AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇. ▇▇▇▇.▇▇▇▇ – PEC: ▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ C.F. e P.I. 00821180577
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una procedura aperta per la fornitura di DM per emodinamica di base per la U.O.C Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per la durata di mesi dodici con eventuale rinnovo di 12 mesi
N. 22 LOTTI
Con Delibera n.
_ /DG del__/ /_ , questa Amministrazione ha deliberato di affidare la
fornitura di DM per emodinamica di base, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara occorrenti alla U.O.C. Cardiologia ASL di Rieti, per la durata di mesi dodici.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è l’ASL DI RIETI [codice NUTS ITI42]
Le caratteristiche tecniche dell’Appalto e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Speciale allegato al presente Disciplinare.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art.
58 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 37 del D.Lgs. 56/17) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare. Per partecipare alla procedura in oggetto, l’Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.
L’Asl di Rieti, in qualità di Stazione Appaltante, è Responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio oggetto dell’appalto.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
• Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma ▇, ▇▇▇
▇.▇.▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇;
• La registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi, per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul STELLA e si intende compita nel giorno e all’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del STELLA. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/
La registrazione al STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: All. 1 – Capitolato speciale con relativi Allegati;
All. 2 – Schema istanza di partecipazione;
All. 3 – Patto di Integrità;
All. 4 – Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati; All. 5 – Dettaglio offerta economica;
All. 6 – Schema di Contratto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASL di Rieti: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ e sul sito internet della piattaforma STELLA: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti.
Per inviare un quesito, cliccare sul comando “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l’invio dei quesiti.
Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:
- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.
Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.
Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/ da inoltrare entro le ore 12:00 del ……/…../…….
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’ASL di Rieti e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
5. OGGETTO DELL’APPALTI ED IMPORTO DI FORNITURA
L’appalto è costituito dalla fornitura di DM per emodinamica di base, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara (All.1) al CSA, occorrenti alla U.O.C. Cardiologia ASL di Rieti, per la durata di mesi dodici.
Il valore complessivo, per un periodo di mesi 12, di gara posto a base d’asta, è complessivamente
stimato in € 483.911,00 oltre IVA.
I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della tipologia di fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Speciale e allegati e nello Schema Contratto allegati al presente Disciplinare.
L’Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura.
Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’▇.▇.▇▇. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 967.822,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 483.911,00 IVA esclusa, quale valore relativo all’appalto oggetto riferito ai 12 mesi di affidamento e di € 483.911,00 IVA esclusa per il periodo eventuale di rinnovo contrattuale.
Il Codice Identificativo Gara (CIG), in attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i., per ciascun lotto è indicato nell’All.1 al CSA
6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata della fornitura è pari a mesi 12, più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula dei relativi contratti, con condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.
Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di fornitura di cui al Capitolato Speciale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del ▇.▇. ▇▇ marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
9.1 REQUISITO DI ▇▇▇▇▇▇▇▇’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) (per le Società Cooperative e per i Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex D.M. 23 giugno 2004 e ss.mm.ii., per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Detta iscrizione deve comunque risultare dalla CCIAA competente per territorio.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il requisito di cui alle lettere a) e b) deve essere posseduto da tutti i concorrenti, sia in forma singola sia associata. Il mancato possesso del predetto requisito è causa di esclusione dalla gara. Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
9.2 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale d‘impresa: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale negli anni 2018 – 2019 – 2020 pari all’importo del valore del lotto/i per cui si partecipa.
Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Tale requisito è considerato congruo in rapporto all’entità, alla durata ed alla rilevanza dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Referenze bancarie, L’operatore economico dovrà produrre, altresì, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni dovrà essere attestato che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
È possibile produrre anche una sola dichiarazione bancaria purché la stessa attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene prodotta la seconda referenza.
In tal caso l’Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice
9.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) un elenco relativo a 3 (tre) principali forniture/servizi nel settore di attività oggetto di gara effettuate negli anni 2018 – 2019 – 2020 rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione:
- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell’anno di realizzazione delle prestazioni. A tal proposito si specifica che:
• se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell’ente pubblico destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e mail, PEC);
• se trattasi di forniture effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al Paragrafo 9.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 2 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. È vietata la cessione del contratto.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo del lotto/i per cui si partecipa, nel caso di partecipazione a più lotti, l’impresa concorrente potrà presentare una cauzione cumulativa, contenente l’indicazione degli importi delle cauzioni dovute per ogni singolo lotto a cui si partecipa e l’ammontare complessivo derivante dalla somma delle singole cauzioni, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 All 1.2 13 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti ed assegni;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
- ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/
- ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Non è previsto il sopralluogo
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo le modalità di cui alla Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174, pubblicata sul sito ANAC alla sezione “contributi in sede di gara” e allegando la ricevuta ai documenti di gara.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 45 del prefato Decreto, che si siano accreditati al Sistema secondo quanto di seguito precisato, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 (rubricato “Cause di esclusione”) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
In particolare, si specifica che:
• per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando “Partecipa”;
• per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando “Scarica Allegati”
• per predisporre l’offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.
L’offerta deve essere collocata sul STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore__:__
del giorno ___/_ / , pena la sua irricevibilità.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del STELLA.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 giorni (duecentoquaranta) solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente su Sistema acquisti STELLA.
Le dichiarazioni sostitutive, il Patto d’integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Amministrazione e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul STELLA.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Saranno considerate inammissibili le offerte:
• in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
• che non hanno la qualificazione necessaria;
• il cui prezzo supera l’importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Saranno considerate irregolari le Offerte:
• che non rispettano i documenti di gara;
• che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
Deposito telematico documentazione amministrativa; Deposito telematico documentazione tecnica;
Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene, il DGUE, la dichiarazione sostitutiva del concorrente nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul STELLA.
Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all’interno della busta “documentazione amministrativa”. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, Art. 105 comma 6 del Codice;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
17.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta in bollo, per un importo unico pari ad € 16,00, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di cui al form “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” allegato al presente Disciplinare firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, della mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio.
Il bollo può essere mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento, avendo
cura di indicare il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti (ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72)
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
• nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 10 del presente Disciplinare;
• nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
✓ dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente indichi le prestazioni che intende subappaltare nei limiti dell’importo contrattuale ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) se dovuto, prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’A.N.A.C., di cui all’art. 14 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
3) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 12 del presente Disciplinare:
i. documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 9°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di riduzione della garanzia di cui al precedente art. 12, almeno uno dei seguenti documenti:
- copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare;
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza e la sua vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato al presente Disciplinare di Gara;
4) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’▇.▇.▇▇. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 14 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
5) Disciplinare, Capitolato tecnico, Patto di Integrità Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, Schema di Contratto (allegati al presente Disciplinare), nonché degli eventuali chiarimenti, tutti debitamente firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex
specialis;
6) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
7) comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;
8) DICHIARAZIONE, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesti:
- la disponibilità della ditta a fornire eventuale idonea campionatura a titolo gratuito su richiesta della stazione appaltante in sede di analisi delle offerte tecniche;
- di non aver nulla a recriminare qualora l’Azienda/e ritenesse a suo insindacabile giudizio di non procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di quei prodotti ritenuti non più idonei alle proprie esigenze;
- di offrire apparecchiature e/o prodotti di ultima generazione;
- la disponibilità alla sostituzione, alle medesime condizioni, dei prodotti aggiudicati con altri aventi caratteristiche analoghe e di più recente tecnologia, successivamente disponibili sul mercato;
- di comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante eventuali problematiche circa l’utilizzo dei prodotti, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti o danni provocati dal loro impiego;
- la disponibilità alla sostituzione del materiale in via di scadenza;
- la disponibilità a mettere a disposizione della stazione appaltante un Product Specialist dedicato al supporto degli utilizzatori;
9) Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
10) Idonee referenze bancarie di cui al capitolo 9.2 del presente Disciplinare;
11) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
18. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) offerta economica senza prezzi con l’elenco dettagliato dei prodotti offerti, l’indicazione dei singoli codici (con assoluta esclusione dei prezzi). Per i Dispositivi Medici sarà necessario presentare anche la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (versione approvata con
D.M. del 13/03/2008) e il Codice di Repertorio Ministeriale mentre qualora trattasi di Farmaci sarà necessario indicare il relativo AIC. Si specifica che l’indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione dell’offerta, è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto alla descrizione e alle caratteristiche tecniche
indicate per ciascun prodotto di cui alla presente gara.
2) le schede tecniche, redatte in lingua italiana, di ciascun prodotto offerto che dimostrino la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste nel capitolato compresi i certificati di qualità e i depliant illustrativi. Le schede tecniche dovranno riportare con chiarezza, oltre alle caratteristiche strutturali e qualitative, quanto segue:
1. ragione sociale della ditta produttrice;
2. denominazione commerciale del prodotto;
3. tipologia di confezionamento e numero di pezzi per confezione;
4. elenco delle materie prime utilizzate;
5. controllo di qualità;
6. indicazioni d’uso;
7. controindicazioni.
tutte le informazioni utili per la valutazione qualitativa. Non sarà possibile cumulare più lotti, ove previsti, in un’unica scheda tecnica.
3) (per i Dispositivi Medici) il certificato rilasciato da Enti notificati attestanti la conformità dei prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici (D.L.vo n. 37 del 25/01/2010 “Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i dispositivi medici”). Inoltre la ditta concorrente dovrà indicare chiaramente, per ogni prodotto offerto, la relativa classe di rischio di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva CEE 93/42, recepita con D.Lgs. n 46/97, dichiarando contestualmente il possesso del marchio CE;
4) le istruzioni per l’uso, redatte in lingua italiana, per ogni prodotto offerto;
5) documentazione scientifica a supporto ove presente IN FORMATO DIGITALE (studi, bibliografica etc);
6) relazione dettagliata sul Servizio post vendita di informazione e formazione (Formazione e informazione sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi);
7) dichiarazione di impegno a fornire, ai sensi dell’art. 1803 e seg. del codice civile, in comodato d’uso gratuito, lo strumentario necessario per l’utilizzo di alcuni prodotti (ove specificatamente previsto);
8) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
b) fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
L’offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.
Campionatura
E’ prevista la campionatura per tutti i Lotti
Le Ditte concorrenti dovranno presentare i campioni dei prodotti, entro la data ed orario previsti per la presentazione delle offerte.
Ogni campione presentato relativo al prodotto, o parte di esso, dovrà essere inviato in plico chiuso sul quale dovrà essere saldamente applicata un’etichetta controfirmata dal proprio Legale Rappresentante, indicante la Denominazione della Ditta offerente ed il numero progressivo del Lotto di cui al Capitolato Speciale di Gara e relativi allegati.
Detta campionatura, dovrà essere riepilogata con apposita distinta con numerazione progressiva e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della sede ASL di Rieti, via del Terminillo n. 42 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00, martedì e giovedì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 16:30 e dovrà essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente, su cui frontespizio dovrà essere riportata la dicitura: “GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA DI BASE PER LA U.O.C CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI, – NON APRIRE -
CAMPIONATURA DI GARA”, la ragione sociale e sede legale della ditta, il numero di telefono/fax e indirizzo PEC ove inviare comunicazioni inerenti alla gara.
La campionatura è da intendersi elemento costitutivo, qualora non pervenuta o difforme con quanto previsto dalla presente procedura e dall’offerta economica, comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.
La campionatura dovrà essere consegnata, nel luogo, nelle quantità, nelle modalità e nei termini espressamente specificati nella comunicazione sopra indicata, ed inoltre indicare chiaramente i seguenti dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia:
• numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto;
• nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;
• quantità di pezzi acclusi.
Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la ditta corrispondente.
Nessun compenso a rimborso spese comporterà alle ditte partecipanti alla gara per l’invio dei campioni che debbono considerarsi ceduti a titolo gratuito, di contro alle ditte non aggiudicatarie sarà possibile restituire la campionatura presentata in sede di gara, ad aggiudicazione avvenuta, a
seguito di richiesta.
La campionatura della Ditta aggiudicataria resterà depositata nella sede dell’Azienda per tutta la durata del contratto, e ad essa si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
19. DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, per ciascun lotto a cui si intende partecipare ed è predisposta sul Sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇ acquisti/manuali-per-le-imprese/ nonché mediante compilazione dell’allegato 5 Modello di dettaglio offerta economica – informazioni e dichiarazioni e dettaglio offerta economica.
Nell’offerta economica deve essere indicato in cifre e in lettere, il ribasso percentuale, rispetto all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, per ogni lotto a cui si intende partecipare.
La ditta concorrente compilerà quindi, l’offerta economica inserendo nel campo previsto la percentuale di ribasso da applicare sul valore a base d’asta del singolo lotto di partecipazione.
Verranno prese in considerazione due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.
Si precisa che a seguito dell’inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere alla compilazione ed al caricamento a sistema dell’All. 5 Modello di dettaglio offerta economica – Informazioni e Dichiarazioni e Dettaglio di Offerta di Offerta Economica firmato digitalmente
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica.
Nel suddetto modello dovranno essere riportati i ▇▇▇▇▇▇ unitari dei prodotti offerti, in cifre e in lettere con già applicato lo sconto percentuale offerto nel lotto di riferimento.
Verranno prese in considerazione due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento; Si precisa che:
- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi di manodopera.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione.
In caso di offerte anomale, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Offerta Economica pertanto deve contenere, a pena di esclusione, il seguente elemento firmato digitalmente:
- All. 5 - Modulo di dettaglio offerta economica – Informazioni e Dichiarazioni, in formato pdf, con copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
La durata di validità dell’offerta, non deve essere inferiore 180 giorni a partire della scadenza fissata per la ricezione delle offerte, ma l’offerente si impegna comunque a prorogare l’efficacia a semplice
richiesta della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 comma 4), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ciascun concorrente non può presentare, a pena di esclusione, più di una offerta per il medesimo lotto.
Si precisa che verranno prese in considerazione, sia per il ribasso, il prezzo unitario e l’importo complessivo del lotto, due cifre decimali.
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta deve essere sottoscritta digitalmente.
Le offerte presentate dalle imprese si intendono irrevocabili. Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto.
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Criterio | Punteggio massimo |
Punteggio Tecnico (PT) | 70 |
Punteggio Economico (PE) | 30 |
Totale (P totale) | 100 |
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell’All. 2 al CSA con la relativa ripartizione dei punteggi.
Ai sensi dell’art. 95 comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI TECNICO - ECONOMICI
L’aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell’art. 95, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato ed integrato dall’art. 60 comma 10 bis del D. Lgs. n. 56/2017, da apposita Commissione giudicatrice, per singolo lotto, a favore dell’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:
A) ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Offerto del Lotto punti 30/100
B) Qualità prodotti punti 70/100
A) il punteggio attribuito (Max punti 30), mediate la seguente formula “Ribasso Massimo non Lineare”:
Rpff
P = Pmax * ( ) ^α
Rmaxoff
Dove:
Pmax: corrisponde al Punteggio Massimo
Rpff: corrisponde allo Sconto Percentuale Offerto
Rmaxoff: corrisponde allo sconto percentuale massimo offerto
α = 0,5
B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70) verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice per ogni Lotto, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione e della eventuale campionatura presentata dai concorrenti, in ordine ai paramenti meglio evidenziati nell’All. 2 al CSA, per ogni singolo lotto;
Il punteggio Tecnico complessivo sarà attribuito con il seguente procedimento:
Per ogni paramento/sottoparametro qualitativo, la Commissione attribuirà ad ogni riferimento del Lotto un giudizio secondo i seguenti sei livelli:
scarso | 0,25 |
insufficiente | 0,50 |
sufficiente | 0,60 |
discreto | 0,70 |
buono | 0,85 |
ottimo | 1 |
Una volta terminata la suddetta valutazione, la Commissione procederà a trasformare i punteggi di preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1.
Al concorrente che verrà ottenuto il punteggio di preferenza più alto, sarà assegnato il coefficiente 1, agli altri sarà assegnato il coefficiente in maniera proporzionale.
I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito nell’Allegato 2 al CSA, ad ogni elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi.
𝐶𝑎= Σn [𝑊𝑖 𝑥 𝑉𝑎𝑖]
dove:
Ca: punteggio del concorrente (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i-esimo);
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente (a) rispetto al parametro/sottoparamentro (i) variabile tra zero ed uno.
Σn = sommatoria dei parametri/requisiti
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo indicato nel bando di gara i coefficienti V(a)i sono determinati mediante la media dei coefficienti (variabili tra 0 ed 1) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Per ciascun requisito si calcola un coefficiente V (un numero compreso tra 0 e 1), tale coefficiente viene moltiplicato per il peso W attribuito al requisito, e, alla fine si calcola la somma estesa a tutti i requisiti di questi prodotti (“𝑊𝑖 𝑥 𝑉𝑎𝑖”)
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + […] + Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio tecnico complessivo concorrente i-esimo
Cai = Coefficiente medio definitivo del requisito/parametro “a” del concorrente i-esimo Cbi = Coefficiente medio definitivo del requisito/parametro “b” del concorrente i-esimo Cni = Coefficiente medio definitivo del requisito/parametro “n” del concorrente i-esimo
Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, quindi, sarà determinato dalla somma dei punteggi definitivi, sommandovi anche i punteggi Tabellari non “discrezionali”.
Qualora nessun concorrente ottenga il massimo punteggio (70) si procederà alla riparametrazione e saranno esclusi dalla successiva fase di gara quei concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 42/72.
La prima seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, avrà luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura e alla sezione Avvisi e Bandi della pagina web della Committenza (▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇).
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.
Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l’operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/), cliccando sul link “sistema acquisti” abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Effettuato l’accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione “Bandi scaduti” e successivamente “Bandi pubblicati”.
Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando “bandi scaduti” e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando “seduta virtuale”, abilitato all’atto dell’avvio della seduta da parte della stazione appaltante.
Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.
Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
Il Seggio di gara, istituito ad hoc, presieduto dal RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP/seggio di gara, in una o più sedute riservate, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a mezzo PEC, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al STELLA.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, ovvero attraverso la piattaforma aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
23. APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto dal RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, che contestualmente saranno resi visibili sulla piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco e quindi all’apertura dell’offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 20.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’art. 25.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell’offerta Tecnica
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice:
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un unico offerta, purché la stessa sia ritenuta tecnicamente allineata a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nel presente Disciplinare di gara, nonché economicamente congrua alla base d'asta posta a riferimento per i diversi parametri richiesti.
Azienda si riserva la facoltà di revocare o sospendere la procedura di gara, di non procedere all'aggiudicazione o di risolvere il contratto, nel caso venga aggiudicata la gara espletata dalla Centrale Acquisti Regionale, CONSIP o altro soggetto aggregatore.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass ovvero attraverso la piattaforma telematica aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica delle certificazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell’ASL di Rieti da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, che sono meglio specificate nello Schema di Contratto, cui si rinvia.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non previste per la presente procedura.
Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso
l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L’ASL di Rieti notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale.
L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
28. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.
Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell’ordinativo di acquisto e relativo CIG.
Nel caso di noleggio il fornitore dovrà emettere una fattura posticipata trimestrale (31/03 – 30/06 - 30/09 – 31/12) sempre a seguito di ordinativo emesso dalla stazione appaltante.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX1HE
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: as_ri.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
• il CIG della procedura/lotto;
• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
• il numero dell’ordinativo.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell’inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.
I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017 e dal Regolamento “Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a rtire dall’1/1/2018 approvato con DCA n. U00289/2017 e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 “Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del7/7/2017”.
Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’ASL Rieti.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ASL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
ll prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.
30. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Rieti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Rieti cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.
L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice,
nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario
o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e
s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda;
j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
k) frode nell’esecuzione del Contratto;
l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
m) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore.
L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso dovrà essere comunicato dall’Azienda all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall’Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall’Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
33. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
34. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
1. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
36. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ASL di Rieti.
• Responsabile del trattamento è l’Avv. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Tel.: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ - PEC: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
• con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
39. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell’allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le ASL.
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. ▇▇▇▇.▇▇▇▇ – PEC: ▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ C.F. e P.I. 00821180577
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA DI BASE
U.O.C CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI
1
Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura di DM per emodinamica di base, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara.
La gara è una procedura suddivisa in più lotti, finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per o gn i singolo lotto.
Art. 2 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura sarà suddivisa in 22 Lotti come successivamente riportato e specificato. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori dovranno, inoltre, indicare per quanto offerto, prodotto per prodotto la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all’obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute.
Art. 3 - DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto avrà una durata di 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. , il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 967.822,00 al netto di ▇▇▇ e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 483.911,00 IVA esclusa, quale valore relativo all’appalto oggetto riferito ai 12 mesi di affidamento e di € 483.911,00 IVA esclusa per il periodo eventuale di rinnovo contrattuale.
La fornitura richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può essere aumentata o ridotta nel corso del periodo contrattuale qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seconda del mutamento delle esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della normativa vigente.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di rinnovare, alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli, la durata della fornitura per ulteriori 12 mesi.
Tenuto conto degli obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da Consip Spa o dagli Enti aggregatori di riferimento, ovvero da Aziende Capofila regionali, la Azienda risolverà i contratti qualora durante la loro validità temporale fossero disponibili Convenzioni, Accordi Quadro o altri strumenti di acquisizione aventi per oggetto analoga fornitura.
Le quantità annue sono indicate per ciascun lotto, come indicato nell’allegato 1.
Gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente in base alle effettive necessità della Azienda. L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente, revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.
L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di revocare l’affidamento in oggetto a seguito di indicazioni regionali.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
A) CARATTERISTICHE TECNICHE:
1) Disposizioni legislative:
I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso.
I prodotti oggetto della gara debbono possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE recepita a livello italiano dal D.Lvo. N°46/97 e s.m.i.
I materiali oggetto di gara debbono rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva Comunitaria 90/385/CEE recepita a livello italiano dal D.Lvo. N°507/1992 e s.m.i. ed essere conformi alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.
2) Sterilizzazione:
Tutti i dispositivi debbono essere sterilizzati secondo le normative con specificazione del tipo di sterilizzazione effettuato.
Tutti i dispositivi debbono essere latex–free, corredate da certificazione comprovante tale caratteristica.
Le Ditte aggiudicatarie dei lotti relativi della gara in oggetto, ove richiesto, debbono rendere disponibili all’Azienda tutte le apparecchiature e gli accessori necessari a titolo gratuito, per tutto il periodo della fornitura ed in base alle richieste.
Dovranno essere fornite tutte le caratteristiche di tali apparecchiature tramite apposita scheda tecnica e depliant illustrativo.
Tutte le apparecchiature fornite debbono garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutte quelle di carattere cogente che vengono emanate nel corso della durata del contratto di fornitura. Eventuali adeguamenti saranno a costo zero per l’Azienda.
In particolare, le apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti di conformità:
• Marcatura di conformità CE
• Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal ▇.▇.▇▇ n°81/2008.
• Conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei pazienti stabilite nel ▇.▇.▇▇ n°187/2000 e s.m.i.
• Conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42 CEE , recepita con D.L.gvo n°46/1997 e s.m.i.
• Conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo.
• Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione , alla importazione ed alla immissione in commercio.
• Ogni impresa aggiudicataria dovrà fornire a richiesta, in omaggio, gli accessori necessari all’espletamento dell’attività da impiegare in diverse situazioni, inclusi gli accessori che commercializza.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta, in caso di rottura o danneggiamento dei materiali, alla loro sostituzione a titolo gratuito.
Art. 6 – CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
I prodotti oggetto della fornitura debbono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. L’etichetta deve riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell’allegato 1 al ▇▇.▇▇ n°46/1997 e s.m.i.
I prodotti debbono recare sull’imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:
Imballaggio che assicura la sterilità
•Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body.
•Numero di repertorio
•Denominazione dell’apparecchio
•Codice dell’apparecchio, numero di lotto e numero di serie
•Indicazione della data di scadenza
•Metodo di sterilizzazione
•Simbolo del monouso
•Destinazione d’uso
•Nome ed indirizzo del fabbricante
•Indicazione di mese ed anno di fabbricazione
Imballaggio commerciale
• Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
• Numero di repertorio
• Denominazione dell’apparecchio
• Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie
• Indicazione della data di scadenza
• Simbolo del monouso
• Destinazione del dispositivo
• Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
• Nome ed indirizzo del fabbricante
• Indicazione del mese e dell’anno di fabbricazione Condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del dispositivo
Art. 7 - MODALITA’ DI FORNITURA E CONSEGNE
FORNITURE
a) Sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per
individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;
b) I prodotti, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario la Farmacia per esigenze terapeutiche tratterrà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti;
c) In caso di prodotti in scadenza, l’Azienda si impegna a dare tempestiva comunicazione alla ditta, in un periodo non inferiore ai sei mesi dalla scadenza, per la sostituzione, con pari quantità dello stesso prodotto o altra procedura concordata con il servizio di Farmacia.
d) La Ditta deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti;
e) Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno essere anticipate per iscritto alla Farmacia e verranno accettate solo dopo parere favorevole del Direttore U.O.C. Cardiologia e del Servizio di Farmacia;
f) I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione
Per esigenze di magazzino le ditte dovranno rispettare le scadenze di consegna indicate dalla UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici
CONSEGNE
La consegna delle merci dovrà essere effettuata presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.
La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all’interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l’ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda Sanitaria e le relative quantità.
La merce dovrà essere fornita entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine e dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità descritte nell’ordine anche se trasmesso per via telematica NSO/(fax), in caso contrario non sarà accettato dai magazzini.
L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.
Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni.
La Ditta garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione.
In caso di impossibilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, il fornitore provvederà a fornire tempestiva comunicazione, VIA FAX E/O PEC, al Servizio di Farmacia e, ove lo stesso lo consenta, a concordare sia la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sia un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna del saldo.
Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e l’eventuale ripetersi di ritardo e/o mancanza nelle consegne nei termini previsti potrà comportare l’immediata risoluzione del
Art. 8 – CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO
Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l’utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al Servizio di Farmacia dell’ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore U.O.C. Cardiologia per l’eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.
Art. 9 – CONTROLLI SULLE FORNITURE
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata al momento dell’apertura dei colli, il Servizio di Farmacia in accordo con la UOC Cardiologia, entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dal Servizio di Farmacia o dalla UOC Cardiologia, non solo all’atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna.
Per gli articoli non rispondenti, all’atto del collaudo, ai requisiti contrattuali si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
⮚ restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia;
⮚ restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
⮚ restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto ed incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
Art. 10 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO
La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato
Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all’Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, l’ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
1) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00 (duecento/00);
2) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 100,00 (cento/00).
Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte.
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.
Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere.
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta.
Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà
conseguenti alle inadempienze contrattuali.
L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.
Art. 11 – CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento di gara, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC n. 3 è il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Collaboratore Amministrativo ASL Rieti.
Allegati:
All. 1 – Elenco lotti (descrizione, fabbisogno e base d’asta) All. 2 – Criteri di qualità
LOTTO | CATEGORIA | CLASSE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | FABBISOGNO ANNUO | PREZZO UNITARIO | IMPORTO LOTTO BASE D'ASTA | CIG |
1 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Ago per puntura arteriosa femorale | Aghi angiografici per puntura femorale da 18G compatibili con guida da 0.035 a 0.038. Lunghezza circa 7 cm. | 300 | 0,74 € | 222,00 € | |
2 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Introduttore femorale | Introduttore femorale di misura compresa tra 5 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 13 cm, comprendente: Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie Dilatatore Guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J | 200 | 6,00 € | 1.200,00 € | |
3 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Introduttore femorale di maggiore lunghezza | Introduttore femorale, disponibilità di misure da 5 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 14 a 23 cm comprendente: Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie Dilatatore Guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J | 50 | 7,00 € | 350,00 € | |
4 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Introduttore femorale armato | Introduttore femorale armato disponibilità di misure da 6 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 30 a 60 cm, comprendente: Introduttore valvolato con rubinetto a 3 vie tipo “off” con banda distale radiopaca Dilatatore Guida metallica con punta a J | 30 | 60,00 € | 1.800,00 € | |
5 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Introduttore radiale(ago metallico) | Introduttore radiale idrofilo con valvola emostatica autolubrificata, via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie, disponibili in 5 e 6 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 23 cm, comprendente: Ago metallico Dilatatore Guida interna con doppia punta retta o preformata a J | 2000 | 11,50 € | 23.000,00 € | |
6 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Guida angiografica in acciaio ricoperta | Guida angiografica in acciaio ricoperta in PTFE con anima fissa e punta dritta e ricurva a J, disponibilità di lunghezze da 150 a 260 cm, disponibilità di calibri da 0,035” a 0,038” | 2000 | 4,90 € | 9.800,00 € | |
7 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Guida angiografica in nitinol | Guida angiografica in nitinol con rivestimento idrofilico punta rastremata radiopaca, dritta e a J. Disponibile sia standard che stiff e con disponibilità di calibri da 0.035” a 0.038” e disponibilità di lunghezze da 80cm a 180cm | 400 | 17,00 € | 6.800,00 € | |
8 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Catetere angiografico per anatomie complesse | Catetere angiografico da 4, 5 e 6 French in poliuretano/nylon con maglia metallica interna, con punta morbida, ad alto flusso e alta pressione (> 20 ml/sec, 1200 psi), disponibilità di lunghezze 100 e 110 cm Curve varie ▇▇▇▇▇▇▇▇ o 3DRC Curve per cavità ventricolare sinistra (Pig Tail) disponibili anche in versione centrimetrata | 3000 | 11,00 € | 33.000,00 € | |
9 | MATERIALE PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | Catetere Swan Ganz | SWAN-GANZ per misurazioni pressioni in PVC o poliuretano, disponibili da 6 e 7 French. | 30 | 29,90 € | 897,00 € | |
10 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Cateteri guida | Catetere guida per angioplastica coronarica disponibili da 5 a 8 French e lunghezze disponibili da 90 a 110 cm ricoperti internamente da PTFE/silicone con armatura di supporto in acciaio. Diametro interno non inferiore a 0,070" (riferito 6F). Punta soft, radiopaca ed atraumatica. Curve per approccio femorale e radiale, per coronaria destra, sinistra, by pass, ad elevato supporto. Disponibilità di side holes. | 1500 | 37,00 € | 55.500,00 € | |
11 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Dispositivo di gonfiaggio palloni | Dispositivo per gonfiaggio ad alta pressione per cateteri a palloncino in kit comprendente: Ago passaguida in grado di accettare fili guida fino a 0,018 ” Rubinetto a tre vie tipo " off " ad alta pressione Manopola per orientamento guida ("Torquer" ) Adattatore ad Y per introduzione cateteri a pallocino con dispositivo emostatico a pressione (a chiusura rapida) . Dispositivo di gonfiaggio da 20 - 30 ml con manometro di precisione | 1000 | 17,00 € | 17.000,00 € | |
12 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Kit introduzione guida PTCA | KIT di introduzione filo guida da PTCA comprendente: Adattatore ad Y con dispositivo emostatico a pressione (a chiusura rapida) Ago passaguida Manopola orientamento filo guida (Torquer) | 300 | 7,14 € | 2.142,00 € | |
13 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Gamma di guide | Gamma di guide con anima ad elemento unico estesa dal tratto prossimale a quello distale, ad alta torsione. Disponibili nelle versioni punta J preformata e dritta, ultimi 3 cm circa radioapachi, preformabile con memoria. Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm., diametro circa 014”. Comprensivo di sistema di estensione a circa 300 cm. | 1000 | 69,90 € | 69.900,00 € | |
14 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Gamma di guide per lesioni complesse | Gamma di guide per lesioni complesse calibro 0,014”. Rivestimento idrofilico atraumatico con spirale radiopaca almeno nei 3 cm distali. Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm. Comprensivo di sistema di estensione a 300 cm. Comprensivo di versioni morbida, intermedia e supportiva | 200 | 65,00 € | 13.000,00 € | |
15 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Gamma di guide per occlusioni croniche | Gamma di guide per angioplastica coronarica calibro 0,014” per ricanalizzazione di occlusioni totali croniche. Comprensivo di sistema di estensione a 300 cm. Disponibilità di versioni idrofobiche, con rivestimento idrofilico e punta rastremata. | 700 | 109,90 € | 76.930,00 € | |
16 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Catetere a palloncino | Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiore a 0,017"), rivestito di materiale siliconico o idrofilico. RBP superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 1.0 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura. | 100 | 140,00 € | 14.000,00 € |
17 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Catetere a palloncino per vasi tortuosi | Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiorea 0,017"), rivestito di materiale siliconico o idrofilico. Ad elevata capacita’ di spinta e di adattamento alla tortuosità. RBP superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 1.2 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura. | 700 | 48,05 € | 33.635,00 € | |
18 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Catetere a palloncino non compliante | Catetere a palloncino Monorail “non compliante”. RBP superiore o uguale a 18 ATM. Punta in materiale morbido che consente una massima precisione nella rastrematura fino ad un profilo d'ingresso di 0,017". Doppio marker. Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 2.0 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura | 700 | 48,05 € | 33.635,00 € | |
19 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Catetere a rilascio di farmaco | Catetere a palloncino Monorail "a scambio rapido" ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento delle restenosi intrastent o per le lesioni lunghe o piccoli vasi. Diametri compresi da 2 mm a 4 mm, lunghezze da circa 15 a 30 mm. | 100 | 364,00 € | 36.400,00 € | |
20 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Dispositivo per emostasi riassorbibile | Dispositivo per emostasi “meccanica” riassorbibile per arteria femorale | 100 | 82,00 € | 8.200,00 € | |
21 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Dispositivo per emostasi per arteria femorale | Dispositivo per emostasi “meccanica” per arteria femorale con sistema di sutura vascolare, particolarmente indicato in pazienti con vasi femorali di piccolo calibro o con puntura su graft arteriosi. | 200 | 165,00 € | 33.000,00 € | |
22 | MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE | Dispositivo per emostasi per arteria radiale | Dispositivo per emostasi per arteria radiale per la compressione del sito di accesso. | 1500 | 9,00 € | 13.500,00 € | |
TOTALE | 483.911,00 € | ||||||
PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA DI BASE PER LA U.O.C CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI PER LA DURATA DI MESI DODICI, CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI.
CRITERI DI QUALITA’
LOTTO 1: Ago per puntura arteriosa femorale.
CARATTERISTICHE: Aghi angiografici per puntura femorale da 18G compatibili con guida da 0.035 a 0.038. Lunghezza circa 7 cm.
Ergonomia | Descrittivo | 10 |
Capacità di perforazione | Descrittivo | 25 |
Disponibilità misure | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Compatibilità guide angiografiche | Descrittivo | 25 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 2: Introduttore femorale.
CARATTERISTICHE: Introduttore femorale di misura compresa tra 5 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 13 cm, comprendente: Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie, dilatatore, guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J.
Capacità di scivolamento ed effetto traumatico | Descrittivo | 10 |
Resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Resistenza al pushing | Descrittivo | 10 |
Numero di diametri e lunghezze disponibili | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Diametro interno a parità di Fr esterno | Tabellare (1 Fr disponibile punti 5, > 1 Fr punti 10) | 15 |
Compatibilità con i cateteri diagnostici e guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 3: Introduttore femorale di maggiore lunghezza.
CARATTERISTICHE: Introduttore femorale, disponibilità di misure da 5 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 14 a 23 cm comprendente: Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie, dilatatore, guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J.
Capacità di scivolamento ed effetto traumatico | Descrittivo | 10 |
Resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Resistenza al pushing | Descrittivo | 10 |
Numero di diametri e lunghezze disponibili | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Diametro interno a parità di Fr esterno | Tabellare (1 Fr disponibile punti 5, > 1 Fr punti 15) | 15 |
Compatibilità con i cateteri diagnostici e guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 4: Introduttore femorale armato.
CARATTERISTICHE: Introduttore femorale armato disponibilità di misure da 8 a 10 French, disponibilità di lunghezze da 30 a 60 cm, comprendente: Introduttore valvolato con rubinetto a 3 vie tipo “off” con banda distale radiopaca, dilatatore, guida metallica con punta a J.
Capacità di scivolamento ed effetto traumatico | Descrittivo | 15 |
Resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Resistenza al pushing | Descrittivo | 10 |
Numero di diametri e lunghezze disponibili | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Diametro interno a parità di Fr esterno | Tabellare (1 Fr disponibile punti 5, > 1 Fr punti 10) | 10 |
Compatibilità con i cateteri diagnostici e guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 5: Introduttore radiale (ago metallico).
CARATTERISTICHE: Introduttore radiale idrofilo con valvola emostatica autolubrificata, via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie, disponibili in 5 e 6 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 23 cm, comprendente: ago metallico, dilatatore, guida interna con doppia punta retta o preformata a J.
Capacità di scivolamento ed effetto traumatico | Descrittivo | 10 |
Resistenza al kinking | Descrittivo | 10 |
Resistenza al pushing | Descrittivo | 10 |
Numero di diametri e lunghezze disponibili | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 15) | 15 |
Compatibilità con i cateteri diagnostici e guida | Descrittivo | 15 |
Diametro interno a parità di Fr esterno | Tabellare (1 Fr disponibile punti 5, > 1 Fr punti 10) | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 6: Guida angiografica in acciaio ricoperta.
CARATTERISTICHE: Guida angiografica in acciaio ricoperta in PTFE con anima fissa e punta dritta e ricurva a J, disponibilità di lunghezze da 150 a 260 cm, disponibilità di calibri da 0,035” a 0,038”.
Disponibilità delle varie misure | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Atraumaticità e resistenza della punta | Descrittivo | 15 |
Capacità di supporto e resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Scorrevolezza e manovrabilità | Descrittivo | 15 |
Controllo e torsione all’interno dei vasi | Descrittivo | 15 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 7: Guida angiografica in nitinol.
CARATTERISTICHE: Guida angiografica in nitinol con rivestimento idrofilico punta rastremata radiopaca, dritta e a J. Disponibile sia standard che stiff e con disponibilità di calibri da 0.035” a 0.038” e disponibilità di lunghezze da 80 cm a 180cm.
Disponibilità delle varie misure | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 10) | 10 |
Atraumaticità e resistenza della punta | Descrittivo | 15 |
Capacità di supporto e resistenza al kinking | Descrittivo | 10 |
Scorrevolezza e manovrabilità | Descrittivo | 20 |
Controllo e torsione all’interno dei vasi | Descrittivo | 15 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 8: Catetere angiografico per anatomie complesse.
CARATTERISTICHE: Catetere angiografico da 4, 5 e 6 French in poliuretano/nylon con maglia metallica interna, con punta morbida, ad alto flusso e alta pressione (> 20 ml/sec, 1200 psi), disponibilità di lunghezze 100 e 110 cm. Curve varie. ▇▇▇▇▇▇▇▇ o 3DRC. Curve per cavità ventricolare sinistra (Pig Tail) disponibili anche in versione centimetrata.
Resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Resistenza alla temperatura corporea | Descrittivo | 15 |
Capacità di scivolamento | Descrittivo | 20 |
Numeri di curve disponibili e dedicate | Tabellare (1 misura disponibile punti 5, > 1 misura punti 20) | 20 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 9: Catetere Swan Ganz.
CARATTERISTICHE: SWAN-GANZ per misurazioni pressioni in PVC o poliuretano, disponibili da 6 e 7 French.
Varietà di misure | Descrittivo | 10 |
Resistenza alla temperatura corporea | Descrittivo | 30 |
Torsione e capacità di spinta (pushability) | Descrittivo | 30 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 10: Cateteri guida.
CARATTERISTICHE: Catetere guida per angioplastica coronarica disponibili da 5 a 8 French e lunghezze disponibili da 90 a 110 cm ricoperti internamente da PTFE/silicone con armatura di supporto in acciaio. Diametro interno non inferiore a 0,070" (riferito 6F). Punta soft, radiopaca ed atraumatica. Curve per approccio femorale e radiale, per coronaria destra, sinistra, by pass, ad elevato supporto. Disponibilità di side holes.
Capacità di resistenza al kinking | Descrittivo | 15 |
Maggiore lume interno a parità di diametro esterno | Tabellare (1 Fr disponibile punti 5, > 1 Fr punti 15) | 15 |
Manovrabilità, risposta alla torsione, stabilità dopo la cannulazione selettiva | Descrittivo | 20 |
Supporto all’avanzamento dei devices. | Descrittivo | 20 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 11: Dispositivo di gonfiaggio palloni.
Dispositivo per gonfiaggio ad alta pressione per cateteri a palloncino in kit comprendente: ago passa guida in grado di accettare fili guida fino a 0,018 ”, rubinetto a tre vie tipo " off " ad alta pressione, manopola per orientamento guida ("Torquer" ), adattatore ad Y per introduzione cateteri a palloncino con dispositivo emostatico a pressione (a chiusura rapida) . Dispositivo di gonfiaggio da 20 - 30 ml con manometro di precisione.
Controllo pressione di gonfiaggio da non meno di 20 atm in grado di evidenziare incrementi di 1 atm, siringa da 20-30 cc trasparente per gonfiaggi e sgonfiaggi rapidi ed accurati. | Descrittivo | 20 |
Ergonomia del dispositivo e visibilità | Descrittivo | 15 |
Capacità di tenuta alle alte pressioni | Tabellare (<1000 psi punti 5, >1000 psi punti 15) | 15 |
Praticità, affidabilità e maneggevolezza | Descrittivo | 20 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 12: Kit introduzione guida PTCA.
CARATTERISTICHE: KIT di introduzione filo guida da PTCA comprendente: adattatore ad Y con dispositivo emostatico a pressione (a chiusura rapida), ago passaguida, manopola orientamento filo guida (Torquer).
Ergonomia del dispositivo | Descrittivo | 20 |
Capacità di tenuta alle alte pressioni | Tabellare (<1000 psi punti 5, >1000 psi punti 15) | 20 |
Praticità, affidabilità e maneggevolezza | Descrittivo | 30 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 13: Gamma di guide.
CARATTERISTICHE: Gamma di guide con anima ad elemento unico estesa dal tratto prossimale a quello distale, ad alta torsione. Disponibili nelle versioni punta J preformata e dritta, ultimi 3 cm circa radiopachi, preformabile con memoria. Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm, diametro circa 014”. Comprensivo di sistema di estensione a circa 300 cm.
Caratteristiche tecniche | Descrittivo | 15 |
Disponibilità ampia gamma | Descrittivo | 25 |
Caratteristiche meccaniche ottimali stabili del materiale. | Descrittivo | 5 |
Manovrabilità, risposta alla torsione, capacità di percorrere anatomie complesse | Descrittivo | 25 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 14: Gamma di guide per lesioni complesse.
CARATTERISTICHE: Gamma di guide per lesioni complesse calibro 0,014”. Rivestimento idrofilico atraumatico con spirale radiopaca almeno nei 3 cm distali. Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm. Comprensivo di sistema di estensione a 300 cm. Comprensivo di versioni morbida, intermedia e supportiva.
Caratteristiche tecniche | Descrittivo | 15 |
Disponibilità ampia gamma | Descrittivo | 25 |
Caratteristiche meccaniche ottimali stabili del materiale. | Descrittivo | 5 |
Manovrabilità, risposta alla torsione, capacità di percorrere anatomie complesse | Descrittivo | 25 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 15: Gamma di guide per occlusioni croniche.
CARATTERISTICHE: Gamma di guide per angioplastica coronarica calibro 0,014” per ricanalizzazione di occlusioni totali croniche. Comprensivo di sistema di estensione a 300 cm. Disponibilità di versioni idrofobiche, con rivestimento idrofilico e punta rastremata.
Caratteristiche tecniche | Descrittivo | 15 |
Disponibilità ampia gamma | Descrittivo | 25 |
Caratteristiche meccaniche ottimali stabili del materiale. | Descrittivo | 5 |
Manovrabilità, risposta alla torsione, capacità di percorrere anatomie complesse | Descrittivo | 15 |
Letteratura scientifica | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 16: Catetere a palloncino.
CARATTERISTICHE: Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiore a 0,017"), rivestito di materiale siliconico o idrofilico. RBP superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 1.0 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura.
Diametro del palloncino | Tabellare (<2 diametri punti 5, >2 diametri punti 20) | 20 |
Crossability | Descrittivo | 20 |
Truckability | Descrittivo | 20 |
Compatibilità con cateteri guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 17: Catetere a palloncino per vasi tortuosi.
CARATTERISTICHE: Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiore a 0,017"), rivestito di materiale siliconico o idrofilico. Ad elevata capacita’ di spinta e di adattamento alla tortuosità. RBP superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0 mm.
Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 1.2 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura.
Diametro del palloncino | Tabellare (<2 diametri punti 5, >2 diametri punti 20) | 20 |
Crossability | Descrittivo | 20 |
Truckability | Descrittivo | 20 |
Compatibilità con cateteri guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 18: Catetere a palloncino non compliante.
CARATTERISTICHE: Catetere a palloncino Monorail “non compliante”. RBP superiore o uguale a 18 ATM. Punta in materiale morbido che consente una massima precisione nella rastrematura fino ad un profilo d'ingresso di 0,017". Doppio marker. Lunghezze necessarie da 6 a 25 mm e diametri da 2.0 a 4.0 mm.
Disponibilità di quarti di misura.
Diametro del palloncino | Tabellare (<2 diametri punti 5, >2 diametri punti 20) | 20 |
Crossability | Descrittivo | 20 |
Truckability | Descrittivo | 20 |
Compatibilità con cateteri guida | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 19: Catetere a rilascio di farmaco.
CARATTERISTICHE: Catetere a palloncino Monorail "a scambio rapido" ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento delle restenosi intrastent o per le lesioni lunghe o piccoli vasi. Diametri compresi da 2 mm a 4 mm, lunghezze da circa 15 a 30 mm.
Resistenza al kinking | Descrittivo | 10 |
Crossability | Descrittivo | 20 |
Truckability | Descrittivo | 20 |
Diametri disponibili | Tabellare (<2 diametri punti 5, >2 diametri punti 15) | 15 |
Compatibilità con cateteri guida | Descrittivo | 5 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 20: Dispositivo per emostasi riassorbibile.
CARATTERISTICHE: Dispositivo per emostasi “meccanica” riassorbibile per arteria femorale.
Affidabilità dell’emostasi | Descrittivo | 25 |
Semplicità ed affidabilità di impiego | Descrittivo | 25 |
Atraumaticità del sistema | Descrittivo | 10 |
Evidenza della letteratura | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 21: Dispositivo per emostasi per arteria femorale.
CARATTERISTICHE: Dispositivo per emostasi “meccanica” per arteria femorale con sistema di sutura vascolare, particolarmente indicato in pazienti con vasi femorali di piccolo calibro o con puntura su graft arteriosi.
Affidabilità dell’emostasi | Descrittivo | 25 |
Semplicità ed affidabilità di impiego | Descrittivo | 25 |
Atraumaticità del sistema | Descrittivo | 10 |
Evidenza della letteratura | Descrittivo | 10 |
Totale punti | 70 |
LOTTO 22: Dispositivo per emostasi per arteria radiale.
CARATTERISTICHE: Dispositivo per emostasi per arteria radiale per la compressione del sito di accesso.
Controllo pressione | Descrittivo | 20 |
Ergonomia del dispositivo e visibilità | Descrittivo | 15 |
Capacità di tenuta alle alte pressioni | Descrittivo | 15 |
Praticità, affidabilità e maneggevolezza | Descrittivo | 20 |
Totale punti | 70 |
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett. le ASL Rieti
▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇
OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma
3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una procedura aperta per la fornitura di DM per emodinamica di base per la U.O.C Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per la durata di mesi dodici, con eventuale rinnovo di 12 mesi.
CIG n.__ _ - N. Gara ___
Il sottoscritto _ nato a _ il ___ residente in
via _ n.
città
____ _ provincia
____ _ Cap
codice fiscale
telefono __ _ fax e-mail
in qualità di legale rappresentante/procuratore (allegare in quest’ultima ipotesi la copia del titolo di legittimazione ad impegnare l’offerente)
dell'Impresa ___ _ _
__ __ _ con sede in via___ n._
città
___ _ provincia
___
cap
codice fiscale ____ partita IVA
natura giuridica ___ _Tel.__ fax
indirizzo e-mail ___ _
PEC __ __ _
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura in oggetto citata come (barrare la parte che interessa):
□ Concorrente singolo in qualità di:
🞎 imprenditore individuale/artigiano;
🞎 società commerciale;
🞎 società cooperativa.
(se cooperativa o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente iscritto (barrare la casella che interessa e riportare i dati di iscrizione):
□ Albo nazionale delle società cooperative
□ Registro regionale della regione ___ al n. ___
□ Consorzio tra società cooperative ex art. 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16:
🞎 fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L n. 422/1909 e ▇.▇▇▇. n. 1577/1947;
🞎 fra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;
indicare per quali consorziati il consorzio di cui alla lettera b) concorre con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse (minimo 10%). Per questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
1. __ C.F.: __ %
2. __ C.F.: __ %
3. __ C.F.: __ %
□ Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/16. Indicare se il consorzio:
□ concorre in proprio;
□ per conto di quali consorziati il consorzio di cui alla lettera c) concorre con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse (minimo 10%). Per questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
1. __ C.F.: __ %
2. __ C.F.: __ %
3. __ C.F.: __ %
4. __ C.F.: __ %
5. __ C.F.: __ %
□ Raggruppamento Temporaneo di Impresa ex art. 45 comma 2 lettera d) e art. 48 del D.Lgs. n. 50/16. Indicare se:
□ Verticale; □ Orizzontale; □ Misto
□ costituito (se del caso si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)
□ costituendo (se del caso si allega impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)
Specificare i partecipanti al raggruppamento con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dagli stessi (minimo 10%). Per questi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Impresa mandataria/capogruppo:
__ C.F.: __ %
Impresa/e mandante/i:
1. __ C.F.: __ %
2. __ C.F.: __ %
3. __ C.F.: __ %
4. __ C.F.: ____ %
□ Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45 comma 2 lettera e) e art. 48 del D. Lgs. n. 50/16. Indicare se:
□ costituito (se del caso si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)
□ costituendo (se del caso si allega impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)
Specificare i partecipanti al consorzio ordinario con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dagli stessi (minimo 10%). Per questi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Impresa mandataria/capogruppo:
__ C.F.: __ %
Impresa/e mandante/i:
1. __ C.F.: __ %
2. __ C.F.: __ %
3. __ C.F.: __ %
4. __ C.F.: __ %
□ Aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del
D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n. 33/2009, ex art. 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 50/16;
□ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del citato decreto: nel caso si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre, la quota % di partecipazione all’aggregazione e la quota di esecuzione che verrà assunta.
□ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4quater del citato decreto: nel caso si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
□ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: nel caso si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell’appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(N.B.: Relativamente ai soggetti che compongono l’aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’allegato 2 (DGUE) e 3)
□ GEIE (Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico)
ai sensi del D.Lgs. n.240/1991, ex art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/16.
□ costituito (se del caso si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)
□ costituendo (se del caso si allega impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)
(N. B.: nel caso di GEIE si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese si concorre, il ruolo nell’ambito del GEIE (capogruppo o mandante), la quota % di partecipazione e di esecuzione.
Altresì, relativamente ai soggetti che compongono il GEIE opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’allegato 2 (DGUE) e 3)
□ Operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità
DICHIARA
1) che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i seguenti:
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome | Data, luogo di nascita e codice fiscale | Carica rivestita all'interno della società/impresa concorrente |
Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
Nome Cognome | Data, luogo di nascita e codice fiscale | Carica rivestita all'interno della società/impresa concorrente al momento della cessazione | Data di cessazione |
Il sottoscritto __ _ rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni negoziali:
• che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti: Domicilio fiscale ____ ____ _ Codice fiscale ___ partita IVA ___ _ _
PEC __ _
FAX __ _
• di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, ▇▇▇ comprese gli eventuali chiarimenti pubblicati;
• di prendere atto e di accettare tutte le disposizioni normative in essa contenute;
• di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
• di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
• di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne darà comunicazione all’Autorità di vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara.
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto
dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
• l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• di impegnarsi, qualora aggiudicatario, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35, del d.l. 12/10/2012 n.179 convertito in legge 17/12/2012 n.221 e dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere alla ASL Rieti le spese per la pubblicità legale sia per la pubblicazione del bando sia per la pubblicazione dell’esito di gara;
• la non contemporanea partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016;
• di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l.
190/2012);
• di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Rieti con espressa rinuncia a qualunque Foro facoltativo o concorrente;
• di acconsentire l’accesso alla propria documentazione di gara da parte degli aventi diritto,
allegando apposita dichiarazione motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dalla quale si rilevi eventuale presenza di elementi costituenti segreto tecnico o commerciale nei documenti facenti parte della propria offerta;(N.B.: la mancanza di detta dichiarazione verrà intesa come autorizzazione alla ASL Rieti a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – la facoltà di “accesso agli atti, anche informale”);
• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014 (scaricabile all’indirizzo: http://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/trasparenza/pdf/anticorruzione/Deliberazione%2089-DG.ff.%20del% 2031.01.2014%20-20Adozione%20Codice%20di%20Comportamento%20dei% 20dipendenti% 20Azienda%20USL%20Rieti.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
• di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei
dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono resi e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
•
Si allega copia fotostatica nitida non autenticata in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore.
Luogo e data, __ _
Il Dichiarante
(firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa)
_
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇. ▇▇▇▇.▇▇▇▇ – PEC: ▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ C.F. e P.I. 00821180577
Allegato n. 3 al Disciplinare
PATTO DI INTEGRITA’
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una procedura aperta per la fornitura di DM per emodinamica di base per la U.O.C Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per la durata di mesi dodici, con eventuale rinnovo di 12 mesi.
N. Gara:_____ _ _CIG :____
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, nella persona di _ __ _
nato/a
_ il
___ _ in qualità di
__ _
E
__ (di seguito anche operatore economico), con sede
legale in __ _ ___, via
__ _ codice fiscale/P.IVA ____ , rappresentata da _ _ _ nato/a a _ _ il ___ _ C.F. _ _ in qualità di ___
(Il presente ▇▇▇▇▇, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’operatore economico condizione essenziale per l’ammissione alla
procedura di gara di cui all’art. 1, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserirlo nella busta contenente la Documentazione amministrativa.
Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio).
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.
VISTO:
− La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
− Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
− la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità del triennio 2018-2020;
− il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
− il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di Rieti adottato con Deliberazione n.
89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Il presente Patto si applica alla presente procedura di gara volta ad una fornitura di DM per emodinamica di base per la U.O.C Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per la durata di mesi dodici, con eventuale rinnovo di 12 mesi.
Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dello svolgimento della procedura stessa.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. nonché l’espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione dell’appalto/concessione.
Il personale e i collaboratori dell’ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Articolo 2 – Obblighi dell’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
− a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
− a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
− a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
− ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
− ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
− a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
− a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in epigrafe.
Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante
L’ASL Rieti:
− si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità vigente.
− si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
− attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di
Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014.
Articolo 4 – Sanzioni
L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli
Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
− esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della
−
serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della procedura;
revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase
successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
− risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento
del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ASL di Rieti per i successivi 3 anni.
Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente ▇▇▇▇▇ dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l’ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.
Luogo e data ………………….
ASL Rieti
(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)
__ _ _
ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
ASL di Rieti con sede in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Titolare del Trattamento, (di seguito, per brevità “Titolare” o “ASL” o “Azienda”);
__ , quale Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, “Responsabile”),
Di seguito, congiuntamente, le “Parti”.
PREMESSO CHE
(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)
- Tra la ASL di Rieti e _
è in atto un Contratto /
Convenzione attinente
__
__ _ (di seguito, per brevità, “Contratto/Convenzione”);
- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l’Azienda è Titolare;
- l’ASL , in persona del legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali,
di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute” ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE
2016/679, ha pertanto individuato, ____ _, quale
Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest’ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:
• Per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
• per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente
riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l’Azienda;
• per “Categorie particolari di dati”: si intendono i dati personali che rivelano l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
• per “Dati relativi alla salute”: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e
menatale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
• per “Interessato”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
• per “Servizi”: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
• per “Titolare”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
• per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• per “Ulteriore Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
• per “Persona autorizzata al trattamento” o “Incaricato”: si intendono le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
• per “Amministratore di sistema” o “ADS”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
• per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa
privacy;
• per “Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Art. 2
Nomina e oggetto
In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l’Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina
__ _, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.
Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.
Art. 3
Durata e finalità
Il presente ▇▇▇▇ produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l’affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Art. 4
Modalità e istruzioni
Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.
In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l’obbligo di attenersi, tra l’altro, alle seguenti istruzioni:
• deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull’operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l’archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
• deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia
effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
• deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga
effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
• tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
o verificare costantemente l’efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
o relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
o accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell’applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
o eseguire gli ordini del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
o procedere all’immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
• il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente
l’esattezza e l’aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
• il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del
Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
• il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora,
a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
• il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest’ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
• il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l’obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
• il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all’incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
• nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all’incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
• il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
• il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
• il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
• il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
• il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
• il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti
elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
• nell’ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
o individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
o periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
o identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
o identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
o prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
o verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
• il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
o trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
o non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
o non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l’orario di lavoro;
o non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
o riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
o limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
• Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema” e s.m.i., il Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:
o individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attributi compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
o mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attributi, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
o adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
o adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
o procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
o produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tuti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.
Art. 5
Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento
Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed
esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.
Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati
Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.
Nomina di ulteriori responsabili
In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.
Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest’ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.
La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull’Ulteriore Responsabile siano imposti , mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
Qualora l’Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell’Ulteriore Responsabile.
Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, sanzioni e responsabilità
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell’Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 83 del GDPR. Ferma restando l’applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.
Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest’ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest’ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
Art. 9
Disposizioni Finali
Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.
Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.
La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell’atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.
Rieti lì
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Responsabile Esterno Il Titolare del trattamento
___ _ ___
MODULO DI DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA DI BASE PER LA U.O.C CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI PER LA DURATA DI MESI DODICI, CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI.
Il sottoscritto ___ _, nato a _ il ____ , domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ___ _ e legale rappresentante della
__ _, con sede in
_ _, Via
_ , capitale
sociale Euro __ _ ( ), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale
n. _ _, partita IVA n. ___ , codice Ditta INAIL n.
__ _, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.
_ e
Matricola aziendale INPS n. _ _ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___ ) di seguito denominata “Impresa”, si
impegna ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una procedura aperta per la fornitura di DM per emodinamica di base per la U.O.C Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per la durata di mesi dodici.
nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
D I C H I A R A
a) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla
sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a € ____ _ -
__ _ (in cifre ed in lettere) e che i costi della manodopera sono pari a €
_ (in cifre e in lettere);
b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione degli importi offerti;
d) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione degli importi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
e) che, in particolare, nei corrispettivi degli importi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
f) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
g) in caso di aggiudicazione dell’appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata del Contratto, fatti salvi i casi previsti dal diritto cogente sia esso speciale che generale.
h) che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito riportata, debitamente compilata
__ , lì__ _ Firma ____ _
N.B.: Allegare copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
All. 5 al Disciplinare di Gara
LOTTO N. ___ _
LOTTO | DESCRIZIONE | Prezzo complessivo per 12 mesi in cifre scontato IVA esclusa | Prezzo complessivo per 12 mesi in lettere scontato IVA esclusa | ||||
REF | Descrizione | Unità di Misura | Codice prodotto offerto | CND | RDM | Prezzo unitario scontato in cifre max 2 cifre decimali € iva esclusa | Prezzo unitario scontato in lettere max 2 cifre decimali € iva esclusa |
3
CONTRATTO
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA DI BASE PER LA U.O.C CARDIOLOGIA P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI
L’anno , il giorno __ _, del mese di __ , tra l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, sede legale in Rieti, via del Terminillo
n. 42 - Partita IVA 00821180577, nella persona del Suo Legale Rappresentante ……………………………, nato a …….il / /
E
la Ditta con sede legale in , via
C.F. e P.I. n. (di seguito denominata per brevità
“Aggiudicatario”), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di
Rep. n. _ _ del _ _
in persona del Sig.
____
nato a
__ _ (__) il __ , C.F.
__ in qualità di ___ _.
PREMESSO
- Che con deliberazione n. del , a conoscenza delle parti, l’Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta , Codice Gara , ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto totale pari ad euro ____ (euro_ _) per un periodo contrattuale di dodici mesi, con eventuale rinnovo di 12 mesi.
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati ed Offerta economica, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;
- Che con deliberazione n. del , di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed la fornitura dei lotti n.
__ _ è stato aggiudicato alla Ditta ;
- Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate all’interno del plico di gara dall’Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;
- Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o
assicurativa | n. | del | contratta |
con l’ente | per un importo di € | (diconsi euro | |
) e con validità sino al | ; (Doc. Allegato n. | ) |
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente
recepite nel presente contratto.
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.
L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall’offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall’Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli ati prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l’Amministrazione;
c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno1998 n° 252;
e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
f) Regolamento UE 2016/679 attuato con ▇.▇▇▇. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno
emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all’Aggiudicatario, che accetta, l’appalto relativo alla fornitura di DM per emodinamica di base per la UOC Cardiologia P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, come dettagliatamente previsto dagli atti di gara.
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto è di € I.V.A. esclusa.
L’importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.
ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.
L’Aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie. L’Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell’Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in
premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È in facoltà dell’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l’Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.
ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA.
Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. I prodotti riferiti al Lotto di gara n.
……… saranno oggetto di conti deposito informatizzati.
ART. 8 – DURATA.
Il presente contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, con condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.
L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12.
È vietato il rinnovo tacito.
ART. 9 – CORRISPETTIVI.
A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario l’importo così come pattuito nell’Offerta economica (Doc. All. n. ) oltre IVA.
Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.
ART. 10 – ONERI ECONOMICI.
Faranno carico all’Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall’art.7.
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
II corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall’Aggiudicatario all’Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara.
Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall’Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell’ordinativo di acquisto e relativo CIG.
Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall’Aggiudicatario all’Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.
ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.
L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 D. lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell’Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Allegato ) per l’intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d’Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l’Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell’esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione.
ART. 15 – PENALI
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna entro e non otre 3 giorni, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari a € 200,00 (duecento/00) del valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà
dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 100,00 (cento/00). Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte.
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.
Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere.
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad
€ 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta.
Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata con Raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all’Aggiudicatario.
ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto,
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda Sanitara di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.
L’obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03e ai sensi del Reg. 2016/679/UE è tenuto all’esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza.
L’osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall’Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione per l’inosservanza di detti obblighi.
L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa
stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. 2016/679/UE.
ART. 17 – PERSONALE.
L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità. La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:
a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione comunicherà all’Aggiudicatario e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;
b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;
c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l’Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.
Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell’appalto.
L’Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatario, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. I contratti che verranno stipulati saranno anche assoggettati alla clausola risolutiva espressa in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, conformemente al Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 221 del 5/06/2015.
ART. 19 –TRATTAMENTO DEI DATI.
Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda è l’Avv.___ _
ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell’Aggiudicatario, in caso d’uso in maniera proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
L’Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto,
comunicherà il nominativo del Responsabile della fornitura mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.
Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività previste nell’Offerta Tecnica.
ART. 22 – NUOVI PRODOTTI
La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO
Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.
La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.
ART. 24 – SUBAPPALTO
Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l’esecuzione del subappalto, l’Amministrazione accerti l’esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere
immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all’appaltatore di pretendere dall’Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.
Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Rieti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 26 – FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Rieti.
ART. 27 – RINVIO.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d’appalti.
▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.
DITTA Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il ___ _ Dott. _
_ Dott. _ _
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27.
DITTA Azienda Sanitaria Locale di Rieti Il
Dott. __ Dott.___ _
