Contratto Integrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Anno 2014 - Proposta della Federazione (17.02.2014)
Contratto Integrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Anno 2014 - Proposta della Federazione (17.02.2014) |
PREMESSE
La presente proposta è redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del CCNL del 21.12.2007, come modificato dall’accordo di rinnovo del 21.12.2012, affinché il nuovo contratto integrativo di secondo livello per le BCC del Friuli Venezia Giulia sia rispettoso dei demandi previsti dal citato CCNL e gli accordi ad esso collegati, fatti salvi alcuni istituti di contenuto valoriale distintivo e come tali meritevoli di deroga rispetto a quanto previsto nel CCNL, nonché le necessarie disposizione di raccordo con il CCNL.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo socie della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamate per brevità banche)
- della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamata per brevità Federazione).
E di seguito, se riferito ad entrambe, chiamate per brevità Aziende.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e scadrà il 31 dicembre 2014.
PERSONE
Art. 3 - Sicurezza del lavoro, xxx comprese le misure preventive e connesse ad eventi criminosi
A) Premessa generale
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l'attività criminosa rivolta nei confronti del personale, degli addetti al trasporto valori, dell'utenza, dei luoghi di lavoro e dei mezzi.
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità dei propri dipendenti, si impegnano affinché ogni succursale sia dotata di idonei sistemi di sicurezza e, ove compatibile con le esigenze organizzative della struttura, l’organico delle stesse non risulti inferiore a 2 unità e, comunque, sia assicurata la presenza del 50% della forza lavoro adibita alla succursale, con arrotondamento all’unità superiore. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Verificandosi il caso di succursale con un unico addetto, la Banca informerà le RSA e il RLS in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.
B) Protezione dei luoghi di lavoro
Le Banche sono impegnate ad adottare nel più breve tempo possibile misure di protezione e di controllo nei luoghi di lavoro con almeno tre o più dei seguenti o di altri idonei sistemi:
- doppie porte di cristallo antiproiettile con apertura a consenso e/o metal detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio;
- telecamere o cineprese (installati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.05.1970 n. 300);
- casseforti con apertura a tempo;
- procedure di allontanamento del denaro;
- impiego di guardie giurate;
- formazione anticrimine.
L'adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza del personale operante in tali locali.
C) Procedure di attuazione
Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, od altrimenti con le XX.XX. stipulanti.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno, anche per il tramite della Federazione, specifici incontri formativi, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
La Federazione si impegna a promuovere presso le BCC l’adesione ai protocolli d’intesa per la prevenzione della criminalità in banca con le autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico.
D) Responsabilità dei cassieri
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa stabilito dalle disposizioni interne.
Le Banche provvederanno a comunicare ai cassieri tale massimale.
E) Trasporto valori
Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, di norma, con imprese specializzate.
Ove non sia possibile l’utilizzo di tale modalità, le Banche formalizzeranno in apposito ordine di servizio o regolamento interno la procedura del trasporto valori; detta procedura dovrà indicare le modalità con cui incaricare il personale - sempre per iscritto, anche mediante e-mail - e l'entità dei valori, da contenersi nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’art. 49.
Il dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio.
A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle XX.XX. Regionali stipulanti.
F) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
Le Banche conserveranno ai dipendenti colpiti da lesioni a seguito di evento criminoso, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per i periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL) con un minimo di trenta mesi. La previsione dell'art. 55 del CCNL concernente l'aspettativa per malattia e infortunio, decorrerà dai nuovi termini, così come individuati dall’applicazione della presente norma.
Eventuali situazioni nelle quali si preveda il superamento dei limiti di tempo sopra fissati saranno oggetto di esame tra le parti interessate in sede di Federazione prima dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 75.
Il lavoratore che, in servizio, abbia subito un atto criminoso, sarà, su sua richiesta, possibilmente dispensato dal servizio per il resto della giornata. Lo stesso lavoratore, inoltre, sarà preferito per trasferimento e/o assegnazione ad altra mansione, ove ne faccia richiesta.
La Banca rimborserà le spese delle visite specialistiche cui il lavoratore, che abbia subito evento criminoso in azienda, si sottoponga entro tre mesi dall'evento stesso.
In caso di rapina, la Banca valuterà l'opportunità di tenere chiuso lo sportello colpito per l'intera giornata.
G) Polizze assicurative
Le coperture assicurative stipulate dalle Aziende a favore dei dipendenti vanno portate a conoscenza di tutto il personale.
Per quanto riguarda l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (art. 43 CCNL), la Federazione curerà le opportune iniziative nei confronti delle Banche per la verifica degli adempimenti contrattuali e la omogeneizzazione, per quanto possibile, dei trattamenti.
A parziale modifica dell’art. 71 CCNL, in riferimento alle polizze contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori, sono i seguenti:
- per rischio di morte, euro 100.000,00;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000,00.
Le parti convengono che il capitale assicurato della polizza assicurativa per l’ipotesi di premorienza, determinata da malattia, in costanza di rapporto di lavoro è pari ad euro 50.000,00.
Le parti convengono, inoltre, di destinare, a titolo di assistenza sanitaria integrativa per prestazioni odontoiatriche e avvalendosi della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC/CRA, un contributo aggiuntivo pari a:
- a carico del datore di lavoro, una quota fissa di euro 60,00 annui per dipendente in aggiunta ad una percentuale calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR pari allo 0,05 %;
- a carico del lavoratore, una percentuale calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR pari allo 0,05 %.
Al solo fine di ridistribuire il risparmio fiscale derivante dall’utilizzo della “Ticket restaurant Card”, le Aziende che la utilizzano verseranno una quota fissa pari a 100,00 euro annui, in luogo della quota fissa a titolo di ASI pari a 60,00 euro annui.
Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico-ambientali
A) Le Aziende si impegnano ad incontrarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, o con le XX.XX. stipulanti, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Su iniziativa sindacale, in accordo con le Aziende interessate potranno essere promosse indagini igienico - sanitarie, che la Federazione si impegna a favorire, tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con l'intervento, delle strutture pubbliche o di strutture private specializzate concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi o rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro. Le Aziende collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale regionale, onde individuare eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini saranno a carico delle Aziende.
Nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende informeranno preventivamente il RLS e le RSA o, in mancanza, le XX.XX. stipulanti, sul progetto da realizzare, al fine di permettere eventuali osservazioni e proposte di modifica, tese a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei nuovi ambienti di lavoro, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
B) Le Aziende cureranno di adottare, per quanto possibile e secondo le tecniche di uso corrente, provvedimenti idonei ad evitare, o quantomeno a contenere, i disagi del personale chiamato ad operare in via continuativa sui terminali nonché a migliorare, ragionevolmente, le condizioni di vita nell'ambiente di lavoro.
Le lavoratrice in stato di gravidanza possono richiedere di essere adibite a mansioni che non comportino l’uso sistematico o abituale del videoterminale.
Art. 5 - Provvidenze a favore di dipendenti con familiari portatori di handicap
Il contributo annuale previsto dall’art. 88 CCNL per i dipendenti con familiari portatori di handicap viene fissato nella misura di euro 1.600,00.
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il 1° grado, anche non fiscalmente a carico e i parenti entro il 2° grado, anche non fiscalmente a carico ma risultanti dallo stato di famiglia.
A tal fine il dipendente dovrà presentare idonea certificazione medica, che attesti, per l’anno in corso, il sussistere delle anzidette condizioni.
Per l'individuazione dei soggetti beneficiari, della certificazione medica comprovante e per quant'altro non previsto dal presente articolo, si farà riferimento alla legge n. 104 del 5.02.1992.
Per le richieste presentate oltre il mese di giugno, il contributo spetterà dal mese successivo a quello in cui è stata deposita la richiesta.
Per la vigenza del presente contratto, le parti convengono di estendere il contribuito di cui al primo comma del presente articolo anche ai dipendenti portatori di handicap ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 5.02.1992 a decorrere dall’anno in corso.
Qualora i beneficiari del contributo siano più dipendenti di Aziende destinatarie del presente Contratto di secondo livello, l’importo dovuto viene corrisposto a ciascuno di essi in misura proporzionale.
Art. 6 - Premio di fedeltà
Al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento va erogato al personale appartenente alle aree professionali e ai primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi, nonché ai quadri di 3° e 4° livello, in ragione della misura prevista dall’art. 102 del vigente CCNL, a titolo di una tantum, un premio di anzianità.
Il pagamento dovrà essere effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio. Il premio di anzianità assorbe eventuali provvidenze già corrisposte allo stesso titolo.
Art. 7 - Azioni positive
1) Commissione pari opportunità
In armonia con la legislazione vigente, è istituita presso la Federazione una Commissione paritetica con il compito di individuare, partendo da analisi quantitative e qualitative delle realtà interne, le cause che possono produrre eventuali condizioni di svantaggio di genere e di proporre all'uopo programmi di azioni positive.
La Commissione, della quale faranno parte 2 membri per ogni organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, ha i compiti di esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
2) Premorienza
Compatibilmente a quanto previsto dallo Statuto di Cassa Mutua Nazionale, in caso di premorienza del lavoratore, viene garantita per l’anno in corso e per quello successivo alla morte l’iscrizione alla Cassa del coniuge e dei figli superstiti.
3) Nascita figli
In caso di nascita o adozione di figlio, l’Azienda verserà al Fondo Pensione Nazionale 100 euro per la creazione di una nuova posizione.
4) Assunzioni ex art. 31 ter CCNL
Per le assunzioni a tempo indeterminato ex art. 31 ter CCNL 21.12.2007, come modificato dall’accordo di rinnovo del 21.12.2012, effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, l’Azienda verserà al Fondo Pensione Nazionale per la durata di quattro anni dall’assunzione un importo pari a € 1.000.
Art. 8 - Permessi
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 54 CCNL e ferme restando le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, l’Azienda concederà ulteriori permessi retribuiti per comprovate visite specialistiche cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di 7,5 ore (una giornata lavorativa) all’anno.
ORGANIZZAZIONE
Art. 9 - Profili professionali
Sulla base della previsione di cui alla norma transitoria dell’art. 109 e dall’art. 29 del CCNL sono da riconoscere i seguenti inquadramenti minimi ai lavoratori incaricati di svolgere in via continuativa e prevalente le seguenti attività:
Terza Area Professionale
2° Livello retributivo:
• addetto Responsabilità Sociale d’Impresa: esegue le direttive impartite dal Responsabile della funzione: cura le attività e iniziative riguardanti la realizzazione della mission statutaria in coerenza con la Carta dei Valori e la Carta di Coesione del Credito Cooperativo.
• addetto al Marketing operativo e strategico: esegue le direttive impartite dal Responsabile della funzione, coadiuva nella redazione dei piani operativi e/o i prodotti e/o iniziative commerciali attuando e predisponendo tutte le azioni necessarie per lo sviluppo nelle zone geografiche di competenza.
3° livello retributivo
• addetto al controllo del rischio: lavoratore che, sulla base delle direttive impartite dal responsabile della funzione, con un adeguato grado di autonomia, coadiuva quest’ultimo nel monitoraggio costante dei rischi aziendali in armonia con le disposizioni di Xxxxxxxxx;
• addetto al recupero del credito: lavoratore che, sulla base delle direttive impartite dal responsabile della funzione, con un adeguato grado di autonomia gestisce le posizioni di recupero dei crediti deteriorati, anche relazionandosi con legali esterni e/o società specializzate.
• addetto al controllo di gestione: esegue le direttive impartite dal Responsabile della funzione, e con un adeguato grado di autonomia raccoglie ed organizza i dati e le informazioni per le elaborazioni statistiche e bilanci di previsione, realizza le attività proprie del controllo di gestione.
4° livello retributivo
• responsabile servizi assicurativi: lavoratore responsabile del servizio assicurativo della Banca.
Art. 10 - Corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione)
Premesso che le BCC sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario, le parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e uno dei valori strategici del Credito Cooperativo Regionale, rappresentando l’uniformità formativa fondamentale anche per rafforzare la coesione del sistema.
Quando l’attività formativa è organizzata dalla Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia per conto delle BCC, le parti considerano assolti gli obblighi formativi previsti dall’art. 63 CCNL:
• relativamente al “pacchetto” da svolgere durante il normale orario di lavoro non inferiore a
24 ore annuali, con la partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Federazione per un totale di tre giornate lavorative (quattro giornate lavorative per i lavoratori assunti dal 1.1.2001) e con l’ulteriore svolgimento di un’ora e mezza di autoformazione;
• relativamente all’ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, per il quale le Aziende devono comunque prevedere l’offerta ed è prevista l’adesione facoltativa da parte del lavoratore, con la partecipazione dello stesso a corsi, condivisi con l’Azienda, tenuti o organizzati dalla Federazione. Tenuto conto della parte retribuita (8 ore) e di quella non retribuita (18 ore), il lavoratore potrà impiegare giornate intere con eventuale utilizzo di permessi retribuiti e non retribuiti.
Con riferimento all’istituto dello sviluppo professionale di carriera dei lavoratori appartenenti alle Aree professionali e dei Quadri Direttivi si rinvia a quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale.
A) Informativa
La Federazione - entro il 31.12 di ciascun anno - provvederà ad informare le XX.XX. regionali del Piano formativo che sarà proposto alle BCC (con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento degli stessi); nell’ambito della valutazione congiunta, dette Organizzazioni potranno formulare osservazioni e suggerimenti in merito ai corsi in programma. Analoga informativa sarà data da ogni singola BCC alle proprie RSA.
Nell’apposito incontro di cui all'articolo 63 del CCNL, da tenersi nel mese di febbraio, la Federazione comunicherà alle XX.XX. regionali l'elenco dei lavoratori partecipanti ai corsi dalla stessa organizzati, nonché in merito ai quantitativi orari di formazione svolti nell’anno precedente da ciascuna BCC. Nel corso di detto incontro le XX.XX. stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le ore del “pacchetto formativo” (24 ore annuali) di cui all’art. 63, 2° comma lettera a) del CCNL, che non fossero effettuate per cause imputabili alle Aziende, verranno aggiunte al pacchetto formativo dell’anno successivo.
Con riferimento al pacchetto formativo di 24 ore di cui alla lettera a) dell’art. 63 del CCNL, nonché all’ulteriore pacchetto di 26 ore di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, le parti, nell’ipotesi in cui in sede di incontro annuale sulla formazione verifichino un rilevante quantitativo di ore di formazione non usufruita, potranno individuare specifiche soluzioni, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la definizione di interventi formativi eccedenti l’offerta annuale, utilizzando anche la forma dell’autoformazione.
I quantitativi orari della formazione oggetto di eventuali accordi intervenuti tra le parti per l’accesso agli interventi formativi del Fondo di solidarietà per il personale delle BCC/CRA di cui al DM 157/2000 saranno computati nei pacchetti di cui all’art. 63 del CCNL.
Per la partecipazione ai corsi compete il trattamento indicato ai commi 11 e 12 dell’art. 60 del CCNL.
I quantitativi orari e i relativi contenuti della formazione svolta da ciascun dipendente saranno conservati nel fascicolo personale.
Annualmente il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un documento riassuntivo attestante gli argomenti e la quantità della formazione ricevuta.
Il programma annuale dei corsi organizzati dalla Federazione saranno portati a conoscenza di tutto il personale mediante la pubblicazione nel web della Federazione delle date e delle relative modalità di svolgimento.
B) Corsi per nuovi assunti
Le aziende provvederanno a comunicare alle RSA le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, nonché le somministrazioni di lavoro instaurate, specificando inquadramento e mansioni assegnate.
Entro 9 mesi dall’assunzione la BCC provvede, attraverso la Federazione, a far partecipare i nuovi assunti a un percorso formativo avente lo scopo di agevolare il loro inserimento in azienda, con durata minima di 75 ore complessive da svolgersi, anche in modo frazionato, entro 12 mesi.
Il percorso formativo, che verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo della Banche di Credito Cooperativo), che sull’operatività bancaria vera e propria, é obbligatorio, sia per le Aziende, che sono tenute a far partecipare ad esso tutti i nuovi assunti, sia per questi ultimi, che sono tenuti ad assistervi.
Durante lo svolgimento di tale percorso é previsto l'intervento delle XX.XX. stipulanti per due ore complessive, vertenti sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e di lavoro.
C) Corsi antiriciclaggio
Particolare attenzione dovrà essere riservata all’attività formativa in materia di antiriciclaggio, che potrà essere svolta sia attraverso interventi formativi aziendali, interaziendali, extra aziendali e in autoformazione.
Tali corsi dovranno essere compresi nel programma di formazione dei nuovi assunti, nell’ambito della quale dovranno essere di durata minima di un giorno, nonché essere estesi anche agli altri lavoratori in presenza di variazione della normativa ovvero di misure tecnico-organizzative adottate in materia.
D) Autoformazione
Le parti convengono che l’autoformazione, nell’ambito della quale va ricompreso l’utilizzo di strumenti informatici e cartacei, deve essere considerata secondaria e subordinata rispetto all’attività formativa in aula.
Nell’ipotesi di utilizzo di questo strumento formativo, le Aziende dovranno assicurare che l’autoformazione:
- sia effettuata in locali idonei, senza contatto con il pubblico;
- non sia essere interrotta da attività lavorativa;
- sia programmata e calendarizzata.
Lo svolgimento della formazione attraverso la piattaforma dedicata “Tandem” equivale all’erogazione di 5 ore di formazione per ciascun pacchetto formativo.
E) Servizio cassa
Per il personale adibito per la prima volta al servizio cassa, ovvero allo stesso richiamato dopo lungo tempo, va previsto opportuno addestramento teorico-pratico, anche mediante affiancamento a personale esperto. L'addestramento avrà durata variabile, commisurato alle capacità e al grado di apprendimento singolarmente dimostrato e dovrà riguardare anche le disposizioni in tema di registrazioni di operazioni conseguenti alla normativa antiriciclaggio.
F) Passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore
Nel caso di passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore l’Azienda valuterà insieme con il personale interessato, nel corso di apposito incontro, la necessità di farlo partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e/o specializzazione utili al nuovo profilo professionale da assumere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che i quantitativi formativi di cui ai punti B, C e D concorrono al pacchetto formativo di cui all’art. 63 del CCNL.
Art. 11 - Ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale
Le parti, convenendo sulla estensione dell'utilizzo dei contratti part-time quale strumento di miglioramento della complessiva gestione aziendale, ritengono che eventuali problematicità che dovessero emergere nelle Aziende, a seguito di richieste di trasformazione di contratto da tempo pieno a tempo parziale eccedenti i limiti contrattuali, saranno esaminate a livello regionale.
L’Azienda con organico superiore a 100 unità è tenuta ad accogliere, in presenza delle esigenze di cui al quinto comma del presente articolo, le richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nel limite di una unità ogni 25 in organico, con arrotondamento alla unità superiore qualora la frazione risulti superiore al 50%.
L’organico complessivo sulla base del quale individuare il numero delle richieste da accogliere da parte di ciascuna azienda sulla base delle previsioni di cui alla normativa di primo livello di tempo in tempo vigente è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
I contratti di lavoro part time a tempo indeterminato non sono da considerare nel conteggio del numero nella misura di seguito indicata:
- nelle Aziende con organico da 50 a 100 dipendenti: 2
- nelle Aziende con organico da 101 a 150 dipendenti: 3
- nelle Aziende con organico da 151 a 200 dipendenti: 4
- nelle Aziende con organico da 201 a 250 dipendenti: 5
A mero titolo esemplificativo, per l’accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali in ordine di priorità:
- salute del lavoratore;
- assistenza a figli portatori di handicap grave;
- assistenza al coniuge/convivente, a figli, a genitori gravemente ammalati;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 14 anni;
- motivi di studio (in alternativa alle facilitazioni previste dal primo comma dell’art. 68 CCNL);
- altre esigenze.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati, di norma, a tempo determinato e sono eventualmente rinnovabili.
In deroga a quanto previsto all’articolo 2 dell’allegato E al CCNL 21.12.2007, così come modificato dall’accordo di rinnovo del 21.12.2012, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto di lavoro a tempo parziale può avere una durata anche inferiore ai 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le Aziende si impegnano, ove compatibile con le specifiche esigenze organizzative, ad accogliere le eventuali richieste di part time eccedenti il limite obbligatorio sopra richiamato.
Art. 12 - Gestione CCNL
A) Uso autovettura Privata per servizio
Con riferimento anche all'articolo 60 del CCNL, viene convenuto che l'azienda, a seguito di incidente senza dolo e colpa grave del dipendente, provvederà al rimborso - direttamente o mediante assicurazione - delle spese sostenute per la riparazione dell'autovettura privata qualora il suo uso, da parte del dipendente sia avvenuto su disposizione dell'Azienda per ragioni di servizio o per partecipazione a corsi di formazione e sempre che il danno non sia altrimenti risarcibile.
Analogo rimborso, sempre in assenza di dolo e colpa grave, sarà effettuato in caso di furto e/o danneggiamento intervenuto durante l’utilizzo o la sosta per attività autorizzate, con estensione della tutela legale in caso di giudizio penale.
Il dipendente dovrà denunciare tempestivamente il sinistro all'Azienda, consegnare conto preventivo, prima che inizino i lavori di riparazione, e regolare documentazione di spesa al termine degli stessi.
Ricorrendo ipotesi di colpa grave del dipendente si procederà all'esame del caso in sede sindacale locale.
Qualora le spese per danni subiti dall'autovettura del dipendente non siano state rimborsate entro 3 mesi dall'incidente, l'Azienda anticiperà al dipendente stesso detto rimborso.
Ai fini di tale anticipazione, la mancanza di colpa grave sarà valutata temporaneamente dalla stessa Azienda, salva valutazione definitiva al termine del procedimento secondo la previsione dei precedenti commi.
B) Turni delle ferie
Ai fini dell'Articolo 52 del CCNL di categoria, il personale provvederà a comunicare le proprie preferenze, per turni di ferie, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
L'Azienda provvederà a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo. Restano salve analoghe procedure di programmazione delle ferie già in uso presso alcune banche (es. semestralizzazione).
C)Banca delle ore
Per i contratti di durata inferiore all’anno, al termine del rapporto, l’Azienda provvederà a monetizzare le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno si procederà al recupero o alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare.
PARTE ECONOMICA
Art. 13 – Indennità di funzione e indennità di rischio
A) Indennità di funzione (Vice responsabile di succursale)
Il ruolo di Vice Responsabile è da intendersi non solo quale sostituto del preposto durante la sue assenze, ma quale coadiutore quotidiano dello stesso nello svolgimento delle attività aziendali.
Al vice responsabile di succursale specificatamente nominato compete un assegno mensile di indennità di funzione in misura pari al 50% dell’indennità prevista per il personale preposto a succursale percepita dal preposto della succursale medesima.
Venendo meno l’incarico di vice responsabile di succursale, cessa il diritto alla corresponsione dell’assegno anzidetto e, in caso di assenza del preposto, va erogato in sostituzione dell’assegno di indennità di funzione il corrispondente trattamento economico superiore previsto dalla contrattazione collettiva per l’inquadramento minimo del preposto.
Resta chiarito che, qualora non dovessero risultare differenze retributive per sostituzione del preposto, il vice responsabile continuerà a percepire l’assegno mensile di indennità di funzione.
Resta inoltre inteso che, qualora il vice responsabile di succursale, individuato ed incaricato, percepisca indennità di rischio cassa in via continuativa, l’assegno mensile di indennità di funzione è pari al 30% dell’assegno di preposto.
Dichiarazione a verbale
I vice preposti nominati al 31.12.2013, fatte salve le eventuali revoche derivanti da scelte organizzative aziendali differenti, mantengono l’incarico assunto e percepiranno l’indennità di funzione anche per il periodo ricompreso fra il 1° gennaio 2014 e la data di sottoscrizione del presente accordo.
B) Indennità di rischio (Servizio cassa)
Nei casi di svolgimento di mansioni di cassiere in via saltuaria, l'indennità di rischio mensile va corrisposta in ragione del numero di giorni effettivi sul totale dei giorni lavorativi del mese.
In tali casi l’incarico dovrà essere conferito per iscritto, anche via e-mail, e l’indennità di cassa andrà corrisposta in ragione dell’unità di tempo minima di 5 ore.
In caso di utilizzo di cash-dispenser l’indennità di cassa spetta nella misura del 50% rispetto a quanto definito dal CCNL.
Art. 14 – Premio di risultato
In applicazione della disciplina del premio di risultato di cui all’allegato F del CCNL del 21 dicembre 2007, e con riferimento alle previsioni di cui all’art. 48 CCNL e, viene previsto, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (di seguito, per brevità, PDR).
La misura del PDR, i beneficiari dello stesso nonché le modalità di erogazione sono definiti nell’Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
(La proposta formulata determinerebbe l’erogazione di un PDR 2014 per complessivi 1.434.427,86 euro, cui corrisponde un premio medio di 1.000,30 euro. A titolo comparativo si ricorda che nel 2013 è stato erogato un PDR di 1.519.467,77 euro – Premio medio 1.062,56 euro e nel 2012 è stato erogato un PDR di 1.351.711,36 euro – Premio medio 955,27 euro).
Art. 15 – Ticket pasto
Il ticket pasto viene fissato nella misura di euro 7,40 a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla vigenza dello stesso.
Il ticket pasto é giornaliero, nominativo, e ne ha diritto il personale dipendente presente in azienda nell’intera giornata; il ticket spetta inoltre ai turnisti e a tutti coloro che effettuano orario lavorativo anche ridotto e part time che ricomprendano la pausa pranzo; per i dipendenti con i quali é stato convenuto orario di lavoro part time verticale il ticket pasto compete nelle giornate di effettuazione della prestazione lavorativa.
I ticket pasto dovranno essere utilizzati per l’effettivo consumo del pasto, escludendo tutte le forme diverse dal consumo diretto; i medesimi ticket sono riservati personalmente agli intestatari e non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro o merce sostitutiva. Gli stessi potranno essere richiesti e utilizzati soltanto per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Il valore del ticket pasto non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R..
L'individuazione dei pubblici esercizi forniti di licenza di somministrazione pasto, in zona da convenzionare, sia tramite società organizzate per la gestione dei buoni pasto, sia direttamente, avverrà d'intesa tra le Aziende e le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con il personale interessato.
Allegato A
Il premio di risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, entro il mese di febbraio 2014, relativamente all’esercizio di bilancio 2012 per il personale in forza alla data di stipula e, per le annualità successive, comunque riferite alla presente vigenza contrattuale, entro il mese di gennaio al personale che, in servizio nel mese di erogazione, avrà prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nel corso dell’anno di misurazione.
Tale emolumento, determinato sulla base del metodo di seguito illustrato, avrà la caratteristica, ai sensi dell’art. 48 del CCNL, della totale variabilità dei risultati conseguiti da ciascuna Banca nell’anno di misurazione. In conseguenza, il premio di risultato, la cui corresponsione e il cui ammontare risultino incerti, essendo correlati, ai sensi del presente accordo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, fruisce del particolare regime contributivo ex lege
n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato F al CCNL in materia di premio di risultato, l’ammontare complessivo da distribuire fra il personale interessato e riparametrato secondo la scala dell’Allegato B) del sopra citato Allegato, é determinato come di seguito specificato. A tale proposito, le parti convengono che l’inquadramento da prendere in considerazione per la determinazione del premio individualmente spettante, é quello risultante al 31 dicembre di ciascun anno di misurazione, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nell’anno di misurazione, il premio di risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni.
Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, ivi compresi i casi di malattia e infortunio, il premio di risultato verrà corrisposto per intero, mentre nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione sarà proporzionalmente ridotto, ad eccezione delle assenze derivanti da sciopero e permessi di cui alla Legge n. 104 del 1992.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di misurazione il premio verrà erogato in proporzione alla prestazione effettuata.
Il premio di risultato verrà erogato anche al personale non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenza di altra Azienda destinataria del presente contratto nell’ambito della mobilità di cui all’art. 62 del CCNL,
nonché ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro per quiescenza. In tal caso il premio sarà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il premio sarà altresì riconosciuto agli eredi del lavoratore deceduto in corso d’anno, sempre in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Per le Banche interessate da processi di fusione, il premio di risultato verrà determinato sulla base dei risultati aggregati delle singole Aziende che hanno partecipato alla fusione.
Per le Banche di nuova costituzione si procederà alla determinazione dei parametri mediante apposito accordo, coerentemente con le finalità e gli indirizzi individuati dal presente contratto. L’accordo di cui sopra formerà parte integrante del contratto regionale di secondo livello.
Il premio di risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Il premio di risultato non maturerà:
(a) se nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione la singola Banca presenti un bilancio senza utili di esercizio;
(b) se la singola Banca risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione.
Determinazione del Premio Di Risultato
Preliminarmente, le Parti convengono sulla esatta classificazione delle Banche nelle 4 fasce indicative dal grado di eccellenza raggiunto, così come previsto dalla disciplina del Premio di risultato definita nel CCNL e relativi Allegati tempo per tempo vigenti.
Al fine di rendere gli indicatori aderenti alla realtà contabile prima di calcolare le fasce di appartenenza si è provveduto ad apportare ulteriori rettifiche al raccordo delle voci di bilancio definito nell’accordo del 23.11.2006.
In particolare:
• nell’aggregato della raccolta diretta, è stato aggiunta la voce 50 di stato patrimoniale attivo (passività finanziarie valutate al fair value);
• nell’aggregato di calcolo dell’utile non si è provveduto a rettificare la voce 110 di conto economico dell’effetto imposte medio, in quanto tale voce risulta già neutra ai fini fiscali.
Inoltre, il Risultato Lordo di Gestione è nettato:
• di una quota degli interessi da titoli e banche pari al 72% dell'incidenza dell'asta BCE sul
portafoglio titoli e banche;
• di una quota degli utili da negoziazione pari al 72% dell'incidenza dell'asta BCE sul portafoglio titoli.
• di una quota delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (V130a di CE) pari al 40% per l’anno 2013 (Bilancio 2012) e al 50% per l’anno 2014 (Bilancio 2013).
Indicatore Aziendale Composto
Ai fini della determinazione del premio di risultato, le Parti, ai sensi dell’art. 2 del citato allegato, convengono di assumere, per tutta la durata contrattuale, il seguente indicatore composto per misurare lo scostamento dell’andamento annuale di ogni singola Banca, rispetto all’andamento medio del biennio precedente.
INDICATORI | PONDERAZIONE | |
I | COSTI OPERATIVI / MARGINE INTERMEDIAZIONE | 25,00% |
II | RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA / MARGINE INTERMEDIAZIONE | 20,00% |
III | MONTANTE / N. DIPENDENTI | 10,00% |
IV | RLG / N. DIPENDENTI | 20,00% |
V | DETERIORATE LORDE / IMPIEGHI LORDI | 10,00% |
VI | RICAVI NETTI DA SERVIZI / SPESE AMMINISTRATIVE | 15,00% |
100,00% |
Ai fini della loro esatta individuazione, si conviene che i singoli indicatori, con riferimento ai dati di bilancio dell’anno di misurazione, sono costituiti come segue:
1° Indicatore = Costi operativi, Voce 150 di CE (spese amministrative al netto dei costi degli esodi incentivati, che non comportino attivazione delle prestazioni del “Fondo di solidarietà”), diviso Margine di intermediazione, Voce 120 di CE al netto della voce 110 di CE + Voce 190 di CE (altri proventi /oneri di gestione);
2° Indicatore = Risultato Netto Gestione Finanziaria, Voci 140 di CE al netto della voce 110 di CE + Voce 190 di CE (altri proventi/oneri di gestione) diviso Margine Intermediazione Voce 120 di CE al netto della voce 110 di CE + Voce 190 di CE (altri proventi/oneri di gestione).
3° Indicatore = Montante, Voce 70 dello SP Attivo rettificata per tenere conto dell'effetto dovuto all'eventuale riclassifica ad altra voce dei finanziamenti attivi coperti, eventualmente valutati al FV
(FVO) e da altra voce del titolo junior (qualora la banca decida di classificarlo nei Loans & Receivables) + Voci 20 SP passivo (Debiti vs clientela), 30 (Titoli in circolazione), 50 (Passività finanziarie valutate al fair value) di SP. Il valore così ottenuto va rettificato della componente legata alla riclassifica dei prestiti subordinati avvalendosi dell'informativa di dettaglio riportata in NI Parte E tavole C.2.1 e C.2.2 (colonna "crediti verso clientela") + Tabella 4, Parte B, punto 3b - Titoli di terzi in deposito, diviso Numero medio dei Dipendenti, pari alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi;
4° Indicatore = Risultato lordo di Gestione, Voce 120 di CE (margine di intermediazione) al netto delle voci 110 di CE (risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al FV) e 220 di CE (risultato netto della valutazione al FV delle attività materiali e immateriali) + voce 150 (spese amministrative) di CE e voce 190 (proventi/oneri di gestione), ulteriormente nettato delle componenti richiamate al paragrafo “Determinazione del Premio Di Risultato” diviso Numero medio dei dipendenti, pari alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi;
5° Indicatore = Partite Deteriorate Lorde, Tabella A.1.6 della sezione 1 della parte E della nota integrativa (esposizione per cassa e fuori bilancio vs clientela, valori lordi e netti) - Esposizione lorda, sommatoria da a) a d), diviso Impieghi Lordi, Voce 70 dello SP attivo rettificata per tenere conto dell'effetto dovuto all'eventuale riclassifica ad altra voce dei finanziamenti attivi coperti, eventualmente valutati al FV (FVO) e da altra voce del titolo junior (qualora la banca decida di classificarlo nei Loans & Receivables).
6° Indicatore = Ricavi da netti da servizi, Voce 60 CE, diviso Spese Amministrative, voce 150 di ce (spese amministrative al netto dei costi degli esodi incentivanti, che non comportino attivazione delle prestazioni del Fondo di solidarietà).
EQUIVALENZA
In attuazione della richiamata disciplina nazionale, le Parti determinano l’ambito o il livello di equivalenza, per ciascuna fascia, rispetto alla media dell’andamento del biennio precedente, come segue:
Ambiti di equivalenza
Fascia | Equivalenze | Limiti |
1 | Equivalenza massima Equivalenza minima Base di erogazione | 110 105 70 |
2 | Equivalenza massima Equivalenza minima Base di erogazione | 120 110 80 |
3 | Livello di equivalenza Base di erogazione | 110 90 |
4 | Livello di equivalenza Base di erogazione | 125 100 |
IMPORTO DA EROGARE
Per l’erogazione riferita ai bilanci 2012 e seguenti, per le Banche classificate in fascia 1 e 2 , oltre a quanto previsto ai punti a) e b) dell’art. 3 di cui all’Accordo nazionale citato, ove l’indicatore dell’anno di misurazione si collochi al di sotto del limite inferiore dell’ambito di equivalenza, la percentuale di erogazione prevista per ciascuna fascia viene ridotta:
• di un valore pari a 1,6 volte la percentuale di scostamento negativo fatto registrare dalla Banca nell’anno di misurazione fino ad un limite massimo di 30 punti al di sotto del limite inferiore dell’ambito di equivalenza;
• superata tale soglia di negatività non verrà corrisposto alcun premio.
Per le Banche classificate in fascia 3, oltre a quanto previsto al punto c) dell’art. 3 di cui all’Accordo nazionale citato, ove l’indicatore dell’anno di misurazione si collochi al di sotto dell’ambito di equivalenza, la percentuale di erogazione prevista per ciascuna fascia viene ridotta:
• di un valore pari a 1,6 volte la percentuale di scostamento negativo fatto registrare dalla Banca nell’anno di misurazione fino ad un limite massimo di 20 punti al di sotto del livello di equivalenza;
• superata tale soglia di negatività non verrà corrisposto alcun premio.
Per le Banche classificate in fascia 4, oltre a quanto previsto al punto c) dell’art. 3 di cui all’Accordo nazionale citato, ove l’indicatore dell’anno di misurazione si collochi al di sotto dell’ambito di equivalenza, la percentuale di erogazione prevista per ciascuna fascia viene ridotta:
• di un valore pari a 1,6 volte la percentuale di scostamento negativo fatto registrare dalla Banca nell’anno di misurazione fino ad un limite massimo di 25 punti al di sotto del livello di equivalenza;
• superata tale soglia di negatività non verrà corrisposto alcun premio.
Il Premio di Risultato distribuibile ai dipendenti di ciascuna Banca quale derivante dall’applicazione dell’art. 3 della disciplina nazionale integrata dal presente accordo, sarà calcolato in due quote:
• la prima pari al 70% del R.L.G. riferito alla singola azienda quale derivante dal citato art. 3 della disciplina nazionale;
• la seconda pari al 30% del R.L.G. medio pro capite di sistema regionale ponderato secondo la percentuale di R.L.G. sul totale prevista per la singola Banca e moltiplicato per il numero dei dipendenti della medesima, esclusi i dirigenti.
Inoltre, le parti convengono che la percentuale complessiva di Risultato Lordo di Gestione (come definito nella descrizione relativa al 4° indicatore) da erogare non potrà risultare superiore al 2,75%.
Qualora nell’applicazione delle equivalenze, come sopra definite, il valore percentuale della somma dei premi delle BCC (A) dovesse superare le percentuali di Risultato Lordo di Gestione sopra indicate (B), si procederà ad una diminuzione percentuale uniforme su tutti i premi delle BCC eroganti calcolata in base alla seguente formula (-A+B) / A.
Il Premio di Risultato della Federazione sarà calcolato moltiplicando il premio medio regionale per dipendente dell’anno di riferimento per il numero dei dipendenti della medesima.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alla richiamata disciplina nazionale.
Resta inteso che la Federazione provvederà a fornire, a consuntivo, alle XX.XX. stipulanti specifico elaborato che riporti le quantità economiche complessive erogate a titolo di premio di risultato per azienda.
Le parti allegano la tabella di calcolo elaborata sulla base dei criteri sopra descritti per l’erogazione relativa all’anno 2012.