Accordo Esodi Gruppo UBI:
Accordo Esodi Gruppo UBI:
300 Uscite, 150 Assunzioni e 42 Stabilizzazioni
Martedì 14 gennaio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo che consente l’accoglimento delle ultime 50 domande di accesso al Fondo di Solidarietà rivenienti dall’intesa 26.10.2017 rimaste in sospeso.
L’Accordo prevede inoltre una nuova iniziativa di esodo che interesserà 250 colleghe/i.
A fronte delle uscite è stato convenuto un piano occupazionale relativo a 192 posizioni, tra assunzioni e stabilizzazioni.
Di seguito illustriamo i contenuti dell’intesa raggiunta, sia nella parte relativa alle uscite, che avranno tutte carattere volontario, sia con riguardo alle assunzioni e alle stabilizzazioni concordate.
Per maggiori dettagli rinviamo alla lettura del testo integrale dell’Accordo e alla Circolare aziendale di prossima pubblicazione.
Piano di incentivazione all’Esodo volontario
Con l’Accordo sottoscritto il 14 gennaio viene attivato un piano di esodo che prevede l’uscita di 300 lavoratrici e lavoratori attraverso l’accesso volontario alla pensione o al Fondo di Solidarietà di settore, di cui:
• 50 derivanti dall’accoglimento delle domande presentate a seguito dell’Accordo quadro 26.10.2017
ancora in sospeso, così articolate sui territori:
BG | BS | MI | NO | SUD | TOTALE |
9 | 13 | 11 | 3 | 14 | 50 |
• 250 relative a nuove domande di esodo incentivato: tale numero include:
− sia i pensionamenti,
− sia l’accesso al Fondo di Solidarietà da parte di colleghe/i che matureranno il requisito pensionistico (per le sole pensioni anticipata o di vecchiaia) entro il 1° gennaio 2025 compreso.
L’accoglimento avverrà entro i limiti numerici stabiliti per ciascun ambito territoriale e precisati nella tabella che segue: il mancato raggiungimento dei numeri previsti per ciascun ambito determinerà l’accoglimento di eventuali domande pervenute “in eccesso” in altri territori, in base alla maggiore prossimità alla pensione rilevata a livello di Gruppo.
Bacino | MAT | N. Risorse | |
Dipendenti delle Società del Gruppo in servizio presso unità organizzative situate nelle province di competenza territoriale delle MAT | BERGAMO E LOMBARDIA OVEST | 37 | |
BRESCIA E NORD EST | 35 | ||
LAZIO TOSCANA UMBRIA | 35 | ||
MARCHE ABRUZZO | 35 | ||
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 00 | ||
XXXX XXXXX | 00 | ||
SUD | 37 | ||
Totale | 250 |
Accesso al Fondo di Solidarietà:
Le condizioni sono quelle previste dalle norme che regolamentano il Fondo di Solidarietà, nonché dall’Accordo quadro 26.10.2017 e dalle successive intese di Gruppo in materia.
Destinatari Temine domanda Data uscita | Domande in sospeso (50 posizioni): − Xxxxxxxx/i che avevano presentato domanda a seguito dell’Accordo 26.10.2017, in precedenza rimasti esclusi dall’accesso al Fondo in quanto eccedenti il numero delle posizioni via via accolte. Uscita di massima a partire dal 1° febbraio 2020. Nuove domande di accesso al Fondo: − Colleghe/i che maturano il requisito pensionistico per la sola pensione anticipata e di vecchiaia (esclusa quindi “Quota 100”) oltre il termine previsto per i pensionamenti incentivati ed entro il 1° gennaio 2025 compreso. La possibilità di presentare domanda di accesso al Fondo è estesa a coloro che sono stati coinvolti nelle operazioni di esternalizzazione alle società GSD, Accenture Services and Technology e BCube Services. Le domande dovranno essere presentate entro il 10.02.2020 secondo le modalità che saranno definite dall’azienda (Circolare aziendale). Uscita di massima a partire dal 1° marzo 2020 | ||
Ammontare assegno straordinario | L’ammont di Solidarie L’importo percepirà permanen Per i dip integralme seguenti p − 8% | are della prestazione (“assegno straordinario”) è quel xx. xxxx’assegno straordinario corrisponde all’importo con la pensione (che terrà conto dei contributi pieni za nel Fondo). endenti il cui trattamento pensionistico fino al nte calcolato con il sistema retributivo1, tale import ercentuali: se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a | la prevista dal Fondo netto che la/il collega versati per gli anni di 31 dicembre 2011 è o è ridotto secondo le € 38.000 |
− 11% | se la retribuzione annua lorda è superiore a | € 38.000 |
Previsioni in caso di erogazione dell’assegno in forma rateale
Altri trattamenti economici e normativi accessori | − incentivo economico pari al valore attualizzato dei contributi aziendali alla previdenza complementare che maturerebbero nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà − fino alla data di pensionamento mantenimento secondo le stesse previsioni del personale in servizio delle condizioni bancarie, delle polizze infortunio extraprofessionale e caso morte; possibilità di mantenimento delle coperture sanitarie integrative in essere alle condizioni previste per gli esodati |
Part time | − Il personale Part time interessato all’adesione al Fondo di Solidarietà potrà richiedere di rientrare a tempo pieno l’ultimo mese di lavoro. In questo caso il beneficio per l’interessata/o, derivante dal pagamento dei contributi INPS al 100% per tutti gli anni di permanenza nel Fondo, è rappresentato dall’aumento del trattamento pensionistico, a cui si aggiunge il maggior contributo alla previdenza complementare. |
1 Lavoratrici/lavoratori che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi
Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Il Decreto sul Fondo prevede che il lavoratore possa optare per l’erogazione in unica soluzione. In tal caso, l’assegno straordinario una tantum sarebbe pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale.
In caso di erogazione in unica soluzione, la contribuzione previdenziale correlata non è dovuta e non viene
versata dall’azienda (contrariamente a quanto avviene in caso di erogazione in forma rateale).
La scelta di tale opzione può determinare un ritardo nella maturazione del diritto a pensione nel caso di coloro che erano destinati ad andare in pensione anticipata, pertanto è una soluzione che può essere conveniente valutare se si intende proseguire con un’attività di lavoro dipendente/autonomo, capitalizzando subito il valore complessivo delle prestazioni dovute.
In caso di erogazione in unica soluzione non sono previsti i trattamenti accessori di cui alla tabella precedente.
Pensionamenti incentivati:
Destinatari | Xxxxxxxx/i che maturano il requisito pensionistico entro il rispettivo periodo di preavviso (v. scheda nell’ultima pagina). |
Termine domanda | Le domande dovranno essere presentate entro il 10.02.2020 secondo le modalità che saranno definite dall’azienda (Circolare aziendale). |
Trattamenti economici e normativi accessori | Incentivazione nelle seguenti misure (l’età anagrafica indicata è quella all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro): − 6 mensilità sino al compimento del 61° anno di età; − 5 mensilità per età anagrafica oltre i 61 anni e sino al compimento del 63° anno; − 4 mensilità per età anagrafica oltre i 63 anni; − 15 mensilità per le lavoratrici che facciano ricorso alla “Opzione donna”; − 15 mensilità per i titolari di pensione di invalidità (o altro requisito previdenziale correlato alla diversa abilità) che non abbiano già maturato o siano prossimi a maturare il diritto alla prestazione pensionistica ordinaria. A chi andrà in pensione con “Quota 100” (con le limitazioni previste dall’Accordo) saranno riconosciute 4 mensilità aggiuntive. Anche i pensionati potranno aderire alle forme di copertura sanitaria alle condizioni previste per questa platea. |
Ricambio generazionale
A fronte delle uscite è stato convenuto un piano occupazionale relativo a 192 posizioni, tra stabilizzazioni e assunzioni (tra queste ultime saranno al massimo 50 quelle a tempo determinato, mentre le restanti 142 saranno a tempo indeterminato).
Nel dettaglio è stato previsto quanto segue:
• 100 assunzioni, di cui almeno 50 entro il 30.06.2020 e le altre 50 entro il 31.12.2021: almeno il 50% di ciascuna “tranche” dovrà essere a tempo indeterminato;
• 42 stabilizzazioni di lavoratrici/lavoratori attualmente in servizio con contratti a tempo determinato;
• ulteriori 50 assunzioni a tempo indeterminato entro giugno 2020 dando priorità a risorse attualmente in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato attraverso il consolidamento (stabilizzazione) di tali posizioni.
I numeri che caratterizzano il piano occupazionale ci consegnano un netto miglioramento rispetto alle percentuali stabilite in precedenti accordi che avevano tassi di sostituzione tra uscite e inserimenti nettamente inferiori (circa 3 a 1, mentre ora il rapporto diventa quasi di 3 a 2).
Migliora sensibilmente la quota di lavoratori stabili, considerato che le assunzioni a termine saranno al massimo 50 su un totale di 192 persone coinvolte.
Questi elementi ci fanno ritenere di aver raggiunto con l’intesa sottoscritta un risultato positivo, coerente con l’obiettivo di promuovere nuova e buona occupazione in ambito giovanile, tema delicato che continua a rimanere una delle priorità del nostro Paese.
Altrettanto importante aver creato le condizioni affinché questa operazione di ricambio generazionale si realizzi, in continuità con i precedenti accordi di esodo sottoscritti in UBI, attraverso uscite che hanno carattere esclusivamente volontario, rispondendo alle aspettative di quelle lavoratrici e quei lavoratori che da oltre due anni avevano presentato domanda di accesso al Fondo, nonché di ulteriori 250 colleghe/i che vedranno accolta la propria domanda di esodo.
Infine, di notevole importanza è anche il fatto che gli accordi prevedono che gli inserimenti di Personale avvengano tenendo conto sia delle effettive uscite sui diversi territori, sia delle esigenze organizzative e produttive presenti sugli stessi territori.
Bergamo, 17 gennaio 2020
SCHEDA PREAVVISI (ALLEGATO N. 6 CCNL 31 MARZO 2015)
La presente scheda è utile per individuare il diritto a rientrare nella platea di coloro che potranno accedere al pensionamento incentivato.
Il preavviso va calcolato convenzionalmente alla data del 28.02.2020.
Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca-Uil Unisin Coordinamenti Gruppo UBI
Quadri direttivi | − con anzianità non superiore a 5 anni 5 mensilità − con anzianità da 5 a 10 anni 6 mensilità − con anzianità da 10 a 15 anni 7 mensilità − con anzianità superiore a 15 anni 8 mensilità |
3ª area professionale 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | − con anzianità non superiore a 5 anni 3 mensilità − con anzianità da 5 a 10 anni 4 mensilità − con anzianità da 10 a 15 anni 5 mensilità − con anzianità superiore a 15 anni 6 mensilità |
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | − con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità − con anzianità da 5 a 10 anni 2 ¼ mensilità − con anzianità da 10 a 15 anni 3 mensilità − con anzianità superiore a 15 anni 4 mensilità |
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie | − con anzianità non superiore a 5 anni 1 ½ mensilità − con anzianità da 5 a 10 anni 2 mensilità − con anzianità da 10 a 15 anni 2 ½ mensilità − con anzianità superiore a 15 anni 3 mensilità |