Contratto di assicurazione PPI – Payment Protection Insurance
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN”
Convenzione Asfalia Prime Broker S.r.l.
(cod. schema: AS0 / AS1 / AS2 / AS3)
Contratto di assicurazione PPI – Payment Protection Insurance
La sottoscrizione del contratto è facoltativa ed è riservata alle aziende sottoscrittrici di un contratto di mutuo business
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP VITA
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
E inoltre:
• Nota informativa Privacy
Edizione: 01/04/2021
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, v igilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx
– sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
DIP VITA
Assicurazione PPI (Payment Protection Insurance)
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN
Data Realizzazione: 01/04/2021
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? “PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN” è un prodotto assicurativo c.d. “PPI” (Payment Protection Insurance) dedicato alle aziende che hanno stipulato un contratto di mutuo del segmento business con una banca, che assicura i soggetti che ricoprono all’interno dell’azienda un ruolo chiave (c.d. key-man), tutelando la continuità aziendale e quindi la capacità di rimborso del mutuo.. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede garanzie di ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di ramo danni (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Danni). |
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? | ||
✓ Decesso - Prestazione pari al al Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro. La garanzia è presente in tutte le 3 Opzioni di prodotto. La sopra indicata garanzia di ramo vita è prestata singolarmente (Opzione di prodotto 1), oppure congiuntamente alla garanzia di ramo danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (Opzione di prodotto 2), oppure congiuntamente alle garanzie di ramo danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (Opzione di prodotto 3). | Non è assicurabile: 🗶 chi non sia residente in Italia. 🗶 chi non ricopra all’interno dell’azienda Contraente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave (key-man). 🗶 chi non soddisfi i requisiti di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza, e di massimo 75 anni compiuti alla scadenza dell’assicurazione (solo in riferimento alla Opzione di prodotto 3 la massima età alla scadenza è 67 anni compiuti). 🗶 chi non abbia risposto “NO” a tutte le domande dal Questionario Medico / chi non abbia fornito il Rapporto di Visita Medica. | ||
Ci sono limiti di copertura? | |||
Principali esclusioni garanzia Decesso ! Suicidio dell’Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa; ! Atti di autolesionismo dell’Assicurato; ! Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare e allenamenti compresi); ! Uso da parte dell’Assicurato di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove). |
Dove vale la copertura? | |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? | |
• Al momento della sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Polizza ed il Questionario Medico oppure il Rapporto di Visita Medica. • L’Assicurato deve rendere, all’interno del Modulo di Polizza / Rapporto di Visita Medica, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, pena la compromissione del diritto alla prestazione assicurativa. • Deve essere comunicata alla Compagnia la perdita, da parte dell’Assicurato, nel corso della durata dell’assicurazione, di uno o più requisiti di assicurabilità, nonchè la cessazione dell’attività dell’azienda Contraente oppure la cessazione di rapporto tra l’Assicurato e l’azienda Contraente. • Devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
• Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione alla Compagnia di un Premio unico anticipato versato dal Contraente. • Il Premio unico anticipato è corrisposto dal Contraente con le seguenti modalità: bonifico bancario o assegno bancario. • Il Premio è calcolato in in funzione dell’importo del Capitale Assicurato Iniziale e della durata del contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
• Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa per il caso Decesso ha durata pari a quella Mutuo, (massimo 360 mesi), e cessa quindi alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo. • L’assicurazione cessa altresì, prima della sua naturale scadenza: a) in caso di cessazione di attività del Contraente; b) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente; c) in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo (salvo che il Contraente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i); d) in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento; e) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, con effetto dalla data di liquidazione; f) in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’azienda Contraente e in caso di cessazione dell’attività da parte dell’azienda Contraente; g) in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
• Il contratto non prevede la sottoscrizione di una proposta. • Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento), con diritto alla restituzione del premio (al netto delle imposte). • Successivamente al Periodo di Ripensamento, il Contraente può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa, con diritto alla restituzione del premio non goduto (al netto delle imposte). • Per esercitare i diritti di recesso il Contraente deve inviare apposita comunicazione mediante una lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx • Il recesso ha sempre effetto per tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto attivata. Non è prevista la possibilità di recedere soltanto da una o più garanzie. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI | X | NO | |
• Il contratto NON prevede la sospesione del pagamento dei premi • Il contratto NON prevede il diritto di riscatto o di riduzione delle prestazioni |
DIP DANNI
Assicurazione PPI (Payment Protection Insurance)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA France VIE S.A. (Rappresentanze Generale per l’Italia)
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN” è un prodotto assicurativo c.d. “PPI” (Payment Protection Insurance) dedicato alle aziende che hanno stipulato un contratto di mutuo del segmento business con una banca, che assicura i soggetti che ricoprono all’interno dell’azienda un ruolo chiave (c.d. key-man), tutelando la continuità aziendale e quindi la capacità di rimborso del mutuo. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di ramo vita (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Vita).
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
Opzione di prodotto 2
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al al Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro.
Garanzia prestata congiuntamente alla copertura di ramo vita Decesso.
Opzione di prodotto 3
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al al Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro.
✓ Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari ad una o più Rate del Mutuo per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità.
Le Garanzie sono prestate congiuntamente alla copertura di ramo vita Decesso.
Non è assicurabile:
🗶 chi non sia residente in Italia.
🗶 chi non ricopra all’interno dell’azienda Contraente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio,
Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave.
🗶 chi non soddisfi i requisiti di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza, e di massimo 75 anni compiuti alla scadenza dell’assicurazione
(solo in riferimento alla Opzione di prodotto 3 la massima età alla scadenza è 67 anni compiuti)..
🗶 chi non abbia risposto “NO” a tutte le domande dal Questionario Medico / chi non abbia fornito il Rapporto di Visita Medica.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea
! Atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
! Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
! Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive;
! Abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Al momento della sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Polizza ed il Questionario Medico oppure il Rapporto di Visita Medica.
• L’Assicurato deve rendere, all’interno del Modulo di Polizza / Rapporto di Visita Medica, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, pena la compromissione del diritto alla prestazione assicurativa.
• Deve essere comunicata alla Compagnia la perdita, da parte dell’Assicurato, nel corso della durata dell’assicurazione, di uno o più requisiti di assicurabilità, nonchè la cessazione dell’attività dell’impresa Contraente oppure la cessazione di rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Contraente.
• Devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta.
Quando e come devo pagare?
• Per ciascun Assicurato, le coperture assicurative sono prestate dietro corresponsione alla Compagnia di un premio unico anticipato per l’intera durata del Mutuo, e quindi dell’assicurazione.
• Con esclusivo riferimento alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, qualora la polizza sia abbinata ad un Mutuo di durata superiore ai 120 mesi, è previsto il pagamento di un premio unico anticipato per i primi 120 mesi di durata del Mutuo e, successivamente, di un premio annuale per ciascuna successiva annualità di durata del Mutuo, e quindi dell’assicurazione.
• Il Premio unico anticipato ed il Premio annuale sono corrisposti dal Contraente - con le seguenti modalità: bonifico bancario o assegno bancario.
• Il Premio è calcolato in funzione dell’importo del Capitale Assicurato Iniziale e della durata del contratto
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Per ciascun Assicurato, l’assicurazione ha durata pari a quella del Mutuo (massimo 360 mesi, per tutte le garanzie tranne la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, che ha durata pari a 120 mesi ed a partire dall’undicesimo anno è annualmente rinnovabile, salvo disdetta, sino alla data di scadenza del Mutuo).
• L’assicurazione cessa altresì, prima della sua naturale scadenza:
a) in caso di cessazione di attività dell’impresa Contraente;
b) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
c) in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo (salvo che il Contraente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i);
d) in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento;
e) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, con effetto dalla data di liquidazione;
f) in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Contraente e in caso di cessazione dell’attività da parte dell’azienda Contraente;
g) in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità.
Come posso disdire la polizza?
• Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento), con diritto alla restituzione del premio (al netto delle imposte).
• Successivamente al Periodo di Ripensamento, il Contraente può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa, con diritto alla restituzione del premio non goduto (al netto delle imposte).
• Per esercitare i diritti di recesso il Contraente deve inviare apposita comunicazione mediante una lettera raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Assicurazione PPI (Payment Protection Insurance)
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN
Data Realizzazione: 01/04/2021
Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. |
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso) – RAMO DANNI (garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia) |
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149. |
Patrimonio netto di AXA France Vie: 9.384 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 8.896,3 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2019). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato alle somme assicurate ed ai massimali seguenti. Ramo vita • Decesso (Opzioni di prodotto 1, 2, 3): prestazione pari al Debito Residuo del Mutuo, con un massimo €1.000.000,00. Ramo danni • Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (Opzioni di prodotto 2, 3): indennizzo pari all’importo del Debito Residuo del Mutuo, con un massimo €1.000.000,00. • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (Opzione di prodotto 3): indennizzo pari all’importo della Rata del Mutuo per ciascun periodo di inabilità di 30 giorni consecutivi, con un massimo 18 Rate del Mutuo indennizzate per ogni sinistro e massimo 36 rate del Mutuo indennizzate nel corso della durata del contratto. L’ammontare massimo della Rata indennizzata è pari ad €2.500,00. Il presente contratto di assicurazione può essere sottoscritto, in qualità di Contraente, da aziende (persone giuridiche), con sede legale in Italia, che abbiano stipulato con una Banca un Mutuo avente le seguenti caretteristiche: a) Mutuo del segmento business dedicato alle aziende (persone giuridiche); b) Mutuo di nuova erogazione (con esclusione quindi di mutui in corso di ammortamento); c) Mutuo di tipo ipotecario o chirografario; d) Mutuo di importo erogato iniziale non superiore ad €1.000.000,00 (pertanto, ai fini del presente contratto, il massimo importo |
di Capitale Assicurato Iniziale è pari ad €1.0000.000,00); e) Mutuo di durata non superiore a 360 mesi. Il Contraente, in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto ad individuare una o massimo due persone che ricoprono un ruolo rilevante all’interno dell’azienda (Assicurati key-man), scegliendo di attivare l’assicurazione con una delle seguenti due formule: a) Formula Unico Key-Man assicurato al 100%. In tal caso, viene emsso un Modulo di Polizza e l’assicurazione è prestata al 100% per l’intero sull’Assicurato designato; b) Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%. In tal caso, vengono emessi due Moduli di Polizza per ciascun Assicurato desginato e l’assicurazione è prestata sempre pro-quota al 50% su ciascuno di essi. Ogni Modulo di Polizza ha come contraente l’azienda, e come Assicurato il key-man. Beneficiaria delle Prestazioni e degli Indennizzi è sempre l’azienda Contraente che stipula il contratto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita Esclusioni garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a risse in cui l'Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale; - Rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, oppure sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Esclusioni garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - pratica da parte dell'Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: - sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o |
ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; - i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - esposizione deliberata da parte dell'Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo; - interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi; - trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura); - inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare , a meno che l'Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti; - guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; - conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l'utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Altre limitazioni garanzia Inabilità Totale Temporanea: - Periodo di Franchigia Relativa: 60 giorni (il primo Indennizzo, pari a due Rate del Mutuo, è pertanto corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di inabilità). - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due Sinistri ai fini della indennizzabilità anche del Sinistro successivo: 30 giorni se la causa del Sinistro successivo è diversa da quella del Sinistro precedente, o 90 giorni se la causa del Sinistro è la stessa del sinistro precedente. In tutte le Opzioni di Prodotto, le garanzie Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sono prestate “a primo evento”. La Compagnia, cioè, paga la Prestazione / Indennizzo di Debito Residuo una volta soltanto, in riferimento al primo dei due eventi che si verificano, con contestuale cessazione dell’intera assicurazione in caso di avvenuto pagamento In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - via posta (anche raccomandata): AXA Partners, Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via fax: 00.00000000 - Web (ad eccezione della garanzia Decesso): sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx anche utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile ai contatti sopra indicati), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): DECESSO: - al fine di permettere alla Compagnia l'esatta quantificazione della Prestazione: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca; - documento di identità dell'Assicurato deceduto (carta identità, passaporto, patente); - copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell'esecutore (qualora non già indicata in visura); - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso; - relazione medica attestante le cause del decesso. Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio - Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. |
INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: - al fine di permettere alla Compagnia l'esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca - documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; - copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell'esecutore (qualora non già indicata in visura); - relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti). Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio/incidente stradale - Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA: - al fine di permettere alla Compagnia l'esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca - documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; - copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell'esecutore (qualora non già indicata in visura); - certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea. Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio/incidente stradale - Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. | |
Gestione da parte di altre Imprese: per la gestione dei Sinistri l’Impresa si avvale della società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa). | |
Prescrizione garanzia Decesso: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Prescrizione garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, raccolte nel Modulo di Polizza, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto, con particolare riferimento all’età ed allo stato di salute (Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Gli importi di premio sono comprensivi di imposte, qualora applicabili. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: • se recede dal contratto entro 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di ripensamento): in tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e sarà rimborsato l’importo di Premio pagato (al netto delle imposte). • se recede dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso, e sarà rimborsato il Premio versato e non goduto (al netto delle imposte). • in caso di estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, con dititto ail rimborso di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). • in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, sarà rimborsata al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo. • in caso di cessazione del rapporto tra un Assicurato e l’aziendaContraente, la copertura assicurativa non sarà più operante a partire dal giorno di cessazione del rapporto tra Assicurato ed azienda Contraente, ed a quest’ultima sarà rimborsata la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per l’Assicurato che ha cessato il rapporto con l’azienda. La copertura assicurativa continuerà per l’eventuale altro Assicurato ai medesimi termini e condizioni. • in caso di cessazione di attività da parte dell’impresa Contraente, la copertura assicurativa non sarà più operante per tutti gli Assicurati a partire dal giorno di cessazione dell’attività da parte dell’impresa Contraente, ed alla stessa sarà rimborsata la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per ciascun Assicurato. |
Sconti | Né l’Impresa né l’intermediario possono applicare sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per la garanzia Inabilità Totale Temporanea (da Malattia) è previsto un Periodo di Carenza iniziale, durante il quale l’assicurazione non è operante, pari a 60 giorni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le coperture assicurative. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Risoluzione | Non prevista. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è dedicato alle aziende che hanno stipulato un contratto di mutuo con una banca o altro soggetto autorizzato ad erogare mutui in Italia. Ha finalità di protezione dell’azienda contro l’accadimento di eventi imprevisti sulle persone- chiave che lavorano in azienda (key-man) che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso del Mutuo da parte dell’azienda e quindi la continuità del business aziendale. |
Quali costi devo sostenere? |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: Garanzia Vita • costi complessivi di amministrazione del contratto dell’Impresa: 10% del premio imponibile • provvigioni di intermediazione: 50% del premio imponibile Garanzie Danni • costi complessivi di amministrazione del contratto dell’Impresa: 10% del premio imponibile • provvigioni di intermediazione: 50% del premio imponibile |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E' possibile presentare i reclami all’Impresa scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA Partners (Ufficio Reclami) - Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx In alternativa, se sei domiciliato in Italia puoi presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente: La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Gli oneri fiscali previsti dal contratto sono a carico del Contraente. La parte di premio pagata per le coperture da infortuni e malattia (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea) è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%, mentre la parte di premio pagata per la copertura vita (Decesso) è esente da imposta. I premi versati inerenti l’attività di impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti della normativa vigente. Le Prestazioni ed Indennizzi previsti dal contratto corrisposti all’azienda Contraente sono assoggettati al regime fiscale vigente. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AXA FRANCE VIE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN”
Convenzione Asfalia Prime Broker S.r.l.
(cod. schema: AS0 / AS1 / AS2 / AS3)
Contratto di assicurazione PPI – Payment Protection Insurance
La sottoscrizione del contratto è facoltativa ed è riservata alle aziende sottoscrittrici di un contratto di mutuo
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta per ottenere
il mutuo o per ottenerlo a condizioni diverse
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx
- Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti semplici e chiari”
Data ultimo aggiornamento: 01/04/2021
PRESENTAZIONE
Gentile Cliente, il presente documento contiene le Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN” della compagnia AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia). “PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN” è un prodotto assicurativo c.d. “PPI” (Payment Protection Insurance) dedicato ad aziende (persone giuridiche), con sede legale in Italia, che abbiano stipulato un Mutuo del segmento business, di nuova erogazione (con esclusione quindi di mutui in corso di ammortamento), di tipo ipotecario o chirografario, con una banca o altro soggetto autorizzato alla erogazione di un mutuo in Italia.
PROTEZIONE MUTUI IMPRESA KEY-MAN è un prodotto assicurativo in convenzione dell’intermediario assicurativo Asfalia Prime Broker S.r.l., che ha concordato con la compagnia condizioni di assicurazione e tariffarie standardizzate da offrire alla clientela corporate del canale bancassurance acquisita tramite collaborazioni con le proprie banche partner.
Prima della sottoscrizione del contratto, ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni contrattuali che, unitamente al DIP Vita, al DIP Danni, ed al DIP Aggiuntivo Multirischi, costituiscono il Set Informativo del prodotto assicurativo.
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per “Contratti semplici e chiari”, e sono suddivise in Sezioni e Capitoli. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima della sottoscrizione del contratto, rivolgiti all’intermediario assicurativo che ti offre il prodotto, il quale – ti ricordiamo – è comunque tenuto a valutare in fase precontrattuale che il prodotto assicurativo offerto sia coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative, facendoti compilare e sottoscrivere un apposito questionario.
Prima della sottoscrizione, hai diritto di ricevere dall’intermediario copia dell’informativa precontrattuale prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.
Se decidi di sottoscrivere il contratto, AXA PARTNERS (la società incaricata della gestione del presente contratto in nome e per conto della compagnia assicurativa) sarà a tua completa disposizione per ogni richiesta relativa alla tua polizza, contattabile ai seguenti recapiti:
CONTATTI UTILI
PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI
NUMERO TELEFONICO: 02 – 87103549
(Orari - Da lunedì a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 --- venerdì H. 09:00 – 13:00)
PER DENUNCIARE UN SINISTRO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
PER INOLTRARE UN RECLAMO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
INDICE
Articolo | ARGOMENTO | Pagina |
GLOSSARIO | 1 | |
SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ||
1. | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 3 |
2. | Prescrizione dei diritti | 3 |
3. | Quando e come pagare il Premio | 3 |
4. | Quando comincia la copertura assicurativa / Periodi di Carenza | 4 |
5. | Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce | 4 |
6. | Cessazione di rapporto tra Assicurato ed azienda Contraente | 5 |
7. | Cessazione di attività dell’azienda Contraente | 5 |
8. | Come recedere dal contratto | 5 |
9. | Cosa fare in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del Mutuo | 6 |
10. | Dove vale la copertura | 6 |
11. | Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto | 6 |
12. | Assicurazioni presso diversi assicuratori | 7 |
13. | Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto | 7 |
14. | Cessione dei diritti | 7 |
15. | Quale legge si applica al contratto | 7 |
16. | Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | 7 |
17. | Rinvio alle norme di legge | 7 |
SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE | ||
CAPITOLO 1 – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE | ||
18. | Cosa è assicurato: Mutui assicurabili, garanzie prestate ed Opzioni di prodotto | 8 |
19. | Chi è assicurabile | 9 |
20. | Chi non è assicurabile | 9 |
21. | Modalità assuntive del rischio / stato di salute dell’Assicurato | 9 |
22. | Xxxxxxxx xxxxxxxx | 00 |
XXXXXXXX 0 – GARANZIA DECESSO | ||
23. | Cosa è assicurato | 10 |
24. | Qual è la Prestazione | 10 |
25. | Qual è l’ammontare massimo della Prestazione | 10 |
26. | Esclusioni | 10 |
27. | Beneficiario della Prestazione | 11 |
CAPITOLO 3 – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA | ||
28. | Cosa è assicurato | 11 |
29. | Cosa è indennizzato | 11 |
30. | Qual è l’ammontare massimo dell’Indennizzo | 11 |
31. | Esclusioni | 12 |
32. | Beneficiario | 12 |
CAPITOLO 5 – GARANZIA INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA |
33. | Cosa è assicurato | 12 |
34. | Cosa è indennizzato / Periodo di Franchigia Relativa | 13 |
35. | Massimali | 13 |
36. | Periodo di Riqualificazione | 13 |
37. | Quali sono i periodi di Inabilità Totale Temporanea non indennizzabili | 14 |
38. | Esclusioni | 14 |
39. | Beneficiario | 14 |
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | ||
40. | Modalità di denuncia dei Sinistri | 15 |
41. | Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro | 15 |
42. | Individuazione della data del Sinistro | 16 |
43. | Termine per i pagamenti della Compagnia | 16 |
44. | Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica | 16 |
45. | ALLEGATO 1 “Appendice Normativa” | 18 |
46. | ALLEGATO 2 “Formula di Rimborso” | 21 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Assicurato | La persona fisica identificata/e nel Modulo di Xxxxxxx, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, che copra all’interno dell’azienda Contraente un ruolo chiave (c.d key- man) e sulla/e quale/i operano le garanzie assicurative. |
Beneficiario | Il soggetto a cui la Compagnia paga l’Indennizzo / Prestazione. |
Banca | La Banca che ha erogato il Mutuo alla Contraente, identificata nel Modulo di Polizza. |
Capitale Assicurato Iniziale | Tale importo è indicato nel Modulo di Polizza e coincide con l’importo finanziato ed erogato al Contraente dalla Banca in base al Mutuo (massimo €1.000.0000,00). |
Compagnia / Impresa | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, con il quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Nel presente contratto, la Rappresentanze Generale per l’Italia dell’impresa di assicurazione AXA FRANCE VIE S.A., che presta le garanzie previste dal presente contratto di assicurazione. |
Contraente | L’azienda (società di persone / società di capitali) che stipula il Mutuo con la Banca ed il presente contratto di assicurazione con la Compagnia, e che è obbligata al pagamento del Premio alla Compagnia. |
Debito Residuo | Il debito residuo del Mutuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato con la Banca al momento della stipula del Mutuo oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. |
Decesso | La morte dell’Assicurato. |
DIP Danni | Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo di ramo danni. |
DIP Aggiuntivo Multirischi | Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (che prevedono cioè garanzie sia di ramo danni sia di ramo vita). |
DIP Vita | Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. |
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx assicurativa classificata nei rami danni di cui all’Art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private). Nel presente contratto: le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. |
Garanzia Vita | Assicurazione di ramo vita per il caso di Decesso dell’Assicurato. |
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia | La perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. |
Indennizzo / Prestazione | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono considerati Infortunio anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie. |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia | La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà e oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da |
Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (se da Infortunio, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - INDUSTRIA” - Allegato 1), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, altro ente preposto, etc.). | |
Intermediario / Broker | Il broker di assicurazioni Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX), iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto da IVASS (nr. B000311562) che, direttamente o in collaborazione con la Banca o altro intermediario, intermedia il contratto di assicurazione al Contraente. |
IVASS | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni xxx.xxxxx.xx. |
Key-Man | Soggetto che ricopre, all’interno dell’azienda Contraente sottoscrittrice del contratto di Xxxxx, uno dei seguenti ruoli: Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o dipendente dell’azienda Contraente che svolga un ruolo chiave nell’organizzazione aziendale. |
Malattia | L’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. |
Modulo di Polizza | Documento predisposto dalla Compagnia che prova l’assicurazione, numerato progressivamente, sottoscritto dal Contraente. |
Mutuo | Il contratto di Mutuo del segmento business, di nuova erogazione (con esclusione quindi di mutui in corso di ammortamento), di tipo ipotecario o chirografario, stipulato dal Contraente con la Banca, di importo erogato non superiore ad €1.000.000,00 con durata non superiore a 360 mesi, identificato nel Modulo di Polizza. |
Opzione di prodotto | Uno dei pacchetti di garanzie assicurative attivabili dal Contraente in sede di sottoscrizione del conttratto tra le seguenti: Opzione 1 / Opzione 2 / Opzione 3. |
Periodo di Carenza | Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’assicurazione durante il quale l’assicurazione non è operante. Se il sinistro si verifica in tale periodo, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcuna Prestazione o Indennizzo. |
Periodo di Franchigia | Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, una garanzia prestata dalla Compagnia, prevedendo un periodo temporale minimo di protrarsi di un sinistro per avere diritto al primo indennizzo. |
Periodo di Riqualificazione | Condizione contrattuale che limita la possibilità di denunciare più Sinistri consecutivamente, prevedendo un periodo temporale minimo che deve intercorrere tra un sinistro e quello successivo per avere diritto anche alla liquidazione di quest’ultimo. |
Premio | La somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate. |
Prescrizione | Estinzione del diritto al percepimento dell’Indennizzo / Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge. |
Questionario Medico | Questionario costituito da domande a risposta SI/NO sullo stato di salute dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione, e le cui risposte sono rese in prima persona dall’Assicurato, contenuto all’interno del Modulo di Polizza. |
Rapporto di Visita Medica | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato, che deve essere compilato dal medico curante dell’Assicurato, atto alla valutazione di assumibilità del rischio da parte della Compagnia. |
Rata | La rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. |
Set Informativo | L’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet della Compagnia, composto da: |
Sinistro | 1. DIP Vita 2. DIP Danni 3. DIP Aggiuntivo Multirischi 4. Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario |
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
3. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione inerenti al proprio stato di salute, raccolte nel Modulo di Xxxxxxx, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto.
4. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall’Assicurato, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.
Art. 2 - Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 3 - Quando e come pagare il Premio
1. Le coperture assicurative sono prestate dietro corresponsione alla Compagnia di un premio unico anticipato per l’intera durata del Mutuo, e quindi dell’assicurazione, il cui ammontare è indicato nel Modulo di Polizza.
2. Con esclusivo riferimento alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, qualora la polizza sia abbinata ad un Mutuo di durata superiore ai 120 mesi, è previsto il pagamento di un premio unico anticipato per i primi 120 mesi di durata del Mutuo e, successivamente, di un premio annuale (il cui ammontare è indicato nel Modulo di Polizza qualora sia attiva tale garanzia) per ciascuna successiva annualità di durata del Mutuo, e quindi dell’assicurazione, sino alla scadenza del Mutuo.
3. Ai fini del primo rinnovo della garanzia Inabilità Totale Temporanea, la Compagnia - per il tramite del Broker - entro 60 giorni dalla scadenza decennale dell’assicurazione, sottoporrà comunque al Contraente un avviso di scadenza, richiedendo il pagamento del Premio annuale di rinnovo per la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, garantendo sin d’ora il rinnovo annuale di tale copertura per l’11° anno di durata del Mutuo. Il pagamento del premio annuale di rinnovo deve avvenire entro la scadenza dell’annualità. In caso di pagamento del Premio annuale di rinnovo, la garanzia si rinnova per un 1 anno, e la Compagnia - per il tramite del Broker - rilascerà al Contraente una apposita appendice di rinnovo annuale della copertura. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo annuale, si applica un termine di tolleranza di 15 giorni durante il quale la copertura resta comunque in vigore. Se il pagamento del Premio di rinnovo annuale non avviene entro la scadenza di tale termine di tolleranza
quindicinale,la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia è risolta di diritto, senza ulteriori possibilità di rinnovo. Le previsioni del presente comma si applicano in riferimento a tutte le annualità di rinnovo della garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia.
4. Il pagamento del Premio è a carico del Contraente. L’ammontare in Euro del Premio dovuto, comprensivo delle imposte assicurative, è indicato nel Modulo di Polizza.
5. Il Premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato Iniziale, in funzione dell’importo e dalla durata del Mutuo.
6. Il broker di assicurazioni Asfalia Prime Broker S.r.l. - in forza di un accordo sottoscritto con la Compagnia
- è autorizzato ad incassare i premi di questo contratto dai Contraenti ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede ad Asfalia Prime Broker S.r.l. o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. La Compagnia non ha autorizzato altri broker / intermediari all’incasso dei premi di questo contratto e, pertanto, il pagamento del premio ad altri intermediari non ha effetto liberatorio ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
7. Il Broker è stato altresì autorizzato dalla Compagnia ad effettuare i rimborsi di Premio al Contraente nei casi previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, direttamente oppure anche tramite propri intermediari collaboratori.
Art. 4 - Quando comincia la copertura assicurativa / Periodi di Carenza
1. La Compagnia accetta automaticamente in copertura tutti gli Assicurati che sono in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità e che hanno prestato il proprio consenso ai sensi di quanto disposto dall’Art. 1919 c.c., a condizione che il Mutuo sia stato erogato. Rimane fermo quanto indicato all’Art. 21, cui si rimanda, circa le modalità di assunzione del rischio da parte della Compagnia.
2. Fermo il Periodo di Carenza laddove previsto per le singole coperture, l’assicurazione decorre dalle ore 24:00 della data di erogazione del Mutuo, a condizione che il Premio unico anticipato sia stato pagato e che il Contraente abbia sottoscritto il Modulo di Polizza.
3. Alle coperture si applicano i seguenti Periodi di Carenza:
COPERTURA ASSICURATIVA | PERIODO DI CARENZA |
Decesso | Non previsto |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | Non previsto |
Invalidità Totale Permanente da Malattia | Non previsto |
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio | Non previsto |
Inabilità Totale Temporanea da Malattia | 60 giorni |
? | Esempio di applicazione del Periodo di Carenza (garanzia Inabilità Totale Temporanea da Malattia) – Se la data di decorrenza dell’assicurazione è il 01/09/2020 e il Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Malattia si verifica il 25/09/2020, il Sinistro non è in copertura in quanto verificatosi durante il periodo di 60 giorni di carenza. |
Art. 5 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce
1. Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha la seguente durata:
a) garanzia Decesso: pari alla durata del Mutuo, con un massimo di 360 mesi
b) garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: pari alla durata del Mutuo, con un massimo di 360 mesi
c) garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: pari alla durata del Mutuo, con un massimo di 120 mesi.
2. Qualora il contratto di Mutuo avesse durata superiore ai 120 mesi, la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (come inclusa nell’Opzione di prodotto 3) sarà rinnovata di anno in anno – sino alla data di scadenza del Mutuo – alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del Contraente e della Compagnia con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale.
3. Il Contraente è tenuto ad inviare la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La Compagnia è tenuta ad inviare
la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata all’indirizzo ove ha sede legale la impresa Contraente.
4. L’assicurazione cessa altresì, prima della sua naturale scadenza:
a) in caso di cessazione di attività del Contraente;
b) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente, nei casi di cui all’Art. 8;
c) in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, nei casi di cui all’Art. 9 (salvo che il Contraente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i);
d) in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento;
e) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, con effetto dalla data di liquidazione;
f) in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Contraente e in caso di cessazione dell’attività da parte dell’azienda Contraente;
g) in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità, come da Art. 19.
5. In caso di due soggetti Assicurati pro-quota, nei casi di cui sopra indicati ai punti a), b), c) e d) la copertura cessa per entrambi, mentre nei casi di cui indicati punti e), f) e g) la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto Assicurato in relazione a cui l’evento si è verificato.
Art. 6 - Cessazione di rapporto tra Assicurato ed azienda Contraente
1. In caso di cessazione del rapporto tra un Assicurato e l’azienda Contraente, quest’ultima dovrà darne immediata comunicazione al Broker al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La copertura assicurativa non sarà più operante a partire dal giorno di cessazione del rapporto tra Assicurato e l’azienda Contraente, ed a quest’ultima sarà rimborsata la parte di Premio (unico anticipato o annuale) relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per l’Assicurato che ha cessato il rapporto. La copertura assicurativa continuerà per l’eventuale altro Assicurato ai medesimi termini e condizioni.
Art. 7 - Cessazione di attività dell’azienda Contraente
1. In caso di cessazione di attività da parte dell’azienda Contraente, la stessa dovrà darne immediata comunicazione al Broker al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La copertura assicurativa non sarà più operante per tutti gli Assicurati a partire dal giorno di cessazione dell’attività da parte dell’azienda Contraente, ed alla stessa sarà rimborsata la parte di Premio (unico anticipato o annuale) relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per ciascun Assicurato.
Art. 8 - Come recedere dal contratto
Diritto di recesso in pendenza del Periodo di Ripensamento
1. Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso (c.d. diritto di ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite del Broker, l’intero importo di Premio unico anticipato già corrisposto (al netto delle imposte). Il Premio sarà rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal recesso mediante bonifico bancario.
Diritto di recesso al di fuori del Periodo di Ripensamento
2. Successivamente, il Contraente può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite del Broker, la parte di Premio unico anticipato relativa al periodo di copertura pagata e non goduta al netto delle imposte. Tale parte di Premio unico anticipato sarà rimborsata al Contraente mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla scadenza dell’annualità.
In caso di pagamento di una specifica copertura con Premio annuale rinnovabile, in seguito al recesso annuale da parte del Contraente, la copertura cessa alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà richiesto al Contraente.
3. Il Contraente è tenuto ad esercitare il diritto di recesso di cui alla presente clausola mediante invio di una lettera raccomandata A.R. al Broker al seguente indirizzo: Asfalia Prime Broker S.r.l. – Xxxxxx Xx Xxxxxxx
00/00, 00000 Xxxxxxx (XX) oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
4. Il recesso ha sempre effetto per tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto attivata. Non è prevista la possibilità di recedere soltanto da una o più garanzie.
5. In caso di due soggetti Assicurati pro-quota, il recesso ha sempre effetto in riferimento ad entrambi.
Art. 9 - Cosa fare in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del Mutuo
Estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo
1. Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, l’assicurazione cesserà a decorrere dalle ore 24:00 della data di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo. In tal caso, la Compagnia, per il tramite del Broker, rimborserà al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte (calcolato applicando la formula di rimborso di cui all’Allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione). Il rimborso sarà effettuato al Contraente mediante bonifico bancario.
2. Il Contraente potrà, in alternativa alla cessazione dell’assicurazione, richiedere espressamente alla Compagnia di mantenere inalterata ed operativa l’assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo.
3. Il Contraente potrà comunicare la propria scelta (cessazione o continuazione dell’assicurazione) compilando un apposito modulo messo a disposizione dal Broker in sede di chiusura del Mutuo.
4. In caso di due soggetti Assicurati pro-quota, la scelta del Contraente circa il mantenimento o la prosecuzione dell’assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del Mutuo vale sempre per entrambi.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo
5. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo:
• Il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia (anche per il tramite dell’intermediario collocatore) e la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite del Broker, la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di cui all’Allegato 2. Il rimborso sarà effettuato al Contraente mediante accredito in conto corrente.
• La Compagnia ridurrà proporzionalmente la prestazione dovuta (cioè l’Indennizzo di Debito Residuo o di Rata) nella misura corrispondente alla quota estinta del Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Debito Residuo o le Rate mensili indennizzate saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione anticipata parziale del Mutuo.
6. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo, la Compagnia tratterrà Euro 50,00 dall’ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
Art. 10 - Dove vale la copertura
1. L’assicurazione è operante senza limiti territoriali.
Art. 11 - Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto
1. La parte di premio pagata per le coperture da infortuni e malattia (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea) è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%, mentre la parte di premio pagata per la copertura vita (Decesso) è esente da imposta. I premi versati inerenti l’attività di impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti della normativa vigente.
2. Le Prestazioni ed Indennizzi previsti dal contratto corrisposti all’azienda Contraente sono assoggettati al regime fiscale vigente.
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente dal Contraente, presso diversi assicuratori, e pertanto quest’ultimo è liberato dall’obbligo di comunicazione verso la Compagnia di cui all’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 13 - Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto
1. Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni alla Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte dal Contraente (o dagli aventi diritto) in forma scritta, via posta od e-mail, scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire il presente contratto di assicurazione in nome e per conto della Compagnia) ai seguenti recapiti:
Modalità di contatto | Recapito |
Posta cartacea | AXA PARTNERS - Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica |
2. Le comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente saranno effettuate via posta cartacea oppure, con il consenso del medesimo, via posta elettronica (ai recapiti indicati sul Modulo di Polizza, o come successivamente aggiornati dal Contraente).
Art. 14 - Cessione dei diritti
1. Il Contraente non potrà in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con la Compagnia.
Art. 15 - Quale legge si applica al contratto
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 16 - Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1. È possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa al presente contratto.
2. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, anche con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti, secondo gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, da effettuare innanzi all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
3. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE
CAPITOLO I – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 18 - Cosa è assicurato: Mutui assicurabili, garanzie prestate ed Opzioni di prodotto
1. Il presente contratto di assicurazione può essere sottoscritto, in qualità di Contraente, da aziende (persone giuridiche), con sede legale in Italia, che abbiano stipulato con una Banca un Mutuo avente le seguenti caretteristiche:
a) Mutuo del segmento business dedicato alle aziende (persone giuridiche);
b) Mutuo di nuova erogazione (con esclusione quindi di mutui in corso di ammortamento);
c) Mutuo di tipo ipotecario o chirografario;
d) Mutuo di importo erogato iniziale non superiore ad €1.000.000,00 (pertanto, ai fini del presente contratto, il massimo importo di Capitale Assicurato Iniziale è pari ad €1.0000.000,00);
e) Mutuo di durata non superiore a 360 mesi.
2. Il Contraente, in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto ad individuare una o massimo due persone che ricoprono un ruolo rilevante all’interno dell’azienda (Assicurati key-man), scegliendo di attivare l’assicurazione con una delle seguenti due formule:
a) Formula Unico Key-Man assicurato al 100%. In tal caso, viene emsso un Modulo di Polizza e l’assicurazione è prestata al 100% per l’intero sull’Assicurato designato;
b) Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%. In tal caso, vengono emessi due Moduli di Polizza per ciascun Assicurato designato e l’assicurazione è prestata sempre pro-quota al 50% su ciascuno di essi. Ogni Modulo di Polizza ha come contraente l’azienda, e come Assicurato il key-man.
3. L’assicurazione è operante per i sotto indicati eventi. Le coperture assicurative potranno essere attivate, da ciascun Contraente e nei confronti di ciascun Assicurato, secondo le combinazioni sotto indicate:
Opzione di prodotto | Garanzie prestate |
1 | • Decesso |
2 | • Decesso • Invalidità Totale Permanente da Infortunio / Malattia |
3 | • Decesso • Invalidità Totale Permanente da Infortunio / Malattia • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio / Malattia |
4. In caso di scelta della Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%, le Opzione di prodotto attivate per i due Assicurati coincidono sempre.
5. Non è ammesso il cambio di Opzione di prodotto in corso di contratto.
6. In tutte le Opzioni di Prodotto, le garanzie Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sono prestate “a primo evento”. La Compagnia, cioè, paga la Prestazione / Indennizzo di Debito Residuo una volta soltanto, in riferimento al primo dei due eventi che si verificano, con contestuale cessazione dell’intera assicurazione in caso di avvenuto pagamento.
7. L’assicurazione, a condizione che sia pagato dal Contraente alla Compagnia il Premio dovuto, opera esclusivamente nei confronti del/degli Assicurato/i identificato/i nel Modulo di Polizza, che sia/no in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 19.
8. In caso di Sinistro, la Compagnia si obbliga a corrispondere le Prestazioni/Indennizzi, alle condizioni ed entro i limiti e massimali previsti per ciascuna copertura, come indicato nei rispettivi capitoli della presente Sezione 2 delle condizioni di assicurazione, ed in ogni caso secondo quando previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 19 - Chi è assicurabile
1. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 21 sulle modalità assuntive del rischio da parte della Compagnia, è assicurabile ciascuna persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza da parte del Contraente, abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:
a) sia residente in Italia;
b) ricopra all’interno dell’azienda Contraente sottoscrittrice del contratto di Mutuo uno dei seguenti ruoli: Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave (c.d. Key-Man);
c) sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, non abbia compiuto i 75 anni di età; solo con riferimento all’Opzione di prodotto 3, sia di età per cui alla scadenza dell’assicurazione non abbia compiuto i 67 anni di età.
2. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente comma nel corso della durata dell’assicurazione.
3. Salvo che la precedente assicurazione sia scaduta o comunque cessata, non è possibile per una stessa persona fisica rivestire la qualifica di Assicurato in riferimento a più di una polizza.
Art. 20 - Chi non è assicurabile
1. Non sono assicurabili i soggetti privi di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente articolo.
Art. 21 - Modalità assuntive del rischio / stato di salute dell’Assicurato
1. L’assunzione del rischio da parte della Compagnia comporta il previo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato, secondo quanto evidenziato dalla Tabella Assuntiva sottoriportata. Pertanto a ciascun Assicurato verrà chiesto, alternativamente:
a. di compilare un Questionario Medico (incluso nel Modulo di Polizza): in tal caso, è assicurabile il soggetto che risponde “NO” a tutte le domande del Questionario Medico;
b. oppure di fornire il Rapporto Visita Medica ed altri esami medici secondo le indicazioni sotto riportate:
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE (per testa) | ETA’ ASSICURATO ALL’ADESIONE | FORMALITA’ DI AMMISSIONE |
Fino a € 200.0000,00 | Fino a 55 anni NON compiuti | Questionario Medico |
Oltre i 55 anni compiuti | Rapporto Visita Medica | |
Oltre € 200.000,00 e fino a € 400.000,00 | Ininfluente | Rapporto Visita Medica |
Oltre € 400.000,00 e fino a €1.000.000,00 | Ininfluente | Rapporto Visita Medica + altri esami ed accertamenti ivi indicati richiesti dalla Compagnia |
Le spese relative al Rapporto di Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico dell'Assicurato |
2. Nel caso di scelta della Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%, il Capitale Assicurato Iniziale da considerare per ciascun Assicurato – ai fini della tabella assuntiva sopra indicata – sarà quello risultante dalla relativa ripartizione pro-quota al 50%.
3. La Compagnia, relativamente ai casi di assunzione del rischio con Rapporto Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria prodotta, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione in copertura dell’Assicurato. La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, anche per il tramite del Broker, l’accettazione o il rifiuto del rischio per lo specifico Assicurato, tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sanitaria completa.
4. La documentazione del Rapporto Visita Medica deve essere inviata in busta chiusa alla Compagnia al seguente indirizzo: AXA PARTNERS - Ufficio Underwriting Medico - Corso Como, 17 – 00000 Xxxxxx, oppure via e-mail all’indirizzo xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
5. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e la data di erogazione del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato tali
da modificare la veridicità delle dichiarazioni già rese, l’Assicurato stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile).
Art. 22 - Clausola sanzione
1. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Compagnia a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CAPITOLO II – GARANZIA DECESSO (garanzia attiva in tutte le Opzioni di Prodotto) | |
Garanzia Vita | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Art. 23 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la morte dell’Assicurato che si verifica nel corso della durata dell’assicurazione.
2. Essendo la presente una garanzia assicurativa sulla vita di puro rischio, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale non è prevista alcuna Prestazione ed il Premo pagato resta acquisito dalla Compagnia.
Art. 24 - Qual è la Prestazione
1. In caso di Sinistro per Decesso, la Compagnia paga al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla data del Sinistro. Sono esclusi dal calcolo del Debito Residuo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.).
2. In caso diassicurazione con Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%, l’importo della Prestazione si intende sempre come equamente ripartito pro-quota al 50%. A titolo puramente esemplificativo, in caso di due Assicurati ed in presenza di un Debito Residuo del Mutuo pari ad € 500.000,00, in caso di Decesso di uno dei due Assicurati, la Prestazione, qualora liquidabile da parte della Compagnia, sarà pari ad € 250.000,00.
Art. 25 - Qual è l’ammontare massimo della Prestazione
1. La Prestazione è soggetta ad un Massimale di €1.000.000,00 per Assicurato.
2. Il Massimale suddetto si applica cumulativamente a tutti i Mutui e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Contraente a protezione dei Mutui stipulati con la medesima Banca. Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Mutui, l’importo massimo versato dalla Compagnia non potrà mai superare il massimale di cui al precedente Art. 25.1.
Art. 26 - Esclusioni
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Suicidio dell’Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa;
b) atti di autolesionismo dell’Assicurato;
c) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
i. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
ii. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) partecipazione attiva dell’Assicurato a risse in cui l’Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale;
g) rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, oppure sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata;
h) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 27 - Beneficiario della Prestazione
1. Beneficiario della Prestazione per Decesso dell’Assicurato è sempre l’azienda Contraente. Il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.
CAPITOLO III – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia attiva nelle Opzioni di Prodotto 2 e 3) | |
Xxxxxxxx Xxxxx | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Art. 28 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, intesa come perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
2. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia è indennizzabile qualora il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, o altro ente preposto ).
Art. 29 - Cosa è indennizzato
1. In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, la Compagnia paga al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo esistente alla data del Sinistro. Sono esclusi dal calcolo del Debito Residuo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Sono altresì escluse dal calcolo del Debito Residuo le Rate eventualmente già indennizzate per il caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia relative al medesimo periodo temporale.
2. In caso di assicurazione con Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50%, l’importo dell’Indennizzo si intende sempre come equamente ripartito pro-quota al 50%. A titolo puramente esemplificativo, in caso di due Assicurati ed in presenza di un Debito Residuo del Mutuo pari ad € 500.000,00, in caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia di uno dei due Assicurati l’Indennizzo, qualora liquidabile da parte della Compagnia, sarà pari ad € 250.000,00.
Art. 30 - Qual è l’ammontare massimo dell’Indennizzo
1. L’Indennizzo è soggetto ad un Massimale di €1.000.000,00 per Assicurato.
2. Il Massimale suddetto si applica cumulativamente a tutti i Mutui e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Contraente a protezione dei Mutui stipulati con la medesima Banca. Pertanto, anche in
caso di pluralità di assicurazioni da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Mutui, l’importo massimo versato dalla Compagnia non potrà mai superare il massimale di cui al precedente Art. 30.1.
Art. 31 - Esclusioni
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Infortuni già verificatisi prima della data di decorrenza dell’assicurazione e Malattie già diagnosticate prima della data di decorrenza dell’assicurazione;
b) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
c) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
i. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
ii. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
g) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
h) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 32 - Beneficiario
1. Beneficiario dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato è sempre l’azienda Contraente. Il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.
CAPITOLO IV – GARANZIA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia attiva solo nella Opzione di Prodotto 3) | |
Garanzia di Xxxx Xxxxx | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Art. 33 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la Inabilità Totale Temporanea dell’Assicurato, intesa come perdita totale, in via temporanea, delle capacità dell’Assicurato di attendere alla propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
2. Si precisa che gli stati di inabilità causati da radiculopatie, lombalgie, dolori alle spalle e al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccididinie, sono coperti solo qualora comprovati da esami radiologici o clinici.
Art. 34 - Cosa è indennizzato / Periodo di Franchigia Relativa
1. In caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, la Compagnia indennizza al Beneficiario – nei limiti dei Massimali – una Rata del Mutuo per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata dello stato di inabilità, fatto salvo un Periodo di Franchigia di 60 giorni dalla data del Sinistro che non dà diritto ad alcun Indennizzo. Per tanto, in caso di Sinistro: (i) il primo Indennizzo, pari a due Rate, è corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di inabilità; (ii) i successivi Indennizzi, pari ad una Rata ciascuno, saranno corrisposti al termine di ciascun eventuale ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità.
? | Ciò significa che se l’Assicurato resta inabile per un periodo inferiore a 60 giorni (franchigia relativa), non ha diritto ad alcun indennizzo. Se l’Assicurato resta invece inabile per almeno 60 giorni (franchigia relativa): • ha diritto un primo indennizzo, pari a 2 Rate del Mutuo • ha diritto ad un ulteriore indennizzo, pari ad 1 Rata del Mutuo, se resta inabile per ulteriori 30 giorni. E così via sino a quando cessa lo stato di inabilità o viene raggiunto il massimale. |
2. In caso di assicurazione con Formula 2 Key-Man assicurati pro-quota al 50, l’importo dell’Indennizzo si intende sempre come equamente ripartito pro-quota al 50%. A titolo puramente esemplificativo, in caso di due Assicurati ed in presenza di una Rata del Mutuo pari ad €1.000,00, in caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia di uno dei due Assicurati, l’Indennizzo, qualora liquidabile da parte della Compagnia, sarà pari ad € 500,00.
Art. 35 - Massimali
1. L’Indennizzo è soggetto ai seguenti Massimali:
a) massimo €2.500,00 per ogni Rata indennizzata;
b) massimo 18 Rate indenizzate per ciascun Sinistro;
c) massimo 36 Rate indennizzate in totale nell’arco dell’intera durata del contratto, in caso di più Sinistri.
2. In caso di erosione integrale del massimale cumulativo di 36 Rate di Mutuo indennizzate di cui al precedente comma, la copertura per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia cessa.
3. I massimali suddetti si applicano cumulativamente a tutti i Mutui e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Contraente a protezione dei Mutui stipulati con la Banca, pendenti alla Data del Sinistro. Pertanto, anche in caso di pluralità di assicurazioni da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Mutui, l’importo massimo versato dalla Compagnia per ciascun periodo di 30 giorni di inabilità non potrà superare il massimale indicato al precedente Art. 35.1 (a), ed il numero di Rate di Mutuo indennizzate non potrà mai superare quanto indicato al precedente Art. 35.1 (b) e (c).
Art. 36 - Periodo di Riqualificazione
1. È possibile denunciare, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx inclusi), più Sinistri per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi (se il Sinistro successivo è dovuto a una causa diversa del precedente) o pari a 90 giorni consecutivi (se il Sinistro successivo è dovuto alla stessa causa del precedente).
2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di inabilità).
? | Esempio 1 di applicazione del Periodo di Riqualificazione – L’Assicurato, a seguito di una malattia, diviene inabile al lavoro dal 01/09/2020, denuncia il sinistro, e resta inabile al lavoro per 6 mesi. In data 01/03/2021 cessa il suo stato di inabilità, ma in data 01/05/2021, a causa della stessa malattia, diviene ancora inabile al lavoro. La Compagnia rifiuta il secondo sinistro in quanto non sono trascorsi più di 90 giorni dalla cessazione del precedente stato di inabilità. Esempio 2 di applicazione del Periodo di Riqualificazione – L’Assicurato, a seguito di una malattia, diviene inabile al lavoro dal 01/09/2020, denuncia il sinistro, e resta inabile al lavoro per 6 mesi. In data 01/03/2021 cessa il suo stato di inabilità, ma in data 01/05/2021, a causa di una diversa malattia, diviene ancora inabile al lavoro. La Compagnia indennizza anche il secondo sinistro in quanto sono trascorsi più di 30 giorni dalla cessazione del precedente stato di inabilità. |
Art. 37 - Quali sono i periodi di Inabilità Totale Temporanea non indennizzabili
1. Sono indennizzabili i periodi di inabilità che persistono nel corso della durata della copertura assicurativa.
2. Se lo stato di inabilità persiste dopo la scadenza o la anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dell’assicurazione, la Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione.
Art. 38 - Esclusioni
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Infortuni già verificatisi prima della data di decorrenza dell'assicurazione e Malattie già diagnosticate prima della data di decorrenza dell'assicurazione;
b) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
c) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
• sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
• i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
g) Esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
h) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo;
j) interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi;
k) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura)
l) inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti ;
m) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
n) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
o) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l'utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 39 - Beneficiario
1. Beneficiario dell’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia dell’Assicurato è sempre l’azienda Contraente. Il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 40 - Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della Compagnia) nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | AXA PARTNERS Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail | |
Via web (ad eccezione della garanzia Decesso) | Sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx |
2. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia sinistro messo a disposizione dalla Compagnia; tale modulo è reperibile contattando il Servizio Clienti telefonico della Compagnia (02/87103549) oppure scaricabile dal sito internet (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx).
Art. 41 - Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx
1. Alla denuncia di sinistro va allegata la seguente documentazione IN COPIA.
a) Documentazione in caso di Sinistro Decesso
a) al fine di permettere alla Compagnia l’esatta quantificazione della Prestazione: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca;
b) documento di identità dell’Assicurato deceduto (carta identità, passaporto, patente);
c) copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell’esecutore (qualora non già indicata in visura);
d) certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso;
e) relazione medica attestante le cause del decesso.
Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio
f) verbale rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla Prestazione, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Compagnia richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio; provvedimento di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, che legittimi la ricezione da parte di terzo soggetto, dell'indennizzo spettante ad un erede minorenne o incapace; etc.).
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
b) Documentazione in caso di Sinistro Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
a) al fine di permettere alla Compagnia l’esatta quantificazione dell’Indenizzo: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca;
b) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
c) copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell'esecutore (qualora non già indicata in visura);relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti).
Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale
d) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle
autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla liquidazione dell’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
c) Documentazione in caso di Sinistro Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia
a) al fine di permettere alla Compagnia l’esatta quantificazione della Prestazione: piano di ammortamento del Mutuo rilasciato dalla Banca;
b) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
c) copia della visura camerale aggiornata della azienda Contraente e della procura ad agire dell'esecutore (qualora non già indicata in visura);
d) certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea al lavoro.
Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio (compreso incidente stradale)
a) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
Qualora lo stato di inabilità si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo indennizzabile di inabilità, occorre inviare alla Compagnia un certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la continuazione del periodo di inabilità.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
Art. 42 - Individuazione della data del Sinistro
1. Ai fini dell’accertamento del diritto all’Indennizzo/Prestazione, la data del Sinistro, per ciascuna garanzia, è individuata come segue:
• Decesso: la data di decesso dell’Assicurato;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente;
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: la data coincidente con il giorno in cui l’Assicurato cessa di svolgere la propria attività lavorativa a causa dell’Inabilità Totale Temporanea.
Art. 43 - Termine per i pagamenti della Compagnia
1. La Compagnia, dopo la denuncia di un Sinistro per uno degli eventi coperti dall’assicurazione, provvederà, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute agli aventi diritto, qualora il Sinistro sia indennizzabile.
Art. 44 - Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
ALLEGATO 1 APPENDICE NORMATIVA
CAPO XX DEL CODICE CIVILE
Dell’assicurazione
Sezione I – Disposizioni generali [ESTRATTO]
Art. 1882 Codice Civile: NOZIONE
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana .
Art. 1888 Codice Civile: PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 Codice Civile: ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contra tto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'a ssicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assic uratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assic urata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali no n si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di ann ullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile: ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
Art. 1895 Codice Civile: INESISTENZA DEL RISCHIO
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Codice Civile: CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha dirit to al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Codice Civile: DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorn o in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 Codice Civile: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consen tita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazio ne di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicura tore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta
è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Codice Civile: DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultim o giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità ne l corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 Codice Civile: SINISTRO CAGIONATO CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del xxxxxx xxxxxx, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o de l beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro de l quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni [ESTRATTO] Art. 1904 Codice Civile: INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento
del danno.
Art. 1905 Codice Civile: LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato
Art. 1910 Codice Civile: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascun o il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle inden nità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Codice Civile: TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1914 Codice Civile: AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il dett o termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Art. 1915 Codice Civile: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione de l pregiudizio sofferto Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicura to verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazi e accidentali
Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita [ESTRATTO] Art. 1919 Codice Civile: ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il co nsenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920 Codice Civile: ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921 Codice Civile: REVOCA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'ass icuratore.
Art. 1922 Codice Civile: DECADENZA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.
Art. 1923 Codice Civile: DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o caute lare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei credit ori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termi ne di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatt o dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1927 Codice Civile: SUICIDIO DELL’ASSICURATO
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicurato re non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due a nni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione V – Disposizioni finali
Art. 1932 Codice Civile: NORME INDEROGABILI
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assi curato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Disciplina del Contratto in generale Art. 1341 Codice Civile: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusio ne del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, l imitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altr o contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Codice Civile: CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme det erminati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ul time non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ALLEGATO 2
FORMULE DI RIMBORSO ED ESEMPI
Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo, il calcolo dell’importo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte di cui all’Art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
Rk '= Rk – 50 € Dove:
Rk = Importo di Premio pagato non goduto
Rk '= Importo di premio da rimborsare al tempo k , dopo la trattenuta di 50,00 Euro dall’ammontare, dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
Ck = Capitale usato a titolo di estinzione
Dk = Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione
CEk-1 = Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento
dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk)
Pk-1 = Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk)
H = totale dei caricamenti
N = Durata totale del finanziamento in mesi interi
K = Durata del periodo di copertura già goduta in mesi interi
La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:
− del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
− dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell’operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo.
In caso di estinzione anticipata totale o parziale, la Compagnia tratterrà Euro 50,00 dall’ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
1. ESEMPIO di rimborso TOTALE:
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200 000 € |
Ck | Capitale usato a titolo di estinzione | 100 000 € |
Dk | Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione | 100 000 € |
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200.000 |
Pk-1 Pk-1 | Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 1000 € |
H | totale dei caricamenti | 60% |
N | Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi | 120 |
K | Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi | 60 |
Rk | Importo di Premio pagato non goduto | 400 € |
Rk’ | Importo di premio da rimborsare al tempo k | 350 € |
2. ESEMPIO di rimborso PARZIALE:
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200 000 € |
Ck | Capitale usato a titolo di estinzione | 50 000 € |
Dk | Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione | 100 000 € |
Pk-1 Pk-1 | Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 1 000 € |
H | totale dei caricamenti | 60% |
N | Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi | 120 |
K | Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi | 60 |
Rk | Importo di Premio pagato non goduto | 200 € |
Rk’ | Importo di premio da rimborsare al tempo k | 150 € |
CEk | Capitale Erogato (per future estinzioni) | 100 000 € |
Pk | Premio imponibile (per future estinzioni) | 500 € |
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario
/ loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLE COMPAGNIE TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE VIE. Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016
- REA MI-2525395. PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge ai fini di antiriciclaggio.