CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
- LOCAZIONE - AFFITTO DI BENI IMMOBILI COMUNALI
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2017+)
INDICE
Art. | 1 | - AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN |
USO A TERZI. | ||
Art. | 2 | - FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI. |
Art. | 3 | - TIPI DI CONCESSIONI. |
Art. | 4 | - CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI. |
Art. | 5 | - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE O |
AFFITTO O DELLA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI | ||
Art. | 6 | - CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI. |
Art. | 7 | - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO |
COMMERCIALE. | ||
Art. | 8 | - CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI |
LUCRO PER ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE COMMERCIALI. | ||
Art. | 9 | - CRITERI E PROCEDIMENTO D’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA |
QUELLO COMMERCIALE. | ||
Art. | 10 | - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. |
Art. | 11 | - BENI ESCLUSI DELL’APPLICAZIONE. |
Art. | 12 | - NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE. |
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI IN USO A TERZI
1. Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale in regime di concessione, di locazione, di affitto e di comodato.
2. Esso ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.
3. Il Comune di San Marco in Lamis (nel seguito “Comune”) è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati a fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi mediante contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
4. Il Comune può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc.).
5. I locali e le strutture concedibili a terzi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sono tutti i beni immobili di proprietà comunale individuati dall’Amministrazione mediante appositi elenchi, nonché i beni immobili di proprietà comunale individuati annualmente, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera di consiglio comunale, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprensivo degli immobili locati, da allegare al bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del suddetto piano delle valorizzazioni, il responsabile del settore competente alla gestione del patrimonio disponibile e/o indisponibile ne dispone la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente e provvede a darne adeguata pubblicità attraverso i mezzi di informazione ritenuti più idonei.
6. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categoria sopra descritte può, con uno specifico provvedimento, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
Art. 2 - FORME GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI
1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.
La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
• Contratto di locazione (artt. 1571 e seguenti del Codice Civile);
• Contratto di affitto (artt. 1615 e seguenti del Codice Civile);
• Comodato (artt. 1803 e seguenti del Codice Civile).
Per quanto riguarda la concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia.
2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.
La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.
Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
• l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
• la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Art. 3 – TIPI DI CONCESSIONE
1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:
• occasionali;
• ricorrenti;
• continuative.
2. Sono occasionali le concessioni che non superano i sette giorni e che consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte al pubblico e non.
La richiesta di concessione di tipo occasionale deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate del Settore competente sulla base dei tempi tecnici necessari per l’istruzione della pratica.
3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 1 anno, dopodiché l'istanza va ripresentata.
4. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per usi di interesse rilevante per la collettività. Dette concessioni sono rilasciabili di norma per un periodo di tempo non superiore ai 3 anni.
Nei casi in cui:
a) il concessionario si impegni ad eseguire a proprio carico opere di manutenzione straordinaria il cui costo non può essere ammortizzato in tre anni, la Giunta Comunale, con delibera motivata, può autorizzare concessioni per un periodo di tempo superiore ai tre anni ma comunque non oltre la durata del periodo di ammortamento del suddetto costo;
b) l’attività svolta all’interno dei locali dati in concessione necessiti, per potersi esplicare, di un orizzonte temporale superiore a quello di cui al comma 4, la Giunta Comunale, con delibera motivata, può autorizzare concessioni per un periodo di tempo superiore ai tre anni ma non oltre i sei anni.
Art. 4 - CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI
1. La Giunta Comunale può concedere in uso a soggetti terzi tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli elenchi appositi, e comunque nella sua disponibilità.
Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l’Amministrazione Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell’Ente Locale.
2. In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:
• beni concessi per finalità lucrative;
• beni concessi per finalità non lucrative.
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE O AFFITTO O DELLA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI
1. A seguito della stipulazione dei contratti di locazione, affitto o della concessione di beni immobili comunali, è dovuto un canone mensile da corrispondere al Comune per l'utilizzo dell'immobile determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe, previa apposita perizia estimativa effettuata dal Responsabile dell’Area tecnica che terrà conto dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso e prevista dal rapporto concessionario: commerciale produttività residenziale, agricola, a servizi o altro;
c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione strutture fisse, costruzioni e ogni opera destinata ad crescere stabilmente il valore dell’immobile;
d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi relativi ad esigenze promozionali e di sviluppo sociale, economico e/o ambientale.
I canoni saranno adeguati annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai accertata dall’Istituto Centrale di Statistica (indice ISTAT).
2. Nella stipulazione dei contratti per la concessione amministrativa di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato dalla giunta comunale.
Art. 6 – CONCESSIONI OCCASIONALI O RICORRENTI.
6.1 PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI
6.1.1. La domanda delle concessioni di qualsiasi tipo deve essere inoltrata al Settore competente per la gestione del patrimonio comunale in via informatica o cartacea sulla base di apposito modulo.
6.1.2. La richiesta deve contenere:
• gli elementi identificativi del soggetto richiedente (l’esatta denominazione, sede o recapito nel territorio comunale) che si assume le responsabilità civile e penali dell’utilizzo dell’immobile;
• le generalità e il recapito del legale rappresentante e di un suo sostituto;
• l’eventuale iscrizione all’”Albo delle Libere Forme Associative”;
• il giorno, periodo di tempo e immobile (o porzione di esso) per il quale si fa richiesta, indicando la disponibilità per eventuali alternative;
• una dichiarazione del/i richiedente/i circa lo scopo della riunione o dell’utilizzo della sala;
• l’impegno di:
a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;
b) l’impegno di restituire le chiavi dei locali entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al loro utilizzo;
c) osservare i regolamenti, le disposizioni di legge, nonché tutte le norme attinenti alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a sua cura e spese, di licenze ed autorizzazioni;
d) garantire la conservazione ed il buon uso dei locali, delle cose e delle attrezzature in esso contenute, assumendosi l’onere di eventuali danni;
e) restituire tutto ciò che ha formato oggetto della concessione in uso, alla scadenza della medesima, allo stato originale e libero da persone e cose;
f) garantire la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso;
g) esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere;
h) assumersi la responsabilità di qualunque comportamento, evento o fatto che, durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose, che accada all’interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione;
i) assumersi, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
6.1.3. I locali verranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda fatte salve le necessità dell’Ente o delle attività patrocinate.
6.2 CANONE
6.2.1. Il canone concessorio è definito dalla giunta comunale sulla base della stima effettuata ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, e può essere eventualmente comprensivo di spese di gestione, riscaldamento, elettricità, acqua, pulizia ed IVA, se ed in quanto dovuta.
6.2.2. E’ possibile affittare sale civiche e spazi per riunioni a partire dalle ore 8 fino alle ore 24 (anche per le giornate consecutive). Sono escluse dal calendario le giornate coincidenti con festività nazionali e religiose.
6.2.3. Prima dell'utilizzo dei locali in modo occasionale il concessionario dovrà dimostrare il versamento del relativo importo al Comune indicando nella causale il locale di cui intende fruire. Per gli utilizzi di tipo ricorrente potranno essere concessi frazionamenti anticipati del pagamento rapportati a periodo limitati, almeno mensili.
6.2.4. L’utilizzo delle sale è a titolo gratuito per:
• lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi consiliari del Comune;
• riunioni dei dipendenti comunali a carattere sindacale;
• riunioni di organi consultivi istituzionali;
• progetti promossi dall’Amministrazione Comunale;
• partiti e movimenti politici o referendari che richiederanno la sala per lo svolgimento di assemblee, conferenze e dibattiti durante le competizioni elettorali o referendarie.
6.3 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E SANZIONI
6.3.1. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente segnalati (entro le 24 ore) e non comporteranno alcuna sanzione fatto salvo il rimborso del danno.
6.3.2. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
6.3.3. In caso di occupazione occasionale o ricorrente, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, il Settore competente per la gestione del patrimonio comunale può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In caso di recidiva, il Responsabile del Settore competente disporrà l 'esclusione, a tempo indeterminato del soggetto inadempiente da ulteriori concessioni di locali.
Art. 7 – CRITERI E PROCEDIMENTO D’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE
1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti, mediante pubblicazione di un avviso od un invito, approvato dalla giunta comunale, che indichi requisiti e criteri per l’assegnazione dei locali, tenendo conto del perseguimento di interessi pubblici o quantomeno di pubblica utilità.
2. Nel caso di immobili di particolari rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto- concorso o forme selettive analoghe.
3. Il canone viene individuato osservando le disposizioni previste dal precedente art. 5.
4. Nei casi di concessioni/locazioni in cui:
• prima dell’inizio del provvedimento, ovvero nel corso della durata dello stesso, presuppongono, a carico dell’assegnatario, lavori di manutenzione straordinaria ed interventi relativi alle opere essenziali al funzionamento minimo dei locali;
• l’assegnatario proponga all’Amministrazione di eseguire a propria cura e spese interventi di migliorie al fabbricato affidato.
Il Responsabile del Settore competente, ravvisato l’interesse pubblico ed economico dell’intervento manutentivo può, mediante propria determinazione, autorizzare tali interventi a condizione che:
a) sia presentato un preventivo di spesa analitico, approvato dall’Ufficio tecnico comunale, con attenzione particolare al soddisfacimento dei requisiti di Legge per gli impianti esistenti e da eseguire;
b) l’appalto delle opere e la relativa chiusura dei lavori avvenga nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici.
Art. 8 – CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE COMMERCIALI.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo e le attività degli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali, che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonchè finalità di interesse pubblico nel settore sociale, socio-assistenziale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, possono essere concesse in uso strutture comunali non utilizzate per fini istituzionali, quale sostegno logistico per tali organismi.
1. Possono presentare richiesta di utilizzo di locali comunali, per il conseguimento delle suddette finalità:
a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte nel registro previsto dall’art. 5 della L.R. 39/1993;
b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, regolarmente iscritte nell’apposito registro nazionale o regionale;
c) gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti e regolarmente iscritti nei relativi albi e registri previsti dalla normativa vigente, che perseguono le finalità previste dal comma 1 del presente articolo, che non svolgono attività commerciali finalizzate alla vendita o attività che si concretizzano nella prestazione di servizi, fatte salve le vendite per la raccolta di fondi da parte di ONLUS od Associazioni di Volontariato;
d) i soggetti convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale.
DaI momento dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, il requisito dell’iscrizione nei vari registri/albi si intenderà posseduto con l’iscrizione nel suddetto Registro Unico.
I soggetti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di San Marco in Lamis. In via eccezionale, la giunta comunale potrà concedere l’utilizzo di locali anche ad associazioni che non hanno sede a San Marco in Lamis ma che operano nell’ambito del territorio comunale, avendo riguardo all’utilità sociale e ai benefici per la comunità locale conseguiti da tali associazioni.
2. Ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, con specifica deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, l’amministrazione comunale può concedere in comodato gratuito propri beni mobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, qualora abbiano i requisiti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente, svolte senza scopo di lucro e che promuovano e tutelino interessi generali della comunità. In ogni caso, restano a carico
dei suddetti organismi le spese accessorie inerenti al bene, le spese di manutenzione ordinaria ed i costi di gestione delle strutture detenute in comodato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie, ecc., in particolare le utenze sono da attivare direttamente dagli organismi ed i consumi energetici da corrispondere direttamente, o da rimborsare all’amministrazione pro quota, qualora non sia possibile l’attivazione diretta. L’uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.
3. L’assegnazione in comodato del bene immobile deve essere adeguatamente motivata e può avvenire solo dopo aver verificato che l’utilità sociale perseguita (anche in termini di vantaggi per la collettività comunale) rientri nelle finalità a cui è deputato l’ente locale medesimo, nonché a seguito di una attenta comparazione sia delle finalità pubbliche da perseguire che della relativa compatibilità finanziaria e gestionale.
5. Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte dell’Amministrazione Comunale.
6. Le opere di miglioria divengono di proprietà dell’Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese ad insindacabile giudizio dell’amministrazione medesima.
7. Qualora l’amministrazione Comunale richiede la rimessa in ripristino a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto, né per le migliorie apportate , né per le opere di ripristino.
8. Ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune può procedere all’affidamento in comodato, i locali comunali vengono assegnati tramite atto di concessione in uso o contratto di locazione, il cui canone di concessione o di locazione viene determinato con atto di giunta sulla base di un processo estimale effettuato dall’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento. In ogni caso, restano a carico dei suddetti organismi le spese accessorie inerenti al bene, le spese di manutenzione ed i costi di gestione delle strutture, così come previsto dal comma 3 del presente articolo.
9. Allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l’interesse pubblico a promuovere e sostenere l’attività delle organizzazioni che conseguono le finalità di cui al comma 1 e l’interesse economico della pubblica amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, la giunta comunale, con delibera congruamente motivata, potrà dare in concessione ovvero in locazione a canone ridotto (con percentuali di abbattimento non superiori al 50%) per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti dagli organismi richiedenti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività, dopo aver verificato che l’utilità sociale perseguita (anche in termini di vantaggi per la collettività comunale) rientri nelle finalità a cui è deputato l’ente locale medesimo, a fronte comunque dell’assunzione dei relativi oneri di cui al comma 3.
10. I Responsabili di settore competenti verificano annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate in comodato gratuito o a canone ridotto. A tale scopo i soggetti assegnatari sono tenuti ad inviare al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno:
a) rendiconto approvato e bilancio preventivo;
b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate.
11. I soggetti assegnatari di locali all’interno della medesima struttura dovranno compartecipare ai costi gestionali (inclusi quelli riguardanti la gestione delle parti comuni) in misura proporzionale ai metri quadri della superficie occupata da ciascuna associazione.
12. Il comodato, le concessioni e le locazioni di strutture comunali non può avere, di regola, una durata superiore ai tre anni. Alla scadenza sarà, tuttavia, possibile procedere al rinnovo del contratto, in base a provvedimento motivato della giunta comunale.
E’, altresì, necessario che i soggetti richiedenti l’assegnazione degli immobili comunali non siano nella condizione di morosità nei confronti del Comune di San Marco in Lamis.
13. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di recedere in qualunque momento dal contratto o di revocare la concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Art. 9 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE.
1. I beni immobili di cui all'art. 1 sono concessi, con provvedimento della Responsabile del Settore competente, per attività diverse dall'uso commerciale ai soggetti di cui all'art. 8 che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una Istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
a) valenza sociale degli scopi perseguiti o comunque riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai Regolamenti;
b) finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;
c) destinazione totale degli utili e degli eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali con divieto di distribuzione dei fondi, utili, riserve e capitali durante la vita dell’ente, fondazione, associazione;
d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente; è necessario indicare, in particolare, il numero di operatori che quotidianamente svolgono attività all’interno dell’organismo;
e) capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede locale e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza; saranno privilegiate le Associazioni che dimostrino, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, di aver svolto nel corso degli ultimi tre anni diverse iniziative sul territorio e aver seguito diverse pratiche inerenti gli scopi per cui è stato richiesto l’immobile.
Le istanze dei soggetti di cui sopra devono essere corredate di atto costitutivo e di statuto, indicazione del numero dei soci, rendiconto economico delle entrate e spese effettuate negli ultimi tre esercizi finanziari, adeguata relazione sulle attività svolte.
2. Il Responsabile del Settore predisporrà una istruttoria per la concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.
Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
1. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
a) l’obbligo di pagamento del canone, o del corrispettivo per l’utilizzo, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 8;
b) l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria (ove previste);
c) il pagamento delle spese di gestione;
d) la stipulazione dell’assicurazione contro i danni;
e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;
f) l’obbligo di accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da arte dei tecnici o funzionari dell’Amministrazione Comunale;
g) l’obbligo di rispettare le clausole della concessione;
h) al concessionario è vietato il trasferimento della concessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza della concessione fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente;
i) il divieto tassativo di effettuale all’interno dei locali dati in concessione attività connesse al gioco d’azzardo o alle scommesse ancorché legalizzate
l) l’obbligo della prestazione della cauzione o della fideiussione;
m) l’obbligo di intestare a se medesime le utenze a rete (luce, gas, ecc).
Gli affidatari saranno responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, dall’utilizzo e detenzione del locale affidato. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico dell’assegnatario, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di San Marco in Lamis. Ad ulteriore garanzia dell’ente concedente, sarà richiesta all’affidatario la stipula di una polizza assicurativa RCT e di una polizza infortuni.
2. Tutte le concessioni sono subordinate all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) tempestiva rimozione, a manifestazione conclusa, di ogni materiale oggetto di esposizione;
b) rispetto assoluto delle strutture espositive;
c) rispetto degli eventuali orari di apertura e chiusura;
d) rispetto del limite dello spazio destinato ad uso espositivo;
e) altre condizioni indicate nell’atto di concessione previa deliberazione di giunta comunale.
3. Per le manifestazioni che richiedano l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all’acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto.
Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell’atto di concessione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi con le necessarie precauzioni onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.
4. il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 37/2008 e del Decreto Legislativo n. 81/2008, rispettando gli impianti a norma e dando, tempestiva comunicazione al Comune, delle eventuali disfunzioni.
5. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o la motivata mancata inclusione nell’elenco di cui al comma 3 comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale, salvo il diritto del comune di procedere giudizialmente nei confronti del concessionario inadempiente.
Art. 11 – BENI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE.
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento i seguenti beni immobili :
• la sede comunale nella parte destinata ad uffici comunali e gli edifici scolastici nella parte destinata prevalentemente a servizi scolastici;
• le aree e le strutture cimiteriali;
• le strade, le vie, le piazze pubbliche o di pubblico transito;
• i parchi ed i giardini;
• il campo sportivo, in quanto disciplinato da apposito regolamento;
Art. 12 – NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE.
1. Le norme del presente regolamento comunale si applicano a tutti gli atti e contratti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni, i contratti di comodato, di affitto o di locazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento continuano alle condizioni stabilite nel relativo provvedimento o contratto fino alla loro naturale data di scadenza.
3. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili dei settori urbanistica e finanziario dovranno comunque riesaminare, alla luce delle nuove disposizioni, da un da un lato, i rapporti in essere a titolo gratuito e/o a canone ridotto, al fine di verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’agevolazione, per la loro conferma, revoca o modifica dei rapporti e/o vantaggi economici eventualmente accordati, dall’altro, i rapporti in essere a titolo oneroso, al fine dell’aggiornamento del canone di locazione e/o di concessione di uso del bene in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dello stato della riscossione dei canoni pattuiti e dell’adeguamento, ove possibile, del canone di locazione e/o di concessione di uso del bene ai valori di mercato secondo la disciplina propria a ciascuna tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, della legge 537/1993 e dell’art. 32 della legge 724/1994.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del TUEL, del Codice civile nonché le disposizioni legislative, regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore vigenti.
4. Eventuali norme, contenute in preesistenti regolamenti/discipline del Comune, in contrasto con quanto stabilito dal presente atto sono automaticamente abrogate, modificate o sostituite con le disposizioni sopra elencate.