CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO DECENNALE DI € 4.000.000,00 EROGABILE IN PIU’ SOLUZIONI CON LA FORMULA DEL PREAMMORTAMENTO – CIG (79225696C2)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO DECENNALE DI € 4.000.000,00 EROGABILE IN PIU’ SOLUZIONI CON LA FORMULA DEL PREAMMORTAMENTO – CIG (79225696C2)
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi finanziari:
Erogazione di un mutuo chirografario dell’importo complessivo linea di € 4.000.000,00 (quattromilioni) esclusa IVA, da perfezionarsi in una o più trances entro il periodo di preammortamento fissato in contratto. Il luogo della prestazione del servizio è presso l’istituto accreditato alla gestione del servizio di cassa in Fano.
Per la liquidazione del finanziamento Aset SpA dovrà semplicemente dimostrare che gli importi mutuati corrispondono ad un’opera realizzata e finanziata con fondi propri, ovvero da realizzare, per cui il mutuo va a ricostituire la necessaria liquidità di cassa nel primo caso ovvero a liquidare opere o forniture future nell’altro. La liquidazione avverrà presentando all’istituto mutuante le fatture pregresse quietanzate o quelle da liquidare per i lavori o le forniture o in corso o da realizzare, con facoltà di Aset SpA, in questo caso, di richiedere la liquidazione diretta alle aziende creditrici.
ART. 2 DESTINAZIONE DEI FONDI
La società ha intenzione di utilizzare i fondi messi a disposizione come segue:
il finanziamento relativo al mutuo chirografario è destinato alla realizzazione di opere pubbliche previste nel piano degli investimenti del servizio idrico integrato approvato dall’Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xx0 Xxxxxx Nord da parte del gestore Aset S.p.a. o in documenti previsionali o programmatici approvati dalla società per gli anni 2019 e successivi (scadenza concessione servizio idrico 2029);
La Società non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo del mutuo da contrarre, per cui prima della data della stipula del contratto di finanziamento l’importo potrebbe subire variazioni in diminuzione.
Nell’eventualità che l’importo del suddetto finanziamento risulti superiore alla spesa programmata, la parte residua potrà essere utilizzata per finanziare altri investimenti non menzionati oppure potrà essere richiesta la riduzione del finanziamento previa concertazione con l’Istituto Bancario.
Resta infine inteso che la proposta non vincola la Società qualora gli esiti della procedura non risultassero conformi agli obiettivi della stessa.
ART. 3 CONDIZIONI
Il finanziamento viene regolato dall’art.42 del Testo Unico delle norme in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n° 385 del 01.09.1993).
Tasso di riferimento dell’offerta:
• Tasso fisso: IRS (Eurirs)den/10Y aumentato dello spread nella misura offerta in sede di gara. L’IRS dovrà essere rilevato il giorno precedente la stipula del contratto e diffuso sui principali canali telematici e di norma pubblicato sul Sole 24 ore. Lo spread dovrà essere mantenuto invariato per tutta la durata del mutuo.
Durata: entro 10 anni comprensivo di preammortamento.
Preammortamento: previsto con durata massima 24 mesi dalla stipula contrattuale. Periodicità del rimborso: rate semestrali posticipate con quota di capitale costante. Xxxxxxxx estinzione anticipata: è data facoltà alla Società di estinguere anticipatamente il mutuo, parzialmente o totalmente, corrispondendo all’istituto una commissione di estinzione che non potrà essere superiore all’1% dell’importo del capitale rimborsato anticipatamente.
Validità dell’offerta e erogazione delle somme
L’offerta dovrà avere validità 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Gli importi del mutuo, una volta stipulato il contratto, potrà essere erogato in una o in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori e comunque nell’arco del periodo di preammortamento.
Sulle somme che dovessero essere erogate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento.
Commissioni: la commissione per la concessione del mutuo dovrà essere di importo fisso e oggetto di offerta di gara.
Garanzia: ASET S.P.A. metterà a disposizione dell’Istituto il saldo di un conto corrente a latere indisponibile e dedicato al servizio del debito, per un importo massimo pari ad almeno una semestralità delle rate di rimborso del prestito. Il pegno sarà ricostituito ogni qualvolta risulti diminuito per effetto di prelievi del saldo concordato.
ART. 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto.
L’Istituto dovrà individuare e segnalare ad ASET S.P.A. un funzionario referente e un indirizzo di posta elettronica ordinario nonché un altro per la posta elettronica certificata.
L’aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. L’aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
La fornitura del servizio finanziario rientra nella categoria dei contratti reali, per i quali il perfezionamento del contratto prevede, oltre al consenso, la consegna – in questo specifico caso – del versamento dell’importo del mutuo (art. 1326 cod. civ.). Per questa particolarità non è previsto il rilascio della cauzione definitiva.
ART.5
ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico di Aset SpA gli oneri discendenti dal mutuo.
ASET S.P.A. si riserva altresì l’insindacabile facoltà di ampliare il servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
ASET S.P.A. relativamente al finanziamento si riserva la facoltà di attivare una copertura assicurativa per il rischio di variazione dei tassi con l’Istituto aggiudicatario.
ART. 6
CONTENUTO DELL’OFFERTA
Le modalità di partecipazione al confronto verranno indicate nella lettera di invito.
ART. 7
CRITERIO di AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione avrà luogo con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti per le due tipologie di tasso e delle , sarà individuata la migliore offerta, consistente nel:
- minor spread annuo tasso fisso (punti max assegnabili 95/100);
- minore importo percentuale per spese complessive forfetarie omnicomprensive (commissione di concessione, di agenzia, arranging, etc. escluse notarili e imposte sostitutive) incidenti sull’importo finanziato, inferiore a 1,2 %. (punti max assegnabili 5/100).
L’offerta con lo Spread più basso (o “minimo”) acquisirà punti 95. Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:
PSpr i =95 x Spr minimo / Spr i-esimo
dove PSpr i = punteggio relativo allo Spread della ditta i-esima; Spr minimo= Spread più basso offerto e Spr i-esimo è lo Spread offerto dalla ditta i-esima.
L’offerta con lo Percentuale di spesa più bassa (o “minima”) acquisirà punti 5. Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:
PPs i =5 x Spe minima / Spe i-esima
dove PPs i = punteggio relativo alla Percentuale di spesa della ditta i-esima; Sp minima= Percentuale di spesa più bassa offerta e Sp i-esima è la Percentuale di spesa offerta dalla ditta i-esima.
Lo spread e la percentuale di spesa debbono essere espressi con due decimali ed espressi in cifre e in lettere.
La somma dei punteggi assegnati per ciascun parametro dell’offerta economica in un massimo di 100 punti disponibili, individuerà il miglior offerente.
ART. 8 ONERI E SPESE
Non sono previsti ulteriori oneri o imposte per il finanziamento se non quelle di legge.
ART. 9 INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ASET S.p.A. si riserva di applicare all’affidatario del servizio una penale pecuniaria graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempienza.
La contestazione potrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, dopodiché il responsabile del procedimento o altro funzionario indicato da ASET S.p.A., tenuto conto dei rilievi eventualmente presentati dall’affidatario entro il termine di 5 giorni lavorativi, potrà irrogare la penale.
ASET S.p.A. si riserva la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ., previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’aggiudicataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, ovvero non sia osservata la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni dei detti obblighi e delle disposizioni legislative e regolamentari.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, violazione delle norme in materia di sicurezza e delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso della esecuzione delle prestazioni.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto di Aset SpA al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
ART. 10 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario del servizio è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere estesa anche ad eventuali contratti tra l’affidatario e subappaltatori/subfornitori.
ART. 11
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E’ altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’oneri ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.
ART. 12 AUTOTUTELA
E' fatto comunque salvo per Aset SpA ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.) che può essere posto in essere a suo insindacabile giudizio, senza che l’affidatario possa avanzare richieste di risarcimento o altro.
ASET S.p.A. si riserva, l’insindacabile facoltà di verificare, prima della stipula del contratto di mutuo, le condizioni applicate dalla cassa Depositi e Prestiti sui mutui a tasso variabile e mutui a tasso fisso di pari importo.
Qualora le condizioni applicate dalla Cassa DD.PP risultassero più vantaggiose, Aset SpA si riserva la facoltà di rinunciare alla stipulazione del contratto, senza che l’affidatario mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.
ART. 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 14
TUTELA DELLA PRIVACY
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
ART. 15
OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
La banca è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
La banca è obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione nei luoghi in cui deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al C.C.., per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.