Revisione 14 del 25/05/2022
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009
Revisione 14 del 25/05/2022
COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO E IN PAESI EXTRA UE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009
Rev. 14
Roma, 25 maggio 2022
Premesso che:
- il Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, come integrato dal Regolamento UE 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 e dal Regolamento UE 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 (di seguito denominato Regolamento EMAS), istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- il Regolamento EMAS stabilisce all'articolo 11 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento stesso;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS (di seguito indicato come “Organismo Competente EMAS ”);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 3, stabilisce che il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit, per l’esercizio delle funzioni attribuite, si avvalga del supporto tecnico dell’ANPA (oggi ISPRA);
- in conformità a quanto stabilito all’articolo 14 del citato decreto del Ministro dell’Ambiente
n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione delle organizzazioni;
- il Regolamento EMAS, agli art. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 42 e agli allegati IV e VI, definisce le esigenze inerenti la dichiarazione ambientale e la registrazione delle organizzazioni;
- il Regolamento CE 1893/2006 definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;
- la Decisione della Commissione 2011/832/UE del 7 dicembre 2011 fornisce orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi, nonché istruzioni specifiche per gli Stati membri;
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 25 maggio 2021
la presente Revisione 14 della
“PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO E IN PAESI EXTRA UE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009”
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO E IN PAESI EXTRA UE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009.
1. Scopo
La presente procedura definisce criteri e modalità adottate dall’Organismo Nazionale Competente per EMAS (di seguito denominato Comitato – Sezione EMAS Italia) per:
• rilascio della registrazione EMAS;
• diniego della registrazione EMAS;
• rinnovo della registrazione;
• sospensione della registrazione EMAS;
• revoca del provvedimento di sospensione della registrazione EMAS;
• cancellazione della registrazione EMAS.
La registrazione, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 13 del Regolamento EMAS, può essere altresì richiesta da qualsiasi organizzazione che abbia sede e operi in paesi al di fuori della Comunità Europea e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale, accreditato o abilitato per il codice NACE relativo alle attività dell’organizzazione richiedente e per il/i paese/i extra UE nei quali sono ubicati i siti dell’organizzazione. In tale caso, si rimanda al paragrafo 15 del presente documento per l’iter procedurale di richiesta e rinnovo della registrazione EMAS.
2. Definizioni
Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:
Comitato Sezione EMAS Italia | Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo Competente nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma in Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 48 CAP 00144 c/o ISPRA. |
ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L’ISPRA ha sede in Roma in Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 48 CAP 00144. |
Verificatore Ambientale | Qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche, che abbia ottenuto l'accreditamento/abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS. |
Quote di registrazione | Diritti annuali stabiliti dal Comitato ai sensi dell’art. 14 del DM 413/95 da versare per ogni anno di validità della registrazione. |
ARPA/APPA | Autorità competenti incaricate dallo Stato Membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della legge. |
3. Richiesta di registrazione EMAS
Per ottenere la registrazione, l’organizzazione deve presentare la richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia. L’istanza deve fornire almeno le informazioni contenute nell’Allegato VI del Regolamento EMAS.
3.1. Modalità di inoltro
La richiesta deve essere effettuata tramite il Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS
raggiungibile da internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxx.xxx. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• allegato VI del Regolamento EMAS;
• dichiarazione del verificatore ambientale di cui all’allegato VII del Regolamento EMAS;
• dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
• quietanza del pagamento della quota di registrazione, se dovuta.
3.2.Rilascio della registrazione EMAS
Acquisita la richiesta di registrazione dal Comitato – Sezione EMAS Italia e, contestualmente, da ISPRA, tramite il Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS, quest’ultima procede ad avviare la relativa istruttoria di analisi.
L’analisi svolta dall’ISPRA consiste nell’accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS e dalla presente procedura siano soddisfatte, e si articola nelle seguenti operazioni:
1. verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. analisi della dichiarazione ambientale prestando attenzione ai dati, agli indicatori di prestazione ambientale ed ai relativi obiettivi e programmi di miglioramento, al fine di fornire al Comitato gli elementi necessari al rilascio della registrazione, nonché quelli utili all’attività di sorveglianza dei verificatori ambientali;
3. acquisizione delle informazioni relative all’assenza di violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, fornite dall’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente, secondo le procedure ISPRA – ARPA/APPA in vigore;
4. accertamento dell’assenza di pertinenti reclami delle parti interessate o della loro risoluzione positiva.
Nel corso del procedimento, l’ISPRA può richiedere formalmente all’organizzazione integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione presentata, informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale.
L’ISPRA segnala altresì formalmente all’Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e al Verificatore Ambientale carenze attribuibili all’operazione di convalida della dichiarazione ambientale.
In caso di mancata risposta entro i sessanta giorni dalla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, l’ISPRA informa il Comitato – Sezione EMAS Italia che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.
Completato il procedimento, l’ISPRA trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia, per il seguito di competenza, i risultati dell’analisi, le richieste delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente inoltrate al richiedente. Il Comitato – Sezione EMAS Italia, analizzato quanto sopra, adotta la relativa delibera.
In caso di delibera di registrazione, il Comitato – Sezione EMAS Italia ne dà comunicazione
via pec, all’organizzazione al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente, indicando il numero di registrazione assegnato, ai sensi dell’art. 13 punto 2 del Regolamento EMAS, e allegando il certificato di registrazione (v. fac-simile allegato).
Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l’ISPRA provvede ad inserire l’organizzazione nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
Qualora le attività svolte dall’organizzazione registrata vengano estese ad altri settori, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente, l’organizzazione dovrà attenersi a quanto previsto all’art. 8 del Regolamento EMAS.
L’organizzazione registrata è, inoltre, tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia le seguenti informazioni:
- in caso di variazione dell’assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell’organizzazione, dovrà essere prodotta entro trenta giorni una dichiarazione che impegni la direzione dell’organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione;
- in caso di incidente, emergenza ambientale e/o sequestro di un sito o parte di esso, l’organizzazione registrata dovrà produrre entro 10 giorni lavorativi una comunicazione al Comitato–Sezione EMAS Italia ed al verificatore ambientale contenente la descrizione dell’evento occorso ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal verificatore ambientale contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.
La mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle condizioni di sospensione riportate al punto 5.
3.3.Risoluzione delle carenze e/o diniego della registrazione
Qualora risulti che:
• non siano soddisfatti i requisiti del Regolamento EMAS e/o della presente procedura;
• i chiarimenti pervenuti a seguito della richiesta dell’ISPRA non siano considerati soddisfacenti;
• le informazioni trasmesse dall’ARPA/APPA o altro Ente evidenzino violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; siano presenti pertinenti reclami delle parti interessate,
l’ISPRA consulta le parti interessate al fine di ottenere i dati e le informazioni necessarie per consentire al Comitato – Sezione EMAS Italia di decidere in merito.
Il richiedente, dopo aver rimosso le condizioni negative che hanno impedito la registrazione, ripresenta e/o integra la documentazione necessaria riattivando, in questo modo, il processo per il rilascio della registrazione. L’informazione sarà trasmessa anche ad ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente.
In caso contrario, il Comitato – Sezione EMAS Italia adotterà un provvedimento di diniego della registrazione, comunicandone le motivazioni via pec al richiedente e, per conoscenza, al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA territorialmente competente.
La registrazione è rifiutata anche nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia constati o venga informato che le attività del verificatore ambientale non siano state svolte in conformità ai requisiti del Regolamento EMAS (artt. 25, 26 e 27 del Regolamento EMAS).
3.4.Applicazione dell’art. 7 del Regolamento EMAS
Le organizzazioni di piccole dimensioni, come definite all’art. 2 paragrafo 28 del Regolamento EMAS, che intendono usufruire delle deroghe previste all’art. 7 del Regolamento EMAS (prolungamento della frequenza di rinnovo della registrazione da tre fino a quattro anni e della
frequenza di aggiornamento da un anno fino a due) devono presentare con le medesime modalità indicate al punto 3.1 apposita richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia barrando la relativa casella nel format Allegato VI al Regolamento EMAS.
Ai fini dell’accoglimento di tale istanza, il Comitato – Sezione EMAS Italia deve avere l’evidenza del soddisfacimento delle condizioni contenute nell’articolo 7. Dal punto di vista operativo, possono essere utilizzate le due seguenti modalità:
1. inserire esplicitamente nella dichiarazione ambientale, che viene convalidata dal verificatore ambientale, che le condizioni di cui all’art. 7 sono soddisfatte dall’organizzazione richiedente la registrazione/rinnovo;
2. allegare alla richiesta di registrazione/rinnovo una dichiarazione, sottoscritta dal verificatore ambientale, relativa al soddisfacimento da parte dell’organizzazione richiedente delle condizioni suddette.
Nel caso in cui tali condizioni non risultino soddisfatte, il Comitato – Sezione EMAS Italia respinge la richiesta comunicandone le motivazioni al richiedente.
4. Rinnovo della registrazione
Per il rinnovo della registrazione, l’organizzazione deve trasmettere ogni anno la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata e, al massimo ogni tre anni, la nuova versione convalidata della dichiarazione ambientale.
4.1.Dichiarazione ambientale aggiornata
Annualmente, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 7 del Regolamento EMAS, l’organizzazione registrata deve inviare, con le medesime modalità indicate al punto 3.1, la seguente documentazione:
• allegato VI del Regolamento EMAS (solo in caso di modifiche);
• dichiarazione del verificatore ambientale di cui all’allegato VII del Regolamento EMAS;
• dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
• quietanza del pagamento della quota di registrazione, se dovuta.
Le organizzazioni che usufruiscono delle deroghe previste dall’art. 7 devono inviare la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata ogni due anni e, negli anni intermedi, devono inoltrare una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata.
In caso di eventuali carenze, possono essere attivati processi analoghi a quelli previsti in sede di prima registrazione secondo quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.3 della presente procedura.
Qualora non vi sia alcuna segnalazione da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia e/o dell’ISPRA, ad istruttoria conclusa, non verrà inviata alcuna comunicazione. Lo stato della richiesta “chiusa” sul Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS, indicherà che l’analisi da parte di ISPRA è terminata positivamente e l’organizzazione può procedere alla pubblicazione della dichiarazione ambientale aggiornata.
4.2.Nuova versione della dichiarazione ambientale
L’organizzazione, registrata, al massimo ogni 3 anni, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 7 del Regolamento EMAS per i quali la frequenza è prolungata a 4 anni, entro e non oltre un mese dalla data di scadenza riportata sul certificato di registrazione e riportata nella dichiarazione ambientale, deve inviare con le medesime modalità indicate al punto 3.1, la seguente documentazione:
• allegato VI del Regolamento EMAS;
• dichiarazione del verificatore ambientale di cui all’allegato VII del Regolamento EMAS;
• dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
• quietanza del pagamento della quota di registrazione, se dovuta.
L’ISPRA, effettuata l’analisi tecnica di tale documentazione, ne trasmette l’esito per il seguito di competenza al Comitato – Sezione EMAS Italia, che adotta la relativa delibera.
In caso di delibera di rinnovo della registrazione, il Comitato - Sezione EMAS Italia ne dà comunicazione via pec all’organizzazione, al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente, allegando il certificato di registrazione aggiornato (v. fac-simile allegato).
I risultati di tale analisi vengono utilizzati anche nell’ambito della sorveglianza sulle attività di verifica e convalida dei verificatori ambientali. Eventuali anomalie che emergessero nel corso delle suddette verifiche di rinnovo della registrazione possono dare luogo a processi analoghi a quelli previsti in sede di prima registrazione secondo quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.3 della presente procedura.
L’ISPRA segnala, altresì, formalmente all’Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e al Verificatore Ambientale carenze attribuibili alla operazione di convalida della dichiarazione ambientale.
Il Comitato, in caso di mancato invio della nuova versione della dichiarazione ambientale corredata dalla documentazione prevista per il rinnovo e di eventuali informazioni in merito, delibera la sospensione e, successivamente, la cancellazione dell’organizzazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS secondo la tempistica prevista nei successivi paragrafi 5 e 7.
5. Sospensione della registrazione EMAS
La sospensione della registrazione EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia nei casi contemplati dal Regolamento EMAS (ad es. informazioni relative a violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, non ottemperanza ai requisiti del Regolamento EMAS, informative da parte dell’organismo di accreditamento/abilitazione sull’attività non adeguata del verificatore ambientale, pertinenti reclami dalle parti interessate non risolti positivamente, etc.), sulla base delle analisi effettuate da ISPRA e delle informazioni ottenute. La sospensione viene deliberata a valle della consultazione delle parti interessate, di richiesta esplicita da parte dell’organizzazione e di sospensione cautelativa (vedi oltre), fino alla chiusura delle carenze riscontrate o per un periodo ritenuto adeguato dal Comitato – Sezione EMAS Italia.
Nel caso di mancato invio della documentazione per il rinnovo della registrazione entro i tempi previsti e in assenza di eventuali informazioni in merito, trascorsi quattro mesi dalla scadenza della registrazione medesima, ISPRA provvede ad inviare un sollecito all’organizzazione via e-mail. Trascorsi inutilmente due mesi dall’invio del sollecito, si procede alla sospensione dell’organizzazione.
La sospensione della registrazione comporta la temporanea rimozione dell’organizzazione dal registro nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e la temporanea sospensione della validità del certificato.
Il Comitato - Sezione EMAS Italia provvede a comunicare via pec, il provvedimento all’organizzazione, al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente.
Nel caso in cui il Comitato - Sezione EMAS Italia riceva comunicazione formale dalle Autorità competenti in materia di controllo ambientale (o dal verificatore ambientale responsabile della
convalida della dichiarazione ambientale o da segnalazioni pubbliche rese da “media” qualificati di livello nazionale o dalla stessa organizzazione) che è in atto una situazione di emergenza ambientale presso una organizzazione registrata EMAS o che un sito o parte di esso oggetto di registrazione EMAS è stato posto sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, il Comitato o il suo Presidente, qualora non sia possibile in tempi rapidi adottare in materia una delibera collegiale della Sezione EMAS Italia, emana un provvedimento immediato di sospensione cautelativa della registrazione EMAS.
Il provvedimento di sospensione:
• viene comunicato via pec all’organizzazione, al verificatore ambientale ed all’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente;
• è immediatamente esecutivo anche nei riguardi dei registri nazionale ed europeo;
• se adottato dal Presidente viene, con delibera, ratificato o annullato nel corso della prima riunione utile del Comitato - Sezione EMAS Italia.
L’annullamento del provvedimento comporta il ripristino della situazione quo-ante.
6. Revoca del provvedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione della registrazione EMAS può essere revocato dal Comitato – Sezione EMAS Italia sulla base delle analisi e delle informazioni ottenute e qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento n. 1221/2009 art. 15 comma 10.
La revoca del provvedimento di sospensione comporta la reiscrizione dell’organizzazione nel registro nazionale delle organizzazioni registrate EMAS, con lo stesso numero assegnato in sede di rilascio della registrazione EMAS.
Il Comitato - Sezione EMAS Italia provvede a comunicare via pec il provvedimento all’organizzazione, al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA territorialmente competente.
7. Cancellazione della registrazione EMAS
La cancellazione di un’organizzazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS è deliberata dal Comitato - Sezione EMAS Italia, sulla base delle analisi e delle informazioni ottenute ed a valle della consultazione delle parti interessate, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento EMAS. Nel caso di precedente sospensione per mancato invio della documentazione di rinnovo, si provvede alla cancellazione dell’organizzazione interessata, trascorsi ulteriori dodici mesi dalla data di sospensione senza aver ricevuto informazioni in merito.
Il Comitato - Sezione EMAS Italia provvede a comunicare via pec il provvedimento all’organizzazione, al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA territorialmente competente ed a richiedere la restituzione del certificato di registrazione.
L’organizzazione cancellata dal registro EMAS può ripresentare ex novo richiesta di registrazione EMAS non prima di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ed a condizione che, nel frattempo, siano venute meno le condizioni ostative.
8. Consultazione delle Parti interessate
Il diniego di registrazione, la sospensione e la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS non possono essere deliberate senza la preventiva consultazione delle parti interessate effettuata dall’ISPRA, tranne che nei casi di sospensione cautelativa, di cui al precedente punto 5, e di mancato invio della documentazione prevista dal Regolamento EMAS in caso di rinnovo/aggiornamento e/o dei chiarimenti richiesti o al verificarsi di quanto riportato al punto 10.
L’ISPRA può procedere alla consultazione delle Parti interessate mediante comunicazioni scritte o mediante specifici incontri a seconda della complessità dei casi.
9. Accesso documentale
A seguito della pronuncia da parte del Comitato relativa alla richiesta di registrazione/rinnovo, è consentito l’accesso ai relativi documenti e informazioni attinenti il processo di registrazione, come previsto dalla legislazione vigente in materia di accesso agli atti, al fine di prendere visione della documentazione e/o di estrarne copia, in quest’ultimo caso previo pagamento dei costi di riproduzione.
L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
La richiesta di accesso va indirizzata ad ISPRA, quale detentore della documentazione, e può essere presentata seguendo puntualmente le istruzioni riportate al seguente
link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx-xxx-xxxx/xxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxxx
10. Ricorsi e reclami
Avverso le delibere emesse dal Comitato EMAS è ammesso ricorso, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
Relativamente alle registrazioni EMAS rilasciate in favore di un’organizzazione, qualunque soggetto interessato può presentare reclamo al Comitato EMAS, inviando la relativa documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx.
Il reclamo deve essere motivato e pertinente rispetto alla materia della “registrazione EMAS”. Il Comitato EMAS procede all’esame dei reclami pervenuti, avvalendosi anche dell’ISPRA, e provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, a informare per iscritto i soggetti interessati circa le iniziative intraprese, sempre nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati trattati.
11. Rinuncia alla registrazione EMAS
La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell’organizzazione può essere effettuata in ogni momento mediante comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, evidenziando le motivazioni di tale decisione, a firma del legale rappresentante dell’organizzazione registrata. La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.
Il Comitato – Sezione EMAS Italia dispone la cancellazione dell’organizzazione dall’elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS dandone comunicazione al verificatore ambientale e all’ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente.
12. Quote di registrazione
Le quote di registrazione sono fissate con riferimento alla definizione di piccola, media e grande impresa così come stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
12.1Determinazione delle quote
Il Comitato – Sezione EMAS Italia stabilisce le seguenti quote:
• Euro 50,00 per le piccole imprese;
• Euro 500,00 per le medie imprese;
• Euro 1.500,00 per le grandi imprese.
Le Autorità locali, le Istituzioni governative e gli Enti pubblici (esclusi gli Enti pubblici economici, le società di capitali partecipate da Enti Pubblici e gli Enti con personalità di diritto privato) sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.
Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della registrazione.
12.2Modalità di versamento delle quote
La quota di prima registrazione deve essere versata all’atto della presentazione della domanda di registrazione EMAS. Le successive quote devono essere versate all’inizio di ogni anno di validità della registrazione. Le quote devono essere versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Capo XXXII – capitolo 2594/02 – causale: “Adesione al Regolamento EMAS”. I codici IBAN delle Tesorerie Provinciali dello Stato, competenti per territorio, sono disponibili sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx/xx-xxxxxxxxxxxxx-xxxx/x-xxxxx-xx- registrazione
12.3 Modifica delle quote
L’eventuale modifica delle quote da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia deve avvenire entro
il 30 novembre dell’anno precedente a quello di applicazione. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare alle organizzazioni registrate l’avvenuta variazione della quota.
13. Inoltro della documentazione oggetto di pubblicazione e divulgazione
A conclusione degli iter di registrazione e di rinnovo della registrazione, l’organizzazione registrata: trasmette all’ISPRA copia della dichiarazione ambientale e/o della documentazione oggetto di pubblicazione, compresi gli eventuali estratti della dichiarazione ambientale, solo su supporto informatico e in formato PDF (inferiore a 5 Mb), ovvero preferibilmente il link alla pagina web in cui tale documentazione è pubblicata; rende disponibile al pubblico suddetta copia.
In caso pervengano ad ISPRA segnalazioni di mancata messa a disposizione della dichiarazione ambientale da parte di un’organizzazione, l’ISPRA sollecita, tramite e-mail, la medesima organizzazione ad ottemperare all’obbligo di divulgazione della dichiarazione ambientale come previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento. In caso di inottemperanza il Comitato prenderà i provvedimenti ritenuti necessari.
14. Registro delle organizzazioni EMAS
L’ISPRA provvede, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, alla tenuta del registro contenente l’elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS.
Il registro delle organizzazioni è pubblico e può essere consultato, tramite internet, sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx.
15. Comunicazione alla Commissione UE
L’ISPRA, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, provvede a comunicare periodicamente alla Commissione UE l’aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l’eventuale sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro.
Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile tramite internet sull’Helpdesk EMAS della Comunità Europea xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xx.xxx e sul registro ufficiale EMAS Europeo xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx.
16. .Organizzazioni ubicate nei paesi terzi (extra UE)
16.1Richiesta di registrazione EMAS
La registrazione, ai sensi degli artt. 4 e 13 del Regolamento EMAS e della Dec. UE 832/2011, può essere richiesta da qualsiasi organizzazione che abbia sede e operi in un paese terzo e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato (o abilitato) in Italia per il codice NACE relativo alle attività del richiedente e per poter operare nel paese in questione.
Al fine di facilitare il processo di registrazione e chiarire alcuni aspetti procedurali, è opportuno che l’organizzazione richiedente informi, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla verifica, il Comitato – Sezione EMAS Italia in merito alla sua intenzione di richiedere la registrazione presso il sistema italiano.
Per ottenere la registrazione, l’organizzazione deve presentare una richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia, corredata:
• dalle informazioni richieste per la registrazione di cui all’allegato VI del Regolamento EMAS;
• dalla dichiarazione del verificatore ambientale di cui all’allegato VII del Regolamento EMAS;
• dalla dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
• dalla quietanza del pagamento della quota di registrazione.
La richiesta deve essere effettuata tramite il Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS raggiungibile da internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxx.xxx. In caso di impossibilità ad utilizzare il suddetto Sistema di Gestione Richieste, è possibile inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Una volta accertata la validità dell’accreditamento (o abilitazione) del verificatore, si procederà secondo quanto stabilito ai par. 3.3 e successivi della presente procedura, fatta eccezione per quegli aspetti che vedono il coinvolgimento delle ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente.
Sarà compito del verificatore ambientale accertare l’assetto societario dell’organizzazione richiedente.
Il verificatore dovrà inoltre effettuare un controllo approfondito del rispetto degli obblighi normativi da parte dell’organizzazione e dei suoi siti inclusi nel processo di registrazione. A tal fine, il verificatore dovrà controllare tutte le licenze e i permessi ambientali di cui l’organizzazione deve essere in possesso e qualsiasi altro tipo di prova a norma dell’ordinamento giuridico dei paesi terzi interessati dalla domanda di registrazione. Ciò potrà essere fatto anche avvalendosi dei risultati dell’operato delle autorità responsabili dell’applicazione della legge. Come previsto dalla Dec. UE 832/2011 (par 4.1.4), al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente, l’organizzazione richiedente potrà produrre, ove disponibile, una dichiarazione delle autorità responsabili dell’applicazione della legge nel paese terzo interessato contenente informazioni sui permessi ambientali cui è soggetta l’organizzazione e che attesti l’assenza di rilievi di inottemperanza e/o di procedimenti di infrazione, cause legali o procedimenti di investigazione di denunce a carico dell’impresa.
Ai sensi della Dec. 832/2011 par. 4.4.8, in fase di verifica ai fini della registrazione, inoltre, il verificatore è tenuto ad accertare l’assenza di pertinenti reclami delle parti interessate, ovvero che gli stessi siano stati risolti positivamente. Spetta all’organizzazione informare tempestivamente il verificatore in merito ad eventuali pertinenti reclami ricevuti dopo la convalida della dichiarazione ambientale e alle modalità di gestione degli stessi.
Come previsto dalla Dec. UE 832/2011 (par 4.4.10), il Comitato – Sezione EMAS Italia si riserva la facoltà, qualora siano stati precedentemente presi opportuni accordi con i paesi extra UE interessati, di chiedere informazioni alle competenti autorità del Paese Terzo in questione, sul rispetto, da parte dell’Organizzazione richiedente, degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
16.2 Rinnovo della registrazione EMAS
Per il rinnovo della registrazione, si applica quanto previsto al paragrafo 4 della presente procedura, ad eccezione della comunicazione inerente agli esiti della delibera del Comitato - Sezione EMAS Italia, che sarà inviata all’organizzazione e al verificatore ambientale. Solamente nel caso in cui esistano accordi con i paesi extra UE interessati di cui al paragrafo precedente, tale comunicazione sarà inviata anche agli enti del Paese Terzo individuati nei suddetti accordi.
In merito alla verifica, da parte del verificatore ambientale, del rispetto della normativa ambientale applicabile da parte dell’organizzazione, ai sensi della Dec. UE 832/2011 (4.4.13), qualora si rilevi un caso di inottemperanza durante il periodo di validità della registrazione o al momento del rinnovo, il verificatore riferisce la situazione all’organismo competente. Al momento del rinnovo, il verificatore sottoscriverà la dichiarazione di cui all’allegato VII al Regolamento, soltanto se l’organizzazione dimostra di aver adottato misure adeguate a garantire il ripristino del rispetto degli obblighi normativi.
Anche in fase di verifica ai fini del rinnovo, ai sensi della Dec. 832/2011 par. 4.4.8, il verificatore è tenuto ad accertare l’assenza di pertinenti reclami delle parti interessate, ovvero che gli stessi siano stati risolti positivamente. Spetta inoltre all’organizzazione informare tempestivamente il Comitato
– Sezione EMAS Italia ed il verificatore in merito a eventuali pertinenti reclami ricevuti dopo la convalida della dichiarazione ambientale e alle modalità di gestione degli stessi.
16.3 Sospensione, cancellazione, rinuncia e ricorsi
Per quanto riguarda la sospensione della registrazione EMAS, la revoca del provvedimento di sospensione, la cancellazione della registrazione EMAS, i ricorsi e la rinuncia alla registrazione EMAS, si applica quanto previsto nei rispettivi paragrafi, fatta eccezione per quegli aspetti che vedono il coinvolgimento delle ARPA/APPA o altro Ente territorialmente competente.
16.4 Consultazione parti interessate
Il diniego di registrazione, la sospensione e la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS non possono essere deliberate senza la preventiva consultazione dell’organizzazione, del verificatore ambientale e, ove possibile, di eventuali altre parti interessate, effettuata dall’ISPRA, tranne nei casi di mancato invio della richiesta di rinnovo e/o dei chiarimenti richiesti o in caso di rinuncia da parte dell’organizzazione stessa.
16.5 Questioni linguistiche
Ai sensi del Regolamento 1221/09, par. 5 comma 3, la domanda di registrazione/rinnovo e la relativa documentazione allegata, deve essere presentata in italiano. È opportuno che le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale siano disponibili anche nella/e lingua/e ufficiale/i del/i paese/i terzo/i in cui sono ubicati i siti dell’organizzazione.
16.6 Costi di registrazione
Per le organizzazioni ubicate nei paesi terzi (extra UE) valgono le quote riportate al par. 11.1. Per le
Autorità locali, le Istituzioni governative e gli Enti Pubblici, la quota di registrazione è pari a Euro 50,00.
Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della registrazione.
Per i versamenti dovranno essere utilizzate le seguenti coordinate bancarie:
- Beneficiario: Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
- Conto Beneficiario: XX00X0000000000000000000000
- Banca: Banca d'Italia
- Causale: capo 32 capitolo 2594/02 - adesione al Regolamento EMAS.
ALLEGATO: fac-simile del certificato di registrazione 12
ALLEGATO - Fac-simile del certificato di registrazione
Certificato di Registrazione
Registration Certificate
Indirizzo, num. civ. CAP – Città (Provincia)
N. Registrazione:
Registration number
IT-00xxxx
giorno mese anno
Data di registrazione:
Registration date
NACE XX:XX
DENOMINAZIONE CODICE NACE
DENOMINAZIONE CODICE NACE IN LINGUA INGLESE
Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.
Roma, giorno mese anno
Rome,
Certificato valido fino al: giorno mese anno
Expiry date
Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il presidente
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“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”.