Classificazione del documento: Consip Public
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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO – ID 1888
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
Rif. Allegato 12 – Facsimile dichiarazione Anticorruzione
Con riferimento alla Autodichiarazione Anticorruzione, attesa la circostanza che alcune Società concorrenti hanno un numero di Dirigenti molto elevato (anche oltre 1.500,00), si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione vada resa con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai soli Dirigenti che opereranno sul presente contratto.
Risposta
La tipologia di soggetti nei confronti dei quali va accertata e dichiarata l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela/affinità sono, lato Fornitore, ciascuno dei componenti degli organi di Amministrazione e controllo, Dirigenti e Procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, omologabili a quelli degli amministratori (c.d. Procuratori Sostanziali).
Si precisa, inoltre, che è possibile che la dichiarazione sulla sussistenza di eventuali rapporti di parentela/affinità venga resa dal Legale Rappresentante del Fornitore, con la formula “per quanto a conoscenza del sottoscrittore” e con riferimento alla data del rilascio della dichiarazione stessa, per conto di tutti i soggetti suespressi e indicati in nota alla dichiarazione. Si segnala, infatti, che tali soggetti debbono essere analiticamente indicati nella dichiarazione medesima.
2) Domanda
Rif. Disciplinare di gara – par. 5.2 Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE) – pag 19 “… Trova applicazione l’art. 61 DPR 207/2010”
Si chiede di voler confermare che il riferimento all’art 61 del DPR 207/2010 citato all’interno del paragrafo sia da considerarsi refuso.
Risposta
Sì, è un refuso.
3) Domanda
Rif. Disciplinare di gara – par. 10 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA
Si chiede di voler precisare se potranno essere oggetto della previsione di cui all’art.105 comma 3 lett. c bis) del D.Lgs 50/2016 contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti tra imprese in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto oscurati nelle parti contenenti informazioni sensibili.
Risposta
Si conferma che rientrano nell’ambito applicativo dell’art.105 comma 3 lett. c bis) del D.Lgs 50/2016 i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti tra imprese in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, così come prevede testualmente la norma.
Si chiede, tuttavia, di non procedere preliminarmente all’oscuramento parti contenenti informazioni sensibili, ma darne indicazione, lasciandoli in chiaro. Sarà, poi, onere della Stazione Appaltante e/o della Committente procedere al loro oscuramento in caso di richiesta di accesso agli atti.
4) Domanda
Rif. Allegato 3 - Offerta Tecnica
Con riferimento alla dimensione del carattere utilizzato per la redazione della Relazione Tecnica, si chiede di confermare che per quanto riguarda i testi inseriti in tabelle e immagini è possibile utilizzare un carattere con font di dimensioni inferiori a 10 salvaguardando la leggibilità del testo.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
Rif. Allegato 3 - Offerta Tecnica
Si chiede di confermare che analogamente a quanto previsto per l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica, non verranno computati nel numero delle pagine stabilito (max 60) i contenuti di seguito elencati:
a) il Capitolo 1, recante la Premessa, redatta secondo il facsimile riportato nell’Allegato 3
b) il Capitolo 14, recante la nota relativa alla documentazione coperta da riservatezza.
Risposta
Non si conferma.
6) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri - Offerta economica
Si chiede conferma che ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo che dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 sia sufficiente il pagamento di un imposta di valore pari a Euro 16,00; diversamente si chiede di fornire specifica.
Risposta
Si conferma. Il pagamento della imposta deve essere di valore complessivo di Euro 16,00 . che dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23.
7) Domanda
In riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 Documentazione Amministrativa, punto 5.2 Documentazione di gara unico europeo, del Disciplinare di gara si chiede di indicare esattamente quali sezioni debbano essere compilate in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria punto III.1.2 del bando di gara ed capacità professionale e tecnica punto III.1.3 del bando di gara. Risposta
Come espresso al parag. 5.2, si precisa che:
a) il possesso, a pena di esclusione, del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara deve essere espresso in Parte IV Sezione B del DGUE
b) il possesso , a pena di esclusione, del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara deve essere espresso in Parte IV Sezione C del DGUE.
8) Domanda
In riferimento al requisito di capacità economico e finanziaria, punto III.1.2 del bando di gara, si chiede di specificare se le informazioni da trasmettere debbano essere inserire nella parte IV Criteri di Selezione, Sezione B, Capacità economico e finanziaria, Punto 2b), diversamente si chiede di indicare l’alternativa.
Risposta
Le informazioni circa la capacità economico e finanziaria devono essere inserire nella parte IV Criteri di Selezione, Sezione B, al Punto 2a) e/o al punto 2 b).
9) Domanda
Disciplinare di gara, paragrafo 9.3, pagina 45 – Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara
Si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto sia possibile produrre anche copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.
Risposta
Sono ammessi, quali mezzi di prova dei requisiti di partecipazione alla gara, tutti quelli di cui all’art. 86 del d.lgs. 50/2016 e di cui all’allegato XVII al medesimo d.lgs. 50/2016.
10) Domanda
Disciplinare di gara, paragrafo 8.2, pag. 35
Si chiede di meglio specificare come si debba intendere il secondo item del criterio C04, dove è richiesto di proporre un modello di valutazione dei risultati degli interventi di supporto specialistico, con l’impegno di utilizzarlo nell’erogazione del servizio, in termini di valore aggiunto per il servizio di gestione applicativi e base dati. In particolare, si chiede di chiarire cosa si intende con la frase “…, in termini di valore aggiunto per il servizio di gestione applicativi e base dati.”
Risposta
Con la frase si intende che il modello proposto per la valutazione dei risultati dovrà essere finalizzato all’effettivo miglioramento del servizio di gestione applicativi e base dati.
11) Domanda
Disciplinare di gara, paragrafo 8.2, pag. 36, Criterio C05
Si chiede di confermare che la richiesta base dati della conoscenza (Knowledge Base), che il Fornitore deve creare ad inizio fornitura e potenziare nel corso della medesima, debba essere installata e gestita su infrastrutture rese disponibili da Sogei/Amministrazione. Si chiedono, inoltre, le sue possibili interrelazioni con il modulo BMC Knowledge management, citato nell’Appendice 5, a pag. 31.
Risposta
Si conferma che la base dati della conoscenza (Knowledge Base) dovrà essere installata e gestita su infrastrutture rese disponibili da Sogei/Amministrazione.
Per quanto riguarda le possibili interrelazioni con il modulo BMC Knowledge, queste saranno, qualora il concorrente lo ritenga opportuno, oggetto di offerta.
12) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 3.1, pag. 7
Si chiede di indicare da quale struttura è erogata l’assistenza di I livello.
Risposta
L’assistenza di I livello è ad oggi erogata da una struttura gestita attraverso altri contratti.
13) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 3.1, pag. 8
Tra i compiti del servizio di Gestione Applicativi si cita la gestione della configurazione, compresi gli ambienti per i quali non sia ancora disponibile lo strumento di Configuration Management. Si chiede di chiarire se in tal caso si debbano usare gli strumenti di Sogei oppure si debba rendere disponibile uno strumento di Configuration Management da affiancare al CMA.
Risposta
Il fornitore dovrà utilizzare lo strumento di configuration management adottato da Sogei/Amministrazione o altra modalità esplicitamente concordata e approvata da Sogei/Amministrazione
14) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 3.1, pag. 10
Si chiede di confermare o meno che il citato sistema di Knowledge Management sia fornito da Sogei e che il suo repository debba essere alimentato dal Fornitore durante l’erogazione del servizio.
Risposta
Il sistema di Knowledge Base dovrà essere installato e gestito su infrastrutture rese disponibili da Sogei/Amministrazione e il suo repository dovrà essere alimentato dal Fornitore durante l’erogazione del servizio.
15) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 3.4, pag. 12
Si chiede di meglio specificare cosa sia il citato Service Desk, verso il quale si deve garantire la comunicazione.
Risposta
Per Service Desk si intende l’assistenza di I livello ad oggi erogata nell’ambito di altri contratti (rif. Domanda 12).
16) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 3.4, pag. 13
Si chiede di confermare che la piattaforma BMC debba essere usata anche dalle risorse del fornitore nell’erogazione dei servizi.
Risposta
Si conferma.
17) Domanda
Capitolato tecnico, Pag. 15, pag. 21 e pag. 22
Si chiede di confermare che è richiesto un ulteriore sistema mediante il quale automatizzare la raccolta dei dati di dettaglio per la misurazione degli indicatori di qualità e di andamento della fornitura.
Risposta
Si conferma quanto indicato alle pagg. 15, 21 e 22 del Capitolato tecnico: è “[…] posto a carico del Fornitore l’automatizzare la raccolta dei dati di dettaglio per la misurazione degli indicatori di qualità e di andamento della fornitura, nonché per la produzione dei rapporti degli indicatori di qualità […]” rendendo disponibile “[…] uno strumento per l’analisi automatica degli andamenti degli indicatori a livello di intera fornitura […]”.
Il sistema complessivo “dovrà raccogliere i dati elementari e calcolare gli indicatori di servizio e di fornitura e, sulla base di essi, predisporre delle rappresentazioni dell’andamento.”
18) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo 5, Pag. 21
Relativamente all’affermazione che “Tutti gli strumenti, soluzioni, metodologie, risorse indicate nell’offerta tecnica dovranno essere messi a disposizione entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.”, si chiede di confermare che i citati strumenti da mettere a disposizione siano quelli proposti in Offerta tecnica dal Fornitore aggiudicatario, da affiancare a quelli già nella disponibilità di Sogei/Amministrazione e da utilizzare in corso d’opera secondo le indicazioni della Committente.
Risposta
Si conferma che “Tutti gli strumenti, soluzioni, metodologie, risorse indicate nell’offerta tecnica dovranno essere messi a disposizione entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto”, sia quelli proposti in Offerta tecnica dal Fornitore aggiudicatario sia quelli eventualmente necessari al Fornitore per l’espletamento delle attività indicate in Offerta.
Si conferma che tali strumenti saranno affiancati a quelli già nella disponibilità di Sogei/Amministrazione ed utilizzati secondo le necessità della Committente.
19) Domanda
Allegato 3 – Schema di offerta tecnica.
In relazione all’offerta tecnica si prescrive l’utilizzo di un font non inferiore al carattere 10. Si chiede conferma che all’interno del documento di offerta per le tabelle e le didascalie possa essere utilizzato un font anche di dimensioni inferiori purché venga garantita la leggibilità del testo.
Risposta
Si conferma.
20) Domanda
Si chiede conferma che il valore richiesto al passo del portale “Offerte per Lotto 1, Servizi di gestione applicativa e base dati dei sistemi informativi del DT – offerta”, da inserire nel campo Gestione Applicativa - Prezzo complessivo offerto (€)* » sia corrispondente alla sommatoria dei valori dei campi:
- Gestione Applicativa - Attività tipo A (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*
- Gestione Applicativa - Attività tipo B (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*
- Gestione Applicativa - Attività tipo c (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*
Risposta
Non si conferma.
Il valore da inserire nel campo “Gestione Applicativa - Prezzo complessivo offerto (€)*” è corrispondente alla sommatoria dei valori dei seguenti campi, come indicato all’Allegato 13 (“Procedura Fornitore”):
- “Gestione Applicativa - Attività tipo A (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*”
- “Gestione Applicativa - Attività tipo B (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*”
- “Gestione Applicativa - Attività tipo C (da Capitolato tecnico) - Prezzo complessivo offerto (€)*”
- “Gestione Applicativa - Estensione orario e reperibilità - Prezzo complessivo offerto (€)*”
21) Domanda
Si chiede conferma che il valore richiesto al passo del portale “Offerte per Lotto 1”, Servizi di gestione applicativa e base dati dei sistemi informativi del DT – offerta”, da inserire nel campo Supporto Specialistico - Prezzo complessivo offerto (€)*sia corrispondente alla sommatoria dei valori di:
- Supporto Specialistico - Supporto specialistico standard - Prezzo complessivo offerto (€)*
- Supporto Specialistico - Affiancamento fine fornitura - Prezzo complessivo offerto (€)*
Risposta
Si conferma.
22) Domanda
Si chiede di confermare che i seguenti termini sono utilizzati come sinonimi:
● Stipula (del) contratto - Pagg. 11, 21, 28, 29
● Attivazione del contratto - Pagg. 21, 22
● Avvio delle attività contrattuali - Pag. 9
Risposta
Non si conferma.
I termini “Attivazione del contratto” e “Avvio delle attività contrattuali” sono sinonimi e da intendersi come inizio del periodo di affiancamento iniziale di cui all’art 2S comma 1 dell’Allegato 4 “Contratto Speciale”.
23) Domanda
Si chiede di confermare che i seguenti termini sono utilizzati come sinonimi:
● Attivazione dei servizi Pagg. 6, 12
● Avvio della fornitura - Pagg. 11, 33
● Data di inizio attività - Pag. 11
Risposta
Si conferma.
Si precisa che i termini indicati sono da intendersi come “Data di attivazione dei Servizi” di cui all’art 2S comma 1 dell’Allegato 4 “Contratto Speciale”.
24) Domanda
Rif. Capitolato tecnico § 6.5.1 - Pag. 29; § 6.5.2 - Pag. 31
Si chiede di sapere quale sia l'effettivo numero di giorni lavorativi dopo la stipula entro i quali devono essere consegnati i CV a Sogei. Infatti, nel § 6.5.2 vengono dichiarati 5 giorni (in allegato al Piano di Lavoro Generale), mentre nel § 6.5.1 si afferma che tale piano deve essere consegnato entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
Risposta
Il numero di giorni lavorativi dopo la stipula entro i quali devono essere consegnati i CV a Sogei sono 15. Il riferimento a 5 giorni nel
§ 6.5.2 è un refuso.
25) Domanda
Appendice 2 al CT - Indicatori di Qualità, pag. 15 -16, rif. Tabelle di descrizione degli Indicatori di qualità TOPR e SRCH.
Con riferimento ai due Indicatori di Qualità TOPR e SRCH, si chiede di confermare che le eccezioni indicate per SRCH “ Cause di forza maggiore (accettate formalmente da Sogei/Amministrazione)” si applicano anche all’indicatore TOPR".
Risposta
Non si conferma.
26) Domanda
Allegato 3 – Offerta Tecnica, riferimento: Pag. 1
Nell’Allegato 3 si dice: “La Relazione Tecnica:(i) dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10; …; (iii) dovrà essere contenuta entro le 60 pagine… (ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica.”
Si chiede di confermare che il vincolo sul font non riguarda anche tabelle e figure usate nella Relazione Tecnica.
Risposta
Si faccia riferimento alle risposte alle domande 4 e 19.
27) Domanda
Capitolato Tecnico, riferimento: §3.1 SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI
A pag 7 si dice: “presa in carico delle richieste di intervento inoltrate dall’assistenza di I livello o da Sogei/UCID, problem determination (su richiesta di Sogei/UCID, anche attraverso attività di code inspection), con relativa classificazione e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di Manutenzione Correttiva, fornendo al suddetto servizio tutte le informazioni in proprio possesso (categoria A, categoria B);”
Si chiede di confermare che la sopra citata “assistenza di I livello”, che tra le varie attività contempla anche la prima raccolta delle segnalazioni degli utenti e l’inoltro delle richieste di intervento verso il servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, è un servizio esterno alla fornitura.
Risposta
Si conferma.
28) Domanda
Appendice 2 al CT - Indicatori di Qualità, riferimento: Sezioni dedicate agli Indicatori di qualità. Nel documento, in relazione agli indicatori di qualità sotto elencati
TPIC – TEMPESTIVITÀ NELLA PRESA IN CARICO,
EERI – EFFICIENZA NELL’EVASIONE DELLE RICHIESTE,
ACER – ACCURATEZZA NELL’EVASIONE DELLE RICHIESTE,
SLIR – SLITTAMENTO DEGLI INTERVENTI IN REPERIBILITÀ,
RSGA – RILIEVI SUL SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI, RSSS – RILIEVI SUL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO,
SLSC – SLITTAMENTO DI UNA SCADENZA CONTRATTUALE,
PRFI – PERSONALE DELLA FORNITURA INADEGUATO,
TOPR – TURN OVER DEL PERSONALE, RLFN – RILIEVI SULLA FORNITURA
si definisce
Periodo di riferimento: Trimestre precedente la rilevazione Frequenza di misurazione: Semestrale
Si chiede di chiarire se debba invece esserci una corrispondenza fra periodo di riferimento e frequenza di misurazione (ovvero se debbano essere entrambi trimestrali o entrambi semestrali) e, in caso positivo, si chiede di indicare per ogni metrica se il periodo di riferimento è trimestrale oppure semestrale.
Risposta
Per gli indicatori indicati la frequenza di misurazione è da intendersi trimestrale in accordo anche con quanto indicato nell’Allegato 4, Contratto Speciale ed in particolare con l’art.17S.
29) Domanda
Riferimento: Appendice 3 al CT § 2.1 Capitolato Tecnico § 3.4
Si chiede di indicare se il "Responsabile di progetto applicativo" si riferisce al profilo professionale che deve essere posseduto da uno dei due referenti tra il Responsabile unico delle attività contrattuali e il Responsabile del Servizio di Gestione Applicativa e Basi Dati oppure a un'altra risorsa che si chiede di specificare.
Risposta
Il Responsabile di progetto applicativo è un Capo Progetto specializzato in progetti applicativi indicato come facente parte del mix del gruppo di lavoro per le attività di Categoria A del servizio di Gestione applicativi e basi dati, così come indicato al par. 4.2 del Capitolato tecnico.
Alle figure citate, “Responsabile unico delle attività contrattuali” e “Responsabile del Servizio di Gestione Applicativa e Basi Dati” non è associato il profilo di Responsabile di progetto applicativo, ma è indicato, tra i vari punti, che “Per ciascun referente, il Fornitore dovrà indicare il profilo professionale e fornire il relativo CV nel piano di lavoro generale, coerentemente con i requisiti minimi espressi e quanto presentato in sede di offerta. In caso di inadeguatezza di uno dei referenti eventualmente offerti, Xxxxx si riserva di chiederne la sostituzione”.
30) Domanda
Riferimento: Disciplinare § Pag. 40, Capitolato Tecnico § 3.5, Capitolato Tecnico § 7.4
Si chiede di confermare che nel criterio C12 ("Monitoraggio fornitura e reportistica a supporto") debbano essere descritte esclusivamente le modalità di gestione del monitoraggio dei livelli di servizio (indicatori di qualità e di servizio) descritte nel § 3.5 del Capitolato Tecnico e non all'omonimo monitoraggio previsto dall’art.13 comma 2 del D.Lgs. 39/93, trattato nel § 7.4 del CT.
Risposta
Si precisa che il criterio C12 non fa riferimento al monitoraggio previsto dall’art.13 comma 2 del D.Lgs. 39/93, trattato nel § 7.4 del Capitolato tecnico.
Si precisa altresì che nel criterio C12 il concorrente dovrà indicare la soluzione offerta come meglio egli ritenga rispondere a quanto richiesto dai punti espressi nel criterio C12.
31) Domanda
Disciplinare di gara - riferimento: La frase seguente alla prima riga di pag. 8 "Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. i costi della manodopera sono stimati complessivamente pari a Euro 6.262.000,00".
Si chiede di indicare cortesemente i criteri utilizzati per determinare il valore di € 6.262.000,00 come costi della manodopera.
Risposta
La determinazione del costo della manodopera tiene conto del costo medio delle figure professionali previste per l’erogazione dei servizi richiesti.
In particolare, per ciascun servizio e per ciascuna figura professionale, tenendo conto della percentuale di impiego prevista per l’erogazione dello stesso, è stato stimato il costo medio del lavoro utilizzando i valori previsti dal CCNL Metalmeccanici
32) Domanda
Capitolato Tecnico – riferimento: Il numero di ore verrà retribuito alla tariffa base oraria della figura professionale utilizzata per gli interventi richiesti durante la finestra temporale 08:00-20:00, dal lunedì al venerdì. Per attività al di fuori dei suddetti orari sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 20% della tariffa base oraria della figura professionale utilizzata.
Con riferimento alla modalità di remunerazione della reperibilità per il servizio di “Gestione Applicativi e Basi Dati” si chiede di confermare che tale servizio è da considerarsi incluso nel corrispettivo globale della fornitura e che quindi la frase riportata nella colonna a sinistra è da considerarsi un refuso.
Risposta
Non si conferma.
Come indicato nel Capitolato tecnico “La reperibilità telefonica non è remunerata ma è da considerare inclusa nel corrispettivo globale della fornitura”, intendendo con tale frase la mera disponibilità ad intervenire secondo quanto indicato nel par. 3.6.2 del Capitolato tecnico.
Sarà invece retribuito l’effettivo intervento effettuato, anche da remoto telefonicamente, secondo quanto indicato nella documentazione di gara ed in particolare al par. 3.6.2 del Capitolato tecnico.
33) Domanda
Allegato 4 - Contratto Speciale: Appendice 2 al CT - Indicatori di Qualità; Riferimento: Comma 5 dell'articolo 11 D S "Produttività delle risorse impiegate” Tabella di descrizione dell'Indicatore di Qualità TISP.
Si fa presente che al citato comma è scritto: “L’Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà rendere disponibile una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l’applicazione delle penali.”, mentre nella descrizione dell’Indicatore di Qualità TISP è indicato come valore di soglia il valore di 8 giorni lavorativi. Pertanto, si chiede di precisare quale sia il valore corretto in base al quale saranno calcolati gli eventuali ritardi nella sostituzione del personale per la determinazione dei rilievi.
Risposta
Il valore temporale che debba essere considerato è il valore di soglia dell’indicatore TISP (TISP(sostituzione) <= 8).
34) Domanda
Allegato 4 - Contratto Speciale: Appendice 2 al CT - Indicatori di Qualità; Riferimento: Comma 1 dell'articolo 15 S "Penali" - Tabella di descrizione dell'Indicatore di Qualità TISP.
Si fa presente che al citato comma è scritto “Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione via fax da parte della Committente, di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, la Committente si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00.(cinquemila).”, mentre nella scheda dell’Indicatore di Qualità TISP è riportato “Il mancato rispetto del valore di soglia, per ogni inserimento e sostituzione, comporterà un rilievo sulla fornitura per ogni ritardo di 2 giorni lavorativi o frazione rispetto al valore di soglia.“ Pertanto si chiede di precisare se il mancato rispetto del valore di soglia dell’indicatore, comporterà l’applicazione di un rilievo o di una penale.
Risposta
Per il termine dei giorni si faccia riferimento al termine assegnato all’allegato 4 “Contratto Speciale” art.11 (si faccia riferimento alla risposta alla domanda 33.
Si precisa che valgono sia le prescrizioni di cui all’art. 3G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive” dell’Allegato 4 “Contratto Generale” sia le prescrizioni dell’indicatore TISP di cui all’appendice 2 “Indicatori di Qualità” al Capitolato tecnico.
35) Domanda
Allegato 4 - Contratto Speciale; riferimento: Articolo 2 S "Durata"
Si chiede di confermare che i 48 mesi di durata del contratto hanno inizio al termine del periodo di affiancamento con il fornitore uscente.
Risposta
Si conferma.
36) Domanda
Disciplinare di gara - Capitolato Tecnico
Si chiede di confermare che la soluzione per il monitoraggio della fornitura, indicata nel criterio di valutazione C12 (vedi pag. 40 del Disciplinare) corrisponde a quanto indicato nel Capitolo 5 del Capitolato Tecnico (vedi pag. 21) cioè ad "una soluzione per l’analisi automatica degli andamenti degli indicatori a livello di intera fornitura, allo scopo di facilitare la verifica dell’effettivo andamento dei lavori, di anticipare la gestione degli scostamenti e di ottimizzare le attività di monitoraggio."
Risposta
Non si conferma.
Si precisa che la frase virgolettata non è presente nel Capitolato tecnico poiché alla pagina citata si parla di strumento e non di soluzione.
Si rimanda alla risposta alla domanda 30.
37) Domanda
Disciplinare. Punto 4.2 DGUE
Rif. DGUE – sezione II: Informazioni sull'operatore economico B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - Si chiede di confermare che in tale sezione vadano indicati solo i dati del soggetto firmatario del documento DGUE (e degli altri atti di gara) o se vadano indicati anche i dati di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
Risposta
Si conferma che in tale sezione vanno indicati unicamente i dati del/dei legale/i rappresentante/i dell’operatore economico che sottoscriverà/anno la documentazione di gara.
38) Domanda
Disciplinare. Punto 4.2 DGUE
Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" - Si chiede di confermare che, in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di specificare i nominativi di tali soggetti. Si richiede inoltre conferma che l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, non deve essere indicato nel DGUE e verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
Risposta
Si conferma che, nella fattispecie rappresentata è necessario e sufficiente marcare la casella “NO”.
Come espresso nel Disciplinare di gara, parag. 5.2, nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta, con le modalità espresse nel Disciplinare, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito.
39) Domanda
Capitolo 10 del disciplinare. ‘Adempimenti per la stipula’
Si chiede di confermare che la documentazione richiesta al capitolo ‘10. Adempimenti per la stipula’ sia sufficiente presentare le dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi “facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, firmate con firma autografa, dai dichiaranti e accompagnati dai documenti di identità, oppure se le stesse debbano essere controfirmate digitalmente dal procuratore firmatario dell’offerta.
Risposta
Si conferma che non è necessario che le predette dichiarazioni siano controfirmate dal procuratore firmatario dell’offerta.
40) Domanda
Rif. Disciplinare. Punto 13. Subappalto
Si chiede di confermare che, ove necessario, dopo l’aggiudicazione o in fase di esecuzione del contratto, sia possibile sostituire un subappaltatore.
Risposta
Ogni modifica inerente la terna dei subappaltatori dovrà essere motivata da ragioni oggettive sopravvenute, quali quelle tipizzate dall’art. 105, d.lgs. 50/2016.
41) Domanda
Rif. Disciplinare. Punto 13. Subappalto
Qualora in fase di esecuzione del contratto o prima dell’inizio dello stesso, sia necessario coinvolgere un subappaltatore non indicato in fase di gara, ma comunque in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile aggiungerlo/utilizzarlo?
Risposta
Vedi risposta n.40.
42) Domanda
Rif. Disciplinare. Punto 13. Subappalto
Con la presente si richiede di chiarire se, in caso di presentazione di offerta da parte di un costituendo RTI, nel DGUE di ogni componente dell’RTI debbano essere riportate: 1. Solo le attività che intende subappaltare la società che sottoscrive il proprio DGUE, che quindi indicherà solo le società subappaltatrici di propria competenza ovvero, in alternativa 2. Tutte le attività oggetto di subappalto e tutte le "terne" di subappaltatori del costituendo RTI.
Risposta
In caso di partecipazione in forma associata, andranno riportate nel DGUE di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda le attività oggetto di subappalto da parte del RTI nel suo insieme indipendentemente dal membro del RTI che intende subappaltare la singola attività. Anche la terna di subappaltatori va riferita al RTI nel suo complesso. Si precisa, altresì, che se le dette attività sono riconducibili a entrambi i CPV riportati nel Bando di gara, ciascuno dei quali individua una tipologia di prestazione omogenea, andranno indicate due terne con la possibilità, tuttavia, per il concorrente di includervi uno o più operatori comuni se in grado di eseguire le attività ricadenti nell’uno e nell’altro e in possesso dei requisiti prescritti.
43) Domanda
Rif. Disciplinare. Punto 13. Subappalto
Si richiede inoltre se ciascun subappaltatore, eventualmente indicato nell’Allegato 1 DGUE del concorrente, debba a sua volta compilare un proprio Allegato 1 DGUE, sezioni A e B della parte II e parte III.
Risposta
Come espresso nella lex specialis, Il DGUE di ogni subappaltatore dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV, lett. A, n. 1 e alla parte VI), nel rispetto delle modalità di cui al parag. 5.2. del Disciplinare di gara.
44) Domanda
Buongiorno, in merito a quanto indicato e richiesto come comprova del requisito di cui al punto III.1.2, lett. a) del Bando di gara (vedi terzo punto del paragrafo “9.3 - Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara” del Disciplinare di Gara (a pagina 45 di 58)) e in particolare dove di indica la seguente modalità di comprova: “ovvero - produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.”Si richiede: a) di confermare che la dicitura “rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000” sia relativa solamente alle dichiarazioni (e non quindi
anche alla forma di comprova dei “certificati rilasciati e vistati”) Semplificando la domanda: è possibile produrre un certificato di regolare esecuzione, rilasciato e vistato dalle amministrazioni, senza la dicitura “reso ai sensi dell’art. 47 del d.P.r. n. 445/2000”)? b) se è anche possibile produrre certificati di regolare esecuzione rilasciati da clienti privati o se, in caso di clienti privati, sia strettamente necessario produrre solamente dichiarazioni “rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000”.
Risposta
E’ possibile produrre certificati di regolare esecuzione, rilasciato e vistato dalle amministrazioni. Qualora tali documenti non siano prodotti in originale, i certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
E’ possibile produrre dichiarazioni di regolare esecuzione da parte di soggetti privati che dovranno essere rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
45) Domanda
Bando di gara III.1.2. Capacità economica e finanziaria punto a); riferimento: Esercizi finanziari da considerare per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
In ragione di situazioni dettate dall’appartenenza ad un gruppo internazionale, il Concorrente ha a disposizione per l’anno 2016 due bilanci: un mini-bilancio ponte, che non copre un anno intero (=12 mesi), ma solo tre mesi (01/01/2016-31/03/2016) e un bilancio annuale pari a 12 mesi (1/04/2016-31/03/2017).
Si chiede di confermare che in tale situazione per concorrere al soddisfacimento del requisito possano essere considerati i seguenti bilanci: 1/04/2016-31/03/2017 (per intero); 01/01/2016-31/03/2016 (per intero); 1/01/2015-31/12/2015 (per intero), 1/1/2014- 31/12/2104 (limitatamente al solo periodo a decorrere dal 1 Aprile 2014).
Risposta
I requisiti di cui al punto III.1.2) del Bando di gara sono funzionali a misurare la capacità economico e finanziaria dei concorrenti (fatturato specifico annuo medio) nel triennio corrispondente agli ultimi esercizi finanziari approvati dall’operatore economico alla data di pubblicazione dell’iniziativa.
Il Bando, nel punto succitato, fa espresso riferimento a ”tre” esercizi finanziari in quanto, generalmente, il singolo esercizio finanziario, seppur magari non coincidente con l’anno solare, fotografa un arco temporale di attività aziendale pari a 12 mesi.
Ove cosi non sia, il concorrente potrà validamente computare, ai fini del raggiungimento della soglia limite, il fatturato dallo stesso realizzato nel triennio in un numero di esercizi superiore a tre, come nel caso rappresentato, purché i relativi bilanci siano stati tutti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del Bando.
46) Domanda
Disciplinare di gara – paragrafo 4.3; riferimento: Requisiti di capacità economica e finanziaria delle mandanti di RTI.
Con riferimento al requisito di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.1.2) del bando, in caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 si chiede di voler chiarire se sia ammessa la partecipazione di una Mandante con un fatturato specifico pari a zero, fermo restando il possesso del requisito da parte del RTI nel suo complesso.
Risposta
E’ ammessa la partecipazione di una mandante con un fatturato specifico pari a zero, fermo restando il possesso del requisito da parte del RTI nel suo complesso.
47) Domanda
Disciplinare di gara – paragrafo 4.3; riferimento: Modalità di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
Si chiede se ai fini della comprova del requisito di cui al punto III.1.2 lett. a), del Bando di gara è consentita in via alternativa alle modalità indicate al par. 9.3 del Disciplinare di gara, la produzione di Copia dei Contratti e delle fatture emesse attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Risposta
Vedi risposta n.9.
48) Domanda
Disciplinare di gara – paragrafo 13; riferimento: Contratto di Subappalto
Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna Mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.
Risposta
Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un RTI, a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle
previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi / attività che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dichiarato nel Documento di partecipazione e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. Resta ferma comunque l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI, anche ai fini del rispetto della quota limite subappaltabile di cui all’art. 105 del D.lgs.
n. 50/2016, da esprimere, comunque, nel contratto di subappalto.
Relativamente alle modalità da seguire per le imprese di cui compone il RTI concorrente per rappresentare la volontà di ricorrere al subappalto e alla terna di subappaltatori, si rinvia alla risposta al quesito n. 42.
49) Domanda
Mezzi di comprova per il requisito di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara - Capacità economica e finanziaria - 1796839 - Servizi informatici di gestione applicativi e basi dati e supporto specialistico nell’ambito dei sistemi informativi del Dipartimento del Tesoro.
In riferimento alla Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici di gestione applicativi e basi dati e supporto specialistico nell’ambito dei sistemi informativi del Dipartimento del Tesoro, ID Sigef 1888, CIG 7300866138 e in riferimento al requisito di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara, capacità economica e finanziaria, si richiede di confermare o meno la possibilità di comprovare il suddetto requisito mediante: copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.
Risposta
Vedi risposta n.9.
50) Domanda
Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare" ovvero il Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla Stazione Appaltante provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Il Titolare sarà responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonchè di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica e non alla persona fisica.
Risposta
La nomina del Responsabile del trattamento è una facoltà dell’Amministrazione, non invece di Consip S.p.A. che funge da stazione appaltante per Sogei. L’Amministrazione può dunque nominare il Fornitore quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. In caso di nomina ex art. 29 D.Lgs 196/03, il Fornitore, sarà responsabile del trattamento, ai sensi di legge, nei limiti delle attività che è chiamato a porre in essere. Si conferma che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica). In caso di RTI, ciascuna impresa potrà essere nominata “Responsabile del trattamento dei dati personali” in funzione degli ambiti di competenza.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
51) Domanda
Raccolta dei dati personali e onere di consenso informato (Quesito da inviare qualora non chiaro dal contesto della gara).
Si chiede di confermare che il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei dati raccolti.
Risposta
Si conferma che è in facoltà della Committente nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
52) Domanda
Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Qualora il Fornitore aggiudicatario risulti costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si richiede di confermare che la nomina a Responsabile del Trattamento sarà effettuata nei confronti di ciascuna singola società componente del RTI, con riferimento alla specifica porzione di dati personali trattati nell'ambito delle attività di propria competenza.
Risposta
La nomina del Responsabile del trattamento è una facoltà dell’Amministrazione, non invece di Consip S.p.A. che funge da stazione appaltante per Sogei. In caso di RTI, ciascuna azienda potrà essere nominata “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” in funzione degli ambiti di competenza.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
53) Domanda
Nomina di Subfornitori a Responsabili del Trattamento di Dati Personali
Nel caso in cui alcune società componenti del RTI si avvalessero di subfornitori, si richiede di confermare che la Committente nominerà Responsabile del trattamento ciascun Subfornitore, con riferimento alla specifica attività subappaltata.
Risposta
In caso di subappalto/subfornitura, è in facoltà dell’Amministrazione nominare il subappaltatore “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
54) Domanda
Nomina di Subfornitori a Responsabili del Trattamento di Dati Personali
In caso di RTI, ove la sola Mandataria sia nominata quale Responsabile esterno del Trattamento, si richiede di confermare che la Committente nominerà direttamente Responsabile esterno del trattamento ciascun Subfornitore, con riferimento alla specifica attività subappaltata.
Risposta
Vedi risposte n. 52 e n.53.
55) Domanda
Adozione di Misure di Sicurezza per la Protezione dei Dati Personali (Minime, Idonee e Preventive) - Osservanza delle disposizioni vigenti e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy - Verifica adeguatezza delle misure di sicurezza.
Oltre alle Misure Minime di Sicurezza (Allegato B del d. lgs 196/03) sono indicate dalla Committente, all’art. 16 g del contratto generale, anche Misure Preventive e Idonee, che devono essere adottate dal Fornitore.
Si richiede di indicare quali siano le ulteriori specifiche misure di sicurezza a cui il Fornitore Aggiudicatario debba attenersi ritenute dalla Committente preventive e idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente, ulteriori rispetto a quanto riportato nel Capitolato tecnico. Si richiede inoltre di indicare le specifiche disposizioni vigenti e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy che il Fornitore dovrà altresì osservare.
Risposta
Le misure preventive e idonee attengono strettamente e fisiologicamente alla fase esecutiva del contratto e non alla fase di partecipazione alla presente procedura di gara. Da ciò deriva che le stesse saranno debitamente indicate dalla Committente Sogei all’eventuale aggiudicatario in sede di stipula del contratto poiché tali informazioni per loro stessa natura devono essere condivise esclusivamente con l’eventuale aggiudicatario.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
56) Domanda
Classificazione dei Dati Personali oggetto del Trattamento
Si richiede di confermare che i Dati Personali oggetto di trattamento da parte del Fornitore Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” o “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Risposta
Non si può confermare.
57) Domanda
Attività degli Amministratori di Sistema
Si richiede di chiarire se il Titolare del trattamento provvederà a designare direttamente gli Amministratori di Sistema operanti presso il Fornitore ovvero se tale designazione sarà fatta dal Responsabile esterno del trattamento ai sensi e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy?
Si richiede di confermare che le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare riferimento alla Verifica delle Attività e alla Registrazione degli Accessi siano interamente a carico dell’Amministrazione.
Risposta
E’ facoltà dell’Amministrazione demandare la designazione al Responsabile esterno del trattamento.
Relativamente alle misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema si rinvia a quanto previsto dall’art. 16 g del contratto generale, comma 6.
Vedi, inoltre, risposta n. 63.
58) Domanda
Riferimento “Appendice 3 al capitolato tecnico” – “Disciplinare di gara – Criterio C11 Certificazioni”
Nell’appendice 3 per il Responsabile di progetto applicativo e l’Analista funzionale Senior è richiesta la certificazione ITIL Foundation V3.
Nel disciplinare, al Criterio C11, il punteggio viene attribuito dichiarando il possesso della certificazione “ITIL® Service Operation”.
È corretta l’interpretazione che la certificazione richiesta è la ITIL Service Operation o superiori (es. ITIL EXPERT) e che il punteggio tecnico del criterio C11 verrà attribuito dichiarando l’impegno a garantire il possesso di questa certificazione nell’offerta tecnica?
Risposta
La certificazione richiesta per l’attribuzione del punteggio è “ITIL® Service Operation”.
Il punteggio tecnico verrà attribuito per l’impegno a garantire, nell’offerta tecnica, il possesso di detta certificazione secondo le modalità indicate al criterio C11.
59) Domanda
Riferimento “Allegato 12 - Dichiarazione anticorruzione”
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'Allegato 12, si chiede di confermare che tale dichiarazione possa essere resa dal legale rappresentante/procuratore speciale, "per quanto a propria conoscenza”.
Risposta
Si conferma.
60) Domanda
Riferimento: POLIZZA ASSICURATIVA
Con riferimento al Disciplinare di gara - ARTICOLO 22 -DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:
a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile ; Xxxxxxxxx assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;
Si chiede conferma che:
1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
5. In caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.
Risposta
1)Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno essere
opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica rispetto alla documentazione consegnata dal concorrente aggiudicatario. Ad ogni modo, si rammenta che l’operatore potrà eventualmente produrre una o più polizze di cui è provvisto,
integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell’allegato 7A e alle condizioni dell’allegato 7B al Disciplinare di
gara. A riguardo si precisa che il Disciplinare, al parag. 12 fa erroneamente riferimento all’Allegato 8. Si consideri ciò un mero errore materiale, in quanto i riferimenti corretti degli allegati sono Allegato 7A – Condizioni generali della polizza assicurativa e Allegato 7B – Condizioni particolari della polizza assicurativa.
2) Si conferma quanto riportato al paragrafo 12 secondo cui “Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 8 del Disciplinare ( da intendersi quale Allegato 7a e 7b del Disciplinare come da risposta precedente). Consip si riserva la facoltà di
richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
3) Deve essere garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto. Ciò deve emergere in modo chiaro, inequivocabile e facilmente individuabile nei documenti all’uopo prodotti.
4) Si conferma quanto espresso al parag. 13 del Disciplinare ove si prevede che Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto a tal fine la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori” che devono intendersi quali “Assicurato principale” così come previsto nell’ allegato 7°.
5) Con riferimento alla produzione della documentazione relativa alle coperture assicurative in caso di X.X.X.xx rinvia alle modalità di presentazione illustrate al paragrafo 10 ove si precisa che la copertura assicurativa dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
61) Domanda
SUBAPPALTO
Con riferimento all'art. 105, comma 3, c-bis del Codice degli Appalti Pubblici che prevede che: "Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto"
si chiede di confermare che si possa ritenere che non configurino un subappalto le ipotesi in cui, anche alternativamente:
I. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società interamente controllata e posseduta dallo stesso membro, in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;
II. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società appartenente al medesimo gruppo aziendale (e soggetta ad un comune controllo ultimo), in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;
III. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da centri di delivery di servizi appartenenti a società del medesimo gruppo aziendale e collocate all'interno dell'UE, cui siano state esternalizzate in modo stabile determinate funzioni in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;
IV. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata ai sensi di un accordo quadro normativo (senza indicazione di tariffe/prezzi di riferimento), continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della gara;
V. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata, ai sensi di un contratto inclusivo di tariffe/prezzi di riferimento, continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della gara, e che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto.
Risposta
Le attività di verifica circa la piena rispondenza alle condizioni ex art. 105 comma 3 , lett. c bis) verranno svolte solo successivamente al deposito di tali contratti – prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Infatti, solo l’esame circostanziato e integrale del rapporto negoziale potrà consentire all’Amministrazione di valutare la piena rispondenza del contratto di subappalto alle condizioni della predetta norma.
Affinchè il perfezionamento di tali contratti non configurino ipotesi di xxxxxxxxxx, si invita il fornitore ad attenersi esclusivamente a quanto chiaramente espresso dal legislatore al predetto art. 105 comma 3 , lett. c bis) del Codice degli Appalti Pubblici.
62) Domanda
SUBAPPALTO
Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.
Risposta
Vedi risposta n. 48.
63) Domanda
Con riferimento all’Allegato 4 – Contratto generale – art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, in considerazione della possibile entrata in vigore, nelle more di validità del contratto, ove aggiudicato alla scrivente, del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") si chiede fin d'ora di confermare la disponibilità di Codesta Spett.le Stazione Appaltante a negoziare e stipulare una variazione del contratto stesso come ragionevolmente richiesto per riflettere i propri obblighi e rischi derivanti dal GDPR citato ed eventuali spese o costi aggiuntivi correlati.
Risposta
Si conferma che l’esecuzione del contratto in oggetto potrebbe implicare l’utilizzo di dati che potrebbero essere soggetti al Regolamento UE 2016/679, che sarà applicabile dal 25 maggio 2018.
Il Committente sta prevedendo di adottare politiche e procedure di gestione di tali dati che prevedono il coinvolgimento dei propri fornitori, in conformità con il suddetto Regolamento e in particolare con l’art 28 del medesimo.
Il fornitore, in quanto Responsabile Esterno del Trattamento, sarà tenuto in ogni caso a garantire il rispetto della normativa, nazionale e comunitaria, vigente in materia di trattamento dei dati personali, senza oneri ulteriori per il Committente.
Indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del Responsabile Esterno del Trattamento saranno comunicate dalla Sogei in sede di nomina.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
(Il Responsabile Area Sourcing ICT) |