Accordo di collaborazione
Accordo di collaborazione
Tra:
F.I.Bi.S.- Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano alla xxx X.X. Xxxxxxxx, 00, codice fiscale 04633090156, partita IVA 06334701007, qui rappresentata dal Presidente Federale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito definita anche F.I.Bi.S.;
e
, codice fiscale partita IVA
qui rappresentata dal Presidente , regolarmente affiliata alla F.I.Bi.S. per l’anno sportivo 2016/2017 di seguito definita “Organizzatore locale”
Premesso
- che la F.I.Bi.S. organizza l’attività sportiva in modo diretto o attraverso i circoli affiliati ad essa, ma sempre a fronte di autorizzazione rilasciata dalla Federazione;
- che la Federazione organizza i campionati italiani di specialità validi per
l’assegnazione del titolo di campione italiano;
- che la Federazione ha stipulato apposito contratto con primaria emittente televisiva per la ripresa delle fasi finali delle principali manifestazioni nazionali;
- che la F.I.Bi.S., non disponendo di strutture idonee per lo svolgimento di tali
manifestazioni, ha la necessità di individuare, anche tramite terzi, luoghi adatti per dimensioni e prestigio a ospitare manifestazioni federali di alto livello;
- che per ospitare una manifestazione di alto livello la Federazione richiede, in
accordo agli standard qualitativi, l’idoneità dei luoghi tali da consentire il montaggio di almeno dodici tavoli da biliardo e di un set televisivo per consentire le riprese delle fasi finali della manifestazione;
- che l’Organizzatore locale dichiara di essere disponibile a collaborare con la
Federazione al fine di individuare una struttura idonea ad ospitare una o più prove dei campionati italiani di specialità organizzati dalla Federazione, nonché a reperire le risorse necessarie per coprire, anche parzialmente, i costi sostenuti per le stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Tutte le premesse ed i documenti in esse richiamati, ancorché non allegati, sono parte integrante della presente scrittura e ne costituiscono pattuizione espressa.
Art. 2 - Oggetto
2.1 L’Organizzatore locale si obbliga a concedere in uso gratuito a F.I.Bi.S. la struttura di per il periodo dal affinché
nella stessa venga svolta la manifestazione: Italiano Specialità “Cinque Birilli”.
Campionato
2.2 L’Organizzatore locale garantisce altresì la fornitura gratuita dei seguenti servizi:
- fornitura e montaggio biliardi conformi agli standard federali;
- disponibilità gratuita di una struttura dotata di adeguato impianto di condizionamento in grado di ospitare almeno dodici biliardi internazionali, collocati secondo le esigenze di gara, e di uno spazio ove allestire un set televisivo, con altezza di almeno quattro metri, dotato di una tribuna in grado di accogliere almeno cento spettatori;
- presenza di personale tecnico per la manutenzione dei biliardi durante tutto l’arco temporale di svolgimento della manifestazione B.T.P.;
- allestimento della sede di gara (compresi i biliardi) con tavolini, sedie, tribune;
- allestimento della direzione gara;
- fornitura impianti elettrici a norma per il collegamento dell’impianto di riscaldamento e di illuminazione dei biliardi;
- fornitura di impianto audio e di una adeguata connessione internet per la direzione gara;
- fornitura energia elettrica per le riprese televisive;
- messa a disposizione di spazi esterni alla struttura ove è montato il set televisivo per il posizionamento della stazione dei furgoni che ospitano la regia, il gruppo di continuità e la postazione satellite;
- manutenzione e pulizia delle aree e delle strutture interessate dagli eventi;
- possibilità di esporre i loghi federali senza alcuna limitazione nei locali ove si svolge la manifestazione;
- possibilità di effettuare riprese in streaming degli incontri ritenuti di maggiore interesse da parte degli sponsor federali;
- fornitura di n.8 coppe per le premiazioni sulla base delle indicazioni fornite dalla Federazione;
- ospitalità gratuita, vitto e alloggio in camera singola, per il Direttore di gara e per l’incaricato F.I.Bi.S. deputati alla gestione della manifestazione;
- vitto gratuito per gli arbitri designati.
2.3 La F.I.Bi.S. garantisce all’organizzatore locale la possibilità di utilizzare:
- n.4 spazi promozionali posti sul cartellone posizionato sul lato corto del biliardo e ripreso dalle telecamere;
- n.1 spazio pubblicitario sul tappeto;
- n.3 loghi sui manifesti che promuovono l’evento ed inviati ai circoli affiliati alla F.I.Bi.S.
Art. 3 - Durata e validità
3.1 Il presente contratto sarà efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al termine dell’evento.
Art. 4 – Parte economica
4.1 A fronte delle obbligazioni di cui al punto 2.1, 2.2 e 2.3 la F.I.Bi.S. riconosce all’Organizzatore locale lo sfruttamento degli spazi pubblicitari all’interno della manifestazione stessa per il periodo limitato della citata manifestazione, e specificamente n. 5 spazi pubblicitari posti in sede di gara e n. 3 spazi sui manifesti promozionali.
Il nullaosta, da versare prima dell’inizio della manifestazione, è pari ad euro
.
A garanzia dell’obbligazione di cui sopra, l’Organizzatore locale verserà quale deposito cauzionale, entro e non oltre il la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La quota residua, pari ad euro , sarà versata dall’Organizzatore locale alle seguenti scadenze
.
4.2 Le condizioni di pagamento sopraindicate sono da intendersi essenziali, il mancato pagamento delle somme concordate alle scadenze previste costituirà grave inadempimento da parte dell’Organizzatore locale e costituirà causa di risoluzione espressa del presente contratto e darà diritto alla F.I.Bi.S. di non effettuare la manifestazione nella struttura messa a disposizione da parte dell’Organizzatore locale.
4.3 A causa del suddetto inadempimento la F.I.Bi.S., avrà, inoltre titolo di trattenere le somme sino ad allora versate a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno quantificato sin d’ora nella somma che la F.I.Bi.S. dovrà sostenere per lo svolgimento della manifestazione in altra idonea struttura.
Art. 5 - Cessione spazi pubblicitari e sponsorizzazioni
5.1 L’Organizzatore locale da atto ed è a conoscenza del fatto che gli spazi pubblicitari allo stesso concessi dalla F.I.Bi.S. potranno essere utilizzati e sfruttati previa approvazione da parte della F.I.Bi.S. dei marchi e delle aziende.
5.2 F.I.Bi.S. potrà negare il proprio assenso unicamente nei seguenti casi:
- marchi in concorrenza con sponsor ufficiali della Federazione;
- marchi o aziende i cui prodotti non siano in linea con gli scopi istituzionali della Federazione;
- marchi o aziende ritenuti dannosi per l’immagine della Federazione.
In tutti gli altri casi l’approvazione riguarderà unicamente il decoro e la linea del marchio.
Art. 6 - Esecuzione del contratto
I servizi e le forniture dovranno essere erogate, durante il periodo contrattuale, nelle modalità seguenti:
• l’Organizzatore locale entro e non oltre 60 giorni precedenti l’inizio della
manifestazione deve presentare un progetto esecutivo dell’Organizzazione e dei servizi offerti tale da assicurare prestazioni di sicuro impatto positivo e nello stesso tempo devono assicurare accuratezza ed essenzialità, nonché funzionali alle gare a cui gli atleti partecipano;
• la F.I.Bi.S. procederà a valutare il progetto proposto e ove lo stesso sia
ritenuto congruo e confacente alle specifiche esigenze avuto riguardo alle trattative di rito, lo approverà con apposita comunicazione formale.
In caso la F.I.Bi.S. non approvi il progetto sottoposto dall’Organizzatore locale, la stessa inviterà l’Organizzatore locale a riformulare il progetto e presentarne uno nuovo, che, sarà nuovamente oggetto di valutazione e approvazione con provvedimento espresso.
La F.I.Bi.S., si riserva di indicare ulteriori specifiche esigenze, nonché di fornire prescrizioni puntuali di carattere organizzativo per l’espletamento dei servizi richiesti.
Art. 7 - Obblighi dell’Organizzatore locale
7.1 L’Organizzatore locale si obbliga a svolgere al meglio tutto quanto necessario per la migliore riuscita dell’evento ed in particolare garantisce il pieno rispetto degli standard organizzativi e dei criteri qualitativi previsti per l’organizzazione dell’evento, che l’Organizzatore locale dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserve, nonché degli standard e dei criteri che saranno eventualmente indicati e forniti dalla F.I.Bi.S.
7.2 L’Organizzatore locale si impegna ad osservare le direttive della F.I.Bi.S. in materia di conformità della struttura, delle attrezzature e delle infrastrutture ai requisiti fissati dalla F.I.Bi.S. e/o qualsiasi documento in vigore al momento di svolgimento dell’evento.
La mancata conformità degli stessi agli standard federali costituirà una violazione del presente contratto.
7.3 L’Organizzazione locale si impegna ad osservare le direttive della F.I.Bi.S. in
materia di utilizzo dei marchi, loghi e simboli distintivi in genere e si obbliga al rispetto delle esclusive concesse dalla F.I.Bi.S. in materia pubblicitaria e a rispettare le indicazioni per il coordinamento dell’immagine e del layout.
I contenuti di tutti i supporti (es. i poster dell'evento, i comunicati stampa, le comunicazioni alle squadre e agli ufficiali di gara, le e-mail e così via) dovranno essere concordati con la F.I.Bi.S.
7.4 L’Organizzatore locale esonera e manleva la F.I.Bi.S. da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante o connessa all’organizzazione della manifestazione, nonché dai costi, ivi comprese le spese legali eventualmente occorse.
Art. 8 - Diritti Commerciali
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Organizzatore locale riconosce che tutti i diritti commerciali relativi ad ogni singolo evento e ad ogni altro evento collaterale sono di proprietà esclusiva della F.I.Bi.S. (diritti televisivi, diritti d’immagine, sfruttamento audio-visivo relativo alle immagini della manifestazione etc.)
Tutti gli sponsor ed i partner dell’evento dovranno essere preventivamente approvati dalla F.I.Bi.S.
Art. 9 - Posizionamento loghi e sponsor federali
La F.I.Bi.S. si riserva il diritto di posizionare i loghi ed i marchi degli sponsor federali all’interno dei luoghi scelti per gli eventi, in particolare ai lati dei biliardi.
Gli stessi avranno la precedenza su qualsiasi altro marchio presente.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
La F.I.Bi.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, impregiudicata ogni azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
- mancato reperimento di idonea struttura in cui svolgere la manifestazione;
- abbandono immotivato dei lavori da parte dell’Organizzatore locale;
- subappalto del progetto;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.
In tali casi la F.I.Bi.S. potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’Organizzatore locale, con raccomandata a.r., di avvalersi della clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.
Art. 11 - Oneri della sicurezza
L’Organizzatore locale riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all’assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Conseguentemente, l’Organizzatore locale esonera la F.I.Bi.S. da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.
Art. 12 - Forma scritta
Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura dovrà essere fatta per iscritto.
Art. 13 - Clausola arbitrale e foro competente
13.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o applicazione del presente accordo sarà devoluta ad un arbitrato irrituale, composto da due arbitri indicati da ciascuna delle parti nonché da un presidente scelto d’intesa dai due arbitri o, in difetto, dalla Presidenza del CONI.
13.2 L’arbitrato, omesse le formalità non essenziali e nel rispetto del contraddittorio, dovrà essere pronunciato entro e non oltre gg. 20 dalla Costituzione del Collegio.
13.3 In via residuale, e comunque per qualsiasi questione non compromettibile in arbitrato o che dovesse essere devoluta all’Autorità giudiziaria, resta inteso che le
parti eleggono di comune accordo come foro competente in via esclusiva il foro di Milano.
Art. 14 - Mancata rinuncia ai diritti
Il fatto che la F.I.Bi.S. non esiga che l’Organizzatore locale si attenga tassativamente in ogni momento al contratto e/o non eserciti uno, o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia all’esercizio di tali diritti. Le parti si danno reciproco atto che l’eventuale nullità di una, o più clausole, non comporterà l’invalidità, nullità, o scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e la specifica previsione invalida sarà automaticamente sostituita dalle relative previsioni di legge e/o con una nuova clausola scelta dalle parti, che realizzi per quanto possibile la stessa funzione, comunque, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
.
(timbro e firma del l.r.) (timbro e firma del l.r.)
Le parti specificamente, previa rilettura, approvano espressamente, a norma dell’art. 1341 c.c. i patti di cui agli articoli del presente contratto: artt. 1 - 2 - 4 - 6 - 7- 8 - 9
-10 - 12- 13 -15.
Milano, 2016
(timbro e firma del l.r.) (timbro e firma del l.r.)