Condizioni Generali di Contratto ENERGIA ELETTRICA SOENERGY S.r.l.
Condizioni Generali di Contratto ENERGIA ELETTRICA SOENERGY S.r.l.
Allegato alla Proposta di Contratto n. del
1. Oggetto del Contratto. Esclusiva
Soenergy S.r.l. (di seguito il Fornitore) metterà a disposizione del Cliente la potenza e l’energia elettrica di cui alla Proposta di Contratto e fornirà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente dal Fornitore, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei Punti di Prelievo.
2. Definizioni
(a) AEEG: Autorità per l’energia elettrica e il gas.
(b) GRTN: Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A.
(c) Dispacciamento: è il servizio di dispacciamento di cui alle deliberazione dell’AEEG 168/03 e successive modifiche e integrazioni.
(d) Cliente monorario: è il Cliente finale cui si applica un unico prezzo indipendentemente dalle ore di utilizzo dell’energia in quanto non dotato di misuratore orario.
(e) Cliente multiorario: è il Cliente cui si applicano i prezzi per l’energia differenziati in funzione delle fasce orarie di utilizzo previste dall’AEEG in quanto dotato di misuratore orario.
(f) Distributore: è il soggetto autorizzato all’esercizio dell’impianto di distribuzione locale alla cui rete è connesso il Cliente.
3. Dichiarazioni del Cliente
(a) Il Cliente si impegna, qualora in possesso del numero di Partita IVA regolarmente attribuito dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, a fornire copia del relativo certificato di attribuzione. Nel caso in cui il Cliente non sia titolare di Partita Iva, si intende la persona fisica che acquista l’energia elettrica oggetto del presente contratto per usi esclusivamente domestici.
(b) Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e a quella di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai fabbisogni dei propri impianti. Qualora si renda necessario provvedere al loro adeguamento e/o all’adeguamento della potenza disponibile, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l’impresa esercente il servizio di trasporto alla cui rete è connesso il Cliente medesimo (di seguito il Distributore). Ogni eventuale mutamento dei Punti di Prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell’esecuzione del Contratto dovrà essere preventivamente concordato con il Fornitore e sarà comunque subordinato all’accettazione del Distributore.
(c) Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di fornitura di energia elettrica.
(d) Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di trasporto o di vettoriamento o di dispacciamento stipulati con il Distributore o con il precedente gestore della rete a cui è connesso o con il GRTN.
(e) Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della fornitura dell’energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.
(f) Il Cliente dichiara che, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, non ha fornito alcuna informazione e/o dichiarazione mendace presente nel Contratto e nei relativi Allegati. Qualora il Fornitore riscontri irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà del Fornitore risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell’evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.
(g) Il Cliente è tenuto a trasmettere a Soenergy S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
4. Utilizzazione dell’energia elettrica
L’energia elettrica non potrà essere utilizzata in località diversa dai Punti di Prelievo, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
5. Mandato alla connessione
Il Cliente dovrà inoltrare al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario, le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della delibera 348/07 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 7bis dell’allegato A della Delibera 156/07 dell’AAEG, come aggiornato dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.
6. Trasporto e dispacciamento
(a) Il Cliente conferisce sin d’ora mandato senza rappresentanza, esclusivo irrevocabile, al Fornitore, che a sua volta ha facoltà di nominare un submandatario, per la stipulazione, con il Distributore, del contratto di trasporto (il “Contratto di Trasporto”) e, con il GRTN, del contratto per il servizio di dispacciamento (il “Contratto per il Servizio di Dispacciamento”) per il dispacciamento dell’energia elettrica relativo ai Punti di Prelievo, ai sensi della Delibera dell’Autorità n. 27/0348/04 e successive modifiche e/o integrazioni.
(b) Il Cliente si impegna, in particolare, a fornire tutte le informazioni, a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari a tale scopo e sottoscrivere le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell’energia elettrica allegate al contratto del servizio di trasporto stipulato dal grossista o da altro mandatario per
conto dei clienti finali del mercato libero.
7. Condizioni di somministrazione, sospensive, rinnovo e diritto di recesso
(a) Il Contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e terminerà alla fine del 12° (dodicesimo) mese di fornitura dell’energia elettrica, salvo rinnovo automatico esplicitato nelle righe successive del presente articolo. Qualora il contratto venga sottoscritto entro il 20° (ventesimo) giorno del mese, la fornitura di energia elettrica avrà inizio il primo giorno del secondo mese successivo. Qualora, invece, tale sottoscrizione avvenga successivamente al 20° (ventesimo) giorno del mese, la fornitura di energia elettrica avrà inizio il primo giorno del terzo mese successivo. Qualora per cause non imputabili a Soenergy S.r.l., la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione del servizio di trasporto di energia elettrica, la data di inizio della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva, evidenziata nella prima fatturazione; in tal caso Soenergy S.r.l. non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal rinvio dell’attivazione della fornitura.
b) La fornitura dei quantitativi di energia elettrica indicati nel Contratto per i Punti di Prelievo è sospensivamente condizionata all’efficacia del Contratto di Trasporto e del Contratto di Servizio di Dispacciamento.
(c) Il Contratto si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da parte del Fornitore o del Cliente, da inviarsi mediante raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.
(d) Il Cliente potrà recedere unilateralmente dal Contratto secondo i termini della Del. 144/07 e successive modifiche e integrazioni.
(e) Il Fornitore potrà recedere unilateralmente dal Contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi comunicato mediante raccomandata A/R.
(f) Qualora il Contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali di Soenergy S.r.l., il Cliente potrà altresì recedere senza oneri dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R. rispettivamente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della ’“Accettazione della Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica”.
8. Prezzo
(a) Per la fornitura, il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore un prezzo calcolato secondo quanto indicato nella “Scheda Riepilogativa dei corrispettivi” e nelle Condizioni Tecniche ed Economiche che costituiscono parte integrante della proposta di contratto.
(b) Il periodo di applicabilità decorre dalla Data di efficacia.
(c) Al Cliente verranno altresì fatturati:
(i) I corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalle delibere dell’AEEG in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore.
(ii) I corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento – con esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento - in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’AEEG contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79” e successive modifiche e integrazioni. Tali corrispettivi sono applicati anche alle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all’allegato 1 della Delibera 5/04 dell’AEEG contenente il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi” e successive modifiche ed integrazioni.
(iii) PCV (prezzo commercializzazione vendita), a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo previsto dalla delibera 156/07 dell’AEEG, come aggiornato dalla normativa vigente.
(iv) Un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l’energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i Xxxx nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i KWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento.
(v) Qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06, ripartito per Cliente.
(d) Il Prezzo tiene conto dell’impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare al Fornitore, su richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all’assegnazione capacità di interconnessione con l’estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori.
(e) Il Prezzo è fissato al netto di IVA e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di energia elettrica e degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera.
(f) Tali oneri fiscali rimarranno a esclusivo carico del Cliente pur se versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d’imposta.
(g) Il Cliente avente diritto ad agevolazioni/esenzioni fiscali, dovrà trasmettere al Fornitore la necessaria documentazione, secondo quanto richiesto da Soenergy S.r.l., in assenza della quale verrà emessa fattura applicando le aliquote ordinarie.
(h) Le fasce orarie di fornitura sono quelle definite dalla Delibera dell’Autorità n. 181/06 e successive modifiche e/o integrazioni.
9. Fatturazione e pagamenti della somministrazione
(a) Il Fornitore fatturerà al Cliente nel rispetto della periodicità stabilita dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base della misurazione della fornitura di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta al Fornitore,
ovvero, in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio con la misurazione del Distributore.
(b) Il Cliente ha facoltà di provvedere anche all’autolettura del contatore secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura è valida fatto salvo il caso in cui il Distributore comunichi il prelievo effettivo.
(c) ll Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante procedura RID (addebito automatico su conto corrente), bollettino postale o altra forma di pagamento secondo quando stabilito tra le Parti (Fornitore e Cliente).
(d) Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.
(e) Eventuali reclami e/o contestazioni relative al Contratto e/o alle fatture emesse, dovranno essere inviate a Soenergy S.r.l. per iscritto, ai riferimenti indicati nel Contratto o nelle fatture e comunque con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione.
(f) Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.
(g) La fattura viene inviata in formato cartaceo. Il Fornitore di riserva di rendere disponibile il servizio di bollettazione elettronica, attivabile su richiesta del Cliente, dandone comunicazione anche con nota in fattura.
10. Ritardo nei pagamenti
(a) In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso ufficila di riferimento della BCE (TUR) tempo per tempo vigente aumentato di 3,5 punti percentuali, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo.
(b) Il Fornitore si riserva, in tal caso, di esigere dal Cliente una cauzione nella misura di quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale cauzione sarà restituita al Cliente solo al momento della cessazione del contratto e verrà detratta dall’importo dell’ultima fattura se questa è inferiore al valore della cauzione, altrimenti verrà corrisposta mediante assegno circolare o altra forma adeguata.
(c) Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
11. Modifiche del Contratto
(a) Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l’Autorità dovesse definire ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 78/99.
(b) Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al Cliente modifiche del Contratto. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte dal Fornitore.
(c) In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte dal Fornitore, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.
12. Limitazioni di responsabilità
(a) Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell’esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.
(b) Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black-out o manutenzione degli elementi di rete, non essendo il Fornitore, in qualità di cliente grossista, responsabile dell’attività di trasporto, dispacciamento o distribuzione dell’energia elettrica medesima.
13. Risoluzione del Contratto e disattivazione per morosità
(a) Ferma restando l’applicazione dell’Articolo 10, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione del Contratto che si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, salvo il risarcimento del danno.
(b) In caso di mancato pagamento rispetto alla data di scadenza in fattura, decorsi 20 giorni dalla data di scadenza, il Fornitore provvederà ad inviare tramite raccomandata il preavviso di sospensione della fornitura.
Nel caso in cui persista la morosità, la forniturà sarà interrotta alla scadenza indicata sul preavviso di sospensione, comunque non inferiore a 5 giorni all’avvenuto avviso postale. La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.
(c) Nel caso di avvenuto pagamento dopo la scadenza presente in fattura, il Cliente ha l’obbligo di dimostrare tale pagamento mediante fax e/o e-mail presenti in fattura e ripetuti nel sollecito
(d) Qualora un Cliente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento e decorsi i tempi indicati nei punti (b) e (c), è facoltà del Fornitore sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente e richiedere al Cliente stesso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.
(e) Nei casi in cui la fornitura sia erogata nei siti in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
(f) Il Fornitore, nel caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
(g) Il Contratto si risolverà di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell’evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora:
(i) il Cliente non risulti avere, oppure perda, il diritto alla qualifica di cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1999, n. 79;
(ii) il Cliente sia insolvente o sia iscritto nel registro dei protesti;
(iii) siano risolti o diventino inefficaci il Contratto di Trasporto e il Contratto per il Servizio di Dispacciamento;
(iv) il Cliente non rilasci al Fornitore il mandato o la dichiarazione di interesse di cui agli artt. 5 e 6.
(h) Il Contratto si risolverà di diritto anche qualora la fornitura diventi impossibile a causa di sopravvenuti impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.
(i) Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o il GRTN dovessero pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione, della risoluzione anticipata del Contratto ovvero del recesso da parte del Cliente.
14. Impossibilità sopravvenuta
(a) Xxx sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Fornitore la fornitura dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.
(b) Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo.
(c) Xxx l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, il Fornitore potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni comunicato mediante raccomandata A/R. Qualora il Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l’applicazione dell’articolo 1464 del cod. civ.
(d) Xxx sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore.
(e) Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo.
(f) Ove l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l’art. 1464 cod. civ.
15. Clausola di riservatezza
Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l’esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s’impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.
16. Trattamento reciproco di dati
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti (i “Dati Personali”) acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:
(a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla customer satisfaction ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
(b) il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;
(c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricate dell’elaborazione dei dati, sempre nell’ambito delle finalità riportate al punto (a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
(d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
17. Spese di registrazione
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131.
18. Disposizioni varie
(a) Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
(b) Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le attività in essi indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le parti.
(c) Il Cliente consente fin da ora alla cessione del contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
(d) Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso del Fornitore.
19. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, ed inviate a mezzo posta a SOENERGY S.R.L., Via Xxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx (Xx) x x mezzo fax al numero 0532/853342. Il Fornitore si riserva di comunicare le comunicazioni anche tramite nota in fattura.
Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
20. Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta in via xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx.
XOENERGY S.R.L. – Società Unipersonale – Gruppo Soelia
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00 - N. Iscr. Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011 ARGENTA (FE), via Xxxxxxxx, 0
Xxl. 0000 000000 Fax 0000 000000 - email: xxxxxxxx@xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx