PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 - OLBIA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Lavori di completamento del poliambulatorio Ex INAM in Comune di Tempio Pausania
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte Prima SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 3
CAPITOLO 1 – AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 3
ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 1.2 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 3
ART. 1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 6
ART. 1.4 - AMMONTARE DELL’APPALTO 6
ART. 1.6 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI –DISPOSIZIONI GENERALI - ELENCO PREZZI 7
ART. 1.7 - LAVORI IN ECONOMIA 8
ART. 1.8 - NUOVI PREZZI 8
CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE 9
ART. 2.1 – DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO 9
ART. 2.2 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME 9
ART. 2.3 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 9
ART. 2.4 – LA DIREZIONE DEI LAVORI 11
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI 12
ART. 3.1 – SCELTA DELL’APPALTATORE 12
ART. 3.2 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 3.3 – CAUZIONI 12
ART. 3.4 – ASSICURAZIONI 13
ART. 3.5 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 14
ART. 3.5 - PIANI DI SICUREZZA 15
ART. 3.6 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 17
ART. 3.7 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 20
ART. 3.8 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 21
ART. 3.9 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E TUTELA DEI LAVORATORI 21
ART. 3.10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 21
ART. 3.11 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 22
ART. 3.12 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 22
ART. 3.13 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 22
CAPITOLO 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI 23
ART. 4.1 – CONSEGNA DEI LAVORI 23
ART. 4.2 – RINVENIMENTI FORTUITI 23
ART. 4.3 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 23
ART. 4.4 – MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE MATERIALI 24
ART. 4.5 – SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE 24
ART. 4.6 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI 25
ART. 4.7 - PROROGHE 25
ART. 4.8 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI 26
ART. 4.9 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA 26
ART. 4.10 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 26
ART. 4.11 – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 27
CAPITOLO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 28
ART. 5.1 – CONTABILITA’ E RISERVE 28
ART. 5.2 – DOCUMENTI CONTABILI 28
ART. 5.3 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI 28
ART. 5.4 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 29
ART. 5.5 – ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI 29
ART. 5.6 – CONTO FINALE 29
CAPITOLO 6 – COLLAUDO DEI LAVORI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
ART. 6.1 – COLLAUDI 30
ART. 6.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 30
ART. 6.3 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 30
ART. 6.4 – GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA 31
ART. 6.5 – ACCORDO BONARIO 31
ART. 6.6 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31
PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
CAPITOLO 1 – AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione I lavori di completamento del poliambulatorio Ex INAM in Comune di Tempio Pausania
ART. 1.2 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Si riportano di seguito gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, precisando che in caso di eventuali incongruenze tra gli elaborati di contratto la decisione sarà indicata, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione lavori che potrà anche apportare piccole varianti per risolvere aspetti di dettaglio non specificatamente contemplate nel progetto.
La descrizione dettagliata delle lavorazioni è riportata nelle voci dell’elenco delle opere e somministrazioni allegate al contratto. Qui di seguito verranno riassunte in maniera schematica le principali lavorazioni:
Sinteticamente sono previsti i seguenti interventi:
1) OPERE EDILI
a. Completamento edile dei piani primo e secondo che prevede:
b. Demolizione dei massetti, pavimentazioni e rivestimenti esistenti al piano primo, parziale demolizione degli intonaci ammalorati esistenti
c. Realizzazione al piano primo alcune modifiche dei tramezzi in particolare nei corpi bagno, così da ottenere due gruppi di bagni suddivisi per uomini e donne, il bagno disabili con l’antibagno e un bagno comune per gli uffici del lato destro dello stabile.
d. Suddivisione con nuovi tramezzi degli spazi attualmente aperti del secondo piano, per realizzare lo schema edile concordato con l’amministrazione in sede preliminare, compresa l’esecuzione di corpi bagno pressoché identici a quelli del piano primo
e. Realizzazione delle necessarie tracce e posa delle tubazioni sia elettriche che idriche, ripristino e richiusura delle tracce, fissaggio di scatole e involucri dei vari componenti d’impianto che devono essere incassati nelle pareti o nei pavimenti
f. Realizzazione di intonaci (con parziale ripristino di quelli esistenti e ammalorati al piano primo e completa esecuzione ex novo di quelli al piano secondo e nel vano scale).
g. Esecuzione di tinteggiature con pittura semilavabile ai piani primo e secondo.
h. Realizzazione ai piani primo e secondo dei nuovi massetti e delle nuove pavimentazioni in gres porcellanato antisdrucciolo di prima qualità a grande formato, con giunti rettificati e posato senza fughe. Realizzazione degli opportuni giunti di dilatazione, realizzazione dei placcaggi di bagni e antibagni con ceramica fino all’altezza di metri 2.20, Installazione di battiscopa in ceramica.
i. Installazione dei nuovi infissi esterni in alluminio a taglio termico con vetrocamera e delle porte interne dei locali in legno tamburato e laccato bianco; installazione delle porte tagliafuoco per compartimentare la scala interna ai fini antincendio. Si precisa che, per l’adeguamento antincendio dell’edificio, tale compartimentazione dovrà essere realizzata anche agli altri due piani, seminterrato e terra, con futuro intervento.
j. Realizzazione sul lato prospiciente l’ospedale “Dettori” delle fondazioni in c.a. della nuova scala antincendio e realizzazione del basamento in c.a. per la nuova pompa di calore
k. Realizzazione sulle fondazioni suddette di una scala di sicurezza esterna, in acciaio, indispensabile ai fini antincendio per garantire la seconda uscita dai piani 1 e 2, realizzazione delle aperture nella parete esterna e posa delle due porte di accesso dalla scala ai piani primo e secondo
l. Realizzazione dei controsoffitti nei corridoi dei piani primo e secondo, in modo da realizzare un vuoto tecnico indispensabile per la distribuzione sia elettrica che dell’impianto di condizionamento
m. OPERE IMPIANTISTICHE
n. L’intervento prevede il completamento impiantistico sia elettrico che degli impianti termici che idrico sanitari; Si osserva che la realizzazione dell’impianto di condizionamento ai piani terra e seminterrato, piani attualmente in uso, avrà la priorità su tutti gli altri interventi. L’esecuzione dei lavori prevede la realizzazione immediata e delle opere necessarie al condizionamento dei piani suddetti (realizzazione del basamento della pompa di calore, fornitura e collegamento della stessa, realizzazione delle tubazioni di adduzione del fluido termovettore dalla pompa di calore ai piani e installazione delle tubazioni di scarico condensa e dei ventilconvettori ai piani seminterrato e terra. Realizzazione del nuovo quadro elettrico contatore e della linea di alimentazione dal contatore alla pompa di calore, realizzazione delle due linee di alimentazione dei fancoil dei piani terra e seminterrato con posa dei relativi interruttori nei quadri di piano. Inoltre, per poter consentire l’utilizzo della pompa di calore con i soli impianti ai piani seminterrato e terra collegati, sarà disposta provvisoriamente sulle montanti ai piani primo e secondo una valvola di bilanciamento che consenta di “cortocircuitare” le tubazioni di mandata e di ritorno di questi piani, simulando la perdita di carico dell’impianto finito.
o. L’intervento generale prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
p. Realizzazione dell’impianto di condizionamento esteso a tutto lo stabile, con installazione di una nuova pompa di calore aria-acqua super-silenziata e di ventilconvettori montati “ a vista”, a soffitto, in ogni stanza (eccettuati bagni e antibagni) e incassati in controsoffitto nei corridoi. I ventilconvettori saranno alimentati da tubazioni dorsali (mandata e ritorno) in rame coibentato, staffate sopra il controsoffitto dei corridoi e da tubazioni in polipropilene per la raccolta delle condense dei ventilconvettori. Anche queste tubazioni correranno nei corridoi centrale di tutti i piani, sopra il controsoffitto. Le tubazioni di scarico condensa saranno collegate alle tubazioni di scarico previa realizzazione di abbondanti sifoni, in modo da evitare la propagazione di odori dalla fogna particolarmente nella stagione invernale. Gli attraversamenti delle tubazioni dal corridoio alle stanze saranno realizzati opportuni carotaggi in modo da limitare il danno e il disagio soprattutto nei due piani attualmente in funzione. L’installazione dei ventilconvettori sarà curata in modo da occultare completamente le tubazioni di alimentazione e scarico condensa. In ogni stanza sarà installato il comando a parete del motore del ventilconvettore, comando dotato anche di termostato ambiente per la regolazione automatica della velocità della ventola e l’apertura/chiusura della valvola a tre vie montata su ogni fancoil.
q. Realizzare della nuova linea di alimentazione elettrica in cavidotto applicato a parete sulla muratura di recinzione, dato che la potenza elettrica della macchina, circa 60kW, non può essere fornita dall’impianto esistente nel palazzo.
r. Realizzazione dell’impianto di riscaldamento a radiatori al piano secondo che sarà collegato all’impianto di caldaia esistente, utilizzando le quattro colonne montanti predisposte ed esistenti; Installazione di nuovi collettori, di tubazioni in rame coibentato e radiatori in ghisa a 4 colonne al piano secondo. Al piano primo sono già installati i radiatori in ghisa in tutti i locali: l’intervento prevede in questo caso il loro smontaggio al fine di poter ultimare le tinteggiature, la revisione, la ri-tinteggiatura a smalto dei radiatori e il riposizionamento, con sostituzione di componenti danneggiati o mancanti e il riposizionamento in alcuni casi. L’intervento sui massetti potrebbe inoltre comportare qualche danno sulle tubazioni esistenti. È perciò prevista anche la eventuale sostituzione di tubazioni danneggiate. Dai calcoli sul fabbisogni termico, e conseguentemente sul dimensionamento dei radiatori, risulta che la potenzialità della caldaia esistente è sufficiente
per l’intero stabile. Da notare che i bagni sono scaldati unicamente dall’impianto a radiatori, mentre tutti gli altri locali potranno essere scaldati anche utilizzando l’impianto a pompa di calore.
s. Realizzazione ex-novo dell’impianto idrico-sanitario dei servizi igienici ai piani primo e secondo, con completamento delle colonne di ventilazione degli scarichi al piano secondo. In particolare al piano primo, la ri-modulazione dei servizi igienici rende necessario lo smantellamento degli impianti idrici esistenti che verranno realizzati ex-novo anche in questo piano. Per l’acqua calda è prevista la realizzazione di 4 punti scalda acqua (due ad ogni piano e, in particolare, uno per ogni corpo bagni ai piani primo e secondo) dato che la destinazione d’uso dei locali non rende necessario l’utilizzo di quantità rilevanti di acqua calda e pertanto non risulta conveniente l’installazione o ripristino funzionale di un impianto centralizzato di produzione dell’acqua calda.
t. Installazione di nuovi sanitari sospesi, per consentire una migliore effettuazione delle pulizie e di miscelatori monocomando, installazione di scalda acqua elettrici rapidi da 35 litri, installazione di vasi-bidet per disabili e di lavabili per disabili nei due bagni ai piani primo e secondo, installazione degli accessori per i bani disabili (maniglioni, ecc.)
u. Realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione, prese ai piani primo e secondo. AL piano primo saranno mantenuti i canali dorsali esistenti mentre saranno rimossi gli altri impianti. Potranno essere utilizzate alcune canalizzazioni e cassette derivate qualora siano idonee a giudizio della D.L. e qualora la loro posizione sia compatibile con la sistemazione finale prevista. Per ragioni essenzialmente economiche non è prevista l’installazione dei corpi illuminanti, che potranno essere inseriti nelle forniture degli arredi. L’alimentazione dei quadri dei piani primo e secondo avverrà dal quadro generale dello stabile collocato al piano seminterrato nel locale archivio, ma saranno sostituiti sia gli interruttori di partenza previsti (attualmente tetrapolari da 32 A sostituiti con tetrapolari da 40A) e i cavi montanti. Occorrerà sostituire anche la linea che dal contatore (QCON) alimenta il quadro suddetto (QG) e occorrerà aumentare la potenza elettrica richiesta all’ente erogatore (80kW dovrebbero essere sufficienti, dato che la pompa di calore impegna circa 60kW di punta e 20kW dovrebbero essere sufficienti per illuminazione e prese di corrente per i quattro piani (attualmente la fornitura e di 12kW per due piani). In ogni caso l’impianto è dimensionato per una potenza di 40kW + 60kW per la pompa di calore, per cui si può chiedere l’incremento di potenza all’ENEL.
v. Realizzazione ai piani primo e secondo dell’impianto di rivelazione fumo e allarme incendio, con installazione dei sensori ottici indirizzabili di fumo (anche sopra i controsoffitti del corridoio come previsto dalla normativa UNI 9795), dei pulsanti manuali di attivazione, dei cassonetti ottico acustici di allarme, della centrale di controllo e allarme e della campana esterna di allarme. Saranno anche installate le elettrocalamite per poter tenere aperte, durante l’esercizio, le porte di compartimentazione del vano scala interno.
w. Realizzazione dell’impianto TV-SAT con antenne UHF e VHF e parabola satellitare, amplificatori, miscelatori, a servizio dell’unica presa terminale posta nell’ufficio della direzione.
x. Realizzazione dell’impianto antintrusione ai piani primo e secondo con installazione di sensori a doppia tecnologia in corrispondenza degli accessi dalle due scale, installazione di sirena interna ed esterna, installazione di punti di attivazione a chiave elettronica in prossimità degli ingressi, installazione di centrale di controllo e allarme dotata di combinatore telefonico per l’invio di messaggi di allarme a numeri predisposti.
y. Realizzazione del cablaggio strutturato fonia/dati dei piani primo e secondo, impiegando lo standard EIA/TIA 568, con installazione in ogni ufficio, in corrispondenza del punto di lavoro, di un punto doppio (fonia/dati) costituito da prese RJ45 cat. 5e, cablato con cavi UTP24AWG 4cp cat. 5e che collegano le prese (singolarmente) al permutatore di piano. Tale impianto consentirà la messa in rete interna dei computer e il loro eventuale collegamento con il WEB. Nell’intervento è prevista la sola realizzazione della rete passiva (cavi, prese, permutatori) e delle montanti telefonica e dati a partire dall’esistente quadro dati (che fungerà da centro stella) posto nel vano scala al piano seminterrato. Non
saranno installate le apparecchiature attive (Router, centralino Telefonico, HUB, ecc) dato che la loro tipologia dovrà essere conforme all’impianto esistente ed è preferibile far completare questo intervento, peraltro di modesta entità economica, ad apposita impresa abilitata (dotata di patentino ministeriale) in modo da utilizzare anche le apparecchiature già presenti (centralino telefonico in particolare).
In tutte le lavorazioni sono compresi i movimenti di materiale, i trasporti e conferimenti a discarica dei materiali di risulta, ecc. I lavori saranno eseguiti in conformità alle vigenti norme di prevenzione incendi e igienico sanitarie, oltre che a quelle inerenti l’accreditamento delle strutture sanitarie per la regione Sardegna
I lavori si svolgeranno in modo da creare le minime interferenze con l’attività del poliambulatorio, realizzando un accesso ai locali dall’esterno, attraverso le nuove aperture da realizzare per l’accesso alla nuova scala di sicurezza, senza quindi impegnare i corridoi del poliambulatorio riservati al personale, ai pazienti e ai visitatori, se non durante l’esecuzione dei lavori di esecuzione dell’impianto di condizionamento e dei primi lavori edili.
Saranno realizzate opportune barriere con teli in PVC per impedire la propagazione della polvere ai locali circostanti il cantiere. Al termine dei lavori, la ci durata prevista è di 270 giorni, i due piani dell’edificio saranno pronti per la realizzazione degli arredi (compresa l’installazione dei corpi illuminanti da fornre con gli arredi) e quindi per poter essere utilizzati come uffici amministrativi (non come ambulatori, dato che i lavori di sistemazione prevedono appunto la realizzazione di uffici e non saranno realizzati gli apprestamenti impiantistici previsti per i locali medici dalle vigenti normative elettriche e sanitarie. Tutte le lavorazioni saranno eseguite con il poliambulatorio in funzione in funzione, pertanto è prevista la realizzazione di barriere in fogli di polietilene (o mezzi equivalenti) per limitare la propagazione della polvere. Per quanto riguarda il rumore, si dovrà limitare il più possibile la durata consecutiva delle lavorazioni particolarmente rumorose (demolizioni, tagli e forature di murature e solai).
L’intervento prevede l’immediata esecuzione, subito dopo la consegna dei lavori, dell’impianto di condizionamento dei locali dei piani seminterrato e terra, l’impresa dovrà immediatamente provvedere all’ordine e all’approvigionamento della pompa di calore e ventilconvettori e realizzare, nel contempo, la rete di tubazioni, le modifiche elettriche necessarie e descritte negli elaborati di progetto, il basamento della pompa di calore e quanto necessario per realizzare appunto l’impianto di condizionamento in tali locali.
Per maggiori dettagli si rimanda agli altri elaborati di progetto.
CERTIFICAZIONI, “As Built”, ATTREZZATURE ACCESSORIE
Per tutti gli impianti e le opere dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità ai sensi della legge 46/1990 e le dichiarazioni e certificazioni previste dalle altre norme di legge e tecniche vigenti (es.Legge 46/90, certificati di omologazione, conformità e corretta posa in opera dei materiali aventi funzione di compartimentazione antincendio, dei maniglioni, ecc., Certificazioni CEI 17-13 per i quadri elettrici,, ecc.).
Dovranno essere forniti dall’impresa appaltatrice gli schemi dell’eseguito (AS BUILT), tutti i manuali e le certificazioni di prodotto delle apparecchiature e dei componenti installati. Sarà onere dell’impresa appaltatrice la realizzazione di corsi per l’istruzione del per personale addetto all’impiego degli impianti realizzati.
La realizzazione degli impianti comprende la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, tiri in alto, assistenza murarie e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite nelle voci di elenco prezzi e precedentemente descritte sinteticamente. Tutto ciò si intende compensato integralmente nei prezzi posti a base di gara.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
ART. 1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dalle schede descrittive delle lavorazioni, dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all’atto esecutivo dal direttore dei lavori.
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dall’articolo 132 del D.leg.vo n. 163 del 12/04/2006, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell’Elenco prezzi unitari offerto dall’Impresa in fase di gara e allegato al presente capitolato.
ART. 1.4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto è dato a corpo. L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, soggetti a ribasso d’asta, ammonta a:
€. 492'053,39 (euroquattrocentonovantaduemilacinquantatre/95),
per lavori edili € 255'107,23 al netto degli oneri per la sicurezza
per lavori impiantistici ... € 236'946,72 al netto degli oneri per la sicurezza
a detti importi vanno aggiunti €. 14'735,48 (euroquattordicimilasettecentotrentacinque/48) per oneri per la sicurezza dei lavoratori, per cui l’importo complessivo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza e soggetto a ribasso d’asta ammonta a
€ 506'789,43 (eurocinquecentoseimilasettecentoottantanove/43) così ripartiti:
ART. 1.5 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
Con riferimento a quanto previsto dal comma 6 e 7 dell’articolo 45 del D.P.R. 554/99, gli importi per i lavori ed oneri compresi nell’appalto e la relativa distribuzione secondo gruppi di lavorazioni omogenee dell’intervento da realizzare, è riassunta nel prospetto che segue; la tabella è stata dedotta dal computo metrico estimativo
C.001 LAVORI EDILI A CORPO (OG1) IMPIANTI - LAVORI A CORPO (OG11) | importi parziali (Euro) | % sui lavori edili | ||
255.107,23 | 51,845% | |||
236.946,72 | 48,155% | |||
TOTALI LAVORI A CORPO | 492.053,95 | |||
RIEPILOGO | ||||
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA | 492.053,95 | |||
IMPORTO TOTALE DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | 14.735,48 | |||
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE | 506.789,43 |
I pagamenti in corso d’opera delle opere a corpo saranno determinati in base alle aliquote percentuali definite nella precedente tabella e la relativa contabilizzazione sarà effettuata in relazione alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti relativamente ai singoli corpi. Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi lordi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.
Resta inteso che le indicazioni delle voci a corpo, delle quantità e dei prezzi riportati nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati progettuali non ha effetto negoziale, essendo il prezzo convenuto per le opere "a corpo" e che l’importo complessivo dell’appalto, resta fisso ed invariabile.
ART. 1.6 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI –DISPOSIZIONI GENERALI - ELENCO PREZZI
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e particolarmente per l’esecuzione dell’impianto di condizionamento dei piani seminterrato e terra e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori. I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi e invariabili per tutta la durata dei lavori e comprendono i lavori, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature, l’energia ed ogni altra utenza e onere, anche se non specificamente previsti dal progetto dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi unitari allegato al contratto, decurtati del ribasso unico uniforme offerto in gara, e comprendono: a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro. b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei alla esecuzione o costruzione dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno.
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.
d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
Il prezzo offerto per l’appalto a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, ed è fisso ed invariabile
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133,. D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Xxxxxx.Xx Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nell’appalto, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 136 del D.P.R. 554/99.
In tutti i prezzi dei lavori impiantistici si intende compresa anche l’assistenza muraria per apertura e richiusura di tracce, costruzione di appoggi, baggioli, staffe e quanto altro necessario per la realizzazione degli impianti, anche se non espressamente indicata nella descrizione delle lavorazioni.
ART. 1.7 - LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio scritto , dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco prezzi allegato al contratto decutati del ribasso unico uniforme.
L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima dell’esecuzione dei lavori previsti.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.
ART. 1.8 - NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia eventuali che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554/99 mediante analisi dei costi, sulla base dei seguenti criteri:
– applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dall’elenco prezzi allegato al contratto;
– aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
– aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
– aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.
da tali prezzi verrà dedotto il ribasso d'asta, ad eccezione della mano d'opera per la quale il ribasso d'asta sarà applicato alla sola quota degli utili d'impresa.
La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all’approvazione della stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni previste.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l’appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta .
CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE
ART. 2.1 – DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. del 19 aprile 2000 n. 145 e i seguenti documenti ed elaborati del progetto esecutivo:
– Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme (UNI, CNR, CEI, CEI-UNEL) e Circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
– Elaborati grafici e descrittivi progettuali come da elenco allegato
– Elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi
– Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto
– Piani di sicurezza e coordinamento previsti dalla L. 14/08/96 n.494 e s.m.i. ed i piani di cui all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
– Cronoprogramma dei lavori
– Programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori.
– L’offerta presentata dall’appaltatore
Il computo metrico delle opere “a corpo”, anche se facente parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità stesse delle lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
ART. 2.2 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, in particolare:
– X.Xxx.vo n. 163 del 12 aprile 2006
– Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
– Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000
– D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
– X.Xxx.vo n. 490/00 x x.x.x. x X.X.X. x. 000 xel 3 luglio 2003
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle Aziende U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al X.Xxx.vo. 493/96 ed al X.Xxx.vo 626/94 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull’inquinamento acustico e relativi regolamenti attuativi).
ART. 2.3 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori , avere perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di aver debitamente
valutato le relative possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze della viabilità e delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze di cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle lavori, e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;
c) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta che per tutta la durata dei lavori dovrà, a propria cura e spese, mantenere la continuità delle utenze elettriche, idriche, fognarie ecc…, prendendo tutte le misure necessarie per tale scopo, ivi compresa la fornitura, a propria cura e spese, per tutta la durata delle interruzioni, di generatori di corrente di potenza adeguata, autoclavi e by-pass idrici, by –pass fognari. Prima di effettuare le interruzioni delle reti, se indispensabili, l’Appaltatore ne dovrà dare avviso, con congruo anticipo, al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori in modo da consentire a questi di allertare le strutture interessate;
d) che durante le demolizioni e le movimentazioni dei materiali dovranno essere prese, a cura e spese dell’impresa, tutte le precauzioni necessarie a minimizzare la produzione di polveri ed evitarne la propagazione nei locali e nei fabbricati adiacenti mediante l’apposizione di schermi, anche doppi.
e) che prima di effettuare le lavorazioni oggetto dell’appalto, l’impresa dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla pulizia, all’eventuale spostamento dei mobili nel luogo che sarà indicato dal direttore dei lavori, e dovrà, sempre a propria cura e spese, riportarli in loco una volta terminati i lavori o eventualmente conferirli a discarica se stabilito dall’Amministrazione appaltante. E’ escluso dall’obbligo lo spostamento delle attrezzature scientifiche che sarà a carico dell’Amministrazione;
f) di dover adottare macchinari e mezzi d’opera a bassa rumorosità da utilizzare, peraltro in maniera non continuativa e, comunque, secondo gli operati e le indicazioni della stazione appaltante e della direzione dei lavori;
g) di provvedere all’immediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali di risulta onde non ingombrare le aree esterne a servizio della viabilità;
h) di aver tenuto conto di dover provvedere alla esecuzione delle opere secondo la progressione del cronoprogramma e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.;
i) di aver tenuto conto, in relazione al punto precedentemente esplicato, di provvedere all’approvvigionamento di tutti i mezzi e materiali a piè d’opera che occorreranno per la realizzazione delle lavorazioni relative alle varie fasi, senza che fra le stesse ci siano interruzioni temporali di sorta, che possano precludere il rispetto dei tempi contrattuali;
j) di concordare con la direzione dei lavori, le modalità, i tempi e i modi di accesso ai vari locali e alle varie aree interessate dai lavori, in modo da evitare interferenze con il personale e i pazienti delle cliniche vicine. Tali accordi, modalità esecutive e relative tempistiche saranno esplicitate nel documento “Programma esecutivo dei lavori” che l’impresa dovrà consegnare al Direttore dei lavori cinque giorni prima dell’Inizio dei lavori; in ogni caso l’esecuzione degli impianti di condizionamento dei piani seminterrato e terra dovrà essere eseguito come opera prioritaria, appena consegnati i lavori.
k) di aver tenuto conto della possibilità di dover eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese anch’esse interessate ai lavori all’interno dell’area, e che per quanto sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente compresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere secondo il D.Leg.vo 494/96 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;
l) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
m) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori e della pubblica incolumità nelle adiacenze del cantiere;
n) di aver esaminato tutti i documenti che regolano l’Appalto ed in particolare gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici, nonché il piano di sicurezza ed il cronoprogramma e la gestione delle conseguenti interferenze dei percorsi e delle attività;
o) di condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati del progetto esecutivo nonché nel presente Capitolato Speciale d’Appalto visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;
p) di aver basato l’offerta su una propria autonoma valutazione dei quantitativi di tutte le lavorazioni necessarie per dare l’opera compiuta in ogni sua parte;
q) di aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali potrà richiedere che il lavoro si svolga anche nei giorni festivi e con orari superiori alle otto ore giornaliere;
r) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni e di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata nel presente capitolato e nei documenti che fanno parte integrante del contratto.
ART. 2.4 – LA DIREZIONE DEI LAVORI
La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene l’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.
La stazione appaltante provvederà, prima della gara secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all’istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
– l’accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
– la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
– la verifica del programma di manutenzione;
– la predisposizione dei documenti contabili;
– la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
– verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
– assistenza alle operazioni di collaudo;
– effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 125 e 126 del D.P.R. 554/99, il direttore dei lavori provvederà all’assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all’ufficio di direzione dei lavori.
Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all’appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI
ART. 3.1 – SCELTA DELL’APPALTATORE
La scelta dell’Appaltatore avverrà secondo la procedura indicata dall’Amministrazione appaltante nel bando di gara. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:
CATEGORIA | DESCRIZIONE | Importo delle lavorazioni al netto della sicurezza Euro | Incidenza percentuale sul totale dei lavori al netto della sicurezza |
OG1 | Edifici civili ed industriali | € 255'107,23 | 51,845% |
OG11 | Impianti elettrici, Impianti termici e idricosanitari | € 236'946,72 | 48.155% |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | €. 492'053,95 | 100.00% | |
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA | € 492'053,95 | ||
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | € 14'735,48 | ||
TOTALE OPERE COMPRESA SICUREZZA | 506'789,43 | ||
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 |
All’atto dell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla legge e specificati nel bando di gara, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.
ART. 3.2 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 e per gli effetti di cui all’art. 109 del regolamento, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Tale termine decorrerà dalla comunicazione all’Appaltatore della delibera di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della stazione appaltante all’escussione della cauzione di cui all’art. 75 del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 a richiedere i maggiori danni.
Xxxxx restando gli altri adempimenti previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori.
Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto.
ART. 3.3 – CAUZIONI
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fiediussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %;
nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria deve essere aumentata di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. La garanzia sarà comunque incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore.
ART. 3.4 – ASSICURAZIONI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO XXXXX
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con massimale pari all’importo del contratto compresa IVA e, per sinistro RCT, pari almeno a € 500.000,00, SENZA ALCUNA FRANCHIGIA E SENZA SCOPERTO OPPONIBILI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese con decorrenza dalla consegna dei lavori e consegnate alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.
GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
ART. 3.5 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Il bando di gara detta la disciplina del subappalto per quanto concerne i limiti di ammissibilità ed è onere dell’appaltatore attenervisi.
Qualora l’appaltatore abbia chiesto di ricorrere al subappalto e questo possa essere autorizzato, in particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la disciplina vigente dispone quanto segue (la verifica del rispetto delle norme rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori e del RUP):
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo e che detta indicazione sia ammissibile alla luce della disciplina prevista dal bando di gara;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;
6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
ART. 3.5 - PIANI DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.
L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
– un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Nel caso l'appaltatore non presentasse entro i termini stabiliti il piano operativo di sicurezza, è prevista una penale di euro duecentocinquanta/00 per ogni giorno di ritardata consegna.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggio ai sensi del D.Lg.vo n. 235/2003
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è l’L’azienda Sanitaria locale N. 2 di Olbia
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è
l’xxx. Xxxxx Xxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Xxxxxxx Xxxxx;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all’importo di Euro 14'735,48
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto :
•verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
•verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
•adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
•organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
•sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
•controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
•Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
•segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
•a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:
1. i dati relativi all'impresa esecutrice
-Anagrafica dell'impresa esecutrice
-Rappresentante legale (datore di lavoro)
-Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
-Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
-Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
-Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
-Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
2. i dati relativi al singolo cantiere:
-Ubicazione del cantiere
-Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
-Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
-Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
-Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
-Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
-Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
-Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
-Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
-Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
-Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
-Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
-Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
-Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
-Organizzazione e viabilità del cantiere
-Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
-Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
-Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
-Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
-Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
-Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
-Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 3.6 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà effettuare tutte le attività necessarie per garantire l’esecuzione diligente di tutti i lavori affidati ed adempiere altresì i seguenti specifici oneri che fanno parte dell’oggetto del contratto e sono remunerati all’interno del corrispettivo di cui all’art. 1.4 del presente contratto, e precisamente:
1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3. La realizzazione dell’impianto di condizionamento dei piani seminterrato e terra, con la messa in esercizio della nuova pompa i calore e della parte d’impianto citata, dovrà essere realizzata entro i termini previsti nel cronoprograma dei lavori e non può essere posticipata se non dietro espressa autorizzazione per iscritto del Direttore dei Lavori.
4. La guardia e la sorveglianza sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
5. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
6. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
7. L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
8. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
9. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante in acciaio, in muratura e/o in cemento armato, di notevole importanza statica.
10. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
11. Redigere il programma di svolgimento dei lavori, concordato con la Direzione Lavori.
12. La fornitura, sino al termine delle operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti per l’esecuzione di:
- rilievi, misurazioni e tracciamenti;
- prove sui materiali, manufatti ed impianti relativi alle opere appaltate;
- ogni altra possibile richiesta della Direzione Lavori, quale la collaborazione nella stesura di disegni e documenti contabili;
- La formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutte le aree consegnategli, predisponendo opportuni ingressi separati per il personale della edificio e per gli addetti del cantiere, eseguendo i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti nella potenzialità necessaria ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto conservando, fino al collaudo, i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d’arte.
- L’impiego nel cantiere di lavoro di un locale ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza arredato, illuminato e riscaldato.
- La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori.
- L’osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mineraria per la coltivazione delle miniere e delle cave; le necessarie pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d’acqua dei materiali necessari.
- La fornitura, la posa e la manutenzione delle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per l’incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo l’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada vigente.
- L’osservanza di tutte le Leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d’opera.
- La responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale. Tutte le opere eseguite o in corso di esecuzione dovranno essere mantenute in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia.
- Gli oneri e gli obblighi relativi alla guardia ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, con il personale necessario dotato dei requisiti richiesti dall’art. 22, Legge 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- Gli oneri di copertura assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna. Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l’onere della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla gestione degli impianti; resta fermo l’onere per l’Appaltatore di provvedere a tutti gli interventi di riparazione ovvero di manutenzione straordinaria degli stessi e delle opere tutte sino al collaudo, con riconoscimento per l’Appaltatore medesimo del rimborso delle sole spese sostenute a causa dell’eventuale carenza del Committente nell’utilizzazione degli impianti o delle opere tutte.
13. L’obbligo di adottare nell’esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
14. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto.
15. Tutte le spese di bollatura degli atti contabili, dei verbali e dei certificati.
16. L’obbligo di verificare, integrare se necessario, e far propri assumendone ogni conseguente responsabilità, i calcoli e i disegni posti a base dell’appalto. Sui calcoli ed i disegni esecutivi delle opere, completi di ogni dettaglio e verificati dall’Appaltatore, che dovranno essere consegnati almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori in 3 copie unitamente ai file in formato DWG O DXF, la Direzione Lavori formulerà le osservazioni che riterrà opportune.
17. L’obbligo di presentare, in 3 copie, una relazione illustrativa delle qualità e caratteristiche dei materiali che l’Appaltatore intenderà impiegare.
18. L’onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che risulterà necessario per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e perfettamente funzionali. Nella redazione della progettazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale o regionale.
19. L’obbligo di provvedere, a suo completo carico ed onere:
- alla progettazione costruttiva e di cantiere relativa agli impianti, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 46/90, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti;
- alla progettazione costruttiva e di cantiere delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
20. L’obbligo di provvedere, ai fini dell’approvazione prima dell’inizio della fornitura, da parte della Direzione dei lavori mediante apposito ordine di servizio alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione. Tutti gli oneri relativi alla campionatura e alla conservazione sono da ritenersi compensati nel corrispettivo dell’appalto e pertanto non danno titolo a compensi particolari.
21. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in opera; l’Appaltatore è quindi obbligato, a proprie cura e spese, alla sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni
22. L’obbligo di far sgombrare i cantieri, prima della definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, da ogni materiale, mezzo d’opera o impianto e a provvedere alla pulizia
dei locali e delle aree esterne.
23. Gli oneri relativi all’esecuzione delle prove e saggi richiesti dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, compresi:
• gli oneri per tutta l’attrezzatura e i mezzi necessari per il prelievo dei campioni
• gli oneri per il loro inoltro a laboratori Ufficiali approvati dalla Direzione Lavori
24. Le spese relative all’esecuzione di tutte le prove e al rilascio della relativa certificazione
25. Le spese per le operazioni di collaudo in corso d’opera, salvo l’onorario per i collaudatori.
26. Il collocamento ed il mantenimento di spie, in vetro od altro materiale, durante i lavori, nelle costruzioni circostanti il cantiere qualora si nutrano dubbi sulle condizioni statiche delle stesse.
27. Provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere, anche di quelle parti degli edifici dove si deve svolgere l’attività del poliambulatorio e/o del vicino ospedale, che pur non essendo direttamente interessate dai lavori potrebbero subire disservizio a causa di interventi in altre parti dell’edificio e degli impianti in quel momento interessati dai lavori
28. Predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
29. Provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
30. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
31. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
32. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione del cantiere e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
33. Consentire l'uso anticipato dei locali e impianti che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare
ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
34. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
35. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
36. L’onere per la realizzazione del tavolato nella zona del deposito materiali previsto in progetto al fine di proteggere il solaio sul sottopiano, compresi gli oneri per la realizzazione della scala provvisionale per l’acesso al cantiere, come indicato nelle tavole grafiche e per la rimozione e il ri collocamento di ringhiere e infissi interessati dalla realizzazione del nuovo accesso al cantiere.
37. Provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere dell’edificio interessato dai lavori, del regolamentare cartello con le indicazioni relative a:
• Committente e logo del committente
• Denominazione del progetto
• Impresa esecutrice delle opere
• Importo dei Lavori
• Durata dei lavori
• Progettista
• Progettista degli impianti tecnici (se diverso dal progettista principale)
• Direttore dei Lavori
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
• Responsabile Unico del Procedimento
• Direttore tecnico di Cantiere
• Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori
• Nominativi di eventuali subappaltatori e parti d'opera subappaltate e dei cottimisti ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.L.vo. n. 163 del 12/04/2006
Ogni cartello di cantiere sarà realizzato su robusto supporto resistente agli agenti atmosferici, con caratteri stampati e indelebili, di dimensioni tali da essere facilmente leggibili ad almeno 10 m di distanza, e avrà dimensioni minime non inferiori a 100x200cm come dispone la Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729/UL. Il cartello sarà saldamente fissato a parete ovvero su appositi pali nella posizione indicata dalla D.L.
• Per tutta la durata dell’appalto l’Appaltatore provvederà che un suo rappresentante - che può anche essere il medesimo Direttore di Cantiere - munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti gli effetti, anche legali, degli ordini scritti e verbali da parte della D.L., sia giornalmente e costantemente reperibile in cantiere. Il mandato deve essere depositato presso la Stazione Appaltante che giudicherà insindacabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla idoneità del rappresentante. Nel caso in cui aggiudicataria risulti un’Associazione Temporanea di Imprese, tale rappresentante, così come il Direttore di Cantiere, dovrà essere unico per tutte le Società raggruppate, dovrà avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant’altro necessario per la gestione dei lavori. Resta inteso che nella esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante riconoscerà, nei rapporti con l’Appaltatore, soltanto questo rappresentante. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per tale richiesta debba accordare indennità di sorta all’appaltatore o al suo rappresentante.
• La Stazione Appaltante ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui lavori, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall’Appaltatore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere. Tale controllo non esimerà comunque l’Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione dei lavori, responsabilità che ricade unicamente sull’Appaltatore.
• Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.).
• Il nominativo ed il domicilio del tecnico nominato per la Direzione del cantiere dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sua sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
• L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro la data di ultimazione dei lavori di realizzazione o modifica, ovvero per il singolo impianto o lavorazione o modifica appena ultimato/a, se richiesto dall'amministrazione per esigenze particolari, tre copie delle certificazioni previste dalle norme di legge (46/1990, VVF ecc.) e dalle norme Tecniche (CEI, UNI, ecc.) vigenti, dichiarazioni debitamente compilate, complete di tutti gli allegati, firmate e timbrate.
• L'appaltatore è altresì obbligato a compilare e fornire adeguato numero di copie di tutti i modelli, moduli, schede ecc. e relative domande per la denuncia dei vari impianti e/o opere realizzati e/o modificati agli enti di competenza (ISPESL, ASL, VVF, GENIO CIVILE, ecc.)
• L’appaltatore si obbliga, per tutta la durata dei lavori, a mantenere la continuità delle utenze elettriche, idriche, fognarie ecc…., prendendo tutte le misure necessarie per tale scopo, ivi compresa la fornitura, a propria cura e spese, per tutta la durata delle interruzioni, di generatori di corrente di potenza adeguata, autoclavi e by-pass idrici, by-pass fognari. Prima di effettuare interruzioni delle reti, anche se brevi o indispensabili, l’Appaltatore ne dovrà dare avviso, con congruo anticipo, al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori in modo da consentire a costoro di avvertire le strutture interessate.
• Durante le demolizioni e le movimentazioni dei materiali dovranno essere prese, a cura e spese dell’impresa, tutte le precauzioni necessarie a minimizzare la produzione di polveri ed evitarne la propagazione nei locali e nei fabbricati adiacenti mediante l’apposizione di schermi, anche doppi e/o mediante inumidimento delle parti da demolire.
• Prima di effettuare le lavorazioni all’interno dei vari locali l’impresa dovrà, a propria cura e spese, provvedere allo spostamento dei mobili, nel luogo che sarà indicato dal direttore dei lavori, e dovrà, sempre a propria cura e spese, riportarli in loco una volta terminati i lavori. E’ escluso dall’obbligo lo spostamento delle attrezzature scientifiche che sarà a carico dell’Amministrazione.
Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore dichiara espressamente che tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati devono ritenersi pienamente compensati con i prezzi d’offerta.
ART. 3.7 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato dall’appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.
L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
ART. 3.8 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
ART. 3.9 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare i contratti o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso delle cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L’Appaltatore è altresì obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e per suo tramite le Imprese subappaltatrici dovranno presentare alla Stazione appaltante, prima dell’emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo per risarcimento danni.
ART. 3.10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 C.C., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R.547/1955, D.P.R.164/1956, D.P.R.303/1956, D.P.R.1124/1965, D.P.R.624/1982, D.Lgs.626/1994 e alle
successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d’opera.
Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull’Appaltatore, restandone sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori. L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. Salvi gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 4-ter del D.Lgs.626/1994 e s.m.i., l’Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l’Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente (art. 48 D.Lgs.626/1994 e s.m.i.). L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza (art. 4, c. 5, lett. a), X.Xxx.626/1994 e s.m.i.).
L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall’aggiudicazione delle normative vigenti in materia.
ART. 3.11 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Nel contratto, l’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale.
ART. 3.12 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L. Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la propria presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. In caso di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art.18, c. 8, L.55/1990). Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza. Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
ART. 3.13 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
CAPITOLO 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 4.1 – CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 129, comma 4 del Regolamento, dati i motivi di urgenza connessi alla esecuzione delle opere, la consegna dei lavori sarà effettuata sotto riserva immediatamente dopo l’aggiudicazione ex art 337 L 2248/1865 Allegato F.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell’appaltatore per l’espletamento di tale atto.
Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell’intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
– le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi;
– le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori;
– la dichiarazione che l’area in cui devono essere eseguiti i lavori si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia conforme all’appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l’ultimazione delle opere contrattuali.
In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per l’eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del contratto.
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l’entità delle differenze riscontrate.
Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità già indicate nel presente capitolato.
Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente. Non sono previste consegne parziali o frazionate.
ART. 4.2 – RINVENIMENTI FORTUITI
La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l’appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
ART. 4.3 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all’articolo 42 del D.P.R. 554/99, l’appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
– una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni;
– l’ammontare presunto (parziale e progressivo) dell’avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’appaltatore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99.
Nel caso l'appaltatore non presentasse entro i termini stabiliti il programma, è prevista una penale di Euro duecentocinquanta per ogni giorno di ritardata consegna.
Nel frattempo, in mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà, tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere ed in particolare, nel caso in cui parte dell’area di
cantiere non fosse totalmente disponibile per i lavori, predisporre un nuovo cronoprogramma adeguato alle mutate esigenze che preveda l’esecuzione dei lavori in fasi distinte spazialmente e temporalmente. Tale variazione al cronoprogramma sarà predisposta prima della stipula del contratto, senza che ciò possa costituire per l’Impresa motivo di richiesta di ulteriori compensi rispetto a quelli presentati in sede di offerta né a prolungamento del tempo contrattuale.
ART. 4.4 – MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE MATERIALI
Come indicato al precedente art. 12 del presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere almeno 10 giorni prima dell’inizio della lavorazione, di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura e l’esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal Progetto.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli incaricati per l’accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l’onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Nonostante l’esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l’approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale.
IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
L’Appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle relative opere murarie, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali e del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
ART. 4.5 – SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE
La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale
Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Capitolato Generale.
Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e dalle norme vigenti qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dall’appaltatore, che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l’immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l’appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l’esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
ART. 4.6 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria percentuale giornaliera stabilita nella misura del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
I suddetti tempi utili debbono intendersi compresi anche gli eventuali giorni climatologicamente sfavorevoli. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
Ai sensi dell’art. 1382 del c.c. l’Appaltatore riconosce l’essenzialità del termine fissato per l’ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito nel presente articolo in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’articolo 136 del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006.
Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, come ad esempio per quanto attiene alla realizzazione dell’impianto di condizionamento dei piani terra e seminterrato, le eventuali penali derivanti dal ritardo rispetto al cornoprogramma dei lavori dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.
L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
Nel caso sia accertata la non imputabilità all’appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l’ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l’appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
Si richiama inoltre quanto stabilito dall’art. 117 del Regolamento e dall’art. 22 del Capitolato Generale. L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa.
Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non è previsto alcun premio di accelerazione ai sensi dell’art.23 del D.M.19.04.2000 n°145.
Per le mancate ottemperanze agli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verrà applicata la penale di Euro 250 per ogni giorno di inadempienza oltre ogni ulteriore provvedimento o sanzione previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento dei LL.PP.
ART. 4.7 - PROROGHE
L’appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento secondo l’art. 26 del Capitolato Generale.
ART. 4.8 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore ne darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore redigendo il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di constatazione. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte. Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi. Si richiama quanto stabilito dall’art. 172 del Regolamento e dall’art. 21 del Capitolato Generale.
Con riferimento all’art. 1662 del C.C. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato dal presente capitolato e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione ponendo a carico dell’appaltatore le relative spese.
ART. 4.9 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:
– per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
– per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell’opera;
– per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell’opera;
– nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma del codice civile;
– per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell’opera.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell’opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell’importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell’importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso.
La determinazione del quinto dell’importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell’importo del contratto originario aumentato:
– dell’importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;
– dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 240, 241, 242, 243 del D.Lg.vo. n. 163/2006 e dell’art. 149 del D.P.R. 554/99.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all’approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell’opera.
L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate con atto formale dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 132 del D.L.gvo n. 163/2006 e dall’art. 134 del D.P.R. 554/99 e dall’art. 10 del D.M. n. 145/2000.
ART. 4.10 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:
– lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
– le cause dei danni specificando l’eventuale causa di forza maggiore;
– le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l’indicazione del soggetto direttamente responsabile;
– lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.
ART. 4.11 – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA
Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse per iscritto modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.L.gvo n. 163/2006 ed agli artt 45, comma 8, 134 e 135 del
d.p.r. 554/1999 e agli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale, le stesse verranno valutate con riferimento all’elenco dei prezzi unitari assoggettati al ribasso di gara uniforme offerto dall’Appaltatore ed allegato al contratto.
Quando sia necessario eseguire una categoria di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136 del Regolamento come meglio precisato in altra parte del presente regolamento (art. 1.8 nuovi prezzi)
CAPITOLO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
ART. 5.1 – CONTABILITA’ E RISERVE
La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 5.2 in conformità a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall’art. 28 del Cap. Gen.
I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 554/99 art. 159, sul quale in occasione di ogni stato avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è suddiviso viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. In occasione di ogni stato avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all’art.165, comma 3 del Regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Si richiama quanto stabilito dall’art. 165 del Regolamento e dall’art. 31 del Capitolato Generale
ART. 5.2 – DOCUMENTI CONTABILI
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall’appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 156 del Regolamento.
ART. 5.3 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, constatata la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei lavori, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, inclusa la quota parte dei relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, liquidati sentito il Coordinatore in fase di esecuzione, raggiungerà l’importo di Euro 80.000 (ottantamila e centesimi zero). Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (incluse le casse edili) assicurativi ed infortunistici, anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale.
La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale
Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, potranno, a insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento di cui all’art. 29, comma 1 del Cap. Gen. decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l’Appaltatore proverà il raggiungimento dell’importo della rata stabilita per i pagamenti in acconto ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, sarà emesso il relativo stato di avanzamento con certificato di pagamento.
Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.L.gvo. 12/04/2006 n. 163, , il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi
dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fideiussoria di pari importo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia deve essere costituita in conformità all’art. 102 del Regolamento e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l’originale e due copie alla stazione appaltante.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l’elenco prezzi contrattuale.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
ART. 5.4 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Si applica quanto stabilito dall’articolo 115 del Regolamento e dall’art. 117 del D.L.gvo. n. 163/2006.
ART. 5.5 – ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 133 del D.L.gvo. n. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 c.c.
ART. 5.6 – CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
CAPITOLO 6 – COLLAUDO DEI LAVORI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 6.1 – COLLAUDI
Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 141, comma 7 del D.L.gvo n. 163/2006 A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall’articolo 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore.
Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
– i verbali di visita al cantiere;
– le relazioni previste;
– il certificato di collaudo;
– il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo;
– le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Sono a carico dell’appaltatore:
– operai materiali e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
– il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
– le spese di visita del personale della stazione appaltante per l’accertamento dell’eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.
Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l’esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
ART. 6.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell’esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l’appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.
Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare collaudabili e collaudate le opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
ART. 6.3 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l’opera eseguita prima dell’effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
– che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti a rete;
– che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
– che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;
– che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.
La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l’organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.
La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell’appaltatore.
In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.
ART. 6.4 – GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art. 141 del D.L.g.vo 163/2006). Fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, la garanzia per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141 del D.L.g.vo 163/2006).
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
L’Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 129 del D.L.g.vo 163/2006, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
ART. 6.5 – ACCORDO XXXXXXX
Se a seguito di riserve regolarmente iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, metterà in atto le procedure previste dall’art. 240 del D.L.g.vo 163/2006.
ART. 6.6 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è rimessa lla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziara Ordinaria, Foro di Tempio Pausania.