Decreto n° 0130 / Pres.
Xxxxxxx xx 0000 / Xxxx.
Xxxxxxx, 0 ottobre 2020
Copia dell'originale firmato digitalmente.
oggetto:
ART. 17 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE 2020. RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE.
Firmato da:
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX in data 06/10/2020
Siglato da:
XXXXXX XXXXXXXX in data 02/10/2020
XXXXXXX XXXX in data 05/10/2020
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo al triennio 2016-2018, reso esecutivo il 31 marzo 2020, ed ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Rilevato che l’articolo 17 dell’ACN dispone che in ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione e da rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, operanti nella Regione, la cui attività è principalmente diretta a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all’articolo 3, comma 7;
b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse;
Rilevato che l’articolo 17, comma 3, dell’ACN dispone che la composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale;
Considerato che l’articolo 17 dell’ACN conferma le disposizioni contenute nell’articolo 15 del precedente ACN del 17 dicembre 2015 riguardanti il Comitato regionale;
Visto l’Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), attuativo dell’ACN del 17 dicembre 2015, sottoscritto il 10 dicembre 2019 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 12 dicembre 2019, che al paragrafo 7, per quanto attiene alla composizione del Comitato Regionale, in conformità alle previsioni dell’ACN, stabilisce, in particolare, che il Comitato in parola è composto da:
- Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza;
- quattro rappresentanti delle Aziende, individuati dalla Regione;
- cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, operanti nella Regione individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale;
- oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari;
Visto il paragrafo 9 dell’AIR il quale dispone in particolare che:
- Il Comitato Regionale è attivato con provvedimento della Giunta regionale, la quale provvede, inoltre, alla nomina dei relativi componenti;
- Per la particolarità delle materie inserite nell’ordine del giorno delle riunioni del Comitato, le Parti possono, di volta in volta e, tramite il Presidente per la parte pubblica ed il Segretario regionale/provinciale per la parte sindacale, invitare altri soggetti in qualità di esperti/uditori del settore, che partecipano solo a titolo consultivo e senza corresponsione di alcuna forma di emolumento e/o rimborso spese;
- Il Comitato dura in carica fino alla successiva nomina conseguente al rinnovo dell’ACN;
Dato atto che a seguito della entrata in vigore del su citato ACN del 31 marzo 2020 occorre
provvedere alla ricostituzione del comitato regionale in parola;
Dato atto che con nota prot. n. 6680 di data 6 marzo 2020 e successivo sollecito prot. n. 8807 di data 2 aprile 2020 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha chiesto alle XX.XX. SUMAI, CISL Medici e FESPA, firmatarie dell’ACN e in possesso di deleghe sindacali a livello regionale, come risulta dall’ultima rilevazione SISAC all’1 gennaio 2019, di confermare di essere dotate di un terminale associativo legalmente domiciliato nella Regione Friuli Venezia Giulia, riferito al presente ambito contrattuale;
Rilevato che le XX.XX. SUMAI e CISL medici, con note rispettivamente prot.n. 8764 di data 2 aprile 2020 e nota prot. n. 9142 di data 9 aprile 2020, hanno dato riscontro alla richiesta; Preso atto altresì che con nota prot. n. 9385 di data 14 aprile 2020 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha chiesto, a dette XX.XX. con maggiore consistenza associativa regionale SUMAI e CISL MEDICI di effettuare le designazioni di 5 rappresentanti (e, per ciascuno di essi, un sostituto), nello specifico 4 componenti per l’O.S. SUMAI e 1 componente per la CISL medici;
Rilevato che con mail di data 17 aprile 2020 (prot. n. 9858 del 22 aprile 2020) e con note prot.
n. 9739 di data 20 aprile 2020 e prot. n. 10284 di data 28 aprile 2020 le XX.XX., con maggiore consistenza associativa regionale, SUMAI e CISL MEDICI hanno designato i propri rappresentanti, individuandoli nei seguenti membri titolari e supplenti:
Membri titolari | Membri supplenti |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX (SUMAI) |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXX (SUMAI) | Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX (SUMAI) |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX (SUMAI) |
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxxxx XXXX (SUMAI) |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX (XXXX XXXXXX) | Dott.ssa Xxxxxxxxxxx XXXXXXX (XXXX XXXXXX) |
Vista la nota prot. n. 20826/P di data 17 settembre 2020 con la quale il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, su indicazione dell’Assessore alla salute, ha comunicato al Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della medesima Direzione i seguenti nominativi dei componenti titolari e supplenti, della delegazione di Parte Pubblica designati, quali rappresentanti delle Aziende per i servizi sanitari in seno al Comitato regionale di cui all’articolo 17 dell’ACN:
Membri titolari | Membri supplenti |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX - Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, cooperazione sociale e terzo settore - presidente | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX - Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX | Xxxx.ssa Xxxxx XXXXX |
Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX | Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXX |
Xxxx. Xxxxx XXXXXXX | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX |
Xxxx. Xxxxx XXXXX | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX |
Constatato che dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i componenti designati a far parte del Comitato in parola - agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – non vi sono motivi ostativi alla partecipazione;
Precisato che, come previsto dall’AIR, al paragrafo 9, per la partecipazione dei componenti medici specialisti/professionisti al Comitato in parola, ai soli membri titolari, o nel caso di assenza al loro sostituto, saranno corrisposti tutti gli emolumenti ed i contributi relativi
all’orario di servizio oggetto di convenzione come previsto dall’ACN. Nel caso di riunioni in sedi diverse da quella aziendali di servizio, sono corrisposti anche il rimborso spese di viaggio e le coperture assicurative compresa la Kasko;
Dato atto che la corresponsione dei suddetti emolumenti e contributi ai componenti medici specialisti/professionisti è a carico dell’Azienda sanitaria di competenza;
Precisato che il Comitato regionale ha sede presso l’Assessorato regionale alla salute politiche sociali e disabilità;
Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di ricostituire il Comitato regionale, di cui al precitato articolo 17 dell’ACN nella composizione innanzi indicata;
Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1436 del 25 settembre 2020;
Decreta
1. Di ricostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il Comitato regionale di cui all’articolo 17 dell’ACN del 31/3/2020 che risulta, pertanto, così composto:
Per la parte pubblica
Membri titolari | Membri supplenti |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX - Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, cooperazione sociale e terzo settore - presidente | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX - Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX | Xxxx.ssa Xxxxx XXXXX |
Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX | Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXX |
Xxxx. Xxxxx XXXXXXX | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX |
Xxxx. Xxxxx XXXXX | Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX |
Per la parte sindacale
Membri titolari | Membri supplenti |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX (SUMAI) |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXX (SUMAI) | Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX (SUMAI) |
Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX (SUMAI) |
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX (SUMAI) | Xxxx. Xxxxxxx XXXX (SUMAI) |
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX (XXXX XXXXXX) | Dott.ssa Xxxxxxxxxxx XXXXXXX (XXXX XXXXXX) |
2. Di precisare che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica, che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
3. Di precisare che il Comitato regionale ha sede presso l’Assessorato regionale alla salute politiche sociali e disabilità.
4. Di dare atto che dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i componenti designati a far parte dell’anzidetto organo collegiale non vi sono motivi ostativi alla partecipazione.
5. Di rinviare per quanto concerne l’istituzione, la durata in carica e il funzionamento del comitato ai paragrafi 7 e 9 dell’AIR, sottoscritto il 10 dicembre 2019 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 12 dicembre 2019.
6. Di precisare che per la partecipazione dei componenti medici specialisti/professionisti al
Comitato in parola, ai soli membri titolari, o nel caso di assenza al loro sostituto, sono corrisposti tutti gli emolumenti ed i contributi relativi all’orario di servizio e nel caso di riunioni in sedi diverse da quella aziendali di servizio, sono corrisposti anche il rimborso spese di viaggio e le coperture assicurative compresa la Kasko.
7. Di dare atto che la corresponsione dei suddetti emolumenti e contributi ai componenti medici specialisti/professionisti è a carico dell’Azienda sanitaria di competenza.
8. Di dare atto che il Comitato dura in carica fino alla successiva nomina conseguente al rinnovo dell’ACN.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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