ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
INDICAZIONI IN MERITO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICHE ANTIMAFIA, NONCHÉ ALL’ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA
1. Stipula in via d’urgenza del contratto e verifiche antimafia:
1.1 Quadro normativo: Di seguito è riportato il quadro normativo relativo alle verifiche in materia di antimafia nei casi di esecuzione del contratto in via d’urgenza.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
o Art. 88 commi 4 e 4-bis, Termini per il rilascio della comunicazione antimafia:
“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1 4-bis.
Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”
o Art. 89 comma 1, Autocertificazione:
“1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia (e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis), i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati Previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
o Art. 92, comma 3 Termini per il rilascio delle informazioni
“3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00000 Xxxxx
Tel. 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
xxx Xxxx Xxxxx 00 x 00000 Xxxxxxx Tel. 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e D.L. n. 76/2020 (legge di conversione n. 120/2020)
Art. 3 comma 2, D.L. n. 76/2020 (legge di conversione n. 120/2020) - indicazioni relative alle verifiche antimafia:
“2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”
2. Verifiche in materia di antimafia nei casi di urgenza:
IN COSA CONSISTE la documentazione antimafia
Art. 84 D.lgs. n. 159/2011 Definizioni:
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
1. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
2. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. Fino al 31 dicembre 2021 l’informativa antimafia liberatoria provvisoria, è scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA e consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture (art. 3 comma 2 dl n. 76/2020) immediatamente, sotto condizione risolutiva Attualmente tale funzionalità non viene ancora offerta dalla BDNA, il sistema informativo deve ancora essere implementato.
QUANDO POSSO STIPULARE in assenza della documentazione antimafia:
1) Nel caso di INFORMAZIONE antimafia: (importi contrattuali pari o superiori alla soglia comunitaria – art. 91, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011)
SE C’È URGENZA: la stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è DECORSO LO STAND STILL, anche in assenza dell’informazione antimafia (art. 92, comma 3) e, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 3 del dl n. 76/2020, a prescindere dall’urgenza, previo rilascio dell’informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA;
Nei casi di stipula in via d’urgenza art. 92, comma 3 d.lgs. n. 159/2011, in assenza dell’informazione antimafia e di stipula immediata ai sensi dell’art. 3, c. 2, dl n. 76/2020, il contratto deve sempre prevedere un’apposita condizione risolutiva (IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLO STAND STILL)
Inoltre è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata ex art. 92 comma 3 e 4 D.lgs. n. 159/2011, da inserire il testo breve nella sezione “note”
Le stazioni appaltanti, nel caso in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, comma 3 e 4 D.lgs n. 159/2011).
Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 d.lgs. n 159/2011).
In via ordinaria (SE NON C’È URGENZA), le stazioni appaltanti possono stipulare DECORSO LO STAND STILL previo rilascio da parte del Prefetto della informazione antimafia e, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 3 del dl n. 76/2020 immediatamente previo rilascio dell’informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA, sempre sotto condizione risolutiva;
Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro 30 gg. dalla consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 gg (art. 92, comma 2 D.lgs n. 159/201, art. 3 comma 4 dl n. 76/2020, l. conversione n. 120/2020).
Decorso il termine di 30 giorni, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, prevedendo nel contratto un’apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3) e, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 3 del dl n. 76/2020 anche prima del decorso dei 30 gg - previo rilascio dell’informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA, sempre sotto condizione risolutiva;
2) Nel caso di COMUNICAZIONE antimafia (in genere: importi contrattuali superiori a euro 150.000 e inferiori alla soglia comunitaria (attenzione: eccezione subappalti):
SE C’È URGENZA le stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è DECORSO LO STAND STILL, anche in assenza di comunicazioni antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89, con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 88, comma 4-bis e art. 89, comma 1 D.lgs n. 159/2011).
In tal caso è necessaria l’autocertificazione e i contratti devono sempre prevedere un’apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4 -bis D.lgs n. 159/2011) ed è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata (art. 92 comma 3 e 4 D.lgs n. 159/2011) da inserire il testo breve nella sezione “note”
Le stazioni appaltanti, nel caso in cui la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 88, comma 4-bis e 4 -ter D.lgs n. 159/2011).
Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 d.lgs. n 159/2011).
N.B. Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, in caso di “recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture“.
In via ordinaria (SE NON C’È URGENZA), le stazioni appaltanti possono stipulare previo rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia se è DECORSO LO STAND STILL
Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 gg. dalla data di consultazione della banca dati nazionale unica (art. 88, comma 4 D.lgs n. 159/2011). Decorso il suddetto termine, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, prevedendo nel contratto un’apposita condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 (art. 88, comma 4- bis D.lgs n. 159/2011).
STRUMENTI PER LA VERIFICA ANTIMAFIA:
WHITE LIST
A far data dal 31.01.2017, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, recante «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190», aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, è stato introdotto l´obbligo di consultazione delle white list per l’affidamento delle attività, indipendentemente dal loro valore, elencate al comma 53 dell’art. 1 della legge anticorruzione (legge 190/2012), vale a dire per:
(a + b) confluiti nella lettera i-quater)
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché' le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
Le soppresse lettere a) e b) (= attività di trasporto) sono confluiti nella nuova categoria dei servizi ambientali (lett. I-quater) (Circolare Ministero dell’Interno d.d. 28.07.2020).
Anche in tal caso, trovano applicazioni le previsioni di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, già richiamate innanzi, che disciplinano le tempistiche per il rilascio della documentazione antimafia ed i casi in cui è possibile procedere in via d’urgenza, anche in mancanza della documentazione in oggetto.
L'iscrizione nel suddetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1, comma 52 bis, della Legge 190/2012).
ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
A far data dal 17.07.2020 l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 equivale al rilascio dell’informazione antimafia (art. 83-bis comma 2 D.lgs n. 159/2011)
SCHEMA RIEPILOGATIVO VERIFICHE ANTIMAFIA
Tipologia di documento | Urgenza (SI/NO) | Aggiudicazione efficace Stipula contratto |
INFORMAZIONE ANTIMAFIA provvisoria | Xxx in caso d’urgenza che senza (si e no) | Immediatamente - nel rispetto dello stand still, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva (art. 3 comma 2 dl n 76/2020, l. di conversione n. 120/2020). |
INFORMAZIONE ANTIMAFIA | SI | Immediatamente - nel rispetto dello stand still, anche in assenza dell’informazione antimafia, con apposita condizione risolutiva (art. 92, c. 3 d.lgs. 159/2011), e con motivazione; |
INFORMAZIONE ANTIMAFIA | NO | Se il prefetto dà riscontro entro 30 gg dalla consultazione della banca dati nazionale unica oppure entro 45 gg, in caso di verifiche di particolare complessità, art. 92, c. 2. D.lgs. 159/2011 e sempre -nel rispetto dello stand still; Decorsi i 30 gg + stand still, anche in assenza dell’informazione antimafia, con apposita condizione risolutiva (art. 92, c. 3 d.lgs. 159/2011). |
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA | SI | Immediatamente - nel rispetto dello stand still, anche in assenza della comunicazione antimafia, con apposita condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 d.lgs. 159/2011 (art. 88, c. 4-bis e art. 89, c. 1 d.lgs. 159/2011), e con motivazione; |
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA | NO | Se il prefetto dà riscontro entro 30 gg. dalla consultazione della banca dati nazionale unica (art. 88, c. 4 d.lgs. 159/2011) e sempre nel rispetto dello stand still Decorsi i 30 gg + stand still, anche in assenza della comunicazione antimafia, con apposita condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 d.lgs. 159/2011 (art. 88, c. 4- bis d.lgs. 159/2011) e con motivazione. |
3. Esecuzione in via d’urgenza
3.1 Quadro normativo
Di seguito è riportato il quadro normativo relativo alla procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza.
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»
Art. 32, comma 8
L’ESECUZIONE D’URGENZA: “[…] è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Art. 32, comma 13
“[…] l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”.
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» legge di conversione n. 120/2020
Art 8, comma 1 lettera a) Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
Decreto del MIT del 7 marzo 2018 n. 49 (GU n. 111 del 15.05.2018) – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», adottato in attuazione dell‘art. 111 del D.lgs. 50/2016.
Con riferimento all’esecuzione in via d’urgenza del contratto è previsto:
PER I LAVORI:
- “Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali” (art. 5, comma 9, ultimo capoverso);
PER SERVIZI E FORNITURE:
- Quando è disposta l’esecuzione anticipata “[…] il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese” (art. 19, comma 2);
- Quando “[…] il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire” (art. 19, comma 3).
3.1. Precisazioni in riferimento all’esecuzione in via d’urgenza:
IN COSA CONSISTE l’esecuzione in via d’urgenza:
Lavori: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
Servizi e furniture: è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza
Di conseguenza la consegna dei lavori o l’esecuzione del contratto in via d’urgenza per servizi e forniture puó essere fatta anche senza urgenza, è sempre autorizzata ex legem (art. 8 co. 1 lett. a) D.L. n. 76/2020 ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediate della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico ecc. (art. 32 co. 8 codice appalti).
Inoltre l’esecuzione in via d’urgenza può essere fatta anche senza l’atto che conferma l’efficacia dell´ aggiudicazione.
Si ricorda che per la richiesta della documentazione antimafia in BNDA va comunque indicata una motivazione relativa all’urgenza - (finche´ il sistema BDNA non verrà implementato come previsto dalla la legge di conversione D.L. n. 76/2020)