STATUTO DELLA FONDAZIONE “FONDIRIGENTI GIUSEPPE TALIERCIO”
STATUTO DELLA FONDAZIONE “FONDIRIGENTI XXXXXXXX XXXXXXXXX”
Articolo 1 Denominazione
1. A seguito dell’accordo del 23 maggio 2002, tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria), con sede in Roma, Viale dell’Astronomia n. 30 e codice fiscale 80017770589 e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00 e codice fiscale 80073190581, la Fondazione "Xxxxxxxx Xxxxxxxxx" per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali, istituzione senza fini di lucro promossa da Confindustria e Federmanager (già FNDAI), con atto del notaio Xxxxx Xxxxxxxxx in data 27 febbraio 1997 e riconosciuta come persona giuridica, ai sensi degli artt.
12 e seguenti del Codice Civile, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n.176 del 23.04.98, assume la nuova denominazione di “Fondirigenti - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” – detta brevemente Fondirigenti - La Fondazione ha sede in Roma.
2. Fondirigenti è costituita, secondo quanto previsto dall’art. 118, sesto comma, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 2 Scopi
1. La Fondazione non ha fini di lucro.
2. La Fondazione opera a favore di tutte le imprese che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, finanziandone, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i piani formativi dei dirigenti.
3. La Fondazione ha inoltre lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo di una cultura manageriale congrua con le specificità del sistema economico e produttivo italiano, attraverso un sistema integrato di servizi per le aziende, l'occupabilità e la crescita della classe dirigente.
4. L’esplicazione degli scopi sopra definiti sarà disciplinata dal Regolamento della Fondazione, che identifica le modalità attraverso cui si realizza il ciclo continuo dei servizi, assistenza tecnica, studi e ricerche mirate a promuovere l'occupazione di giovani ed adulti nelle funzioni manageriali, l'adattabilità e la crescita dei manager occupati, le opportunità di reinserimento dei dirigenti involontariamente disoccupati, attraverso l'Agenzia del Lavoro. Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) da una dotazione iniziale di 2.000.000 di Euro vincolati a patrimonio;
b) da beni immobili e mobili, pervenuti anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
c) da somme pervenute alla Fondazione, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
d) da apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 4 Entrate
1. Per le attività necessarie all’attuazione dei suoi scopi Fondirigenti dispone delle seguenti entrate:
- delle rendite dal patrimonio;
- del contributo relativo ai Dirigenti versato dall’Inps alla Fondazione, corrispondente alle adesioni delle aziende associate alla Confindustria nonché di tutte le aziende a qualunque settore economico esse appartengano che decidano di versare a Fondirigenti il contributo di cui all’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
- di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- di entrate derivanti da altre iniziative sociali.
2. La Fondazione dispone inoltre di 11.000.000 di Euro destinati alla realizzazione delle attività atte al raggiungimento degli scopi statutari di cui all’art. 2 e delle azioni propedeutiche alle iniziative di formazione continua previste dall’accordo interconfederale Confindustria- Federmanager del 23 maggio 2002.
Articolo 5
Organizzazione e funzionamento
1. Fondirigenti provvederà a disciplinare con apposito Regolamento l’organizzazione e il funzionamento, il personale, l’amministrazione, la gestione finanziaria e contabile della Fondazione, nonché ogni altro aspetto operativo necessario a perseguire gli scopi di cui all’art. 2.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6 Organi e durata
1. Gli Organi della Fondazione sono:
- Il Comitato Promotore
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
2. I membri degli Organi durano in carica tre anni dalla data di insediamento o di accettazione della carica e scadono, in ogni caso, alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.
3. I membri degli Organi possono essere rinominati.
4. E' consentito a Confindustria e Federmanager di provvedere alla revoca ed alla sostituzione dei propri rappresentanti, anche prima della scadenza del loro mandato, mediante comunicazione motivata e scritta al Presidente della Fondazione. Il nuovo Componente entrerà in carica alla prima riunione utile dell'Organo per il quale è stato nominato e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo in corso.
Articolo 7
Comitato Promotore
1. Il Comitato Promotore è composto in maniera paritetica da sei membri, di cui tre nominati dalla Confindustria e tre nominati dalla Federmanager.
2. Compete al Comitato Promotore di:
- definire le linee strategiche delle attività annuali;
- vigilare, sulla base delle relazioni periodiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione, in merito al loro andamento disponendo eventuali integrazioni ed aggiornamenti;
- approvare le modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 16;
- stabilire la misura dell’eventuale compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché la misura del compenso per i Sindaci.
3. Il Comitato Promotore è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Comitato Promotore stesso.
4. La convocazione del Comitato Promotore è effettuata mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A.R. almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Comitato Promotore è convocato, con telegramma o fax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato Promotore e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Ogni membro del Comitato Promotore può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di due deleghe.
6. Ogni riunione del Comitato Promotore è presieduta dal Componente designato dalla maggioranza dei Componenti presenti alla riunione.
7. Le deliberazioni del Comitato Promotore devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta.
8. Il Comitato Promotore può svolgersi anche tramite audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede.
Articolo 8
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da sei membri, di cui tre nominati da Confindustria e tre nominati da Federmanager.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare la Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per la realizzazione degli scopi statutari della stessa. A tal fine il Consiglio:
- attua le linee strategiche delle attività annuali e predispone delle relazioni periodiche sulle attività svolte che presenta al Comitato Promotore;
- definisce il modello organizzativo e le risorse professionali ritenute necessarie al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
- definisce il Regolamento interno e le successive modifiche;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di funzionamento della Fondazione e al finanziamento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dal Regolamento;
- provvede alla redazione ed all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione;
- nomina il Direttore su proposta del Presidente, definendone compiti, responsabilità e compenso;
- decide in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
- propone al Comitato Promotore le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze di cui al terzo comma del successivo art. 10.
5. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidente
1. Compete al Presidente di:
- rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e di stare in giudizio;
- convocare, in via ordinaria e straordinaria, Il Comitato Promotore e convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendone le riunioni;
- sovrintendere all’applicazione dello Statuto;
- controllare l’esecuzione, da parte del Direttore, delle deliberazioni degli Organi collegiali;
- svolgere gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto o che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 10
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola presso la sede sociale, almeno tre volte l’anno mediante comunicazione scritta ai suoi componenti presso l’indirizzo da ciascuno indicato, contenente luogo, data e argomenti da trattare, inviato con Raccomandata A.R. o fax almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato, con telegramma o fax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti o almeno due membri effettivi del Collegio dei Sindaci con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide se raccolgono il voto
favorevole di almeno due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere designato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Organo, quest’ultimo nominato di volta in volta.
6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede.
Articolo 11
Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno nominato da Confindustria, uno nominato dalla Federmanager e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei conti. I Soci fondatori nominano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno per parte, con il compito di sostituire i rispettivi Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti.
3. I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
4. I Sindaci esercitano i compiti e i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.
I Sindaci devono riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, nonché comunicare per conoscenza ai Soci fondatori, eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre e in tutti i casi in cui lo ritenga
necessario il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno uno dei Sindaci effettivi.
6. La convocazione del Collegio è effettuata dal suo Presidente con comunicazione scritta da inviare con raccomandata A.R. o fax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato con telegramma o fax da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 12 Controllo contabile
Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un revisione contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha durata triennale.
Articolo 13 Direttore
1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore.
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa, contabile e operativa di Fondirigenti. In particolare:
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- si avvale, per l’espletamento di tali compiti e funzioni, di una struttura operativa costituita da risorse professionali e materiali necessarie al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-
economico che evidenzia le attività svolte;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14 Bilanci
1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione dei bilanci consuntivi.
2. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, dovrà essere approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e, cioè, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
3. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro il mese precedente l’inizio dell’esercizio.
4. I bilanci consuntivi e preventivi, nonché le predette Relazioni, dovranno, altresì, essere trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè ai Soci fondatori.
Articolo 15
Cessazione e scioglimento
1. In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, della Fondazione, il Consiglio d’Amministrazione provvederà alla nomina di due liquidatori, dei quali uno designato dalla Confindustria e uno designato dalla Federmanager. Il Consiglio determinerà, altresì, all’atto della messa in liquidazione, i compiti e i compensi dei liquidatori e successivamente ne
approverà l’operato.
2. Il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme e iniziative scelte di comune accordo dai Soci fondatori. In caso di eventuale mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuti presenti gli scopi della Fondazione e sentito il parere dei Soci fondatori.
Articolo 16 Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio d’Amministrazione, dal Comitato Promotore. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al secondo comma dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 17 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
REGOLAMENTO DI FONDIRIGENTI “ XXXXXXXX XXXXXXXXX”
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
Articolo 1 Funzionamento
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento di FONDIRIGENTI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e dell’accordo sottoscritto da CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, in data 23 maggio 2002 e successive modificazioni.
2. Esso disciplina inoltre il funzionamento dell’Agenzia del Lavoro per la ricollocazione dei dirigenti involontariamente disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione, autorizzata in via provvisoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 6 aprile 2006 - Prot. 13/1/0009067, per lo svolgimento delle attività di intermediazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.lgs. 10 settembre 2003, nr. 276.
3. I contributi di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 845/78 versati all’INPS dalle imprese che optino per la destinazione a FONDIRIGENTI, confluiranno in apposito c/c intestato a “FONDIRIGENTI – Attività formative”, mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a “FONDIRIGENTI – Spese di funzionamento e gestione” nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 5 bis.
4. Come specificato agli artt. 3 e 4 dello Statuto, FONDIRIGENTI dispone delle risorse provenienti dalla Fondazione Xxxxxxxxx.
Articolo 2 Attività
1. L’attività di FONDIRIGENTI avrà come principali destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono e sarà altresì rivolta alla crescita, l’inserimento, ed il reinserimento delle funzioni manageriali in tutte le aziende.
2. Le attività di FONDIRIGENTI, come previsto dall’art. 2, 4° comma dello Statuto sono così esplicitate:
a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali, nonché ogni altra attività propedeutica, sperimentale e di ricerca strumentali all’organizzazione e al loro funzionamento;
b) promuove e finanzia attraverso il ricorso a risorse diverse da quelle di cui all’art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni, ogni altra attività di servizio, assistenza tecnica,
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progettazione, studio propedeutico al migliore raggiungimento degli scopi e al funzionamento della Fondazione;
c) provvede alla gestione dell’Agenzia del Lavoro che, attraverso un’apposita banca dati on-line (con le caratteristiche anagrafiche ed i profili professionali dei dirigenti) e servizi di consulenza, orientamento e formazione (per il miglioramento delle competenze), incrementi le opportunità di ricollocazione dei dirigenti.
Articolo 3 Articolazioni Territoriali
1. FONDIRIGENTI può autorizzare la costituzione di strutture di livello regionale così come previsto dal comma settimo dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e coerentemente con le attività di intermediazione, di cui all’art 5, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) del D. Lgs. 10 settembre 2003, nr. 276.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la coerenza delle articolazioni regionali con gli scopi ed il funzionamento di FONDIRIGENTI e determinerà le risorse da destinarvi.
3. Le articolazioni regionali avranno le funzioni che saranno loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con le attività di cui al precedente articolo 2.
4. Le articolazioni regionali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale, in materia di formazione, e programmazione di FONDIRIGENTI, nonché per ogni altra attività connessa a quella di intermediazione per la ricollocazione dei dirigenti.
5. Le articolazioni regionali presentano annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI le loro linee programmatiche insieme ad un bilancio preventivo, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell’esercizio.
6. Le articolazioni regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIRIGENTI.
Articolo 4 Distribuzione delle risorse
1. Il 70% delle risorse di cui all’art. 118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, dell’accordo del 23 maggio 2002 e successive modificazioni, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all’azienda.
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2. Il 30% delle risorse di cui all’art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni verrà destinato alle altre finalità di cui all’art.5 del citato accordo del 23 maggio 2002 e successive modificazioni, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di cui all’art. 2, lettera a), fatta salva la quota massima destinata per legge alle spese di gestione ex D.L. 23/04/2003 e s.m.i.
3. Le restanti risorse della Fondazione di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto verranno destinate alle altre finalità strategiche indicate dal Comitato Promotore, secondo la ripartizione decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di sperimentazione di cui all’art. 2 lettera b) e c) del presente Regolamento.
Articolo 5
Procedure di finanziamento delle attività formative
1. FONDIRIGENTI provvede all’esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all’art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle articolazioni regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.
2. FONDIRIGENTI, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all’assegnazione dei finanziamenti.
3. I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili derivanti dal contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 845/78 e successive modificazioni.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.
Articolo 5 bis
Procedure e registrazioni contabili relative alle attività di Formazione Continua
Tutti i movimenti delle risorse relative alle attività di formazione continua proprie del Fondo paritetico interprofessionale, autorizzato con D.M. 18/03/2003, saranno oggetto di procedure e registrazioni contabili distinte rispetto ai movimenti delle risorse di Fondirigenti destinate ad attività diverse.
I costi comuni a più attività e quelli indiretti in genere verranno imputati alle attività di formazione sopra dette secondo criteri e metodi di ripartizione obiettivi, equilibrati e debitamente giustificati, secondo una logica di proporzionalità.
Ai costi di gestione relativi al Fondo interprofessionale per la formazione continua si applicano le disposizioni di cui al D.I. 23/04/03 e successive modificazioni.
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Articolo 6 Modifiche del Regolamento
1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
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