CAPITOLATO D’ONERI
Allegato B
Comunità Montana Alto e Medio Metauro Via Manzoni n. 25 – 61049 Urbania (PU) Area 4^
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
SOMMARIO
ART. 1. = OGGETTO DELL’APPALTO – TIPOLOGIA D’IMPRESA ART. 2. = DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
ART. 3. = SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 4. = ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 5. = DURATA DEL CONTRATTO
ART. 6. = CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 7. = MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI ART. 8. = PERIODO DI PROVA
ART. 9. = SEDE OPERATIVA - SUPERVISORE DELLA IMPRESA ART. 10. = CONTROLLO E VIGILANZA
ART. 11. = REQUISITI DELLA COOPERATIVA
ART. 12. = DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE
ART. 13. = OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO ART. 14. = RISPETTO ACCORDO IN MATERIA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE
ART. 15. = RISPETTO D.LGS. 81/2008
ART. 16. = OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CUSTODIA LOCALI ART. 17. = DANNI A PERSONE O COSE
ART. 18. = ACCERTAMENTO DANNI ART. 19. = PENALITÀ
ART. 20. = INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 21. = RECESSO
ART. 22. = SCIOPERI ART. 23. = PAGAMENTI
ART. 24. = REVISIONE PREZZI
ART. 25. = AUMENTO DELLA PRESTAZIONE – PRESTAZIONI STRAORDINARIE ART. 26. = DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 27. = GARANZIA DI ESECUZIONE
ART. 28. = CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI
ART. 29. = COMPETENZA ARBITRALE (ESCLUSIONE) - FORO COMPETENTE ART. 30. = NORME DI RINVIO
ART. 1.= OGGETTO DELL’APPALTO – TIPOLOGIA D’IMPRESA
Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali siti in Comune di Sant’Angelo in Vado ed in particolare:
a) sede municipale – P.zza Xxxxxxx X°;
b) mensa centralizzata – via X. Xxxxx-Xxxxxx;
c) palazzo Mercuri – P.zza Umberto I°;
d) teatro Zuccari – X.xxx Xxxxxxx X°;
e) museo archeologico – Xxxxxxxx X.Xxxxx;
f) pinacoteca comunale – Xxxxxxxx X.Xxxxx;
g) auditorium X. Xxxxxxxx x’Xxxxxxxxxxx – P.zza Xxxxxxx X°;
h) chiesa di San Xxxxxxx – P.zza Xxxxxxx I°;
i) chiesa S.Xxxxx extra Muros – Xxxxxxxx X.Xxxxx.
Il presente appalto è riservato a cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991 e della L.R. Marche n. 34/2001 e, pertanto, iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali “Sezione B”.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all’art. 6 della medesima legge nazionale che dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative.
ART. 2. = DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
Gli immobili interessati al servizio in oggetto e le caratteristiche dei servizi richiesti sono i seguenti:
a) sede municipale – P.zza Xxxxxxx X°;
b) mensa centralizzata – via X. Xxxxx-Xxxxxx;
c) palazzo Mercuri – P.zza Umberto I°;
d) teatro Zuccari – X.xxx Xxxxxxx X°;
e) museo archeologico – Xxxxxxxx X.Xxxxx;
f) pinacoteca comunale – Xxxxxxxx X.Xxxxx;
g) auditorium X. Xxxxxxxx x’Xxxxxxxxxxx – P.zza Xxxxxxx X°;
h) chiesa di San Xxxxxxx – P.zza Xxxxxxx I°;
i) chiesa S.Xxxxx extra Muros – Xxxxxxxx X.Xxxxx.
ART. 3. = SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'Appaltatore si impegna ad eseguire puntualmente e con la massima cura, nei giorni stabiliti, il servizio di pulizia nei locali indicati all’art. 2, comprendente le seguenti prestazioni e condizioni:
3.1 - La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore tali da non ostacolare i servizi d'istituto e da non arrecare intralcio o molestia al pubblico. Per la sede municipale la pulizia sarà effettuata nelle ore pomeridiane (di norma dalle 14,00 alle 16,00 tutti i giorni feriali). Per i locali della mensa centralizzata la pulizia sarà effettuata nelle ore mattutine. Per le altre strutture comunali le pulizie si effettueranno, di norma, nelle ore pomeridiane, secondo necessità.
3.2 - In ogni caso l'orario delle pulizie è concordato con il Responsabile del Servizio prima dell’inizio del servizio. Le ore complessive di servizio, per ogni anno, ammontano a 2.532, fatta salva la facoltà aggiuntiva prevista al successivo punto 3.8
3.3 - Per la sede municipale (uffici comunali) il servizio deve essere svolto quotidianamente (escluso domenica e giorni festivi infrasettimanali regolarmente riconosciuti), per un totale di ore annue pari a
1.212. Il servizio sarà effettuato con le modalità di seguito specificate:
3.3.A. INTERVENTI GIORNALIERI E/O A GIORNI ALTERNI:
a) raccolta, svuotatura cestini o altri contenitori portarifiuti (ogni giorno);
b) scopatura ad umido su tutti i pavimenti e scale (a giorni alterni);
c) lavaggio e disinfezione dei locali WC e degli arredi sanitari dei servizi igienici (ogni giorno);
3.3.B. INTERVENTI SETTIMANALI:
a) scopatura Sala del Consiglio;
b) spolveratura di armadi, mobili, scaffali, computers, stampanti e qualsiasi altra componente di arredo
facendo attenzione a lasciare i medesimi nello stato di fatto in cui si trovano;
c) lavaggio di pavimenti e scale effettuato con idonei materiali ed attrezzatura;
d) pulizia degli apparecchi telefonici;
3.3.C. INTERVENTI MENSILI:
a) spolveratura di pareti, termosifoni, lampade;
3.3.D. INTERVENTI QUADRIMESTRALI:
a) lavaggio interno ed esterno dei vetri delle finestre;
b) pulizia delle soglie interne ed esterne delle finestre;
c) spolveratura e pulizia dei pavimenti e delle scaffalature dei locali adibiti ad archivio della sede comunale.
3.3.E. Le modalità di intervento sopra stabilite possono subire alcune minime modifiche, previo concordamento tra le parti e comunque nel rispetto dello standard qualitativo medio che gli interventi indicati mirano a perseguire. A tal fine si precisa che le modalità di intervento sono state stabilite sulla base delle precedenti esperienze ed in relazione alle caratteristiche degli ambienti prevedendo una presenza media giornaliera pari a quattro ore.
3.4. Restano a carico dell’Amministrazione Comunale la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine e/o apparecchiature impiegate.
3.5. Per la mensa centralizzata il servizio sarà svolto nei soli giorni di funzionamento della mensa, per un totale annuo di pari a 1.320, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio. Nel servizio vengono ricompresi piccoli interventi di supporto e collaborazione con il personale comunale, connessi all’attività della mensa scolastica.
3.6. Per i locali dei seguenti edifici: palazzo Mercuri – teatro Zuccari – museo archeologico – pinacoteca comunale - auditorium S. Caterina d’Alessandria - chiesa di San Xxxxxxx – chiesa S.Xxxxx extra Muros – chiesa S.Xxxxx degli Angeli, il servizio pulizia sarà effettuato occasionalmente su richiesta del responsabile del servizio, solamente in occasione di eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal comune.
3.7. I servizi di pulizia del precedente punto n. 3.6, saranno effettuati nell’ambito del monte ore annuo previsto per la pulizia degli uffici comunali, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.8.
3. 0.Xx aggiunta ai servizi richiesti, il Comune potrà richiedere l’effettuazione di ulteriori pulizie e servizi a fronte di esigenze e necessità di natura straordinaria e contingente per un impegno massimo, per ciascun anno di validità del contratto, di 150 (centocinquanta) ore, applicando la tariffa forfettaria per ogni servizio effettuato, di €.15,00 oltre l'I.V.A. all’ora.
Le prestazioni ricomprese nei servizi di pulizia di cui sopra dovranno essere svolte nell’ambito dei locali di cui alle allegate planimetrie.
L’appaltatore nell’eventualità di uno sciopero del proprio personale, dovrà comunque garantire i servizi essenziali. In tal caso sarà proporzionalmente ridotto il canone mensile d’appalto, in relazione ai servizi non effettuati.
ART. 4 = DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 fino al 31/12/2017, con facoltà per l’amministrazione comunale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno.
L’amministrazione si riserva di consegnare il servizio anche in pendenza della stipula della convenzione, a seguito del provvedimento di aggiudicazione.
Alla scadenza del contratto, qualora per qualsiasi motivo l’Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente, la cooperativa è tenuta a garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo prestatore del servizio agli stessi patti e condizioni, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
ART. 5 = CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo di appalto sarà quello previsto dal relativo contratto e derivante dall’importo offerto in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.
L’importo annuale presunto a base di gara è pari ad €. 42.500,00 oltre all’I.V.A:
Il prezzo fissato e posto a base della gara, per la durata quadriennale del contratto, è pari a €. 168.000,00 (Euro centosessantottomila/00) + I.V.A. 22% a cui si devono aggiungere gli oneri quadriennale per la sicurezza, pari a €. 2.000,00 (Euro duemila/00) + I.V.A. 22% non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad €. 170.000,0000 (Euro centosettanamila/00) + I.V.A. 22% (totale complessivo €. 207.400,00) quadriennale.
Il prezzo si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.
ART. 6 = MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI
La cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, non dovranno essere rumorose, secondo quanto stabilito dal Capo II (art. 187 e ss.) del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996 n. 459.
La cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla cooperativa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della cooperativa stessa.
Tutti i prodotti chimici, utilizzati dalla cooperativa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d’uso.
La cooperativa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dell’immondizia ed al suo trasporto nell’eventuale locale destinato a deposito temporaneo.
Sono a carico dell’amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.
ART. 7 = PERIODO DI PROVA
La cooperativa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato e previa contestazione scritta del disservizio, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione stessa.
ART. 8 = SUPERVISORE DELLA IMPRESA
La cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
Nel caso di urgenti necessità, il Responsabile del contratto o un suo delegato, si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di impossibilità del supervisore, gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio.
Il supervisore del servizio, nominato dalla cooperativa, dovrà eseguire quanto richiesto dal responsabile del contratto o suo delegato, anche in relazione a quanto stabilito all’articolo seguente.
ART. 9 = CONTROLLO E VIGILANZA
L’Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile, al controllo ed alla vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, segnalando eventuali
inadempienze al supervisore dell’impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.
ART. 10 = REQUISITI DELLA COOPERATIVA
Il presente appalto è riservato a cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991 e della L.R. Marche n. 34/2001. L'aggiudicatario deve pertanto essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali “Sezione B”. È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all’art. 6 della medesima legge, che dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative. L'affidatario si impegna inoltre a comunicare immediatamente all’Amministrazione se la suddetta iscrizione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata del servizio.
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
ART. 11 = DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa aggiudicataria, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, dovrà trasmettere all’Amministrazione appaltante la seguente documentazione:
- elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, il numero delle ore lavorative (da ora a ora) oltreché la qualifica o livello professionale. L’elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale;
- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
- elenco del personale di sostegno;
- copia della polizza assicurativa per danni civili verso terzi;
- dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della cooperativa;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all’appalto in questione.
Entro tre (3) giorni dall’effettuazione di ogni intervento di "pulizia straordinaria", la cooperativa dovrà comunicare il numero di unità ed il nominativo del personale che effettua la prestazione.
ART. 12 = OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed, in particolare, la cooperativa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla legislazione vigente anche regionale. In tal senso, il responsabile del contratto o un suo delegato, ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento e, qualora l’Amministrazione ne faccia richiesta, di apposita divisa.
La cooperativa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la cooperativa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
La cooperativa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori
La cooperativa deve certificare, con le modalità di cui al successivo art. 24, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia, qualora applicabile, e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell’appalto.
Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla cooperativa, un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora la cooperativa non adempia entro il predetto termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la cooperativa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
ART. 13 = RISPETTO ACCORDO IN MATERIA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE
La cooperativa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione (Verbale di accordo del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 1 CCNL imprese di pulizia e successive integrazioni e modificazioni).
Per il personale così reimpiegato dovrà essere assicurato un trattamento economico non inferiore all’attualità.
ART. 14 = RISPETTO D.LGS. 81/2008.
La cooperativa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dall’art. 17 e seguenti.
La cooperativa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
La cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. soprarichiamato.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del comune di Sant’Angelo in Vado assolverà gli adempimenti informativi che risultano per legge a carico dell'Amministrazione.
La cooperativa dovrà prendere visione della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e del conseguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e, nel caso di aggiudicazione del servizio, è tenuta a collaborare con del comune di Sant’Angelo in Vado per la redazione definitiva del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 15 giorni dalla avvenuta aggiudicazione in modo che il suddetto documento sia allegato al contratto di appalto.
ART. 15 = OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CUSTODIA LOCALI
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
Il personale della cooperativa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
La cooperativa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
Il responsabile del servizio interessato potrà, senza obbligo di motivazione alcuna, chiedere alla cooperativa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e la cooperativa sarà obbligata a sostituire tale personale.
Il personale della cooperativa, durante le operazioni di pulizia, nel tempo al di fuori dell’orario di servizio del personale comunale, deve curare la custodia dei locali, impedendo l’accesso di estranei e provvedendo, se necessario, alla chiusura di tutte le porte, finestre, persiane, tapparelle, etc.
Ove all’ultimazione delle operazioni di pulizia non faccia seguito l’apertura degli uffici, il supervisore dell’impresa di cui all’art. 8, dovrà provvedere, sotto la propria personale responsabilità, a chiudere completamente i locali e, se richiesto, a togliere la corrente elettrica dal quadro generale di comando. Il personale dovrà altresì verificare, durante l’esecuzione dei lavori di pulizia, che gli impianti dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando appena possibile al responsabile dell’ufficio interessato gli eventuali inconvenienti o guasti rilevati.
ART. 16 = DANNI A PERSONE O COSE
L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della cooperativa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
La cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
A tal fine la cooperativa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa:
- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro.
- per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro.
La cooperativa, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati
ART. 17 = ACCERTAMENTO DANNI
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del servizio interessato o suo delegato alla presenza del supervisore del servizio.
A tale scopo il responsabile del servizio interessato comunicherà, con sufficiente anticipo, alla cooperativa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla cooperativa di intervenire.
Qualora la cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del servizio interessato o suo delegato procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.
ART. 18 = PENALITÀ
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, nell'esecuzione del servizio si verifichino inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dai Responsabili degli uffici interessati, queste daranno luogo all’applicazione di una penale giornaliera pari a:
- €. 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
- €. 100,00 in caso di espletamento non conforme del servizio.
Il mancato invio dell’elenco di cui all’art. 11 nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00 (cento/00).
Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informata la cooperativa con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Nessuna comunicazione è dovuta alla cooperativa per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto, in tal caso, è la stessa Impresa che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.
Le penalità a carico della cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla cooperativa.
In ogni caso, dopo tre ripetute inadempienze contestate con lettera raccomandata AR o PEC, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell’appalto.
ART. 19= INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l’amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione stessa;
- eliminazione solo parziale delle violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- subappalto globale o parziale del servizio;
- procedure giudiziarie di liquidazione dell’impresa aggiudicataria;
- mancato inoltro della documentazione prevista dal presente capitolato;
- mancato rispetto dei rapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge;
- violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento di ente, consultabile all’indirizzo web: www.comune.santangeloinvado.pu.i>amministrazione trasparente>disposizioni generali>atti generali.
Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:
- l’amministrazione contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e assegnerà un termine per la loro eliminazione.
- la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall’Amministrazione;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto procedendo nei confronti dall’appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
ART. 20 = RECESSO
E' riconosciuta al comune di Sant’Angelo in Vado la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, senza che l'Appaltatore abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.
L’Appaltatore può recedere dal presente contratto d'appalto, con preavviso minimo di un mese, esclusivamente in caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore.
ART. 21 = SCIOPERI
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la cooperativa provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, nonché a garantire, qualora richiesto, il servizio di emergenza.
ART. 22 = PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura ed è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta a firma dei Responsabile del Settore Amministrativo.
L’Amministrazione potrà richiedere che, contestualmente alla fattura mensile, la ditta aggiudicataria esibisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa/consorzio ai sensi e con le modalità di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata copia del documento di identità), attestante la regolarità contributiva per i dipendenti impiegati
nel servizio, specificando ogni volta i dati anagrafici dei medesimi e le retribuzioni del mese, assoggettate a contribuzione.
Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati, ai sensi della L. 381/1991, quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi la cooperativa ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.
Comunque il pagamento della prestazione sarà sempre condizionato al controllo positivo sulla regolare esecuzione delle pulizie da parte del Responsabile del presente appalto.
ART. 23 = REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e non soggetto ad alcuna revisione prezzi.
ART. 24 = AUMENTO DELLA PRESTAZIONE – PRESTAZIONI STRAORDINARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, agli stessi patti e condizioni del contratto.
Il comune di Sant’Angelo in Vado può modificare l’oggetto o il contenuto del contratto nei casi di trasferimento, soppressione di uffici e riduzione o aumento di locali. Di tali circostanze l'ente appaltante darà avviso alla ditta appaltatrice un mese prima della data in cui dovrà procedersi alla modifica.
Tali aumenti non si considerano, ai fini del corrispettivo, prestazioni straordinarie.
I corrispettivi per prestazioni straordinarie una-tantum richieste dalla Amministrazione verranno analogamente determinati agli stessi patti e condizioni del contratto, di norma secondo un corrispettivo orario aumentato dell’incidenza materiali e di quant’altro concorre a formare il prezzo e con le eventuali maggiorazioni previste dai contratti di lavoro per il lavoro straordinario.
ART. 25 = DIVIETO DI SUBAPPALTO
È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
ART. 26 = GARANZIA DI ESECUZIONE
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla cooperativa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 27 = CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti il contratto (registrazione, diritti di rogito etc…), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della cooperativa.
ART. 28 = COMPETENZA ARBITRALE (ESCLUSIONE) - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, si esclude esplicitamente la competenza arbitrale. La definizione di qualsiasi controversia, ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, è attribuita al foro di Urbino.
ART. 29 = NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia.
Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
Oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l’obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto, tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio in oggetto.
Urbania lì 11/11/2014
Il Responsabile del Procedimento Geom. Xxxxxx Xxxx