LOTTO 6
CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
LOTTO 6
RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI (D&O)
Sommario
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 8
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 8
3. Forma delle comunicazioni del Contraente all’Assicuratore 8
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 8
7. Recesso in caso di sinistro 9
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 9
11. Rinvio alle norme di legge 9
13. Elementi per il calcolo del premio 9
14. Coassicurazione e delega 10
16. Produzione di informazioni sui sinistri 10
17. Assicurazione presso diversi assicuratori 11
18. Tracciabilità dei flussi finanziari 11
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 11
20. Estensione Territoriale 11
21. Obblighi di riservatezza e segretezza 12
22. Modifiche dell’assicurazione 12
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti 13
23. Oggetto dell’assicurazione 13
24. Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni 13
25. Validità temporale delle garanzie “fatto noto” – principio di “claims made” 14
26. Offerta pubblica di titoli 14
28. Costituzione e acquisizione di nove società controllate 15
29. Periodo di osservazione 15
30. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati 16
31. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro 16
32. Costi di difesa di emergenza 16
33. Procedimenti di estradizione 16
34. Illegittima costituzione societaria 17
35. Presenza ad indagini ed esami 17
36. Massimale e ripartizione 17
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 18
38. Comunicazione delle richieste di risarcimento 18
39. Circostanze alle quali potrebbero conseguire richieste di risarcimento 18
40. Richieste di risarcimento correlate 18
42. Anticipo dei costi di difesa e dei costi di ripristino della reputazione 19
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 22
AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O ALTRO ORGANO AZIENDALE | Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della Società e il Direttore Generale. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società, ma esclusivamente nelle sue funzioni manageriali e di supervisione. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005. |
ASSICURATO | Qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società e di ogni sua Società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la persona designata quale responsabile della privacy come indicato dal D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., qualsiasi membro dell'organo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto Illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità dall’Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
ATTO ILLECITO | Qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, che determini nei loro confronti una richiesta di risarcimento. |
BROKER | La G.B.S. General Broker Service S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – ConSer V.C.O. S.p.A.. |
COSTI DI DIFESA | Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, |
comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale di polizza. | |
COSTI DI INDAGINE | Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un’indagine. |
DIPENDENTE | Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano. La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti. |
ERRORI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO | Qualsiasi: a) licenziamento senza giusta causa; b) ingiusta mancata assunzione o promozione; c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa; d) violazione delle norme in tema di discriminazione; e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell’ambiente di lavoro; f) diffamazione; g) sofferenza psicologica inflitta; commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDAGINE | Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l’attività della Società e riguardante l’operato dell’Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso. |
MODIFICHE RILEVANTI | Uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto; b) l’acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall’art. 2359 del codice civile; c) (c) l’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale. |
OPERAZIONE | Uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) quando la Contraente della polizza si fonde o s’incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi; b) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni. |
ORGANO AZIENDALE | Qualunque assicurato. |
PERDITA PECUNIARIA | Le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro le perdite pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita. |
PERIODO ASSICURATIVO | Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato. |
PERIODO DI OSSERVAZIONE | Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce “Estensioni”, durante il quale l’Assicurato può comunicare all’Assicuratore per iscritto una Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di osservazione ma avente ad oggetto esclusivamente un Atto illecito commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RAPPRESENTANTE IN SOCIETA’ PARTECIPATE | Qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO | 1. qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; 2. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato; 3. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; 4. qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure 5. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito: (a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto |
dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto (ii), (iii) o (iv); oppure (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto Assicurato di un mandato di comparizione. L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzate contro un Assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato. Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. | |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | Il Contraente e le società controllate |
SOCIETA’ CONTROLLATA | Le società nelle quali la Contraente della polizza, alla data di decorrenza della polizza, direttamente o indirettamente e cioè tramite una o più delle sue Società controllate: a) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure b) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure c) detenga più della metà del capitale azionario emesso. La copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento contro un qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente di qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente ai sensi della presente polizza. |
SOCIETA’ PARTECIPATA | Qualsiasi entità: a) no profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori]; b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%; c) qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un’appendice alla presente polizza, a condizione che la stessa: • non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli • non sia quotata in alcuna borsa valori • non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni |
• non sia una Società controllata. Una società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra. | |
SOSTANZE INQUINANTI | Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri. |
SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE | Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall’Assicurato, con il consenso scritto dell’Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto. |
TITOLO | Qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli. |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata |
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2017.
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
• il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
• se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dall’Assicuratore, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente l’Assicuratore rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico dell’Assicuratore ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzate all’Assicuratore o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta l’Assicuratore nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
⮚ Per l’Assicuratore:
4. Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A).
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, l’Assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l’Assicuratore o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi l’Assicuratore, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore medesimo ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
10. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
12. Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Si conviene che l’Assicuratore si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
14. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le sottoscrittrici (delegataria e coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dall’Assicuratore Delegataria, all'uopo designata dalle Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
15. Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte dell’Assicuratore;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare all’Assicuratore, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La delegataria o ogni eventuale coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà all’Assicuratore distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Assicuratore non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dall’Assicuratore. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “pagamento del premio”;
• che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dall’Assicuratore assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker che intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta dell’Assicuratore in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione all’Assicuratore entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
16. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei
xxxxxxxx denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
▪ Numero di polizza;
▪ Data di accadimento dell’evento:
▪ Data della denuncia;
▪ Periodo di riferimento;
▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistro liquidato, in data _ con liquidazione pari ad €. ;
c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. .
In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo o ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni solari, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,20% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.
L’Assicuratore s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
17. Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Assicuratore è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
18. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Assicuratore ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della
L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola - la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le partecipanti alla coassicurazione.
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
20. Estensione Territoriale
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero escluso USA e Canada.
21. Obblighi di riservatezza e segretezza
L’Assicuratore ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
22. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati dell’Assicuratore sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale dell’Assicuratore.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
23. Oggetto dell’assicurazione
A) Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito dall’Allegato A al presente capitolato (o conseguente all’offerta tecnica migliorativa), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'As sicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l’Assicurato.
B) Rimborso all’Azienda
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito dall’Allegato A al presente capitolato (o conseguente all’offerta tecnica migliorativa), per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.
C) Costi di indagine
L’Assicuratore pagherà i costi di indagine sostenuti dall’Assicurato in seguito a un’ indagine iniziata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
D) Spese per il ripristino della reputazione
L’Assicuratore pagherà inoltre le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.
E) Coniuge, conviventi, legale rappresentate ed Eredi
L’Assicuratore pagherà le perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell’Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell’Assicurato, nei confronti dei terzi.
F) Rappresentanza in Società Partecipate
L’Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi rappresentante in società partecipate, le perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione e relativa ad un atto illecito commesso dal rappresentante in società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell’ambito della Società partecipata.
24. Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni
Ai sensi della presente polizza l’Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a:
a) conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
b) azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.
Le esclusioni di cui ai precedenti punti a) e b) opereranno esclusivamente nel caso in cui quanto indicato sia confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento
definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell’Assicurato.
c) qualsiasi controversia pendente o richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.
Ai sensi della precedenti lettere c), l’espressione “controversia” significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.
d) infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
e) danni a, distruzione o perdita d’uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l’ambiente (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sotto limite pari al quello indicato nella tabella di cui al successivo Allegato A;
f) responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell’Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle Società a partecipazione pubblica;
g) cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC (“Office of Foreign Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America). Ai fini della presente esclusione si conviene che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America, oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica;
h) perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società Collegate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente;
i) atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;
j) gestione di discariche, raccolta, trasporto, stoccaggio, depurazione e smaltimento di rifiuti classificati speciali, tossici, nocivi e ospedalieri.
Si precisa infine che la presente polizza non copre in alcun modo danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Incendio, RCT/O, RC Inquinamento e Infortuni. Nessun atto illecito, stato soggettivo o scopo di un Assicurato, inoltre, potrà essere attribuito ad un altro Assicurato al fine di determinare l’applicazione delle esclusioni di cui alle precedenti lettere a) e b) al presente articolo.
25. Validità temporale delle garanzie “fatto noto” – principio di “claims made”
L’assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto
L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell’evento dannoso.
Della formale comunicazione di sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, il Contraente rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxx.xx), nella sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente l’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
In ogni caso le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.
26. Offerta pubblica di titoli
Qualora durante il Periodo di assicurazione il Contraente o qualsiasi Società Controllata dovesse effettuare un’offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:
• il Contraente dovrà fornire all’Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l’offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico;
• l’Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricomprendere le Perdite patrimoniali causate da Atti illeciti commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.
In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la Contraente avrà pagato il premio addizionale richiesto dall’Assicuratore; effettuato il pagamento del premio, la Società Controllata continuerà ad essere considerata Società Controllata ai fini della presente polizza.
27. Controllate estere
La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.
28. Costituzione e acquisizione di nuove società controllate
La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi Società controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:
1. sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada;
2. abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;
3. appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;
4. abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.
Se una Società controllata acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle suddette condizioni, tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto “Società controllata” ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta Società controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore. L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale Società controllata oltre il periodo di sessanta (60) giorni, nel caso in cui durante il periodo di sessanta (60) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale Società controllata e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova Società controllata.
La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi Società controllata è subordinata al pagamento da parte della contraente dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale Società controllata.
Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società controllata della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la Società controllata.
29. Periodo di osservazione
Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione l’Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di periodo di osservazion e a condizione che:
• non si sia verificata una modifica rilevante;
• la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un’altra polizza che garantisce un’analoga copertura assicurativa.
Per fruire del periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza e deve versare entro 30 giorni dalla data di scadenza il premio addizionale calcolato secondo la tabella che segue:
• periodo di osservazione pari a 12 mesi: nessun premio addizionale;
• periodo di osservazione pari a 24 mesi: premio addizionale pari al 50% dell’ultimo premio annuo;
• periodo di osservazione pari a 36 mesi: premio addizionale pari al 75% dell’ultimo premio annuo;
• periodo di osservazione pari a 48 mesi: premio addizionale pari al 100% dell’ultimo premio annuo;
• periodo di osservazione pari a 60 mesi: premio addizionale pari al 120% dell’ultimo premio annuo.
30. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati
Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le richieste di risarcimento relative all’attività prestata.
31. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro
L’Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell’Assicurato le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
Esclusivamente con riferimento alla presente estensione, la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società.
32. Costi di difesa di emergenza
Per costi di difesa di emergenza si intendono i costi di difesa sostenuti dall’Assicurato senza la preventiva approvazione dell’Assicuratore in relazione ad una richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un’emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l’Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall’Assicuratore. Resta in particolare convenuto che:
• i costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall’Assicurato senza la preventiva approvazione dell’Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l’ammontare indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B;
• i costi di difesa di emergenza sono parte dei costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell’art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.
33. Procedimenti di estradizione
Nei limiti indicati alla successiva tabella di cui all’Allegato B, la presente estensione copre:
• I costi di difesa nell’ambito di procedimenti di estradizione.
L’assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, da parte o per conto dell’Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell’Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:
• ricevimento, da parte dell’Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti oppure,
• l’esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.
I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale si contesti l’ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l’individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.
• Costi per Procedimenti di Estradizione
Previo consenso scritto dell’Assicuratore, quest’ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei costi per procedimenti di estradizione.
Per costi per procedimenti di estradizione si intendono costi, spese e onorari di qualsiasi consulente fiscale qualificato o consulente di pubbliche relazioni delle cui prestazioni professionali l’Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.
34. Illegittima costituzione societaria
L’assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun fondatore di società per le perdite patrimoniali derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all’Assicuratore in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi atto illecito commesso da tale fondatore di società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l’illegittima costituzione della Contraente, di una Società Controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società Controllata se tale atto illecito non fosse stato commesso. Per fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da
• un consulente esterno;
• altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società. e che:
a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società Controllata oppure un’entità giuridica che, nell’intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società Controllata e
b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società Controllata, oppure in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della società non fosse stata illegittima
35. Presenza ad indagini ed esami
La presente polizza fornirà copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.
Se l’Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della Società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.
Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità al successivo art. 39.
Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato all’Allegato A e con un massimo di Euro 1.000.000,00. Tale sotto limite è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui all’Allegato A.
36. Massimale e ripartizione
Il massimale indicato alla successiva tabella di cui all’Allegato A, rappresenta in aggregato la somma massima che l’Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all’Articolo 23 (Oggetto dell’assicurazione), in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione (qualora applicabile).
I sotto limiti indicati nella medesima tabella, sono ricompresi e non in aggiunta al massimale di cui al precedente comma.
Escluso quanto previsto dall’Articolo 23 (Oggetto dell’assicurazione), garanzia B (Rimborso all’azienda), l’Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società. Conseguentemente, nel caso in cui una richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della presente polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, gli Assicurati e l’Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle perdite patrimoniali e dei costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate
Sezione 3 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Ordine dei pagamenti
In caso di Perdita patrimoniale, derivante da una Richiesta di risarcimento per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente polizza, l’Assicuratore dovrà prima di tutto pagare le perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell’articolo 23 alla presente polizza.
Il fallimento o l’insolvenza della Società o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle perdite patrimoniali rientranti nella presente polizza, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.
38. Comunicazione delle richieste di risarcimento
La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:
a. avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile);
b. comunicate per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore, per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
c. entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all’Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l’Assicurato l’ha ricevuta.
39. Circostanze alle quali potrebbero conseguire richieste di risarcimento
Nel caso in cui, durante il periodo di assicurazione, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
• il contestato, supposto o potenziale atto illecito;
• il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto illecito;
• l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
• una stima della perdita patrimoniale potenziale.
Nel caso in cui l’Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali richieste di risarcimento comunicate a termini di polizza, e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
40. Richieste di risarcimento correlate
Qualsiasi Xxxxxxxxx di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile al medesimo atto illecito o a più atti illeciti collegati o continuati, ovvero ad atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti, saranno considerati un’unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore, a termini di polizza, una richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata ovvero in qualsiasi modo riconducibile ad un atto illecito identico o correlato ad un altro atto illecito dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima richiesta di risarcimento.
41. Gestione della difesa
L’Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell’oggetto della presente polizza. L’Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma anticiperà i costi di difesa secondo le modalità previste dal successivo articolo 42 e avrà il diritto - previa comunicazione scritta - di associarsi con l’Assicurato e la Società nella difesa e/o nell’eventuale transazione di una richiesta di risarcimento.
In ogni caso l’Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all’Assicuratore tutta l’assistenza necessaria e attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una richiesta di risarcimento.
42. Anticipo dei costi di difesa e dei costi di ripristino della reputazione
L’Assicuratore anticiperà i costi di difesa, i costi di ripristino della reputazione ed i costi di indagine preventivamente approvati e sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento rientrante nell’oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.
In ogni caso l’Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui lo stesso abbia negato l’operatività della copertura assicurativa ovvero l’anticipo richiesto dovesse superare, per quanto riguarda i costi di difesa, quanto previsto dall’art. 1917, comma 3 C.C., per quanto riguarda le spese per il ripristino della reputazione ed i costi di indagine, i sotto limiti indicati alla tabella di cui al successivo Allegato B.
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all’ammontare di tale anticipo, quest’ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. È comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente polizza.
In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all’Assicuratore nel caso in cui l’Assicurato non ne avesse avuto diritto.
43. Transazione
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
L’Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l’Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.
L’Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell’Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.
44. Surroga e recuperi
L’Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare degli stessi, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Nel caso in cui l’Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, gli stessi saranno versati all’Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.
L’Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso abbia conseguito qualsiasi profitto o vantaggio al quale non avesse legalmente diritto, ovvero abbia commesso azioni, errori, omissioni o violazioni dolose di disposizioni.
Disposizioni finali Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 10 Foro competente
Art. 12 Durata del Contratto Art. 15 Clausola Broker
Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori
Data / / | |
La Società | Il Contraente |
ALLEGATO A – Massimali assicurati
Massimale aggregato per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati | € 3.000.000,00 | |
con il sotto limite aggregato per spese di ripristino della reputazione | € 500.000,00 | |
ed il sotto limite aggregato per costi di difesa per inquinamento | 20% del massimale di polizza con il limite di € 100.000,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo | Scoperti o franchigie |
Franchigia fissa per sinistro | € 5.000,00.= | |
32 – Costi di difesa di emergenza | € 20.000,00 per sinistro | |
33 – Procedimenti di estradizione | € 20.000,00 per sinistro |
Data / / | |
Il Contraente | L’Assicuratore |