Contract
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA DI AMBITO LOCALE, NELLE IMPRESE FORNITRICI DI CONTENUTI INFORMATIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE CON TECNOLOGIA DIGITALE E/O OPERANTI ATTRAVERSO CANALI SATELLITARI IN CHIARO CHE NON RAPPRESENTINO RITRASMISSIONE DI EMITTENTI NAZIONALI, NEI GRUPPI DI EMITTENTI E NEI CONSORZI CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA (SYNDICATIONS) E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
L’anno 2006, addì 11 del mese di luglio, in Roma,
tra
Aeranti-Corallo rappresentata dal Coordinatore Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal Componente dell’esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx,
Aeranti rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta,
Associazione Corallo rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, dal Consigliere delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx,
e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresen- tata dal Presidente, Xxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale, Xxxxx Xxxxxxxx Longhi, dal responsabile della Commis- sione contrattuale Xxxxx Xxxxxxxxx,
premesso che il contratto collettivo di lavoro sottoscritto tra le parti il 3 ottobre 2000 è scaduto il 2 ottobre 2004 e che
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in data 19 dicembre 2005 è stato sottoscritto un accordo di proroga che ha previsto adeguamenti retributivi ed integra- zioni normative,
premesso altresì che si rende opportuno procedere alla redazione di un testo contrattuale coordinato con le modifi- che e le integrazioni di cui all’accordo 19 dicembre 2005,
tutto ciò premesso, si conviene di approvare il seguente testo contrattuale contenente il contratto 3 ottobre 2000 coordinato con le modifiche e le integrazioni del 19 dicem- bre 2005;
Art. 1
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operan- ti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresenti- no ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di infor- mazione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all’art. 2 (di seguito denominati per brevità anche “tele-radiogior- nalista/i” o “lavoratore/i”) che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipen- denza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art.7.
L’Aeranti-Corallo, l’Aeranti, l’Associazione Corallo, la Fnsi si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda il settore.
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Le parti prendono atto che la legge sull’ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di infor- mazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbli- go inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.
QUALIFICHE E RETRIBUZIONE
Art. 2
I minimi di stipendio sono quelli fissati nella tabella alle- gata al presente contratto per le seguenti categorie: tele- radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; tele-radiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; coordina- tore redazionale.
a) È tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attivi- tà lavorativa nel settore giornalistico colui che svolge attivi- tà giornalistica quotidiana con carattere di continuità per la produzione e elaborazione autonoma di notizie e servizi in testo e/o audio-video. Nell’organizzazione del lavoro tale soggetto è impegnato ad utilizzare, nell’ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri della infor- mazione radiotelevisiva.
b) È tele-radiogiornalista con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico colui che svolge la propria attività pro- fessionale nell’ambito della struttura informativa di una
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delle imprese di cui al precedente art. 1 – tale soggetto svolge attività giornalistica quotidiana con carattere di con- tinuità per la produzione e elaborazione autonoma di noti- zie e servizi in testo e/o audio-video; lo stesso soggetto nel- l’organizzazione del lavoro è impegnato ad utilizzare, nel- l’ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informa- tici propri della informazione radiotelevisiva.
c) È considerato coordinatore redazionale il tele-radio- giornalista al quale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, siano state eventualmente affidate, con apposita lettera di incarico, mansioni gerarchi- che di coordinamento del lavoro redazionale. Per il periodo di esercizio delle mansioni di coordinatore redazionale, spetterà al lavoratore una indennità di funzione da concor- darsi in sede aziendale e comunque non inferiore al 13% del minimo di stipendio.
d) Premesso che i direttori sono chiamati a garantire l’autonomia delle singole testate, l’opera del giornalista nel corso dell’orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, nel rispetto delle sue competenze professionali, anche per le eventuali testate on line prodotte dall’azienda, fermo restando che la sua prestazione deve comunque svolgersi prevalentemente nella testata di appartenenza.
Note a verbale
1) Gli elementi della retribuzione mensile sono i seguenti:
a) minimo contrattuale (comprensivo anche della ex indennità di contingenza)
b) eventuali superminimi e compensi a carattere conti- nuativo corrisposti mensilmente;
c) eventuali aumenti periodici di anzianità;
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d) indennità dell’eventuale coordinatore redazionale.
e) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per ventisei il compenso mensile mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo il relativo importo per sei. I minimi di stipendio sono indicati nella tabella di cui all’allegato A del presente contratto, tenendo conto della distinzione tra attività radiofonica e attività tele- visiva.
2) L’indennità di vacanza contrattuale prevista dal verbale di accordo sindacale del 15 febbraio 2005 cessa di esse- re corrisposta dal 1° gennaio 2006.
La tabella dei nuovi minimi è riportata in allegato al pre- sente contratto sotto la lettera “A”.
3) Le parti, constatato che, ai sensi dell’art.2 del contratto collettivo, il personale giornalistico è stato inquadrato in 2 categorie: il tele-radiogionalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e il tele-radio- gionalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel set- tore giornalistico, dopo aver preso atto che questa for- mulazione può ingenerare conflitti interpretativi anche in relazione al diverso status professionale degli interessa- ti, hanno convenuto che la normativa debba essere interpretata correttamente come segue: a) relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nel registro dei praticanti; b) relativamente ai giornalisti pub- blicisti nel computo dei 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico devono essere considerati esclusi- vamente i periodi per i quali l’interessato abbia svolto attività di lavoro giornalistico subordinato ai sensi di con- tratti collettivi di lavoro giornalistico, il tutto fermo restan- do quanto stabilito all’art.34, 11° comma.
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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 3
Ai tele-radiogiornalisti con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico spetterà una maggiorazione dello sti- pendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato pres- so la stessa azienda fino ad un massimo di sei scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo contrat- tuale della categoria di appartenenza e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di ogni biennio.
CONTRATTI A TERMINE
Art. 4
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 le parti, aven- do prorogato sino al 31 dicembre 2007 tutta la normativa prevista dal contratto 3 ottobre 2000, convengono che, in relazione alla stipula dei contratti a termine, continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall’arti- colo 4 del CCNL 3 ottobre 2000, che di seguito si riporta:
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed inte- grazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l’applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative;
- per sostituire i lavoratori assenti per ferie;
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- per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa;
- per sostituire lavoratori assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido).
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30/12/1971 n. 1204 e successive modi- ficazioni ed integrazioni, potrà avvenire anche con un anti- cipo di due mesi rispetto al periodo di astensione.
L’incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
Art. 5
L’assunzione del tele-radiogiornalista per i rapporti pre- visti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rila- sciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del tele-radiogiornalista.
All’atto dell’assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da cia- scuna delle parti senza preavviso e con la sola correspon- sione del compenso dovuto al tele-radiogiornalista per il periodo di servizio prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
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Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, nep- pure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella pro- prietà della azienda.
Assunzione di disoccupati
Per il periodo di vigenza del presente contratto le azien- de di cui all’art.1 possono assumere con contratto a termi- ne giornalisti professionisti e/o praticanti iscritti negli elen- chi nazionali dei giornalisti disoccupati e cassaintegrati.
Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 4 mesi e superiore a 12 mesi e non potrà essere rinnovato dalla stessa azienda per lo stesso soggetto.
[Nel corso del contratto a termine la quota dei contribu- ti a carico dell’azienda è pari a quella prevista dal comma 4 dell’art.2 del D.L. 14/6/1996 n.318 convertito in legge 29/7/1996 n.402. ]
[Qualora il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato l’azienda usufruirà dei benefici contri- butivi previsti dal comma 28 dell’art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, per ulte- riori 12 mesi.]
[Le aziende che intendano avvalersi delle predette faci- litazioni dovranno richiedere alla FNSI la certificazione che i giornalisti ed i praticanti interessati siano iscritti negli elen- chi nazionali dei disoccupati e cassaintegrati.]
L’assunzione a termine di giornalisti e praticanti di- soccupati e la loro eventuale trasformazione in contratti a tempo indeterminato dovrà essere comunicata alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art.32 [nonché al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Div. X.]
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Nota
Le disposizioni del presente articolo, riportate in corsi- vo, non trovano più applicazione a seguito dell’esaurimen- to degli effetti delle norme di legge richiamate.
DIRETTORE
Art. 6
La nomina del direttore giornalistico di una testata dei soggetti di parte datoriale di cui al precedente art.1 è comu- nicata dall’azienda alla rappresentanza sindacale dei tele- radiogiornalisti, ove esistente, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra azienda e direttore, tali, in ogni caso, da garantire l’autonomia dei tele-radiogiornalisti e da non risul- tare in contrasto con le norme sull’ordinamento sulla pro- fessione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto.
ORARIO DI LAVORO
Art. 7
Le parti concordano nel ritenere che l’esercizio dell’atti- vità giornalistica rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni,
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secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata.
Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40a ora, oggi non retribuite, saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza mag- giorazioni, secondo le seguenti scadenze:
- a partire dal 1° luglio 2006 sarà retribuita la quarante- sima ora (saranno non retribuite le ore dalla trentaset- tesima alla trentanovesima);
- a partire dal 1° dicembre 2007 saranno retribuite la trentanovesima e la quarantesima ora (saranno non retribuite le ore dalla trentasettesima alla trentottesima).
Le residue 2 ore saranno successivamente retribuite secondo le scadenze e le modalità che le parti concorde- ranno in sede di rinnovazione contrattuale quadriennale e comunque non oltre il 1° gennaio 2011. In tale sede le parti si impegnano a riesaminare l’intera materia.
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 8
Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo della retribuzione mensile deve intendersi comprensivo del maggiore compenso che sarebbe dovuto per le ore di lavo- ro prestato fino alla 40a ora settimanale, secondo quanto previsto dal precedente art.7, commi 3 e 4.
La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36a e la 40a dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali con- cordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigen- ze aziendali.
Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
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Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 9
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa espli- cito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radiogiornalista spette- rà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana ed il lavoro domenicale sarà com- pensato con le maggiorazioni previste nell’art. 12 lettere
e) ed f).
In ogni caso il tele-radiogiornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle sei giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.
FESTIVITÀ
Art. 10
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche;
b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio e 2 giu- gno);
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c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorren- za del Patrono della città in cui ha sede l’impresa.
Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricor- renza del Patrono coincida con altra festività infrasettima- nale o nazionale.
In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno com- patibilmente con le esigenze di servizio.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successi- va, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di pre- stazione effettuata nel giorno di calendario del 4 novembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno ricono- sciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festi- vità religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell’anno di servizio.
Trattamento riservato ai tele-radiogiornalisti in occasio- ne delle festività di cui al 1° comma
A) Il tele-radiogiornalista che, nell’ambito del suo regi- me di orario, non lavora nelle festività di cui al punto b) e c) del presente articolo ha diritto:
1) Alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per la festività, se la festività non coincide con la domenica.
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2) Se la festività coincide con la domenica, ad 1/26° della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.
LAVORO NOTTURNO
Art. 11
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 06,00.
Le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secon- do le percentuali elencate al successivo art.12.
LAVORO DOMENICALE, FESTIVO E NOTTURNO MAGGIORAZIONI
Art. 12
Le prestazioni lavorative straordinarie, festive e nottur- ne andranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
a) Lavoro straordinario | 20% | |
b) Lavoro notturno | 18% | |
c) Lavoro festivo | 30% | |
d) Lavoro festivo notturno | 35% | |
e) Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | |
f) Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo | 30% | |
g) Lavoro straordinario festivo | 40% | |
h) Lavoro straordinario notturno festivo | 50% | |
i) Lavoro straordinario notturno | 30% | |
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La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle mag- giorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei.
I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul TFR.
Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comun- que calcolati escludendo i compensi per lavoro straordina- rio, festivo, notturno ecc.
RAPPORTI PLURIMI
Art. 13
Il tele-radiogiornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dall’edi- tore, d’accordo con il direttore.
Se al tele-radiogiornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 10% da calco- larsi sul minimo di stipendio, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
In ogni caso il tele-radiogiornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali della azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi inte- ressi, il lavoratore potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altri mezzi informativi a carattere culturale, reli- gioso, politico o sindacale.
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MODIFICHE, CESSIONE
E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI
Art. 14
Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell’auto- re, sempre che sia reperibile; il servizio non dovrà compa- rire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l’assenso del tele-radiogiornalista.
L’articolista, può pubblicare in volume gli articoli inviati
- compresi i testi dei servizi radiotelevisivi - siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, anche se non trasmessi dalla testata alla quale erano destinati.
LAVORO PART-TIME
Art.15
Lavoro part-time
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dall’art.5 della legge 19/12/1984 n.863 e successive modificazioni ed inte- grazioni.
Con accordo fra azienda e lavoratore, sentito il diretto- re, è consentita la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale anche per un periodo predeterminato.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazio- ne del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parzia- le, deve risultare da atto scritto con l’indicazione della distri- buzione concordata dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà
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essere soggetta a revisione qualora si determinino specifi- che esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con pre- fissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Ai lavoratori a tempo parziale sono applicati i trattamen- ti economici e normativi previsti dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno secondo il criterio della proporzio- nalità all’orario di lavoro concordato.
CESSIONE SERVIZI
Art. 16
La cessione sistematica di servizi giornalistici a più testate appartenenti a differenti editori darà luogo per la durata della stessa ad un maggior compenso nella misura del 10% del minimo di stipendio.
Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termi- ne della cessione.
Per la cessione di singoli servizi sarà dovuto al lavora- tore un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a € 7,75 per servizio.
La cessione occasionale di servizi può avvenire soltan- to previa autorizzazione del lavoratore interessato.
Note a verbale
1) L’obbligo del pagamento del compenso è subordina- to all’utilizzazione economica da parte della azienda del servizio originale del tele-radiogiornalista.
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2) La maggiorazione di cui sopra non si applica quando le testate giornalistiche siano riferibili ad un unico sog- getto ovvero a soggetti collegati o controllati ex art. 2359 c.c. ovvero a persone fisiche aventi partecipa- zioni corrispondenti alle quote di collegamento o di controllo ex art. 2359 c.c.
3) La maggiorazione di cui sopra non si applica ai gruppi di emittenti e consorzi che effettuano trasmis- sioni di programmi in contemporanea ai sensi del- l’art. 29 del Decreto legislativo 31.7.2005 n.177 (cosiddette syndications) per la cessione di servizi alle altre emittenti delle syndications; la maggiora- zione non si applica infine alle agenzie di informa- zione radiotelevisiva.
TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 17
I lavoratori, compresi quelli con contratto part-time, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità, l’ammontare della quale dovrà essere pari a 30/26esimi della retribuzione mensile, a partire da dicem- bre 2006.
I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere all’azienda, salvo che siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesi- mi della tredicesima mensilità per i mesi lavorati nel corso dell’anno prima della risoluzione del rapporto.
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Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno da considerare come mese intero.
INDENNITÀ REDAZIONALE
Art. 18
Ai tele-radiogiornalisti sarà corrisposta al 30 giugno una indennità redazionale pari a €. 258,23.
Le modalità di corresponsione dell’indennità redaziona- le sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima men- silità.
L’indennità redazionale non è computabile nel calcolo di tutti gli istituti retributivi contrattuali diretti ed indiretti (tre- dicesima, ferie, festività etc.) eccezione fatta per il TFR.
TRASFERIMENTO
Art. 19
Xxxxx xxxxx contrari, il tele-radiogiornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune che si trovi ad una distanza superiore di 60 km dal luogo di assunzione, se non nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2103 del Cod. Civ.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presen- te CCNL, o comunque accettato dal tele-radiogiornalista, spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventiva- mente concordate con l’azienda per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indenni- tà pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di per- messo retribuito.
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FERIE - PERMESSI STRAORDINARI ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI
Art. 20
Ferie
I tele-radiogiornalisti hanno diritto, per ogni anno di ser- vizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi.
Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro si arti- cola su 5 giorni lavorativi anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della presente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo.
L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° mag- gio e il 31 ottobre.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettan- ti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento eco- nomico a scelta dell’azienda.
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.
Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anziani- tà nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesi- mi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno consi- derate a questi effetti come mese intero.
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Aspettativa
Al tele-radiogiornalista, che ne faccia richiesta per giu- stificati motivi, potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.
Ai lavoratori che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l’art.31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Permessi sindacali
Ai tele-radiogiornalisti che ricoprono cariche negli orga- ni previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni Regionali di Stampa federate o che risultino delegati ai Congressi della catego- ria, oppure incaricati delle trattative sindacali, ovvero com- ponenti la Commissione esaminatrice per la prova di ido- neità professionale, saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali loro funzioni. Tali permessi saranno concessi anche ai lavoratori che fanno parte degli organi direttivi dell’INPGI, della CASAGIT e degli Ordini Professionali, in occasione delle riunioni dei medesimi.
Tali permessi non potranno comunque complessiva- mente superare dieci giorni annui.
Permessi straordinari
Nel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di 1° o 2° grado, sarà concesso ai lavoratori un permesso straordinario della durata di 2 giorni elevabile a 3 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del lavoratore.
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Ai tele-radiogiornalisti con anzianità aziendale superio- re a cinque anni, saranno concessi in aggiunta alle ferie, permessi straordinari retribuiti per complessivi tre giorni lavorativi all’anno.
I permessi straordinari richiesti dai tele-radiogiornalisti e non goduti per esigenze aziendali potranno essere recu- perati nell’anno successivo.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi straordinari.
MATRIMONIO E MATERNITÀ
Art. 21
Ai lavoratori che contraggono matrimonio è dovuto, in occasione delle nozze, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni di calendario. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepisco- no dall’INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di pre- videnza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di legge.
A particolare tutela della salute nella maternità, dall’ini- zio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgo- no le disposizioni di legge.
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MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 22
In caso di infortunio o malattia riconosciuta ai lavorato- ri e ai praticanti, sarà conservato il posto sino alla raggiun- ta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza, di metà di essa per i successivi 6 mesi ed alla conservazione del posto senza retribuzione per altri 3 mesi.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.
Entro il citato periodo di 15 mesi il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, un periodo di aspettativa non retri- buita fino ad un massimo di dodici mesi.
Durante il periodo di tale aspettativa si realizza una sospensione del rapporto di lavoro che non dà diritto alla maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro consta- tata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavo- ratore il trattamento di liquidazione stabilito dal presente CCNL (TFR e trattamento sostitutivo del preavviso).
L’assenza per malattia o infortunio deve essere comu- nicata immediatamente, salvo casi di giustificato impedi- mento.
Il tele-radiogiornalista è tenuto a recapitare presso l’azienda entro il termine di tre giorni il certificato medico.
L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 300 l’idoneità al lavoro del tele- radio giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializ- zati di diritto pubblico.
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SERVIZIO MILITARE
Art. 23
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al tele-radiogiornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsia- si natura per tutta la durata della ferma.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 24
1) Indennità sostitutiva del preavviso
In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi del presente CCNL e non determinata per fatto o per colpa del tele-radiogiornalista così grave da non consentire la prose- cuzione anche provvisoria del rapporto, il lavoratore ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso nelle seguenti misure:
a) 2 mesi di retribuzione per il tele-radiogiornalista con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giorna- listico;
b) 1 mese di retribuzione per il tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore gior- nalistico.
Il tele-radiogiornalista, tranne i casi previsti dall’art. 26, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’azienda di avere un’indennità equivalente all’importo
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della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per “giustificato motivo” ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell’azienda, è da escluder- si, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il lavoratore e che quindi, nel caso predetto, oltre al tratta- mento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessa- zione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dal presente arti- colo, qualunque sia - superato l’eventuale periodo di prova
- l’anzianità di servizio del tele-radiogiornalista.
Con la corresponsione delle predette indennità il rap- porto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell’azienda.
2) Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto, costituito ai sensi del presente CCNL, il tele-radiogiornalista ha diritto al tratta- mento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 25
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si applica- no le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalisti- co avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d’opera, lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso
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cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimis- sioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni.
Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere versati entro la normale scaden- za del pagamento delle retribuzioni in atto in azienda.
In caso di controversia sull’ammontare della liquidazione l’azienda verserà al lavoratore entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del trattamento dovuto. In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l’azienda, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuta a corrispondere l’interesse del 7% annuo, comprensivo dell’interesse legale, sulla parte che
non poteva essere ragionevolmente contestata.
Nota a verbale
Entro il 30 giugno di ogni anno l’azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all’entità del tratta- mento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA E CESSAZIONE
Art. 26
I trasferimenti di proprietà (cessione di azienda, ovvero di azioni o quote), che ai sensi di legge debbono essere comunicati all’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni, saranno comunicati, senza il rispetto di particolari formalità, entro 48 ore dall’avvenuta comunicazione alla
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predetta Autorità, dall’impresa ai lavoratori tramite il comita- to o il fiduciario di redazione, ovvero direttamente in caso di mancanza della rappresentanza sindacale.
Nel caso di passaggio di proprietà dell’impresa i diritti acquisiti dal tele-radiogiornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del lavoratore di ottenere la liquidazione.
Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al lavoratore le indennità di licenziamento (trat- tamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Art. 27
Nel caso di morte del tele-radiogiornalista l’azienda sarà tenuta a versare alla scadenza del normale periodo di paga al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavora- tore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, un’indennità pari a quelle che sarebbero spettate al lavoratore in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).
In mancanza delle persone indicate nel comma prece- dente l’indennità sarà attribuita secondo le norme della suc- cessione.
LIMITI DI ETÀ
Art. 28
Il tele-radiogiornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso la stessa azienda
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di almeno sette anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenzia- mento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia maturato il diritto alla pen- sione anticipata a norma di legge ed abbia conseguito com- plessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari.
RAPPRESENTANZA SINDACALE
Art. 29
Nelle aziende che occupano più di cinque tele-radio giornalisti, per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radiogior- nalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre cinque fino a undici tele-radiogiornalisti;
- un comitato di redazione composto da due lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino da dodici a venti tele-radiogiornalisti;
- un comitato di redazione composto da tre lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino oltre venti tele-radiogiornalisti.
È compito del comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l’Associazione regio- nale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblici- sti e praticanti dipendenti dall’azienda;
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b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contrat- to ed intervenire per l’osservanza delle norme di legi- slazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione azien- dale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Nelle aziende che occupano meno di sei tele-radio- giornalisti i compiti di cui ai precedenti punti b) e c) sono affidati su richiesta del singolo lavoratore all’Associazione regionale di stampa competente per territorio, intenden- dosi per tale quella della sede operativa principale del- l’emittente.
Per l’applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra direttore e comitato o fiduciario di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell’azienda ed il comitato o il fiduciario di redazione si riuniranno per l’esame dei sopra specificati problemi anche al fine di favorire una più intensa collabora- zione dei lavoratori allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso il Registro delle Imprese, l’azienda ne con- segnerà copia al fiduciario o al comitato di redazione.
Il fiduciario o il comitato di redazione, a richiesta del sin- golo lavoratore dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrati-
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ve al direttore in tema di completezza dell’informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Il comitato o il fiduciario di redazione sono eletti dall’as- semblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto sia i tele-radiogiornalisti con meno di 24 mesi di lavo- ro nel settore giornalistico, sia i tele-radiogiornalisti con più di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico.
La nomina del comitato o del fiduciario di redazione deve essere notificata all’azienda e alla Commissione Paritetica Nazionale. Il comitato o il fiduciario di redazione durano in carica due anni. Il comitato o il fiduciario di reda- zione uscenti possono essere rieletti.
Nota a verbale
Si conviene che il numero annuo dei permessi sindaca- li fruibili da ogni singolo componente del comitato di reda- zione o dal fiduciario sarà contenuto nel numero massimo di 10 giorni
Da tale limite sarà esclusa l’eventuale partecipazione, in qualità di delegato, al Congresso nazionale della FNSI solo per le aziende con un numero di lavoratori di cui all’art.1 superiore a cinque unità.
Si conviene anche che i fiduciari o i componenti del comitato di redazione dovranno aver cura di programmare la fruizione dei permessi sindacali avendo riguardo alle esi- genze di servizio dell’azienda.
Eventuali controversie saranno portate all’esame con- giunto - per una rapida soluzione - della commissione pari- tetica nazionale di cui al successivo art.32.
Comunicati sindacali
Nell’ambito della funzione informativa delle emittenti radiotelevisive locali si consente all’impegno di diffondere i
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comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e delle rappresentanze sindacali dei giornalisti.
Il comitato o il fiduciario di redazione possono chiedere almeno 3 ore prima la messa in onda del radio/telegiornale al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati. L’eventuale dissenso sull’opportunità della dif- fusione sarà risolto d’intesa tra l’azienda interessata, even- tualmente assistita su richiesta della stessa dall’Aeranti- Corallo, e l’Associazione regionale di stampa competente per territorio, (intendendosi per tale quella della sede ope- rativa principale dell’emittente) eventualmente assistita dalla FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevo- li di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei tele-radiogior- nalisti. Il direttore del giornale, sul contenuto di tali comuni- cati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua respon- sabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale
Nelle aziende con oltre quindici tele-radiogiornalisti i componenti del comitato di redazione o i fiduciari non posso- no essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta della Commissione Paritetica Nazionale.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perento- rio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provve- dimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai diri- genti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai com- ponenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o fun- zioni sia stata data preventiva formale notifica all’Aeranti- Corallo nonché ad Aeranti e all’Associazione Corallo.
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La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.
RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 30
Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal mes- saggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente indivi- duati come tali, come previsto dalle disposizioni di legge in materia.
I servizi radiotelevisivi realizzati dal tele-radiogiornalista nell’ambito della sua normale attività giornalistica non pos- sono essere utilizzati, nemmeno parzialmente, per la realiz- zazione di trasmissioni a carattere pubblicitario.
TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI E DELLA QUOTA DI SERVIZIO
Art. 31
Quote sindacali
Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli tele-radiogiornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali desti- nate alle Associazioni regionali di stampa, nell’importo dalle stesse notificato.
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Le aziende verseranno alle Associazioni di stampa destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
Quote di servizio
Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli lavoratori tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l’aliquota della 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa.
La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall’azienda alla Casagit.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Art. 32
Le parti costituiscono una commissione paritetica nazionale a cui è affidata la gestione applicativa e l’interpre- tazione del presente contratto.
La Commissione verificherà anche l’andamento dell’oc- cupazione giornalistica nel settore dell’emittenza radiotele- visiva locale. Ad essa, pertanto, saranno comunicate dalle imprese le assunzioni di praticanti, nonché le assunzioni a termine e a tempo indeterminato di giornalisti e praticanti disoccupati.
La Commissione, nell’ambito di una politica di valoriz- zazione delle energie professionali del settore, potrà, anche in collaborazione con gli organismi professionali, promuovere iniziative volte all’aggiornamento professiona- le dei giornalisti occupati nel settore.
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COLLEGIO PER LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE
Art. 33
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rap- porto di lavoro, che sarà composto di tre membri di cui uno nominato dall’Aeranti-Corallo, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra l’Aeranti- Corallo e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, inte- ressata alla definizione della controversia, è tenuta a richie- dere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza.
L’Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’Organiz- zazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
PRATICANTI
Art. 34
Presso le imprese di cui all’art.1 possono essere assunti praticanti ai sensi della L. 69/63. I praticanti vengo-
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no inquadrati come tele-radiogiornalisti con meno di 24 mesi di attività nel settore.
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presen- te contratto svolgono nelle imprese di cui all’art. 1 attività di lavoro giornalistico, ivi compresi i soggetti assunti con la qualifica di telereporter e radioreporter (anche se iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco pubblicisti) in base alla defini- zione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui sono firmatari l’Aeranti-Corallo, l’Aeranti e l’Associazione Corallo e non siano iscritti nell’Albo come giornalisti profes- sionisti, potranno svolgere la suddetta pratica.
L’azienda rilascerà apposita attestazione per permette- re l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Per i citati soggetti le eventuali differenze retributive riconducibili ai minimi tabellari verranno indicate separata- mente nel prospetto paga con la voce di superminimo rias- sorbibile che avrà la caratteristica di poter essere riassorbi- to e conglobato nei futuri aumenti contrattuali stabiliti dal nuovo contratto collettivo; le parti convengono che la man- cata iscrizione nel registro dei praticanti non preclude l’ap- plicazione della parte economico e normativa ai soggetti di cui ai commi precedenti.
L’assunzione di nuovi praticanti dovrà essere comuni- cata dall’azienda all’Associazione regionale di Stampa competente, al Consiglio regionale dell’Ordine, alla Casagit e alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.32, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata l’eventuale cessazione del rapporto.
Il praticante è tenuto ad informare l’impresa dell’avve- nuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a retroda- tazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di pratican- tato non comunicati all’atto dell’assunzione ecc.
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All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’impresa la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altre aziende, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professio- nale dei giornalisti - registro praticanti.
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi;
- affidato alla guida del direttore o di altro tele-radiogior- nalista dallo stesso delegato.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni diret- tive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del prati- cante potranno essere attuate in sede dalle imprese o uti- lizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche.
I praticanti hanno diritto al trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto con i seguenti adattamenti:
a) a permessi retribuiti per il tempo necessario a soste- nere le prove per l’idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
b) a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. Tali permessi saranno riconosciuti una sola volta.
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno
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diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
e) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abban- donare l’azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’im- porto della retribuzione correlativa al periodo di pre- avviso per il quale è mancata la prestazione del pra- ticante. Spetterà comunque al praticante il tratta- mento di fine rapporto di cui al precedente punto.
Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovu- to ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comuni- cazione scritta all’impresa dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.
Il periodo di servizio prestato dal giornalista professio- nista nell’azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, della indennità reda- zionale, delle ferie e dei permessi straordinari.
Nota a verbale
Le parti, considerato che la comune volontà era quella di definire nel contratto collettivo due sole qualifiche, quella del tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e quella del tele-radio- giornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel setto- re giornalistico, e che ogni dipendente che svolge attività di natura giornalistica deve essere inquadrato nelle predette categorie, a prescindere dal suo status professionale, con- fermano che ai praticanti giornalisti assunti ai sensi del CCNL 3/10/2000, deve essere applicato nella sua integrità il trattamento economico del tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività nel settore, che comprende, oltre ai
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minimi tabellari, anche le maggiorazioni per lavoro straordi- nario (art.8), le maggiorazioni per il lavoro domenicale, festivo e notturno (art.12), la 13a mensilità (art.17), l’inden- nità redazionale (art.18).
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 35
Le aziende di cui all’art.1 del presente CCNL possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3 della legge 19.12.1984 n.863 e successive modificazioni ed integrazio- ni, con soggetti nei limiti di età previsti dalla legge ed in pos- sesso dei requisiti richiesti dalla legge 3.2.1963 n.69 per lo svolgimento del praticantato.
Il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 16 mesi e all’atto della sua stipula dovrà essere rilasciata all’interessato la dichiarazione utile ai fini del- l’iscrizione nel registro dei praticanti comprovante l’inizio della pratica giornalistica.
Le aziende possono stipulare contratti di formazione lavoro nel rapporto del 10% rispetto all’entità numerica dei tele-radiogiornalisti, con il limite minimo di una unità.
Nel computo dell’entità numerica i decimali vanno arro- tondati all’unità intera più elevata.
Le assunzioni di praticanti con contratto di formazione e lavoro devono essere comunicate dalla aziende alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 32 .
Le aziende che assumano giornalisti disoccupati potranno, in aggiunta all’aliquota sopra indicata, stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro nel rapporto di un
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contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.
Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Rientrano nella formazione i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Al praticante con contratto di formazione e lavoro spet- ta il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 34 del presente CCNL.
Qualora al termine del contratto di formazione e lavoro il rapporto dovesse essere trasformato in rapporto di prati- cantato indeterminato ex art. 34 il periodo di formazione e lavoro sarà considerato utile ai fini dei termini di comporto di cui al 2° e 3° comma dell’art.34 della legge 3.2.1963
n. 69 e ai fini dell’anzianità aziendale.
Nota
Le disposizioni del presente articolo sono state supera- te dalla normativa di legge sopravvenuta successivamente alla stipula del presente CCNL.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“XXXXXXXX XXXXXXXX” - I.N.P.G.I.
Art. 36
L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” attua la previdenza e l’assi- stenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti
40
secondo le norme di legge e del presente contratto; in par- ticolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vec- chiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione; il trattamento in caso di infortunio; gli assegni famigliari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quel- le di natura sanitaria.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 37
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indica- ti nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al succes- sivo art. 40, ai quali è applicato il presente contratto, e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di tele- radiogiornalista, nonché i praticanti hanno diritto al seguen- te trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962,24;
b) per il caso di invalidità permanente totale €
108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lette- ra b), in base alla constatata riduzione della capaci- tà lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’ini- zio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesi-
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mo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentu- nesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quaranta- seiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é mag- giorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazio- ne del rapporto di lavoro suddetto.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
Art. 38
In sede aziendale potrà essere valutata l’opportunità di riconoscere ai tele-radiogiornalisti addetti ai servizi di cro- naca e ai servizi sportivi, una assicurazione integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di
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attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà dell’interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di € 2065,83) e la sua eventuale invalidi- tà temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49.
Art. 39
I trattamenti previsti dal precedente art. 37 saranno cor- risposti per i giornalisti professionisti e per i praticanti dall’INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.
Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal prece- dente art. 37 e degli oneri connessi, si conviene che i dato- ri di lavoro verseranno all’INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di € 11,88 per ogni tele-radiogiornalista e praticante di cui allo stesso art. 37.
La misura di tale contributo potrà essere rivista in rela- zione a comprovate esigenze di gestione.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall’Istituto.
Nel caso di rapporti plurimi il contributo mensile potrà essere ripartito tra le aziende interessate.
Art. 40
Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 37, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi d’intesa con la Fnsi.
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All’Inpgi sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 37 e 39.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 41
I tele-radiogiornalisti iscritti, ai sensi della Legge 3 feb- braio 1963 n. 69 nell’elenco dei giornalisti professionisti possono, su richiesta, aderire al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.
L’iscrizione al fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo giornalista interessato.
A decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo i datori di lavoro verseranno al Fondo per ogni tele-radiogiornalista professionista iscritto, assunto con contratto di lavoro subordinato, un contributo pari all’1% della retribuzione annua percepita dal lavoratore stesso.
Il contributo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,10% della retribuzione annua.
Quest’ultima percentuale dello 0,10% potrà essere ele- vata sino al massimo del 12% su richiesta del singolo lavo- ratore notificata all’azienda.
In occasione del versamento al Fondo dei contributi inerenti la retribuzione di dicembre, dovrà essere versata al Fondo medesimo una quota dell’accantonamento annuale per il TFR di ammontare pari al doppio della sopra citata contribuzione a carico dell’impresa.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 42
L’azienda tratterrà sulla retribuzione del tele-radiogior- nalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o asse- gno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore medesimo, il contributo contrattuale del 3,60%.
Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla Fnsi ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie inte- grative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relati- vo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla Casagit medesima o con le diverse modalità che fos- sero successivamente concordate con le parti firmatarie del presente contratto.
Fatti salvi i diritti di azione della Casagit, questa segna- lerà all’Aeranti-Corallo nonché ad Aeranti e Associazione Corallo, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.
Per la denuncia alla Casagit delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla Casagit; tali moduli devono essere trasmessi alla Casagit entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla Casagit dovranno risul- tare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.
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Note a verbale
1) Eventuali variazioni della misura del contributo con- trattuale, stabilite dalla Fnsi d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della Casagit, dovranno comun- que essere concordate con l’Aeranti-Corallo nonché con Aeranti e Associazione Corallo per i relativi adempimenti delle aziende.
Contestualmente al contributo contrattuale, a carico del singolo tele-radiogiornalista, ogni azienda prov- vederà, inoltre, a versare alla Casagit un contributo, a suo carico, pari allo 0,95% della retribuzione impo- nibile per ogni tele-radiogiornalista dipendente.
2) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate dall’Aeranti-Corallo, dall’Aeranti, dall’Associazione Corallo, dalla Fnsi e dalla Casagit, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore di tali nuove disposizioni.
3) Le aziende in quanto espressamente delegate trami- te la Casagit dai tele-radiogiornalisti con coniuge tito- lare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla Casagit, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contri- buto aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla Casagit.
Le trattenute verranno operate a scadenze seme- strali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giu- gno e di dicembre di ciascun anno.
Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla Casagit, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con versamento separato effettuato
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sul medesimo conto corrente postale previsto per la corresponsione del contributo contrattuale.
Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno dei moduli forniti dalla Casagit e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.
4) Al fine di assicurare una adeguata applicazione della normativa contrattuale inerente l’assistenza sanitaria integrativa gestita dalla Casagit, le parti costituisco- no una commissione paritetica permanente, integra- ta da un rappresentante della Casagit, con il compi- to di monitorare la popolazione giornalistica e i costi assistenziali del settore.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Art. 43
Nei confronti di quei lavoratori ai quali viene applicato all’atto dell’entrata in vigore del presente accordo il contrat- to di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, l’adeguamento alla nuova normativa verrà effettuato secondo i seguenti criteri:
A) Istituti retributivi
Nei confronti di tali soggetti continuerà a trovare appli- cazione il trattamento di miglior favore previsto in campo retributivo fino alla naturale scadenza contrattuale.
In particolare saranno mantenuti i livelli del minimo di retribuzione contrattuale, l’indennità redazionale, la tredice- sima mensilità, le maggiorazioni previste per il lavoro not- turno, festivo, straordinario, il numero dei giorni di ferie e
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permessi, l’istituto del preavviso e della relativa indennità sostitutiva, nonché la maturazione degli scatti di anzianità. Successivamente alla predetta scadenza contrattuale, verranno applicati, in aggiunta ai trattamenti economici già maturati, gli eventuali miglioramenti che saranno stabiliti dal presente contratto collettivo sottoscritto dall’Aeranti- Corallo, l’Aeranti, l’Associazione Corallo e la Fnsi, e suc-
cessivi eventuali rinnovi di quest’ultimo.
B) Istituti normativi
Tutte le norme del presente contratto collettivo, ad eccezione degli istituti retributivi di cui alla precedente let- tera A) troveranno immediata applicazione. Tuttavia come previsto al precedente art. 29 “Norme transitorie” le rappre- sentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL che siano state elette ai sensi delle dispo- sizioni del CCNL Fnsi-Fieg, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. Fermo restando quanto previsto alla prece- dente lettera A), tutti gli inquadramenti per i lavoratori in precedenza assunti ai sensi del CCNL Fnsi-Fieg verranno adeguati agli inquadramenti del presente CCNL. Al fine di dare esecuzione al presente articolo 43, le imprese di parte datoriale di cui all’art. 1 del presente contratto che occupi- no lavoratori ai quali viene applicato il contratto collettivo Fnsi-Fieg, a seguito dell’entrata in vigore del presente CCNL procederanno a redigere insieme a tali lavoratori un atto di ricognizione della posizione di ognuno degli stessi.
Art. 44
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività informativa delle imprese, le parti convengono di promuovere iniziative
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comuni finalizzate a introdurre nuove norme in materia di sostegno delle emittenti radiotelevisive, impegnate nel ruolo informativo.
Art. 45
Decreto legislativo 18.9.2003 n. 276 (Legge Biagi)
Le parti confermano l’impegno, assunto con il punto 7 dell’accordo 3 dicembre 2003, a proseguire nell’esame congiunto delle disposizioni e delle nuove tipologie contrat- tuali previste nel decreto legislativo 18 settembre 2003 n. 276 per verificarne l’applicabilità al settore per quanto attie- ne le prestazioni di lavoro giornalistico.
Nello stesso ambito le parti proseguiranno nell’esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazio- ne autonoma coordinata e continuativa e nella verifica degli aspetti applicativi del Regolamento dei rapporti di collabo- razione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti il 3 ottobre 2000.
Le conclusioni della verifica costituiranno oggetto d’inte- sa tra le parti in sede di rinnovo del contratto quadriennale.
INPGI E FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 46
Nel corso della trattativa Aeranti-Corallo ha posto il pro- blema di una propria rappresentanza negli organi collegiali dell’Inpgi e nel Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza complementare. Al riguardo le parti, nel prende- re atto che l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
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italiani è retto da uno statuto la cui modifica può avvenire soltanto con decreto del Ministero del Lavoro, e che il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani è stato costituito con atto notarile tra la Fnsi e la Fieg, in base alle disposizioni legislative che regolamentano la previden- za complementare, convengono di procedere al più presto ai necessari approfondimenti anche con la Federazione Italiana Editori Giornali e con il Consiglio di amministrazio- ne dell’Inpgi, per quanto di rispettiva competenza, al fine di verificare la percorribilità della richiesta.
VALIDITÀ E DURATA
Art. 47
Fino al 18 dicembre 2005 trova applicazione il CCNL 3 ottobre 2000 nel testo originario. A decorrere dal 19 dicem- bre 2005 trova applicazione il CCNL 3 ottobre 2000 coordi- nato con le modifiche e le integrazioni di cui all’accordo 19 dicembre 2005, così come definito nel presente testo che avrà validità fino al 31 dicembre 2007.
Alla sua scadenza le parti procederanno alla rinnova- zione del contratto quadriennale.
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Allegato A
QUALIFICHE | Minimi di | Minimi di | Minimi di |
stipendio | stipendio | stipendio | |
comprensivi | comprensivi | comprensivi | |
dell’ex | dell’ex | dell’ex | |
indennità di | indennità di | indennità di | |
contingenza (da marzo 2004) | contingenza (da gennaio 2006) | contingenza (gennaio 2007) | |
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1640,83 | 1687,04 | 1733,25 |
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1271,43 | 1307,28 | 1343,13 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1146,42 | 1178,74 | 1211,06 |
Nota: su i minimi di stipendio comprensivi dell’ex indennità di contingenza rela- tivi a dicembre 2005 deve essere applicata l’indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,8 per cento. Tale indennità, come previsto all’art. 3 del pre- sente accordo cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO PER LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NELLE IMPRESE FORNITRICI DI CONTENUTI INFORMATIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE CON TECNOLOGIA DIGITALE E/O OPERANTI ATTRAVERSO CANALI SATELLITARI IN CHIARO CHE NON RAPPRESENTANO RITRASMISSIONE DI EMITTENTI NAZIONALI, NEI GRUPPI DI EMITTENTI E NEI CONSORZI CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA (SYNDICATIONS) E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
L’anno 2006, addì 11 del mese di luglio, in Roma,
tra
Aeranti-Corallo rappresentata dal Coordinatore Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal Componente dell’esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx,
Aeranti rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta,
Associazione Corallo rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, dal Consigliere delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx,
e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappre- sentata dal Presidente, Xxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale, Xxxxx Xxxxxxxx Longhi, dal responsabile della Commissione contrattuale Xxxxx Xxxxxxxxx,
si è sottoscritto il presente regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico per le imprese di radiodiffusione sono-
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ra e televisiva in ambito locale, per le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnolo- gia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chia- ro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazio- nali, per i gruppi di emittenti e per i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
DECORRENZA E DURATA
Art. 1
Il presente regolamento scadrà in data 31 dicembre 2007.
Il regolamento si intende successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza.
INSTAURAZIONE RAPPORTO D COLLABORAZIONE
Art. 2
L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordi- nata e continuativa sarà effettuato secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indica- zioni:
1) data di inizio e tipo di prestazione richiesta;
2) la durata del rapporto di collaborazione nel caso sia a tempo determinato;
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3) il corrispettivo pattuito con gli eventuali rimborsi spese;
4) il nome e cognome e/o la ragione sociale dell’azien- da, l’indirizzo il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge;
5) i dati identificativi del collaboratore.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3
Il corrispettivo del collaboratore viene concordato libe- ramente tra le parti
Il compenso potrà essere quantificato complessiva- mente per tutta la durata e natura del contratto o potrà pre- vedere delle forme di pagamento mensile.
In occasione del pagamento dei corrispettivi verranno emesse da parte del collaboratore idonee ricevute fiscali con l’indicazione delle ritenute di legge (fiscali, previdenzia- li, assicurative).
In presenza di prestazioni professionali occasionali le aziende del settore si impegnano al pagamento dei com- pensi concordati con il singolo collaboratore entro 30 giorni dall’avvenuta prestazione.
NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 4
I servizi e le prestazioni, comunque definite, del colla- boratore dovranno essere messi in onda con la firma
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dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato.
Modifiche ed integrazioni ad ogni servizio dovranno essere apportate con il consenso dell’autore.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 5
Ai collaboratori dovrà essere garantita, in relazione della prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correla- te agli articoli oggetto della prestazione stessa.
COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 6
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-nor- mativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singo- le aziende in relazione all’applicazione del presente regola- mento. Tale collegio sarà composto di tre membri di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzioni di presi- dente, nominato d’intesa tra le parti stesse.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della contro- versia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tra-
mite l’Organizzazione sindacale di appartenenza. 58
L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organiz- zazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
NORMA TRANSITORIA DECRETO LEGISLATIVO 18.09.2003, N. 276
(legge Biagi)
Art. 7
Nell'ambito della verifica degli aspetti applicativi del presente Regolamento e delle disposizioni e delle nuove tipologie contrattuali previste nel decreto legislativo 18 set- tembre 2003, n. 276, le parti proseguiranno nell'esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazio- ne autonoma coordinata e continuativa.
Nota a verbale
In relazione alla contribuzione previdenziale le parti auspicano che anche nel settore giornalistico le modalità di adesione e di versamento contributivo alla gestione sepa- rata dell'Inpgi per i collaboratori coordinati e continuativi siano equiparate alla normativa generale prevista per tutti gli altri settori produttivi.
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INDICE PER MATERIA
CONTRATTO COLLETTIVO
Pag. | Art. | |
Aspettativa | 22 | 20 |
Assicurazione infortuni | 00-00 | 00-00-00 |
Assicurazione integrativa (cronisti, sportivi, inviati, informatori politico - parlamentari) | 42 | 38 |
Assunzione disoccupati | 10 | 5 |
Assunzioni | 9 | 5 |
Aumenti periodici di anzianità | 8 | 3 |
Assistenza sanitaria integrativa (CASAGIT) | 45 | 42 |
Cessazione dell’Azienda | 27 | 26 |
Cessione, modifica e pubblicazione articoli | 17 | 14 |
Cessione servizi | 18 | 16 |
Collegio per la conciliazione delle controversie | 35 | 33 |
Comitato di Redazione | 29 | 29 |
Commissione paritetica nazionale | 34 | 32 |
Computo del trattamento di fine rapporto | 26 | 25 |
Comunicati sindacali | 31 | 29 |
Contratti a termine | 8 | 4 |
Contratti di formazione e lavoro | 39 | 35 |
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Pag. | Art. | |
Direttore | 11 | 6 |
Esami di idoneità (permessi) | 35 | 34 |
Esclusiva | 16 | 13 |
Ferie | 21 | 20 |
Festività | 13 | 10 |
Fiduciario di Redazione | 29 | 29 |
Indennità in caso di morte | 28 | 27 |
Indennità redazionale | 20 | 18 |
Indennità sostitutiva del preavviso | 25 | 24 |
Infortunio e malattia | 24 | 22 |
I. N. P. G. I. | 40 | 36 |
Lavoro a tempo parziale/Part-time | 17 | 15 |
Lavoro domenicale/festivo/notturno (maggiorazioni) | 15 | 12 |
Lavoro notturno | 15 | 11 |
Lavoro straordinario | 12 | 8 |
Limiti di età | 28 | 28 |
Malattia | 24 | 22 |
Materia del Contratto | 4 | 1 |
Maternità | 23 | 21 |
Matrimonio | 23 | 21 |
Minimi di stipendio | 5 | 2 |
Modifiche di articoli | 17 | 14 |
62 |
Pag. | Art. | ||
Norme transitorie e di attuazione | 47 | 43 | |
Orario di lavoro | 11 | 7 | |
Passaggio di proprietà dell’azienda | 27 | 26 | |
Periodo di prova | 9 | 5 | |
Permessi straordinari e permessi sindacali | 22 | 20 | |
Praticanti | 35 | 34 | |
Preavviso | 25 | 24 | |
Previdenza | 40 | 36 | |
Previdenza complementare | 44 | 41 | |
Puerperio | 23 | 21 | |
Qualifiche e minimi di stipendio | 5 | 2 | |
Quote di servizio e quote sindacali | 33 | 31 | |
Rapporti plurimi | 16 | 13 | |
Rapporto tra informazione e pubblicità | 33 | 30 | |
Rappresentanza sindacale | 29 | 29 | |
Retribuzione | 5 | 2 | |
Riposo settimanale | 13 | 9 | |
Risoluzione del rapporto | 25 | 24 | |
Risoluzione del rapporto - Limiti di età | 28 | 28 | |
Scatti di anzianità | 8 | 3 | |
Servizio militare | 25 | 23 | |
Situazione occupazionale | 9 | 5 | |
Trasferimento | 20 | 19 | |
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Pag. | Art. | |
Trattamento di fine rapporto | 26 | 24-25 |
Trattenuta quote sindacali e quota di servizio | 33 | 31 |
Tredicesima mensilità | 19 | 17 |
Tutela sindacale | 32 | 29 |
Validità del contratto | 50 | 47 |
Norme transitorie | 47 | 43 |
Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti | 51 | All.A |
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INDICE PER MATERIA
REGOLAMENTO PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Pag. | Art. | |
Collegio per la conciliazione delle controversie | 58 | 6 |
Decorrenza e durata | 56 | 1 |
Diritto alla firma | 57 | 4 |
Instaurazione rapporto di collaborazione | 56 | 2 |
Responsabilità civile | 58 | 5 |
Trattamento economico | 57 | 3 |
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L'accordo di proroga del CCNL e del Regolamento per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato stipulato in data 19 dicembre 2005 dalle delegazioni così composte:
AERANTI-CORALLO, rappresentata dal coordinatore Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal componente dell'esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx
AERANTI, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta, nonché con l’intervento di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Serafino De Paris, Xxxxx Xxxxxxxx, Angelina Grande, Xxxxxxxx Piccolo, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Paolo Torino, Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistiti dal consulente del lavoro Xxxxxxx Xxxxxxxx
ASSOCIAZIONE CORALLO, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, dal Consigliere delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx, nonché con l’intervento di Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx, assistiti dal consulente del lavoro Xxxxx Xxxxxx
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, rappre-
sentata dal Presidente, Xxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale, Xxxxx Xxxxxxxx Longhi, dal responsabile della Commissione contrattuale Xxxxx Xxxxxxxxx, dalla Giunta Esecutiva, composta da Xxxxx Xxxxxx, Nazareno Bisogni, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dai colleghi Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Tiziano Bullato, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx D’Ulizia, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Pierpatrizia Lava, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx assistiti dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Stampato nell’ottobre 2006 dalla GRAFICA EDITRICE ROMANA srl Xxx Xxxxx Xxxxxxx 0/x - 00000 Xxxx
tel./fax 000000000 - xxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.000.xx