Thailandia, Bangkok 09 marzo - 30 aprile 2023
Thailandia, Bangkok 09 marzo - 30 aprile 2023
GDO CENTRAL THAILANDIA - Beni di
consumo
Nell’ambito di un progetto promozionale dedicato ad azioni con le GDO, mirate a valorizzare i prodotti italiani e contrastare fenomeni di contraffazione, dopo il successo della prima edizione, l'ICE
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha concluso un secondo accordo con il Gruppo Central Department Store (xxx.xxxxxxx.xx.xx/xx), punto di riferimento nella distribuzione organizzata in Thailandia, nel sud-est asiatico e in molti altri Paesi del mondo. Il Gruppo opera con negozi e grandi magazzini, tra cui: Central Department Store, Xxxxxxxx Department Store, Central Embassy, ZEN, CRC Sports, Rinascente, ILLUM, Alsterhaus, KaDeWe e Oberpollinger.
L’accordo si propone l'obiettivo di valorizzare le aziende italiane nel settore dei beni di consumo, i cui prodotti sono promossi attraverso una serie di azioni promozionali offline e online nel principale punto vendita del Gruppo GDO in Thailandia, a partire dal 9 marzo e fino al 30 aprile 2023.
Secondo i dati più recenti, Central Department Store si è confermato anche nel 2022 come il gruppo leader del mercato thailandese nei settori citati. L'attività oggetto dell'accordo prevede una campagna promozionale e informativa finalizzata sia al rafforzamento della consapevolezza dell’eccellenza del Made in Italy tra i consumatori thailandesi sia a incrementare la presenza di prodotti italiani sul mercato in oggetto.
PERCHE' PARTECIPARE
La campagna promozionale verrà realizzata nell’arco di 7 settimane a CentralWorld, il flagship store della catena Central Department Store a Bangkok, e online sul sito internet e i canali sociali del Gruppo, promuovendo dal 9 marzo al 30 aprile 2023 i marchi del Made in Italy nel settore beni di consumo.
Il centro commerciale di CentralWorld è uno dei punti di riferimento per lo shopping a Bangkok e dispone di una vasta selezione di prodotti dai migliori designer e produttori locali e internazionali. L'Agenzia ICE è interessata a far valutare al Gruppo thailandese la possibilità di ampliare le proprie referenze e chiede di poter ricevere candidature da parte di aziende italiane produttrici di beni dei settori moda (abbigliamento, calzature e accessori, con focus sulle borse), profumeria e cosmetica, e oggettistica per la casa (con interesse particolare per la decorazione e gli accessori), con le caratteristiche specificate nelle modalità di adesione.
L'Agenzia ICE agevola gratuitamente la messa in contatto con il Gruppo Central Department Store, sottoponendo tutte le candidature complete che perverranno via PEC entro il 31/01/2023 e declinando ogni responsabilità nella selezione, che è effettuata dal partner GDO in completa autonomia.
Xxxx, profumeria e cosmetica, oggettistica per la casa
Plurisettoriale, Prevalentemente Beni di Consumo,
Luogo:
Thailandia, Bangkok Data Evento:
09 marzo - 30 aprile 2023 Scadenza Adesioni: 31/01/2023
Data Pubblicazione: 23/12/2022 Xxxx Xxxxx: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xx
Iscriviti alla Newsletter ICE: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx
P. IVA ICE-Agenzia 12020391004 Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
Offerta ICE-Agenzia
L’Accordo con il Gruppo Central Department Store si propone l'obiettivo di valorizzare le aziende italiane nel settore dei beni di consumo, già fornitrici del Gruppo GDO, i cui prodotti sono promossi attraverso una serie di azioni promozionali online e offline, denominata "Dolce Italia", a partire dal 9 marzo fino al 30 aprile 2023.
La campagna di comunicazione online coinvolgerà il sito web, i principali canali social (Facebook, Twitter, Instagram YouTube, Tik Tok e Line), key opinion leader e influencer. La campagna offline verrà realizzata presso CentralWorld, il principale punto vendita della catena a Bangkok, tramite un'area dedicata alla promozione, poster e cartellonistica digitale. I prodotti italiani oggetto della promozione saranno inoltre esposti presso il punto vendita Central Chidlom.
L'Agenzia ICE offre gratuitamente ad aziende italiane non ancora fornitrici di Central Department Store l'opportunità di manifestare l'interesse a entrare in contatto con il Gruppo GDO, che è disponibile a valutare la possibilità di ampliare le proprie referenze per future attività. Il Gruppo Central Department Store è interessato ad aziende operanti nei settori di moda (abbigliamento, calzature e accessori, con focus sulle borse), profumeria e cosmetica, e oggettistica per la casa (con interesse particolare per la decorazione e gli accessori), in possesso dei requisiti specificati nelle modalità di adesione.
GDO CENTRAL THAILANDIA - Beni di consumo
Bangkok, Thailandia
CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx
UFFICIO BENI DI CONSUMO
Dirigente: XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX
Riferimenti: Xxxxxxx Xxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Email: x.xxxx@xxx.xx; x.xxxxxxxxx@xxx.xx Tel: 065992 6909; 6173
ICE BANGKOK
ITALIAN TRADE COMMISSION 00/XX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
00 XXXXX XXXXXXX XX
00000 XXXXXXX
Direttore: XXXXXXXX XXXXXXXXX Tel: 00000 0000000
Fax: 00000 0000000
P. IVA ICE-Agenzia 12020391004 Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
GRATUITA
GDO CENTRAL THAILANDIA - Beni di consumo
Bangkok, Thailandia
Le aziende interessate a partecipare dovranno, entro e non oltre il31/01/2023.
1. Iscriversi tramite il modulo online accessibile al seguente link:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx/0000/@@/000 cliccando sul pulsante blu "PER ADERIRE CLICCA QUI", dove sarà possibile inserire i propri dati aziendali e scaricare al termine la Scheda di Adesione su cui si è portati;
2. Inviare la Scheda di Adesione scaricata e gli allegati Regolamento Generale di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva di produzione made in Italy, debitamente timbrati e firmati dal Legale Rappresentante, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Si chiede inoltre di allegare alla PEC la seguente documentazione:
Copia aggiornata della visura camerale (non più vecchia di 6 mesi) Copia del documento d'identità del legale rappresentante.
La sola registrazione online NON perfeziona la richiesta di partecipazione. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell’Agenzia ICE. L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi stadio di organizzazione. Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Non saranno ammessi: moduli diversi da quello ICE, incompleti, illeggibili, sostituzioni tra aziende od ospitalità di aziende negli spazi assegnati.
INFO AGGIUNTIVE
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’Agenzia ICE, anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE che prevede espressamente all'ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO
GRATUITO. "Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione".
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
L'iniziativa è gratuita e l'Agenzia ICE sottoporrà le candidature ammissibili al partner Gruppo Central Department Store, che prenderà eventualmente contatti diretti con le aziende che risulteranno d'interesse, anche sulla base del sito web e dei profili social. Le aziende italiane interessate ad aderire all'iniziativa devono appartenere alle categorie di: moda (abbigliamento, calzature e accessori, con focus sulle borse), profumeria e cosmetica, e oggettistica per la casa (con interesse particolare per la decorazione e gli accessori). Xxxxxx inoltre possedere i seguenti requisiti:
1. Possedere una quota di export di almeno il 10% delle proprie vendite complessive;
2. Predisporre informazioni complete ed esaurienti relative ai prodotti;
3. Possedere un sito web in lingua inglese;
4. Essere disponibili a lavorare in esclusiva con Central in Thailandia.
E', inoltre, importante che le aziende interessate valutino se i prodotti offerti possano essere concorrenziali con quanto già commercializzato dal Gruppo Central Department Store, sia per quanto riguarda la qualità e il design, sia per quanto riguarda la fascia di prezzo di vendita. Le aziende interessate devono essere in grado di esportare i propri prodotti verso il mercato thailandese e adeguare la propria strategia di vendita alle condizioni poste dalla Grande Distribuzione Organizzata in Thailandia.
Eventuali accordi di vendita con il Gruppo Central Department Store sono responsabilità delle parti e l'Agenzia ICE non potrà intervenire rispetto alle condizioni contrattuali che i partner GDO applicano nel Paese né influire sulle scelte di selezione del Gruppo. Con l'invio della richiesta di adesione, l'azienda esprime formale consenso al trasferimento dei dati al partner GDO.
P. IVA ICE-Agenzia 12020391004 Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL’ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle
relative circolari di pubblicizzazione.
ART. 1. PREMESSA
Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE- Agenzia, per sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.
ART. 2. PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all’iniziativa in riferimento.
ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE
I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall’ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350
(finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto
competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre
2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall’ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla “domanda di ammissione” di cui al successivo art. 3, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.
Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l’ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull’effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall’ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall’ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l’eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall’Ufficio Responsabile dell’iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all’impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell’Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell’ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all’impresa entro ulteriori 5 giorni. L’impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell’Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell’ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell’azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.
ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI
L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la “domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all’art. 3.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all’ICE- Agenzia o all’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell’ICE-Agenzia o all’immagine dell’Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.
In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione delle relative motivazioni.
ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.
ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO
Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione.
ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA
L’ammissione all’iniziativa è data dall’ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa delle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.
L’ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l’ICE-Agenzia.
ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI
Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L’azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.
ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE
Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all’interno dell’area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l’installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all’ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda partecipante.
ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND
L’area e/o lo stand, se predisposto dall’ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall’ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’ICE- Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell’etica vigente nel paese ospitante.
ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI
Nel caso di iniziative in cui l’ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all’allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.
ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO
L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative dell’ICE- Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso,con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa.
E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.
ART. 13. RINUNCE
L’azienda che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.
Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda.
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall’ICE- Agenzia per la realizzazione dell’iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà
tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell’ammontare dovuto.
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto.
ART. 14. RECLAMI
Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti- arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l’accettazione senza riserve dell’area- stand); durante lo svolgimento dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.
ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ
L’ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).
ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI
Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L’espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.
ART. 17. ASSICURAZIONE
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro- forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.
ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI
Per particolari iniziative l’ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto.
ART. 19. PERSONALE PER LO STAND
L’ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all’ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto.
ART. 20. FORO COMPETENTE
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Data
Firma e timbro del Legale Rappresentante
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a , in qualità di rappresentante legale di:
□Impresa □Consorzio di imprese □ Start-up □RTI (Reti di imprese)
con sede legale in prov. e-mail Codice Fiscale
con riferimento all’iniziativa
P.IVA
cap.
(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall’ICE- Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell’evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14
marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n°
135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all’ICE-Agenzia
Data Luogo
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)
I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6
D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.
La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.
È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.
Sapevi che?
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I nostri funzionari saranno il tuo punto di riferimento locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale e la rete dei nostri 78 uffici all’estero.
Gli incontri sono totalmente GRATUITI e si svolgono da remoto.
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SIMEST: FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
XXXXXX sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE.
Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx-X-Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx-Xxx-XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx- A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl ) un finanziamento a tasso agevolato delle relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate.
Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Xxxxxx riportati al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx/Xxxx-Xx-Xxxxxxxx.xx#/xxxxxxxx
Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto.
I Servizi Digitali offerti da Agenzia ICE
il progetto offre a 300 aziende, dei settori abbigliamento ed agroalimentare, il tracciamento gratuito della filiera produttiva per tutelare il Made in Italy, contrastare i fenomeni di contraffazione e dell’Italian Sounding e disporre di uno strumento di storytelling per raccontare la storia e i valori dell'azienda. Per partecipare all'iniziativa, le aziende interessate dovranno compilare il modulo di adesione presente alla seguente pagina entro la data indicata sul sito.
I progetti e-commerce sostengono il percorso di internazionalizzazione sui canali digitali delle PMI italiane offrendo condizioni di accesso a costi agevolati, campagne promozionali, supporto e formazione dedicata.
Tutti i progetti e le indicazioni sulle date di raccolta delle adesioni sono presenti nella pagina ufficiale del sito dedicata agli accordi e-commerce, che è in costante aggiornamento. Inoltre, a questo link è possibile prenotare una consulenza gratuita sul mondo e-commerce con il nostro team dedicato.
Fiera Smart 365 è uno strumento innovativo che consente la creazione di eventi e vetrine virtuali e incontri B2B online. Grazie a Fiera Smart 365 gli operatori esteri e le aziende italiane possono incontrarsi online in maniera semplice ed efficace. I template predefiniti di Fiera Smart 365 semplificano la creazione degli eventi senza sacrificarne il profilo e l’identità settoriale o di mercato.
Il portale xxxxxx.xxx.xx, punto di riferimento unico per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione d’impresa offerti dai diversi enti, è stato realizzato da XXXXX, Agenzia ICE, SACE e SIMEST in collaborazione con CDP, le Regioni e le Camere di Commercio. È pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero ma intende dare una spinta in più al proprio business.