COMUNE DI PESCIA
COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
B a n d o p e r l ’ a s s e g n a z i o n e d i c o n t r i b u t i a d
i n t e g r a z i o n e d e i c a n o n i d i l o c a z i o n e – A n n o 2 0 2 1
Indetto ai sensi dell’Art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Delibere della Giunta Regionale n. 402/2020, n.206/2021 e n.988 del 27/09/2021, della Delibera di Giunta Comunale n.208 del 21/10/2021 e e della propria determinazione n. 2398 del 22/10/2021
Il Dirigente
R E ND E NOT O
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l’integrazione dei canoni di locazione.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al concorso
Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:
1)
a) Essere residenti nel Comune di Pescia ed avere la residenza nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
- I cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
- I cittadini di altro stato non appartenente all’ Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
c) Xxxxxx titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest’ultimo abbia, ai sensi dell’art. 3 comma 2 X.Xxx. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale
ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile.
- E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i..
e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero).
f) Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
● Attenzione: I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva con la possibilità di presentare tale documentazione, entro il termine del 31/01/2022.
● Attenzione: Per i cittadini comunitari e non comunitari, l’attestazione dell’indisponibilità/inagibilità dell’alloggio, deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione, la domanda sarà accolta con riserva, con la possibilità di presentare tale documentazione, entro il termine del 31/01/2022.
Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2021. Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.
g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g);
2) Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25;
3) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime
I.N.P.S. per l’anno 2021 (pari ad € 13.405,08 così come stabilito dal punto 1.1 della Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia B - Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021 pari ad € 13.405,09 e l’importo di € 28.727,25;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all’ERP - Tab. “A” L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).
Possono accedere ai contributi concessi ai sensi dell’art.11 L.431/98, posizionandosi in Fascia B, è i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% ed in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).
Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00, il valore ISE su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.
4) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale ( es. reddito di cittadinanza/ pensione di cittadinanza, etc.).
5) L’erogazione del contributo a favore di soggetti cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
6) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.
Non verranno accettate DSU prive dell’attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Difformità.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento
1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.);
2) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore:
- Nel caso in cui l’aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano “ISE zero” dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l’aiuto economico. In tal caso l’autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l’aiuto.
- Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.
c) verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell’alloggio;
Art. 3 – Nucleo familiare
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all’art. 3, comma 1 del
D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.
Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti
1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’ art. 1 del presente bando.
2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.
Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali
1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all’art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce “A” e “B”, indicati di seguito:
A. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.
II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dall’Ente come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92 o con invalidità, riconosciuta dall’autorità competente, superiore ai 2/3);
b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) con figli a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.
Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II.
B. I soggetti richiedenti che non ricadono nell’ambito della I e II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.
Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande
I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:
I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8 | Punti 4 |
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio: | |
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall’autorità competente, superiore ai 2/3; | Punti 1 Per ogni soggetto riconosciuto invalido |
b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) con figli a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. | Punti 1 |
c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni. | Punti 1 Per ogni componente ultrasessantacinquenne |
Art. 7 – Calcolo del contributo
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:
a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.
il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.
Art. 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria
1) Istruttoria delle domande:
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’ Art. 6 del presente bando.
Formazione delle graduatorie:
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza si procederà a ripartire la somma residuale su tutti gli appartenenti alla medesima fascia suddividendola con media aritmetica.
3) Modalità del ricorso:
Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all’art.5 della Legge Regionale 2/2019 e s.m.i.
Art. 9 – Documentazione da allegare
Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata alla stessa la seguente documentazione:
• Documento di riconoscimento del richiedente;
• Copia contratto di locazione completo di tutte le pagine con relativa registrazione in corso di validità all’Agenzia dell’Entrate;
• Copia dell’attestazione ISEE 2021;
• Eventuale copia di Invalidità
• Copia dell’attestazione di ISEE corrente, o in alternativa, copia delle dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019), di tutti i componenti maggiorenni il nucleo familiare.
Art. 10 – Durata del contributo
Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell’ art. 11 della Legge n. 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.
Art. 11 – Determinazione e modalità del contributo erogabile
1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il termine improrogabile del 31 Gennaio 2022:
- In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di Xxxxx, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente.
Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del richiedente per l’accredito delle somme spettanti.
La mancata presentazione di tale documentazione sarà causa ostativa all’assegnazione del contributo ed il beneficiario perderà il diritto all’erogazione dello stesso.
2) I contributi verranno liquidati,in base alla Graduatoria deinitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Pescia, secondo il seguente procedimento:
1. Il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A, in base ai seguenti criteri:
- in misura pari al 45 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- in misura pari al 40 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 3 punti;
- in misura pari al 35 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 2 punti;
- in misura pari al 30 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a punti 1;
- in misura pari al 25 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 0;
Nell’ eventualità che tutte le domande della fascia “A” ricevano il contributo come sopra determinato e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procederà ad assegnare ai soggetti collocati nella Fascia “B” un’erogazione pari al 30% del contributo spettante in base alla Graduatoria Definitiva, scorrendo l’ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
Nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nella fascia “A” e “B” e residuino ancora risorse finanziarie, procedere all’integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l’ordine della graduatoria prima della Fascia A e poi della Fascia B, fino ad esaurimento dei fondi disponibili
La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse
sufficienti da parte della Regione Toscana, ed alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2);
Nel caso in cui alla presentazione della documentazione del precedente punto 1) , si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.
2) Il numero delle mensilità pagate non è considerato vincolante ai fini della determinazione erogabile per l’annualità 2021(D.G.R. n.206/2021), pertanto l’Ente in caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell’ art. 7 del Decreto - Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269, il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. E’ essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima;
3) Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell’anno dei “Contributi regionali per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole” di cui alla Delibera di
G.R. n. 1088 del 08/12/2011 e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità.
4) Successivamente alla erogazione dei contributi l’ Ente comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari, al fine della compensazione sul reddito di cittadinanza, del contributo in oggetto che hanno ottenuto per l’affitto.
5) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che attesti il loro stato e della documentazione prevista dal punto 1) del presente articolo, da trasmettere al Comune entro il 31 GENNAIO 2022, e comunque prima della liquidazione dello stesso;
6) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
7) L’erogazione del contributo, non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 annui, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo
Art. 12 – Termini di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 25/11/2021.
Art. 13– Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, messo a disposizione presso l’espositore all’entrata dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia , o scaricandolo direttamente dal sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione
ed essere presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pescia, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Novembre 2021, giorno di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:
1.consegna direttamente al protocollo generale del Comune di Pescia, piazza Mazzini 11, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00, oppure per e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx ;
0.xxxxxxxxxxxx A/R, indirizzata al Comune di Pescia -Ufficio Servizi Sociali, piazza Mazzini 1- 51017 Pescia ( non fa fede il timbro postale);
3.tramite PEC dell’Amministrazione xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.. In tal caso, la domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su documento in formato “pdf”.
La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
Art. 14– Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.
Nell’ambito dei controlli svolti dal Comune, gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 15– Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Si fa presente che alcuni dati saranno raccolti tramite strumenti grafometrici. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l’accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pescia può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
Art. 16 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge n. 109/1998 e successive modificazioni, al D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali e s.m.i., alla D.G.R. n. 581 del 06/05/2019 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. n. 02/2019 e s.m.i..
Pescia, 25/10/2021
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx