Provv. 26 gennaio 2006, n. 2429.
Provv. 26 gennaio 2006, n. 2429.
Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, di attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attività formativa deve avere carattere teorico pratico;
Visto l'art. 36-quinquies del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento mediante funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
Visti gli artt. 36-quater, comma 8, 36-quinquies, comma 4, i quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;
Vista la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati articoli 36-quater, comma 8, 36- quinquies comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;
Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19 gennaio 2006 a seguito delle quali si è pervenuti alla condivisione del testo;
Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale è stato trasmesso un nuovo schema di accordo (Allegato A) il quale è stato inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;
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Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo sullo schema, così come convenuto in sede tecnica;
Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art. 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro) sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Allegato A
Il presente accordo costituisce attuazione dei citati articoli 36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626 del 1994, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del decreto legislativo. n. 626/1994, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri, economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994.
Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi «specifici» per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
A)
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi
(art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, così come introdotto dal decreto legislativo n. 235/2003 e art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA Di ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del decreto ministeriale n. 166/2001;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attivi del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del decreto ministeriale n. 166/2001.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico-normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore.
c) Prova di verifica intermedia (questionari a risposta multipla).
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore.
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.
4. PROGRAMMA DEI CORSI
Ponteggi - 28 ore
Modulo giuridico-normativo (4 ore) |
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi • - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni 2 ore delle norme nei cantieri |
• D.Lgs. n. 235/2003 «Lavori in quota» e X.Xxx. n. 494/1996 e successive modifiche ed 2 ore integrazioni «Cantieri» |
Modulo tecnico (10 ore) | ||
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto | (Pi.M.U.S.), | 4 ore |
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione • Ancoraggi: tipologie e tecniche | 2 ore 2 ore | |
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie | 2 ore |
Modulo pratico (14 ore) | ||
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) | 4 ore | |
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) | 4 ore | |
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e prefabbricati (PMTP) | traversi | 4 ore |
• Elementi di gestione prima emergenza-salvataggio | 2 ore |
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
♦ montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
♦ realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico-pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con D.M. 10 ottobre 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
B)
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, così come introdotto dal decreto legislativo n. 235/2003 e art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del decreto ministeriale n. 166/2001;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno «Corpo dei VV.F.»;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina».
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di
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accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del decreto ministeriale n. 166/2001
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 36-quinquies del decreto legislativo n. 626/1994;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo è strutturato in moduli:
• Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I
partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
• Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
d) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi)
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI)
Durata complessiva: 12 ore
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta
Argomenti
dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia
- c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.
MODULO A - SPECIFICO PRATICO
Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativo
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti
Argomenti
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
MODULO B - SPECIFICO PRATICO
Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativo
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionarnento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti
Argomenti
Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento all'interno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell'attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte
xxxxxx, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica.
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico frequentato.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con D.M. 10 ottobre 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti al sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, così come introdotto dal decreto legislativo n. 235/2003 e art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per «PREPOSTI» con funzione di sorveglianza dei lavori, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori defila squadra loro affidata.
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.
Sede di svolgimento: aula à lezioni frontali / sito operativo / addestrativo à tecniche e valutazione ancoraggi
Durata complessiva: 8 ore
Argomenti
Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore. La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.