ACCORDO QUADRO TRA
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca (di seguito denominato “MIUR”) - rappresentato dal Capo Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
E
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ente di diritto pubblico con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 (di seguito “CNR”), nella persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
di seguito indicate come Parti;
PREMESSO CHE:
⎯ l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto del 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
⎯ la legge n. 70 del 20 marzo 1975 dispone il riordino degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, ed in particolare l'art. 40 - Personale comandato - ai sensi del quale:" il personale (...) può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, od altri organismi di ricerca previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni";
⎯ l’art. 5 del D. Lgs n. 213 del 31 dicembre 2009 - "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art.1 della legge 27/2009", al comma 3 , recita: "Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma Nazionale della Ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. (...) A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di Enti di Ricerca e Università, anche in forma di comando, sulla base di opposte intese con le amministrazioni di appartenenza”;
⎯ le priorità politiche sulle quali si concentra l’impegno del MIUR, in linea con le strategie dell’Unione europea per il 2020, mirano alla costruzione di un modello efficiente ed integrato delle politiche per l’istruzione, la formazione, la ricerca e l’innovazione tecnologica anche attraverso la promozione e lo sviluppo di alleanze tra scuole, università, strutture formative, sedi della ricerca e dell’ innovazione tecnologica, enti territoriali, imprese, parti sociali, in un percorso di miglioramento e di innovazione di sistema; a tal fine il MIUR, come peraltro previsto anche nell’atto di indirizzo per l’anno 2015, è in particolare impegnato a sviluppare azioni tese a:
• favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca sviluppando un sistema coordinato di azioni e sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività;
• favorire la creazione di sufficiente massa critica attraverso la promozione di progetti nazionali integrati idonei a perseguire il rafforzamento della conoscenza di base e la qualificazione del capitale umano nonché una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale;
• incentivare e valorizzare forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l’integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione;
• favorire i processi di razionalizzazione della rete formativa terziaria al fine di rafforzare l’integrazione a livello regionale e macroregionale e di eliminare duplicazioni e diseconomie;
• razionalizzare e ottimizzare l’offerta formativa delle istituzioni di Alta Formazione e valorizzare i poli di eccellenza;
• attuare e supportare i nuovi assetti normativi, gestionali e di organizzazione interna del sistema universitario;
• promuovere la progettazione e lo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione e di interazione che, con l’ausilio delle nuove tecnologie, favoriscano il dialogo con i diversi soggetti e comunità con cui l’Amministrazione si deve confrontare.
⎯ il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) definisce come obiettivi prioritari il sostegno all’eccellenza della ricerca italiana nel contesto europeo, nonché la realizzazione di masse critiche di attività sufficienti all’acquisizione e al consolidamento di leadership nel contesto europeo da conseguire attraverso un sistema integrato di partecipazione e di condivisione di tutte le componenti della filiera del sapere e dell’innovazione. Il PNR, inoltre, assume come priorità quella della migliore organizzazione dei “fattori produttivi” della ricerca e che ciò implica una più forte collaborazione e un più efficace coordinamento tra le diverse competenze istituzionali;
⎯ il Ministero ritiene di prioritaria importanza rendere coerenti, tempestivi e sinergici gli interventi a favore del sistema universitario anche attraverso la riorganizzazione del sistema di relazioni con gli atenei e la CRUI, le comunità universitarie, gli studenti e gli interlocutori istituzionali, attraverso un sistema organico e programmatico di scambio e confronto di esperienze professionali nell’ambito di attività e progetti di interesse comune con le università;
CONSIDERATO CHE
a) il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
b) il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con gli altri soggetti sia pubblici sia privati;
c) il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può
• stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali,
• partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
• partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
• commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
d) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro o Protocolli d’intesa che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
VISTO
L’Accordo Quadro sottoscritto in data 6 settembre 2012
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 – FINALITA’
Al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, il MIUR promuove diverse forme di sostegno all’attività di integrazione conoscitiva e professionale tra i diversi attori operanti nel settore della ricerca, dell’università, dell’alta formazione e dell’innovazione. Particolare significato assume, pertanto, il processo di integrazione e di osmosi tra il personale delle istituzioni coinvolte e quello interno al MIUR.
Pertanto, l’impegno del MIUR è diretto ad assicurare il rafforzamento e la costante manutenzione del sistema universitario, dell’AFAM e della ricerca, attraverso l’effettiva partecipazione e il coordinamento delle Istituzioni interessate. Tale azione è volta altresì a rafforzare la funzione di strumento di programmazione unitaria propria del PNR.
Con il presente accordo, quindi, il MIUR e il CNR intendono instaurare una collaborazione proficua, nell'ambito di tematiche di comune interesse anche al fine di rendere coerenti e sinergici gli interventi a favore del sistema universitario, dell’AFAM e della ricerca nonché stimolare gli investimenti, soprattutto privati, in R&S.
Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle indicazioni e priorità definita dai successivi Atti di indirizzo, ovvero dare luogo, in coerenza con gli stessi, a specifiche iniziative da ricomprendere, d’intesa tra le parti, nelle convenzioni operative indicate al successivo art.2.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
II MIUR e il CNR tenuto conto delle priorità politiche nazionali, in linea con le strategie dell’Unione europea per il 2020, con il presente accordo intendono avviare un modello efficiente ed integrato, di collaborazioni sistemiche e di integrazione conoscitiva e professionale nel settore della ricerca, dell’università, dell’alta formazione e dell’innovazione. A tal fine intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del MIUR potranno effettuare, reciprocamente, significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate, sottoscritte dal Capo Dipartimento del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ovvero da un Direttore Generale all’uopo delegato e dal Direttore Generale del CNR ovvero dai Direttori degli Istituti per il personale afferente alle strutture di ricerca.
Gli oneri relativi alle risorse umane messe a disposizione restano a carico dell’ente di appartenenza sia per quanto attiene il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori.
ART. 4 – RISERVATEZZA
Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per alcun scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, industriale e commerciale conseguite e/o prodotte dalle Parti nell'ambito delle attività di cuialpresente Accordo.
ART. 5 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I diritti di proprietà, intellettuale ed industriale, su brevetti e know-how, restano regolati dalla normativa di Legge vigente. La titolarità del risultati derivanti dalle attività comuni saranno di norma di proprietà paritetica delle Parti.
ART. 6 – DURATA
II presente Accordo Quadro, che decorre dalla data della stipula, ha durata triennale ed è rinnovabile sulla base di espresso accordo scritto tra le parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione via Posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.
La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti.
Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e dalle rispettive convenzioni bilaterali.
ART. 7 – CONTROVERSIE
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente il presente Accordo e le Convenzioni stipulate a valle, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione. Fatto salvo quanta sopra, qualora non sia possibile una risoluzione in via amichevole, qualunque controversia concernente il presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 8 – CLAUSOLE FINALI
Le premesse sono parte integrante del presente accordo. Roma,
II Capo Dipartimento il Presidente del CNR
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)