Data: 01/08/2022
Avviso pubblico per la conclusione di accordi di co-branding a titolo gratuito finalizzati a promuovere la visibilità del portale xxxxxx.xx e del “TDH” (Tourism
Digital Hub)
Data: 01/08/2022
TABELLA DELLE VERSIONI | |||
Data | Versione | Descrizione | Par. modificati |
16/06/2022 | 1.0 | Prima redazione del documento | Tutti |
28/07/2022 | 1.1 | Documento aggiornato | Artt. 3-11-12 |
29/08/2022 | 1.2 | Documento aggiornato | Art. 3 |
Indice
visibilità del portale xxxxxx.xx e del “TDH” (Tourism Digital Hub) 4
visibilità del portale xxxxxx.xx e del “TDH” (Tourism Digital Hub) 13
Avviso pubblico per la conclusione di accordi di co-branding a titolo gratuito finalizzati a promuovere la visibilità del portale xxxxxx.xx e del “TDH” (Tourism Digital Hub)
L’Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Xxx Xxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx, P. IVA 01008391003, in persona della Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx con ruolo di Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo “ENIT”),
in collaborazione con
il Ministero del Turismo Il Ministero del Turismo (di seguito anche solo “MiTur”)
PREMESSO CHE
• l’art. 54-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 22 del 1 marzo 2021, istituisce il Ministero del turismo, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, dallo stesso decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
• con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 viene adottato il Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo.
• l’art. 16 del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, lett. h del citato Regolamento organizzativo del Ministero del Turismo dispone che l’ENIT è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo.
• l’art. 16, comma 2, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, dispone che l’ENIT, “nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Xxxxxx.xx", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura”.
• l’art. 16, comma 3, del Decreto-legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, stabilisce che l’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
• con Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quale ai progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – sono stati assegnati complessivamente 2 miliardi e 400 milioni di euro. I principali interventi finanziati sono il Tourism Digital Hub, il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.
• l’ENIT è soggetto responsabile del sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx di cui cura la gestione dei contenuti.
• in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero del Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad oggetto, tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub 2022 (di seguito anche solo “TDH”), previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
• Il MiTur ha avviato una progettualità articolata e complessa, finalizzata a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, secondo gli obiettivi e le finalità di seguito meglio dettagliate;
• il MiTur e ENIT hanno parallelamente coinvolto, mediante differente procedura di adesione, le Regioni, le Provincie Autonome e gli altri enti pubblici territoriali e le Pubbliche Amministrazioni Centrali, per la collaborazione e cooperazione al Tourism Digital Hub;
• il MiTur, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, non riveste in alcun caso il ruolo di operatore economico e opera esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
• l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449 espressamente consente alla Pubbliche Amministrazioni la stipula di accordi di collaborazione orientati all’interesse pubblico con il fine di innovare l’organizzazione amministrativa e conseguire maggiori economie, tra le quali possono rientrare anche le attività relative alla collaborazione con i privati mediante azioni di co-branding per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana e, in generale, per la promozione delle opportunità offerte dal TDH;
• l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove applicabile, parimenti consente a Comuni, Province e altri enti locali di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
• il MiTur e ENIT intendono, quindi, promuovere forme di collaborazione e cooperazione attraverso iniziative di co-branding con tutti i soggetti privati interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
• il MiTur e ENIT intendono stipulare accordi di collaborazione attraverso iniziative di co- branding con soggetti privati, volte a promuovere il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il portale TDH, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, al fine di garantire la visibilità su scala internazionale degli stessi, e aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso;
• la presente procedura non determina condizioni di favore, priorità, esclusività e vantaggio competitivo a beneficio di alcun soggetto privato, né opportunità di ricavo e/o profitto commerciale, essendo l’adesione all’iniziativa totalmente libera e aperta, nel rispetto dei requisiti esposti nel paragrafo dedicato e finalizzata, prioritariamente, alla promozione del sistema turistico italiano nel suo complesso, senza finalità di lucro e/o per attività comunque di natura commerciale.
RENDE NOTO CHE
Con il presente Avviso si intendono raccogliere le adesioni, da parte di soggetti ed operatori
economici privati, per la stipula di accordi di collaborazione finalizzati all’ideazione e allo
svolgimento di iniziative di co-branding volte a promuovere il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il portale TDH, nonché le eccellenze del Made in Italy, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, al fine di garantire la visibilità su scala internazionale degli stessi.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere adesioni, su base paritetica, da soggetti ed operatori economici privati, da una parte, interessati a stipulare con MiTur e ENIT, dall’altra, accordi di collaborazione finalizzati all’ideazione e allo svolgimento di iniziative di co-branding volte a promuovere il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il portale TDH, nonché le eccellenze del Made in Italy, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, al fine di garantire la visibilità su scala internazionale degli stessi.
L’accordo di co-branding avrà una duplice funzione: fornire, da un lato, contenuti da pubblicare sul portale xxxxxx.xx e/o TDH attraverso il quale valorizzare uno specifico tema legato alla promozione del turismo in Italia e del Made in Italy, nonché, dall’altro, promuovere la condivisione di tale contributo sui canali propri dell’Aderente, alle condizioni di seguito meglio esplicitate, garantendo la visibilità del portale xxxxxx.xx e/o TDH. Nell’ambito dell’Accordo, le Parti avranno facoltà di ideare congiuntamente iniziative di co-branding da attuare attraverso il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o tutti gli altri canali afferenti al TDH, nonché mediante tutti i canali fisici e virtuali proposti dall’Aderente. L’adesione all’ecosistema TDH consentirà quindi lo scambio reciproco di contenuti e di dati, che potranno anche essere eventualmente arricchiti con dati di navigazione raccolti durante l’esperienza-utente sul portale xxxxxx.xx e/o altri canali scelti nella campagna di co-branding. Successivamente, quindi, l’acquisizione da parte del TDH e/o del portale xxxxxx.xx di specifiche categorie di dati digitali aggregati, potrà essere resa disponibile e/o consultabile ai relativi Aderenti mediante sistemi di reportistica messi a disposizione da MiTur.
L’adesione al presente Avviso avverrà attraverso l’inoltro di una proposta progettuale di co- branding, come di seguito meglio esplicitata, che verrà vagliata e giudicata da un’apposita Commissione di valutazione nominata dal R.U.P. per valutare la coerenza delle proposte presentate con il contenuto e le finalità del presente Avviso, nonché con quelle espressamente previste dall’allegato tecnico ed in coerenza con il posizionamento del TDH. Nella propria proposta, l’Aderente dovrà dare evidenza di elementi distintivi quali: il modello organizzativo adottato (risorse, competenze professionali, referenti); i contenuti proposti; la strategia di promozione e comunicazione dei contenuti; la target audience obiettivo, i canali digitali e/o fisici che si intendono utilizzare, i formati e/o iniziative di amplificazione (es. social post, influencer marketing, video strategy, podcast, dirette streaming…); la copertura geografica attesa; le lingue utilizzate per veicolare i contenuti e risultati qualitativi e quantitativi attesi.
In ogni caso, saranno valutate con preferenza proposte progettuali di soggetti in possesso di certificazioni ambientali o di accessibilità.
I contenuti oggetto dell’Accordo di co-branding per essere pubblicati nell’ecosistema TDH e/o xxxxxx.xx – e conseguentemente condivisi sui canali proposti dall’Aderente - dovranno essere idonei a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l’interesse
della persona), destinazioni e offerta ivi inclusa la valorizzazione di prodotti tipici delle eccellenze italiane (Made in Italy).
Non saranno in alcun caso pubblicati contenuti con finalità difformi da quelle innanzi chiarite e/o con contenuti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di tipo commerciale. Sarà in ogni caso garantito il diritto d’autore, dando evidenza di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni dei partner che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo.
La fornitura di contenuti redazionali avverrà mediante la stipula di uno specifico accordo di collaborazione finalizzato alla definizione ed attuazione di una strategia di co-branding, con le modalità di seguito esplicitate.
Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti soggettivi
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti ed operatori economici privati, in qualsiasi forma giuridica costituiti ed operanti in qualsiasi settore di mercato, purché attivi sui mercati internazionali in modo comprovabile, in proprio e/o mediante proprie società partecipate e/o controllate.
I soggetti ed operatori economici privati, interessati a presentare istanza di ammissione dovranno attestare, con autocertificazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione digitale, di essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, tributaria, assicurativa e contributiva.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso dei soggetti:
▪ che si trovino in situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
▪ che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione
dell'attività in oggetto ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001;
▪ per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011;
▪ che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso di persone giuridiche, il presente punto si riferisce agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’istante;
I soggetti non stabiliti in Italia possono comprovare il possesso dei suddetti requisiti mediante la produzione di documenti equivalenti, ove previsti, rilasciati dalle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative del Paese d’origine, oppure, ove non previsti, produrre una dichiarazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti e/o che attesti l’impossibilità di produrre tali documenti.
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda di adesione e dovranno essere posseduti dall’Aderente anche durante tutto il tempo di vigenza del
contratto e/o erogazione del servizio. MiTur ed ENIT si riservano la facoltà di verificare la sussistenza dei predetti requisiti in ogni momento. L’accertamento dell’insussistenza di anche uno solo dei predetti requisiti potrà costituire causa di mancata ammissione dell’Aderente o, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, causa di revoca dello stesso.
Art. 3 Contenuti, Modalità e Termini di presentazione dell’istanza
Le parti interessate devono presentare la propria istanza di adesione, generata in formato PDF su cui apporre la firma digitale del legale rappresentate o altro soggetto munito dei poteri di firma, al seguente indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.
In caso la firma venga delegata ad altro soggetto, sarà necessario allegare apposita procura o delega.
All’interno della propria istanza di adesione, il partner dovrà altresì indicare i nominativi dei seguenti
referenti:
1) legale rappresentante;
2) delegato alla firma (ove previsto);
3) referente tecnico/operativo.
Per ciascuno dei soggetti indicati andranno riportati i seguenti dati anagrafici: nome; cognome; codice fiscale; e-mail.
Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento il proprio Referente dandone
comunicazione scritta all’altra Parte.
La domanda deve essere opportunamente corredata:
- dalle autodichiarazioni e autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui
all’art. 2 del presente Avviso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- dalla proposta progettuale di co-branding come descritta all’art. 1 del presente Avviso.
La mancata trasmissione di anche solo uno dei suddetti allegati previsti come obbligatori dal
presente Avviso comporterà il diniego dell’istanza inoltrata.
È consentito l’invio di una sola istanza per ciascun soggetto interessato; nel caso sia necessario correggere l’istanza già presentata, è comunque possibile procedere all’inoltro di una nuova istanza via PEC, previo annullamento della precedente, da comunicarsi sempre a mezzo PEC.
L’Ente si riserva di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già eventualmente presentato.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese.
In sede di prima applicazione le istanze possono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 31/10/2022.
L’ENIT, previa approvazione del MiTur, si riserva la facoltà di prorogare i termini del presente avviso oltre il 31/10/2022 ovvero, in caso di mutate condizioni operative o per esigenze di aggiornamento
del TDH stesso, di dichiarare l’Avviso chiuso, anche provvedendo ad emanare nuovo avviso a condizioni differenti, a seguito delle modifiche che potranno intervenire sul TDH e sulle relative Linee Guida nelle prime fasi di implementazione. E’ altresì prevista la possibilità che il ENIT, previa approvazione del MiTur, pubblichi successive edizioni del presente Avviso.
Art. 4 Procedura di ammissione
Tutte le istanze di adesione presentate da soggetti privati saranno oggetto di valutazione e da parte della competente Commissione che sarà istituita dal RUP, presso le strutture del MiTur – l’ENIT preposte alla definizione delle strategie redazionali e promozionali del sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o del l’ecosistema TDH.
Queste ultime potranno richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, anche procedendo alla verifica della veridicità dei dati indicati e delle dichiarazioni rese nell’istanza e richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La facoltà di verifica controlli e ispezioni circa la veridicità dei dati indicati e delle dichiarazioni rese nell’istanza e di richiedere i documenti giustificativi ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, potrà essere esercitata, anche a campione, durante tutto il periodo di adesione.
All’accettazione o diniego dell’istanza di adesione farà seguito una notifica a mezzo mail/PEC ai
soggetti e/o operatori economici interessati che avranno presentato istanza nei termini.
Il diniego verrà comunicato, con adeguata motivazione, a mezzo mail/PEC soggetti interessati. Questi ultimi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, a mezzo PEC.
In caso di diniego dell’istanza il soggetto e/o operatore economico interessato potrà presentare
nuova istanza una volta sanate, ove possibile, le cause del diniego stesso.
A seguito dell’accettazione dell’istanza di adesione il soggetto e/o operatore economico interessato sarà invitato a mezzo mail/PEC a sottoscrivere il relativo Accordo di co-branding che sarà reso disponibile attraverso le modalità che saranno comunicate a valle della fase di istruttoria.
L’Aderente cederà i contributi redazionali e/o di altra natura, connessi al piano di co-branding e/o ideati congiuntamente, in pieno diritto d’uso, senza limiti territoriali e/o di durata ed a titolo gratuito, dichiarando di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento anche commerciale da parte dei titolari del diritto d’autore sui contenuti stessi e di essere, quindi, pienamente legittimato a cederli in uso al MiTur - l’ENIT.
Art. 5 Schema di Accordo di collaborazione finalizzato a definire iniziative di co-branding
Al fine di avviare la collaborazione, ciascun soggetto e/o operatore economico interessato dovrà sottoscrivere un Accordo di co-branding secondo lo schema allegato.
Lo schema di accordo viene allegato al presente Avviso al mero scopo di renderlo noto a ciascun soggetto e/o operatore economico interessato già in questa fase.
La compilazione e sottoscrizione dell’Accordo di co-branding da parte dei soggetti e/o operatori economici interessati avverrà esclusivamente attraverso la procedura che verrà comunicata, una volta dichiarata ammissibile l’istanza stessa, ai sensi dell’articolo 4.
Art. 6 Durata dell’adesione
L’Accordo di collaborazione finalizzato a definire iniziative di co-branding avrà durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, fermi restando gli obblighi di accettazione delle modifiche che il MiTur
– l’ENIT renderà obbligatorie in corso di adesione, come meglio specificato nello schema di Accordo
di cui al precedente articolo 5.
Qualora l’aderente non ritenesse di dover/poter operare le modifiche che il MiTur – l’ENIT renderà obbligatorie in corso di adesione, avrà diritto di recedere dal contratto inter partes, così come meglio specificato nello schema di Accordo di cui al precedente articolo 5.
Durante il periodo di vigenza del contratto, l’Aderente ha facoltà di trasmettere al MiTur - l’ENIT, e/o ideare congiuntamente con essi, contributi e contenuti che potranno anche essere pubblicati e/o potranno restare pubblicati dopo la data di termine o revoca dell’Accordo e fino a quando ritenuto utile e/o opportuno ad insindacabile giudizio di MiTur - l’ENIT.
Art. 7 Revoca dell’adesione
Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’adesione contenga elementi non veritieri, ovvero nei casi in cui tali requisiti soggettivi vengano comunque meno durante il periodo di adesione, il MiTur - l’ENIT dispone la revoca dell’adesione stessa, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l’accertamento delle eventuali responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili. La revoca verrà tempestivamente comunicata a mezzo mail/PEC ed avrà effetto immediato dalla ricezione della notifica.
Oltre ai casi di cui innanzi, la revoca dell’adesione è disciplinata nello schema di Accordo di cui al precedente articolo 5 ed è possibile in qualsiasi momento alle condizioni e con le modalità ivi specificate.
Art. 8 Obblighi e responsabilità delle parti
Gli obblighi e le responsabilità delle parti sono elencati negli articoli 5 e 6 dell’Accordo di cui al precedente art. 5. Si segnala che tali obblighi decorrono dalla sottoscrizione dell’Accordo, successiva all’accettazione dell’istanza di adesione, secondo la procedura delineata nel precedente art. 4.
Art. 9 Controlli e verifiche
In qualsiasi momento, il MiTur - l’ENIT potrà svolgere senza preavviso controlli e verifiche, anche a campione, sull’adempimento degli obblighi da parte dell’Aderente. Il MiTur - l’ENIT, inoltre, potrà avvalersi di strumenti tecnologici avanzati (es. social media monitoring) per individuare eventuali situazioni che pongano a repentaglio la reputazione dell’Ente o del progetto TDH. In tali situazioni, il MiTur - l’ENIT si riserva di recedere dall’accordo nelle forme disciplinate dallo Schema di cui all’art. 5 e di attivare ogni iniziativa conseguente per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 10 – Modello di organizzazione, gestione e controllo - ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
I soggetti e/o operatori economici interessati devono prendere atto dell’esistenza ed impegnarsi ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D. Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di ENIT. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo - ex d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231 di ENIT è disponibile nel sito internet: xxx.xxxx.xx.
Art. 11 Responsabile dell’Avviso
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxxx, che può essere contattato per informazioni relative al presente Avviso ai seguenti recapiti:
▪ tel: 06/49711
Art. 12 - Informazioni e contatti
Il presente Avviso e tutta la documentazione ad esso relativa è reperibile in apposita pagina dedicata presente sul sito internet: xxx.xxxx.xx. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
L’ENIT si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso per effetto di sopravvenuti mutamenti o modifiche al quadro normativo di riferimento, previa approvazione del MiTur. In tal caso, l’ENIT provvederà a pubblicare le modifiche intervenute e comunicare le modalità di integrazione delle richieste ove necessarie con le medesime modalità adottate per il presente Avviso.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxx@xxxx.xx entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 07/10/2022. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima di seguito indicata. Non saranno altresì prese in considerazione richieste di chiarimenti generiche, non pertinenti o caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.
I chiarimenti saranno resi entro il giorno 21/10/2022, anche mediante pubblicazione nell’apposita pagina di cui al precedente comma 1. I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Art. 13 - Tutela della privacy
Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al
presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di
completare la presentazione dell’istanza.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Il Titolare del trattamento è ENIT - Agenzia Nazionale Turismo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore.
Art. 14 - Foro competente e ricorsi
I soggetti e/o operatori economici interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:
Avverso i provvedimenti amministrativi:
▪ ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
▪ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
In tutte le altre ipotesi:
▪ ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Roma.
Art. 15 Disposizioni finali
Il presente Avviso non attiene a contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Allegato A - Schema di Accordo di collaborazione per attività di co-branding finalizzati a promuovere la visibilità del portale xxxxxx.xx e del “TDH” (Tourism Digital Hub)
tra
L’Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Xxx Xxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx, P. IVA 01008391003, in persona della Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx con ruolo di Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo “ENIT”),
e
il Ministero del Turismo Il Ministero del Turismo con sede in Xxx xx Xxxxx Xxx 00, 00000, Xxxx, in persona del Segretario Generale o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo “MiTur”),
da una parte,
e
il soggetto privato
con sede in (Stato), a (Città/Provincia), Via/Piazza n. - CAP Codice Fiscale/Partita IVA
indirizzo domicilio digitale (es. PEC) in persona di con ruolo di , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo “Aderente/Partner”),
dall’altra parte,
L’ENIT, il MiTur e l’Aderente di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
• l’ENIT è soggetto responsabile del sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx di cui cura la gestione dei contenuti;
• in data 13 gennaio 2022 l’ENIT e il MiTur hanno stipulato la “Convenzione tra il Ministero del
Turismo e l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024” avente ad oggetto,
tra l’altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
• l’ENIT e il MiTur hanno pubblicato, in data 2022, un Avviso pubblico per la
conclusione di accodi di collaborazione per iniziative in ambito co-branding;
• l’Aderente ha presentato istanza di adesione in data
comunicazione di ammissione in data 2022;
2022, ricevendo
• il presente Accordo di Adesione collaborazione finalizzati all’ideazione e allo svolgimento di iniziative di co-branding volte a promuovere il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il portale TDH (di seguito anche solo l’“Accordo”) stabilisce una cooperazione tra l’ENIT e MiTur, da una parte e l’Aderente, dall’altra parte, per due finalità: da un lato, fornire contenuti da pubblicare sul portale xxxxxx.xx e/o TDH attraverso il quale valorizzare uno specifico tema legato alla promozione del turismo in Italia e del made in Italy, nonché, dall’altro, promuovere la condivisione di tale contributo sui canali propri dell’Aderente, alle condizioni di seguito meglio esplicitate, garantendo la visibilità del portale xxxxxx.xx e/o TDH;
• il MiTur non riveste in alcun caso il ruolo di operatore economico e opera esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
• l’ENIT, il MiTur e l’Aderente intendono promuovere analoghe forme di collaborazione e
cooperazione con tutti i soggetti interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
• l’ENIT e il MiTur hanno già sottoscritto – e potranno sottoscriverne di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di collaborazione per attività di co-branding;
Ovvero
• Il partner intende collaborare con il MiTur/ENIT ideando e realizzando azioni di co-branding, anche con propri contenuti, per i quali dichiara di avere e/o si impegna ad ottenere ogni diritto d’uso e di condivisione ed è consapevole che la partecipazione al TDH è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte;
• Il TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti;
• Non si rendono necessari ulteriori passaggi approvativi, oltre alla sottoscrizione del presente Accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
a) Aderente/Partner: il soggetto che ha presentato istanza di partecipazione all’Avviso,
positivamente valutata dal MiTur/ENIT.
b) Linee Guida editoriali: le linee guida del MiTur/ENIT per la definizione dei contenuti editoriali ricadenti tra le azioni di co-branding.
c) TDH: il Tourism Digital Hub è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti.
d) Xxxxxx.xx: sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero ecosistema turistico dell’Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall’ecosistema TDH.
e) Proposta progettuale di co-branding: la proposta presentata dall’Aderente contestualmente alla manifestazione d’interesse finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo di co-branding.
ART. 2 - Finalità ed Obiettivi
1. Il presente accordo regola i diritti delle Parti in relazione all’attuazione di un piano di co- branding, ivi inclusa la fornitura, anche a titolo non esclusivo, di contenuti redazionali e/o editoriali da parte del Partner per il sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il TDH, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT. I contenuti redazionali e/o editoriali che dovranno essere forniti a MiTur e ENIT per essere pubblicati nell’ecosistema TDH dovranno avere contenuti idonei a far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta. Non saranno in alcun caso pubblicati contenuti con finalità difformi da quelle innanzi chiariti e/o con contenuti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di tipo commerciale. In particolare, i contenuti editoriali e/o redazionali per essere pubblicati sul TDH dovranno essere conformi alle specifiche tecniche fornite nelle <Linee Guida co-branding> pubblicate dalla Media House.
2. L’adesione all’ecosistema TDH consentirà quindi lo scambio reciproco di contenuti e di dati, che potranno anche essere eventualmente arricchiti con dati di navigazione raccolti durante l’esperienza-utente sul portale xxxxxx.xx e/o altri canali scelti nella campagna di co-branding. Successivamente, quindi, l’acquisizione da parte del TDH e/o del portale xxxxxx.xx di specifiche categorie di dati digitali aggregati, potrà essere resa disponibile e/o consultabile ai relativi Aderenti mediante sistemi di reportistica messi a disposizione da MiTur.
ART. 3 - Oneri economici
1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaristica e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e/o su tutti gli altri canali messi a disposizione dalle Parti.
ART. 4 – Referenti
1. Ciascuna delle Parti indica un Referente del presente Accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività̀ esecutive del presente Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
Il Referente di MiTur/ENIT è
Il dott. [...],
email [...].
Il Referente del Partner è
• Nome
• Cognome
• CF
2. Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento il proprio Referente dandone
comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 5 - Obblighi e responsabilità di ENIT e del MiTur
1. In capo a ENIT e al MiTur grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di
cui alle Linee guida AgID e al presente Accordo.
2. In capo a XXXX e al MiTur gravano i seguenti obblighi, essendo nella loro responsabilità:
a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento di tali attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata dall’Aderente;
b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene
all’utilizzo del TDH e degli altri strumenti messi a disposizione dal MiTur/ENIT;
c) garantire il riconoscimento del diritto d’autore e di paternità dell’opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sul TDH e sugli altri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni dei partner che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;
d) consentire all’Aderente l’utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati anche su altri media e/o per altre finalità, essendo espressamente esclusi i caratteri di esclusività della cessione d’uso dei contenuti stessi a favore di MiTur - l’ENIT.
e) Impegnarsi a rispettare tutte le attività concordate e dettagliate all’interno del
progetto finale di co-branding.
f) Garantire l’acquisizione da parte del TDH e/o del portale xxxxxx.xx di specifiche categorie di dati digitali aggregati, che potranno essere rese disponibili e/o consultabili ai relativi Aderenti mediante sistemi di reportistica messi a disposizione da MiTur.
ART. 6 - Obblighi e responsabilità del partner
1. In capo al Partner grava l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle
Linee guida AgID e al presente Accordo.
2. In capo al Partner gravano i seguenti obblighi, essendo nella loro responsabilità:
a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento di tali attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata;
b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene
all’utilizzo degli strumenti e/o canali messi a disposizione dal Partner;
c) garantire il riconoscimento del diritto d’autore e di paternità dell’opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sui propri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di MiTur ed ENIT che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;
d) consentire al MiTur/ENIT l’utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati anche su altri media e/o per altre finalità.
e) Impegnarsi a rispettare tutte le attività concordate e dettagliate all’interno del
progetto finale di co-branding.
4. Il Partner dovrà fornire a ENIT e al MiTur copia della propria informativa privacy, ai fini della sua pubblicazione nelle pagine relative ai contenuti dell’Aderente e che implicano l’acquisizione di dati personali.
ART. 7 - Limiti alla responsabilità e manleva
1. Le Parti non sono responsabili per la mancata pubblicazione e/o indisponibilità di contenuti afferenti al piano di co-branding dovuta a un malfunzionamento o disservizio degli strumenti e/o dei canali di comunicazione messi a disposizione dalle Parti stesse.
2. Le Parti non potranno in alcun caso rispondere di eventuali responsabilità derivanti da indebiti e non autorizzati utilizzi da parte del Mitur/ENIT e/o del Partner e/o di Terzi dei contenuti redazionali e/o editoriali.
ART. 8 – Proprietà intellettuale
1. Il Partner garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai contenuti redazionali e/o editoriali afferenti al piano di co-branding.
2. Il Partner garantisce all’ENIT e al MiTur la possibilità di fruire di dati, anche laddove coperti
da proprietà intellettuale, senza alcun onere economico.
3. Il Partner si impegna a tenere indenni l’ENIT e il MiTur da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire agli stessi mossa da altri Partner o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di diritto d’autore e/o proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi.
4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti d’autore, di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, il Partner è tenuto a informare nel più breve tempo possibile l’ENIT e il MiTur, che si riservano il diritto di rimuovere i contenuti contestati e/o sospendere il Partner e quanto condiviso o pubblicato sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o sul portale TDH e/o sugli altri canali.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche “normativa in materia di protezione dei dati personali”.
2. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in virtù del presente contratto mediante il portale TDH e/o gli altri canali afferenti al Piano di co- branding, saranno conservati per il tempo di durata di adesione del Partner, nonché per l’ulteriore tempo di 24 mesi, necessario all’espletamento delle finalità del TDH.
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.
ART. 10 - Durata, rinnovo, recesso e risoluzione
1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell’Aderente registrata tramite il TDH, ed ha una durata di 18 mesi, senza possibilità di tacito rinnovo. Decorso tale termine, le Parti dovranno nuovamente sottoscrivere la versione a quel momento vigente dell’Accordo.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo comunicando tale intenzione
all’altra Parte, tramite mail/PEC, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
ART. 11 - Legge applicabile e foro competente
1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al codice civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
ART. 12 - Comunicazioni tra le Parti
1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite PEC/mail, a ciascuna delle Parti.
ART. 13 - Registrazione e spese
1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
ART. 14 - Disposizione finali
1. Le Premesse, gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vincolano le Parti al loro rispetto.
2. Le Parti, in qualità di Aderenti, si impegnano ad apportare al presente Accordo ogni modifica necessaria ad adeguarne il contenuto a qualsivoglia modifica apportata alla Lettera di Adesione.
L’Aderente (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)
Il MiTuR (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)
L’ENIT (x.xx digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma
Elettronica Qualificata)