come definiti dalla giurisprudenza in materia, sono:
• forma scritta, esplicita ed inequivoca, recante data certa;
• capacità tecnico-professionale ed esperienza del delegato relativamente alla specifica natura delle funzioni delegate;
• autonomia completa ed incondizionata, relativamente ai poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre che autonomia economica, del delegato rispetto al delegante in merito all’oggetto della delega;
• accettazione formale e scritta da parte del delegato.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Direttore Generale in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (v. anche Atto Aziendale).
Per quanto concerne l’implementazione del SGS il Direttore Generale è responsabile:
• della Politica della Sicurezza;
• del coordinamento tra i servizi responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP, MC, servizi preposti ai processi critici per la sicurezza);
• della verifica, almeno annuale, tramite il Riesame del Sistema, del raggiungimento degli obiettivi;
• del miglioramento continuo del SGS.
9.2 Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale
I compiti specifici sono:
• collaborare con il SPP all’individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette;
• scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP e quindi, fissando procedure di lavoro sicuro;
• predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicure da portare a conoscenza degli operatori;
• utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all’idoneità d’uso per gli stessi segnalata;
• comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio;
• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
• richiedere la collaborazione dei Preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori;
• informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei Preposti, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile attuino le procedure previste a tutela della sicurezza loro e delle persone presenti (degenti, visitatori, utenti dei servizi, ecc.);
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• provvedere, coadiuvato dai Preposti e sentito il RSPP e il MC, affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari;
• in collaborazione con il DPS, per quanto riferito al personale del Comparto, assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi dei Preposti;
• prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;
• sentiti i Preposti, proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
• collaborare all’adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche utilizzate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
• segnalare al SPP le non conformità e gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.
9.3 Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori
Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza, nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni della Direzione Strategica (v. anche Atto Aziendale).
⮚ U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
E’ incaricato di:
• progettare gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene e sicurezza del lavoro;
• attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo, con la collaborazione del SPP, affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l’edilizia ospedaliera, alle norme tecniche specifiche in
particolare quelle indirizzate al superamento delle barriere architettoniche e curare la predisposizione delle relative proposte al Direttore Generale;
• effettuare verifiche di sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici, elevatori, reti di telecomunicazione e informatiche, etc.) della sicurezza antincendio delle strutture, del confort ambientale, del verde e delle aree ad uso pubblico;
• applicare, in collegamento con il SPP e RTA, le misure tecniche di prevenzione incendi e collaborare alla stesura dei piani per l’emergenza;
• collaborare, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti, all’individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio correlati all’esercizio delle strutture e degli impianti e all’individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008;
• produrre/raccogliere e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove l’adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008;
• garantire la continuità e l’adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, deve provvedere a quanto previsto in attuazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
• a seconda degli incarichi di acquisto, ottiene le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali;
• prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in seguito all’aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con l’SPP;
• prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall’art 26 del D.Lgs. 81/2008, valutando l’offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il SPP e con le altre strutture Aziendali coinvolte;
• prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d’uso e manutenzione;
• prevedere, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti;
• collabora con il Direttore Generale nel fornire all’RSPP le dovute informazioni di competenza in merito alla natura dei rischi collegati agli edifici (strutture comprensive dei luoghi comuni, impianti, attrezzature, ed arredi) ed alle attività svolte, anche
attraverso appaltatori o prestatori d’opera, all’interno dei luoghi di lavoro dell’Azienda ULSS 8 o, comunque, nella sua pertinenza;
• alla corretta e periodica manutenzione dei presidi antincendio e di tutte le strutture impiantistiche connesse a questa tipologia di rischio, nonché ai rapporti con gli organismi esterni di vigilanza (VV.F.) e con le Ditte esterne relativamente ai programmi di manutenzione predisposti;
• all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive per la manutenzione degli edifici e impianti;
• alla descrizione dei processi operativi, in particolare per quanto attiene la gestione dei contratti d’appalto di competenza;
• alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza;
• a quant’altro utile e necessario alla definizione e gestione dei rischi.
⮚ U.O.S Ingegneria Clinica e tecnologie di diagnostica strumentale
E’ incaricato di:
• curare la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali;
• mettere a disposizione dei Dirigenti o Preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenzia alla struttura aziendale le competenze per la formazione e al Dirigente la necessità di addestramento specificamente richiesto per l’utilizzo di attrezzature;
• provvedere, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con l’SPP, all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• assicurare che le attrezzature sanitarie di propria competenza siano adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed in quanto D.M al Decreto 46/97 sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di cui si fa carico rispettandone la loro scadenza;
• provvedere ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell’entrata in esercizio delle stesse nelle varie U.O., accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione;
• verificare che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d’uso indicate dai produttori e che siano collegate alla rete di alimentazione secondo le norme di buona tecnica (evitare l’utilizzo di prese multiple, cavi/prolunghe);
• procurare e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;
• mettere a disposizione di Dirigenti e di Preposti, i manuali d’uso e i libretti di manutenzione delle attrezzature e li tiene aggiornati (libro macchina);
• gestire le manutenzioni e le attività connesse con un sistema informatizzato (v. PT 04 “Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli”);
• nei casi in cui il Servizio di Ingegneria Clinica dia in appalto a terzi la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali di competenza, provvede ad
attivare la procedura aziendale prevista in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
⮚ U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
E’ incaricato di:
• predisporre e stipulare contratti di fornitura e di servizio e predisporre l’acquisizione di beni e servizi in conformità alla Politica aziendale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e, quindi, con le procedure connesse del SGS;
• pianificare gli acquisti di attrezzature, DPC e DPI, concordati con il SPP, il MC e dopo consultazione dei RLS;
• garantire l’approvvigionamento dei DPC e DPI acquisendo dal fabbricante le schede e le informazioni tecniche relative agli stessi, da trasmettere, per le successive valutazioni, al SPP;
• collaborare ad integrare il DVR, per quanto di competenza, e ad attuare il piano delle misure di prevenzione e protezione, nonché l’informazione/formazione connesse;
• garantire gli acquisti, il noleggio, il service e tutte le altre modalità di approvvigionamento, di attrezzature a norma e adeguatamente certificate;
• nelle procedure di gara per le attrezzature prevedere il collaudo e la consegna delle medesime, previa effettuazione di specifici corsi di formazione ed addestramento (sugli aspetti della sicurezza), tenuti e certificati dalle ditte fornitrici e registrati dal SPP; verificare, tramite il SPP e il MC, la necessità di eventuali DPI, avviando le necessarie pratiche di approvvigionamento;
• richiedere le schede di sicurezza di tutti i prodotti/sostanze in fase di gara di appalto e/o di acquisto; trasmetterle agli utilizzatori e, per conoscenza, al SPP, in via telematica;
• garantire l’ottemperanza ai compiti previsti dalla normativa per gli appalti d’opere e di servizi di propria competenza, inserendo all’interno di ogni contratto le clausole specifiche per la salvaguardia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e più in generale della salute e sicurezza degli ospiti delle strutture.
• assicurare e garantire che vengano assolti i compiti previsti dalla normativa per gli appalti di servizi di propria competenza (cooperazione e coordinamento in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08).
Per gli aspetti che riguardano la gestione della logistica (gestione fisica - movimentazione dei materiali, attrezzature economali e arredi, inventario beni mobili, conservazione, riparazione e distribuzione degli stessi, ecc.) e dei servizi alberghieri (mensa, pulizie, lavanolo, raccolta rifiuti, portineria, ecc.), nella maggior parte dei casi in appalto a terzi, l’U.O. svolge prevalentemente le seguenti funzioni:
• garantisce il rispetto della normativa di sicurezza nei magazzini e depositi di competenza, provvedendo a verificare anche l’informazione e la formazione degli operatori che in tali strutture svolgono la propria attività;
• controlla, nelle attività di trasferimenti o traslochi interni, che vengano garantite le condizioni di sicurezza, in particolare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i servizi concessi in appalto;
• provvede, in relazione alla verifica dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nei limiti della non ingerenza delle scelte proprie dell'appaltatore, alla definizione delle procedure di controllo sui servizi di competenza, sia gestiti tramite personale dell'Azienda 8, sia concessi in appalto.
⮚ U.O.C. Farmacia Ospedaliera
E’ incaricata di:
• a seconda degli incarichi di acquisto, procura le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP, per via telematica;
• partecipa, per quanto di competenza, all’acquisto dei DPI.
⮚ U.O.C. Gestione Risorse Umane/Ufficio Personale
E’ incaricata di:
• fornire, su delega del DdL, al MC, al SPP, al MA e all’EQ le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, xxxxxxxx, dottorandi, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono;
• fornire i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l’indicazione della loro collocazione;
• collaborare per l’applicazione della normativa a tutela della maternità e puerperio;
• collaborare con MC, RSPP e Servizio di Medicina Legale per la raccolta di informazioni richieste dall’INAIL in merito alle malattie professionali, all’equo-indennizzo, al riconoscimento dell’invalidità e di cause di servizio, cura i rapporti con la Commissione Medica di Verifica;
• collaborare per la gestione degli infortuni;
• trasmettere all’INAIL le denunce di Infortuni Professionali e le informazioni relative ai fini assicurativi; comunica inoltre all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
⮚ U.O.S Formazione
E’ incaricata di:
• raccogliere le richieste di corsi di formazione inerenti la sicurezza;
• programmare i corsi in accordo con SPP e RLS;
• organizzare, gestire ed archiviare i corsi;
• inviare i dati della formazione al SPP.
⮚ U.O.C. Direzione per le Professioni Sanitarie
E’ incaricata di:
• gestire il personale sanitario del comparto; riceve per via telematica la copia del Giudizio di Idoneità da parte del MC, curando, congiuntamente con il Dirigente ed il Preposto dell’U.O. che i lavoratori con limitazioni/prescrizioni siano assegnati a compiti compatibili con il giudizio;
• applicare , per quanto di competenza la normativa a tutela delle lavoratrici madri in collaborazione con MC e con il Dirigente ed il Preposto dell’U.O. interessata;
• collaborare con RSPP, MC nell’elaborazione di procedure di lavoro con contenuti di sicurezza, nella formulazione di proposte di acquisto di dispositivi, impianti e attrezzature finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• collaborare con RSPP e RTA nell’addestramento e nella gestione del personale destinato ad intervenire nei casi di emergenza.
9.4 Dirigenti - Responsabili di strutture aziendali
Il Direttore della Funzione Ospedaliera, il Direttore della Funzione Territoriale (Distretto Est, Distretto Ovest, Dipartimento per le Dipendenze), il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale:
• promuovono l’attenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori;
• coordinano i programmi di intervento assicurando omogeneità di risposta a problemi analoghi in unità organizzative diverse;
• assumono direttamente responsabilità dirigenziali in relazione a risorse di utilizzo comune tra più unità operative;
• rappresentano in modo unitario alla Direzione Generale le necessità espresse dalle singole UU.OO.
In particolare la Direzione della Funzione Ospedaliera:
• cura l’assegnazione dei locali per lo svolgimento delle varie attività sanitarie, tenendo conto anche delle normative in materia di sicurezza;
• controlla il rispetto delle norme di natura igienico–sanitaria nell’ambito dei reparti, contribuendo a migliorare le condizioni lavorative degli operatori;
• provvede all’attuazione del controllo delle prescrizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri, in attuazione del protocollo aziendale;
• in riferimento al personale ospedaliero promuove i programmi di formazione in materia di sicurezza e salute durante il lavoro;
• provvede all’informazione dei medici neoassunti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08;
• è parte attiva nella gestione delle emergenze in particolare promuove, anche con la collaborazione del SPP e del DPS la realizzazione di iniziative di addestramento, esercitazione, simulazione in materia di gestione delle emergenze;
• controlla e garantisce, in base a quanto scritto nel documento aziendale sulle emergenze interne e in accordo con i Coordinatori infermieristici delle strutture operative interessate, che sia presente in misura sufficiente per ogni turno lavorativo, personale addestrato e formato alla prevenzione incendi e in materia di gestione delle emergenze;
• mantiene, per gli aspetti di competenza, una interfaccia attiva con il SPP, il MC e il MA, l’EQ e gli altri Servizi competenti, finalizzata all’attività coordinata di gestione integrata della sicurezza sul lavoro, garantendo collaborazione e reciproco scambio di informazioni;
• riceve i certificati di Idoneità dei Dirigenti Medici e simili e, per conoscenza, quelli del Personale del Comparto con “limitazioni/prescrizioni”.
9.5 Preposti
Sono incaricati di:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale;
• segnalare tempestivamente al Direttore Generale o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature;
• richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei DPI e DPC messi a loro disposizione, nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei DPI e DPC;
• curare i rapporti tra la struttura e il SPP, il MC e l’EQ/MA, collaborando alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
• frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.
9.6 Lavoratori
• contribuiscono, insieme al Direttore Generale, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzano correttamente le altre attrezzature di lavoro le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;
• segnalano immediatamente al Direttore Generale, al Dirigente o al Preposto le deficienze delle attrezzature e dei DPI/DPC, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
• non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
• partecipano ai corsi di formazione previsti nei loro confronti.
La sorveglianza sanitaria, in quanto Diritto/Dovere del lavoratore, costituisce un obbligo per lo stesso.
9.7 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La figura individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di prevenzione è quella del RSPP chiamato fra l’altro a svolgere un ruolo di promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione nell’azienda. La sua funzione è di supporto e consulenza del vertice aziendale anche se spesso interviene in modo specialistico; da un lato deve promuovere un approccio diffuso alla prevenzione (attività manageriale) dall’altro deve realizzare una serie di azioni tecniche comunque collocate nel quadro globale dell’attività gestionale dell’Azienda ULSS 8.
Questo da un punto di vista organizzativo determina il suo necessario inserimento in una posizione funzionale che gli consenta:
• un rapporto diretto con il vertice;
• un’interazione sistematica con i Responsabili delle diverse strutture aziendali.
Secondo quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs 81/2008 il Servizio è preposto:
1) all’individuazione dei fattori di rischio compresi quelli di natura ergonomica e psico- sociale, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
2) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, individuare i dispositivi di protezione individuale e i sistemi di controllo di tali misure;
3) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali in collaborazione con Dirigenti e Preposti;
4) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
6) a fornire ai lavoratori le informazioni in merito:
• ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate;
• ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta;
• alle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
• alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
• ai compiti del Responsabile del SPP e del MC;
• ai nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e comunque di gestione dell’emergenza.
7) a visitare periodicamente, assieme al MC, gli ambienti di lavoro;
8) a partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione e a fornire al MC i livelli di esposizione professionale individuali dei lavoratori esposti.
SPP collabora:
• con la Direzione Generale all’elaborazione dei piani e programmi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
• con le strutture committenti nel fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza;
• con le strutture competenti per l’organizzazione e gestione di attività tecnico- amministrative mirate alla riduzione dei rischi;
• con le strutture competenti per lo sviluppo di tecniche di comunicazione aziendali su salute e sicurezza.
9.8 Medico Competente
• collabora con il Direttore Generale e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
• Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria consegnandogli copia del Giudizio di Idoneità e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Direttore Generale, al Responsabile del SPP dai rischi, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Direttore Generale ai fini della sua annotazione nel DVR.
9.9 Esperto Qualificato e Medico Autorizzato
I loro compiti sono definiti dalla normativa in materia in particolare dal D.Lgs 230/1995.
9.10 Fisico Esperto in Risonanza Magnetica
Espleta i compiti riportati dalle direttive regionali e dal D.P.R. n.542/94.
• Nell'Azienda ULSS 8, è collocato nell’ U.O. di Fisica Sanitaria, con compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a campi elettromagnetici;
• Integra il DVR, per la parte di sua competenza.
9.11 Addetto alla Sicurezza Laser
• Nell'Azienda ULSS 8 è collocato nell’U.O. di Fisica Sanitaria con compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a radiazioni ottiche artificiali coerenti (Laser);
• Integra il DVR, per la parte di sua competenza.
9.12 Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
La figura del RTA è stata introdotta dal D.M. 19.03.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi delle Strutture Sanitarie di cui al D.M. 18.09.2002”.
È individuato dal Direttore Generale, nominato con Xxxxxxxx, deve essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione ai corsi di specializzazione effettuati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.
Fra le sue funzioni vi è la predisposizione e l’attuazione di un Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio (SGSA) che deve consentire di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi progressive di adeguamento alle misure antincendio.
Il SGSA da predisporre dovrà contenere:
• il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
• l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
• il sistema dei controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.) anche in relazione agli Audit integrati SGS/SGSA;
• il piano per la gestione delle emergenze nell’ambito dell’antincendio;
• il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza;
• il numero minimo di Addetti Xxxxxxxxxxx per piano e per compartimento antincendio, da designare per assolvere alle funzioni anche di squadra antincendio; con la designazione degli addetti, ricorda l’allegato, “si adempie anche all’obbligo previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.
Conclusioni
Tutte queste figure sono gli attori delle successive procedure gestionali e tecniche che definiscono e dettagliano competenze, azioni, provvedimenti e responsabilità finalizzati alla completa attuazione dell’SGS.
PG 02 FLUSSI COMUNICATIVI, FORMATIVI E RELAZIONALI
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di:
• implementare la comunicazione interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di rendere partecipi tutti i lavoratori a seconda del loro ruolo, nel SGS;
• migliorare la comunicazione esterna in materia di salute e sicurezza sul lavoro verso utenti, fornitori e collaboratori;
• fornire criteri per la programmazione della formazione ed informazione dei lavoratori in Azienda ULSS 8.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutte le figure identificate nella PG 01 come “lavoratori” nell’Azienda ULSS 8, ai collaboratori, ai fornitori, a tutti gli utenti (degenti e non) e ai visitatori.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Datore di Lavoro
Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, DPS, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale fornisce le risorse per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni:
Informazione: ”complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”(art.2, D.Lgs 81/08)
Formazione: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (art.2, D.Lgs 81/08) Addestramento: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art. 2, D.Lgs 81/08).
Comunicazione interna: mettere in comune conoscenze ed informazioni, attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tra i lavoratori dell’Azienda.
Comunicazione esterna: trasferire le conoscenze e le informazioni, attinenti alla sicurezza, a tutti i soggetti esterni all’Azienda che con essa hanno una qualche relazione (lavoratori ditte esterne, degenti, visitatori, utenti in genere ecc.).
Abbreviazioni:
Le abbreviazioni adottate nella presente procedura sono le seguenti:
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
MC | Medico Competente |
DPS | Direzione delle Professioni Sanitarie |
RU | Gestione Risorse Umane |
DMO | Direzione Medica Ospedaliera |
DSM | Dipartimento Salute Mentale |
DiP | Dipartimento di Prevenzione |
DiD | Dipartimento per le Dipendenze |
DisE | Distretto Est |
DisO | Distretto Ovest |
RLS | Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
U.O. | Unità Operativa |
Direzione Struttura | Direzione strutture DMO-DiP-DSM-DisE-DisO-DiD |
DPC/DPI | Dispositivi di Protezione Collettiva/Individuale |
VDR | Valutazione dei Rischi |
5. Modalità operative
5.1 Comunicazione interna
Tutte le informazioni, conoscenze, notizie, problematiche relative alla sicurezza sul lavoro devono essere oggetto di comunicazione tra i lavoratori a tutti i livelli, a seconda della necessità. In particolare la Direzione Generale deve definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati.
5.1.1 Comunicazione in merito a compiti/responsabilità svolti in ambito di SGS
Il Direttore Generale, attraverso il Responsabile/Referente del SGS, deve comunicare ad ogni nuovo ingresso di Dirigenti/Preposti i loro compiti e responsabilità rispetto al sistema. Questa comunicazione deve essere documentata attraverso una nota firmata dai Dirigenti/Preposti per accettazione.
Analoga comunicazione va periodicamente ripetuta, almeno ogni tre anni, e in occasione degli Audit di U.O.
5.1.2 Comunicazione in merito alla Valutazione dei Rischi
Il principale flusso comunicativo inerente la salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dell’Azienda consiste nella Valutazione dei Rischi.
La VDR deve considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ivi compresi quelli di natura organizzativa e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
La comunicazione deve avere per oggetto:
• relazioni di sopralluogo;
• aggiornamento della VDR in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
• piano degli interventi di prevenzione da adottare.
Le relazioni di sopralluogo, gli aggiornamenti della valutazione dei rischi e il piano di attuazione degli interventi devono essere oggetto di comunicazione tra MC/RSPP/RLS e Direttore Generale almeno una volta l’anno, in occasione della riunione prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/2008.
Inoltre, tali informazioni, devono essere fornite periodicamente anche alle Direzioni di Struttura Aziendale e dei Dipartimenti Tecnico-Logistici e Amministrativi.
Comunicazioni puntuali su questi aspetti potranno avvenire in risposta a richieste specifiche, provenienti da Dirigenti o Preposti.
Le comunicazioni vengono trasmesse secondo il seguente flusso comunicativo:
RSPP e/o MC effettuano i sopralluoghi secondo artt.25 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e su richiesta di Dirigenti e/o Preposti.
RSPP e/o MC scrivono la Relazione di sopralluogo
La comunicazione dei risultati di sopralluogo viene data a tutti i soggetti interessati e quindi: DdL, Responsabili di U.O. e/o Responsabili di Struttura se coinvolti, RLS, Preposti coinvolti
Sulla base della relazione di sopralluogo, il SPP con l’eventuale ausilio dei Servizi interessati (DPS, Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Tecnici e Patrimoniali ed Ingegneria Clinica) definisce le misure necessarie di prevenzione
Per l’attuazione di queste misure il DdL si avvale
Servizi Tecnici, Ing. Clinica Provveditorato, Farmacia | Dirigenti, Preposti Formazione (ove serve) | Medico Competente | Dirigenza Medica dell’Ospedale |
Per modifiche strutturali ed impiantistiche e cambiamenti nelle attrezzature e forniture | Per cambiamenti organizzativi e procedurali | Per la Sorveglianza Sanitaria | Per problemi di igiene ospedaliera |
Comunicazione delle misure di sicurezza adottate agli RLS
Tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla VDR e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali devono essere trasmesse agli RLS.
5.1.3 Segnalazioni
I lavoratori segnalano immediatamente al Direttore Generale, al Dirigente o al Preposto le carenze o deficienze dei DPI, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia agli RLS.
Per quanto riguarda invece i Preposti, devono inoltre farsi carico di:
• segnalare tempestivamente al Dirigente, al SPP, sia le carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo e di non conformità che si verifichino durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• segnalare al Dirigente i lavoratori che d’abitudine non usano i mezzi di protezione o adottano comportamenti pericolosi in contrasto con le norme in difformità alle procedure.
5.1.4 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi art. 35 D.Lgs. 81/2008
Almeno una volta all’anno il Direttore Generale, direttamente o tramite il SPP, indice una riunione cui partecipano:
1. Direttore Generale o Suo rappresentante
2. RSPP
3. Medico Competente
4. Medico Autorizzato
5. Xxxxxxx Qualificato
6. RLS
7. Eventuali altri servizi coinvolti in funzione di specifiche problematiche. Nel corso della riunione si discute relativamente a:
• Documento di Valutazione dei Rischi;
• andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
• criteri di scelta, caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
• programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (vedi Piano formazione Aziendale Area gestione della Sicurezza degli Operatori);
• eventuali altre problematiche relative alla sicurezza. Nel corso della riunione possono essere individuati:
• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali
• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il verbale della riunione è redatto a cura della Direzione Generale e firmato da tutti i partecipanti per approvazione.
5.1.5 Consultazione RLS
Il RLS è consultato:
• tempestivamente e preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
• in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
• riguardo l’organizzazione della formazione.
Inoltre, il RLS:
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• partecipa alla riunione periodica
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Direttore Generale o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In presenza di appalti gli RLS del Direttore Generale committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta, ricevono il documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (DUVRI).
Le segnalazioni effettuate dagli RLS possono essere rivolte a:
• SPP;
• MC;
• SPISAL;
• Direttore Generale.
5.1.6 Piani di emergenza
L’Azienda ULSS 8 si attiva per la redazione e la diffusione dei Piani di Emergenza Aziendali, cosi come descritto nella PT 06 “Gestione delle Emergenze” sia per il personale dell’Azienda che per utenti, visitatori ecc.
I piani sono pubblicati anche nella rete intranet aziendale (vedi “Sicurezza sul lavoro del personale AULSS 8”).
5.2 Comunicazione esterna
L’Azienda ULSS 8 si attiva per informare le persone esterne (utenti, visitatori, volontari e altri soggetti) sugli eventuali rischi collegati alla loro presenza in sede. Uno strumento di comunicazione verso l’esterno è rappresentato dalla segnaletica di sicurezza.
L’Azienda ULSS 8 gestisce con specifiche procedure i rapporti con fornitori, manutentori esterni e ditte in appalto all’azienda, per ridurre al minimo i rischi collegati alle interferenze tra lavorazioni. In particolare, per i lavori in appalto, si veda la procedura specifica (PT 05 “Gestione appalti”).
5.3 Informazione
L’Azienda ULSS 8 si fa carico dell’informazione dei lavoratori in relazione ai rischi generali dell’impresa, all’organizzazione aziendale della sicurezza (a carico del Direttore Generale) e alle figure preposte alla prevenzione in Azienda (nominativi di RSPP, RLS, MC e incaricati della gestione emergenze). Inoltre provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
A tal scopo è stato predisposto l’Allegato 1 “Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell’Azienda ULSS 8 Berica”. Per una maggiore fruibilità è un documento a se stante ma, a tutti gli effetti, considerato parte integrante della presente procedura.
L’attività di informazione prevede l’utilizzo di diversi strumenti:
• riunione;
• comunicazione verbale e/o con l’utilizzo di sistemi informatici (mail, Intranet aziendale, ecc.)
• opuscolo;
• comunicazioni in bacheca;
• manifesti;
• depliant illustrativi;
• segnaletica di sicurezza.
L’informazione è rivolta a tutti i lavoratori dell’Azienda ULSS 8 (come definiti nella PG 01 paragrafo 7.4). Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Laddove l’informazione riguardi i lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
5.4 Formazione e addestramento
L’Azienda ULSS 8 si dota di un Piano annuale per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, tenuto conto delle normative vigenti in materia, in particolare dell’Accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011, delle dimensioni dell’Azienda, del numero dei lavoratori e delle loro conoscenze linguistiche, della tipologia dei rischi specifici, dell’introduzione di nuove tecnologie (sostanze pericolose, attrezzature, impianti, macchine ecc.) o di cambiamenti organizzativi, della Politica Aziendale per la Sicurezza e del miglioramento continuo.
Il Piano di formazione in materia di sicurezza è proposto dal SPP sulla base dell’analisi dei bisogni formativi effettuata tenendo conto:
1. della valutazione dei rischi, in funzione delle diverse mansioni collegate ai rischi specifici e dell’individuazione delle figure esposte;
2. del programma delle misure di prevenzione e protezione;
3. delle segnalazioni fatte dal MC;
4. delle proposte formulate dagli RLS;
5. dei bisogni connessi al cambio mansione, all’andamento degli infortuni ed incidenti e alle segnalazioni di comportamento pericoloso;
6. della documentazione per la sicurezza presente in Azienda (es.: procedure di lavoro sicuro, schede di sicurezza, manuali di uso e manutenzione, piani di emergenza);
7. di notizie su cambiamenti nelle leggi e norme tecniche per la sicurezza.
Il Piano di formazione Aziendale Area gestione della Sicurezza degli Operatori viene portato all’attenzione di tutti i partecipanti alla riunione periodica di prevenzione.
I lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione;
• aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
• xxxxxx riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione è rivolta a tutti i lavoratori (come definiti nella PG 01 paragrafo 7.4), con particolare attenzione ai lavoratori neo assunti, ai lavoratori cui viene cambiata la mansione, ai lavoratori “fragili” (portatori di handicap, in gravidanza, extra-comunitari). A conclusione dell’attività formativa ad ogni partecipante viene rilasciato “l’attestato di avvenuta formazione” e l’attività viene registrata su apposita modulistica.
Deve essere di facile comprensione e, nel caso di lavoratori immigrati, deve essere precedentemente verificata la lingua veicolare utilizzata.
Il “registro presenze” è informatizzato con apposito programma gestito dall’U.O. Formazione, come il dossier individuale di ogni singolo dipendente, come nella schermata:
5.4.1 Progettazione delle attività formative
La progettazione delle attività formative tiene conto dei bisogni e della definizione degli obiettivi, prevede la scelta di soggetti destinatari, dei contenuti della formazione, delle metodologie didattiche da utilizzare.
L’intervento formativo consiste nella trasmissione/consolidamento/aggiornamento di conoscenze e di pratiche di lavoro finalizzate all’attuazione della sicurezza in Azienda ULSS 8.
Le finalità della formazione risultano:
• acquisire una esatta conoscenza di tutti i rischi per la sicurezza e la salute e dei possibili infortuni/danni collegati, ciascuno per la parte che lo riguarda o come soggetto esposto a rischio oppure come soggetto responsabile (in funzione del ruolo e della mansione);
• eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali;
• rendere partecipi e responsabili i lavoratori della propria e altrui sicurezza, in particolar modo in relazione all’attività svolta;
• ottenere un cambiamento nei comportamenti.
Gli interventi formativi e, ove previsto, l’addestramento specifico devono essere effettuati al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni e al momento della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori deve essere progettata ed erogata con particolare attenzione agli obiettivi di miglioramento continuo della Sicurezza in Azienda. La scelta dei contenuti, dei metodi, degli strumenti, dei tempi di realizzazione sarà strettamente correlata agli obiettivi formativi prefissati e ai destinatari.
Sono da privilegiare le metodologie didattiche “attive”, che prevedono il coinvolgimento diretto dei partecipanti ai fini di stimolare la partecipazione e l’induzione di motivazioni a comportamenti corretti.
Alcune possibili metodologie didattiche utilizzate sono:
• Discussione;
• Lavori di gruppo;
• Formazione A Distanza (FAD);
• Lezione frontale;
• Esercitazioni pratiche in aula o in reparto (es.: esercitazione per l’evacuazione in caso di emergenza);
• Analisi di casi;
• Addestramento sul lavoro con affiancamento;
• Simulazioni e role playing;
• Problem solving.
La formazione deve prevedere dei momenti di valutazione, che si possono distinguere in:
1. Valutazione ex ante: verifica del livello di partenza dei destinatari della formazione per tarare l’intervento e per poter valutare i risultati conseguiti
2. Valutazione in itinere: monitoraggio del livello di apprendimento con lo scopo di riadattare gli interventi;
3. Valutazione ex post: verifica finale al termine dell’attività formativa.
Alcuni strumenti di valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo possono essere:
• questionari/test di verifica dell’apprendimento;
• osservazione del comportamento dei lavoratori dopo l’intervento formativo;
• addestramento in seguito alle lezioni teoriche;
• controllo dello stato aziendale di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi.
5.4.2 Formazione di figure specifiche
Per la formazione e informazione dei soggetti addetti a compiti speciali l’Azienda fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa:
• formazione RSPP: secondo D.M. 16/01/97 N. 27 e D.Lgs. 195/2003; Accordo Stato- Regioni 7 Luglio 2016;
• formazione ASPP: secondo X.Xxx. 195/2003; Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016;
• formazione Preposti: ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione devono riguardare i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art.37 D.Lgs.81/2008);
• formazione RLS;
I RLS ricevono una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la loro rappresentanza. Pur rinviando alla contrattazione collettiva per la definizione di modalità/durata/contenuti si definiscono:
✓ la durata minima iniziale di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate, con verifica dell’apprendimento;
✓ l’aggiornamento minimo periodico non inferiore alle 8 ore per ciascun anno di vigenza del mandato
✓ i contenuti minimi devono riguardare: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
• formazione Addetti Emergenza: devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo il D.M. 10/03/98 (16 ore per alto rischio incendio);
• formazione Addetti Primo Soccorso: secondo D.M. 388/2003.
• formazione esposti a radiazioni ionizzanti: X.Xxx. 230/1995 e campi elettromagnetici. Per ulteriori approfondimenti in merito alla formazione si rimanda alla I.O. “Indicazioni operative sulla formazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al X.Xxx. 81/08 e s.m.i.”
PG 03 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Scopo
Portare a conoscenza di Dirigenti, Preposti e Lavoratori le modalità di accesso e di gestione della documentazione inerente la sicurezza e salute in Azienda.
Scopo della presente procedura è di fornire indicazioni in merito alla gestione della documentazione relativa alla sicurezza presente in Azienda ULSS 8 ed individuare le modalità per l’aggiornamento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutta la documentazione relativa alla sicurezza presente nell’Azienda ULSS 8, compresa la normativa cogente.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni
Documenti: materiali con contenuto informativo, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato (cartaceo, magnetico, ottico, etc.). I documenti che devono essere gestiti secondo le regole dettate dalla presente procedura si distinguono in:
✓ Documenti del Sistema di Gestione della Sicurezza;
✓ Documenti relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
La Documentazione del SGS è organizzata in tre livelli:
Manuale
Procedure, Istruzioni Operative
Piani, programmi, disposizioni, modulistica, etc.
Descrive le modalità e i criteri di funzionamento del SGS
Descrivono le attività necessarie per dare attuazione a specifici elementi del SGS
Definiscono come applicare i criteri alle specifiche situazioni.
Manuale: descrive il SGS e le modalità e i criteri con cui il sistema è realizzato, gestito e revisionato; descrive la Politica, l’organizzazione, le responsabilità e le modalità con cui vengono prese le decisioni; permette di identificare, definire, realizzare e controllare tutte le attività che hanno influenza sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il manuale è redatto dal Responsabile del SGS ed approvato dal Direttore Generale, così come le successive revisioni.
Procedure: sviluppano in dettaglio i criteri stabiliti nelle relative sezioni del manuale. Il manuale riporta, in ciascuna sezione, i riferimenti alle procedure attinenti. Le procedure definiscono, per ogni attività (cosa), le responsabilità (chi), e le relative modalità di attuazione (come, dove, quando). Dall’applicazione delle singole procedure (o delle sezioni del manuale) scaturiscono le documentazioni e le registrazioni che dimostrano l’attuazione del SGS.
Le procedure sono identificate con la sigla PG, nel caso di Procedure Gestionali, e con la sigla PT, nel caso di Procedure Tecniche; alla sigla segue il numero progressivo ed il numero della revisione. Le procedure sono emesse dal Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza ed approvate dal Direttore Generale. Un elenco completo e aggiornato è conservato dal Responsabile del SGS (DS 03 “Registro della Documentazione”).
Istruzioni Operative: Descrivono in dettaglio le modalità di corretta attuazione di attività. Le istruzioni operative di salute e sicurezza sul lavoro sono identificate con la sigla IO, il numero progressivo ed il numero della revisione. Un elenco completo e aggiornato è conservato dal Responsabile del SGS (DS 03 “Registro della Documentazione”).
Modulistica: Sono documenti di registrazione richiamati dal Manuale o dalle procedure, con cui si dà evidenza dell’applicazione del SGS (ad esempio Piano di formazione Aziendale Area gestione della Sicurezza degli Operatori). Un elenco completo e aggiornato è conservato dal Responsabile del SGS (DS 03 “Registro della Documentazione”). I piani, i programmi, le disposizioni e i moduli sono identificati dalla sigla DS e da un numero progressivo e riportano la data di emissione.
Documentazione di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)
La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello; per quanto riguarda, in particolare, la documentazione di SSL, si deve organizzare almeno la gestione della seguente documentazione:
• leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l’attività dell’Azienda;
• regolamenti e accordi aziendali;
• documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL:
✓ Documento di Valutazione dei Rischi;
✓ relazioni di sopralluogo;
✓ relazioni di indagine ambientale;
✓ relazioni dell’Esperto Qualificato;
✓ relazioni sanitarie del Medico Competente;
✓ statistiche infortunistiche;
✓ Protocolli di Sorveglianza Sanitaria;
✓ verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 del D.Lgs. 81/08);
✓ verbali di eventuali riunioni della Direzione sulla politica aziendale in tema di SSL;
✓ piani di formazione e addestramento (anche con esercitazioni antincendio);
✓ CPI;
✓ Piani di emergenza;
✓ Elenco degli Addetti alla Gestione delle Emergenze, antincendio e primo soccorso.
• prescrizioni degli organi di vigilanza;
• manuali, istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature, DPI e DPC forniti dai costruttori;
• tutta la documentazione relativa ad apparecchiature ed impianti, soggetti a collaudi, verifiche e controlli (es.: dichiarazione di conformità di edifici/impianti; verbali delle verifiche periodiche obbligatorie: degli impianti elettrici, degli ascensori, degli apparecchi a pressione, ...);
• informazioni sui processi produttivi;
• norme interne e procedure operative;
• tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (formulari, registri di carico/scarico, autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento, procedure,...);
• certificazione di agibilità e destinazione d’uso delle strutture.
Registrazioni: documenti che rendono evidenza dell’effettiva esecuzione delle attività e dei processi.
Le abbreviazioni adottate nella presente procedura sono le seguenti:
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
RTA | Responsabile Tecnico Antincendio |
SSL | Salute e Sicurezza sul Lavoro |
U.O. | Unità Operativa |
5. Documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
5.1 Gestione della documentazione di SGS
La documentazione è uno strumento organizzativo fondamentale che consente la gestione nel tempo, delle conoscenze riguardanti le diverse realtà interne all’Azienda ULSS 8, anche con l’obiettivo di contribuire ad implementare e a monitorare il SGS.
L’Azienda ULSS 8 deve raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di raccolta, fruibilità ed archiviazione del maggior numero possibile di dati e quella del loro aggiornamento.
L’elenco esaustivo della documentazione viene costantemente tenuto aggiornato dal Responsabile del SGS.
L’elenco riporta, per ogni documento del Sistema di Gestione:
• la denominazione e la codifica interna;
• l’indice e la data di revisione del documento;
• la periodicità di revisione;
• eventuali puntatori ed archivi informatici;
• le modalità di archiviazione;
• la lista e le modalità di distribuzione;
• la durata di conservazione.
L’elenco dei documenti è reso disponibile alle funzioni interessate, allo scopo di:
• fornire una visione d’insieme dei documenti in carico alla struttura organizzativa;
• consentire una verifica diretta sullo stato di validità dei documenti utilizzati. Ogni documento in carico al SGS deve poter essere identificato in modo univoco.
5.2 Iter della documentazione di SGS
5.2.1. Emissione
Per ciascun documento emesso deve essere definito il corrispondente iter di emissione. Le fasi dell’iter di emissione, il cui espletamento viene attestato mediante firma sul documento delle funzioni responsabili, prevedono, generalmente, le attività di:
Redazione | 🡪 | l’elaborazione comprende la preparazione del documento |
Verifica | 🡪 | la verifica consiste nella analisi del contenuto del documento per accertarne la correttezza, la completezza e la congruenza |
Approvazione | 🡪 | l’approvazione consiste nel riscontro e nell’attestazione della validità del documento ai fini della sua specifica utilizzazione |
Emissione | 🡪 | è l’atto mediante il quale un documento, una volta ottenuta l’approvazione prevista, viene destinato alla sua utilizzazione. |
Le verifiche e le approvazioni devono essere effettuate da personale autorizzato.
In alcuni casi, per semplificare il flusso documentale, può essere previsto un iter di emissione semplificato: in tali casi la stessa funzione può svolgere contemporaneamente una o più delle attività descritte precedentemente.
5.2.2. Distribuzione dei documenti
La distribuzione può avvenire in forma non controllata o in forma controllata.
Modalità non controllata | 🡪 | Non è richiesta alcuna avvertenza in merito alla distribuzione |
Modalità controllata | 🡪 | Un documento viene distribuito in firma controllata quando si ritiene di: ⮚ documentare la trasmissione del documento tra |
funzione emittente e funzione ricevente
⮚ garantire la funzione ricevente in merito al rilascio di eventuali successive revisioni/aggiornamenti del documento.
La lista di distribuzione di ciascun documento è riportata nell’elenco dei documenti. Le copie controllate sono identificate attraverso la seguente dicitura:
“COPIA CONTROLLATA” pubblicata nel Intranet Aziendale. Tutte le copie cartacee sono ritenute “di lavoro”; la corretta tenuta e la conservazione dell’ultima “copia aggiornata” sono a carico dell’utilizzatore e reperibili accedendo alla “Sicurezza sul lavoro del personale AULSS 8”.
5.2.3. Archiviazione, catalogazione, conservazione e accesso
L’archiviazione dei documenti viene effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell’elenco dei documenti. Gli archivi devono essere organizzati in modo da assicurarne la protezione e l’agevole rintracciabilità.
Le modalità di catalogazione definiscono i criteri secondo i quali i documenti vengono archiviati e devono essere tali da:
• facilitare l’archiviazione dei documenti;
• favorire la ricerca, la consultazione e la rintracciabilità dei documenti stessi.
Ove necessario, ai fini di un’immediata archiviazione/consultazione, le modalità di catalogazione possono essere:
• indicate nell’elenco dei documenti;
• illustrate nelle procedure;
• sintetizzate in un foglio guida o etichetta riportate sul dorso dei raccoglitori (se in forma cartacea).
Il tempo di conservazione dei documenti superati è indicato nell’elenco dei documenti. L’Azienda ULSS 8 deve definire le modalità per la gestione della sicurezza e dell’accesso controllato dei documenti.
5.2.4. Gestione delle modifiche/revisioni
Eventuali modifiche/revisioni devono essere chiaramente evidenziate all’interno del documento.
L’eliminazione di eventuali parti del testo deve essere segnalata con carattere barrato del testo eliminato, per quanto è rilevante.
La modifica di un documento che porta ad una nuova emissione prende il nome di revisione e segue le stesse fasi illustrate per l’iter di emissione. Le modifiche apportate devono essere verificate ed approvate dalle stesse funzioni che hanno seguito la precedente verifica ed approvazione, in modo da assicurare la congruenza tra modifiche apportate e stesura originaria del documento.
Il documento modificato viene identificato da un indice e/o da una data di revisione (la nuova revisione deve essere riportata anche nell’elenco dei documenti DS 03).
Le procedure di sicurezza vanno revisionate con cadenza triennale o in caso di adeguamento normativo o tecnico.
5.2.5. Edizioni superate
Le edizioni superate dei documenti devono essere:
• distrutte, se le versioni aggiornate sostituiscono completamente le precedenti;
• opportunamente contrassegnate ed archiviate dalle funzioni interessate, se le nuove edizioni costituiscono una integrazione e/o una parziale modifica delle edizioni precedenti.
I documenti superati devono essere identificati mediante timbro o scritta “COPIA SUPERATA” per evitare un uso indesiderato degli stessi.
6. Documentazione di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Con apposita procedura è normata la gestione controllata dei documenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro in merito a:
• definizione delle tipologie di documenti da tenere sotto controllo;
• presa in carico del documento; nel caso di documentazione esterna, presa in carico del documento che entra in azienda, o, nel caso di documentazione interna, quale sia la funzione responsabile della stesura, degli aggiornamenti e della tenuta e distribuzione del documento;
• modalità di distribuzione del documento (a chi e come);
• modalità di archiviazione;
• tempo di conservazione dei documenti;
• aggiornamento dell’elenco dei documenti.
Tra la documentazione di SSL che l’Azienda ULSS 8 deve gestire in modo controllato, rientrano:
⮚ Leggi e regolamenti in tema di SSL: la raccolta è a cura del SPP, che deve farsi carico delle revisioni periodiche (annuali o biennali) e, comunque, degli aggiornamenti in occasione di nuove emanazioni, attraverso l’utilizzo di una fonte informativa sistematica sulle nuove norme in ingresso, in materia di SSL.
⮚ Piani di emergenza: devono essere redatti e aggiornati dal RTA Aziendale con la collaborazione del RSPP, per quanto di competenza, che deve farsi carico anche dell’archiviazione a tempo indeterminato. I Piani fanno parte delle attività richieste dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 per l’adozione di un “sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio”; per la predisposizione di tale sistema e per la relativa attuazione, la norma prevede l’individuazione da parte del DdL di un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTA).
⮚ Analisi statistica degli infortuni: deve essere elaborata e revisionata annualmente dal SPP, che ne cura anche l’archiviazione a tempo indeterminato. L’analisi statistica degli infortuni deve essere presentata, dall’RSPP, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 del D.Lgs 81/08) e trasmessa, per quanto di competenza, ai Responsabili di U.O.
⮚ Schede di sicurezza di agenti chimici: devono essere archiviate dall’SPP e dall’U.O. che utilizza gli agenti chimici cui si riferiscono le schede di sicurezza, inviate dai fornitori. Periodicamente le schede di sicurezza devono essere aggiornate, relativamente ai contenuti e anche in riferimento agli agenti chimici adottati /dismessi (inserimento/eliminazione di nuove/vecchie schede dal “Dossier della sicurezza” dell’U.O.).
⮚ Documento di Valutazione dei Rischi: deve essere redatto, aggiornato e archiviato secondo quanto disposto nella procedura PT 01 “Valutazione dei Rischi”.
⮚ Documenti su apparecchiature ed impianti soggetti a collaudi/verifiche/controlli:
le registrazioni di collaudi e verifiche di:
• impianti di terra;
• ascensori;
• impianti di sollevamento;
• apparecchi a pressione
devono essere conservate dall’U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali, disponibili, a richiesta. Le verifiche devono essere effettuate secondo scadenze di legge e deve essere fornito all’SPP un report periodico sulle scadenze e sull’esito delle verifiche. Per le apparecchiature soggette ad omologazione e verifica periodica, i libretti e le targhette devono essere riconsegnati all’ente omologante, al momento della dismissione dell’apparecchio stesso.
⮚ Documenti inerenti le apparecchiature elettromedicali: i libretti di istruzione devono essere tenuti dall’U.O. Impianti, Manutenzioni e Ingegneria Clinica, che ne deve fornire copia all’U.O in cui l’apparecchiatura è stata inserita, per procedure di lavoro sicuro, e, se richiesto, all’SPP. I libretti di istruzione devono essere conservati per tutta la vita della macchina, insieme alla dichiarazione di conformità della macchina e ai verbali di collaudo e manutenzione.
⮚ Manuali di attrezzature e dichiarazioni di conformità delle macchine: devono essere conservati dalle UU.OO. che hanno in carico le attrezzature/macchine.
⮚ Dichiarazioni di conformità: sono tenute dal U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali.
7. Registrazioni
Il Responsabile del Sistema è tenuto a mantenere costantemente aggiornato un elenco delle registrazioni.
La responsabilità per l’effettuazione delle registrazioni è definita all’interno delle procedure operative a cui la registrazione si riferisce.
Le modalità di archiviazione definiscono i criteri secondo cui le registrazioni vengono archiviate.
Le modalità di archiviazione devono essere tali da:
• facilitare l’archiviazione dei documenti;
• favorire la ricerca, la consultazione e la rintracciabilità dei documenti stessi
Il tempo di conservazione delle registrazioni dovrà essere coerente con i requisiti normativi e/o documenti prescrittivi aziendali, negli altri casi sarà l’U.O. a definire le proprie necessità temporali.
L’Azienda ULSS 8 deve definire le modalità per la gestione della sicurezza e dell’accesso controllato alle registrazioni.
PG 04 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SISTEMA
1. Scopo
Fornire le indicazioni in merito ai controlli e alle verifiche del SGS.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alla gestione dei controlli e alle verifiche del SGS.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni
Audit (o verifica ispettiva interna): processo sistematico, indipendente e documentato per verificare l’applicazione del Sistema.
Auditor: persona che ha la competenza per effettuare un audit.
5. Modalità operative
5.1 Caratteri generali
I controlli e le verifiche del Sistema vogliono misurare in modo affidabile e ripetibile il funzionamento dello stesso, in tutte le sue componenti; gli audit possono anche essere parziali, ovvero rivolti alla verifica solo di alcuni aspetti/ambiti del Sistema.
La verifica ispettiva deve essere svolta da personale competente, che assicuri obiettività ed imparzialità, indipendentemente dall’oggetto della verifica.
Al fine di verificare la gestione degli aspetti aziendali, le modalità di realizzazione di tale gestione ed il rispetto dell’obiettivo di miglioramento continuo, l’Azienda ULSS 8 prevede due livelli di monitoraggio:
Monitoraggio di primo livello
Questo livello di monitoraggio prevede le verifiche del raggiungimento degli obiettivi relativi all’adozione delle misure di prevenzione e protezione e i progressi nell’attuazione di tali attività, da parte dei responsabili della realizzazione degli interventi stessi, individuati nel DS 10 “Piano di attuazione degli interventi”, secondo quanto previsto nella PT 01 “Valutazione dei rischi”.
Questo livello di monitoraggio è svolto generalmente da risorse interne alla struttura.
La pianificazione dei monitoraggi di primo livello è definita dal Direttore Generale, che ne stabilisce la periodicità, in collaborazione con il Responsabile/Referente del Sistema e i responsabili della realizzazione degli interventi, individuati nel “Piano di attuazione degli interventi”.
La registrazione relativa ai monitoraggi di primo livello consiste nel siglare le misure preventive e correttive attuate, sul DS 10 “Piano di attuazione degli interventi; colonna “Tempistica stimata” allegato al Documento di Valutazione dei Rischi. Detto Piano conterrà tutti gli interventi previsti a seguito di diversi livelli e specificità della valutazione, che possono essere oggetto d’integrazione ed aggiornamenti della stessa (aggiornamento generale del Documento di Valutazione dei Rischi, valutazione rischio chimico, incendio, esplosione…).
Monitoraggio di secondo livello (Audit)
Rappresenta il monitoraggio sulla funzionalità del Sistema e ha lo scopo di:
• fornire informazioni sulla validità ed affidabilità del Sistema ed evidenziare la capacità dell’Azienda ULSS 8 di sviluppare la Politica in materia di sicurezza e la capacità di migliorare il controllo dei rischi;
• far intraprendere le opportune azioni preventive e correttive evidenziate dalle attività oggetto del monitoraggio, e garantire che i progressi di attuazione di tali azioni correttive siano seguiti in base ai piani previsti;
• valutare l’efficacia complessiva dell’attuazione delle politiche del SGS all’interno dell’Azienda ULSS 8, con particolare riferimento a:
✓ valutazione del grado di rispetto degli obiettivi previsti;
✓ identificazione delle aree in cui questi standard sono inadeguati;
✓ raccolta dati relativi agli incidenti, agli infortuni e alle malattie professionali, con l’analisi delle cause immediate e soggiacenti, nonché delle tendenze e delle caratteristiche comuni;
Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire al vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l’adeguamento della Politica.
Le azioni correttive e preventive che scaturiscono dal monitoraggio di 2° livello verranno poi riverificate in sede di Riesame del Sistema.
Controllo da parte di Dirigenti e Preposti:
Questo tipo di controllo non è da considerarsi un Audit, ma risulta a tutti gli effetti, parte del monitoraggio del SGS, da cui possono scaturire segnalazioni di non conformità o suggerimenti di azioni preventive.
5.2 Caratteristiche degli auditor
Gli Audit interni sono condotti da personale interno opportunamente qualificato, oppure da consulenti esterni cui viene conferito tale incarico.
Il personale interno che esegue gli Audit deve essere indipendente delle U.O. oggetto di verifica e deve essere preventivamente qualificato e addestrato allo scopo tramite la frequentazione di un corso sulla conduzione degli Audit.
Nell’identificazione dei verificatori vengono tenuti in considerazione i seguenti fattori:
• livello di esperienza richiesto;
• necessità di esperienze specialistiche o esperienza tecnica;
• livello di formazione;
• disponibilità di tempo.
5.3 Audit Pianificazione dell’Audit
I provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall’Azienda ULSS 8, gli obiettivi del Sistema e il Sistema di Gestione stesso, devono essere sottoposti a monitoraggio pianificato.
Il Responsabile/Referente del SGS sviluppa il DS 04 “Piano di monitoraggio”, attraverso:
• la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);
• l’attribuzione di compiti e responsabilità dell’esecuzione dei monitoraggi;
• la descrizione delle metodologie da seguire;
• la predisposizione del modulo “Lista di riscontro e documentazione di registrazione della valutazione dell’Azienda, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (secondo OHSAS 18001:1999 – DS 04.1 – DS 04.2 – DS 04.3), in base agli aspetti dell’SGS o alle U.O. prese in esame;
• le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.
La frequenza dei controlli pianificati e il livello di approfondimento delle verifiche programmate si basano sulla necessità di mantenere sotto controllo il livello di sicurezza e salute presente in azienda e previsto dagli obblighi della normativa vigente.
Gli Audit vengono effettuati, in modo completo o parziale, sia a scadenze programmate che non programmate in caso di:
• variazioni prodotte nell’ambito del Sistema di Gestione;
• variazioni dei rischi presenti nei luoghi di lavoro sia relativi alla sicurezza che alla salute dei lavoratori;
• segnalazione di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi;
• segnalazioni da esterni quali: utenti, fornitori, organo di vigilanza, Enti di controllo;
• necessità di riscontro su non conformità emerse durante precedenti verifiche;
• modifiche significative del Sistema di Gestione;
• richiesta esplicita della Direzione Generale.
Almeno una volta all’anno i principali processi/aree del SGS sono sottoposti a verifica (Riesame del Sistema).
L’Azienda ULSS 8 tratta le non conformità come specificato con la PG 07 “Gestione infortuni, non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi”.
Il Programma di Audit viene comunicato a tutti i soggetti interessati.
Svolgimento dell’Audit
Gli auditor effettuano la verifica nei luoghi dove si realizzano i processi in esame, mediante:
• interviste con il personale;
• osservazione delle attività;
• riesame dei documenti.
Nell’ambito della verifica è valutato lo stato di applicazione del trattamento e/o delle azioni di miglioramento decise a fronte di non conformità minori e/o raccomandazioni registrate negli Audit precedenti.
Le evidenze raccolte durante la conduzione della verifica sono riportate nel DS 05.3 “Check list per audit U.O.”, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (secondo OHSAS 18001:1999)”. Tale Xxxxxx viene predisposto dal Responsabile/Referente del SGS al momento della pianificazione dell’Audit, sulla base degli aspetti/settori indagati e delle funzioni soggette a verifica.
Il Dirigente dell'U.O. e il Preposto soggetti a verifica sono informati “in tempo reale” sull'andamento dell’Audit. Ciò consente di concordare una prima ipotesi sulle non conformità rilevate e sulle eventuali azioni correttive.
Al termine della verifica i risultati vengono riportati nel DS 05.4 “Rapporto di Audit” che comprende:
• una sintetica valutazione conclusiva;
• la richiesta di eventuali Azioni Correttive necessarie a sanare le carenze e rimuoverne le cause (comprensiva dei tempi di attuazione, che variano a seconda del tipo di non conformità).
L’Auditor trasmette le registrazioni del Rapporto di Audit in originale al Responsabile/Referente del SGS, il quale ne da copia al RSPP, se diverso, e al Dirigente e al Preposto dell’U.O. interessata.
Il RSPP, in collaborazione con il MC e il RLS controllano che le azioni correttive/preventive, scaturite in seguito alle verifiche, vengano attuate secondo quanto stabilito (modalità, responsabilità e tempistica di attuazione) e che abbiano avuto un esito positivo in termini di efficacia, quindi segnalano la chiusura dell’Azione Correttiva al Responsabile del SGS, al Dirigente e al Preposto dell’ U.O. interessata.
Questi hanno un ruolo di accertatori “sul campo” dell’attuazione, dell’efficacia e del mantenimento nel tempo delle azioni correttive/preventive definite, nelle attività svolte quotidianamente dagli stessi.
PG 05 RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
1. Scopo
Fornire le indicazioni in merito alla gestione del Riesame e del miglioramento del SGS.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutto il SGS.
3. Compiti e responsabilità
Redazione: Responsabile/Referente del Sistema Approvazione: Direttore Generale
Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile/Referente del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (dirigenti, preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Modalità operative
4.1 Caratteri Generali
Al termine dei processi di monitoraggio e comunque, almeno una volta all’anno, il Direttore Generale in collaborazione con il SPP, il MC, gli RLS e le altre figure aziendali coinvolte nell’attuazione della sicurezza nell’Azienda ULSS 8, provvede alla valutazione dei risultati e al riesame del sistema per valutare se questo risulti conforme a quanto è stato pianificato, se il Sistema sia stato correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Politica Aziendale.
Se lo ritiene opportuno, il Direttore Generale può effettuare riesami anche ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti. Il riesame può inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni particolarmente significativi che lo rendano necessario.
Il Direttore Generale, durante il riesame, valuta se il Sistema è correttamente strutturato rispetto alla realtà dell’Azienda ULSS 8 e ai suoi aspetti significativi, ed in particolare:
• se la Politica, gli obiettivi ed i traguardi sono commisurati ai rischi effettivi;
• se il Sistema è in grado di reagire e adattarsi prontamente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno (nuove leggi, nuovi impianti…);
• se i risultati delle prestazioni corrispondono a quanto pianificato e se tali risultati sono mantenuti nel tempo, in modo sistematico ed affidabile.
Dal riesame, e tenendo sempre ben presente l’impegno al miglioramento e alla prevenzione, il Direttore Generale, in collaborazione con il SPP, il MC, con gli RLS e con le altre figure aziendali coinvolte nell’attuazione della sicurezza in Azienda ULSS 8, determina l’eventuale necessità di apportare modifiche alla Politica, agli obiettivi o ai diversi elementi del SGS.
In ogni caso, almeno una volta all’anno il Riesame di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 (Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi), quanto a figure coinvolte e ad ordine del giorno trattato.
4.2 Elementi in ingresso al Riesame
Il Riesame del Sistema viene effettuato tenendo conto almeno:
• delle statistiche sugli infortuni;
• dei risultati dei monitoraggi interni (Audit) e dei riesami precedenti;
• delle segnalazioni di non conformità, incidenti o comportamenti pericolosi;
• delle azioni correttive e/o preventive intraprese;
• relazione sanitaria annuale del Medico Competente;
• dei verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
• dei rapporti sulle emergenze (reali o simulate);
• dei rapporti emessi dal Responsabile/Referente del SGS;
• dei rapporti sull’efficacia del SGS e SGSA;
• dei rapporti sull’identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi;
• altra documentazione ritenuta necessaria per dare atto all’applicazione, performance
• delle modifiche innescate da mutamenti legislativi e normativi.
4.3 Elementi in uscita dal Riesame
Al termine della riunione di Riesame, il Direttore Generale, in collaborazione con il Responsabile/Referente del Sistema, il RSPP, il MC e gli RLS:
• stabilisce i nuovi obiettivi e piani da inserire nel DVR;
• prende decisioni riguardo il miglioramento dell'efficacia del SGS e dei suoi processi;
• dispone azioni correttive ed attiva azioni preventive per il miglioramento continuo del servizio in relazione al SGS;
• assegna le competenze, le risorse, i tempi di attuazione e di verifica dell’efficacia. Il Riesame prevede anche la possibilità di compiere modifiche su:
• Politica del Sistema;
• obiettivi e risorse;
• procedure esistenti ed altri elementi del Sistema qualora durante il riesame stesso emerga tale necessità;
• interventi e azioni correttive programmate nel DVR.
PG 06 SORVEGLIANZA SANITARIA E INSERIMENTO DEL PERSONALE IN MANSIONI A RISCHIO
Premessa
La normativa vigente stabilisce l’obbligo per il Datore di Lavoro di sottoporre a Sorveglianza Sanitaria il personale che opera in attività lavorative a rischio per la salute.
I rischi per i quali è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria sono definiti dalla legge e dalle decisioni che il Medico Competente assume nell’ambito della responsabilità conferitagli dalla norma, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Il MC effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica. Inoltre, in base al D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1. lett. a) “il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori…”
1. Scopo
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative ed i flussi informativi connessi all’attività di Sorveglianza Sanitaria messa in atto dai Medici Competenti dell’Azienda ULSS 8 o, in caso di esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A, dal Medico Autorizzato. Questi vengono analizzati a seconda delle diverse tipologie di visite previste dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08 e successive integrazioni), ciò anche al fine di favorire l’inserimento del personale in mansioni a rischio.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti i lavoratori dell’Azienda ULSS 8 (come definiti nella PG 01- paragrafo.7.4), esposti a rischi occupazionali e pertanto soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive integrazioni.
3. Definizioni e abbreviazioni
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08:
• Sorveglianza Sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. La Sorveglianza Sanitaria prevede l’espletamento di diverse tipologie di visite mediche esplicitate all’art. 41 del D.Lgs 81/08.
• Medico Competente: “un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, … con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
• Medico Autorizzato: è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs
230/1995e ss.mm.ii, a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
• Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Inoltre ai sensi dell’art. 18, c 1, lett bb) il Dirigente deve “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
E' individuato nel Direttore/Responsabile di U.O. e/o Direttore di Struttura/Macrostruttura ed in questa procedura è identificato come “Dirigente di U.O.”. Tutti i suoi obblighi sono indicati nell'art. 18 del D.Lgs. 81/08
• Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Nell’Azienda ULSS 8 i Preposti vengono individuati nelle figure dei Coordinatori Infermieristici e/o Tecnici e figure equivalenti (Preposti di fatto) quando sovrintendono e coordinano il lavoro di altri lavoratori. Gli obblighi del Preposto sono declinati all'art. 19 del D.Lgs. 81/08.
• Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione…”, quindi anche soggetti diversi dai dipendenti, quali lavoratori somministrati, studenti, stagisti, tirocinanti, specializzandi, Co. Co. Pro, ecc. I suoi compiti in materia di sicurezza sono declinati all’art. 20 del D.Lgs 81/08.
Le abbreviazioni adottate nella presente procedura sono le seguenti:
SS | Sorveglianza Sanitaria |
MC | Medico Competente |
MA | Medico Autorizzato |
DPS | Direzione delle Professioni Sanitarie |
GRU | Gestione Risorse Umane |
DMO | Direzione Medica Ospedaliera |
DSM | Dipartimento Salute Mentale |
DiP | Dipartimento di Prevenzione |
DiD | Dipartimento per le Dipendenze |
DisE | Distretto Est |
DisO | Distretto Ovest |
SPP | Servizio Prevenzione Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
U.O. | Unità Operativa |
Direzione Struttura | Direzione strutture DMO-DiP-DSM-DisE-DisO-DiD |
4. Compiti e responsabilità
Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale
Attuazione per gli aspetti di competenza: Medico Competente, Direttore Distretto Socio Sanitario (Est e Ovest), Direttore Direzione Medica Ospedaliera (Est e Ovest), Direttore Dipartimento di Prevenzione, DPS, U.O.C. Gestione Risorse Umane, RSPP, Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Preposti di tutte le UU.OO., i Servizi e gli Uffici dell’Azienda ULSS 8 .
Le modalità operative descritte nella presente procedura devono essere sistematicamente adottate da tutte le figure/Servizi coinvolti, individuati di seguito, nel rispetto delle specifiche competenze ed in relazione alle specifiche attività descritte in ciascuna sezione.
5. Modalità operative
La sorveglianza sanitaria è un elemento essenziale fra le misure di tutela e prevenzione da applicare ad ogni ambito di attività. E’ attuata dal MC e MA.
I Medici Competenti dell’Azienda e i Medici Autorizzati alla radioprotezione afferiscono alla funzione “Medico Competente” al cui interno è prevista la figura di un Coordinatore dei Medici Competenti.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata secondo protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
La sorveglianza sanitaria comprende:
1. la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva.
2. la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
3. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità a proseguire l'attività lavorativa nella mansione specifica.
4. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
5. la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
6. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
7. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal MC e dal MA.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Con le visite periodiche si accerta che permanga lo stato di salute del lavoratore documentandolo con il rilascio della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” . La periodicità della visita può essere stabilita da norme specifiche (radio esposti, esposti a farmaci chemioterapici ecc.,) oppure quando non fissata da norme specifiche, dal MC in funzione della valutazione del rischio.
Le visite conclusive vengono effettuate al termine del rapporto di lavoro, agli operatori esposti a rischio chimico non moderato, ad agenti cancerogeni e a radiazioni ionizzanti.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica costituisce l’atto finale della sorveglianza sanitaria in cui il MC si esprime sulla compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore valutato e l’esposizione ai fattori di rischio lavorativi correlati alla mansione svolta.
Si precisa che esula dai compiti del MC la valutazione della capacità fisica-psichica- attitudinale nell’eseguire tutti i compiti inerenti le mansioni proprie del profilo professionale (valutazione medico-legale). A garanzia dell’imparzialità di giudizio, tale valutazione relativa ai dipendenti delle aziende Sanitarie Locali è affidata dalle norme vigenti ad una Commissione medico-legale pubblica, nella fattispecie alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze territorialmente competente. Il MC, in base alla visita medica e alla documentazione sanitaria, qualora emergano esiti di un problema di salute in grado di ridurre le performance lavorative, consiglia all’organizzazione aziendale di attivare una richiesta di visita alla suddetta Commissione Medica di Verifica.
In base all’art. 41 del D.Lgs 81/08 il MC, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a. Idoneità
b. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
c. Inidoneità temporanea
d. Inidoneità permanente.
Nell’Allegato B (della presente procedura PG 06) è riportato un elenco, con relativa codifica, delle principali limitazioni/prescrizioni cui la funzione di MC si atterrà, salvo casi specifici.
Il giudizio è sempre espresso per iscritto e ne è data copia al lavoratore medesimo e al Direttore Generale - più propriamente, visti gli obblighi dei Dirigenti e dei Preposti, al Direttore/ Responsabile e al Coordinatore/Preposto dell’U.O. ove il lavoratore è inserito; il Preposto, incaricato di conservare il giudizio, vigila affinché il lavoratore svolga compiti compatibili con il giudizio di idoneità. Ai sensi dell’art. 41 comma 9 del Decreto 81/08 è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
La suddetta “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” viene inviata altresì per conoscenza alla Direzione Struttura, a DPS e GRU.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il MC invia all’INAIL, le cartelle sanitarie e di rischio, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5.1. Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva
La visita preventiva in fase pre-assuntiva è volta a verificare lo stato di salute e l’idoneità dell’ aspirante lavoratore alla mansione, ancora prima che sia stabilito un qualche rapporto lavorativo tra lo stesso e l’Azienda ULSS 8 Berica, come dall’art.26, comma 2, del D.Lgs n. 106/09.
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
GRU | Trasmette al MC copia della lettera di assunzione inviata al nuovo lavoratore, nella quale viene fissata la data per la firma del contratto di lavoro. Allo scopo di agevolare i contatti con il nuovo lavoratore, nella lettera va specificato il domicilio ed il recapito telefonico del lavoratore. |
MC | - Istituisce la “Cartella Sanitaria e di Rischio” Qualora non sia conosciuta l’U.O. di destinazione del lavoratore, effettua la visita e valuta le condizioni di salute del lavoratore in rapporto ai principali rischi dell’ambiente sanitario (biologico, MMC/P, turnistica notturna, ecc.) integrando via mail, se necessario, dopo la comunicazione dell’assegnazione da parte del DPS; Solo in seguito viene consegnata “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” e trasmessa come al paragrafo 5.2.1. |
5.2. Visite preventive
Prima dell’inserimento in una U.O. di un dipendente esposto a rischi per i quali esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria lo stesso verrà sottoposto ad un accertamento di idoneità alla mansione specifica. Le UU.OO. in cui esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sono individuate sulla base della presenza di rischi come riportati nella tabella “Allegato 2” (alla presente procedura PG 06).
5.2.1. Per nuova assegnazione
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
GRU | Trasmette al MC copia della lettera di assunzione inviata al nuovo lavoratore, nella quale va specificato il domicilio ed il recapito telefonico dello stesso. |
DPS / GRU | Qualora il nuovo assunto appartenga al personale afferente a DPS, la Direzione comunica al MC la sede e l’U.O. di destinazione del nuovo assunto (degenza, tipo di servizio, ecc.). La comunicazione va fatta anche al MA per attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti. Negli altri casi, l’informazione sulla sede di lavoro viene data al MC direttamente dallo GRU. |
MC | Se l’attività lavorativa assegnata comporta l’esposizione a rischi professionali specifici convoca il nuovo lavoratore per la visita preventiva. - Istituisce la “Cartella Sanitaria e di Rischio” ed esegue la visita preventiva applicando il protocollo di SS in base al profilo di rischio. - Informa il lavoratore sui rischi specifici dell’U.O. in cui sarà inserito. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - Consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia al Dirigente e al Preposto di U.O., alla Direzione Struttura, GRU, DPS (solo per il personale afferente alle Professioni Sanitarie) e al Fisico Sanitario se anche RX esposto. - Programma la SS periodica. |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità alla mansione, ricevendo copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, DPS ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. - E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Sovrintende e vigila affinché, nel concreto, il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
Lavoratore | Il lavoratore non prende servizio prima dell’emissione del giudizio di idoneità da parte del MC. |
5.2.2. Per tirocinio universitario o di altri Corsi di Formazione
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Coordinatore del Corso | Trasmette al MC gli elenchi degli studenti e collabora per la programmazione degli accertamenti e delle visite mediche. La comunicazione va fatta anche al MA per attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti. |
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
MC | - Istituisce la “Cartella Sanitaria e di Rischio” ed esegue la visita preventiva applicando il protocollo di SS in base al profilo di rischio. - Informa il lavoratore sui rischi specifici dell’U.O. in cui sarà inserito. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - Consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia al Coordinatore del Corso. |
Coordinatore del Corso | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità alla mansione, ricevendo e conservando copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità, informando il Dirigente ed il Preposto dell’U.O. ricevente. |
5.2.3. Per attività di tirocinio curriculare, formazione specialistica di area medica e di psicologia, volontariato a fini formativi e scambi culturali
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
GRU-Ufficio per le convenzioni con gli enti formativi | Trasmette al MC copia della lettera inviata all’interessato in cui gli viene comunicata l’autorizzazione a frequentare l’U.O./Servizio per l’attività formativa prevista. La comunicazione va fatta anche al MA per attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti. |
MC | - Se l’attività formativa/lavorativa assegnata comporta l’esposizione a rischi professionali specifici convoca il lavoratore per visita preventiva. - Istituisce la “Cartella Sanitaria e di Rischio” ed esegue la visita preventiva applicando il protocollo di SS in base al profilo di rischio. - Informa il lavoratore sui rischi specifici dell’U.O. in cui sarà inserito. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - Consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia al Dirigente e al Preposto dell’U.O. e all’Ufficio per le convenzioni con gli enti formativi. |
5.2.4 Per trasferimento ad altra U.O. o cambio mansione (inteso come modifica del profilo di rischio), anche all’interno della stessa U.O.
La visita medica è finalizzata a verificare che non ci siano rischi lavorativi che possano compromettere lo stato di salute del lavoratore ovvero per evitare che un soggetto, che presenta un'alterazione dello stato di salute, venga destinato a lavori i cui rischi possano aggravare la patologia già in atto.
a) Lavoratori delle Professioni Sanitarie e Personale di supporto OSS/OTAA
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
DPS | Se il trasferimento avviene tra U.O. con medesimo profilo di rischio, provvede direttamente al trasferimento ed invia al MC copia della nota di trasferimento indirizzata al Dirigente della nuova U.O. contenente un eventuale richiamo all’obbligo di rispetto di limitazioni e/o prescrizioni già date dal MC. Se il trasferimento avviene tra U.O. con diverso profilo di rischio (ossia rischi precedentemente non contemplati nel giudizio di idoneità), invia al MC la richiesta di visita preventiva con congruo anticipo. La comunicazione va fatta al MA qualora il nuovo profilo di rischio comprenda l’esposizione a radiazioni ionizzanti certificate dall’Esperto Qualificato. La richiesta di visita preventiva viene altresì effettuata in caso di modifica dei rischi non contemplati dal precedente giudizio di idoneità all’interno della stessa U.O.; la comunicazione va fatta anche al MA per attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti. |
MC | Se il trasferimento avviene tra U.O. con medesimo profilo di rischio il MC verifica la necessità o meno di una visita con lo scopo di allinearla alla tempistica delle visite periodiche dell’U.O. di destinazione. Se il trasferimento avviene tra U.O. con diverso profilo di rischio: - convoca il lavoratore per la visita preventiva; - esegue la visita applicando il protocollo di SS in base al nuovo profilo di rischio ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - informa il lavoratore sui rischi specifici dell’U.O. in cui sarà inserito; - esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegna la nuova “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore; - trasmette copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” a DPS e GRU, solo in caso di variazione di un precedente giudizio di idoneità incondizionato (nuove prescrizioni e/o limitazioni, inidoneità parziale, ecc.). Il trasferimento effettivo in questo caso può avvenire solo dopo l’emissione della nuova “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” assegnata. |
DPS | - Dispone l’assegnazione del lavoratore alla nuova U.O. Qualora, per esigenze organizzative/gestionali, conseguenti ad un’eventuale idoneità limitata, l’U.O. di destinazione non dovesse essere quella inizialmente indicata, l’idoneità espressa dal MC è valida anche per l’inserimento in U.O. con medesimo o inferiore profilo di rischio. Invia al lavoratore e per conoscenza a GRU, MC e al Dirigente di U.O. la nota di trasferimento; per quest’ultimo allega anche il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal MC. |
MC | Dopo aver ricevuto la comunicazione di assegnazione definitiva del lavoratore in U.O. con diverso profilo di rischio: - programma la SS periodica. |
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità alla mansione, ricevendo copia del certificato di idoneità. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, DPS ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. - È sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
b) Altri Lavoratori
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
GRU/DMO/ Direttore Distretto/ Direttore di Dipartimento | Se il trasferimento avviene tra U.O. con il medesimo, o inferiore, profilo e classe di rischio, il Dirigente provvede direttamente al trasferimento del lavoratore e invia al MC la copia della nota di trasferimento indirizzata al Dirigente dell’ U.O. di assegnazione , contenente un eventuale richiamo all’obbligo di rispetto di limitazioni o prescrizioni già date dal MC. Se il trasferimento avviene tra U.O. con diverso profilo di rischio (ossia con rischi precedentemente non contemplati nel giudizio di idoneità) il Dirigente di riferimento invia al MC la richiesta di visita preventiva, con congruo anticipo. La richiesta di visita preventiva viene altresì effettuata in caso di modifica dei rischi non contemplati dal precedente giudizio di idoneità all’interno della stessa U.O.; la comunicazione va fatta anche al MA per attività con esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti. |
MC | Se il trasferimento avviene tra UU.OO con il medesimo od inferiore profilo di rischio, il MC verifica la necessità o meno di una visita al solo scopo di allinearla alla tempistica delle visite periodiche dell’U.O. di destinazione. Se il trasferimento avviene tra UU.OO. con diverso profilo di rischio il MC: - convoca il lavoratore per la visita preventiva; - esegue la visita applicando il protocollo di SS in base al nuovo profilo di rischio; - informa il lavoratore dei rischi specifici della U.O. in cui sarà inserito; - esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia al Direzione Struttura di riferimento, al Dirigente e Preposto dell’U.O. di assegnazione e solo in caso di variazione di un precedente giudizio di idoneità incondizionato (nuove prescrizioni e/o limitazioni, inidoneità parziale, ecc.) a GRU; - programma la sorveglianza sanitaria periodica. Il trasferimento effettivo può avvenire solo dopo l’emissione della nuova “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” alla mansione assegnata. |
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità alla mansione, ricevendo la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”; - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. - E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”; - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
5.2.5 Visita per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi
“Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs. 81/08 art. 41.2.e ter)
Tale tipologia di visita viene svolta dal MC solo nei confronti dei lavoratori già sottoposti a SS,
in quanto esposti a rischi professionali specifici.
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
GRU | Quando risulta che il lavoratore supererà i 60 giorni di assenza continuativa per motivi di salute (malattia o infortunio), invia all’interessato e per conoscenza al MC una lettera con cui lo invita a contattare il MC per valutare la necessità della visita al rientro in servizio. |
MC | Xxxx se il lavoratore svolge attività a rischio ai sensi della normativa vigente, ed è pertanto sottoposto a SS: - Convoca il lavoratore ed esegue la visita. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica “ al lavoratore interessato; trasmette copia al Dirigente e al Preposto di U.O. In caso di giudizio di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni, temporanee o permanenti, copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”, per conoscenza, viene inviata altresì alla Direzione Struttura di riferimento, a DPS (per il personale delle Professioni Sanitarie, OSS e OTAA), a DMO e GRU. |
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità, ricevendo copia della certificazione di idoneità. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica “ - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
5.3. Visite periodiche
Sono svolte nei confronti dei lavoratori esposti a rischi specifici; la periodicità degli accertamenti sanitari è stabilita da norme ovvero è definita dal MC con apposito protocollo di SS.
Il rispetto della periodicità è in carico al Dirigente è viene assicurato mediante convocazione a visita da parte della SS; nel caso di ripetuta assenza del lavoratore invitato lo stesso ne darà informazione al Dirigente di U.O.
Il Dirigente di U.O. informerà nel caso la periodicità non potrà essere rispettata (ad es. per assenza prolungata (maternità, aspettativa, ecc.).
Sarà cura del MC convocare il lavoratore non appena informato del suo rientro in servizio.
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
MC | - Predispone una nota di avviso di scadenza delle visite, indirizzata al lavoratore. - Esegue la visita periodica applicando il protocollo di SS in base ai diversi profili di rischio, previa effettuazione da parte del lavoratore degli accertamenti integrativi previsti. - Informa i singoli lavoratori sui rischi specifici. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - In caso di mantenimento di un precedente giudizio di idoneità incondizionato, consegna la ”Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia solo al Dirigente e al Preposto dell’U.O. - In tutti gli altri casi una copia della ”Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” viene inviata altresì per conoscenza alla Direzione Struttura di riferimento, a DPS (per il personale delle Professioni Sanitarie, OSS e OTAA), DMO e GRU. |
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità, ricevendo copia della certificazione di idoneità. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, DPS ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. Informa il Preposto di U.O. sul contenuto del giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
5.3.1. Visita per scadenza di Idoneità con limitazioni temporanee
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
MC | - Convoca il lavoratore allo scadere del periodo di Idoneità limitata o delle prescrizioni temporanee ed esegue la visita. - Informa il lavoratore sui rischi specifici. - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - Consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore (indipendentemente dall’esito). Trasmette copia al Dirigente e al Preposto dell’U.O. e per conoscenza alla Direzione Struttura di riferimento, a DPS (per il personale delle Professioni Sanitarie, OSS e OTAA), DMO e GRU. - Programma la SS periodica. |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità, ricevendo copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, DPS ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. Informa il Preposto di U.O. sul contenuto del giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
5.4. Visita su richiesta del lavoratore
Figure/Servizi coinvolti | Attività di cui sono responsabili |
Lavoratore | Invia al MC la richiesta scritta di visita via mail su apposito Modulo (Allegato 4), reperibile nella Intranet aziendale; qualora i problemi di salute siano ritenuti correlabili ai rischi professionali ovvero siano suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, allega la documentazione sanitaria attestante l’aggravamento. Qualora non ci sia disponibile la documentazione, il lavoratore verrà invitato per un colloquio. |
MC | - Valuta la richiesta e convoca il lavoratore ed effettua la visita tenuto conto del profilo di rischio - Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. - Consegna la “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica” al lavoratore e ne trasmette copia al Dirigente e al Preposto di U.O. In caso di giudizio di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni, temporanee o permanenti, copia della stessa viene inviata altresì per conoscenza alla Direzione Struttura di riferimento, a DPS (per il personale delle Professioni Sanitarie, OSS e OTAA), DMO e GRU. |
Dirigente di U.O. | - Verifica l’espletamento dell’iter per l’idoneità, ricevendo copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Adibisce il lavoratore ad attività lavorative compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione. - Qualora, per la particolarità del giudizio di idoneità, in casi complessi e selezionati, il Dirigente ritenga necessario acquisire una consulenza per un adeguato inserimento del lavoratore nell’U.O., convoca una riunione con MC, SPP, DPS ed il Preposto di U.O., al fine di individuare le specifiche misure di prevenzione da attuare in relazione ai compiti specifici assegnati. E’ sua responsabilità non affidare al lavoratore compiti con esposizione a rischi per i quali non ha ricevuto il giudizio di idoneità. Informa il Preposto di U.O. sul contenuto del giudizio di idoneità. |
Preposto | - Conserva copia della “Comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica”. - Sovrintende e vigila affinché nel concreto il lavoratore svolga attività compatibile con il contenuto del giudizio di idoneità. |
Nota:
Se a seguito di visite di cui ai punti 5.2.5, 5.3 e 5.4, viene espresso un giudizio di inidoneità temporanea sarà cura della GRU definire le modalità e procedere alla messa in astensione da lavoro del dipendente, oppure alla assegnazione ad una mansione temporanea compatibile con il giudizio espresso.
Allegati PG 06
Allegato 1: “Tabella dei rischi per i quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria” Allegato 2: “Principali tipologie di rischi ed il riferimento normativo”
Allegato 3: “Codifica limitazioni/prescrizioni alla mansione specifica”
AREE / OPERATORI | RISCHI | (elenco non esaustivo) |
Aree degenza in genere | Biologico MMC | Chimico Turno notturno |
Ambulatori in genere, SIT (donatori) | Biologico Movimentazione Manuale Carichi (MMC) | |
Pronto Soccorso, Emodinamica, Sala Parto, | Biologico Gas Anestetici | MMC Turno notturno (escluso Emod.) |
Sale Operatorie | Biologico MMC Turno notturno Chimico | Gas Anestetici ROA (Laser) CEM (radio bisturi) Sforzo visivo (microchirurgia) |
SUEM | Biologico MMC | Rumore Turno notturno |
Endoscopie in genere | Biologico Chimico | |
Aree preparazione Farmaci Chemioterapici | Chimico/Cancerogeno | |
Farmacie, relativi laboratori e magazzini | Chimico - Cancerogeno MMC e Conduzione Carrelli Elevatori (magazzino). | |
Laboratori di Analisi in genere | Biologico MMC | Chimico – Cancerogeno |
Anatomia | Chimico – Cancerogeno MMC Sforzo visivo (microscopio) Biologico | |
CELLE e Sala Anatomica | Biologico MMC | Chimico Cancerogeno |
RMN | CEM (Campi elettromagnetici) Biologico MMC | |
Aree Sterilizzazione | Biologico MMC | Chimico Da postura |
Cure Primarie - ADI | Biologico MMC | |
Carcere - SERD | Biologico MMC | |
Servizio Tecnico Officina | Biologico Chimico MMC Rumore Vibrazioni Radiazioni ROA Conduzione Carrelli Elevatori | |
Operatori Disinfettori e Operatori Servizi Veterinari | Biologico MMC Vibrazioni | Chimico Rumore |
FISIOTERAPISTI | Biologico CEM MMC (sovraccarico biomeccanico arti) | |
Amministrativi, Operatori allo sportello, tutti gli operatori che usano videoterminali | VDT (solo per esposizione superiore a 20 ore/settimana) | |
Radiologia, Neuroradiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare | Biologico MMC | |
Operatori Radiologia, Neuroradiologia, Radioterapia, CyberKnife, Medicina Nucleare, Emodinamica, Sale Operatorie, UTIC, Fisica Sanitaria, Endoscopie, e altri potenzialmente esposti a RX | RADIAZIONI IONIZZANTI |
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO CON OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | PG 06 Xxx.xx 1 | |
Rev. 01 |
TIPOLOGIA DI RISCHIO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Rischio biologico | |
Presenza | Ossia possibilità di essere esposti a microrganismi patogeni nell’assistenza al paziente: riguarda il personale sanitario di tutti i reparti e servizi, sia ospedalieri che del territorio D.Lgs 81/2008 |
Uso | Ossia utilizzo deliberato dei microrganismi, per culture: ambito proprio delle attività di laboratorio microbiologico, per il quale è dettata una specifica normativa D.Lgs 81/2008. |
Movimentazione di carichi | Movimentazione sia di pazienti, sia di oggetti, che comporta rischio di sviluppo di disturbi e patologie al rachide: interessa estesamente il personale infermieristico e di assistenza, e il personale addetto ai magazzini. D.Lgs 81/2008. |
VDT (terminali e personal computer) | In caso di utilizzo continuativo, superiore a 20 ore la settimana, dedotte le pause dovute. D.Lgs 81/2008. |
Varie sostanze chimiche cancerogene e mutagene | Sono considerati cancerogeni gli agenti classificati come tali dalle norme sull’etichettatura delle sostanze e dei preparati e quelli contenuti negli allegati al D.Lgs. 81/2008 (elenco di sostanze e di processi). |
Chemioterapici antiblastici | Il riferimento è alle Linee Guida dell’ISPESL e al D.Lgs 81/2008. |
Sostanze e prodotti chimici/ reagenti diversi (formaldeide, glutaraldeide, derivati fenolo, derivati acido acetico, gas anestetici, ecc.) | D.Lgs 81/2008. |
Fumi di saldatura | D.Lgs 81/2008. |
Rumore | D.Lgs 81/2008 Tit. VIII “Protezione da agenti fisici”: la valutazione dei rischi identifica il personale esposto. |
Campi elettromagnetici | X.Xxx.81/2008, titolo VIII capo III. |
Radiazioni ionizzanti | La classificazione in categoria A o B è compito dell’Esperto Qualificato. Le visite per gli esposti in categoria A sono effettuate dal Medico Autorizzato. D.Lgs. 230/95 e 241/2000. |
Lavoro notturno | D.Lgs. 66/2003 e Circolare Ministeriale 3 marzo 2005, n. 8: riconoscono come lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Per tale rischio sono previste limitazioni. |
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO RIFERIMENTO NORMATIVO | PG 06 Xxx.xx 2 | |
Rev. 01 |
Allegato 3 - PG 06
Limitazione per: | Codifica | TIPO LIMITAZIONI/PRESCRZIONI |
ag. biologici | bio 1.1 | Esclusione rischio biologico per via aerea |
ag. biologici | bio 1.2 | Esclusione rischio biologico per via ematica |
ag. biologici | bio 2 | Esclusione attività in zone con livello di rischio biologico alto |
ag. antiblastici | atb 1.1 | Esclusione esposizione farmaci antiblastici |
ag. antiblastici | atb 1.2 | Esclusione attività di diluizione/preparazione farmaci antiblastici |
ag. cancerogeni | cnc 1 | Esclusione attività in zone con rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni |
ag. chimici | chi 1.1 | Non esposizione ad agenti chimici tossici o irritanti |
ag. chimici | chi 1.2 | Non esposizione a rischio chimico di livello "non moderato" |
ag. chimici | chi 1.3 | Utilizzo di FFP2 con carboni attivi in sala lavaggio endoscopia. |
ag. sensibilizzanti | ssb 1 | Esclusione attività che espongano alle seguenti sostanze sensibilizzanti |
sostanze stupefacenti | spf 1 | Esclusione guida camion e carrelli |
ambulanze | amb 1 | Esclusione lavoro in ambulanza |
carichi | mmc 1.1 | Non idoneo alla mmc di carichi e pzt |
carichi | mmc 1.2 | Esclusione movimentazione di carichi e pazienti in UU:OO con livello di rischio: ………. |
carichi | mmc 1.3 | Movimentazione pzt e carichi possibile solo con ausili e/o aiuto di altri colleghi |
carichi | mmc 1.4 | Frequenza corso formazione MMP |
carichi | mmc 2 | Esclusione attività con sovraccarico degli arti superiori |
carichi | mmc 3 | Limitare l'attività di fisioterapia a ….. pzt die. |
carichi traino- spinta | t-s 1 | Escludere manovre di sollevamento, traino e spinta. |
xxxxxxx xxxxxx- spinta | t-s 2 | Le manovre di traino-spinta dei letti sono possibili con aiuto di altro operatore |
postura | post 1.1 | Esclusione attività che comportino posture obbligate o sforzi in flessione del rachide. |
postura | post 1.2 | Limitare le attività che comportino sforzi in flessione del rachide (assistenza ….. pazienti per turno) |
postura | post 2.1 | Evitare la stazione eretta prolungata |
postura | post 2.3 | Possibilità di pause al bisogno |
postura | post 2.2 | Limitare la prolungata stazione eretta con possibilità di potersi sedere al bisogno |
postura | post 2.3 | Possibilità di mantenere la postazione seduta. |
postura | post 4 | Esclusione mansioni che prevedono la fine motilità delle mani |
radiazioni ionizzanti | rx 1.1 | Esclusione esposizione RX |
Limitazione per: | Codifica | TIPO LIMITAZIONI/PRESCRZIONI |
radiazioni ionizzanti | rx 1.2 | Limitare l'esposizione a radiazioni ionizzanti con limite di dose a…….. |
radiazioni ionizzanti | rx 1.3 | Utilizzo costante protezione tiroidea |
radiazioni ionizzanti | rx 2 | Limitare l'utilizzo del camice piombato a non più di ... ore continuative. |
radiazioni non ionizzanti | cem | Esclusione attività in zone a rischio da campi elettromagnetici |
stress | str 1 | Evitare mansioni che espongano a livelli di stress ……….. |
stress | str 1.3 | Deve sempre essere affiancato da un altro operatore |
turni notturni | ntt 1.1 | Esclusione turno notturno. |
turni notturni | ntt 1.2 | Limitare i turni notturni a …… notti al mese |
turni notturni | ntt 2.1 | Esclusione pronta disponibilità notturna |
turni notturni | ntt 2.2 | Limitare la pronta disponibilità notturna a …… notti al mese |
turni notturni | ntt 2.3 | Pronta disponibilità notturna limitata alla validazione telematica dei test. |
turnistica/orario lavoro | orario 1 | Si consiglia limitazione orario settimanale (……. ore). |
VDT | vdt 1.1 | Impegno visivo inferiore a … ore die |
VDT | vdt 1.2 | Riposo visivo di ….. min ogni ora di lavoro con VDT |
VDT | vst 1.3 | Utilizzo di monitor ad alta visibilità e risoluzione |
rumore | rum | Uso costante di protezione auricolare |
verbale L. 68 | L. 68 | Limitazioni come da allegato verbale legge 68 no mmc; no turni notturni |
PG 06 | ||
VISITA MEDICA STRAORDINARIA RICHIESTA | Xxx.xx 4 DS 06 | |
DAL LAVORATORE | Rev. 01 |
Allegato 4 - PG 06 DS 06
Al Medico Competente
Il sottoscritto…………………………………………………..Qualifica……………………………
In servizio presso chiede una visita al Medico Competente
in merito al proprio stato di salute.
Distinti saluti.
Luogo e data:…………………………………….. Firma:……………………………....
Allegati:
NB: Richiesta da inoltrare via mail a: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx
In allegato eventuale documentazione sanitaria attestante l’aggravamento delle condizioni di salute
PG 07 GESTIONE DEGLI INFORTUNI, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI
1. Scopo
Lo scopo della procedura è:
• definire le modalità per la gestione di infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi, al fine di attuare azioni correttive e preventive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano;
• definire le modalità con cui si gestiscono le azioni correttive e preventive attuate per eliminare le cause effettive o potenziali di rischio;
• distribuire le competenze tra le singole U.O. coinvolte ed uniformare le prassi operative tra le strutture sanitarie aziendali, sia ospedaliere che territoriali.
2. Campo di applicazione
Quanto definito si applica:
• al verificarsi di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi;
• per segnalazioni di situazioni di rischio per la salute e la sicurezza da parte degli RLS, dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, del RSPP, del MC, degli Addetti Emergenza e Primo Soccorso, dell’organo di vigilanza e enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi.
3. Compiti e responsabilità
Redazione: Responsabile/Referente del Sistema Approvazione: Direttore Generale
Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale ne favorisce l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni
4.1 Definizioni:
Per infortunio si intende un incidente che produce un danno all’integrità psicofisica di una persona; ai fini preventivi e statistici si considerano infortuni anche quelli con prognosi pari a zero giorni diversamente dalla definizione INAIL secondo la quale è infortunio professionale “quello con prognosi superiore ai tre giorni”.
Per incidente si intende un evento inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in particolare provocare un danno a cose, impianti, attrezzature, strutture ovvero, un evento avverso che solo per caso non ha provocato danno alle persone.
Esempi:
✓ caduta di oggetti: lampadari, mobili, cassetti di classificatori;
✓ guasto impianto di sollevamento;
✓ principio di incendio;
✓ spandimenti ambientale di prodotti chimici;
✓ guasto all’impianto di ricambio d’aria;
✓ inondazione locali.
Per non conformità, nell’ambito del SGS, si intende il riscontro di differenze sostanziali fra le caratteristiche dichiarate di un oggetto, un dispositivo o di quanto indicato in una procedura/istruzione e la realtà riscontrata, quali ad esempio in:
✓ Ambienti: comparsa di macchie di umidità, cadute di intonaci, dislivelli del pavimento, carenze microclimatiche (temperatura, umidità), correnti d’aria.
✓ Impiantistica: acqua calda non segnalata, superfici a rischio di ustione, prese non fissate, multiple e ciabatte, grovigli di fili, carenze o abbaglio di illuminazione;
✓ Apparecchiature e macchine: rischio di contatto con organi in movimento (lame, porte/sportelli), rischio elettrico.
✓ Arredi: armadi e classificatori non fissati, sedie rotte, mensole sporgenti e presenza di spigoli vivi ad altezza d’uomo, rischio taglio su superfici vetrate.
✓ Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici: mancata coincidenza tra le caratteristiche previste dalle schede tecniche e quanto invece rilevato (per segnalare la non conformità utilizzare DS 12.1 “Modulo per la segnalazione difformità / anomalia DPI – DPI/DM”).
Si indica con comportamento pericoloso un’azione che può esporre i dipendenti dell’Azienda ULSS 8 e/o eventuali altre persone presenti (utenti, visitatori, fornitori), ad un rischio di infortunio o di incidente conseguenti ad esempio:
✓ ad attività operative scorrette svolte dai dipendenti dell’Azienda ULSS 8
✓ al mancato rispetto di leggi, regolamenti, procedure e Istruzioni del SGS
✓ al mancato rispetto di indicazioni/esigenze da fornitori e clienti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI).
Per azione correttiva (o protettiva) si intende un’azione intrapresa al fine di eliminare la causa di una non conformità già esistente, di un infortunio o un incidente verificatosi, di un comportamento pericoloso rilevato (tenuto sia da operatori dell’Azienda ULSS 8 che da altri operatori presenti nel sito).
Per azione preventiva si intende un’azione intrapresa per tutelarsi da fenomeni negativi (es. infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi) e migliorare la sicurezza dei lavoratori dell’Azienda ULSS 8.
4.2 Abbreviazioni:
Le abbreviazioni adottate nella presente procedura sono le seguenti:
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
SS | Sorveglianza Sanitaria |
RLS | Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
RU | Gestione Risorse Umane |
DMO | Direzione Medica Ospedaliera |
U.O. | Unità Operativa |
DUVRI | Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze |
I.O. | Istruzione Operativa |
5. Modalità operative
5.1 Segnalazione e registrazione degli infortuni, degli incidenti, degli stati non conformi, dei comportamenti pericolosi
Infortunio
Ogni infortunio deve essere segnalato, gestito e registrato secondo le seguenti fasi:
1. attivazione della procedura di primo soccorso con la contestuale segnalazione di allontanamento del posto di lavoro;
2. informazione al Preposto, da parte del lavoratore in merito all’accaduto;
3. redazione da parte del Pronto Soccorso, del primo certificato INAIL di infortunio e trasmissione all’U.O. GRU, entro 24 ore, per il proseguimento dell’iter amministrativo;
Attualmente le fasi successive sono gestite con le stesse modalità ma da differenti funzioni. Nel Distretto Est sono in carico all’U.O. GRU, nel Distretto Ovest sono in capo alla DM.
4. per infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, viene compilato, on-line, il modulo “Denuncia INAIL” e lo si trasmette all’INAIL entro 2 giorni, o entro 24 ore nel caso di infortunio mortale o con prognosi riservata (DPR 1124/65, art. 53);
5. copia dei certificati (primo, continuativi, definitivo) compresi quelli a giorni zero, viene inviata al SPP che provvede alla registrazione informatica, e al Servizio incaricato della SS per l’inserimento nella Cartella Sanitaria del Lavoratore.
6. il RSPP individua gli infortuni per i quali ritiene necessaria una successiva rivalutazione e/o indagine utilizzando la DS 20.1 “Elenco infortuni indagati”, si fa carico delle Azioni correttive e preventive da adottare e della verifica in occasione del Riesame annuale.
7. alla SS viene trasmessa copia della documentazione relativa agli infortuni ed incidenti con esposizione a rischio biologico o con contaminazione da agenti cancerogeni per gli adempimenti di competenza, come descritto nella IO 02 “Gestione infortuni biologici a rischio HIV e virus epatiti”.
Incidenti
In relazione agli incidenti, l’Azienda ULSS 8 ha l’obbligo di segnalare all’organo di vigilanza:
• gli incidenti relativi all’utilizzo di agenti biologici art. 277 D.Lgs.81/2008: (“Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, ....omissis... il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi”)
• gli eventi incidentali connessi ad agenti chimici, per superamento dei limiti di esposizione, o incendi ed esplosioni art. 225 D.Lgs.81/2008 (“8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza”)
• gli incidenti avvenuti con sostanze cancerogene, agenti mutageni o con chemioterapici antiblastici ex art.240 D.Lgs.81/08 (“Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni o mutageni, ...omissis ....il datore di lavoro comunica senza indugio
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose”).
Tali eventi, cosi come gli incendi e i principi d’incendio, vengono pertanto trattati come non conformità e segnalati con il DS 09 “Segnalazione di incidenti, non conformità, comportamento pericoloso” (eccetto per i chemioterapici che vengono segnalati con la DS
09.1 “Segnalazione incidenti, non conformità e comportamenti pericolosi con Chemioterapici”).
Segnalazione Incidente/Non Conformità/Comportamento Pericoloso
Dal punto di vista operativo, in caso di incidente, non conformità o comportamento pericoloso, che comportino rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori, utenti o visitatori, i lavoratori coinvolti riferiscono al Dirigente e al Preposto le cause oggettive, contribuendo all’individuazione delle azioni correttive.
Il Preposto deve documentare l’evento utilizzando il modulo DS 09 “Segnalazione non conformità, incidente, comportamento pericoloso” o inviare comunicazione (con eventuali allegati) al SPP al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.
5.2 Trattamento degli infortuni, degli incidenti, delle non conformità e dei comportamenti pericolosi
Il trattamento prevede l’accertamento, l’analisi e la successiva rimozione delle cause dell’evento segnalato, con l’attuazione delle necessarie correzioni (contestualmente
all’accertamento in loco) ove possibile oppure l’attivazione delle azioni correttive/preventive (in seguito ad un’analisi approfondita).
Gli infortuni vengono esaminati sul momento dell’accadimento per la gestione, ed al momento del Riesame del Sistema per l’ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.
Sulla base dei certificati degli infortuni ricevuti, il SPP si adopera per:
• effettuare indagini tempestive sulle cause degli infortuni rilevanti o significativi;
• individuare provvedimenti particolari di prevenzione (tecnici, organizzativi, procedurali, formativi);
• informatizzare ed elaborare dati;
• effettuare un esame delle statistiche con la Direzione Generale e i RLS;
• compilare statistiche periodiche di U.O. o Servizio, da inoltrare ai relativi Dirigenti; collaborare con altre funzioni preposte, es. Farmacia per gli incidenti avvenuti con dispositivi medici , U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali per quelli conseguenti a carenze
ambientali o strutturali, o incidenti con elettromedicali. Le segnalazione, ricevute dal SPP
con DS 09 (o via mail) vengono analizzate dal RSPP e Responsabile/Referente del Sistema, che provvedono a definirne la gestione (azioni correttive adottate e/o da adottare, responsabile e tempi di attuazione). Le azioni correttive/preventive, vengono comunicate al Direttore Generale e realizzate a cura della funzione aziendale individuata che provvederà a notificare al SPP gli interventi intrapresi.
Nell’analisi dell’evento sono da considerare le seguenti possibili cause:
• procedure ed istruzioni di lavoro inadeguate;
• personale non sufficientemente informato, formato, addestrato;
• carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori;
• carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori;
• imprudenza, disattenzione degli operatori;
• carenza nell’attività di vigilanza e controllo da parte di Dirigenti, Preposti, Lavoratori;
• dispositivi di protezione individuale non adeguati o non efficaci;
• situazioni ambientali a rischio;
• altre cause contingenti.
Le azioni correttive/preventive da adottare possono essere:
• aggiornare/adeguare procedure ed istruzioni di lavoro;
• adeguare l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale;
• migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni di beni o servizi;
• prevedere il richiamo formale e/o provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario;
• aggiornare la valutazione dei rischi;
• migliorare/sostituire/provvedere alla manutenzione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale/collettiva;
• adottare misure tecniche necessarie su ambienti, strutture, macchine e impianti;
• estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni di rischio analoghe, presenti in azienda.
Nell’intervallo di tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell’evento e l’attuazione dell’azione correttiva/preventiva si mettono in atto, se necessario, interventi d’urgenza per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, nel caso di infortuni/incidenti che richiedono interventi d’urgenza, il Dirigente dell’U.O. adotta le misure necessarie al loro controllo e, congiuntamente con il Preposto, informano sul rischio e sulle disposizioni da prendere in materia di protezione richiedendone l’osservanza.
L’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive è verificata durante il Riesame del Sistema.
5.3 Chiusura di infortuni, incidenti, stati non conformi, comportamenti pericolosi
Il Responsabile/Referente del Sistema chiude il procedimento aperto in seguito al verificarsi di un infortunio e le segnalazioni di non conformità, incidente, comportamento pericoloso dopo aver verificato l’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive definite, al fine di evitare il ripetersi dell’evento.
La soluzione della non conformità viene comunicata al Responsabile dell’U.O. in cui sia occorso l’evento.
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza
PROCEDURE TECNICHE
PT 01 VALUTAZIONE DEI RISCHI PT 02 GESTIONE DPI
PT 03 REGISTRAZIONE AGENTI CHIMICI
PT 04 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI PT 05 GESTIONE APPALTI
PT 06 GESTIONE EMERGENZE
PT 07 SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO
PT 01 VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Scopo
Fornire le linee guida operative per redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in sintonia con il SGS negli ambienti di lavoro, adottato dall’Azienda ULSS 8.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutte le attività svolte all’interno dell’Azienda ULSS 8, secondo quanto indicato agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione del rischio incendio e quella da radiazioni ionizzanti seguono specifici indirizzi normativi.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità sono:
Redazione: Responsabile/Referente del Sistema Approvazione: Direttore Generale
Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata “entità” (sostanza, attrezzo, macchina, procedura di lavoro, ecc.) potenzialmente in grado di causare danni.
SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli.
RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (VDR): valutazione globale che tiene conto della probabilità, o frequenza del verificarsi dell’evento dannoso (infortunio, intossicazione, malattia professionale, ecc.), e dell’entità delle conseguenze (o danno) che può essere causato dall’evento dannoso (es. ferita leggera, trauma grave, lesioni permanenti, morte).
PREVENZIONE: tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare o ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso.
PROTEZIONE: l’insieme delle azioni messe in atto, sia a livello collettivo che individuale, volte ad eliminare o ridurre la gravità delle conseguenze (danno) di un evento non desiderato.
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
MC | Medico Competente |
RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
DM | Direzione Medica |
DPS | Direzione di Professioni Sanitarie |
VDR | Valutazione dei Rischi |
DPI | Dispositivi di Protezione Individuali |
U.O. | Unità Operativa |
Direzione Struttura | Direzione strutture DMO-DiP-DSM-DisE-DisO-DiD |
5. Modalità operative
5.1 Richiami normativi
Il Direttore Generale, in relazione alla natura dell’attività dell’Azienda ULSS 8, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
Nella VDR, il Direttore Generale deve considerare anche la particolare condizione delle Lavoratrici Madri, secondo quanto previsto nel Testo Unico D.Lgs. 151/2001.
All’esito della valutazione, il Direttore Generale elabora un documento, che deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio.
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il Direttore Generale effettua la VDR ed elabora il documento, in collaborazione con il RSPP ed il MC, nei casi in cui sia necessaria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione dei RLS.
La valutazione dei rischi e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
5.2 Iter per la valutazione dei rischi
Pianificazione della valutazione dei rischi
Effettuazione della valutazione del rischio
Redazione/revisione del Documento di Valutazione dei rischi
Stesura dei Piani di intervento per la Sicurezza
Pianificazione della valutazione dei rischi
La pianificazione della VDR consiste in una fase preliminare, che prevede:
• raccolta della documentazione;
• predisposizione del layout del luogo di lavoro, con identificazione delle U.O., degli impianti e delle attrezzature;
• acquisizione dell’elenco del personale, con la specifica della mansione svolta e dell’U.O. di appartenenza;
• identificazione dei compiti e delle responsabilità;
• acquisizione di un elenco di impianti, macchine e attrezzature, eventualmente suddiviso per UU.OO. e/o per edifici;
• raccolta della storia infortunistica dell’Azienda ULSS 8, negli ultimi 5 anni;
• predisposizione di un elenco dei DPI in uso presso l’Azienda ULSS 8, suddivisi per U.O.;
• identificazione dell’elenco di tutti i possibili fattori di rischio, sulla base della letteratura e dei dati raccolti, anche mediante il coinvolgimento del personale.
Segue, quindi, una fase di analisi e valutazione di tutti i rischi che consiste in:
• verifica della conformità in riferimento alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• individuazione dei livelli di pericoli/rischi nelle diverse U.O.;
• individuazione dei livelli di pericoli/rischi presenti, sulla base delle singole attività svolte dagli operatori, in funzione delle mansioni loro assegnate.
Quanto sopra, viene elaborato sulla base della documentazione raccolta e di sopralluoghi effettuati nelle singole U.O., secondo un calendario concordato dal RSPP con il MC, il Dirigente e il Preposto della U.O. interessata e comunicato ai RLS.
I sopralluoghi, pianificati nelle singole U.O., vengono effettuati da addetti al SPP e da MC, in presenza del Dirigente e/o Preposto (o un facente funzioni identificato formalmente) e sono volti a:
• valutare le condizioni operative;
• individuare e stimare i rischi specifici presenti;
• individuare le misure di prevenzione da attuare (di tipo tecnico, organizzativo o procedurale)
NOTA: Se le misure da adottare sono ritenute di “risoluzione immediata” si procede con le indicazioni del caso al Dirigente e al Preposto ed in seguito si invia il modulo DS 10 “Piano di attuazione interventi”.
Effettuazione della Valutazione del Rischio
Al termine della fase precedente, si effettua la stima di ogni rischio, utilizzando una scala che definisce l’entità del rischio sulla base di criteri esplicitati.
Quindi, in base all’entità stimata dei rischi vengono definite le caratteristiche generali e le priorità di intervento per l’attuazione di dette misure.
Operativamente, a seguito del sopralluogo si procede alla stesura della relazione di sopralluogo che verrà successivamente inserita nel DVR.
Il RSPP evidenzia al Direttore Generale l’esigenza di condurre indagini particolari, anche strumentali, al fine di misurare l’entità di rischi specifici, quali ad esempio:
• indagini strumentali di agenti fisici (rumore, microclima, campi elettromagnetici, ecc.)
• indagini strumentali di agenti chimici (gas anestetici, antiblastici, ecc.).
Per le indagini strumentali ci si può avvalere della collaborazione di ditte esterne qualificate.
Il RSPP raccoglie e valuta tutti i rapporti e le indagini condotte quali:
• segnalazioni di Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS
• relazioni sanitarie del MC
• rapporti del U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali
• rapporti di enti di controllo esterni
• relazioni delle indagini strumentali.
Al fine di condurre una valutazione completa ed approfondita, è necessario anche identificare i lavoratori che risultino esposti ai rischi individuati.
Tale individuazione sarà riferita in primo luogo alle mansioni, come gruppi di lavoratori esposti agli stessi tipi di rischi, e successivamente all’individuo, collegando il nominativo all’attività svolta, in funzione della sorveglianza sanitaria e alla programmazione della formazione ed informazione.
La stima dell’esposizione risulta necessariamente soggetta ad aggiornamento ogniqualvolta vengano introdotte nuove procedure di lavoro o modificate altre condizioni logistiche o ambientali, in modo tale da poter prevedere una variazione dell’esposizione dei lavoratori.
In altre situazioni, l’entità dell’esposizione al rischio può essere determinata mediante calcoli e/o misure di igiene industriale o ambientale od utilizzando criteri di valutazione specifici e dettagliati.
Redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi
Il RSPP redige il DVR come specificato nel paragrafo 5.3.
La revisione del DVR (intero o di singole sezioni) deve essere prevista nei casi di variazioni delle modalità di lavoro, quando queste comportino modifiche agli elementi considerati per la valutazione dei rischi.
Anche tutti i documenti allegati al DVR saranno tenuti aggiornati in base alle loro caratteristiche, necessità od obbligatorietà legislative.
Stesura dei Piani di intervento
Il Direttore Generale, sulla scorta delle priorità emerse nel DVR stende i Piani di intervento per la Sicurezza attraverso l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. (DS 10 “Piano di attuazione degli interventi”).
Questa fase consiste in:
• definizione delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti) da attuare in conseguenza alla valutazione eseguita;
• verifica dell’applicabilità delle misure di prevenzione e protezione definite;
• stesura di un Programma per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite, con l‘indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle stesse;
• implementazione delle procedure da mettere in atto per l’attuazione delle misure da realizzare;
• definizione dei Dirigenti responsabili della realizzazione degli interventi di prevenzione e protezione definiti, siano essi dei servizi centrali dell’Azienda ULSS 8 (U.O.C. Servizi
Tecnici e Patrimoniali, U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica,
U.O.S Formazione, U.O.C. Farmacia, DPS, DM, SPP), sia di U.O., in particolare per quanto attiene alle procedure di lavoro sicuro.
5.3 Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi.
1. Dati generali identificativi dell’Azienda ULSS 8;
2. Descrizione dell’attività e schema del ciclo lavorativo;
3. Individuazione delle fonti di pericolo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori;
4. Specificazione dei criteri e dei metodi per la Valutazione del Rischio;
5. Valutazione di tutti i rischi;
6. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;
7. Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
8. Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
9. Tempi di attuazione in riferimento alle misure di prevenzione e protezione individuate;
10. Indicazione del nominativo del RSPP, dei RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio;
11. Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
12. Criteri di gestione e revisione del DVR.
Il DVR viene composto in sezioni indipendenti (per U.O. e, all’interno, per rischio), ognuna corrispondente ad una emissione del documento stesso, ma revisionabile singolarmente.
5.4 Attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Il Direttore Generale, mediante le strutture aziendali, di staff e di linea competenti, redige i Programmi d’intervento necessari e le relative procedure, tenendo conto delle priorità emerse dal DVR e stabilendo i tempi di attuazione.
Il DVR e i Piani d’intervento devono essere oggetto dell’informazione aziendale, non solo alle figure previste dall’art. 35 del D.Lgs 81/08, ma anche alle Direzioni Strutture aziendali,
U.O.C. Servizio Tecnico e Patrimoniali, U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Direzione Professioni Sanitarie, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Gestione Risorse Umane ecc.), per quanto di competenza e secondo la procedura PG 02 “Flussi comunicativi, formativi e relazionali”.
PT 02 GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
1. Scopo
Definire le modalità per la scelta e l’acquisto, la distribuzione e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti i DPI che vengono adottati dai Lavoratori, che operano presso l’Azienda ULSS 8, quando i rischi non possono essere evitati o significativamente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni
4.1 Definizioni
Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute e la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art.74 D.Lgs 81/2008).
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, integrate dal D.Lgs. n.10/1997 e dal nuovo Regolamento U.E. 425/2016 e devono riportare la marcatura CE.
Per Dispositivo Medico (DM) si intende (secondo la definizione del D.Lgs 46/1997): “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, e destinato dal Fabbricante a essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia…”
Il DM garantisce la protezione del paziente, la marcatura CE garantisce la conformità a quanto dettato da specifiche norme tecniche relative alla sicurezza del paziente stesso.
Esistono e sono previsti dispositivi con doppia valenza, come ad esempio i guanti ad uso medicale e alcune maschere chirurgiche che rispondono contemporaneamente ai requisiti
di DPI e DM e quindi devono essere valutati dal RSPP e l’U.O. Farmacia per le parti di competenza.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate di polizia e del servizio di mantenimento dell’ordine pubblico
d) le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali
e) i materiali sportivi quando sono utilizzati a tale scopo
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione
g) gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi.
4.2 Abbreviazioni:
U.O. | Unità Operativa |
DMO | Direzione Medica Ospedaliera |
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
MC | Medico Competente |
RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
VDR | Valutazione dei Rischi |
DPI | Dispositivi di Protezione Individuali |
5. Modalità operative
5.1 Scelta e adozione dei DPI
I DPI sono scelti ed adottati a seguito ed in conformità con la VDR e in base al programma delle misure di Prevenzione e Protezione e adeguati ai rischi effettivi.
A seguito di indagini ambientali, di indagini fonometriche, di informazioni da letteratura tecnica, ma anche di segnalazione dei lavoratori, fornitori, fabbricanti di DPI, il Direttore Generale, in collaborazione con il RSPP e consultando il MC ed i RLS individua le tipologie di DPI più idonee, valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli che soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici e di accettabilità da parte degli utilizzatori. Per tale valutazione è necessario acquisire le schede tecniche dei dispositivi dal fornitore degli stessi.
La Fisica Sanitaria svolge la stessa funzione per quanto riferito ai DPI di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
I DPI scelti, vengono acquistati dall’ U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica che ha anche il compito di segnalare eventuali necessità di aggiornamenti.
Il SPP predispone, aggiorna e diffonde un Catalogo/Prontuario dei DPI, tenendo conto:
• dell’entità dei rischi da cui proteggere i lavoratori;
• della frequenza dell’esposizione a rischio;
• dei rischi indotti dai DPI;
• del rapporto con il paziente;
• del comfort;
• delle garanzie tecniche;
• delle prestazioni dei DPI;
• delle esigenze di acquisto (prezzi, fornitura, ecc.);
Il SPP, l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, la Farmacia e la DMO definiscono, ciascuno per la propria competenza ma in collaborazione, i requisiti di alcuni dispositivi (guanti ad uso medico, maschere chirurgiche ed altri) per i quali risulta necessaria una valutazione sotto diversi profili.
I requisiti vengono definiti per le successive procedure di acquisto e poi verificate nelle commissioni di gara, cui partecipa anche il SPP o il MC.
Il Direttore Generale, in collaborazione con il RSPP, U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e l’U.O. Farmacia Ospedaliera si adopera affinché i DPI siano adeguatamente immagazzinati (nelle UU.OO i Dirigenti e i Preposti sono responsabili per lo stoccaggio) e di acquisire le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei DPI da parte degli utilizzatori.
5.2 Formazione specifica e addestramento all’uso
L'a formazione e l’addestramento specifici all’uso sono obbligatori (in particolare per i DPI di 3^ categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito):
• al momento dell’inserimento dell’operatore in U.O.;
• al momento della consegna di nuovi DPI.
Le modalità secondo cui sono realizzate l’informazione, la formazione e l’addestramento degli operatori sono specificate nella PG 02 Flussi comunicativi, formativi e relazionali.
5.3 Consegna e gestione
Il Direttore Generale effettua l’analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e, in conseguenza di ciò, il RSPP:
• individua le caratteristiche dei DPI affinché siano adeguati ai rischi e non espongano il lavoratore a rischio da DPI;
• aggiorna la scelta ogni qual volta cambi la VDR.
I DPI adottati per le diverse mansioni nelle UU.OO. e le loro caratteristiche vengono riportati nel Prontuario. Se sono nominali vengono consegnati ai singoli lavoratori dai
Dirigenti o Preposti; al momento della consegna il lavoratore firma il modulo DS 12 “Scheda di consegna dei DPI”.
Per i DPI per cui il Costruttore ha specificato la data di scadenza, l’incaricato alla consegna, ne verifica la scadenza prima della distribuzione, in modo da fornire ai lavoratori dispositivi efficaci.
5.4 Verifica sull’utilizzo e sull’appropriatezza (tecnica ed ergonomica)
Il Direttore Generale attraverso il Dirigente e il Preposto:
• vigila sull’utilizzo dei DPI nell’U.O., secondo le attività a rischio;
• provvede affinché siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
• fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
• conserva il Catalogo/Prontuario dei DPI nel Dossier della Sicurezza;
• formula osservazioni all’SPP;
• ordina DPI secondo Catalogo.
Inoltre, controlli sull’utilizzo dei DPI sono effettuati anche in occasione di: sopralluoghi di RSPP, MC, RLS, analisi dell’andamento infortunistico.
Il mancato o scorretto utilizzo dei DPI deve essere segnalato secondo quanto riportato nella PG 07 “Gestione infortuni, non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi”, utilizzando DS 12.2 “Segnalazione mancato utilizzo DPI”.
5.5 Pulizia e manutenzione
Tutti i soggetti aziendali, compresi gli utilizzatori, assicurano il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI, attraverso la pulizia, la manutenzione, le riparazioni o la sostituzione secondo le istruzioni fornite dal Fabbricante.
In particolare, gli indumenti indossati che svolgono la funzione di DPI, utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi per la salute e sicurezza (indumenti fluorescenti, contro caldo e freddo, che evitano il contatto con sostanze corrosive, nocive, tossiche, agenti biologici, ecc.) e che sono riutilizzabili, devono essere puliti periodicamente, secondo programma definito, in luogo e con modalità codificate, tenendo conto dei rischi che gli indumenti sporchi possono apportare.
La definizione di soggetti incaricati, modalità, periodicità, ecc. dovrebbe essere contenuta in un regolamento aziendale da affiancare al Catalogo e da diffondere con lo stesso.
PT 03 REGISTRAZIONE AGENTI CHIMICI
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di stabilire le modalità di controllo dell’introduzione e della presenza degli agenti chimici pericolosi assicurando che:
• venga correttamente individuata ed aggiornata la presenza in azienda di agenti chimici pericolosi;
• venga effettuata la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi;
• vengano attivati idonei interventi di sorveglianza sanitaria, in relazione a prodotti pericolosi e cancerogeni.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti gli agenti chimici, le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in Azienda ULSS 8. Si applica nei confronti di tutti i soggetti aziendali coinvolti nelle attività di acquisto e utilizzo degli agenti chimici pericolosi e nei confronti del SPP e del MC (servizio) che si occupano, rispettivamente, della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria conseguenti all’utilizzo di tali sostanze.
3. Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale
Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
Il Dirigente è tenuto a:
• collaborare alla valutazione;
• a non introdurre negli ambienti di lavoro, a qualsiasi titolo, anche sperimentale, prodotti pericolosi o sospetti di esserlo;
• è responsabile di un utilizzo corretto (stesura di procedure di lavoro sicuro e sorveglianza sulla loro applicazione);
I Lavoratori devono:
• essere informati sui rischi;
• rispettare le procedure di lavoro;
• se previsto, devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.
4. Abbreviazioni
U.O. | Unità Operativa |
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
MC | Medico Competente |
RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
VDR | Valutazione dei Rischi |
DPI | Dispositivi di Protezione Individuali |
5. Normativa di riferimento
I regolamenti CE 1907/2006 e CE 1272/2008, comunemente noti come Regolamento Reach e Regolamento CLP classificano, autorizzano, forniscono indicazioni sull’etichettatura e sugli imballaggi delle sostanze chimiche; il Regolamento 453/2010 fornisce le indicazioni sugli obblighi di aggiornamento delle schede dati di sicurezza e sulle procedure di utilizzo di sostanze o miscele.
Vengono qui presi in considerazione i prodotti classificati pericolosi per l’uomo e quelli per i quali è previsto un valore limite di esposizione.
Si tratta di sostanze, miscele e prodotti di laboratorio, detergenti, prodotti usati per la disinfezione, per la sterilizzazione e gas anestetici.
Nota: Si precisa che in quanto gas anestetici sono soggetti al D.Lgs 219/2006 e devono rispettare i requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea; la scelta di collocarli all’interno del presente documento è determinata dalla tipologia di utilizzo che può esporre gli utilizzatori a rischio di tipo chimico.
Quando una sostanza è parte integrante di un dispositivo medico, soggiace per quell’impiego alla legislazione sui dispositivi medici.
Le “schede dei dati di sicurezza” forniscono informazioni sui rischi e consigli di prudenza per l’uso.
Il Direttore Generale deve valutare i rischi derivanti dall’inserimento di sostanze nell’ambiente di lavoro e dal loro utilizzo. Norme specifiche, come il Regolamento N. 605/2014 classificano e trattano dei prodotti cancerogeni e mutageni fornendo indicazioni sull’utilizzo e sulle misure di tutela degli utilizzatori.
Gli ambienti di lavoro ove le sostanze chimiche vengono utilizzate devono rispondere alle normative di Igiene del Lavoro (D.Lgs.81/2008); devono essere apprestate le misure preventive necessarie (tecniche, organizzative, procedurali).
6. Obiettivi e Modalità operative
1. Registrazione informatica delle schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici pericolosi a cura del Servizio che attiva la procedura di acquisto.
2. Ogni U.O. deve poter accedere al registro di cui sopra, indicante le sostanze e i prodotti chimici pericolosi in uso, con le relative schede di sicurezza.
3. Il SPP ed il U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali devono essere costantemente aggiornati, per procedere alla valutazione dei rischi ed individuare le misure di prevenzione.
4. In relazione ai prodotti tossici e cancerogeni, il sistema di sorveglianza, (SPP, MC), deve essere in grado di attivare l’intervento preventivo idoneo: formazione e registrazione di nuovi esposti, Sorveglianza Sanitaria.
5. Curare l'evidenza e conoscenza dell’etichettatura (caratteristiche di infiammabilità, esplosività, ecc.).
6. Non è consentito il travaso.
L’U.O. Farmacia Ospedaliera e l’U.O. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica operano come FORNITORI INTERNI di taluni prodotti classificati come pericolosi e quindi assumono un ruolo di responsabilità nel passaggio delle informazioni (etichette, schede di sicurezza) verso le UU.OO e Servizi “utilizzatore”.
5.1 Censimento dello stato attuale
CHI FA? | CHE COSA? |
SPP | - in collaborazione con U.O. Farmacia Ospedaliera e U.O. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per quanto di competenza, ed i Preposti, raccoglie e organizza i dati richiesti; - predispone archivio dei dati articolato per luogo di lavoro, con i consumi annui; - in caso di prodotti infiammabili, esplosivi ecc. cura la comunicazione con l’organizzazione della prevenzione incendi/emergenza; - in presenza di agenti tossici o cancerogeni avvia le procedure specifiche in collaborazione con il MC; - aggiorna la VDR - propone le misure di prevenzione; - collabora con Dirigenti e Preposti per la stesura delle procedure e la formazione del personale. |
Dirigente e Preposto della struttura interessata (per le rispettive competenze) | - verifica l’etichettatura dei contenitori; - collabora con SPP per aggiornare l’archivio dei dati e delle sostanze in uso (DS13.1); - stabilisce le procedure di lavoro sicure in collaborazione con SPP; - cura la formazione del personale in collaborazione con SPP; |
5.1 Aggiornamento e gestione
CHI FA? | CHE COSA? |
U.O. C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, U.O. C. Farmacia | - richiedono sempre le schede di sicurezza, per ogni nuovo prodotto acquisito; - richiedono le schede dati di sicurezza di prodotti già in uso, se mancanti; - inseriscono nel programma gestionale le schede e i relativi aggiornamenti. |
SPP | - aggiorna la VDR; - propone le misure di prevenzione; - collabora con Dirigenti e Preposti per la stesura delle procedure e l’individuazione dei bisogni formativi; - individua i DPI necessari; |
Dirigente e Preposto della struttura interessata (per le rispettive competenze) | - vigila sull’applicazione delle procedure di utilizzo e di corretta conservazione di sostanze e preparati; - vigila sul corretto utilizzo dei DPI; - si rapporta con l’Ufficio Ambiente della Direzione Medica per le attività connesse allo smaltimento. |
Nei Laboratori (ad es. Anatomia Patologica, Laboratorio di Analisi, Laboratori Chimici), è necessaria l’individuazione da parte del Dirigente di un Referente, per rapportarsi con il SPP,
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e U.O.C. Farmacia Ospedaliera sull’argomento.
Per un adeguato controllo dell’utilizzo degli agenti chimici è necessario procedere ad analisi ambientali, con cadenza almeno annuale, in particolare in Anatomia Patologica, Sale Operatorie e locali dove vengono allestiti e somministrati i farmaci antiblastici; dell’esito deve essere data informazione al SPP.
PT 04 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI
5.Scopo
Definire le modalità per la pianificazione, lo svolgimento e la registrazione delle attività di manutenzione delle attrezzature e dei veicoli utilizzati dagli operatori o di proprietà dell’Azienda ULSS 8.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica a tutti gli interventi di manutenzione periodica e correttiva effettuati, sia da personale interno che esterno, su attrezzature e veicoli utilizzati nell’Azienda ULSS 8.
Tutte le attrezzature utilizzate nell’Azienda ULSS 8, anche se provenienti da donazioni, comodati d’uso o in prova, devono essere inventariate, allo scopo di rientrare nel campo d’applicazione della presente procedura.
Sono escluse tutte le verifiche e i controlli previsti da norme specifiche (ad es.: per gli apparecchi a pressione; per gli apparecchi di sollevamento; per gli impianti elettrici; per le scariche atmosferiche; i controlli sulle attrezzature/sugli impianti antincendio eseguiti secondo D.M. 10 Marzo ’98).
5.Compiti e responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile/Referente del Sistema
Approvazione: Direttore Generale Attuazione: tutte le figure aziendali.
Il Responsabile del Sistema promuove l’attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (Dirigenti, Preposti, SPP, MC, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l’applicazione.
4. Definizioni e abbreviazioni
4.1 Definizioni
Attrezzatura: secondo art. 69 D.Lgs. 81/2008, si definisce “attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Veicolo: mezzo di trasporto aziendale, eventualmente attrezzato con dotazioni specifiche (ad esempio per il trasporto di campioni biologici).
Manutenzione periodica: la manutenzione eseguita, in accordo con un piano temporale stabilito, ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’attrezzatura o di un veicolo.
Manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’attrezzatura/un veicolo nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
4.2 Abbreviazioni:
U.O. | Unità Operativa |
SPP | Servizio Prevenzione e Protezione |
RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
MC | Medico Competente |
RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
VDR | Valutazione dei Rischi |
DPI | Dispositivi di Protezione Individuali |
5. Modalità operative
5.1 Caratteri generali
Tutte le attrezzature e i veicoli utilizzati dall’Azienda ULSS 8, sono soggetti a manutenzione.
Gli interventi di manutenzione da realizzare sono quelli previsti dalla normativa vigente, comprese le norme di buona tecnica, e dai Manuali o Libretti di Uso e Manutenzione che devono essere consegnati all’Azienda ULSS 8 dal fornitore della risorsa e che devono essere in lingua italiana. Non devono essere effettuati interventi su parti di macchine o impianti sulle quali il costruttore o fornitore si sia riservato la specifica gestione.
Azienda ULSS 8 definisce, in relazione alle diverse tipologie di attrezzature, quale sia la Struttura responsabile della gestione, che viene incaricata di stabilire le regole della manutenzione, le scadenze, gli esecutori, formulando i Protocolli e il Piano di Manutenzione Periodica. Tali regole e piani vengono revisionati periodicamente, e devono prevedere anche le modalità per la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
L’Atto Aziendale individua la struttura responsabile della gestione delle manutenzioni delle attrezzature e quindi, della stesura di Protocolli e Piani di Manutenzione Periodica:
• quelle in carico al U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali direttamente o attraverso U.O.S Impianti, Manutenzione e Ingegneria Clinica, come le attrezzature che presentano criticità relativamente alla salute e sicurezza dei lavoratori e dei pazienti in particolare:
✓ apparecchiature elettriche e pneumatiche applicate al paziente (apparecchiature biomediche), ivi compresi i respiratori/ servoventilatori di sala operatoria;
✓ sollevatori;
✓ dispositivi di protezione collettiva (cappe);
✓ attrezzature e macchine delle officine;
✓ attrezzature e macchine dei centri di lavoro per diversamente abili;
✓ carrozzine, xxxxxxx e letti;
• le modalità di gestione della manutenzione delle attrezzature antincendio vengono illustrate in maniera dettagliata all’interno del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio
• quelle in carico a U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica:
✓ i veicoli aziendali;
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione effettuati da personale interno all’Azienda ULSS 8, considerato che questi possono costituire un pericolo per gli operatori o modificare lo stato di sicurezza delle apparecchiature stesse nei confronti di terzi, si stabiliscono le seguenti regole:
• tutte le operazioni di manutenzione siano inquadrate in un Piano predisposto dal Responsabile designato e siano definiti i relativi protocolli;
• siano definite le procedure specifiche di sicurezza, identificate dal SPP sulla base del tipo di lavoro che deve essere svolto;
• sia identificata l’attrezzatura necessaria per l’intervento e ne sia assicurata la disponibilità e il corretto funzionamento;
• siano identificati e forniti i DPI necessari, come specificato nella PT 02 “Gestione DPI”;
• gli operatori incaricati siano stati adeguatamente formati, informati ed addestrati, come specificato nella PG 02 “Flussi comunicativi, formativi e relazionali”;
• la verifica dello stato di sicurezza della macchina, al termine dell’intervento manutentivo, segua il protocollo definito (la verifica riguarda l’installazione ed il corretto funzionamento di ripari di protezione e dispositivi di sicurezza necessari per la tutela della salute e sicurezza dell’utilizzatore o del paziente e per la salvaguardia dell’ambiente).
E’ necessario che, prima di iniziare un lavoro di manutenzione, la squadra addetta, sia essa interna o esterna all’Azienda ottenga, in via formale il parere favorevole, attraverso la compilazione del “Permesso di lavoro” siglato dal Preposto o da personale al corrente della tipologia di intervento.
Nel caso di appalti esterni, si veda, relativamente alla informazione, quanto indicato in PT 05 “Gestione Appalti”.
5.2 Manutenzione periodica delle attrezzature
La Struttura Responsabile delle attrezzature predispone, come detto, un “Piano di manutenzione periodica” tenendo in considerazione l’inventario delle apparecchiature e il livello di criticità sia delle apparecchiature, che degli impianti.
Definisce anche il soggetto cui la manutenzione è affidata, sia esso interno o esterno all’Azienda.
Il processo di esecuzione della manutenzione periodica si suddivide nelle seguenti fasi:
Fase | Attività | Responsabilità | Documenti/ Dati di input | Documenti/ Dati di output |
Fase 1 | Preparazione e comunicazione del Piano di Manutenzione Periodica | Strutture responsabili della gestione delle diverse tipologie di attrezzature | Inventario e criticità delle attrezzature e rischi specifici delle UU.OO. oggetto dell’intervento | Piano di Manutenzione Periodica |
Fase 2 | Esecuzione della manutenzione periodica | Servizio (interno/ esterno) che ha il compito di effettuare le manutenzioni | Manuali Tecnici delle attrezzature, norme di buona tecnica, protocolli di manutenzione periodica | Rapporti di lavoro |
Fase 3 | Verifica dell’esecuzione del Piano di Manutenzione Periodica | U.O., Strutture preposte alla gestione delle diverse tipologie di attrezzature | Piano di Manutenzione Periodica, rapporti di lavoro | Aggiornamenti del Piano di Manutenzione Periodica |
Fase 1: Preparazione e comunicazione del Piano di Manutenzione Periodica
Le Struttura responsabile della gestione delle attrezzature predisporre, annualmente, il Piano di Manutenzione Periodica in cui specifica, per ogni U.O., quali apparecchiature saranno oggetto di manutenzione e in quale periodo dell’anno.
Il Piano viene poi trasmesso alle Strutture/Servizi interessate oppure, se si tratta di attrezzature biomedicale viene inserito nella piattaforma software CLINGO, accessibile a tutte le UU.OO utilizzando una password.
Fase 2: Esecuzione della manutenzione periodica
Per dar corso al piano previsto, il Servizio che ha il compito di effettuare le manutenzioni (interno o esterno all’Azienda) contatta progressivamente i Preposti delle UU.OO per comunicare e concordare le date nelle quali sarà eseguita la manutenzione periodica. Nelle giornate stabilite, i tecnici effettuano la manutenzione periodica sulle attrezzature previste dal Piano. Se nel giorno fissato, non è possibile eseguire la manutenzione periodica per l’impossibilità ad accedere all’attrezzatura, il tecnico si accorda con l’U.O. per altra data.
Fase 3: Verifica dell’esecuzione del Piano di Manutenzione Periodica
Terminata l’attività di manutenzione, il tecnico compila un rapporto tecnico di lavoro che fa firmare al Dirigente di U.O. o ad un suo delegato; una copia del rapporto tecnico rimane all’U.O. come documento dell’avvenuta manutenzione.
Se, a seguito della manutenzione periodica, il tecnico ritiene necessario attivare un intervento di riparazione, si applica quanto previsto al paragrafo 5.3 “Manutenzione correttiva delle attrezzature”.
Con cadenza definita, le UU.OO. confrontando i rapporti di lavoro consegnati dal personale tecnico con il Piano delle Manutenzioni Periodiche, controllano lo stato dell’avanzamento dello stesso.
Qualora non fossero state eseguite tutte le manutenzioni indicate nel piano, l’U.O. lo segnala alla Struttura che gestisce il piano delle manutenzioni periodiche della tipologia di attrezzatura considerata (con DS 14 “Segnalazione di mancata manutenzione”), in modo che possano essere intraprese le opportune azioni correttive ed aggiornato il Piano di manutenzione periodica.
5.3 Manutenzione Correttiva delle attrezzature
A partire dalla rilevazione di un guasto su una attrezzatura, il processo di manutenzione correttiva può comportare le seguenti situazioni:
Caso | Attività | Responsabilità | Documenti/Dati di input | Documenti/ Dati di output |
Caso 1: attrezzatura in contratto “full risk” | Intervento gestito dal Fornitore | U.O./Struttura responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto | Contratti di manutenzione delle apparecchiature/im pianti | Rapporti di intervento tecnico |
Caso 2: attrezzatura in contratto con una ditta esterna incaricata delle manutenzioni | Intervento gestito dalla ditta esterna incaricata delle manutenzioni | U.O./Struttura responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto | Contratto d’appalto per il servizio di manutenzione delle apparecchiature/de gli impianti; modulo di richiesta di intervento tecnico | Rapporti di intervento tecnico |
Caso 1: attrezzatura in contratto “full risk”
Se l’attrezzatura guasta è coperta da specifico contratto di manutenzione, l’U.O. ne fa richiesta attraverso la piattaforma software ISOCUT, WRICKE oppure CLINGO all’U.O.S Impianti, Manutenzione e Ingegneria Clinica. Il fornitore viene contattato da quest’ultima e interviene per effettuare la manutenzione correttiva.
Il rapporto di intervento tecnico viene poi inviato per il controllo e l’archiviazione, alla Struttura responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto. L’U.O. richiedente verifica la corretta riparazione e segnala alla Struttura responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto eventuali problemi.
Caso 2: attrezzatura in contratto con una ditta esterna incaricata delle manutenzioni
Se l’attrezzatura guasta non è coperta da contratto di manutenzione, ma rientra in una tipologia per la quale è stata incaricata una ditta esterna, l’U.O. ne fa richiesta attraverso le piattaforme gestionali ISOCUT, WRICKE oppure CLINGO all’U.O.S Impianti, Manutenzione e Ingegneria Clinica che contatta la ditta esterna incaricata delle manutenzioni. La ditta esterna effettua l’intervento.
Il rapporto di intervento tecnico viene poi inviato per il controllo e l’archiviazione, alla Struttura responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto. L’U.O. richiedente verifica la corretta riparazione e segnala alla struttura Responsabile della gestione dell’attrezzatura in oggetto eventuali problemi.
Per modalità di accesso e utilizzo del programma gestionale CLINGO si rimanda al “Manuale utente” reperibile nell’Intranet Aziendale.
La manutenzione delle barelle, letti e carrozzine viene eseguita dall’Officina dell’U.O.S Impianti, Manutenzioni e Ingegneria Clinica. Le UU.OO. richiedono l’intervento attraverso le piattaforme gestionali ISOCUT oppure WRICKE.
5.4 Manutenzione periodica dei veicoli
Considerato che i veicoli aziendali costituiscono una fonte di infortunio per operatori e trasportati, e dato l’uso promiscuo, che può compromettere le condizioni di sicurezza del veicolo stesso, si reputa indispensabile un programma di manutenzioni che integri le verifiche previste dalla legge, come le revisioni periodiche, con interventi di manutenzione periodica aggiuntivi quali ad es.:
• cambio olio,
• cambio filtri,
• controllo dei freni,
• controllo degli pneumatici,
• verifica corretto controllo impianto elettrico.
Al fine di una corretta gestione dei veicoli aziendali, pertanto, l’Azienda ULSS 8, individua uno o più Responsabili della gestione del “parco mezzi”, che deve definire il calendario delle manutenzioni periodiche, a seconda della tipologia del veicolo, e le modalità per il corretto pagamento di bolli e assicurazioni.
Ogni Responsabile di U.O. o Dipartimento è poi responsabile dei veicoli afferenti alla propria struttura; questi deve individuarne i Referenti che verificano le scadenze, si incaricano dell’attuazione del piano di manutenzione preventiva e di segnalare, eventualmente, al Responsabile del parco mezzi la necessità di effettuare manutenzioni straordinarie (DS 15 “Richiesta di manutenzione straordinaria per veicoli aziendali”), in base alle segnalazioni degli utilizzatori.
Sarà cura dei Referenti dei veicoli dell’U.O./Dipartimento conservare tutta la documentazione relativa ai veicoli di pertinenza (bolli, assicurazioni, rapporti di manutenzione e di revisione).
A questo scopo nell’Azienda ULSS 8 è stato realizzato il “Libretto dei controlli e della manutenzione dell’automezzo” I.O. 14.1.
PT 05 GESTIONE APPALTI
1. Oggetto e scopo
La presente procedura definisce le modalità operative per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture nell’Azienda ULSS 8, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Essa ha lo scopo di supportare le Direzioni che predispongono le gare di appalto nella redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), nella valutazione dei costi della sicurezza relativi e, in particolare, per:
• garantire che i lavori di appalto vengano affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che abbiano l’idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento dei lavori;
• garantire che agli appaltatori vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Azienda ULSS 8;
• ricevere le necessarie informazioni sui rischi che l’attività/servizio può introdurre in Azienda ULSS sulla base delle procedure adottate;
• promuovere la cooperazione tra impresa appaltatrice, Azienda ULSS 8 e altre imprese eventualmente presenti, con lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese;
• disciplinare lo svolgimento dei lavori svolti da terzi, per la tutela del patrimonio dell’Azienda ULSS 8;
• definire le responsabilità delle figure preposte all’applicazione delle disposizioni della presente procedura.
2. Campo di applicazione, esclusioni, situazioni particolari
Campo di applicazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’Azienda ULSS 8, o in una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda ULSS 8 medesima, sempre che essa abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Esclusioni
Sono escluse dalla presente procedura (art. 26, comma 3 bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).:
• le attività che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei e mobili come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a);
• i servizi di natura intellettuale per l’esecuzione dei quali è richiesta l’iscrizione ad appositi albi od elenchi, tenuti dagli ordini e collegi professionali sotto la vigilanza dello stato, servizi di consulenza, studio, ricerca ed affini resi da esperti di provata competenza ed alta professionalità;
• le mere forniture di materiali o attrezzature;
• i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini/giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del XX.xx 81/2008.