CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E SULL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.
Versione non ufficiale a cura del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio1
Agg. 12/2002
CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE E SULL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.
Fatta ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998
Le Parti di questa Convenzione,
Rifacendosi al primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente Umano, Rifacendosi anche al principio 10 della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo,
Rifacendosi inoltre alle risoluzioni dell’Assemblea generale 37/7 del 28 Ottobre 1982, relativa alla Carta Mondiale della Natura, e 45/94 del 14 dicembre 1990 relativa alla necessità di assicurare un ambie nte salubre per il benessere di ognuno,
Rifacendosi altresì alla Carta Europea sull’Ambiente e la Salute adottata alla Prima conferenza Europea sull’Ambiente e la Salute che si è svolta sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Francoforte sul Meno (Germania) l’8 dicembre 1989,
Affermando la necessità di proteggere, preservare e migliorare lo stato dell’ambiente e di garantire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente razionale,
Riconoscendo che una tutela dell’ambiente adeguata è essenziale per il benessere ed il godimento dei diritti fondamentali dell’uomo, compreso il diritto stesso alla vita,
Riconoscendo anche che ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente adatto a garantire la propria salute ed il proprio benessere ed il dovere sia individuale che collettivo, di tutelare e di valorizzare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future,
Considerando che al fine di esercitare i propri diritti e di adempiere ai propri doveri, i cittadini devono avere accesso all’inf ormazione, essere abilitati a partecipare al processo decisionale e avere accesso agli organi di giustizia in materia di ambiente, rimanendo inteso, a questo proposito, che i cittadini potrebbero necessitare di assistenza per esercitare tali diritti,
Riconoscendo che, in materia di ambiente, un miglior accesso all’informazione e la partecipazione maggiore del pubblico al processo decisionale possono migliorare la qualità e l’applicazione delle decisioni, contribuire alla diffusione della consapevolezza dei cittadini riguardo le tematiche ambientali, fornire all’opinione pubblica l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e consentire alle autorità pubbliche di tenerle in debito conto,
1 Le versioni ufficiali sono disponibili in lingua inglese, francese e russa sul sito xxx.xxxxx.xxx
Cercando così di favorire l’affidabilità e la trasparenza del processo decisionale e rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni relative,
Riconoscendo che è auspicabile che la trasparenza prevalga ad ogni livello dell’amministrazione pubblica e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi di questa Convenzione alle loro attività,
Riconoscendo altresì che il pubblico deve conoscere le procedure di partecipazione al processo decisionale per quanto attiene all’ambiente, avervi libero accesso e sapere come utilizzarli,
Riconoscendo inoltre il ruolo di rilievo che i singoli cittadini, le organizzazioni non governative e il settore privato possono assumere nel campo della tutela dell’ambiente,
Desiderando promuovere l’educazione ambientale per contribuire a sviluppare la comprensione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile ed incoraggiare la diffusione di una migliore informazione dell’opinione pubblica ed una partecipazione attiva nelle decisioni che possono influenzare l’ambiente e lo sviluppo sostenibile,
Prendendo atto, a tale proposito, dell’importanza di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ed altre forme di comunicazione ancora da sviluppare,
Riconoscendo l’importanza della piena integrazione delle considerazioni ambientali nei processi decisionali governativi e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di essere in possesso di informazioni ambientali accurate, comprensive ed aggiornate,
Riconoscendo che le autorità pubbliche sono detentrici d’informazioni relative all’ambiente nel pubblico interesse,
Augurandosi che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci affinché i loro interessi legittimi siano salvaguardati e la legge venga rispettata,
Prendendo atto che è importante informare correttamente i consumatori sui prodotti per consentire loro di compiere delle scelte ambientalmente consapevoli,
Riconoscendo come valida la preoccupazione del pubblico in merito al rilascio intenzionale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e la necessità di aumentare la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in questo settore,
Convinti che l’applicazione di questa Convenzione possa contribuire a rafforzare la democrazia nell’ambito territoriale della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE),
Consapevoli del ruolo della CEE a questo proposito e ribadendo, inter alia, le linee guida della CEE per l’accesso alle informazioni ambientali ed alla partecipazione del pubblico nei processi decisionali in
materia ambientale, approvate nella Dichiarazione Ministeriale adottata nel corso della Terza Conferenza Ministeriale “Un ambiente per l’Europa” a Sofia (Bulgaria) il 25 Ottobre 1995,
Tenendo conto delle disposizioni pertinenti della Convenzione sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, adottata ad Espoo (Finlandia) il 25 Febbraio 1991, della Convenzione sugli Effetti Transfrontalieri degli Incidenti Industriali e della Convenzione sulla Tutela e sull’Utilizzo dei Corsi d’Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, approvate entrambe ad Helsinki il 17 Marzo 1992 e di altre convenzioni regionali,
Consapevoli che l’approvazione di questa Convenzione contribuirà al rafforzamento del processo “un ambiente per l’Europa” ed ai risultati della quarta Conferenza Ministeriale di Aarhus (Danimarca) nel giugno del 1998,
Xxxxx concordato quanto segue:
Articolo 1 OGGETTO
Al fine di contribuire a tutelare il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute e il benessere di ciascuno, ogni Parte garantisce i diritti d’accesso all’informazione sull’ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e d’accesso alla giustizia in materia ambientale, conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.
Articolo 2 DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione,
1. Con “Parte” si intende, salvo indicazioni contrarie, una parte contraente alla presente Convenzione.
2. Con “autorità pubblica” si intende:
a) l’amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale oppure ad altro livello;
b) le persone fisiche o giuridiche che esercitino funzioni amministrative pubbliche, nell’ambito delle leggi nazionali, compresi compiti, attività o servizi specifici relativi all’ambiente;
c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni
pubbliche oppure che fornisca servizi pubblici attinenti con l’ambiente sotto l’autorità di un organo o di una persona che rientri nei punti a) e b) di cui sopra;
d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione per l’integrazione economica regionale, previste dall’articolo 17, che sia parte della presente Convenzione.
Questa definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio dei poteri giu diziari o legislativi.
3. Con “informazione/i sull’ambiente” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, radiofonica, elettronica o in qualsiasi altra forma riguardante:
a) lo stato degli elementi ambientali, quali aria ed atmosfera, acqua, suolo, terra, territorio, paesaggio e siti naturali, biodiversità e sue componenti, compresi gli organismi modificati geneticamente, e l’interazione tra questi elementi;
b) fattori quali sostanze, energia, rumore e radiazioni ed attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, accordi riguardanti l’ambiente, politiche, normative, piani e programmi, che influenzano o che possono influenzare gli elementi dell’ambiente al punto a) di cui sopra e l’analisi dei costi-benefici, nonché altre analisi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale;
c) lo stato di salute dell’uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita così come lo stato dei siti culturali e delle strutture abitative, nella misura in cui sono, o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente o, attraverso questi elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti, previsti al punto b) di cui sopra.
4. Con il termine “pubblico” si intende una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone.
5. Con l’espressione “pubblico interessato” si intende il pubblico che è coinvolto o che rischia di essere coinvolto dalle decisioni prese in ambito ambientale oppure che ha un interesse da far valere nei confronti del processo decisionale; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che operano a favore della tutela dell’ambie nte, e che soddisfano le condizioni richieste dal diritto interno, sono considerate come aventi un interesse.
Articolo 3 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ciascuna Parte prende provvedimenti legislativi, regolamentari o altri necessari, compresi provvedimenti il cui scopo è di assicurare la compatibilità delle disposizioni che danno effetto a quelle della presente Convenzione, che riguardano l’informazione, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia, così come provvedimenti esecutivi appropriati con lo scopo di attuare e di mantenere un quadro preciso, trasparente e coerente ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte cerca di fare in modo che i funzionari e le autorità assistano il pubblico e gli forniscano dei consigli per consentirgli di avere accesso all’informazione, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di adire le vie legali in materia ambientale.
3. Ogni Parte favorisce l’educazione ambientale del pubblico e lo sensibilizza ai problemi ambientali specialmente affinché sappia come procedere per avere accesso all’informazione, per partecipare al processo decisionale e per adire le vie legali in materia ambientale.
4. Ogni Parte accorda il riconoscimento e l’appoggio appropriato alle associazioni, organizzazioni o gruppi il cui obiettivo è la tutela dell’ambiente e fa in modo tale che il proprio sistema giuridico nazionale sia compatibile con questo vincolo.
5. Le disposizioni di questa Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di continuare ad applicare o ad adottare, invece delle misure previste dalla Convenzione, delle disposizioni che garantiscano un accesso più ampio all’informazione, una maggiore partecipazione del pubblico al processo decisionale e un accesso più vasto alla giustizia nell’ambito ambientale.
6. Niente in questa Convenzione obbliga a contravvenire ai diritti esistenti riguardanti l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in ambito ambientale.
7. Ogni Parte opera a favore dell’applicazione dei principi enunciati in questa Convenzione nei processi decisionali internazionali riguardanti l’ambiente, così come nell’ambito delle organizzazioni internazionali qualora si tratti d’ambiente.
8. Ogni Parte fa si che le persone, che esercitano i propri diritti in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, non siano in alcun modo penalizzate, perseguitate o soggette a misure vessatorie data la loro azione. Questa disposizione non pregiudica in alcun modo il potere dei tribunali nazionali di accordare spese per un importo ragionevole quale esito di una procedura giudiziaria.
9. Nei limiti del campo d’applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, il pubblico ha accesso all’informazione, ha la possibilità di partecipare al processo decisionale e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, la nazionalità o il domicilio e, nel caso di una persona giuridica, senza discriminazione riguardante il luogo in cui questa ha la propria sede legale o un effettivo centro d’attività.
Articolo 4
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE
1. Ogni Parte fa in modo tale che, con riserva dei seguenti paragrafi di questo articolo, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico, nell’ambito della loro legislazione nazionale, le informazioni sull’ambiente che vengono loro richieste, comprese, se viene richiesto loro e rispettando le restrizioni al punto b) di cui sotto, le copie dei documenti in cui queste informazioni sono effettivamente annotate, che questi documenti presentino altre informazioni o no:
a) senza che il pubblico debba far valere un interesse particolare;
b) nella forma richiesta a meno che:
i) sia ragionevole per l’autorità pubblica comunicare le informazioni in questione in un’altra forma, nel qual caso le ragioni di questa scelta dovranno essere indicate; oppure
ii) le informazioni in questione siano già state rese pubbliche in un’altra forma.
2. Le informazioni sull’ambiente di cui al paragrafo 1 di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico il più presto possibile e al più tardi entro un mese a partire dalla data in cui la richiesta viene inoltrata, a meno che il volume e la complessità degli elementi d’informazione richiesti non giustifichino una proroga di questo termine, che potrà essere spostato al massimo a due mesi. Il richiedente è tenuto al corrente di qualsiasi proroga del termine e delle motivazioni che la giustificano.
3. Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta se:
a) l’autorità pubblica alla quale viene indirizzata la domanda non è in possesso delle informazioni richieste;
b) la domanda è palesemente irregolare o formulata in termini troppo generici;
c) la domanda verte su documenti che sono in corso di elaborazione o riguarda comunicazioni interne di autorità pubbliche, a condizione che quest’eccezione sia prevista dal diritto interno o dalla prassi, tenuto conto dell’interesse che la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe per il pubblico.
4. Una richiesta d’informazioni sull’ambiente può essere respinta nel caso in cui la divulgazione di queste informazioni avesse delle conseguenze sfavorevoli su:
a) il segreto delle delibere delle autorità pubbliche, qualora il segreto sia previsto dal diritto interno;
b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
c) il giusto corso della giustizia, la possibilità per qualsiasi persona di essere giudicata in maniera equa o la capacità di un’autorità pubblica di svolgere un’inchiesta d’ordine penale o disciplinare;
d) il segreto commerciale o industriale qualora questo segreto sia protetto dalla legge al fine di difendere un legittimo interesse economico. In questo ambito, devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni che sono pertinenti alla tutela dell’ambiente;
e) i diritti di proprietà intellettuale;
f) il carattere riservato dei dati e/o delle pratiche personali riguardanti una persona fisica se questa persona non ha acconsentito alla circolazione di queste informazioni fra il pubblico, qualora il carattere riservato di questo tipo d’informazione sia previsto dal diritto interno;
g) gli interessi di una terza parte che ha fornito le informazioni richieste senza esservi obbligata dalla legge oppure senza che la legge possa costringerla a ciò e che non acconsenta alla circolazione di queste informazioni; oppure
h) l’ambiente al quale si riferiscono le informazioni, come i siti di riproduzione di specie rare.
I motivi di rifiuto sopraccitati devono essere interpretati in maniera restrittiva, tenuto conto dell’interesse che la diffusione delle informazioni richieste presenterebbe per il pubblico e se queste informazioni si riferiscano o no alle emissioni nell’ambiente.
5. Se un’autorità pubblica non è in possesso delle informazioni sull’ambiente richieste, comunica il più rapidamente possibile al richiedente a quale autorità pubblica egli può rivolgersi, a sua conoscenza, per ottenere le informazioni in questione oppure inoltra la domanda a questa autorità e ne informa l’autore.
6. Ogni Parte agisce in modo tale da, se possibile senza comprometterne il carattere riservato, distinguere tra le informazioni sull’ambiente richieste, che in virtù del punto c) del paragrafo 3 e del paragrafo 4 qui sopra, non devono essere divulgate, e altre informazioni richieste riguardo l’ambiente; le autorità pubbliche comunicano queste ultime.
7. Il rifiuto di una richiesta d’informazioni viene notificato per iscritto se questa domanda è stata fatta per iscritto oppure se il richiedente sollecita una risposta scritta. Nella comunicazione del rifiuto, l’autorità pubblica espone i motivi di tale rifiuto e informa il richiedente della possibilità di ricorso in virtù dell’articolo 9. Il rifiuto della richiesta è notificato il più presto possibile e al più tardi entro un mese, sempre
che la complessità delle informazioni richieste non giustifichi una proroga di questo termine, che potrà essere spostato al massimo a due mesi. Il richiedente è informato di qualsiasi proroga del termine e dei motivi che
la giustificano.
8. Ogni Parte può autorizzare le autorità pubbliche che forniscono delle informazioni a percepire una tassa per questo servizio, ma questa tassa non deve essere superiore a un importo ragionevole. Le autorità pubbliche, che hanno intenzione di fare pagare per le informazioni che forniscono, comunicano ai richiedenti le informazioni, la tabella dei corrispettivi da pagare indicando i casi in cui esse possono rinunciare a percepire queste tasse e quelli in cui la comunicazione delle informazioni è soggetta al versamento preliminare di queste.
Articolo 5
RACCOLTA E DIVULGAZIONE D’INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE
1. Ogni Parte agisce in modo che:
2.
a) le autorità pubbliche siano in possesso e aggiornino le informazioni sull’ambiente che sono utili all’esercizio delle loro funzioni;
b) i meccanismi obbligatori siano applicati affinché le autorità pubbliche siano dovutamente informate delle attività proposte oppure in corso che rischiano di avere delle ripercussioni importanti sull’ambiente;
c) in caso di minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, che sia imputabile ad attività umane oppure dovuta a cause naturali, tutte le informazioni capaci di permettere al pubblico di prendere dei provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e che sono in possesso dell’autorità pubblica siano divulgate immediatamente e senza indugi alle persone che rischiano di essere coinvolte.
2. Ogni Parte assicura che, nell’ambito della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni sull’ambiente in modo trasparente e che tali informazioni siano realmente accessibili, in particolare:
a) fornendo al pubblico le indicazioni sufficienti circa il tipo e il tenore delle informazioni sull’ambiente in possesso delle autorità pubbliche competenti, circa le principali condizioni alle quali queste informazioni sono rese disponibili e accessibili e circa la procedura da seguire per ottenerle;
b) prendendo e mantenendo delle disposizioni pratiche, per esempio:
i) nel redigere gli elenchi, i registri o gli schedari accessibili al pubblico;
ii) obbligando i funzionari a prestare il proprio contributo al pubblico che cerca di avere accesso alle informazioni, in virtù di questa Convenzione; e
ii) stabilendo dei punti di contatto; e
c) fornendo gratuitamente l’accesso alle informazioni sull’ambiente che figurano negli elenchi, nei registri o negli schedari previsti al punto b) i) di cui sopra.
3. Ogni Parte controlla affinché le informazioni sull’ambiente siano progressivamente disponibili nelle banche dati elettroniche alle quali il pubblico può avere accesso facilmente tramite le reti di telecomunicazione pubbliche. In particolare, devono essere accessibili in questa forma le informazioni seguenti:
a) i rapporti sullo stato dell’ambiente di cui al paragrafo 4 qui di seguito;
b) i testi di legge sull’ambiente o relativi all’ambiente;
c) all’occorrenza, le politiche, i piani e i programmi sull’ambiente o relativi all’ambiente e gli accordi che vertono sull’ambiente e
d) altre informazioni nella misura in cui la possibilità di ottenerle in questa forma faciliterebbe l’applicazione della legislazione nazionale il cui obiettivo è di dare effetto a questa Convenzione,
per quanto queste informazioni siano già disponibili in forma elettronica.
4. Ogni Parte pubblica e diffonde a intervalli regolari, non superiori ai tre o quattro anni, un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente, comprensivo delle informazioni sulla qualità dell’ambiente e delle informazioni sulle pressioni a cui e’ sottoposto l’ambiente.
5. Ogni Parte prende dei provvedimenti, nell’ambito della legislazione nazionale, al fine di divulgare principalmente:
a) i testi di legge e i documenti direttiv i quali i documenti sulle strategie, le politiche, i programmi e i piani d’azione relativi all’ambiente e i rapporti che fanno il punto sulla loro applicazione, stabiliti su vari livelli dell’amministrazione pubblica;
b) i trattati, le convenzioni e gli accordi internazionali importanti che vertono sulle questioni relative all’ambiente;
c) all’occorrenza, gli altri documenti internazionali importanti che trattano le questioni relative all’ambiente.
6. Ogni Parte incoraggia i gestori la cui attività ha un impatto notevole sull’ambiente ad informare regolarmente il pubblico circa la ripercussione sull’ambiente delle loro attività e dei loro prodotti, all’occorrenza nell’ambito di programmi volontari di etichettatura ecologica o di ecobilanci o tramite altri mezzi.
7. Ogni Parte:
a) rende pubblici i fatti e le analisi dei fatti che giudica pertinenti e importanti per elaborare le proposte riguardanti i provvedimenti essenziali da prendere in materia ambientale;
b) pubblica, o rende accessibili in altro modo, i documenti disponibili che spieghino che rapporti ha con il pubblico nelle questioni che risultano da questa Convenzione; e
c) comunica in forma appropriata le informazioni sul modo in cui l’amministrazione, a tutti i livelli, esercita le funzioni pubbliche o fornisce i servizi pubblici relativi all’ambiente.
8. Ogni Parte definisce dei meccanismi, con l’obiettivo di fare in modo che informazioni sufficienti sui prodotti siano messe a disposizione del pubblico, in maniera da consentire ai consumatori di fare scelte ecologiche in piena cognizione di causa.
9. Ogni Parte prende dei provvedimenti per attuare progressivamente, tenuto conto, all’occorrenza, dei processi internazionali, un sistema coerente di portata nazionale che consiste nel fare l’inventario o nel registrare i dati relativi all’inquinamento in una banca dati computerizzata, strutturata e accessibile al pubblico dato che questi casi vengono raccolti tramite formule di dichiarazioni standardizzate. Questo sistema potrà includere immissioni, rilasci e trasferimenti di una specifica gamma di sostanze e prodotti, comprese l’acqua, l’energia e le risorse utilizzate ai fini di queste attività provenienti da una specifica gamma di attività da particolari settori di attività verso l’ambiente e le attività di smaltimento e di trattamento sul posto o altrove dei rifiuti.
10. In questo articolo niente pregiudica il diritto delle parti di rifiutare di diffondere alcune informazioni relative all’ambiente, conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4.
Articolo 6
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ SPECIFICHE
1. Ogni Parte:
a) applica le disposizioni di questo articolo qualora si tratti di decidere l’autorizzazione o meno delle attività proposte del tipo di quelle elencate nell’allegato 1;
b) applica anche le disposizioni di questo articolo, conformemente al proprio diritto interno, quando si tratta di prendere una decisione a proposito delle attività proposte non elencate nell’allegato 1 che possono avere un effetto significativo sull’ambiente. Le Parti determinano in ciascun caso se l’attività proposta sia soggetta alle disposizioni di questo articolo;
c) può decidere, caso per caso, se il diritto interno lo prevede, di non applicare le disposizioni di quest’articolo alle attività proposte che servano finalità di difesa nazionale se questa Parte ritiene che tale applicazione potrebbe avere un effetto negativo rispetto a tali finalità.
2. Quando viene avviato un processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o individualmente, secondo i casi, all’inizio del processo. Le informazioni riguardano principalmente:
a) l’attività proposta, compresa la richiesta corrispondente in merito alla quale sarà presa una decisione;
b) la natura delle decisioni o del progetto di decisione che potrebbero essere adottate;
c) l’autorità pubblica incaricata di prendere la decisione;
d) la procedura prevista, comprese le modalità e i tempi in cui queste informazioni possono essere fornite:
i) la data in cui questa inizierà;
ii) le possibilità, offerte al pubblico, di parteciparvi;
iii) la data e il luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;
iv) l’autorità pubblica alla quale è possibile rivolgersi per ottenere delle delucidazioni pertinenti e presso la quale queste indicazioni sono state depositate affinché il pubblico le possa esaminare;
v) l’autorità pubblica o qualsiasi altro organismo pubblico competente al quale è possibile indirizzare osservazioni o domande e il termine previsto per la comunicazione di osservazioni o domande;
vi) l’indicazione delle informazioni sull’ambiente, che si riferiscono a un’attività proposta, che sono disponibili e
e) il fatto che l’attività sia oggetto di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliero.
3. Per le varie tappe della procedura di partecipazione del pubblico, sono previsti termini ragionevoli che lascino abbastanza tempo per informare il pubblico in conformità con il paragrafo 2 qui di sopra e perché il pubblico si prepari e partecipi effettivamente ai lavori durante tutto il processo decisionale in materia ambientale.
4. Ogni Parte prende delle disposizioni affinché la partecipazione del pubblico cominci dall’inizio de lla procedura, ossia quando tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora possibili e quando il pubblico può esercitare una vera e propria influenza.
5. Ogni Parte dovrà, dove sia pertinente, incoraggiare potenziali richiedenti le autorizzazioni ad identificare il pubblico interessato, ad informarlo sull’oggetto della richiesta che prevede di presentare e a instaurare una discussione con questo a tale proposito, prima di fare domanda per un’autorizzazione.
6. Ogni Parte richiede alle autorità pubbliche competenti di fare in maniera tale che il pubblico interessato possa consultare, su richiesta, quando il diritto interno lo esige e gratuitamente, appena siano disponibili, tutte le informazioni che presentano un certo interesse per il processo decisionale previsto in questo articolo, che possono essere ottenute al momento della procedura di partecipazione del pubblico, senza pregiudizio del diritto delle parti di rifiutare di diffondere alcune informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4. Le informazioni pertinenti comprendono come minimo e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 4:
a) una descrizione del sito e delle caratteristiche fisiche e tecniche dell’attività proposta, compresa una valutazione delle scorie e delle emissioni previste;
b) una descrizione dei rilevanti effetti sull’ambiente dell’attività proposta;
c) una descrizione dei provvedimenti previsti per prevenire e/o ridurre questi effetti, comprese le emissioni;
d) un riassunto non tecnico di quanto precede;
e) una lista delle principali soluzioni di sostituzione studiate dal richiedente l’autorizzazione; e
f) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e avvisi rivolti all’autorità pubblica nel momento in cui il pubblico interessato deve essere informato in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra.
7. La procedura di partecipazione del pubblico prevede la possibilità per quest’ultimo di sottoporre per iscritto o, secondo quanto conviene, in occasione di un’udienza o di un’inchiesta pubblica che implichi l’intervento del richiedente, tutte le osservazioni, le informazioni, le analisi o le opinioni che ritiene pertinenti in merito all’attività proposta.
8. Ogni Parte controlla affinché, al momento di prendere la decisione, i risultati della procedura di partecipazione del pubblico siano dovutamente presi in considerazione.
9. Ogni Parte assicura anche che, una volta che la decisione è stata presa dall’autorità pubblica, il pubblico ne sia prontamente informato secondo le procedure appropriate. Ogni Parte comunica al pubblico il testo della decisione integrato delle motivazioni e delle considerazioni sulle quali si basa la suddetta decisione.
10. Ogni Parte assicura che, quando un’autorità pubblica riesamina o aggiorna le condizioni secondo cui è esercitata un’attività prevista al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 di questo articolo siano applicate mutatis mutandi, all’occorrenza.
11. Ogni Parte applica, nell’ambito del proprio diritto interno, nella misura in cui ciò è possibile ed adeguato, le disposizioni di quest’articolo quando si tratta di decidere se è necessario autorizzare la divulgazione volontaria nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Articolo 7
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A QUANTO RIGUARDA I PIANI, I PROGRAMMI E LE POLITICHE RELATIVI ALL’AMBIENTE
Ogni Parte adotta le disposizioni pratiche e/o altre del caso affinché il pubblico partecipi all’elaborazione dei piani e dei programmi relativi all’ambiente in un ambito trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. In questo contesto, si applicano i paragrafi 3, 4 e 8 dell’articolo 5.
Il pubblico che potrà partecipare è nominato dall’autorità pubblica competente, tenuto conto degli obiettivi di questa Convenzione. Ogni Parte si sforza, per quanto le conviene, di fornire al pubblico la possibilità di partecipare all’elaborazione delle politiche relative all’ambiente.
Articolo 8
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO DURANTE LA FASE DI ELABORAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E/O DI STRUMENTI NORMATIVI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI DI APPLICAZIONE GENERALE
Ogni Parte s’impegna a promuovere una partecipazione effettiva del pubblico ad un livello adeguato
– e finché le opzioni sono ancora aperte – durante la fase di elaborazione da parte delle autorità pubbliche delle disposizioni regolamentari e di altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere un effetto considerevole sull’ambiente. A tale scopo è opportuno prendere le disposizioni seguenti:
a) stabilire degli in tervalli di tempo sufficienti per consentire una partecipazione effettiva;
b) pubblicare le bozze di testi normativi o metterle a disposizione del pubblico in altri modi; e
c) fornire al pubblico la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia direttamente che attraverso organi consultivi rappresentativi.
I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nei limiti del possibile.
Articolo 9 ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
1. Ogni Parte assicura, nell’ambito della propria legislazione nazionale, che qualsiasi persona, che ritenga che la richiesta d’informazioni ex articolo 4 sia stata ignorata, oppure rifiutata ingiustamente, totalmente o in parte, oppure che abbia avuto risposta inadeguata o comunque non sia stata trattata conformemente alle disposizioni di quest’articolo, abbia la possibilità di fare ricorso di fronte ad un’autorità giudiziaria o altro organo indipendente e imparziale stabilito dalla legge.
Nel caso in cui una Parte preveda tale ricorso di fronte ad un’autorità giudiziaria, questa assicura che la persona interessata abbia accesso anche ad una procedura rapida definita dalla legge, gratuita o limitatamente onerosa, in vista del riesame della richiesta da parte di un’autorità pubblica o del suo esame da parte di un organo indipendente e imparziale diverso dall’autorità giudiziaria.
Le decisioni finali prese a titolo di questo paragrafo 1 vincolano l’autorità pubblica che detiene le informazioni. I motivi che le giustificano sono indicati per iscritto, almeno quando l’accesso all’informazione è negato a titolo del presente paragrafo.
2. Ogni Parte assicura, nell’ambito della propria legislazione nazionale, che i membri del pubblico coinvolto
a) che abbiano un interesse sufficiente per agire oppure, in alternativa
b) che facciano valere una violazione ad un diritto quando la legge di procedura amministrativa di una Parte pone una simile condizione,
possano formulare un ricorso di fronte ad un’autorità giudiziaria e/o un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legalità, circa il merito e la procedura, di qualsiasi decisione, di qualsiasi atto o di qualsiasi omissione che rientri nelle competenze delle disposizioni dell’articolo 6 e, se il diritto interno lo prevede e senza pregiudizio del paragrafo 3 qui di seguito, delle altre disposizioni pertinenti di questa Convenzione.
Ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto è determinato in base alle disposizioni del diritto interno e conformemente all’obiettivo che consiste nell’accordare al pubblico interessato un vasto accesso alla giustizia nell’ambito di questa Convenzione. A tal scopo, l’interesse che qualsiasi organizzazione non governativa ha e che soddisfa le condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 2 è considerato sufficiente ai sensi del punto a) di cui sopra. Si reputa anche che queste organizzazioni abbiano dei diritti che potrebbero essere indeboliti ai sensi del punto b) di cui sopra.
Le disposizioni di questo paragrafo 2 non escludono la possibilità di formulare un ricorso preliminare di fronte ad un’autorità amministrativa e non dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di intentare una procedura giudiziaria quando questo obbligo è previsto dal diritto interno.
3. Inoltre, e senza pregiudizio delle procedure di ricorso previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni Parte assicura che i membri del pubblico in possesso dei requisiti eventualmente previsti dal proprio diritto interno, possano intentare delle procedure amministrative o giudiziarie per contestare gli atti o le omissioni di privati o di autorità pubbliche che ostacolino le disposizioni del diritto ambientale nazionale.
4. Inoltre, e senza pregiudizio del paragrafo 1, le procedure previste nei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra devono offrire dei rimedi adeguati ed effettivi, comprese misure ingiuntive se necessario, e devono essere obiettivi, equi e rapidi senza che il loro costo sia proibitivo. Le decisioni prese a titolo di questo articolo sono pronunciate o annotate per iscritto. Le decisioni dei tribunali e, per quanto possibile, quelle di altri organi devono essere accessibili al pubblico.
5. Per rendere le disposizioni di questo articolo ancora più efficaci, ogni Parte assicura che il pubblico sia informato della possibilità che gli viene data per avviare dei procedimenti per il ricorso amministrativo o giudiziario, e prevede l’attuazione di meccanismi di assistenza adeguati il cui obiettivo è di eliminare o di ridurre gli ostacoli finanziari o altri che impediscano l’accesso alla giustizia.
Articolo 10 CONFERENZA DELLE PARTI
1. La prima conferenza delle Parti è convocata al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore di questa Convenzione. Successivamente, le parti organizzano una riunione ordinaria almeno una volta ogni due anni, salvo che non decidano altrimenti, oppure se una di esse richieda il posticipo per iscritto, a patto che questa richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti, durante i sei mesi seguenti la sua comunicazione all’insieme delle parti da parte del Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa.
2. In occasione delle loro riunioni, le parti tengono continuamente sotto controllo l’applicazione di questa
Convenzione sulla base di rapporti comunicati regolarmente dalle Parti e, avendo presente questo obiettivo:
a) riesaminano le politiche per l’approccio sia legale che metodologico adottate per garantire l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale al fine di migliorare ulteriormente la situazione a questo proposito;
b) condividono le indicazioni che traggono dalla conclusione e dall’applicazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altri accordi che abbiano un rapporto con l’oggetto di questa Convenzione dei quali una o più tra loro sono parti;
c) sollecitano, all’occorrenza, i servizi di organi competenti della CEE così come di altri organismi internazionali o di comitati ad hoc competenti per qualsiasi questione da prendere in considerazione per raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione;
d) creano degli organi sussidiari se lo ritengono necessario;
e) elaborano, se necessario, dei protocolli alla presente Convenzione;
f) esaminano e approvano le proposte di emendamento alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14;
g) prevedono e intraprendono ulteriori azioni che si possono rivelare necessarie ai fini di questa Convenzione;
h) in occasione della prima conferenza, studiano e approvano, mediante il consenso, il regolamento interno delle loro riunioni e delle riunioni di organi sussidiari;
i) in occasione della prima conferenza, esaminano i dati che traggono dall’applicazione delle disposizioni del paragrafo 9 del capitolo 5 e considerano quali azioni siano necessarie per perfezionare il sistema previsto dalle presenti disposizioni, tenuto conto anche degli sviluppi e dei processi internazionali, inclusa l’elaborazione di uno strumento appropriato riguardante la creazione di registri o di inventari del rilascio o trasferimento di agenti inquinanti che potrebbero essere in liste annesse alla Convenzione.
3. La Conferenza delle Parti può, se necessario, prevedere degli arrangiamenti finanziari media nte consenso.
4. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’ente Internazionale per l’Energia Atomica, così come qualsiasi Stato o organizzazione d’integrazione economica regionale che è abilitata in virtù dell’articolo 17 a firmare la Convenzione ma che non è parte della suddetta Convenzione, e qualsiasi organizzazione non governativa e qualsiasi organizzazione intergovernativa che possiede delle competenze nei settori che hanno un rapporto con questa Convenzione sono autor izzati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle Parti.
5. Qualsiasi organizzazione non governativa che possegga le competenze nei settori che abbiano un rapporto con questa Convenzione e che abbia comunicato al Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa di auspicare di essere rappresentata ad una riunione delle parti, è autorizzata a partecipare in qualità di osservatore salvo che almeno un terzo delle parti non faccia obiezioni.
6. A fini dei paragrafi 4 e 5 di cui sopra, il regolamento interno previsto ai paragrafo 2 h) di cui sopra prevede le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni inerenti.
Articolo 11 DIRITTO DI VOTO
1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra, ogni Parte di questa Convenzione dispone di un voto.
2. Nei settori dipendenti dalla loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica, regionale dispongono, per esercitare il proprio diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro stati membri che sono Parti di questa Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro stati membri esercitano il proprio e viceversa.
Articolo 12 SEGRETARIATO
Il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e predispone le conferenze delle Parti;
b) trasmette alle Parti i rapporti e le altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni di questa Convenzione;
c) adempie le altre funzioni che le Parti possano assegnarli.
Articolo 13 ALLEGATI
Gli allegati di questa Convenzione ne sono parte integrante.
Articolo 14 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
1. Qualsiasi Parte può proporre degli emendamenti a questa Convenzione.
2. Il testo di qualsiasi proposta d’emendamento a questa Convenzione è sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa che lo comunica a tutte le Parti, almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale l’emendamento è sottoposto all’approvazione.
3. Le Parti esperiscono ogni tentativo per giungere ad un accordo per consensus su tutti gli emendamenti proposti a questa Convenzione. Se tutti gli sforzi in questo senso sono rimasti vani e se nessun accordo è stato raggiunto, l’emendamento viene approvato in ultima istanza per un voto alla maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4. Gli emendamenti a questa Convenzione, approvati in conformità al paragrafo 3 di cui sopra, sono esposti dal Depositario a tutte le parti per la ratifica, approvazione o accettazione.
Gli emendamenti a questa Convenzione, diversi da quelli che si riferiscono ad un allegato, entrano in vigore per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo aver ricevuto dal Depositario la comunicazione della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle Parti.
5. Qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un emendamento ad un allegato di questa Convenzione, ne dà notifica per iscritto al Depositario, nei dodici mesi che seguono la data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario informa senza indugi tutte le Parti della ricezione di questa notifica. Una Parte può in qualsiasi momento sostituire la sua precedente notifica con una accettazione e, depositando uno strumento di accettazione presso il Depositario, gli emendamenti a quell’allegato diventeranno effettivi per quella parte.
6. Alla scadenza dei dodici mesi dalla data in cui il depositario ne abbia dato comunicazione, come esposto nel paragrafo 4, un emendamento ad un allegato diventerà affettivo per quelle parti che non abbiano provveduto alla notifica al depositario secondo quanto previsto al paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle parti abbiano provveduto alla notifica.
7. Ai fini di questo articolo, l’espressione “Parti presenti e votanti” indica le Parti presenti alla riunione che emettono un voto affermativo o negativo.
Articolo 15
ESAME DELL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
La conferenza delle Parti adotta, per consenso, degli accordi facoltativi non aventi carattere di contraddittorio o giudiziale ma di natura consultiva per esaminare il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione.
Queste disposizioni consentono una partecipazione adeguata del pubblico e possono prevedere la possibilità
di esaminare delle comunicazioni di membri del pubblico riguardanti questioni che abbiano un rapporto con questa Convenzione.
Articolo 16 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Se una controversia insorge tra due o più Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione, queste Parti si sforzano di risolverla mediante una trattativa oppure mediante qualsiasi altro mezzo di risoluzione delle controversie che queste giudichino accettabile.
2. Quando firma, ratifica, accetta, approva questa Convenzione o vi aderisce, o in qualsiasi momento successivamente, una Parte può notificare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, accetta di considerare uno o entrambi i mezzi di soluzione qui di seguito elencati come obbligatori nei confronti di ogni altra Parte che accetti lo stesso vincolo:
a) presentazione della controversia di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia;
b) arbitrato, conformemente alla procedura definita nell’allegato II.
3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione previsti al paragrafo 2 di cui sopra, tale controversia può essere presentata soltanto di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.
Articolo 17 FIRMA
Questa Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione Economica per l’Europa così come degli Stati dotati di uno statuto consultivo, presso la Commissione Economica per l’Europa, in virtù dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio Economico e Sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione Economica per l’Europa che ha trasferito loro delle competenze per delle tematiche di cui questa Convenzione tratta, compreso la competenza per stipulare dei trattati su queste tematiche, ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, poi presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998.
Articolo 18 DEPOSITARIO
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario di questa Convenzione.
Articolo 19
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ADESIONE
1) Questa Convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatari.
2) Questa Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale previsti all’articolo 17 a partire dal 22 Dicembre 1998.
3) Qualsiasi Stato, diverso da quelli previsti al paragrafo 2 di cui sopra, che è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione previa l’accordo della conferenza delle Parti.
4) Qualsiasi organizzazione prevista all’articolo 17 che diventi Parte di questa Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, è vincolata da tutte le obbligazioni che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una tale organizzazione sono Parti di questa Convenzione, questa organizzazione e i propri Stati membri decidono le proprie rispettive responsabilità nell’esecuzione degli obblighi imposti loro dalla Convenzione. In caso analogo, l’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano da questa Convenzione.
5) Nei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d’integrazione economica regionale, previste all’articolo 17, indicano la portata delle loro competenze per quanto riguarda le materie trattate da questa Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano il depositario di qualsiasi modifica sostanziale nella sfera della loro competenza.
Articolo 20 ENTRATA IN VIGORE
1) Questa Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno seguente la data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2) Ai fini del paragrafo 1 di cui sopra, lo strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non verrà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
3) Nei confronti di ciascun Stato o ciascuna organizzazione previsti all’articolo 17, che ratifica, accetta
o approva questa Convenzione oppure vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno seguente la data di deposito da parte di questo stato o questa organizzazione del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 21 RECESSO
In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di tre anni, che decorre dalla data alla quale questa Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, quest’ultima può recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Questa denuncia diventa valida il novantesimo giorno seguente la data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Articolo 22 TESTI AUTENTICI
L’originale di questa Convenzione, i cui testi in inglese, francese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
A CONFERMA DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato questa Convenzione.
FATTO ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto.
Allegato I
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE AL PARAGRAFO 1 a) DELL’ARTICOLO 6
1. Settore energetico:
▪ Raffinerie di petrolio e di gas;
▪ impianti per la gassificazione e la liquefazione;
▪ Centrali termiche e altri impianti di combustione con un apporto termico di almeno 50 megawatt (MW);
▪ Cokerie;
▪ Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento o la riconversione di queste centrali o reattori (1) (eccezion fatta per gli impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione delle materie fissili e fertili la cui potenza massimale non superi 1 kilowatt di carico termico continuo);
▪ Impianti per la riconversione di combustibili nucleari irradiati;
▪ Impianti progettati:
- per la produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;
- per il trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive;
- per lo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati;
- unicamente per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive;
- unicamente per lo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso dal sito di produzione.
2. Produzione e trasformazione dei metalli:
▪ Impianti di arrostimento o di sinterizzazione del minerale metallico (compresi i minerali sulfurei);
▪ Impianti per la produzione di ghisa o di acciaio (fusione primaria o secondaria), comprese le attrezzature per colata continua con una capacità di oltre 2,5 tonnellate all’ora;
▪ Impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi:
i) mediante laminazione a caldo con una capacità superiore alle 20 tonnellate di acciaio grezzo per ora;
ii) mediante forgiatura con magli la cui energia d’urto supera i 50 kilojoules per maglio e quando la potenza calorica applicata è superiore ai 20 megawatt.
iii) applicazione di strati protettivi di metallo in fusione con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
▪ Fonderie di metalli ferrosi di una capacità di produzione superiore alle 20 tonnellate al giorno;
▪ Impianti:
i) destinati alla produzione di metalli grezzi non ferrosi a partire dal minerale, dal concentrato o dalle materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici;
ii) destinati alla fusione, compresa la lega, di metalli non ferrosi, comprendendo i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), di una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio, oppure a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
▪ Impianti di trattamento di superficie di metallo e materie plastiche che ricorrono ad un processo elettrolitico o chimico, quando il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 metri cubi.
3. Industria mineraria:
▪ Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) nei forni rotativi con una capacità produttiva superiore alle 500 tonnellate al giorno, o di calce nei forni rotativi con una capacità di produzione superiore alle 50 tonnellate al giorno, oppure in altre tipologie di forni con una capacità produttiva superiore alle 50 tonnellate per giorno;
▪ Impianti destinati alla produzione d’amianto e alla lavorazione di prodotti a base di amianto;
▪ Impianti destinati alla produzione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;
▪ Impianti destinati alla fusione delle materie minerarie, comprese quelle rivolte alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore alle 20 tonnellate al giorno;
▪ Impianti destinati alla produzione di prodotti ceramici mediante cottura, principalmente delle tegole, dei mattoni, delle pietre refrattarie, di piastre, di ciottoli o di porcellane, con una capacità di produzione superiore alle 75 tonnellate al giorno e/o una capacità di fornace di oltre 4 m cubi e con una capacità di colata per fornace di più di 300 kg/m3.
4. Industria chimica: la produzione all’interno delle categorie di attività elencate in questa rubrica indica la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica di sostanze o di gruppi di sostanze previste ai punti da a) fino a g):
a) impianti chimici destinati alla produzione di prodotti chimici organici di base quali:
i) Idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
ii) Idrocarburi ossigenati, principalmente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche ;
iii) Idrocarburi solforati;
iv) Idrocarburi azotati, principalmente ammine, ammidi, composti nitrosi nitro-composti, nitrati, nitrili, cianati, isocianati;
v) Idrocarburi contenenti fosforo;
vi) Idrocarburi alogenati;
vii) Composti organometallici;
viii) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
ix) Gomme sintetiche;
x) Coloranti e pigmenti;
xi) Xxxxxxxxxxxx e surfattanti;
b) Impianti chimici per la produzione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
i) Gas, principalmente ammoniaca, cloro o cloruro d’idrogeno, fluoro o fluoruro d’idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi d’azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile;
ii) Acidi, principalmente l’acido cromico, l’acido fluoridrico, l’acido fosforico,l’acido nitrico, l’acido cloridrico, l’acido solforico, oleum, acidi solforosi;
iii) Basi, principalmente idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
iv) Sali, principalmente cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
v) Non metalli, ossidi metallici o altri composti inorganici quali il carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
c) Impianti chimici destinati alla produzione di fertilizzanti a base di fosforo, di azoto o di potassio (concimi semplici o composti);
d) Impianti chimici destinati alla fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di bioacidi;
e) Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
f) Impianti chimici destinati alla produzione di esplosivi;
g) Impianti chimici dove vengono utilizzati procedimenti chimici o biologici per la produzione di additivi a base di proteine, di fermenti e di altre sostanze a base di proteine.
5. Gestione di scorie e rifiuti:
▪ Impianti per l’incenerimento, il recupero, il trattamento chimico e la discarica di rifiuti pericolosi;
▪ Impianti per l’incenerimento dei rifiuti municipali con una capacità superiore alle 3 tonnellate per ora;
▪ Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore alle 50 tonnellate al giorno;
▪ Discariche che ricevono oltre 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti.
6. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore ad una cifra equivalente a 150.000 abitanti .
7. Impianti industriali destinati a:
a) La produzione di pasta di carta utilizzando legno o altre materie fibrose;
b) La produzione di carta e cartone con una capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno;
8. a) costruzione di vie per il traffico ferroviario di lunga distanza e di aeroporti (2) dotati di una pista di decollo e di atterraggio principale di almeno 2.100 metri di lunghezza.
b) Costruzione di autostrade e di corsie rapide (3);
c) Costruzione di una nuova strada a quattro corsie o più, oppure rifacimento e/o ampliamento di una strada esistente a due corsie o meno per trasformarla in una strada a quattro corsie e più, quando la nuova strada o il tratto di strada riadattata e/o ampliata deve avere una lunghezza continua di almeno 10 chilometri;
9. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentano l’accesso di natanti oltre le 1.350 tonnellate;
b) Porti commerciali, banchine di carico e di scarico collegate a terra e avamporti (eccetto le banchine per i traghetti) accessibili ai natanti di oltre 1.350 tonnellate.
10. Dispositivi di captazione o di ricarica artificiale delle acque sotterranee quando il volume annuo d’acqua da captare o da ricaricare raggiunge o supera i 100 milioni di metri cubi.
11. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche fra i bacini fluviali quando quest’operazione ha l’obiettivo di prevenire eventuali carenze d’acqua e il volume annuo delle acque travasate supera i 100 milioni di metri cubi;
b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini fluviali quando la portata annua media, su vari anni, del bacino di prelievo supera i 2000 milioni di metri cubi e il volume delle acque travasate supera il 5% di questa portata.
In entrambi i casi, sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile trasportata a mezzo di tubazione.
12. Estrazione di petrolio e di gas naturale a fini commerciali, quando le quantità estratte superano le 500 tonnellate di petrolio e i 500.000 metri cubi di gas al giorno.
13. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o a immagazzinarle in modo durevole quando il nuovo volume di acqua o un volume supplementare d’acqua da trattenere o da immagazzinare supera i 10 milioni di metri cubi.
14. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 millimetri e di una lunghezza superiore ai 40 chilometri.
15. Impianti destinati all’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti per il pollame;
b) 2.000 posti per i suini di produzione (oltre i 30 kg) oppure
c) 750 posti per le scrofe.
16. Cave e attività minerarie a cielo aperto quando la superficie del sito supera i 25 ettari o, per le torbiere, i 150 ettari.
17. Costruzione di elettrodotti aerei, di una voltaggio di 220 kilowatt o più, e di una lunghezza superiore a 15 chilometri.
18. Impianti di stoccaggio di petrolio, di prodotti petrolchimici o chimici, con una capacità di 200.000 tonnellate e oltre.
19. Altre attività:
▪ Impianti per il pretrattamento (operazioni di la vaggio, imbiancatura e mercerizzazione) oppure alla tintura di fibre o tessili la cui capacità di trattamento è superiore alle 10 tonnellate al giorno;
▪ Impianti per la conciatura di cuoio e pelli, quando la capacità di trattamento è superiore alle 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno;
▪ a) Macelli con una capacità di produzione di carcasse superiore alle 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e lavorazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
i) materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione del prodotto finito superiore alle 75 tonnellate al giorno;
ii) materie prime vegetali con una capacità di produzione del prodotto finito superiore alle
300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte quando la quantità di latte ricevuta è superiore alle 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale);
▪ Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento superiore alle 10 tonnellate al giorno;
▪ Impianti per il trattamento di superficie di materie, di oggetti o di prodotti, utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di consumo di solvente di oltre 150 chilogrammi all’ora o di oltre 200 tonnellate all’anno;
▪ Impianti per la produzione di carbonio (carbone duro) o di elettrografite mediante combustione o grafitizzazione.
20. Qualsiasi attività non prevista ai paragrafi da 1 a 19 di cui sopra per la quale è prevista la partecipazione del pubblico dalla normativa nazionale in materia di valutazione dell’impatto ambientale.
21. Le disposizioni del paragrafo 1 a) dell’articolo 6 di questa Convenzione non si applicano a nessuna delle attività sopra citate che vengano intraprese esclusivamente o essenzialmente per scopi di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi o prodotti per un periodo inferiore ai due anni, a meno che non possano causare un impatto negativo significativo sull’ambiente o sulla salute.
22. Qualsiasi modifica o ampliamento delle attività elencate, ove tale modifica o ampliamento rientri fra i criteri/limiti stabiliti in questo allegato, sono regolamentati dalle disposizioni del paragrafo 1 a) dell’articolo 6 di questa Convenzione. Qualsiasi altra modifica o ampliamento di attività sono regolamentati dalle disposizioni del paragrafo 1 b) dell’articolo 6 di questa Convenzione.
Note
1. Le centrali nucleari e altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati permanentemente rimossi dal sito dell’impianto.
2. Ai fini di questa Convenzione, con “aeroporto” si intende un aeroporto che corrisponda alla definizione data nella Convenzione di Chicago del 1944 che ha istituito l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Allegato 14).
3. Ai fini di questa Convenzione, per “corsia rapida” s’intende una strada che risponde alla definizione data nell’accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle principali arterie del traffico internazionale.
Allegato II
ARBITRATO
1.Nel caso di una controversia sottoposta all’arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 16 di questa Convenzione, una Parte (o le Parti) notifica (no) al segretariato l’oggetto dell’arbitrato e indica(no), in particolare, gli articoli di questa Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in discussione. Il segretariato invia le informazioni ricevute a tutte le parti della presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. La (o le) Parte(i) richiedente(i) e l’altra (o le altre) Parte(i) della controversia, nominano un arbitro e i due arbitri così nominati indicano di comune accordo il terzo arbitro che è il presidente del tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere connazionale di una delle due parti, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di queste, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se, nei due mesi che seguono la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa procede, su richiesta di una delle parti della controversia, alla sua nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Qualora, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle parti della controversia non proceda alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. A partire dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo entro due mesi. Nel caso in cui questa non provveda entro il suddetto termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l’Europa, il quale procede a questa nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
5. Il tribunale arbitrale prende la propria decisione conformemente al diritto internazionale e alle disposizioni di questa Convenzione.
6. Qualsiasi tribunale arbitrale costituito in applicazione delle disposizioni di questo allegato deve redigere le proprie regole di procedura.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura, quanto su quelle nel merito, sono prese a maggioranza dei membri.
8. Il tribunale può prendere tutti i provvedimenti che ritenga appropriati per l’accertamento dei fatti.
9. Le parti della controversia facilitano il compito del tribunale arbitrale e, in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:
a) gli forniscono tutti i documenti, servizi e le informazioni pertinenti;
b) gli permettono, se necessario, di citare e di ascoltare testimoni o periti.
10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di qualsiasi informazione che ricevono in via confidenziale durante la procedura di arbitrato.
11. Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti, richiedere l’applicazione di misure cautelari.
12. Se una delle parti della controversia non si presenta di fronte al tribunale arbitrale o non predispone la propria difesa, l’altra Parte può chiedere al tribunale di proseguire la procedura e di emettere la propria decisione definitiva. Il fatto che una Parte non si presenti o predisponga la propria difesa non costituisce un ostacolo al procedimento.
13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali legate direttamente all’oggetto della controversia.
14. Salvo che il tribunale arbitrale non decida altrimenti in ragione di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti della controversia. Il tribunale tiene un estratto di tutte le spese e ne fornisce un resoconto finale alle parti.
15. Qualsiasi parte di questa Convenzione che abbia un interesse di natura legale nella disputa sulla questione sottoposta a giudizio, e che può essere danneggiato dalla decisione sul caso, può intervenire nel corso del procedimento, previo consenso del tribunale.
16. Il tribunale arbitrale emette la propria decisione entro cinque mesi seguenti dalla data in cui è stato costituito, salvo che non ritenga necessario prolungare questo termine per un periodo ulteriore che non dovrebbe superare i cinque mesi.
17. La decisione del tribunale arbitrale è accompagnata dalla spiegazione delle motivazioni. E’ definitiva ed vincolante per tutte le parti della controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle parti della controversia e al segretariato. Quest’ultimo invia le informazioni ricevute a tutte le parti di questa Convenzione.
18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione o l’esecuzione della decisione, può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la suddetta decisione oppure, se quest’ultimo non può essere adito, ad un altro tribunale costituito a questo proposito nello stesso modo del primo.