ALLEGATO B)
ALLEGATO B)
“Regolamento di disciplina delle tariffe dei servizi educativi e scolastici”
TITOLO I – NORME GENERALI
ART. 1 – Oggetto del regolamento
1. Nel presente regolamento sono disciplinate le tariffe dei servizi educativi, scolastici e di assistenza scolastica di competenza del Comune.
2. Il Titolo I contiene le norme generali che si applicano a tutte le tariffe disciplinate nel presente regolamento, fatte salve le deroghe contenute nella normativa di dettaglio di ciascuna tariffa disciplinate nel rispettivo titolo.
ART. 2 – Determinazione delle aliquote
1. Tenuto conto delle finalità di ciascun servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura indicata negli appositi atti di programmazione e bilancio, vengono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno le tariffe per l’anno scolastico successivo.
ART. 3 - Nucleo familiare
1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico individuato ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 223/89.
ART. 4 - Contratto d’utenza
1. Il competente organo del Comune approva lo schema di condizioni generali di contratto, che disciplina i rapporti contrattuali tra il comune e gli utenti del servizio, per i seguenti servizi: ristorazione scolastica, asilo nido, trasporto scolastico.
2. All’atto dell’iscrizione l’utente deve dichiarare di aver preso visione delle clausole contenute in detto schema di condizioni generali di contratto e deve approvare specificatamente per iscritto le clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ.
ART. 5 – Morosità
1. All’utente che non provveda al pagamento della tariffa nei termini stabiliti, viene intimato con raccomandata A/R di provvedere all’adempimento dovuto.
2. Laddove non risulti possibile e conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transattivo, si procederà con la riscossione coattiva tramite i concessionari del servizio di riscossione o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.
ART. 6 – Accordi bonari o transattivi
1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L’autorizzazione a concludere i suddetti accordi è dell’organo politico competente laddove l’importo del credito superi i 3.000 Euro.
ART. 6 bis– Servizi per l’infanzia 0-6 anni
1. Relativamente ai servizi per l’infanzia che accolgono contestualmente bambini in età da zero a sei anni (es. servizi sperimentali 0-6 di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n.1564/2017) si applica la disciplina di cui al Titolo III per i bambini in età da nido e la disciplina di cui al Titolo IV per i bambini in età da scuola dell’infanzia, in quanto compatibili con la natura del servizio.
2. Il regime tariffario di cui al comma precedente si applica per l’intero anno scolastico.
TITOLO II - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ART. 7 - Servizio di ristorazione scolastica
1. Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito per i nidi d’infanzia comunali, le scuole dell’infanzia, comunali e statali, le scuole elementari e medie inferiori in presenza di attività pomeridiane, per le classi a tempo pieno, prolungato, moduli o per attività extra curricolari approvate dal consiglio d’istituto o organizzate dall’Amministrazione Comunale di concerto con l’Istituzione scolastica.
2. Il servizio è gestito tramite affidamento in concessione ad impresa specializzata nel settore della ristorazione collettiva, che utilizzerà il Centro di produzione pasti del Comune.
3. Quale compenso per le prestazioni a suo carico, l’impresa concessionaria ha diritto a tutti i proventi derivati dalla riscossione volontaria delle tariffe dovute dagli utenti del servizio, oltre al corrispettivo per i pasti consumati dagli insegnanti e dagli altri adulti autorizzati.
4. I crediti derivanti dalle tariffe che l’impresa concessionaria non sia riuscita a riscuotere per morosità potranno essere cedute dal Concessionario al Comune il quale provvederà al recupero tramite riscossione coattiva o attraverso le altre forme previste dalla legge e dai regolamenti.
ART. 8 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
1. L’ammissione e la frequenza al servizio di ristorazione scolastica comporta il pagamento da parte dell’utente di una tariffa unitaria a pasto per ogni pasto prenotato. Tale tariffa unitaria è fissa ovvero non è graduata in correlazione alla situazione economica del nucleo familiare dell’utente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.
2. La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio e viene riscossa dal Concessionario del servizio di ristorazione scolastica.
ART. 9 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa
1. Negli appositi regolamenti comunali è disciplinata la possibilità di erogare contributi finalizzati all’esonero dal pagamento della tariffa o ad una parziale riduzione della stessa, per i casi di indigenza e di particolare documentata gravità, riservati agli utenti residenti.
2. E’ prevista una riduzione pari al 5% della tariffa nel caso di due utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica. La riduzione si applica a ciascuno dei due utenti.
3. E’ prevista una riduzione pari al 10% della tariffa nel caso di tre utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica. La riduzione del 10% si applica alla tariffa dell’utente più anziano; agli altri due utenti si applica a ciascuno la riduzione del 5%.
4. Alla riduzione di cui al comma precedente si applica, per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre al terzo, frequentante il servizio di ristorazione scolastica, un’ulteriore riduzione del 5% in modo progressivo (15% per il terzo, 20% per il quarto, 25% per il quinto, etc.). Nel caso, ad esempio, di quattro componenti il nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica, si applicano le seguenti riduzioni: all’utente più anziano riduzione del 15%, al secondo utente più anziano riduzione del 10%, agli altri due utenti riduzione del 5% ciascuno.
5. Tutti i benefici concessi hanno validità temporale limitatamente all’anno scolastico.
ART. 10 - Pagamento della tariffa
1. Il pagamento della tariffa al Concessionario di ristorazione scolastica avviene attraverso l’ausilio di carte elettroniche pre-pagate, ricaricabili presso esercizi convenzionati. L’utente è tenuto al pagamento della tariffa unitaria a pasto per ciascun pasto effettivamente prenotato e fornito dal Concessionario, con le modalità stabilite dalla scuola. L’utente è libero di effettuare le ricariche con la frequenza e per gli importi che più gli sono congeniali, a condizione che all’atto della prenotazione la carta pre-pagata disponga sempre del credito corrispondente ad almeno 1 pasto.
2. Nei confronti degli utenti per cui risulti, dai controlli effettuati dal Concessionario, la prenotazione di pasti non pagati in numero pari o superiore a 15 (quindici) sarà irrogata una penale pecuniaria pari al costo
di n. 2 (due) pasti; nei confronti degli utenti per cui risulti la prenotazione di pasti non pagati in numero pari o superiore a 30 (trenta) sarà irrogata una penale pecuniaria pari al costo di n. 4 (quattro) pasti;
3. Nei confronti degli utenti che risultano aver omesso di effettuare la regolare prenotazione dei pasti (al di fuori dei casi in cui l’interessato abbia dimenticato il badge ma abbia provveduto a comunicare tempestivamente il fatto al personale della scuola) per 5 (cinque) volte nel corso dello stesso anno scolastico, sarà irrogata una penale pecuniaria pari al costo di n. 3 (tre) pasti. Agli utenti che, nonostante l’applicazione della suddetta penale, incorrano nuovamente nel comportamento omissivo per ulteriori 5 (cinque) volte nel corso dello stesso anno scolastico, sarà applicata una nuova penale pecuniaria pari al costo di n. 10 (dieci) pasti. Il Concessionario comunica all’utente l’applicazione delle penali di cui al presente punto in forma scritta.
4. Ad eventuali morosità nei pagamenti nei termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all’adempimento dovuto.
5. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione del servizio.
TITOLO III - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA
ART. 10 bis - Servizio Nido d’infanzia
1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio di Nido d’infanzia sono disciplinate nell’apposito regolamento.
ART. 11 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
1. Gli utenti iscritti al servizio di Nido d’Infanzia sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio di Nido d’Infanzia disciplinata dal presente Titolo e la tariffa del servizio di ristorazione (disciplinata al Tit. II).
2. Agli effetti del presente Titolo si precisa che il termine “tariffa” utilizzato nei successivi articoli è riferito esclusivamente alla tariffa del servizio di Nido d’Infanzia.
3. L’accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico dell’ente. Per ragioni di equità l’agevolazione concessa é diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti, determinate applicando la disciplina vigente in materia di Indicatore della situazione economica (ISE)
ART. 12 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe
1. La Giunta Comunale definisce il sistema di calcolo della tariffa che l’utente deve corrispondere applicando i seguenti principi:
a) Il servizio giornaliero viene scomposto in moduli orari a partire da un modulo corrispondente al servizio base coincidente, indicativamente, con la fascia oraria 8,30 – 13,00.
b) Al fine di determinare la tariffa corrispondente al modulo di servizio base si procede come segue:
• si stabilisce un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale viene applicata all’utente una tariffa fissa detta tariffa minima;
• si stabilisce un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sopra del quale viene applicata all’utente una tariffa fissa detta tariffa massima;
• nell’intervallo tra il primo ed il secondo valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si stabiliscono scaglioni dell’ISEE cui corrispondono aliquote crescenti secondo un modello progressivo: il valore dell’ISEE dell’utente viene suddiviso nelle quote che ricadono entro i singoli scaglioni e a ciascuna di queste quote viene applicata l'aliquota del corrispondente scaglione.
c) La tariffa di cui al punto a) viene incrementata proporzionalmente qualora l’utente scelga di utilizzare ulteriori moduli orari oltre al servizio base.
2. A coloro che non presenteranno la dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell’ISEE sarà applicata la tariffa massima corrispondente al servizio base e gli eventuali incrementi proporzionali previsti al comma 1, lett. c).
ART. 13 - Riduzioni tariffarie per sospensione del servizio
1. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
2. A fini perequativi, nel caso di ricovero ospedaliero dell’utente, si opera una riduzione del 50% della tariffa giornaliera per ogni giorno di effettivo ricovero. Parimenti la tariffa viene ridotta del 50% per assenze dal servizio di durata superiore a 20 giorni consecutivi per convalescenze post-ricovero, infortuni, malattie in fase acuta opportunamente documentate.
3. In caso di gravi malattie o gravi motivi di famiglia che abbiano causato un’assenza prolungata e continuativa dell’utente dal nido la riduzione o l’eventuale esenzione potrà essere concessa, previa relazione della competente assistente sociale, su istanza motivata e documentata dell’interessato.
4. Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera é effettuata dividendo la tariffa mensile in ventiduesimi.
ART. 14 - Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio
1. Per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata per l’inserimento.
2. Per il periodo in cui le sezioni sono attivate per il solo turno antimeridiano si applica la tariffa corrispondente al modulo orario determinato ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c).
3. Nei tre mesi in cui è prevista l’interruzione dei servizi per le vacanze natalizie e pasquali (dicembre, gennaio, mese in cui cade la Pasqua) ai sensi del comma 4 dell’articolo 42 del DPR n.333/90, come modificato dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali, la tariffa è ridotta del 10%.
4. La tariffa é proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui l’utente si dimetta volontariamente dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate perentoriamente entro il decimo giorno del mese stesso o, per i nuovi utenti, entro il decimo giorno dalla data fissata dall’Amministrazione Comunale per l’inserimento.
5. Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera é effettuata dividendo la tariffa mensile in ventiduesimi.
ART. 15 – Caparra confirmatoria.
1. Al momento della conclusione del contratto d’iscrizione l’utente è tenuto a versare una caparra confirmatoria pari ad Euro 100.
2. L’utente è considerato inadempiente qualora rinunci al servizio prima di aver frequentato per almeno due mesi. In caso di inadempimento la caparra viene ritenuta integralmente ed il suo importo non viene scontato sulla tariffa dovuta per il periodo frequentato. Diversamente la caparra viene scontata sulla tariffa dovuta dall’utente.
ART. 16 - Servizio di prolungamento estivo
1. Nel mese di luglio la tariffa è determinata su base settimanale. Alla tariffa settimanale si applicano le norme di cui al presente titolo in quanto compatibili. L’esenzione dal pagamento della tariffa è dovuta esclusivamente per le rinunce al servizio presentate entro il primo di luglio dell’anno di frequenza.
ART. 17 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa
1. L’esenzione totale dal pagamento della tariffa potrà essere concessa nelle situazioni di grave disagio socio
- economico, segnalate dal competente assistente sociale.
2. Qualora due componenti dello stesso nucleo familiare siano contemporaneamente in carico al servizio nido comunale o ad altro nido compreso nell’ambito metropolitano (pubblico o privato) la tariffa determinata ai sensi dell’art. 12 é ridotta per entrambi del 20%. Nel caso in cui i fratelli siano più di due, si opererà un ulteriore riduzione del 10% sulla tariffa di ciascuno di essi.
3. Qualora uno o più fratelli dell’iscritto al nido siano contemporaneamente iscritti al servizio comunale di ristorazione scolastica, la tariffa dell’utente del nido è ridotta del 5%.
4. E’ facoltà del competente organo comunale determinare il limite massimo della minore entrata derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
ART. 18 - Pagamento della tariffa
1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all’adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio.
ART. 19 - Procedure applicative
1. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di concessione dell’agevolazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in base alle vigenti disposizioni.
2. L’ufficio competente può contattare gli utenti al fine di richiedere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Nei confronti dei soggetti interpellati che, nel termine loro assegnato dall’Amministrazione, non ottemperino alle richieste o non comunichino le ragioni che impediscono tale adempimento, si procede d’ufficio all’applicazione della tariffa massima prevista e al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre ad eventuali altre spese.
4. Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti comporta l’applicazione delle disposizioni per i casi di morosità di cui all’art. 5.
TITOLO IV – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO E PROLUNGAMENTO ESTIVO SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
ART. 20 - Servizio di prolungamento orario e prolungamento estivo scuole dell’infanzia
1. Le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento relative al servizio di prolungamento orario ed estivo nel mese di luglio delle scuole dell’infanzia comunali sono disciplinate nell’apposito atto di Giunta Comunale di cui all’art. 5 del vigente Regolamento dei servizi e delle scuole dell’infanzia.
2. La frequenza alle scuole dell’infanzia comunali per il periodo previsto dal calendario scolastico da settembre a giugno dalle ore 7.30 alle ore 17.00 è gratuita, fatto salvo quanto previsto per il servizio di ristorazione, mentre per il mese di luglio e per il servizio di prolungamento orario si applica quanto previsto all’articolo successivo.
ART. 21 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
1. Gli utenti iscritti al servizio di prolungamento orario, compreso tra le ore 17.00 e le ore 18.00, per il periodo settembre – giugno di ogni anno scolastico, sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa di prolungamento orario disciplinata dal presente Titolo.
2. Gli utenti iscritti al servizio di prolungamento estivo sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio di prolungamento estivo disciplinata dal presente Titolo e la tariffa del servizio di ristorazione (disciplinata al Tit. II).
3. Agli effetti del presente Titolo si precisa che il termine “tariffa” utilizzato nel presente articolo è riferito esclusivamente alle tariffe dei servizi di prolungamento orario e prolungamento estivo.
4. La tariffa relativa al servizio di prolungamento orario viene determinata su base annuale. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in corso d’anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell’anno scolastico in cui l’alunno risulta iscritto. La rinuncia deve essere presentata perentoriamente entro l’ultimo giorno del mese per aver diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.
5. La tariffa relativa al servizio di prolungamento luglio, determinata su base settimanale, è comprensiva del servizio di prolungamento orario ed è dovuta per ciascuna delle settimane a cui l’utente si sia iscritto. La tariffa settimanale è dovuta per intero anche qualora alcuni giorni della settimana ricadano nel mese di
giugno. In caso di rinuncia al servizio presentata dall’utente entro e non oltre il lunedì della settimana che precede l’avvio del turno settimanale oggetto di rinuncia, l’utente non è tenuto al pagamento della tariffa.
6. Non sono dovute esenzioni o rimborsi in caso di malattia o per altra causa che impedisca la frequenza ai suddetti servizi di prolungamento orario ed estivo.
ART. 22 - Pagamento delle tariffe
1. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all’adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio.
2. Il pagamento della tariffa del servizio di prolungamento orario avviene in soluzione unica anticipata, mentre il pagamento del servizio della tariffa di luglio avviene in soluzione posticipata.
TITOLO V – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 23 - Servizio di trasporto scolastico
1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio di trasporto scolastico sono disciplinate nell’apposito regolamento.
ART. 24 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
1. Gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio di trasporto scolastico disciplinata dal presente Titolo.
ART. 25 - Pagamento della tariffa
1. Il pagamento della tariffa, in soluzione unica anticipata, deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all’adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio.
ART. 26 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa
1. Negli appositi regolamenti comunali è disciplinata la possibilità di erogare contributi finalizzati all’esonero dal pagamento della tariffa o ad una parziale riduzione della stessa, per i casi di indigenza e di particolare documentata gravità, riservati agli utenti residenti.
2. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in corso d’anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell’anno scolastico in cui l’alunno risulta iscritto. La rinuncia deve essere presentata perentoriamente entro l’ultimo giorno del mese per aver diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.
3. E’ prevista l’esenzione dal pagamento della tariffa per gli utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che siano titolari di un abbonamento per l’utilizzo dei servizi di trasporto di linea e che siano stati ammessi al servizio di trasporto scolastico comunale per un impiego parziale (solo tragitto di andata o solo tragitto di ritorno) a causa della carenza di corse del servizio di linea in orari compatibili con l’entrata o l’uscita da scuola.
4. La tariffa sarà ridotta proporzionalmente per gli utenti che utilizzano il servizio parzialmente, qualora l’utilizzo parziale derivi dalla mancata attivazione di corse da parte dell’Amministrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, non sono previste riduzioni della tariffa in caso di inutilizzo parziale o totale del servizio.
6. E’ prevista una riduzione pari al 10% della tariffa nel caso di due utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno dei due utenti.
7. E’ prevista una riduzione pari al 20% della tariffa nel caso di tre utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica. La riduzione del 20% si applica alla tariffa dell’utente più anziano; agli altri due utenti si applica a ciascuno la riduzione del 10%.
8. Tutti i benefici concessi hanno validità temporale limitatamente all’anno scolastico.
TITOLO VI – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI LABORATORIO PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL’INFANZIA
ART. 27- Servizio di prolungamento estivo scuole dell’infanzia
1. Le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento relative ai servizi di laboratorio presso i nidi e le scuole dell’infanzia sono disciplinate negli appositi atti.
ART. 28 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
1. Gli utenti iscritti ai laboratori sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la relativa tariffa.
2. Non sono dovute esenzioni o rimborsi in caso di malattia o per altra causa che impedisca la frequenza.
ART. 29 - Pagamento della tariffa
1. Il pagamento della tariffa, in soluzione unica, deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all’adempimento dovuto.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 – Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in precedenza adottate in materia.