COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXX XXXXX
Seduta del 24/11/2020
FATTO
In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 5/03/2015 ed estinto anticipatamente a far data dal 31/07/2019, previa emissione di conteggio estintivo del 08/07/2019, in corrispondenza della 48ma rata, a fronte di 120 rate totali, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario.
Nel ricorso chiarisce, in primo luogo, che alla quietanza sottoscritta non può essere ricondotta l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Infatti, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell’atto non può ricavarsi la chiara manifestazione di un intento rinunciativo né piena consapevolezza da parte del dichiarante di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per un altro verso, la dichiarazione liberatoria non può essere interpretata come un atto transattivo, mancando l’esatta identificazione di una res litigiosa nonché il requisito delle reciproche concessioni, pertanto, all’atto sottoscritto non possono ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire ulteriori somme a titolo di rimborso di costi ripetibili.
Il ricorrente al fine di ottenere il rimborso degli oneri non goduti richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea e alcuni precedenti di questo Arbitro.
Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede al Collegio di accertare il proprio diritto al rimborso, secondo il criterio del pro rata temporis, delle commissioni dell’intermediario
finanziario e della commissione di distribuzione per la somma di euro 4.863,71, oltre interessi e spese di assistenza difensiva.
L’intermediario, eccepisce, in via preliminare, l’infondatezza del ricorso, poiché la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando in modo espresso e incondizionato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto dall’intermediario con riferimento al contratto de quo e rinunciando, quindi, a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto.
Inoltre, eccepisce la natura up front delle commissioni di distribuzione, in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiarisce peraltro che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito. Invero, rappresenta che tale costo - nel momento in cui transita dalla sfera giuridica patrimoniale dell’intermediario a quella di un soggetto terzo – non può essere più recuperato dal finanziatore.
Nei confronti dell’intermediario erogante possono essere reclamati solo i costi di sua pertinenza restando esclusi i costi connessi al contratto di finanziamento volti a remunerare prestazioni rese da terzi, tra cui rientrano le commissioni corrisposte all’intermediario del credito.
L’intermediario formula, infine, una serie di considerazioni a proposito dell’efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l’11 settembre 2019.
In particolare, deduce che tale sentenza, avendo ad oggetto l’art. 16 della direttiva 2008/48 (peraltro non self executing), vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati. Ne consegue che la stessa non è invocabile per regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento.
L’intermediario conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il Collegio preliminarmente deve esaminare l’eccezione formulata dall’intermediario circa la natura della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente.
Sul tema il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha evidenziato che: “…non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata” (dec. n. 8827/17).
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., 21 febbraio 2017, n. 4420).
Sul punto, inoltre, occorre precisare che è necessario che la dichiarazione debba contenere, in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte. Vi è di più. I Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale,
le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.
Passando alla disamina della quietanza emerge che la stessa è stata sottoscritta in data 18 luglio 2019, mentre l’estinzione è avvenuta in data 31 luglio 2019. La quietanza è stata sottoscritta prima dell’estinzione del finanziamento.
Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente non ha assunto una condotta abdicativa, con effetti estintivi rispetto alla pretesa di ricevere le restanti somme corrisposte. Ne consegue che la predetta eccezione va disattesa.
Il Collegio, pertanto, deve esaminare il merito della domanda.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP
n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011).
Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell’ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
L’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata, previa emissione in data 08/07/2019 del conteggio estintivo.
Le commissioni in favore dell’intermediario finanziario, sebbene contrattualmente ripartite in una quota non ripetibile e una quota ripetibile (con indicazione del relativo criterio di rimborso), devono considerarsi interamente recurring in quanto tra le attività della componente up front figurano “gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista”, che costituiscono un’attività recurring secondo quanto previsto dal Collegio di coordinamento (decisione n. 5031/2017); di conseguenza per il rimborso si applica il criterio proporzionale pro rata temporis. In relazione alla “commissioni di distribuzione”, la stessa ha natura recurring, conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio pro rata temporis.
Il ricorrente ha diritto al rimborso delle seguenti voci:
1) Commissioni interm. (a) € 2.110,99;
2) Commissioni interm. (b) € 324,53;
3) Commissioni di distribuzione € 2.428,20.
Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, nessun costo a tale titolo è stato sostenuto dal ricorrente, pertanto, nessun rimborso può essere riconosciuto per questa voce.
Il ricorrente ha diritto al rimborso, nei limiti della domanda, della complessiva somma di € 4.863,71, oltre interessi legali.
Stante la natura seriale del contenzioso, nulla è devoto a titolo di spese legali.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4.863,71 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1