CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
Tra i sottoscritti:
1. Signor Xxxxxxxx XXXXX, nato ad Alessandria il 27 novembre 1968 e residente in Ivrea in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 0, il quale, previo espresso richiamo da parte del notaio autenticante delle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000, assumendone la responsabilità, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’associazione “CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI IVREA”, in sigla “C.A.I. Sezione di Ivrea”, con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, codice fiscale 84004230011 e partita I.V.A. 08458400010, legittimato al presente atto come da delibera del Consiglio Direttivo del / /2014, in seguito denominata anche “Sezione”;
2. (Identificazione del “Gestore”);
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Oggetto del contratto
La Sezione di Ivrea del Club Alpino Italiano, come sopra rappresentata, nel quadro dei propri fini istituzionali, concede a titolo di affitto di ramo d’azienda alla ditta che, come sopra rappresentata, accetta il complesso dei beni organizzati al ricovero ed ospitalità degli alpinisti/escursionisti nelle strutture dell’immobile denominato “Rifugio Xxxxxxxxx Xxxxxx”, ubicato in località Pian del Nel, nel comune di Ceresole Reale (TO), comprese tutte le attrezzature e pertinenze complementari in vista anche del perseguimento dei fini istituzionali della Sezione.
La Sezione, come sopra rappresentata, consente che tutte le licenze specifiche d’esercizio, per il periodo di conduzione dell’azienda, vengano intestate a nome del Gestore.
Nel complesso dei beni sono compresi: l’immobile in cui ha sede il “Rifugio”, che ha una capienza massima di 25 (venticinque) posti letto, compresi quelli del Gestore, attrezzature, arredi, generi alimentari, pertinenze e impianti complementari, come da inventario sottoscritto dalle parti e allegato alla presente scrittura sotto la lettera A.
2) Conduzione del Rifugio
Il Gestore condurrà l’azienda in oggetto mantenendo invariata la precisa denominazione del rifugio. Non potranno essere ceduti a terzi diritti, obblighi e mansioni derivanti dal presente contratto. Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, delegazione, cessione o subentro, salvo l’assunzione da parte del Gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità.
Il Gestore è tenuto a rispettare e a far rispettare il Regolamento Generale dei rifugi del C.A.I., che dovrà essere esposto con la massima evidenza all’interno del rifugio e che costituisce parte integrante del presente contratto e figura allegato sotto la lettera B.
All’interno del rifugio deve essere tenuto, in comoda posizione, il “libro dei visitatori”, che comunque non sostituisce le scritture di registrazione e di segnalazione da tenersi a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza.
Ai fini di eventuale soccorso, il Gestore dovrà invitare chi pernotta nel rifugio a compilare apposita scheda contenente l’indicazione della meta dell’escursione/uscita alpinistica.
3. Prezzi e tariffe
Il Gestore è tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel tariffario C.A.I. consegnatogli dalla Sezione.
Il tariffario C.A.I., sottoscritto dal Presidente della Sezione, deve essere affisso in posizione di immediata e chiara visione e di agevole consultazione da parte del pubblico.
Il tariffario C.A.I. non può essere per alcun motivo modificato o corretto dal Gestore.
Ai sensi della legge regionale 22/95, il Gestore deve provvedere entro le scadenze previste alla consegna presso Turismo Torino della scheda “Tabelle dei prezzi applicati nel rifugio”.
Ai membri delle associazioni alpinistiche aventi diritto di reciprocità, secondo gli accordi in sede UIAA, che il Gestore dichiara di conoscere, dovrà essere concesso analogo trattamento riservato ai soci del Club Alpino Italiano.
Durante il periodo di chiusura invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio) il Gestore potrà, previo consenso della Sezione, ma sotto la propria responsabilità, riaprire il rifugio a richiesta di singoli alpinisti o gruppi di escursionisti, concordando speciali tariffe.
Il Gestore prende atto che, a norma di legge, deve tenere un proprio registratore di cassa e rilasciare scontrino fiscale con le indicazioni e modalità sancite.
4. Pernottamenti
Il Gestore è tenuto ad accettare prenotazioni per i pernottamenti, senza esaurire l’intera capacità ricettiva del rifugio, che risulta essere autorizzato per 25 (venticinque) posti letto, compresi quelli del Gestore.
Le prenotazioni accettate restano valide sino alle ore 18 00’, dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo degli alpinisti/escursionisti. Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i membri delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in azione di soccorso.
In caso di raggiunta capienza, il Gestore deve adoperarsi affinché a chiunque sia assicurata la possibilità di un pernottamento di fortuna o almeno di un ricovero.
Il Gestore è tenuto a consegnare a fine stagione la scheda riassuntiva dei pernottamenti secondo il prospetto della Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine, fornendone copia alla Sezione.
5. Manutenzione ordinaria e custodia
Il Gestore si impegna a mantenere in efficienza l’intero compendio secondo la sua destinazione (ospitalità ad alpinisti/escursionisti soci C.A.I. e non soci), con assoluto divieto di mutarne la destinazione d’uso.
Il Gestore risponde della conservazione e della manutenzione ordinaria dell’immobile e di tutto quanto compreso nell’allegato inventario, salvo il normale degrado d’uso.
Il Gestore è tenuto in particolare a:
a. custodire il materiale sanitario e di pronto soccorso prestando la dovuta attenzione alla scadenza dei prodotti ed attenendosi per il loro uso e conservazione alle disposizioni impartite dalla Sezione, le attrezzature affidategli dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, attenendosi per la loro conservazione ed uso alle istruzioni impartite dai responsabili del CNSAS, assicurandone il corretto uso;
b. mantenere in perfetta efficienza gli estintori, facendo effettuare a proprio carico da ditta abilitata le revisioni periodiche previste dalla normativa, e le altre strutture di sicurezza antincendio;
c. far eseguire a proprio carico la verifica periodica, secondo normativa vigente, da parte di tecnico abilitato al fine dell’ottenimento della Dichiarazione di Rispondenza dell’Impianto Elettrico alla regola d’arte;
d. mantenere buone condizioni igieniche, curare la pulizia delle aree adiacenti, controllare l’agibilità dei sentieri di accesso e l’appropriatezza della relativa segnaletica, provvedendo alla minuta manutenzione;
e. curare lo smaltimento dei rifiuti con trasporti periodici a valle, possibilmente avvalendosi degli stessi mezzi utilizzati per i rifornimenti;
f. facilitare l’individuazione del rifugio e, nella stagione di apertura, esporre dall’alba al tramonto (e comunque durante gli orari di apertura al pubblico dei locali) la bandiera nazionale, nonché, dal tramonto all’alba ovvero in ogni caso di scarsa visibilità, tenere accesa all’esterno una luce apposita od opportuni segnali acustici;
g. provvedere alla settimanale pulizia dei filtri delle apparecchiature UV e periodicamente della lampada/tubo di quarzo, per garantire le condizioni di potabilità dell’acqua;
h. alla chiusura stagionale, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali compreso il lavaggio degli arredi (federe coprimaterasso/cuscini ed eventualmente coperte utilizzati nel corso della stagione, nonché alla disattivazione e svuotamento degli impianti idrici, elettrici e di allontanamento dei reflui o di altre apparecchiature sensibili alle condizioni atmosferiche invernali, posizionare le esche per i topi);
i. durante il periodo di chiusura stagionale provvedere a periodiche visite di controllo, senza alcuna richiesta per particolari rimborsi spese;
j. alla riapertura provvedere al reintegro della flora batterica della fossa Imhoff;
x. partecipare a proprie spese ai corsi d’aggiornamento per i gestori dei rifugi alpini organizzati dagli Enti preposti;
6. Rispetto normative
Il Gestore dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di far rispettare ai collaboratori ed agli ospiti presenti in rifugio, le leggi e le normative emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali e locali e del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in materia di Igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro (testo unico della sicurezza decreto 81), risparmio energetico e rispetto dell’ambiente e differenziazione della raccolta rifiuti. In particolare si impegna a predisporre e compilare le schede di autocontrollo e di applicazione della HACCP.
7. Regola tecnica di prevenzione incendi
Il Gestore deve provvedere agli adempimenti richiesti dalle norme vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 9/04/1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistiche-alberghiere – Titolo IV Rifugi Alpini” successive modifiche e integrazioni, comprese quelle apportate dal DM 3/03/2014).
8. Oneri di gestione e assicurativi
Sono a carico del Gestore tutti gli oneri inerenti la gestione del rifugio (rifornimenti energetici, acqua, telefono, energia elettrica anche nel periodo di chiusura, riscaldamento, tributi, cancelleria e spese postali, approvvigionamento alimentare, spese di pubblicità e accesso Internet, ecc.).
Il Gestore deve provvedere a proprie spese, alle scadenze di legge, al rinnovo di tutte le concessioni e permessi presso gli Enti competenti.
Il Gestore è inoltre tenuto a provvedere a proprie spese alla stipula di congrue e idonee polizze assicurative contro i rischi diversi e, separatamente, per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per il rischio d’incendio relativo agli arredi ed alle attrezzature di sua proprietà.
Le polizze assicurative devono essere anticipatamente sottoposte in visione e concordate con la Sezione.
9. Manutenzione straordinaria
Sono a carico della Sezione oneri e spese di manutenzione straordinaria del rifugio.
È di esclusiva e insindacabile competenza della Sezione la ristrutturazione e il potenziamento del rifugio.
10. Modifiche e Migliorie
È vietato al Gestore procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie senza il preventivo consenso scritto della Sezione.
In ogni caso, al termine del periodo di gestione, la Sezione ha il diritto di chiedere il ripristino a spese del Gestore, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso
Il ripristino potrà essere richiesto anche nel corso della gestione, qualora le modifiche abbiano avuto luogo senza il consenso scritto.
11. Propaganda, pubblicità e manifestazioni
Nell’ambito della gestione è vietato al Gestore assumere iniziative con gli Enti locali di competenza con presentazione di richieste o accordi di merito.
È vietato al Gestore rilasciare interviste o dichiarazioni di qualsiasi genere, riferite all’attività del rifugio o della Sezione.
Eventuale pubblicità a mezzo pieghevoli, riviste e giornali, timbri e cartoline, ecc., deve essere preventivamente approvata dalla Sezione.
All’interno del rifugio è assolutamente vietata l’esposizione di cartelli pubblicitari e manifesti se non preventivamente approvati dalla Sezione, nonché la vendita di oggetti non pertinenti alla natura e ragion d’essere del rifugio.
È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, cartine, etc., di interesse alpinistico o naturalistico.
Manifestazioni, convegni o corsi presso il rifugio, dovranno essere preventivamente concordati fra la Sezione e il Gestore.
12. Responsabilità del Gestore verso terzi
La Sezione non risponde di insolvenze e inadempienze del Gestore nei confronti di terzi.
Il Gestore si assume ogni responsabilità, sia di ordine pubblico che privato, durante la conduzione/gestione dell’azienda sia nei riguardi del personale da esso utilizzato (con riferimento alla retribuzione, inquadramento, contribuzione e previdenza sociale), che in merito al servizio di vitto, alloggio e somministrazione/vendita di generi alimentari.
13. Ispezioni e lavori
Allo scopo di verificare la gestione del rifugio la Sezione potrà effettuare visite di controllo a mezzo di propri ispettori, con diritto al pernottamento gratuito.
I soci volontari incaricati dalla Commissione Rifugi Sezionale per lavori hanno diritto al pernottamento gratuito quando le esigenze lavorative lo rendono necessario ed ai pasti con rimborso adeguato da parte della Sezione al Gestore.
Funzione di controllo generale spetta ai componenti la Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine ed ai componenti le Commissioni Zonali competenti per territorio.
Le ispezioni non possono estendersi ai libri contabili dell’impresa del Gestore.
La Sezione mantiene il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio.
14. Impianti telefonici
Il Gestore è tenuto alla applicazione del Prontuario TELECOM in vigore nei posti telefonici pubblici, senza diritto a supplementi sulle tariffe indicate.
Il Gestore si impegna a mantenere rigorosamente inalterata la consistenza dell’impianto senza alcun accessorio supplementare, quali segreteria telefonica o ripetitore di chiamata e di verificare periodicamente la funzionalità dell’apparecchio telefonico di emergenza esterno, provvedendo a segnalare al concessionario eventuali anomalie del servizio.
15. Durata del contratto
Il presente contratto ha decorrenza dal giorno 1 aprile 2015 e termina il giorno 31 marzo 2018 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni e così per i trienni successivi.
È fatta salva la possibilità di adeguamento del canone di locazione alle scadenze triennali; sarà cura della Sezione informarne il Gestore e concordare con questi il nuovo canone almeno sette mesi prima della scadenza.
Nel caso in cui una delle due parti non sia interessata a rinnovare il contratto ad una data scadenza triennale le parti si accordano a darne preavviso scritto mediante lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza.
16. Corrispettivo e deposito cauzionale
Il corrispettivo annuo viene fissato in €. _. , (Euro /00), oltre I.V.A vigente, che il Gestore verserà posticipatamente, presso il recapito della Sezione, nella misura del 50% entro il 31 Luglio e nella misura dell’ulteriore 50% entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Demanio Militare, proprietario dell’immobile, potrebbe, nel corso della validità del presente contratto, richiedere il pagamento del canone di concessione, anche con effetto retroattivo.
In tale evenienza sarà corrisposta dal Gestore, per l’anno in cui è pervenuta la richiesta e quelli successivi, una quota parte nella misura del 50% dell’importo annuo richiesto alla Sezione con un limite di € 500,00 (Euro cinquecento/00) annui oltre IVA vigente.
La Sezione emetterà quietanza all’atto del pagamento.
A titolo di deposito cauzionale il Gestore ha versato alla Sezione l’importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) La cauzione sarà restituita al Gestore entro tre mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, sempre che non debbano farsi valere contestazioni.
17. Ritardo nei pagamenti
Il ritardo del pagamento del corrispettivo a trenta giorni determinerà l’applicazione degli interessi legali di mora.
Il mancato pagamento di due rate del canone, determinerà il diritto per la Sezione di dichiarare l’immediata risoluzione del contratto senza preavviso.
18. Inagibilità del rifugio
Qualora, per cause non dipendenti dalla Sezione, il rifugio non fosse in grado di funzionare anche solo parzialmente, al Gestore non verrà riconosciuto alcun risarcimento.
In caso di chiusura forzata, imputabile al Gestore, la Sezione può pretendere una somma a titolo di penale pari all’ammontare di un canone.
La Sezione deve essere immediatamente informata di qualsiasi avvenimento che dovesse determinare la chiusura, anche temporanea del rifugio.
19. Divieto di concorrenza
Per l’intera durata del presente contratto, è vietato al Gestore iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del rifugio.
20. Contenzioso
Per ogni controversia le parti dovranno rivolgersi alla Commissione Zonale Rifugi, competente territorialmente, per un amichevole componimento.
Nel caso di mancata conciliazione le parti potranno adire l’autorità giudiziaria. E’ competente il Foro di Ivrea.
21. Esclusioni
Le parti dichiarano e convengono che il presente contratto non costituisce e non vuole costituire un rapporto di lavoro subordinato.
Le parti escludono di voler stipulare una locazione di immobile. Pertanto il presente contratto di affitto di Azienda non è assoggettabile alla disciplina prevista dalla legge n. 392/1978 (legge Equo Canone) e successive modifiche in materia.
22. Spese di stipula e registrazione
Le spese notarili di autentica e quelle di registrazione del presente contratto sono a carico della Sezione per il 50% e del Gestore per il restante 50%.
23. Approvazione
Il Gestore, agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare tutti gli articoli che precedono.
Le parti accettano espressamente quanto concordato. Per quanto non previsto od indicato, si richiamano le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni della Sede Legale del Club Alpino Italiano.
Ivrea li
Il Presidente Sezione C.A.I. di Ivrea Il Gestore
(Xxxxxxxx Xxxxx) ( )