COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ROSSI
Nella seduta del 09/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 6/10/2015 la ricorrente afferma di avere sottoscritto, in data 29/07/2011, un contratto di mutuo con l’intermediario resistente per l’importo di euro 4.500.000,00 da estinguersi in 76 rate trimestrali e di avere presentato, in data 21/01/2015, una richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi dell’Accordo per il credito 2013 a favore delle PMI.
Lamenta l’assenza di riscontro dell’intermediario a tale domanda di sospensione che, a suo dire, avrebbe meritato accoglimento per la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e per la mancata precedente fruizione della moratoria del finanziamento in parola.
Riferisce che solo con nota del 7/04/2015, e quindi successivamente alla presentazione di apposito reclamo, l’intermediario comunicava il rigetto della richiesta di sospensione dei pagamenti, motivandola con la precedente fruizione del beneficio da parte della mutuataria ai sensi delle Misure per il credito alle PMI del 2012.
Afferma di avere avanzato una nuova richiesta ai sensi dell’Accordo per il credito 2015 in data 18/06/2015 e di avere proposto un nuovo reclamo all’intermediario in data 31/07/2015, stante, di nuovo, l’assenza di riscontro alla richiesta avanzata.
Con il ricorso all’ABF, la società ricorrente contesta l’opposizione e l’assenza di ogni motivazione dell’intermediario resistente alle richieste avanzate per ottenere l’ammissione alla moratoria e chiede all’ABF l’applicazione dell’Accordo per il Credito 2013 secondo lo schema e con i presupposti della normativa in esame, dopo aver segnalato di essere in possesso di tutte le condizioni e i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’accesso alle predette misure.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso sul presupposto della natura costitutiva della pronuncia richiesta dalla ricorrente all’ABF, al quale la ricorrente chiede l’”applicazione” dell’Accordo per il credito 2013.
Nel merito, e con riguardo alla prima richiesta di moratoria formulata dalla ricorrente, segnala che quest’ultima aveva già beneficiato della sospensione del pagamento delle rate del mutuo nel periodo giugno-settembre 2012 in applicazione delle “Nuove misure per il Credito alle PMI” del 2012, ciò che determinava l’impossibilità di accedere per una seconda volta alla predetta moratoria, secondo i chiarimenti forniti dall’ ABI che indicavamo, come condizione di tale agevolazione, la mancata precedente fruizione del beneficio di cui alle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012”.
Con riferimento alla seconda richiesta avanzata ai sensi dell’Accordo per il credito del 2015, l’intermediario osserva che l’accordo non prevede alcun automatismo nell’accesso a tale sospensione, restando invece ferma l’autonomia delle banche nella valutazione delle richieste ricevute, in applicazione del principio di sana e prudente gestione.
In tale prospettiva, dichiara di aver valutato il merito creditizio della società ricorrente e di aver considerato, a tal fine, il suo inadempimento all’art. 6 del contratto di mutuo che consentiva alla banca di chiedere la risoluzione del contratto o di esercitare il diritto di recesso laddove, dal bilancio della società, fosse risultato un finanziamento soci inferiore a euro 1.500.000,00, come si era effettivamente verificato (il bilancio d’impresa al 31/12/2014 evidenziava infatti un finanziamento soci di euro 453.000,00). Precisa, pertanto, che, pur non avendo ritenuto, per il momento, di risolvere il contratto, tale circostanza aveva influito sulla valutazione del merito creditizio della ricorrente nel valutare la sua richiesta di accesso alla moratoria.
Chiede pertanto all’ABF, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto volto ad ottenere una pronuncia costitutiva estranea alla competenza dell’ABF; in via subordinata, chiede all’ABF di “riconoscere che la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi dell’”Accordo per il credito 2015” costituisce decisione rimessa alla valutazione del merito creditizio del cliente da parte della banca e, dunque, escludere il diritto della ricorrente ad ottenere detto beneficio in assenza dell’espresso consenso dell’intermediario”.
DIRITTO
In xxx xxxxxxxxxxx, xx esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall’intermediario resistente sulla base dell’asserito carattere costitutivo della pronuncia richiesta all’ABF.
Sul punto, il Collegio osserva che, nel procedimento davanti all’ABF, le parti possono fare a meno di avvalersi dalla difesa tecnica e che la conseguente possibilità per le parti di elaborare personalmente la formula delle proprie domande e allegazioni giustifica un’interpretazione non strettamente letterale e formale di queste ultime, anche in ossequio ad una esigenza di conservazione della domanda. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, indipendentemente dalle espressioni letterali usate, possa essere legittimamente qualificato come volto ad ottenere dall’Arbitro l’accertamento del diritto
della ricorrente all’applicazione della richiamata normativa -Accordo per il Credito 2013-, anche considerato che una domanda di accertamento sarebbe sempre implicita in una domanda, pur vietata, di pronuncia costitutiva.
Ritiene pertanto infondata la predetta eccezione di improcedibilità.
Nel merito, il Collegio osserva che la controversia trae origine dall’emanazione del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, il cui art. 5, c. 3-quater, prevedeva che “al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze” fosse autorizzato a “stipulare (…) un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti”.
A tale provvedimento seguiva la stipula della convenzione con l’ABI, denominata “Accordo per il credito 2013” in cui si prevedeva che potessero accedere ai benefici ivi definiti tutte le PMI che, “al momento di presentazione della domanda” possedessero determinati requisiti e “con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica”.
Sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell’istruttoria sulle domande, l’Accordo precisava che le Banche aderenti avrebbero dovuto attuare un esame “su base individuale (…) senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento” e che “nell’effettuare l’istruttoria” si sarebbero attenute “ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione”, impegnandosi “a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca” (così il par. 4), principi, questi ultimi, ribaditi dall’ABI nella propria Circolare di chiarimento del 03/07/2013.
Tale disciplina, secondo un orientamento consolidato (e condiviso dal Collegio) di questo Arbitro, rimettendo la decisione sull’applicazione del beneficio alla decisione discrezionale della banca improntata al rispetto del principio di sana e prudente gestione, esclude, con evidenza, un diritto soggettivo del cliente di ottenere i benefici previsti dall’Accordo (cfr. Coll. Milano n. 872/2015; n. 369/2011; Coll. Centro n. 6673/2013; Coll. Sud n. 1710/2012). In particolare, “non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione di contrarre a carico delle banche aderenti, le quali sono libere di valutare il merito creditizio di ciascuna impresa richiedente” (cfr. Coll. Centro n. 5222/2014; n. 819/2013).
Ciò non di meno, riconosciuta, anche nel caso di specie, l’autonomia della banca nel valutare l’accoglimento della domanda formulata dal cliente ai sensi del suddetto Accordo, va comunque osservato che la stessa disciplina in esame obbliga la banca a dare tempestiva risposta al cliente (entro 30 giorni lavorativi dalla domanda) sulla decisione assunta in merito alla domanda ricevuta. Tale risposta deve essere debitamente motivata, nel rispetto dei generali doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con il cliente ed in particolare nel caso di decisioni connotate da discrezionalità (v. Coll. Milano n. 872/2015; Coll. Napoli n. 5222/2014; Coll. Roma n. 5913/2013)
Ciò premesso, nel caso de quo, il Collegio rileva che tale obbligo di tempestivo riscontro e di adeguata informazione alla cliente non è stato assolto dall’intermediario dal momento che, come affermato dalla ricorrente e non contestato dall’intermediario resistente, alla prima richiesta di accesso alla moratoria non è stata fornita risposta alcuna fino al momento della proposizione di un primo reclamo, mentre la seconda richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro fino all’instaurazione del presente procedimento.
Né tali doveri possono dirsi validamente adempiuti dall’intermediario con le risposte e le motivazioni fornite nell’ambito delle controdeduzioni presentate nel presente procedimento.
Pertanto, ferma restando l’impossibilità di accogliere il ricorso per l’esclusione di ogni automatismo nella concessione dei benefici collegati al predetto Accordo e la riconosciuta autonomia riservata alla banca in tali decisioni, il Collegio reputa opportuno invitare l’intermediario resistente a fornire ai propri clienti, in casi consimili, un’informativa adeguata e tempestiva circa le ragioni della decisione, mediante risposte motivate, soprattutto se relative a decisioni di diniego fondate su valutazioni discrezionali (cfr. Coll. Nord, n. 872/2015), e - al pari di quel che accade nei casi di c.d. diniego di credito - “indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali” (cfr. Coll. Coord. n. 6182/2013).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
firma 1