Contract
ALLEGATO N. 3
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI CASALE SUL SILE – FRAZIONE DI CONSCIO – (TV)
(SCHEMA DEL CONTRATTO)
L’anno duemila , addì del mese di in Casale sul Sile, nella casa Comunale, avanti a
, sono personalmente comparsi i signori:
1) ............................... nato a ....... il domiciliato per effetto della sua carica in Casale sul Sile, …….. -
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. codice
fiscale /P.IVA ,
2) ........................................ con sede in .................... nella persona di .............. nato a ...... il ......
residente a ...... codice fiscale/partita IVA .................
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 11 aprile 2007, avente ad oggetto “Farmacia rurale di nuova istituzione nella frazione di Conscio - esercizio del diritto di prelazione per l’assunzione della gestione”, l’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile ha esercitato il diritto di prelazione per l’assunzione della titolarità della nuova farmacia di Conscio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/11/2011 e successiva n. 43 del 26/07/2012, il Comune di Casale sul Sile ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. ... del …... si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- in data …........ è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione per la gestione della nuova farmacia nella frazione di Conscio;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario e si è dunque
provveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Casale sul Sile e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della “sede farmaceutica” la cui gestione affida in concessione. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.
2. Definizioni
Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di Casale sul Sile titolare della sede farmaceutica;
b) “Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data ;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia di nuova istituzione situata nel Comune di Casale sul Sile, in via Peschiere);
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
3. Oggetto del Contratto
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
b) l’effettuazione di test diagnostici;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
3.4 Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi potranno essere disciplinati in apposita appendice al Contratto.
3.5 Con il presente contratto si intende anche concesso l’uso dei locali destinati a Farmacia e situati in via Peschiere, catastalmente censiti al foglio m.n. , sub. .
4. Corrispettivo del Contratto
4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario ha corrisposto, o corrisponderà per il futuro, al Comune gli importi indicati nei commi successivi.
a) un importo fisso (una tantum) pari ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. di legge.
Il suddetto importo è stato corrisposto al Comune, per la prima rata pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), come risulta da versamento effettuato in data al tesoriere comunale (vedi punto
6.1.a del bando);
Il Concessionario si impegna a versare le successive due rate come segue:
- seconda rata per € 100.000,00 entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto;
- terza rata per € 50.0000,00 entro 150 giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto;
garantite dalla polizza fidejussoria e/o fidejussione bancaria all’uopo rilasciata da ….. in data ….. dell’importo di € 150.000,00.
b) un canone annuo, composto da una quota fissa pari a 18.000,00 euro (diciottomila/00), ed una quota variabile risultante dall’applicazione della percentuale offerta in sede di gara (pari a %) applicata al volume d’affari annuo superiore a 400.000,00 euro risultante dalla dichiarazione IVA .
La quota fissa pari ad € 18.000,00, verrà annualmente aggiornata secondo l’indice ISTAT del costo della vita e dovrà essere versata anticipatamente all’inizio di ogni anno di concessione decorrente dalla sottoscrizione del contratto. Per il primo anno di concessione il pagamento di detta quota verrà effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La quota variabile applicata al volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA, verrà versata entro il 30 maggio di ogni anno.
4.2 Le parti convengono che l’importo di Euro 250.000,00 versato a titolo di una tantum viene considerato ammortizzato in 15 (quindici) quote annuali in conto capitale, ciascuna di Euro 16.666,67 (euro sedicimilaseicentosessantaseimila/67).
4.3 Nel caso di cessazione anticipata:
a) a causa del concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l’intero canone dell’anno in corso, oltre all’intera somma versata una tantum di euro 250.000,00;
b) nei casi di recesso da parte del Comune, il Comune restituirà al concessionario le quote non ammortizzate relative al versamento una tantum di euro 250.000,00 ai sensi del precedente punto 4.2, nonché le mensilità non esercitate nell’anno di cessazione.
Tale differenza dovrà essere pagata entro un anno dalla cessazione del rapporto, se non è superiore a € 100.000,00 (IVA inclusa); in caso contrario la somma eccedente dovrà essere versata entro il secondo anno. Per la definizione del valore dei beni e delle scorte presenti alla data di cessazione del contratto si rinvia a quanto stabilito all’art. 12.
5. Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività nella Farmacia nei locali di proprietà del Comune situati in via Peschiere nella frazione di Conscio, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.
5.3. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità al “Progetto Tecnico Sociale” presentato in sede di offerta e nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità contenuti nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” ……… (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio);
5.4. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.5. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a (inserire i requisiti indicati nell’offerta tecnica)
5.6. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato n. 5 al bando di gara, la “ Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
5.7. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità a quanto indicato in sede di gara, dovrà essere predisposta entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e trasmessa al Comune.
5.8. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
5.9. Ai fini della stesura definitiva della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a mantenere gli standard minimi indicati dal Comune nel bando di gara, a dare attuazione quanto indicato nel “Progetto Tecnico Sociale” presentato in sede di gara, e ad effettuare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
5.10. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
5.11. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
6. Obblighi del Concessionario relativi all’uso dei locali
Per quanto concerne le utenze necessarie per il buon funzionamento della Farmacia (luce, acqua, gas, telefono, e quant’altro risulti necessario allo svolgimento dell’attività da parte del concessionario) quest’ultimo provvederà a sua cura e spese.
Sono interamente a carico del concessionario le spese condominiali essendo l’unità immobiliare data in uso ricompresa in un compendio di proprietà della Cooperativa X. Xxxxxxx di Conscio.
Sono, inoltre, a carico del concessionario gli oneri ed i costi per la realizzazione di migliorie ed attrezzature per dare la farmacia perfettamente funzionante, quali eventuali impianti segnaletici e pubblicitari, impianti di videosorveglianza ed allarme.
Sono, in particolare, a carico del concessionario gli oneri per realizzare eventuali opere di adeguamento dell’unità immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività commerciale quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo l’installazione di impianti e strutture necessarie per l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia sanitaria ed amministrativa.
Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie: in tali casi il concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune ed a munirsi di eventuali titoli edilizi.
7. Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale, per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
8. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
8.1. Il Concessionario si impegna:
a. ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare di erogare i servizi minimi indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27 luglio 2011, ovvero:
- obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;
- obbligo di distribuzione dei presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie all'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
- obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni e suggerimenti formulati dall’utenza;
b. ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
c. a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
8.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.
8.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
9. Interruzione del Servizio
9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all’A.S.L.
9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
10. Esecuzione d’Ufficio
Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
11. Obblighi del Comune
11.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
11.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento d egli standard prestazionali dei servizi offerti.
11.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
11.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
12. Divieto di cessione del Contratto
Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.
13. Durata del Contratto
13.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.
13.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
13.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio e comunque non oltre un anno dalla conclusione del presente contratto, da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
13.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:
a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:
- previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
13.5 In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo, per cause dipendenti o imputabili al concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.
13.6 Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.
14. Penali e Risarcimento del maggior danno
14.1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto, segnalando che le penali, previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara, si applicheranno solo nel caso e nella misura in cui l’aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle:
- per il mancato avvio dell’attività entro i termini previsti dal presente Contratto: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata redazione, o trasmissione, o pubblicazione della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente articolo 5 oltre il termine ivi previsto si applica l’ulteriore penale pari a euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: euro 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell’orario di servizio: euro 200,00 per ogni infrazione;
- per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista € 60,00 al giorno;
- per la mancata esecuzione di ognuno dei servizi indicati nel “Progetto Tecnico Sociale”: per ogni episodio € 50,00;
- per la mancata effettuazione presso la farmacia delle prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, per un periodo temporale non inferiore ad un'ora per due giorni alla settimana € 50,00;
- il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del rapporto di Concessione nei casi di cui al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa”. per gli altri casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario o comunque per fatto direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario: sommatoria dei seguenti tre addendi, che verrà definitivamente calcolata al momento della stipula del contratto:
a) € 25.000,00 corrispondente alla quota fissa del canone;
b) € 300,00 per ogni punto attribuito all’offerta tecnica;
c) € 5.000,00.
14.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/r. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
14.3. Il Comune, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
15. Clausola risolutiva espressa
15.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 120 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell’apertura della farmacia;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente Contratto;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente Contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;
p) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio;
15.2. Fuori dai casi sopra indicati scatta la clausola risolutiva espressa anche secondo il seguente meccanismo:
a) si divide il tempo che intercorre tra il momento della prima inadempienza per cui il presente contratto preveda una penale e la scadenza naturale del rapporto di concessione in periodi di trentasei mesi denominati “periodi di osservazione”; eventuali resti costituiranno l’ultimo periodo di osservazione;
b) vengono attribuiti ai singoli periodi di osservazione i seguenti valori, da considerarsi fissi anche con il decorso del tempo;
b.1 al primo periodo € 15.000,00, se la prima inadempienza come sopra descritta si verifica entro un anno dalla stipula del presente contratto; diversamente al primo periodo verrà attribuito il valore di € 10.000,00;
b.2 agli altri periodi di osservazione viene attribuito il valore di € 10.000,00;
c) si calcola poi il totale delle penali relative alle singole inadempienze verificatesi in un determinato periodo di osservazione (la prima inadempienza viene computata nel primo periodo di osservazione); tale totale, nel caso in cui il periodo di osservazione sia inferiore a trentasei mesi, (come può capitare nel caso dell’ultimo periodo), si moltiplica per il numero dato dal rapporto tra trentasei e il numero di mesi che compongono il periodo di osservazione;
d) al valore ottenuto sub c) si aggiunge poi il 20% del valore delle penali per le singole inadempienze verificatesi in tutti i periodi di osservazione precedenti;
e) se il risultato della somma sub d) è pari o superiore al valore del periodo di osservazione determinato sub b) il Comune potrà senz’altro avvalersi della clausola risolutiva espressa.
15.3. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
16. Cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario
La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale.
17. Cauzione definitiva
17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell’importo di euro € …......... ( ) con la stessa validità del contratto.
17.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
18. Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.
19. Norme finali ed elezione di domicilio
Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
Il Comune elegge domicilio in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, x Xxxxxx xxx Xxxx (XX). Il Concessionario elegge domicilio in ...................…
20. Spese e valore del contratto
Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.
Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad € 790.000,00 al netto di IVA, e chiedono la registrazione in misura fissa.
Del presente atto io , ufficiale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto. Le Parti mi esonerano dalla lettura dell’allegato, di cui dichiarano di avere esatta conoscenza.
Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere facciate n.° comprese le sottoscrizioni.
LA PARTE CONCEDENTE:
LA PARTE CONCESSIONARIA :
L’UFFICIALE ROGANTE: