DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
Direzione generale della motorizzazione PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ED I SER VIZI DI POLIZIA STRADALE FINALIZZA TI AL CONTROLLO
DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Tra
Il Ministero dei trasporti
e
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PREMESSO CHE
— gli incidenti stradali rappresentano una delle principali emergenze socio- sanitarie del Paese determinando ogni anno oltre 225.000 incidenti, 313.000 feriti, 20.000 invalidi gravi, 5400 morti e un milione di accessi al pronto soccorso, con un costo per la collettività superiore a 30.000 milioni di euro l’anno;
— il Piano Nazionale della sicurezza stradale (PNSS) ha come obiettivo una riduzione del 50% dei decessi da incidente stradale entro il 2010, in attuazione degli obiettivi comunitari in tema di sicurezza stradale;
— in relazione ai punti precedenti, un ruolo importante è rivestito dall’attività di prevenzione e contrasto delle infrazioni da parte degli organi di polizia stradale;
— come previsto dall’Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale è indispensabile non solo incrementare il numero dei controlli su strada ma anche la loro specificità al fine di contrastare più efficacemente i comportamenti più pericolosi e con maggior impatto sulla sicurezza della circolazione;
— il documento programmatico di cui al punto precedente prevede espressamente di avviare una serie di attività di prevenzione e di miglioramento della sicurezza stradale e di monitoraggio dei risultati, in particolare sulle dodici strade più pericolose del Paese (allegato 1)
— considerato che il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada, è abilitato, in relazione ai compiti di istituto, ai servizi di polizia stradale;
— i servizi di Polizia stradale espletati dal Corpo forestale dello Stato possono avere come ambiti elettivi di svolgimento contesti di montagna o rurali, aree protette, zone turistiche, zone di richiamo ed interesse paesaggistico;
— con lettera prot. n. 70/310 del 3 agosto 2007 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha proposto una collaborazione con il Ministero dei trasporti, al
fine di accrescere le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada, individuando nel Corpo forestale dello Stato il soggetto preposto all’implementazione di tale collaborazione con riferimento ai compiti d’istituto;
— con nota n. 15058 del 25 settembre 2007 il Ministro dei trasporti ha preso atto della proposta di collaborazione ed ha subito attivato ogni procedura utile alfine di implementare, con ogni consentita urgenza, un protocollo d’intesa per disciplinare i termini e le modalità di collaborazione;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Ministero dei trasporti
e
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa ART. 1
Oggetto del Protocollo ed obiettivi
1. Il presente protocollo ha per oggetto l’individuazione dei termini e delle modalità di collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dei trasporti riguardo al miglioramento dei livelli di sicurezza stradale sul territorio nazionale, in particolare, disciplinare l’attuazione dei controlli di polizia stradale da effettuarsi a cura del Corpo forestale dello Stato, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni al codice della strada.
2. Gli obiettivi fondamentali dell’accordo consistono nell’incremento dei controlli di polizia stradale effettuati dal Corpo forestale dello Stato e nella riduzione dei livelli di incidentalità stradale su tutto il territorio nazionale.
ART. 2
Impegni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Corpo forestale dello Stato
1. Ferme restando le competenze sul coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati, svolta dal Ministero dell’interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna a collaborare con il Ministero dei trasporti per le finalità di cui al punto 1. In particolare, il Corpo forestale dello Stato si impegna, nei limiti delle proprie competenze e con riferimento ai compiti d’istituto, ad intensificare i controlli su strada ed a collaborare con il Ministero dei trasporti per la raccolta dei dati e delle informazioni sui controlli effettuati.
2. Il Corpo forestale dello Stato si impegna ad utilizzare le eventuali apparecchiature fornite dal Ministero dei trasporti conformemente alle linee guida previste nell’“Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale” approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di marzo 2007 (allegato 2) e secondo le previsioni degli atti normativi cogenti o le direttive degli atti di indirizzo che saranno successivamente emanate dal Ministero dei trasporti. In particolare il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto dei compiti
istituzionali di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, si impegna ad intensificare i controlli su tutte le tratte stradali di competenza del territorio nazionale.
3. Il Corpo forestale dello Stato si impegna a fornire al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti i dati statistici completi e le informazioni sui controlli effettuati, per via telematica o su supporto magnetico, rilevata su tutto il territorio nazionale, con cadenza trimestrale.
ART. 3
Impegni del Ministero dei trasporti
1. Il Ministero dei trasporti si impegna a reperire per il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle disponibilità, idonea strumentazione tecnica per l’effettuazione dei controlli su strada e la verifica delle infrazioni.
2. Il Ministero dei trasporti si impegna a promuovere ogni azione finalizzata a favorire il processo di formazione degli addetti del Corpo forestale dello Stato che saranno impegnati nelle azioni di controllo su strada.
ART. 4
Decorrenza e validità
1. Il presente protocollo di intesa ha validità triennale, con decorrenza dalla data di firma dell’accordo stesso.
ART. 5
Monitoraggio
1. Al fine di verificare sull’andamento degli accordi e sullo svolgimento delle azioni di collaborazione di cui al presente atto, è istituito un comitato di monitoraggio.
2. il Comitato di cui al punto 1 sarà composto di due rappresentanti del Ministero dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e da un rappresentante del Corpo forestale dello stato.
3. Il comitato di cui al punto 1, oltre a verificare sull’andamento dell’accordo e sul raggiungimento degli obiettivi previsti, potrà inoltre fornire suggerimenti e proporre nuove linee di azione utili al conseguimento degli obiettivi stessi.
4. Il comitato di cui al punto 1 relaziona annualmente al Ministro dei trasporti e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sull’andamento del protocollo di intesa e sui risultati raggiunti.
Il Ministro delle politiche agricole Il Ministro dei trasporti alimentari e forestali