CONTRATTO DI COMODATO AUTOMEZZI E MOTOCICLI
CONTRATTO DI COMODATO AUTOMEZZI E MOTOCICLI
L’anno del giorno ... del mese di ...in ....
TRA
Il Comune di Montelupo Fiorentino di seguito anche “Comodante” con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00, CF 00614510485 qui rappresentato da …................................................., domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di …................................- giusto decreto sindacale n° ….. del …....
E
L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa “d’ora innanzi, per brevità anche Unione dei Comuni o comodatario” con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xx00 Codice fiscale N°91016930488 e Partita I.V.A. N° 06322570489 qui rappresentato da….................................., domiciliata per la carica nel palazzo sede dell’Unione dei Comuni, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile dell’Unione – giusto decreto del Presidente dell’Unione n°..... del …........
Premesso che:
Lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa , istituito ai sensi della L.R. 68/2011, e’ entrato in vigore a far data dal 12/11/2012 e che le funzioni di Polizia Municipale sono state trasferite , a far data dal 01/01/2013, dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;
Che, con le funzioni, sono stati trasferiti in uso i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale di ogni singolo Comune;
Stante quanto narrato si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 – Oggetto
Il Comune di Montelupo Fiorentino, come sopra rappresentato e qualificato “comodante”, concede in comodato all'Unione dei Comuni, come sopra rappresentata e qualificata “comodatario”, che accetta , le autovetture ed i motocicli dettagliatamente descritti nell’allegato A, affinché gli stessi vengano utilizzati dal corpo di polizia municipale dell’Unione.
Le parti danno atto che tali beni sono stati presi prima d'ora in consegna dal comodatario, riconoscendosi così adempiuta la consegna di cui all'art. 1803 del codice civile, e perfezionato il presente contratto.
ARTICOLO 3 - Durata
Le parti ex art 1810 cc convengono di non fissare una durata per questo contratto. I beni concessi in comodato vengono destinati, come sopra riportato, all’esercizio delle funzioni di polizia municipale e rimarranno pertanto in dotazione del predetto corpo di
Polizia fino a quando il comodante non ne richiederà la restituzione o gli stessi giungeranno, per deterioramento, alla rottamazione.
In caso di rottamazione le relative spese saranno a carico del comodatario.
ARTICOLO 4- Obblighi di conduzione
Il comodatario non potrà utilizzare i beni riportati nell’allegato A per usi diversi da quello pattuito (utilizzo da parte del Corpo di Polizia Municipale
nello svolgimento ordinario di tale funzione ).
In caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario.
Il comodatario non potrà concedere i beni stessi in subcomodato o in locazione, senza il consenso del comodante.
Egli dovrà custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerli in stato da servire all'uso convenuto; saranno a suo carico le spese di utilizzo, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di assicurazione, e le spese finali eventuali di rottamazione.
Saranno invece a carico del Comodante le spese relative alla tassa di circolazione.
Il rischio del perimento, totale o parziale, dei mobili, è a carico del comodatario, anche se dovuto a causa allo stesso non imputabile; ai fini di cui all'art. 1806 del codice civile, le parti dichiarano di stimare i beni stessi in complessive euro ………….
Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare i suddetti beni contro i danni di incendio e scoppio ed altre calamità.
Le parti si danno reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo non provvisto di assicurazione.
ARTICOLO 5 - Obbligazioni del comodante
Il comodante deve permettere al comodatario il godimento dei beni in
oggetto, ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.
Il comodante garantisce l'idoneità dei beni all'uso cui sono destinati; egli dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi che siano a sua conoscenza, rispondendo in caso contrario dei danni che ne derivino, ai sensi dell'art. 1812 del codice civile. Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione dei mobili in oggetto, di averli riscontrati idonei all'uso pattuito, e di rinunziare, ove occorrer possa, ad ogni garanzia per i vizi occulti, salvo quanto disposto dall'art. 1812 sopra citato, e salvo il disposto dell'art. 1229 del codice civile.
Con gli stessi limiti, il comodatario rinunzia altresì a qualsiasi garanzia da parte del comodante per molestie di fatto o di diritto da parte di terzi.
ARTICOLO 6- Responsabilità
Il comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto. L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose connessi all’uso
ARTICOLO 7- Controlli
Il comodante potrà controllare o far controllare da terzi il veicolo oggetto del presente contratto senza obbligo di preavviso scritto.
ARTICOLO 8- Divieto di cessione e uso
Cessione contratto: E' assolutamente vietato concedere ad altri soggetti, in qualunque forma, tutto o parte questo contratto di comodato.
Comune Cessione uso : E’ fatto divieto al comodatario di concedere “ in uso” a terzi di quanto oggi concesso in comodato senza il consenso ( da
richiedere per iscritto) dal comodante. In caso di inadempienza, rispetto a tutto quanto sopra normato, il comodante potrà risolvere il presente contratto.
ARTICOLO 9- Scioglimento del rapporto
Il presente contratto si risolve in caso di inadempimento alle obbligazioni del comodatario, come sopra descritte.
Il comodante potrà chiedere in qualsiasi momento ( art. 2 Durata) la restituzione dei beni concessi in comodato, con un preavviso scritto di mesi 6 da trasmettere al comodatario per PEC.
E’ prevista la estinzione parziale del contratto per singoli beni in caso di rottamazione.
Il comodatario potrà recedere, anche parzialmente ( per singoli beni ) dal contratto di comodato. La volontà di recedere dovrà essere espressa per iscritto. La comunicazione dell’intenzione di recedere e’ fatta con PEC con preavviso di mesi 6. In tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere la restituzione di quanto in oggetto di recesso.
ARTICOLO 10 - Controversie
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, foro competente è quello di Firenze.
ARTICOLO 11- Norma finale
Per tutto quanto non previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 1803 e seguenti del codice civile.
Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto per iscritto.
ARTICOLO 12 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (compresa la registrazione due contratto i comodato sulla carta di circolazione) sono a carico del comodatario.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B del D.P.R. 26.10.72, n° 642.
Il contratto verrà registrato in caso di uso a spese del richiedente.
Il presente comodato, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente agli articoli 20 e 21 del DLgs 85/2005, è stato scritto mediante l’uso ed il controllo degli strumenti informatici su N° ……….
pagine a video, escluse le firme.
Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del DLgs 82/2005.
I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all’art. 1 lettera f) del D.lgs. 82/2005. Segnatamente la firma digitale del
………………. (Comune di Montelupo Fiorentino) è dotato di certificato di vigenza valido fino al .... e rilasciato da ..... ...., la firma digitale della Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx……… (Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa è dotata di certificato di vigenza valido fino al 21.07.2023 e rilasciato da ;
Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e sullo stesso viene apposto la marcatura temporale
PER L’UNIONE DEI COMUNI IL COMODATARIO:
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx(firmato digitalmente)
PER IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO COMODANTE:
………………………...(firmato digitalmente)
Ai sensi degli art. 1341, 1342 del codice civile si approva specificatamente la seguente clausola:
.....) divieto cessione;