LOTTO 1
Amministrazione Provinciale di Siena
CAPITOLATO SPECIFICO D’ONERI
LOTTO 1
ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI
AL PATRIMONIO
SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
DAL 31/05/2009 AL 29/02/2012
DEFINIZIONI |
Nel testo che segue si intendono per: |
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
Attività dell’Assicurato: l’esercizio delle attività e competenze dell’Amministrazione Provinciale, previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice delegataria e le eventuali mandanti o coassicuratrici, nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economica) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: Uniconsult Srl, Via dell’Arcoveggio, 70 - 00000 - Xxxxxxx, iscritta al R.U.I. con numero B000014386;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall’indennizzo;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Xxxxx consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e Assicurato;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e Assicurato; esso non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca un danno in qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Ente, o altra posizione assimilabile;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione e fiscali, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali); per beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Beni immobili: fabbricati, edificati, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o loro parti, di proprietà dell’ Amministrazione Provinciale o dalla stessa assunti in comodato, uso, disponibilità a qualsiasi titolo, compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni, cancellate e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene;
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’ Amministrazione Provinciale - nonché le cose di terzi che esso abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posti all’interno di immobili o impianti, o anche trasportati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’ Amministrazione Provinciale, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione Provinciale o di tali altri Enti o Società; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Amministrazione Provinciale.
Unicamente qualora siano assicurati con polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semipreziosi e qualunque altro bene similare, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o ornamento dei Beni Immobili assicurati;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico é considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni ecc., assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’ Amministrazione Provinciale o di terzi;
Beni di dipendenti: i beni, il denaro, i valori come sopra definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’ Amministrazione Provinciale, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’ Amministrazione Provinciale;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, forte vento, grandine, con esclusione dei danni ai fabbricati e tettoie in legno, alle recinzioni, alle insegne, ai beni mobili all’aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, nonché della semplice rottura di serramenti e di vetrate, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell’evento;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;
Acqua piovana: i danni causati da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 7 “Periodo di
assicurazione - Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: di usura o di carente manutenzione; direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati a seguito di loro guasto o rottura accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della attività;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato é influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), con esclusione dei danni a fabbricati e tettoie in legno, recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro; a parziale deroga dell’art. 7 “Periodo di assicurazione - Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla
garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività nell’ambio delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ma sono compresi i veicoli dei dipendenti, i mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e le cose trasportate su tali veicoli e mezzi. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Fenomeni / Eventi atmosferici: la Società indennizza i danni da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando questi fenomeni siano caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze, anche se non assicurate dalla polizza, nonché i danni da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, parete o serramenti dalla violenza di tali fenomeni. Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza invece i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali anche senza loro rottura, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, mareggiate o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, cedimento o franamento o smottamento del terreno; non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, enti all’aperto diversi da serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione, manufatti di materia plastica danneggiati dalla grandine.
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione, alluvione o allagamento anche se causati da evento sismico. Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati, nonché subiti da enti mobili all’aperto e da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati, da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi, o riferibili a cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato reddito, sospensione di lavoro o a danni non riguardanti la materialità dei beni assicurati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).
Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 120 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Anche l’Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 6 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7 - Periodo di assicurazione - durata del contratto
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31.05.2009 e scade alle ore 24,00 del 29.02.2012 senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.05.2009 al 28.02.2010 e, successivamente, in rate annuali al 28.02 di ogni anno.
Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (SESSANTA) giorni prima della scadenza.
Il contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società
E’ inoltre facoltà dell’Ente Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea di 3 (TRE) mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fermo restando la disponibilità della Società a concederla. Il conseguente rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.
I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 - Informazioni sulla sinistrosità
La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.
Art. 14 - Comunicazioni
Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.
Art. 15 - Clausola Broker
Resta fra le parti convenuto che la società UNICONSULT S.r.l. - Via dell’Arcoveggio n. 70 - 40129 Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.
Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società. L’Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa nella misura indicata nel disciplinare di gara.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI AI BENI
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione della SEZIONE 1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
o incendio,
o combustione anche senza sviluppo di fiamma,
o esplosione, implosione e scoppio,
o azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
o caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
o onda sonica,
o urto di veicoli,
o rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
o fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
o rottura accidentale di lastre,
o furto di fissi e infissi,
o eventi socio politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
o atti di sabotaggio,
o atti di terrorismo,
o fenomeni atmosferici,
o inondazioni, alluvioni,
o allagamenti, acqua piovana,
o smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
o fenomeni elettrici,
o fuoriuscita di acqua,
o mancato freddo,
o sovraccarico di neve,
o formazione di ghiaccio, gelo,
o evento sismico.
Relativamente ai Beni costituenti Apparecchiature Elettroniche, si prende atto tra le parti che essi sono assicurati nella forma a primo rischio assoluto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall’Amministrazione Provinciale:
1. per trasportare, demolire e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (DIECIPERCENTO) del danno indennizzabile, nonché dell’ulteriore importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Ente stesso o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (DIECIPERCENTO) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, dati su supporti e quant’altro assimilabile, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 26 - “Determinazione e liquidazione del danno” (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni immobili o mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Amministrazione Provinciale in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento di un importo pari al 20% (VENTIPERCENTO) del danno indennizzabile;
7. per i costi/oneri che l’Amministrazione Provinciale debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (DIECIPERCENTO) del danno indennizzabile;
8. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”, fino alla concorrenza dell’importo di € 25.000,00 per evento e di € 100.000,00 per annualità assicurativa.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi Istituzionali, dei dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Ente.
Art. 17 - Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della società
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza
distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente è esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Art. 18 - Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione Provinciale anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (VENTIPERCENTO) della somma totale attribuita a quella partita risultante dall’ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente ne avrà dato comunicazione.
Art. 19 - Deroga alla regola proporzionale – Impegni della società
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (VENTIPERCENTO) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto e, quindi, senza applicazione della regola proporzionale.
Relativamente alla partita Beni Immobili, entro 180 giorni dalla decorrenza della polizza, il Contraente/Assicurato procederà, avvalendosi di società di stima benevisa, alla valutazione del costo di ricostruzione dei beni immobili assicurati.
A seguito delle risultanze di tale valutazione, verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza annuale di polizza.
Gli eventuali nuovi valori assicurati diverranno quindi “stima accettata” tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Sezione 2 - furto, rapina e rischi assimilabili
Art. 20 - Oggetto dell’assicurazione della sezione 2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni, anche da atti vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall’Amministrazione Provinciale:
1. per rimediare ai guasti al locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia, cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli, o conseguenti alla eventuale attività delle Autorità, dell’Amministrazione Provinciale o di terzi per ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonché per demolire, trasportare e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (DIECIPERCENTO) del danno indennizzabile nonché dell’ulteriore importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (DIECIPERCENTO) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi Istituzionali, dei dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Ente.
Art. 21 - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto é operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione, posti all’interno di immobili, se l’autore del reato si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, e/o lucernari,
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura;
◊ in caso di furto con destrezza, se al momento del reato vi era presenza di altre persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed é operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
Art. 22 - Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società:
1) per sinistro e periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente é esonerato);
2) complessivo ai sensi di polizza, per annualità assicurativa.
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% del valore assicurato per la partita corrispondente, nell’ambito dello stesso.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, é valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di indennizzo di cui sopra.
L’Amministrazione Provinciale pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Art. 23 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.
CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 24 - Esclusioni
La Società in ogni caso non indennizza i danni:
a. causati con dolo del Contraente e Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro é in rapporto con tali eventi;
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;;
d. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
e. da crollo, collasso strutturale, anche quando causati da errori di progettazione.
Inoltre, relativamente ai Beni costituenti Apparecchiature Elettroniche la Società, non indennizza i danni:
f. di usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all’uso del bene,
g. per l’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate,
h. per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
i. attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza,
j. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
k. la cui riparazione é prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione Provinciale,
l. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
nonché le spese:
x. xxxxxx a modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso,la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 25 - Denuncia dei sinistri – Impegni della società
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Assicurato, per il tramite del broker, entro 15 (QUINDICI) giorni dall’evento o da quanto lo stesso ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.
Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telefax.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Assicurato ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
L’Assicurato si attiverà per fare quanto é possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
L’Assicurato inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), la Assicurato dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Amministrazione Provinciale, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato.
Art. 26 - Determinazione e liquidazione del danno
Nella forma “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale indennizzo (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia in stato di attività, l’importo indennizzabile a “valore a nuovo” non potrà essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.
Relativamente ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno é determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
o per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
o negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima; in sua assenza, verrà stabilito il valore commerciale del bene.
La Società indennizzerà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorità preposta.
Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all’indennizzo, l’assicurato provvederà a rendere alla Società l’importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni immobili, ciascuno di essi se separato dagli altri sarà oggetto di singolo sinistro.
Art. 27 - Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno é determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall’Amministrazione Provinciale con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
Qualora l’Amministrazione Provinciale abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Amministrazione Provinciale.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione é vincolante, anche se l’arbitro dissenziente non l’ha sottoscritta.
Art. 28 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore al 25% dell’importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 29 - Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza é calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Amministrazione Provinciale fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. 18 “Acquisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali pertanto non é attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove l’Amministrazione Provinciale abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 30 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione, sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.31 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In deroga al disposto dell’art 1911 C.C. tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla compagna indicata quale delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l’incasso dei premi di polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
SOMME E VALORI ASSICURATI
Incendio e altri danni ai beni
Gruppi di rischio | Capitali assicurati in € |
Beni immobili | 250.000.000,00 |
Beni mobili | 40.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche (a primo rischio assoluto) | 100.000,00 |
Rischio locativo | compreso in beni immobili |
Ricorso terzi | 1.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 500.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Maggiori danni per beni storici e/o artistici | 1.000.000,00 |
Spese mantenimento attività e servizi | 200.000,00 |
Fenomeni elettrici | 100.000,00 |
Ricerca guasti per fuoriuscita di acqua | 50.000,00 |
Xxxxx, rapina e rischi assimilabili
Gruppi di rischio | Valori complessivi in € |
Beni mobili (a primo rischio assoluto) | 100.000,00 |
Denaro e valori in cassaforte | 10.000,00 |
Denaro e valori comunque custoditi | 1.000,00 |
Denaro e valori trasportati | 5.000,00 |
Guasti cagionati da ladri e atti vandalici | 30.000,00 |
Dati sul rischio
Valori complessivi in € | |
Massima Unità di Rischio (M.U.R.) - (beni immobili e beni mobili) | 45.000.000,00 |
Massimo rischio probabile (M.P.L.) - (beni immobili e beni mobili) | 15.000.000,00 |
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Massimo | |
in % sul danno | con il minimo di | euro | indennizzo per sinistro e anno | |
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto | ========== | ========== | € 500,00 | € 100.000.000,00 |
Eventi socio politici | ========== | ========== | € 2.500,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno |
Sabotaggio e terrorismo | 20% | Minimo € 10.000,00 Massimo € 100.000,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno | |
Fenomeni atmosferici | ========== | ========== | € 2.500,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno |
Inondazioni, alluvioni | 10% | Minimo € 5.000,00 Massimo € 100.000,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno | |
Allagamenti | 10% | Minimo € 5.000,00 Massimo € 100.000,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno | |
Smottamenti, franamenti | 10% | Minimo € 15.000,00 Massimo € 100.000,00 | .. | € 1.000.000,00 per sinistro e anno |
Fenomeni elettrici | ========== | ========== | € 250,00 | € 100.000,00 per sinistro e anno |
Fuoriuscita di acqua | ========== | ========== | € 500,00 | € 50.000,00 per sinistro e anno |
Ricerca guasti | ========== | ========== | € 500,00 | € 50.000,00 per sinistro e anno |
Mancato freddo | ========== | ========== | € 1.000,00 | € 50.000,00 per sinistro e anno |
Sovraccarico neve | 10% | Minimo € 5.000,00 Massimo € 100.000,00 | .. | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro |
Evento sismico | 10% | Minimo € 5.000,00 Massimo € 100.000,00 | 50% della somma assicurata per singolo Bene immobile e relativi Beni mobili contenuti, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e anno | |
Rottura lastre | ========== | ========== | € 250,00 | € 1.500,00 per singola lastra € 25.000,00 per anno |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Massimo | |
in % sul danno | con il minimo di | euro | indennizzo per sinistro e anno | |
Fenomeno elettrico, se non operano o non esistono idonei sistemi di protezione contro sovratensioni, interruzioni di alimentazione, disturbi elettrici | 25 | |||
Danni da Furto | 20 | |||
Danni da caduta accidentale | 20 | |||
Danni da eventi atmosferici | 20 | |||
Danni ad apparecchiature elettroniche trasportate su veicoli e/o destinate ad impiego mobile | 20 | € 500,00 | € 20.000,00 |