Definizioni
Definizioni
▪ Con il termine “Fondazione” si intende la Fondazione Teatro alla Scala con sede a Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx, 0 – 20121 – p. iva: 00937610152.
▪ con il termine “Fornitore” si intende il soggetto al quale la Fondazione affida la fornitura di “Beni e Servizi”;
▪ con il termine “contratto” si intende indifferentemente l’ordine, lettera di affidamento e/o il contratto con il quale la Fondazione affida la fornitura di “Beni e Servizi”.
▪ Con il termine “Beni e Servizi” si intende qualsiasi bene e/o servizio fornito o da fornirsi alla Fondazione dal Fornitore, in conseguenza del contratto.
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
1. Le seguenti condizioni generali di fornitura (di seguito per brevità, “CGF”), predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., trovano applicazione in tutti i rapporti perfezionati mediante lettera commerciale, di affidamento, ordine di fornitura, contratto aventi ad oggetto l’acquisizione di “Beni e Servizi” da parte della Fondazione.
2. Le “CGF” della Fondazione si applicheranno a tutte le forniture future di beni o servizi da parte del Fornitore fino ad una nuova edizione delle stesse.
Esse prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari del Fornitore, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte della Fondazione.
3. Eventuali “condizioni particolari”, a seguito di apposite procedure di gara, avranno prevalenza sulle presenti “CDG”.
4. Il contratto è costituito, nel suo insieme, dai seguenti documenti: le condizioni generali di fornitura, i documenti tecnici, l’offerta economica ed ogni altro documento ritenuto essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto.
5. Il contratto si intende tacitamente accettato dal Fornitore a meno che lo stesso non abbia manifestato, per iscritto, la volontà a rifiutare il contratto entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso.
6. Il contratto e le variazioni allo stesso saranno inviati mediante posta elettronica o fax, salvo diversi accordi.
7. la validità di eventuali accordi verbali, dopo la conclusione del contratto, riguardanti in particolare modifiche delle “CGF” della Fondazione nonché di accordi collaterali di qualsiasi tipo è sempre subordinata alla conferma scritta del Servizio Provveditorato della Fondazione.
8. I preventivi sono vincolanti per il Fornitore mentre saranno impegnativi per la Fondazione solo previa accettazione e non comportano alcuna remunerazione.
9. La Fondazione si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti “CGF”, la cui versione aggiornata, sarà pubblicata su sito ufficiale della Fondazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Art. 2 – Decorrenza e durata del contratto
Nel contratto sarà indicata la durata, la decorrenza, e il termine di consegna in relazione al bene o servizio richiesto.
Art. 3 – Deposito cauzionale
1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la Fondazione ha la facoltà di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% della valore del contratto.
2. Il deposito cauzionale è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora la Fondazione effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione della Fondazione sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dai successivi artt. 17 e 18. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).
3. Xxxxx restando quanto precisato nel successivo comma 5, il deposito cauzionale sarà svincolato, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
5. Il deposito cauzionale dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 90 giorni oltre la scadenza del contratto o dalla data del collaudo, secondo la tipologia della fornitura.
6. Il deposito potrà non essere richiesto quando l’importo contrattuale è inferiore a Euro 40.000,00=.
Art. 4 – Cessione del contratto – cessione dei crediti
1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dell’articolo 116 del Decreto Legislativo 163/2006.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
3. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dall’art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006.
Art. 5 – Subappalto
1. L’esecuzione di tutto o di parte del contratto può essere subappaltata, nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione. A tale fine il Fornitore dovrà presentare alla Fondazione apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006. La Fondazione, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovrà comunicare Fornitore il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, il subappalto si intende autorizzato.
2 Il Fornitore dovrà indicare nella propria offerta le parti della fornitura e dei servizi che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità del Fornitore, il
quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3 Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Fondazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
4 L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5 Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto, all’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006.
7 Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:
- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Art. 6 – Aumento o diminuzione della prestazione
1. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni
quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell’importo contrattuale, la Fondazione provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario.
Art. 7 – Rinnovo e proroga
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, la Fondazione potrà procedere, sulla base di un’indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza al rinnovo del contratto medesimo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del Fornitore, la Fondazione potrà procedere alla rinnovazione del contratto.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, la Fondazione potrà disporre la proroga alle condizioni originarie, per il periodo necessario all’espletamento di una nuova procedura
Art. 8 – Esecuzione del contratto
1. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nell’esecuzione, il Fornitore è tenuto all’osservanza di quanto disposto nel contratto.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Fondazione e
nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
3. Il Fornitore deve effettuare le consegne dei beni o eseguire il servizio a propria cura e spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dalla Fondazione. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 3 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, la Fondazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne, salvo diversi accordi, dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro (8:30/12:00 – 14:00/16:00), presso le sedi e i locali indicati nel contratto.
7. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture della Fondazione.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della Fondazione, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre il termine concordato in relazione all’urgenza rappresentata.
9. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si
intende osservato con la posa in opera dei beni secondo i criteri stabiliti dal contratto.
10. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci in cui dovranno essere riportati gli estremi del contratto, le quantità e la descrizione dei beni consegnati.
11. La firma apposta sul documento di trasporto dall’incaricato della Fondazione si intende “salvo verifica e attesta esclusivamente l’avvenuta consegna e l’integrità degli imballaggi e degli involucri in cui i beni sono contenuti. La Fondazione si riserva pertanto la facoltà di accertare i vizi e le difformità dei prodotti consegnati in una successiva fase di verifica.
12. Per quanto attiene l’esecuzione di servizi il Fornitore dovrà sempre rilasciare, ove non diversamente regolato, un documento d’intervento debitamente vistato dal referente della Fondazione.
Art. 9 – Spedizioni. Imballaggio e conservazione dei beni
1. Salvo diverse pattuizioni concordate in fase di contratto, la resa dei beni si intende franco sedi della Fondazione in Milano.
2. In tale caso le spedizioni dei beni si intendono effettuate a rischio e pericolo del Fornitore, fino all’arrivo dei beni presso il luogo di destinazione. Sono interamente a carico del Fornitore anche eventuali oneri dovuti alla necessità di accelerare il trasporto ai fini del rispetto del termine di consegna.
3. Indipendente dal tipo di resa il Fornitore si impegna a fornire i beni con un imballaggio
adeguato in relazione alla natura degli stessi beni, al mezzo di trasporto ed alla loro destinazione ed in conformità alla normativa vigente pro-tempore in materia di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, con modalità accettabili dagli usuali corrieri ed idonee a garantire la consegna dei beni integri ed in perfetto stato di conservazione presso il luogo di destinazione.
Art. 10 – Obblighi e responsabilità del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c. L’attività del Fornitore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Fondazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della Fondazione al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
2. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose della Fondazione o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla Fondazione stessa.
3. Il personale del Fornitore impiegato nell’esecuzione di una fornitura o servizio in una sede della Fondazione deve uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. E’ esclusa
qualsiasi responsabilità della Fondazione per incidenti che si verifichino nelle sedi della Fondazione a danno di dette persone.
Art. 11 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata, di regola, dai responsabili destinatari dei beni consegnati o dei servizi erogati.
2. L’accettazione dei beni consegnati o dei servizi erogati avverrà a seguito di verifica di conformità degli stessi.
3. I beni o servizi risultati non conformi rispetto a quanto previsto dal contratto, s’intenderanno come non consegnati o non erogati e potranno essere applicate le penali di cui al successivo articolo 16. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni ovvero a reiterare i servizi nel termine comunicato dalla Fondazione ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto.
4. La Fondazione si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore.
Art. 12 – Garanzia
1. Salvo diversi accordi stabiliti nei singoli contratti il termine della garanzia del Fornitore è di 12 (dodici) mesi dalla consegna dei beni o dall’esecuzione dei servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denunzia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15
(quindici) giorni dalla scoperta, salva l’applicazione di un termine più lungo stabilito dallo stesso Fornitore.
2. Il Fornitore garantisce che i beni/servizi forniti/eseguiti corrispondono alle specifiche indicate nel contratto.
3. Il Fornitore garantisce inoltre che i beni sono conformi alla normativa vigente pro-tempore, ed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, sono provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza, sono di perfetta qualità, privi di difetti di progettazione e/o di fabbricazione, funzionamento o di qualsiasi altro difetto e sono completi di tutte le parti necessarie e perfettamente idonei all’utilizzo per il quale sono forniti.
4. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a cura e spese del Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data di denunzia da parte della Fondazione, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
5. Qualora il Fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la Fondazione, addebitando ogni spesa al Fornitore medesimo.
6. La Fondazione, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso.
Art. 13 – Collaudo dei beni - Verifica regolare esecuzione dei servizi
1. L’accettazione dei beni consegnati, ove previsto, avverrà solo a seguito di positivo collaudo degli stessi. Il collaudo potrà essere eseguito anche in assenza del Fornitore. L'atto formale di collaudo potrà essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile destinatario dei beni e servizi.
2. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Fornitore. L’esito della suddetta verifica costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, il Fornitore sarà tenuto, a propria cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine comunicato dalla Fondazione ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione.
Art. 14 – Accettazione beni e servizi
1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di fornitura di servizi, l’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti.
Art. 15 – Fatturazione e Pagamento del corrispettivo
1. Per il pagamento del corrispettivo il Fornitore emetterà, a seguito di positivo collaudo/accettazione dei beni forniti ovvero a seguito di positiva verifica dei servizi prestati, apposite fatture.
2. con decorrenza 31/03/2015 la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica come previsto dalla legge 244/2007 e dal regolamento adottato con D. M. 3 aprile 2013, nr. 55. La fattura, intestata alla Fondazione, dovrà indicare obbligatoriamente il numero dell’ordine o il riferimento contrattuale a cui si riferisce la fornitura o servizio, nonché il codice identificativo gara (CIG) riportato sui richiamati documenti o successivamente comunicato dalla Fondazione. La fatturazione dovrà riferirsi a singolo ordinativo, ovvero non possono essere fatturati più ordini in una unica fattura.
Quanto sopra premesso si rende noto che è stato individuato, per la Fondazione Teatro alla Scala l’Ufficio “Fatture Fornitori” al quale è stato assegnato il Codice Univoco:
4GV5GF
I fornitori non residenti in Italia, al momento, non sono tenuti all’osservanza della normativa suesposta essendo condizionata all’emanazione di apposito decreto ministeriale che dovrà disciplinarne le modalità di applicazione.
4. I pagamenti, salvo diverse pattuizioni saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni fine mese data di ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario.
5. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale del Fornitore.
6. La Fondazione provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale del Fornitore attraverso il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
Art. 16 – Penali
1 Per i “Beni”,
per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei beni o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti articoli 11 e 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale pari all’3 % (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2 Per i “Servizi”,
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Servizio, non imputabile al Fornitore ovvero da causa di forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale pari al 3 % (tre per cento) del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Fondazione per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4 Il credito della Fondazione, derivante dall’applicazione delle penali verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Fondazione di risolvere il contratto di fornitura nei casi in cui questo è consentito.
6 Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 17 – Risoluzione del contratto
1 Salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste in altre disposizioni delle presenti “CGF”, la Fondazione potrà risolvere di diritto
il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore a mezzo fax/posta elettronica, nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto e di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri;
b) cessazione o qualunque interruzione/sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Fondazione;
c) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Fornitore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, così come definiti dall’art. 38 del D. Lgs. 163 del 2006;
d) il mancato rispetto della normativa antimafia (D.P.R. n. 252/1998) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
e) mancata completa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione.
2. La risoluzione di diritto del contratto, non farà venir meno il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni subiti ovvero, in caso di applicazioni di penali, al risarcimento del maggior danno.
Art. 18 – Forza maggiore
1. Eventuali scioperi, guerre, epidemie, calamità naturali ovvero altre circostanze non prevedibili e che esulano dal ragionevole controllo del
Fornitore, costituiscono cause di forza maggiore, che esonerano il Fornitore dall’esecuzione del contratto finché perdurano tali eventi.
2. Il Fornitore deve dare alla Fondazione immediata comunicazione dell’insorgenza e della cessazione di tali eventi.
3. Qualora l’esecuzione del contratto risulti ragionevolmente impossibile, La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.
Art. 19 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore è comunque ritenuto l’unico responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
2. Il personale preposto dal Fornitore all’esecuzione del contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Fondazione.
3. Il Fornitore, relativamente al personale impiegato è tenuto:
a) ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
b) ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
c) a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale;
d) al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
e) ad esibire, su richiesta della Fondazione nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
4. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati ai dipendenti ed ai consulenti utilizzati, anche se non in via esclusiva, per l’esecuzione del contratto, dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla L.
n. 136/2010; in caso di violazione, La
Fondazione risolverà di diritto il contratto.
6. In ogni caso, il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione del contratto e, pertanto, sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in
ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all’esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto.
7. La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, con motivata comunicazione, la sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto.
Art. 20 – Sicurezza
Con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 Il Fornitore si obbliga a collaborare con il personale della Fondazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.
Pertanto il Fornitore ai fini della corretta attuazione degli aspetti relativa alla sicurezza sul lavoro dovrà coordinarsi con la Direzione Tecnica della Fondazione (Tel. 00.00000000).
In conformità all’art. 26 comma 3bis D.lgs. 81/2008 tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.
Art. 21 – Facoltà di Recesso
1 Ove non diversamente previsto nel contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto al Fornitore.
In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.
2 Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1 Il Fornitore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione Teatro alla Scala ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3 Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23 – Riservatezza
1. Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del contratto.
3. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
Art. 24 – Responsabilità
Il Fornitore è responsabile e pertanto tenuto a tenere indenne la Fondazione per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione della fornitura o dell’esecuzione del servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore.
Art. 25 – Codice etico
1. Il fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) e del codice etico (di seguito, il “Codice”) della Fondazione copia dei quali è disponibile on line sul sito internet della Fondazione all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
2. Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, sia nei confronti della Fondazione, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:
a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l’Istituto al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.
3. L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Fondazione a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art. 26 – Privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 del D. Lgs 196/2003 i dati forniti dal Fornitore saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e delle procedure di affidamento.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 27 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Fondazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
Art. 28 – Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto
Il FORNITORE
(Legale Rappresentante o Procuratore)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. il Fornitore approva le specificatamente le seguenti clausole:
4) cessione del contratto-cessione dei crediti
5) subappalto
7) rinnovo e proroga
10) obblighi e responsabilità del Fornitore
13) Collaudo dei beni – verifica regolare esecuzione dei servizi
15) fatturazione e pagamenti
16) penali
17) risoluzione del contratto
19) obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
20) sicurezza
21) facoltà recesso
22) tracciabilità dei flussi finanziari
23) riservatezza
24) responsabilità
25) codice etico
27) foro competente
28) clausola finale
per accettazione:
Il FORNITORE
(Legale Rappresentante o Procuratore)
Data,