Regolamento per la licenza d’uso del marchio
Regolamento per la licenza d’uso del marchio
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26 febbraio 2019
Art. 1
Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione e d’uso del marchio di titolarità della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda (di seguito la “Fondazione”) per i prodotti delle classi merceologiche di cui all’Accordo di Nizza 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 e 43 costituito dal segno di seguito rappresentato - domanda di registrazione per marchio di impresa n. 302017000069808 depositata il 22 giugno 2017 - (di seguito il “Marchio”):
2. L’uso del Marchio può essere concesso solo per la commercializzazione di prodotti alimentari provenienti da aziende agricole affittuarie della Fondazione e ricompresi in una delle classi merceologiche di cui al precedente paragrafo 1.
3. La concessione all’uso del Marchio all’operatore richiedente ricade nella totale discrezionalità della Fondazione e l’operatore nulla avrà da pretendere dalla medesima in riferimento alla propria richiesta.
Art. 2
Condizioni d’uso del Marchio
1. Il Marchio può essere concesso ed utilizzato esclusivamente alle seguenti condizioni:
- gli alimenti devono provenire da aziende agricole affittuarie della Fondazione, fornendo documentazione a comprova della rintracciabilità del prodotto;
- gli alimenti devono essere ricompresi nelle classi merceologiche di cui al precedente articolo 1,
- gli alimenti devono essere prodotti in conformità alla legge e ai regolamenti vigenti e applicabili;
- gli alimenti devono presentare qualità uniforme ed elevata al fine di garantire la buona fede del consumatore e il prestigio del Marchio;
- gli alimenti devono essere confezionati utilizzando esclusivamente il modello grafico di packaging fornito dalla Fondazione.
2. L’uso del Marchio è subordinato alla stipula di un contratto di licenza d’uso del Marchio contenente le condizioni generali, la durata della licenza, le modalità e i termini dell’uso, sulla base dello schema allegato al presente Regolamento. Il contratto determina altresì, sulla base della tipologia d’uso richiesta, l’importo della royalty dovuta dall’utilizzatore.
Art. 3
Sospensione, revoca, cessazione d’uso del Marchio
1. L’uso del Marchio potrà essere sospeso o revocato dalla Fondazione in caso di inosservanza da parte dell’utilizzatore delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni del contratto di cui al precedente art. 2.
2. Nel caso di cessazione del contratto d’affitto tra la Fondazione e l’azienda agricola da cui provengono i prodotti oggetto della richiesta d’uso del Marchio, la licenza d’uso del Marchio concessa all’utilizzatore perde immediatamente efficacia e pertanto l’utilizzatore del Marchio dovrà cessare qualsiasi impiego dello stesso.
3. La Fondazione si riserva comunque di agire in giudizio per la tutela del Xxxxxxx e il risarcimento dei danni nel caso di accertate violazioni del presente regolamento, del contratto o delle norme di legge.
4. Gli utilizzatori potranno essere segnalati alle competenti autorità qualora la Fondazione ravvisi nell’uso del Marchio gli estremi di un illecito penale.
5. Gli utilizzatori non avranno diritto ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di sospensione o revoca del Marchio, nonché nel caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo del contratto di licenza.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. La richiesta di licenza d’uso del Marchio, rivolta alla Fondazione, dovrà avvenire compilando il modello allegato al presente Regolamento debitamente compilato e firmato, con allegata la carta d’identità del firmatario, e inviato a mezzo p.e.c. a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. La Fondazione istruisce l’istanza e, in caso di esito positivo, può disporre a propria e insindacabile discrezionalità la concessione della licenza d’uso mediante la conclusione di un apposito contratto secondo quanto indicato al precedente art. 2.
Art. 5 Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito internet della Fondazione.
2. Eventuali modifiche ai modelli allegati al presente Regolamento possono essere disposte con determina del Direttore Generale della Fondazione.
MODELLO DI RICHIESTA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO
Alla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda,
Ufficio Servizi Generali
La seguente azienda:
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Codice Fiscale | |
Sede Legale | |
Telefono | |
Posta elettronica CERTIFICATA |
rappresentata dal/lla sottoscritto/a ........................................................................................................................
nato/a a..................................il............................................C.F. n. ...........................................................................
in qualità di
legale rappresentante (allegare documentazione)
procuratore (allegare procura)
ai sensi del Regolamento per la licenza d’uso del marchio della Fondazione in indirizzo
RICHIEDE
l’utilizzo del Marchio di titolarità della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda per
Prodotto | Classe merceologica |
INDICARE NOME DEL PRODOTTO | INDICARE LA RELATIVA CLASSE MERCEOLOGICA [29, 30, 31, 32, 33, 35, 41,43] |
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, l’azienda dichiara che gli alimenti per i quali si richiede la licenza d’uso del Marchio, provengono dall’azienda agricola affittuaria della Fondazione.
Luogo e data [ ]
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante/procuratore che ha compilato la presente dichiarazione:
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
MODELLO CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI MARCHIO TRA
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 00, X.X.00000000000 x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore generale, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, a ciò autorizzato in forza di delibera consiliare del XXX (di seguito la “Fondazione”);
E
XXX, con sede in xxx, Via xxx n. xx, C.F. XXXX e P. IVA XXXX, in persona del XXX, (di seguito l’ “Utilizzatore”);
la Fondazione e l’Utilizzatore, congiuntamente le “Parti” e separatamente la “Parte”;
PREMESSO
che la Fondazione, nell’ambito delle sue attività statutarie di valorizzazione del proprio patrimonio rurale, intende realizzare una filiera corta di alcuni prodotti a marchio Ca’ Granda;
che la Fondazione è titolare del marchio per i prodotti delle classi merceologiche 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 e 43 costituito dal segno così rappresentato (di seguito il “Marchio”):
che il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato in data XXX il Regolamento per la licenza d’uso del marchio della Fondazione (di seguito il “Regolamento”) e il modello di contratto di licenza d’uso autorizzando il Direttore generale alla sua sottoscrizione;
che l’azienda XXXX ha presentato richiesta per la licenza d’uso del Marchio in data XXX;
l’azienda XXXX, quale Utilizzatore, ha dichiarato che userà prodotti provenienti dall’azienda agricola XXXX affittuaria della Fondazione;
le Parti intendono procedere alla conclusione del contratto di licenza d’uso del Marchio;
Tutto ciò premesso
SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:
Art.1 Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Contratto.
Art. 2 Licenza sul Marchio
1. Con il presente Contratto la Fondazione concede all’Utilizzatore, che accetta, per tutta la durata dello stesso, una licenza in via non esclusiva, per l'uso del Marchio limitatamente a
Prodotto | Classe merceologica |
INDICARE NOME DEL PRODOTTO | INDICARE LA RELATIVA CLASSE MERCEOLOGICA [29, 30, 31, 32, 33, 35, 41,43] |
2. La licenza d’uso del Marchio concessa con il presente Contratto è da intendersi non esclusiva anche in riferimento allo stesso Prodotto, ed è relativa ai prodotti alimentari specificati al precedente paragrafo 1.
3. Con il presente Contratto la Fondazione non trasferisce o cede all’Utilizzatore alcun diritto di proprietà sul Marchio, pertanto, il diritto di proprietà sul Marchio e tutti i diritti allo stesso connessi rimangono in capo alla Fondazione.
4. È fatto espresso divieto all’utilizzatore di impiegare il Marchio per ragioni diverse da quelle previste nel presente Contratto.
Art. 3
Condizioni d’uso del Marchio
1. L’Utilizzatore si impegna ad utilizzare il Marchio sul Prodotto in conformità alle disposizioni e alle condizioni d’uso di cui all’art. 2 del Regolamento, nonché alle prescrizioni di cui al seguente comma.
2. L’uso del Marchio è subordinato alle seguenti prescrizioni:
a) utilizzo di prodotti provenienti dall’azienda agricola XXXX affittuaria della Fondazione;
b) il Prodotto contraddistinto dal Marchio dovrà:
- presentare le caratteristiche indicate all’allegato 1 al presente Contratto, controfirmato dalle parti contraenti che ne costituisce parte integrante;
- essere confezionato utilizzando esclusivamente il modello grafico di packaging fornito dalla Fondazione di cui all’allegato 2 al presente Contratto, controfirmato dalle Parti che ne costituisce parte integrante, fermo restando la responsabilità dell’Utilizzatore a riguardo della conformità dell’etichetta alla normativa vigente con manleva della Fondazione da ogni responsabilità;
c) il modello grafico di packaging non può essere trasformato, riprodotto, adattato e/o manipolato, fatte salve le indicazioni che dovranno essere inserite in conformità alla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti;
d) l’apposizione del Marchio potrà avvenire solo sulle confezioni dei Prodotti per i quali si è fatta esplicita richiesta e non potrà essere utilizzato per alcun sottoprodotto relativo al Prodotto per il quale si è fatta richiesta;
e) il Marchio potrà essere usato su cataloghi, carta da lettere, listini, fatture e ogni altro materiale inerente all’attività commerciale dell’utilizzatore per scopi pubblicitari, previa approvazione da parte della Fondazione;
f) il Marchio dovrà essere fedelmente riprodotto così come rappresentato in premessa, variazioni discrezionali da parte degli utilizzatori saranno ammesse solo in ordine alle dimensioni di riproduzione.
4. Al fine di salvaguardare la reputazione del Marchio, le condizioni d’uso definite nel Regolamento e nel presente Contratto dovranno essere mantenute e rispettate da parte dell’Utilizzatore per tutta la durata del presente Contratto e per il periodo di eventuale proroga. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento, nel caso anche una sola delle condizioni d’uso venga meno, l’Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Fondazione che potrà decidere di revocare o sospendere l’uso del Marchio ai sensi del Regolamento e, se del caso, procedere alla risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 13.
5. L’Utilizzatore si impegna a comunicare alla Fondazione qualunque evento che possa pregiudicare il Marchio fra cui l’instaurazione di eventuali cause da parte di terzi nei confronti dell’Utilizzatore in relazione al Prodotto. Tali comunicazioni dovranno avvenire per iscritto entro 5 giorni dalla conoscenza da parte dell’Utilizzatore.
Art. 4 Contropartita della licenza
1. Quale contropartita della licenza, l’Utilizzatore si impegna a corrispondere alla Fondazione, a titolo di royalty, un importo pari al XX% (XXX percento) del proprio fatturato relativo ai prodotti per i quali viene concesso l’uso del marchio.
2. La royalty sarà dovuta a partire dall’inizio della produzione e vendita del Prodotto e sino alla scadenza del Contratto, iniziale o prorogata.
3. Il 30 luglio di ciascun anno l’Utilizzatore invierà alla Fondazione una relazione relativa al fatturato specifico conseguito nel primo semestre dell’anno e contestualmente verserà la royalty dovuta.
4. Il 30 gennaio di ciascun anno parimenti l’Utilizzatore invierà alla Fondazione una relazione relativa al fatturato specifico conseguito nel secondo semestre nell’anno precedente e contestualmente verserà la royalty dovuta.
5. La Fondazione avrà la possibilità, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione, di chiedere chiarimenti o di presentare proprie osservazioni; potrà altresì chiedere di verificare la contabilità dell’Utilizzatore in ordine alla correttezza dei dati comunicati sia direttamente sia tramite un revisore esterno.
Art. 5 Mantenimento in vita del Marchio
1. La Fondazione si impegna a porre in essere ogni atto necessario o utile per la registrazione, la difesa ed il mantenimento in vita del Marchio nei tempi e con le modalità previste da leggi e regolamenti.
2. Le spese connesse alla registrazione ed al rinnovo del Marchio e, più in generale, le spese amministrative legate alla registrazione e rinnovo del Marchio sono in capo alla Fondazione.
Art. 6 Eventuali controversie
1. Qualora insorgessero controversie contro terzi connesse all'uso del Marchio, ciascuna delle Parti si impegna a comparire in giudizio a semplice richiesta dell'altra Parte.
2. Le spese di giudizio saranno sostenute da ciascuna delle Parti per quanto di competenza.
3. Ogni decisione sulle politiche e le strategie di difesa del Marchio o sulla scelta dei legali e/o dei consulenti saranno prese di comune accordo. In caso di disaccordo prevarrà la volontà della Fondazione.
4. Gli accordi di cui sopra sono validi anche per le opposizioni amministrative.
Art. 7 Territorio
La presente licenza è concessa per tutto il territorio italiano.
Art. 8
Depositi di marchio o nomi di dominio
1. L’Utilizzatore si impegna a non depositare a proprio nome alcun marchio o nome di dominio identico o simile a quello oggetto di licenza, in nessuno Stato del mondo.
2. Nel caso l’Utilizzatore desiderasse godere dei diritti di Xxxxxxx al di fuori del territorio di cui al presente contratto, si impegna a chiedere alla Fondazione di effettuare il deposito a nome della Fondazione stessa del Marchio o del nome di dominio nei territori d’interesse.
3. La Fondazione a suo insindacabile giudizio potrà adempiere alla richiesta ed eventualmente estendere la validità del presente Contratto ai nuovi territori.
Art. 9 Responsabilità
1. La responsabilità civile, amministrativa e penale in relazione alla produzione, lavorazione, vendita e distribuzione del Prodotto, contraddistinto dal Marchio, sarà esclusivamente dell’Utilizzatore.
2. L’Utilizzatore manterrà indenne la Fondazione da ogni pregiudizio, economico e non economico, che possa scaturire dalla produzione, lavorazione, vendita e distribuzione del Prodotto con il Marchio oggetto di licenza, in special modo sotto il profilo della c.d. responsabilità del produttore.
Art. 10 Sub-licenze
Il Marchio non potrà essere utilizzato, concesso, distribuito o sublicenziato a terzi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.
Art. 11 Pubblicità
L’Utilizzatore potrà pubblicizzare il Marchio attraverso campagne pubblicitarie sui principali mezzi web, stampa e televisivi concordando con la Fondazione i tipi di campagna, le modalità e le tempistiche di svolgimento e i relativi investimenti annui.
Art. 12 Durata
1. Il presente Contratto ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua firma e sarà tacitamente rinnovato per pari periodi, salvo disdetta da parte di una delle Parti mediante lettera raccomandata da spedire almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. Dal primo giorno di efficacia della disdetta, l’Utilizzatore dovrà cessare qualunque uso del Marchio.
Art. 13 Recesso
1. La Fondazione avrà il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, previa notifica a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. All’Utilizzatore viene concesso comunque un termine di 3 mesi, comprensivo del termine di preavviso, per smaltire eventuali scorte di magazzino e rimuovere completamente ogni uso del Marchio.
3. In tal caso, l’Utilizzatore sarà obbligato a corrispondere alla Fondazione la quota della royalty maturata di cui al precedente articolo 4 calcolata in ragione dei giorni di fruizione della licenza fino al termine di 3 mesi di cui al punto 2.
Art. 14
Risoluzione per inadempimento
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile in caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore di uno degli obblighi previsti agli artt. 3, 4, 8, 9 e 10. In tal caso, la Fondazione procederà a comunicare la propria volontà di avvalersi della risoluzione mediante invio di una lettera raccomandata R.R. all’Utilizzatore con preavviso di 15 giorni.
2. All’Utilizzatore viene concesso comunque un termine di 3 mesi per smaltire eventuali scorte di magazzino e rimuovere completamente ogni uso del Marchio.
3. In tal caso, l’Utilizzatore sarà obbligato a corrispondere alla Fondazione la quota della royalty maturata di cui al precedente articolo 4 calcolata in ragione dei giorni di fruizione della licenza fino al termine di 3 mesi di cui al punto 2.
Art. 15 Garanzia sul marchio
La Fondazione garantisce la validità amministrativa del Marchio e garantisce di aver espletato la procedura di registrazione come marchio italiano.
Art. 16
Registrazione del Contratto di licenza
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 sulla non esclusività della licenza d’uso anche in riferimento al medesimo prodotto, l’Utilizzatore ha facoltà di trascrivere il presente Contratto in margine ai pubblici registri marchi a proprie spese.
2. La Fondazione, in tal caso, si impegna a porre in essere quanto richiesto dall’Utilizzatore e necessario per la trascrizione del presente Contratto.
3. Tutte le spese, anche inerenti alle pratiche per l’eventuale trascrizione del presente Contratto, saranno a carico dell’Utilizzatore.
Art. 17
Obblighi di confidenzialità
1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali, a non divulgare a terzi e a non utilizzare – se non per quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto – i dati o le informazioni rilevate in qualsiasi momento da una Parte all’altra ai sensi del presente Contratto.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua cessazione per qualsiasi ragione o motivo per un periodo di 2 anni.
Art. 18 Precedenti accordi
Il presente Contratto costituisce manifestazione univoca e definitiva della volontà delle Parti e supera ed annulla qualsiasi altro precedente accordo.
Il presente Contratto non è cedibile.
Art. 19 Cessione del contratto
Art. 20 Foro competente
In caso di qualsiasi controversia inerente il Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione amichevole, in mancanza di tale soluzione riconoscono espressamente quale unico ed esclusivo Foro competente quello di Milano - Sezione Specializzata Imprese.
Art. 21 Disciplina applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto trovano applicazione le disposizioni del Regolamento, del Codice civile e della ulteriore disciplina applicabile.
Art. 22 Comportamenti difformi
La tolleranza di una delle Parti all'inadempimento dell'altra Parte, rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto, non costituisce in nessun caso rinuncia o modifica ai corrispondenti diritti.
Letto, approvato e sottoscritto in Milano il .......................
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Direttore Generale Legale rappresentante di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 del Codice Civile le Parti espressamente approvano le condizioni e pattuizioni di cui gli articoli 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19 e 20
Letto, approvato e sottoscritto in Milano il .......................
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Direttore Generale Legale rappresentante di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
All. 1 – Caratteristiche del prodotto
All. 2 – Packaging grafico della confezione