COMUNE DI MONZA DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI MONZA DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.
CODICE CUP B59D16011660005 - CODICE CIG 80682778CD.
SEZIONE I
1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE.
Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza e da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/02/2019 è stata individuata di pubblico interesse la proposta per l’affidamento della realizzazione in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/02/2019 è stata individuata di pubblico interessa la proposta presentata dal R.T.I. composto da Acsm-Agam S.p.A., A2A S.p.A. (attualmente A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.) e A2A SMART CITY SPA, con sede legale a Monza in Via A. Xxxxxx n. 3 (Promotore/Capogruppo).
Il promotore della proposta oggetto della presente gara potrà esercitare il diritto di prelazione; tale diritto potrà essere esercitato nei tempi e modi e con gli obblighi previsti dall’art. 183 comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016.
Con determina a contrarre n. 2008 del 19/10/2019 esecutiva il 30/10/2019, questa Amministrazione ha stabilito di affidare il servizio /fornitura di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di Monza, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L. R. n. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx
Il luogo di svolgimento del servizio è Monza [codice NUTS ITC4D] CIG 80682778CD
CUP: B59D16011660005 CUI: 020308801532019-00097 CPV:
1) 50232110-4 – Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
2) 50232100-1 – Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
3) 72315200-8 - Servizi di gestione di reti di trasmissione dati;
4) 65310000-9 – Erogazione di energia elettrica;
5) 65320000 – 2 – Gestione impianti elettrici
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Reti del Comune di Monza.
Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 2008 del 19/10/2019 esecutiva il 30/10/2019.
Si consiglia di non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1) A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara:
- Relazione tecnica sullo stato attuale degli impianti.
La proposta del promotore è costituita dai seguenti elaborati:
• Per quanto attiene l’illuminazione pubblica: studio di fattibilità corredato dei relativi elaborati tecnici e grafici, computo metrico e computo metrico estimativo, tavole illustrative e planimetrie;
• Per quanto attiene i servizi smart city: relazione tecnica-economica-illustrativa dei servizi smart city e di connettività e relativo cronoprogramma;
• Bozza di convenzione IP e servizi Smart City corredata di allegati in merito all’indicizzazione prezzi (all. 1) e metodo calcolo EXTRA Canone (all. 2);
• Piano economico finanziario asseverato prot. n. 211676 del 28.11.2018;
in particolare, il progetto di fattibilità relativo l’illuminazione pubblica è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Generale così come attualizzata nel valore dal Piano Economico Finanziario aggiornato prot. n. 211676 del 28.11.2018
- Relazione Tecnica Censimento Stato Attuale
- Quadro d’unione Planimetrie Censimento Stato Attuale
- Planimetrie Stato Attuale – da Zona 1 a Zona 46
- Planimetria Stato Attuale – Promiscuità
- Legenda apparecchi illuminanti esistenti (tipici)
- Schemi elettrici tipologici quadri elettrici di nuova fornitura e posa
- Tipologico intervento
- Elenco Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Cronoprogramma
- Capitolato Speciale di Appalto
- Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento
- Piano di Manutenzione
- Prime indicazioni per la sicurezza
il progetto di fattibilità relativo ai servizi di smart city comprende:
- Capitolato Speciale d’Appalto Smart City
- Relazione per l'organizzazione dell'esercizio e della gestione
- Relazione per quantificazione attività rete Monza;
- Lettera spiegazioni economiche;
• Deliberazione n. 33 del 19/02/2019 “Approvazione della proposta ai sensi dell’art.183 c.15 D.lgs. n. 50/2016 di realizzazione in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza” con la quale viene dichiarato il pubblico interesse della proposta.
2) ELENCO INTERVENTI MIGLIORATIVI AGLI IMPIANTI ESEGUITI DALL’AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA PROPOSTA: ELENCO (documento denominato “Interventi su impianti esistenti 2016-2018”)
DOCUMENTI SMART CITIES
• 20160519 BOZZA allegato 2 con SC_MONZA - DEF CLEAN.docx.p7m.p7m
• Allegato 1 canone con SC_MONZA - rev 21-11-16.pdf.p7m.p7m
• Lettera spiegazioni economiche 21-11-16 (2) - CLEAN.pdf.p7m.p7m
• Relazione per l'organizzazione dell'esercizio e della gestione.pdf.p7m
• Relazione per quantificazione attivita rete Monza.pdf.p7m
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Codice Etico
- Modulistica di gara.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante (xxx.xxxxxx.xxxxx.xx - percorso: Bandi di gara - Servizi - cliccare su oggetto della presente gara) e sulla piattaforma Sintel sito xxx.xxxxxxx.xx
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti xxx.xxxxxxx.xx nella sezione E-procurement – Strumenti di supporto: “Guide per le Imprese” e “F.A.Q. per le Imprese”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738..
2.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo FIRMA DIGITALE del documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.
2.3. CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti entro e non oltre il 20/02/2020 esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia “Comunicazione procedura” (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine).
Le risposte a tutti i quesiti proposti verranno fornite dalla Stazione appaltante, in forma anonima, entro il 26/02/2020 pubblicate in apposito file nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e sul sito del Comune di Monza (xxx.xxxxxx.xxxxx.xx - percorso: Bandi di gara - Servizi - cliccare su oggetto della presente gara). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati vie PEC o altro mezzo.
La stazione appaltante si ritiene indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori o blocchi da parte dei provider ecc). E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la piattaforma Sintel fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
2.4. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” oppure all’indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO E IMPORTO
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.
Il valore complessivo stimato della concessione è di € 45.220.000,00 I.V.A. esclusa.
Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, l'Amministrazione corrisponderà annualmente al concessionario i seguenti importi massimi:
Anno 1 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 1- euro 440.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 2 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 2- euro 440.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 3 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 3- euro 450.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 4 - euro 1.670.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 4- euro 460.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 5 - euro 1.690.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 5- euro 460.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 6 - euro 1.700.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 6- euro 470.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 7 - euro 1.710.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 7- euro 480.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 8 - euro 1.730.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 8- euro 480.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 9 - euro 1.740.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 9- euro 490.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 10 - euro 1.750.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 10 - euro 500.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 11 - euro 1.770.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 11 - euro 500.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 12 - euro 1.780.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 12 - euro 510.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 13 - euro 1.790.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 13 - euro 520.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 14 - euro 1.800.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 14 - euro 530.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 15 - euro 1.820.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 15 - euro 530.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 16 - euro 1.830.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 16 - euro 540.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 17 - euro 1.840.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 17 - euro 550.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 18 - euro 1.850.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 18 - euro 560.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 19 - euro 1.870.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 19 - euro 560.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Anno 20 - euro 1.890.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di illuminazione pubblica;
Anno 20 - euro 570.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone per l’approntamento e la manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.
Corrispettivo annuale a carico del Concessionario:
Il Concessionario corrisponderà al Comune di Monza per l’utilizzo di condotti l’importo annuale minimo di euro 50.000,00 I.V.A. esclusa.
L’importo degli investimenti è stimato in euro 10.745.000,00 I.V.A. esclusa, così ripartito:
A) Importo per l’esecuzione dei lavori: euro 9.482.384,11 + IVA, compresi oneri per la sicurezza stimati in misura pari all’1% - importo così suddiviso:
Euro 9.387.560,27 + IVA - importo lavori illuminazione pubblica e smart city;
Euro 94.823,84 + IVA - Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 l’incidenza dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato risulta pari al 19,09% .
4. DURATA
La durata della concessione è di mesi 240, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
5. OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE II
1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
2. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice testo vigente.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Si rinvia alla successiva Sezione III
4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA
Si rinvia alla successiva Sezione III
5. SUBAPPALTO.
Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 co.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.
Il subappalto per il servizio di progettazione è vietato, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo per quanto riguarda le attività relative ai rilievi, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Il concorrente indica – mediante idonea dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente - in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 e 174 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La mancanza delle dichiarazioni sopra indicate precluderà la possibilità per l’aggiudicatario di ottenere l'autorizzazione al subappalto.
6. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 904.400,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Monza - Banco BPM S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monza da depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; - mediante bonifico intestato al Comune di Monza sull’IBAN IT 44F0503420408000000007011 Banco BPM S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx, avendo cura di indicare come causale il codice CIG della gara e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;
4) avere validità per almeno 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinaria costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall’Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
7. CAUZIONE EX ART 183, COMMA 13 e 15, DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALLE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.
I Concorrenti, inoltre, ivi incluso il Promotore, devono prestare, a pena di esclusione, una cauzione di € 134.312,50 pari all’1,25% del valore dell’investimento, la determinazione è frutto del riproporzionamento del valore di cui al comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.
La suddetta cauzione deve essere sottoscritta digitalmente e può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di:
- Fideiussione bancaria.
- Polizza assicurativa.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione deve:
− Avere validità di almeno 360 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;
− Prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Lo svincolo di tale cauzione avverrà, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente punto alla data di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dalla gara.
L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
7.1 - Dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione ai sensi dell'art. 165 commi 4 e 5 CON ESCLUSIONE DELL’ULTIMO PERIODO DEL COMMA 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto contemplerà la risoluzione automatica del rapporto nel caso di mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento entro 90 giorni dalla stipula.
8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’A.N.A.C. nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/03/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
- una “busta telematica” contenente la “A- documentazione amministrativa”;
- una “busta telematica” contenente la “B- offerta tecnica”; STANTE LA CONSISTENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E AL FINE DI CONSENTIRE ALL’OPERATORE ECONOMICO IL “CARICAMENTO” DI TUTTA L’OFFERTA TECNICA, SONO STATI CREATI N. 4 CAMPI DI “B – OFFERTA TECNICA”, ALL’INTERNO DEI QUALI IL CONCORRENTE POTRA’ INSERIRE TUTTA LA PROPOSTA TECNICA;
- una “busta telematica” contenente la “C - offerta economica”.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in \ particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione, oltre che sul portale SINTEL nella sezione “Documentazione di gara” all’indirizzo internet sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx (percorso: Bandi di gara - Servizi - cliccare su oggetto della presente gara).
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara e comporterà l'esclusione dalla gara.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:
- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- il verificarsi di una circostanza che possa compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell’offerta;
- l’indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare l’offerta pervenuta come contenente l'offerta per la presente gara;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- carenza dei requisiti finanziari e tecnici;
- il mancato inserimento dell'offerta tecnica in una busta telematica separata;
- la mancata presentazione dell’offerta tecnica;
- la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica (cfr. Tar Lombardia – Milano – n. 1629/2015);
- l'indicazione nel progetto tecnico di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell’offerta economica;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta;
- la mancata indicazione dell'offerta temporale;
- l’offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l’offerta economica in aumento nei casi in cui venga richiesto un ribasso;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica/temporale (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione della concessione (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).
L’elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull’ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
Fermo restando il principio della tassatività delle cause di esclusione, la disposizione di cui all’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e le esclusioni insanabili, le prescrizioni stabilite a pena di esclusione nel
presente atto saranno oggetto di valutazione in relazione alla loro ammissibilità o meno alla procedura di soccorso istruttorio.
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SI RAMMENTA che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione definitiva non sanabile mediante la procedura di soccorso istruttorio.
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11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALTRE DICHIARAZIONI
12.1 - A pena di esclusione, domanda di partecipazione alla gara (come da modello “ProjectIlluminazione_DICH”), in competente marca da bollo da € 16,00, contenente, le seguenti dichiarazioni:
a) l’indicazione dei dati identificativi dell’operatore economico (indirizzo sede legale, numero di telefono, PEC, codice fiscale e ove in possesso indirizzo e-mail, nonché della Partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, del CCNL applicato);
b) per le imprese, di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, per attività coerenti con il servizio e con i lavori che intende eseguire, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
c) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della presente concessione, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
d) per le ONLUS, di essere iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 allegando copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evincano i nominativi dei legali rappresentanti e da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della presente concessione;
e) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato e da tutti gli allegati, nonché dagli atti di gara e dai relativi allegati;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx
– Amministrazione Trasparente –– Disposizioni generali/Atti Generali – codice disciplinare e di condotta – Codice di comportamento), pena la risoluzione del contratto;
g) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei servizi;
h) di avere esaminato tutti gli elaborati facenti parte della Proposta, ivi inclusi quelli relativi al Progetto di fattibilità;
i) di essersi recati sui luoghi di svolgimento del Servizio, avendo effettuato il sopralluogo e di aver visionato lo stato di consistenza contenuto nella documentazione a base di gara;
l) di aver formulato l’offerta, tenendo conto anche degli interventi effettuati sugli impianti di cui al documento “Interventi su impianti esistenti 2016-2018” indicato alla Sezione I punto 2) del Disciplinare di gara;
m) di aver formulato l’offerta, oltre che sulla base della documentazione posta a base di gara, anche a seguito della verifica puntuale – effettuata in fase di sopralluogo – della quantità, della tipologia e delle condizioni degli impianti (ad es. stato manutentivo ecc.);
n) di aver preso esatta cognizione della natura della Concessione e di tutte le circostanze generali, e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;
o) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio;
p) dichiarazione relativa alla forma di cui all’art. 45, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale intende partecipare alla presente procedura (SOLO PER I CONSORZI).
La domanda di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del
D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell’imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.
La domanda, inoltre, deve:
- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite PEC e tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare espressamente ai sensi della L.241/90 il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione ex art. 53,
c. 5, D. Lgs. n. 50/2016 in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando copia conforme ai sensi di legge della relativa procura.
In caso di R.T.I. non ancora costituito le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
1.1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
1.1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
1.1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In assenza dell’indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del D. lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente consortile deve rendere tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 12. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione delle prestazioni deve rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto 12 lettere b), e), f), g), h) n).
Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonchè l'elenco delle consorziate.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016.
Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi trova applicazione anche la prescrizione di cui all'art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e del D. Lgs n. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere Anac n.158/2009), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.
12.2 - A pena di esclusione, autocertificazione (in carta semplice) relativa all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (come da modello “ProjectIlluminazione _art.80”) con la quale il legale rappresentante dichiara:
A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che il concorrente deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’ art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) , comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c- ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs. n. 50/2016;
B) la dichiarazione (“ProjectIlluminazione _art.80”) è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza con riferimento a se stesso ed ai seguenti soggetti:
- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);
- il/i procuratore/i generale/i;
- l’/gli institore/i;
SI EVIDENZIA CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEVE DICHIARARE, PER QUANTO DI SUA CONOSCENZA, CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, L'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80, COMMA 1, COMMA 2, COMMA 5 LETT. C), C-BIS), C-TER), L) DEL D.LGS. N. 50/2016.
C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001).
L’autocertificazione sopra indicata (“ProjectIlluminazione _art.80”) deve riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l’indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc …) e, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.
In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione.
12.3 - A pena di esclusione, autocertificazione (come da “ProjectIlluminazione _Cessati”) con la quale il legale rappresentante dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), l) del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti soggetti:
- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche sopra indicate (qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui ai commi 1, 2 e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), l) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
- nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione di cui al modello “ProjectIlluminazione _Cessati” deve essere resa anche per i soggetti indicati dall’art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.
L'autocertificazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.
In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), l'autocertificazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, della mandataria e delle mandanti, ovvero del Consorzio e di ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione.
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Con riferimento alle autocertificazioni relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c.5., lett. c) c-bis) c -ter), l) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che le dichiarazioni devono essere rese con riferimento a tutti i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e le dichiarazioni devono indicare a pena di esclusione, tutti gli inadempimenti, gli illeciti professionali, le penali ecc. e le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (procedimenti penali pendenti, sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.. – elencazione esemplificativa).
Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente, qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell’ambito del “ProjectIlluminazione_art.80” o ProjectIlluminazione_DGUE e del “ProjectIlluminazione_Cessati” (predisposti dalla stazione appaltante), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.
IN AGGIUNTA AL MODELLO “ProjectIlluminazione _art.80” IL CONCORRENTE DOVRA' PRODURRE IL MODELLO DGUE. Poiché il modello DGUE non risulta, allo stato, essere stato aggiornato alle modifiche apportate all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 dal D. Lgs n. 56/2017, le dichiarazioni dovranno essere integrate con l’aggiunta delle dichiarazioni non presenti nel DGUE (come da “ProjectIlluminazione _dichiarazioni_Integrative”).
13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (“ProjectIlluminazione_DGUE”) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla Piattaforma Sintel nella Sezione “Documentazione di gara”, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, tenendo conto di quanto stabilito nell’articolo 5 del presente disciplinare di gara.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste (Sez. A-B-C-D).
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante di cui alla successiva Sezione III.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) c-ter), c-quater, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni “ProjectIlluminazione_Dichiarazioni_Integrative”, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis), f-ter), c-quater), del D. Lgs. n. 50/2016 e che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16 e
s.m.i. non sussistono le cause esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, lett. c-ter, lett. l) del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Codice Etico allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012).
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese in conformità ai modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, che dovranno essere sottoscritti digitalmente dagli operatori dichiaranti.
15. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di R.T.I. il PASSOE deve riportare tutti gli operatori economici associandi ed i progettisti; in caso di avvalimento anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- la cauzione ex art 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 relativa alle spese di predisposizione della proposta;
- la dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione ai sensi dell'art. 165 commi 4 e 5 con esclusione dell’ultimo periodo del comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- dichiarazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta digitalmente;
- Codice etico debitamente sottoscritto digitalmente. (ProjectIlluminazione_CodiceEtico)
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
SEZIONE III
Requisiti del Concessionario. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono stati autonomamente determinati dall’Amministrazione.
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati.
A. Il Concorrente deve aver, a pena di esclusione:
a) conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (2014 – 2015 – 2016 – 2017- 2018), non inferiore ad € 4.522.000,00 I.V.A. esclusa, pari al 10% del valore della concessione (rappresentato dall’importo complessivo di € 45.220.000,00 I.V.A. esclusa);
b) svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando (sulla GURI), servizi affini a quelli oggetto dell’intervento per un importo medio non inferiore ad € 2.261.000,00 I.V.A. esclusa, pari al 5% del valore della concessione. Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione;
c) svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando (sulla GURI), almeno un singolo contratto per un servizio affine a quello oggetto dell’intervento per un importo non inferiore ad
€ 904.400,00 I.V.A. esclusa, pari al 2% del valore della concessione. Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione.
Per servizi affini di cui alle precedenti lettere b) e c) si intendono: gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessa fornitura dell’energia elettrica.
In alternativa ai requisiti previsti dall’art. 1.A. alle lett. b) e c), i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti alla lett. a) nella misura pari a 2 (due) volte.
In relazione a tali requisiti si specifica che in caso di Concorrenti plurisoggettivi, i requisiti previsti dall’art. 1.A del presente Disciplinare devono essere posseduti complessivamente dagli Operatori raggruppati o consorziati.
Il possesso dei presenti requisiti viene richiesto ai fini di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima.
I requisiti di cui alle sopraindicate lettere a), b), c) devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (“ProjectIlluminazione_REQFIN_TECN”).L’autocertificazione sopra richiesta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.
In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione.
B. ll concorrente che intenda svolgere i Lavori con la propria organizzazione, deve essere in possesso, a pena di esclusione, di idonea attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di costruzione per categoria adeguata ai lavori da assumere, fermo restando che i lavori oggetto della presente procedura sono ascrivibili alla seguente categoria e classifica:
lavorazione | Categoria | qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | prevalente o scorporabile |
Impianti per la trasformazione alta / media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | OG10 | SI | 6.656.150,27 | 70,19 | Prevalente |
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati | OS19 | NO | 2.731.410,00 | 29,81 | scorporabile |
I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (“ProjectIlluminazione _REQ_LAVORI”), e allegando copia conforme dell'attestazione SOA.
L’autocertificazione sopra indicata, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.
In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.),
le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione.
Nel caso in cui il concorrente non esegua i lavori con propria organizzazione d’impresa dovrà rendere apposita autocertificazione (utilizzando il modello “ProjectIlluminazione_REQ_LAVORI”) contenente le dichiarazioni di non eseguire i lavori con propria organizzazione d’impresa e che l’affidamento dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e che i lavori verranno affidati in appalto a operatori economici in possesso delle qualificazioni sopra indicate.
C. REQUISITI PROGETTISTI
Qualora il concorrente sia in possesso della Certificazione SOA per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, dovrà attestare che la propria struttura tecnica possiede i requisiti indicati al successivo punto C.1 del presente disciplinare di gara, requisiti che dovranno essere autocertificati mediante il modello “ProjectIlluminazione_REQ_PROGETTISTI”. Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.
In caso di struttura tecnica dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno la progettazione, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.
Qualora l'Attestazione SOA preveda la qualificazione solo per la costruzione, il concorrente può partecipare alla gara indicando o associando uno o più progettisti in possesso dei requisiti indicati al successivo punto C.1 del presente disciplinare di gara.
Tabella A – Classificazione della progettazione definitiva.
ID opera | Categorie d’opera | Importo progettazione a base di gara | Costo singole opere (euro) |
IB. 08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica telegrafia e telefonia | € 168.084,60 | Superiore a € 6.000.000,00 (e comunque non inferiore all’importo delle categorie di lavori che saranno quantificate nel progetto definitivo proposto dai singoli offerenti) |
T 02 | Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica | € 72.214,44 | Superiore a € 2.000.000,00 (e comunque non inferiore all’importo delle categorie di lavori che saranno quantificate nel progetto definitivo proposto dai singoli offerenti) |
C.1 L’Operatore Professionista deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. l’iscrizione negli appositi Ordini/Albi professionali o equivalenti Albi o registri dello Stato di appartenenza per gli operatori stranieri, con indicazione delle generalità (indirizzo, recapito telefonico, pec ecc.);
b. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando per un importo pari o superiore al doppio del valore a base di gara I.V.A. esclusa;
c. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolati con riguardo alle classi e categorie di progettazione di cui alla precedente Tabella A del presente Disciplinare.
Il professionista dovrà specificare in sede di gara: l’oggetto dell'incarico, la descrizione della prestazione
- specificandone le relative classi e categorie - la durata, l’importo lavori (XXX xxxxxxx), gli estremi identificativi dell’Operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.
In caso di R.T.P. i requisiti di cui alle lettere b e c devono essere posseduti cumulativamente.
d. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari ad almeno 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.
Il professionista dovrà specificare in sede di gara: l’oggetto dell'incarico, la descrizione della prestazione
- specificandone le relative classi e categorie - la durata, l’importo lavori (XXX xxxxxxx), gli estremi identificativi dell’Operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.
Il requisito di cui alla lettera d non è frazionabile, pertanto ognuno dei suddetti due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto interamente dal concorrente o da un soggetto del Raggruppamento.
e. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni solari (2016-2017-2018) in misura almeno pari a n. 2 (due) unità. Con il termine “personale tecnico” si intendono i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita lVA e che firmino il Progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto medesimo, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione lVA;
f. per i professionisti singoli e associati, un numero minimo di 2 (due) unità di tecnici, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
g. non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non incorrere in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
h. (in caso di società di professionisti) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
i. (in caso di società di ingegneria) il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
l. nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016.
Inoltre, ai sensi dell’art.24 c.5 del D.Lgs.50/2016, il soggetto concorrente deve indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nominata Coordinatore del Gruppo di lavoro, che dovrà rendere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) c-bis) c-ter) c-quater) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
C.2 I predetti requisiti speciali inerenti il Servizio di architettura e ingegneria devono essere soddisfatti, complessivamente da:
a. il personale interno del Concorrente (Progettista interno). ln tal caso, il Concorrente deve essere in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e la costruzione (anziché per la sola costruzione) per una classifica sufficiente a coprire i requisiti richiesti per la progettazione; oppure
b. i progettisti associati in RTP (Progettista associato); oppure
c. i progettisti indicati, in analogia a quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (Progettista indicato).
Nel caso in cui il Progettista interno non sia in possesso integralmente dei requisiti richiesti per il Servizio di progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la progettazione di classifica adeguata, oppure possieda un’attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla Gara attraverso il Progettista associato, o il Progettista indicato, scelto tra gli Operatori di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, si tiene conto di quelli posseduti dal Progettista interno, se del caso, unitamente ai requisiti posseduti dal Progettista indicato o da quello associato.
Inoltre, solo in caso di Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016, nello staff tecnico deve essere inserito almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno 5 anni all'esercizio della professione.
I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (“ProjectIlluminazione_DICH_Prog” e “ProjectIlluminazione_ REQ_PROGETTISTI”).
Le autocertificazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione.
SEZIONE IV
SOPRALLUOGO
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi, dei contenuti del progetto di fattibilità, e dei contenuti tecnico-gestionali della Proposta, i Concorrenti devono effettuare il
sopralluogo.
Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo, ma non è previsto il rilascio di una attestazione da parte della stazione appaltante.
Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione non sanabile con la procedura del soccorso istruttorio, la dichiarazione redatta in conformità al modello messo a disposizione dall’Amministrazione (“ProjectIlluminazione_Sopralluogo”) attestante l’avvenuto svolgimento del sopralluogo e contenente, a pena di esclusione:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli ritenuti idonei;
- di aver preso conoscenza delle condizioni e dei luoghi di esecuzione dei servizi e dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione;
- di aver effettuato una verifica delle condizioni necessarie (manodopera, attrezzature, tempistiche) per l’esecuzione;
- di aver verificato le modalità per effettuare i lavori ai fini dell’organizzazione degli stessi;
- di aver verificato quantità, tipologia e condizioni (a titolo esemplificativo, stato manutentivo ecc..) degli impianti, elementi che saranno utili e necessari per la formulazione dell’offerta, oltre alla documentazione posta a base di gara;
La dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da uno dei soggetti di seguito indicati (e ammessi al sopralluogo):
- rappresentante legale o direttore tecnico come risultanti dal certificato C.C.l.A.A./Albo/Registro;
- soggetto diverso munito di delega, purché dipendente del Concorrente;
- Procuratore.
Non è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di un incaricato per più concorrenti, nel caso in cui uno stesso soggetto abbia svolto il sopralluogo per più imprese partecipanti, le stesse verranno escluse dalla presente procedura.
La mancata presentazione della dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo o la mancata sottoscrizione della stessa dichiarazione, costituisce causa di esclusione non sanabile con il procedimento del soccorso istruttorio.
SEZIONE V
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA
1) I R.T.I. non ancora costituiti al momento della gara nella busta “A – Documentazione” devono altresì produrre:
• a pena di esclusione, atto di impegno (ProjectIlluminazione_RTI) sottoscritto da tutte le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza
Nell’atto di impegno dovrà essere specificato il tipo di R.T.I. prescelto con l’indicazione dell’operatore economico Capogruppo e mandante/i.
Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote percentuali di partecipazione, e ove l’operatore in tutto o in parte si candidi alla esecuzione diretta delle opere e dei servizi le quote di esecuzione, nonchè l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i componenti il R.T.I. conferiranno mandato collettivo alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione dell’Amministrazione Comunale produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti:
- l’impegno a non modificare la composizione dell’Associazione Temporanea d’Imprese dichiarata nel presente atto d'impegno;
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’operatore economico capogruppo;
- l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione anche dopo la verifica di conformità, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.
2) I R.T.I. già costituiti devono produrre, a pena di esclusione al momento della gara nella busta “A – Documentazione:
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.
Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sulla Piatatforma Sintel di Aria SpA xxx.xxxxxxx.xx
Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.
SEZIONE VI
AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
I concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:
1) L’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA’ PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente-, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della denominazione dell’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC);
B) a pena di esclusione, contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente indicate per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Il contratto di cui alla precedente lettera B deve obbligatoriamente essere presentato in una delle seguenti forme:
· sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da legale rappresentante di ausiliaria e ausiliata. Il documento deve essere sottoscritto in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
· sotto forma di copia informatica di documento analogico (cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82. In tale caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005.
Il contratto di cui alla lettera B è necessario anche in caso di avvalimento “infragruppo”.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 5 let.
g) del D.Lgs. 50/2016 e di quant’altro stabilito dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia provvisoria
2) L’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRA’ PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria - con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
B) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria-, contenente le dichiarazioni di cui al punto 12 del presente disciplinare (ProjectIlluminazione_DICH);
C) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da punti 12.2 e 13 del presente disciplinare (ProjectIlluminazione_Art.80 o DGUE) ;
D) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara, per quanto di sua conoscenza, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 12.3 del presente disciplinare (ProjectIlluminazione_Cessati);
E) a pena di esclusione dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria-, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
F) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria-, con la quale attesta che l’operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
G) a pena di esclusione, documento “Codice Etico” (ProjectIlluminazione_CodiceEtico) riferito all'oggetto della concessione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
H) PASSOE dell’ausiliaria.
Le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte digitalmente.
In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, sussiste ugualmente l’obbligo di presentare il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 1) B).
Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, le autocertificazioni di cui alle sopra indicate lettere B) C)
D) e G) del presente disciplinare devono essere rese oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.
Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di un medesimo R.T.I. (Determinazione Anac n. 2/2012).
Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.
N.B.: NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE INSERITA NELLA SEZIONE BUSTA A - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE OFFERTA TECNICA O ECONOMICA.
SEZIONE VII
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B - Offerta tecnica” (max punti 70), deve contenere, a pena di esclusione:
1) in considerazione dell’articolazione e del contenuto delle proposte presentate in sede di gara, comprenderà a seconda dei casi gli elaborati di seguito elencati:
A) nel caso in cui non vengano introdotte varianti al progetto dei lavori di fattibilità tecnica ed economica a base di gara, il concorrente dovrà sviluppare il progetto definitivo che dovrà ricomprendere i seguenti elaborati:
relazione generale
relazioni tecniche e relazioni specialistiche elaborati grafici
studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale
calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28 comma 2 lett. h ed i del DPR n. 207/2010
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici piano particellare di esproprio
computo metrico estimativo (DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto precedente (DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
B) nel caso in cui vengano introdotte varianti esclusivamente migliorative al progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara, il concorrente dovrà sviluppare le opportune integrazioni al progetto mediante la presentazione dei seguenti elaborati:
Per l’illuminazione pubblica:
- Elenco Elaborati
- Relazione Generale
- Relazione Tecnica Censimento Stato Attuale
- Quadro d’unione Planimetrie Censimento Stato Attuale
- Planimetrie Stato Attuale
- Planimetria Stato Attuale – Promiscuità
- Legenda apparecchi illuminanti esistenti (tipici)
- Schemi elettrici tipologici quadri elettrici di nuova fornitura e posa
- Tipologico intervento
- Cronoprogramma
- Capitolato Speciale di Appalto
- Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento
- Piano di Manutenzione
- Prime indicazioni per la sicurezza
L’ELENCO PREZZI ED IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INSERITI NELLA BUSTA C, PENA L’ESCLUSIONE DEFINITIVA SENZA POSSIBILITA’ DI RICORSO ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Per i servizi di smart city:
- Capitolato Speciale d’Appalto Smart City
- Relazione per l'organizzazione dell'esercizio e della gestione
- Relazione per quantificazione attività rete Monza
Il concorrente dovrà, inoltre, presentare il progetto definitivo dei lavori che dovrà essere composto dagli elaborati di cui alla precedente lettera A).
2) una relazione atta ad illustrare gli elementi di valutazione di seguito indicati:
A.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA max punti 30
A.2.1 Utilizzo di energie rinnovabili per approvvigionamento energetico: viene valutato l’impiego di sistemi di illuminazione che utilizzano energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili o fornita da terzi mediante il ricorso a fonti rinnovabili; punteggio complessivo attribuibile: 4 punti.
A.2.1.1Tipologia della fonte energetica vengono valutate le tipologie e le caratteristiche di qualità e di provenienza delle fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia anche in funzione della minimizzazione degli impatti ambientali punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 4.4.5 e s.m.i.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà la sostenibilità, l’affidabilità e l’efficacia.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.1.2Energia verde certificata (Green Public Procurement: appalti pubblici verdi): viene valutata la percentuale di energia elettrica fornita da impianti di produzione da fonti rinnovabili rispetto l’energia complessivamente fornita; punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 4.4.5 e s.m.i.
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di energia verde certificata offerta dall’impresa concorrente rispetto al totale dell’energia fornita;
è la percentuale massima di energia verde certificata offerta dall’impresa concorrente rispetto al totale dell’energia fornita;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 2;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.2.2 Utilizzo di differenti tecnologie rispetto al progetto a base di gara: viene valutato l’utilizzo di differenti tecnologie rispetto quelle previste dal progetto a base di gara al fine di garantire una maggiore o uguale qualità del servizio; punteggio massimo: 2 punti.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’innovatività, l’affidabilità e l’efficacia.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.3 Miglioramento del piano di manutenzione ed aumento della frequenza degli interventi manutentivi proposti: viene valutata la frequenza delle attività manutentive relative agli
impianti elettrici ed all’impianto di illuminazione oltre che i tempi di sopralluogo, rapportati ai livelli di urgenza previsti nel progetto posto a base di gara, in caso di malfunzionamento degli impianti; punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 4.4.4 e s.m.i.
[cfr. Piano di Manutenzione- codice elaborato 15069s -IE-PM01-R02 e Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, Parte III, paragrafi da 18.a 24.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto ed in particolare del piano di manutenzione.
A.2.4 Qualità e prestazioni del sistema informativo: viene valutata la qualità progettuale e le prestazioni fornite dal sistema informativo e dall’anagrafe impiantistica oltre che l’accessibilità al flusso di informazioni da parte del concedente; punteggio massimo: 3 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 4.4.4 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, Parte III, paragrafi da 25.a 26.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia del sistema oltre che l’interoperabilità dei dati restituiti dal sistema.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.5 Qualità del progetto illuminotecnico - utilizzo di apparecchi a luce dinamica: viene valutato il grado di definizione e la qualità del progetto illuminotecnico con particolare riguardo all’adozione di impianti con caratteristiche variabili (variazione del flusso luminoso emesso) in funzione delle peculiarità del contesto territoriale al fine di assicurare le condizioni di risparmio energetico; punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.9 e s.m.i.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.6 Criteri ambientali minimi: viene valutata l’aderenza del progetto alle caratteristiche di sostenibilità dell’appalto in considerazione delle specifiche tecniche dei materiali e delle condizioni di esecuzione della convenzione; punteggio complessivo attribuibile: 6 punti.
A.2.6.1Qualità dei materiali e degli apparati proposti: viene valutata la sostenibilità dei materiali impiegati per la realizzazione degli impianti e la sostenibilità dei processi di smaltimento; punteggio massimo: 3 punti
A.2.6.1.1Utilizzo materiali ecocompatibili: viene valutata la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti in particolare l’utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (Ecolabel, Remade in Italy); punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.1 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, Parte II, paragrafo 12.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà la qualità dei materiali.
Verifica: mediante valutazione delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali.
A.2.6.1.2Sostenibilità dei processi di smaltimento: sono oggetto di valutazione le azioni previste per lo smaltimento sostenibile di rifiuti derivanti dalla sostituzione ed eliminazione di pali ed attrezzature per la pubblica illuminazione (riutilizzo, avvio verso filiere di riciclo e recupero); punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 3.3.5.2 e s.m.i.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.1.5.2 – 4.2.3.13 e s.m.i. D.Lgs. 152/2006 agg 2018 parte IV – Capo I – artt da 177 a 194b e s.m.i. [cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, Parte V, paragrafo 37.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà la qualità dei processi.
Verifica: mediante dichiarazione del legale rappresentante resa nelle forme appropriate.
A.2.6.1.3Caratteristiche dei prodotti impiegati per i trattamenti superficiali: vengono valutate le caratteristiche dei prodotti utilizzati per il trattamento superficiale degli impianti sulla base delle indicazioni contenute nel progetto posto a base di gara; punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.2 – 4.2.3.14 – 4.2.3.15 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento- codice elaborato 15069s -IE-CT01-R03, pag.35, paragrafo 4.5.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà la qualità dei prodotti.
Verifica: mediante valutazione delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei prodotti.
A.2.6.2Caratteristiche degli impianti ed apparecchi proposti: vengono ponderate le caratteristiche tecnologiche degli impianti, degli apparecchi e della relativa componentistica mediante disamina delle specifiche tecniche; punteggio massimo: 3 punti.
A.2.6.2.1Indice IPEA apparecchi illuminanti: sono oggetto di valutazione la prestazione energetica degli apparecchi illuminanti con particolare riferimento ai valori di IPEA e di efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione ed in generale le caratteristiche tecniche degli apparecchi che devono essere ad ogni modo pari o superiori a quelle minime previste dal progetto posto a base di gara; punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.2 – 4.2.4.3 - 4.2.4.4 – 4.2.4.5 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento- codice elaborato 15069s -IE-CT01-R03, pag.24, paragrafo 2.5.]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è il valore associato alla prestazione energetica complessiva degli apparecchi di illuminazione offerto dall’impresa concorrente per cui:
con
dove è il numero di punti luce offerti dall’impresa concorrente con uguale prestazione energetica IPEA;
è il valore associato alla prestazione energetica complessiva degli apparecchi di illuminazione più alto tra quelli offerti dalle imprese concorrenti, in rapporto al numero massimo di punti luce offerti;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 1;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate che riporteranno il numero dei punti luce offerti ed il valore della prestazione energetica ricavabile dalle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei prodotti.
A.2.6.2.2Indice IPEI dell’impianto: viene valutata la prestazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica: l’indice IPEI dovrà ad ogni modo essere conforme alla classe minima contemplata nei Criteri Ambientali Minimi adottati con D.M. 22 Febbraio 2011 e s.m.i.; punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.2 – 4.2.4.3 - 4.2.4.4 – 4.2.4.5 e s.m.i. Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 – Scheda 3 e s.m.i.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà per i diversi ambiti interessati dal progetto la classe di appartenenza dell’indice di prestazione degli impianti prevista.
Verifica: mediante valutazione della relazione scritta del progettista in cui è descritto in sintesi il progetto e sono indicati i valori SLEEC ed IPEI previsti corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.
A.2.6.2.3Regolatori del flusso luminoso e tasso di guasto: vengono valutate le caratteristiche del sistema di regolazione del flusso luminoso ed il tasso di guasto delle sue componenti in conformità a quanto previsto dal D.M. 22 Febbraio 2011 e s.m.i.; punteggio massimo: 1 punto.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.7 – 4.2.4.8 - 4.2.4.9 – 4.2.4.10 e s.m.i.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà la qualità delle componenti.
Verifica: mediante valutazione della relazione scritta del progettista che descrive in sintesi le caratteristiche del sistema di regolazione del flusso luminoso e le prestazioni attese in materia di risparmio energetico per i cicli di regolazione normalizzati dalla UNI 11431 (da C1 a C4). La relazione deve essere corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.
A.2.7 Affidabilità delle procedure di intervento con riferimento alla struttura organizzativa e logistica: viene valutata l’affidabilità delle procedure di intervento in funzione della vicinanza della sede fisica della Centrale Operativa al territorio comunale. In considerazione della strutturazione organizzativa della Centrale Operativa sono ponderati i seguenti elementi:
− organizzazione del servizio di raccolta delle segnalazioni;
− multicanalità dei processi di ricezione delle segnalazioni e tempi di elaborazione ed attivazione delle unità operative;
− organizzazione delle attività di analisi dei dati derivanti dall’impiego dei sistemi di monitoraggio telecontrollo e telediagnosi;
− numero delle squadre di Pronto Intervento per la realizzazione degli interventi di manutenzione/riparazione;
− numero di addetti e qualificazione delle risorse umane destinate ad attività manutentive;
− autoveicoli, strumentazioni ed attrezzature impiegati per garantire il servizio di pronto intervento;
− tempi di fornitura dei materiali e delle componenti di ricambio;
− reperibilità garantita per il servizio;
punteggio massimo: 3 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D.M. 28.03.2018 art 4.4.4 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, Parte III, paragrafo 24.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità delle procedure di intervento e l’efficienza della struttura organizzativa e logistica della centrale operativa.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.8 Utilizzo di tecnologie improntate all'efficientamento dei consumi: valutazione, in relazione al contesto urbano di intervento, dell’adozione di apparecchi con flusso di illuminazione controllato in funzione della presenza di pedoni e/o veicoli (piste ciclabili, rotatorie etc.) e di ulteriori tecnologie atte ad un efficientamento dei consumi; punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.8 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento- codice elaborato 15069s -IE-CT01-R03, pag.35, paragrafo 2.7 e Tipologico intervento - codice elaborato 15069s -IE-TI01-R02, REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia oltre che la qualità delle tecnologie adottate.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.9 Tecnologie adottate per la riduzione dell'inquinamento luminoso: valutazione delle tecnologie adottate per la riduzione dell’inquinamento in conformità delle disposizioni di cui alla legge Regionale della Lombardia n. 17/00, alla delibera di giunta regionale n.7/6162 e alla legge regionale n.38/04; punteggio massimo: 2 punti.
Criteri Ambientali Minimi - D. 27.09.2017 art 4.2.4.7 e s.m.i.
[cfr. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento- codice elaborato 15069s -IE-CT01-R03, pag.24, paragrafo 2.5.e pag.57 e successive, paragrafo 8.4]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia oltre che la qualità delle tecnologie adottate.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.10 Criteri metodologici di scelta degli interventi proposti - qualità e completezza degli elaborati progettuali dei lavori: Il punteggio si riferisce ad un approfondimento progettuale di livello definitivo da valutarsi secondo i contenuti di dettaglio e la qualità delle proposte; tale approfondimento potrà riguardare il progetto complessivo dei lavori posto a base di gara oppure eventuali varianti allo stesso; punteggio massimo: 2 punti.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà il grado di
dettaglio e la qualità degli elaborati progettuali oltre che i criteri metodologici di scelta degli interventi prospettati.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.2.11 Tecnologie adottate per la realizzazione degli scavi e qualità dei ripristini: valutazione delle tecnologie utilizzate per la realizzazione degli scavi nell’ottica di una riduzione del grado di invasività degli interventi e della qualità ed estensione degli interventi di ripristino; punteggio massimo: 2 punti.
[cfr. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento- codice elaborato 15069s -IE-CT01-R03, pag.34, paragrafo 4.3.]
Attribuzione del punteggio: apprezzamento della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia delle tecniche di intervento e delle tecnologie preventivate.
Verifica: mediante valutazione degli elaborati di progetto.
A.3 SERVIZI SMART CITY max punti 20
A.3.1. Ampiezza di banda rispetto a quella proposta: max punti 2 così suddivisi:
A.3.1.1. Ampiezza di banda verso internet superiore a quella proposta – WAN: max punti 1.
Attribuzione del punteggio: verrà assegnato sulla base della seguente formula: (WAN p – WAN b) / (WAN m – WAN b)
Dove:
WAN p= ampiezza di banda offerta
WAN b= ampiezza di banda a base di gara (100 MB/s) WAN m= ampiezza di banda migliore offerta
A.3.1.2. Ampiezza di banda verso internet superiore a quella proposta – MAN: max punti 1.
Attribuzione del punteggio: verrà assegnato sulla base della seguente formula:
(MAN p – MAN b) / (MAN m – MAN b)
Dove:
MAN p= ampiezza di banda offerta
MAN b= ampiezza di banda a base di gara (1 GB/s) MAN m= ampiezza di banda migliore offerta
A.3.2. Miglioramenti nella definizione qualitativa dei service level agreement (SLA): max punti 2.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà il miglioramento della proposta relativa al presente criterio.
A.3.3. Introduzione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli esplicitati nel progetto a base di gara: max punti 2 così suddivisi:
A.3.3.1 Area servizi per la viabilità: max punti 0,5.
A.3.3.2 Area servizi per l'ambiente: max punti 0,5.
A.3.3.3 Area impiantistica: max punti 0,5.
A.3.3.4 Area arredo urbano: max punti 0,5.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia delle proposte.
A.3.4. Valutazione degli SLA con riferimento ai servizi aggiuntivi: max punti 2.
Attribuzione del punteggio: verrà assegnato sulla base della seguente formula: off migliore / off proposta X (punti 2)
A.3.5. Numero di access-point in aggiunta rispetto a quelli proposti nel progetto a base di gara: max punti 2.
Il concorrente dovrà indicare solo il numero aggiuntivo di access-point che verrà sommato al numero a base di gara.
Attribuzione del punteggio: verrà assegnato sulla base della seguente formula: (AP p + AP b) / (AP m + AP b)
Dove:
AP p= numero di access point offerti
AP b= numero di access point a base di gara (24) AP m= numero di access point dell’offerta migliore
A.3.6. Innovatività delle proposte progettuali: max punti 2.
A.3.7. Servizi dedicati ed esclusivi forniti all'Amministrazione: max punti 2.
A.3.8. Caratteristiche tecniche degli apparati di rete: max punti 2.
A.3.9. Modalità di registrazione degli utenti alla rete internet: max punti 2.
A.3.10. Modalità e servizi di supporto all'utenza: max punti 2.
Attribuzione del punteggio per i criteri da A.3.6. a A.3.10: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà le soluzioni proposte sulla base di quanto richiesto da ciascun parametro.
A.4 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - max punti 10 così suddivisi:
A.4.1 Numero apparecchiature di videosorveglianza e loro caratteristiche: max punti 3.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà il numero e le caratteristiche delle apparecchiature di videosorveglianza.
A.4.2 Innovatività delle proposte progettuali: max punti 2.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà l’innovatività delle proposte progettuali.
A.4.3 Modalità di gestione del servizi: max punti 2,5.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia delle metodologie di gestione proposte.
A.4.4 Miglioramento del Piano di Manutenzione con specifico riferimento al sistema di videosorveglianza: max punti 2,5.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia delle soluzioni proposte.
B – BOZZA DI CONVENZIONE max punti 10 così suddivisi:
B.1. Qualità e completezza dello schema di convenzione integrativo o alternativo a quello oggetto di gara, attualizzato con riferimento alla normativa vigente sui Criteri Ambientali minimi: determinatezza della prestazioni, disciplina delle variazioni, penalità, riequilibrio delle condizioni economiche: max punti 1.
B.2. Rischi assunti dal concessionario senza alcuna indicazione di elementi economici: max punti 2.
B.3. Efficienza del sistema di vigilanza e di individuazione delle responsabilità relative alla sicurezza: max punti 2.
Attribuzione del punteggio per i criteri B.1., B.2. e B.3.: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà le soluzioni proposte.
B.4. Qualità dei servizi con riferimento alla modalità ed alla gestione del rapporto con la clientela al trattamento delle contestazioni ed al diritto di accesso alle informazioni dell'utenza: max punti 3 così suddivisi:
B.4.1. Multicanalità dei contatti con la clientela: max punti 1.
B.4.2. Azioni di sensibilizzazione dell'utenza: max punti 1.
B.4.3. Tracciabilità e modalità di gestione del reclamo: max punti 1.
Attribuzione del punteggio per i criteri B.4.1., B.4.2. e B.4.3.: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà l’affidabilità e l’efficacia delle soluzioni proposte.
B.5. Importo delle penali garantite per gli SLA: max punti 2.
Attribuzione del punteggio: apprezzamento discrezionale della commissione che valuterà le penali proposte.
All’interno della BUSTA B, a pena di esclusione, non devono essere inseriti i documenti economico-finanziari (computo metrico estimativo, quadro economico, piano economico finanziario asseverato, cronoprogramma dei Lavori), che devono essere inseriti esclusivamente nella BUSTA C.
IL CONCORRENTE DOVRÀ PRESENTARE UNA SINOSSI DI RACCORDO TRA LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PRODOTTA ED I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.
L’offerta tecnica deve essere illustrata in una relazione generale relativa agli obiettivi di innovazione e di sostenibilità perseguiti attraverso gli interventi e le tecnologie proposte.
La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 30 facciate complessive (formato A4, utilizzo solo di una facciata – tipo di carattere TIMES NEW ROMAN, con dimensione non inferiore a
12) contenente tutte le altre informazioni necessarie all’attribuzione di punteggio ove non contenute negli altri documenti prodotti.
Non saranno computate nel calcolo delle 30 facciate: le schede tecniche, le tavole, le schede descrittive dei prodotti, le certificazioni relative ai brevetti e simili.
LE PARTI DI TESTO ECCEDENTI, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
l Concorrenti devono comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono specifiche parti della propria Offerta tecnico-gestionale che costituiscono segreti tecnici e commerciali propri, tali da sottrarle ad eventuali richieste di accesso agli atti.
Tutti gli elaborati contenuti nella BUSTA B devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti dei Concorrenti, o da procuratori dei legali rappresentanti, allegando copia conforme ai sensi di legge della relativa procura. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, non ancora
costituita, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i legali rappresentanti degli Operatori raggruppandi, consorziandi o aggregandi.
Gli elaborati progettuali contenuti nella BUSTA B devono recare la firma digitale dei progettisti.
IL PROMOTORE E’ TENUTO A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA.
PER I CRITERI DI VALUTAZIONE PER I QUALI NON RITENGA NECESSARIO APPORTARE ALCUN MIGLIORAMENTO E’ SUFFICIENTE RINVIARE AI CONTENUTI DELLA PROPOSTA (INDICANDO IL NOME DELL’ELABORATO ED IL NUMERO DI PAGINA)
NEL CASO IN CUI IL PROMOTORE E I CONCORRENTI PARTECIPINO SENZA PRESENTARE L’OFFERTA TECNICA, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO XXXX’ PARI A ZERO.
Saranno valutate le offerte che dimostreranno di aver raggiunto i requisiti e gli obiettivi prestazionali, funzionali, economici e finanziari determinati nel progetto del promotore con miglioramento in almeno una delle aree di valutazione.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o in caso di R.T.I. da costituirsi da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoriamente allegata copia conforme ai sensi di legge della relativa procura.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.
SEZIONE VIII
1. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Contenuto della BUSTA C – Offerta economica max punti 30.
Si precisa che per la Busta C – Offerta economica, si procederà sulla piattaforma Sintel in modalità “off line”, pertanto il concorrente dovrà presentare la propria offerta utilizzando e caricando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante.
Nel campo offerta economica di Xxxxxx, il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà inserire il valore 0,1 per consentire al sistema la conclusione del processo.
A. La BUSTA C – Offerta economica (ProjectIlluminazione_ModelloOfferta), deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione:
A.1.1 Riduzione dei costi a carico dell'amministrazione le offerte sono valutate in termini di ribasso percentuale sui valori economici individuati nel progetto a base di gara, riferiti alla quota annuale del canone da corrispondere per la gestione dei servizi di illuminazione e Smart City, al costo unitario annuale per l’applicazione del sistema gestionale dell’impianto di illuminazione, ai prezzi relativi alle lavorazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria; punteggio complessivo attribuibile: 15 punti.
A.1.1.1Ribasso percentuale sull’importo globale del canone: viene valutato il ribasso percentuale offerto sull’importo globale del canone per la gestione dei servizi di illuminazione e Smart City; punteggio massimo: 10 punti.
[cfr. Relazione Generale - codice elaborato 15069s -IE-RG01-R02, pag. 9, paragrafo 5 - DETERMINAZIONE DEL CANONE A BASE D’ASTA, ultimo periodo]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della seguente formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di ribasso offerta dall’impresa concorrente sull’importo globale del canone annuale;
è la percentuale di ribasso massima offerta dalle imprese concorrenti sull’importo globale del canone annuale;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 10;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.1.2 Ribasso sui costi gestionali annui dell’impianto di illuminazione viene valutato il ribasso percentuale sul costo del sistema gestionale proposto, quantificato nel progetto a base di gara in € 4,00/anno a punto luce; punteggio massimo: 2 punti.
[cfr. Relazione Generale - codice elaborato 15069s -IE-RG01-R02, pag. 11, paragrafo 7 - DETERMINAZIONE COSTI GESTIONALI, terzultimo e penultimo periodo]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della seguente formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di ribasso offerta dall’impresa concorrente sul costo di gestione annuo a base di gara per numero complessivo di punti luce offerto;
è la percentuale di ribasso massima offerta dalle imprese concorrenti sul costo di gestione annuo a base di gara per il massimo numero di punti luce offerto;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 2;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate che riporteranno in maniera distinta la percentuale di ribasso offerta sul costo di gestione annuo e il numero complessivo dei punti luce.
A.1.1.3Ribasso sul prezziario utilizzato per quantificare gli importi relativi alla manutenzione straordinaria Extra Canone: viene valutato il ribasso percentuale offerto sui prezziari Regionali della Regione Lombardia e sui Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) vigenti alla data di presentazione delle offerte secondo le modalità individuate nel Capitolato Speciale di Appalto; punteggio complessivo attribuibile: 3 punti.
[cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, pag.41, paragrafo 29. Listini di riferimento]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di ribasso offerta dall’impresa concorrente sui prezziari a base di gara; è la percentuale di ribasso massima offerta dalle imprese concorrenti sul prezziari a base
di gara;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 3;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.2 Corrispettivo offerto al concedente a fronte dell’utilizzo degli impianti – importo annuo: viene valutato il rialzo percentuale offerto sull’importo del corrispettivo annuo stimato dal proponente ai fini della valorizzazione della rete infrastrutturale di proprietà comunale per finalità commerciali, pari a 50.000,00 €; punteggio massimo: 5 punti.
[cfr. Lettera spiegazioni economiche del 21/11/2016 - pag. 1 e 2]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della seguente formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di rialzo offerta dall’impresa concorrente sul canone annuo a base di gara;
è la percentuale di rialzo massima offerta tra le imprese concorrenti sul canone annuo a base di gara;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 5;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.3 Durata della concessione fermo restante l’ammortamento complessivo degli investimenti: viene valutata la riduzione della durata temporale della concessione rispetto al periodo contrattuale definito nella proposta a base di gara pari a venti anni, fermo restante l’ammortamento complessivo degli investimenti; punteggio massimo: 4 punti.
[cfr. Capitolato Speciale di Appalto del 13/03/2017, pag. 11, paragrafo 3. - Importo e durata della concessione]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della seguente formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la differenza tra la durata in anni della concessione a base di gara e la durata della concessione offerta dall’impresa concorrente;
è la durata maggiore della concessione proposta dalle imprese concorrenti; è il punteggio massimo attribuibile, pari a 4;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.4 Ricavi dell’amministrazione derivanti dall’utilizzo dei sostegni per la pubblicità (non inferiori al 40%): viene valutato il rialzo sulla percentuale dei ricavi riconosciuta dal Proponente
al Concedente, pari al 40% del totale, per l’utilizzo dei sostegni per scopi pubblicitari; punteggio massimo: 2 punti.
[cfr. Bozza Convenzione del 13/03/2017, pag. 6-7, paragrafo 5.1 - Principali obbligazioni del Concedente, ultimo periodo]
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è la percentuale di rialzo offerta dall’impresa concorrente sulla percentuale dei ricavi a base di gara per l’utilizzo dei sostegni;
è la percentuale di rialzo massima offerta dalle imprese concorrenti sulla percentuale dei ricavi a base di gara per l’utilizzo dei sostegni;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 2;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.5 Ammontare complessivo dell’investimento e giustificazione dei minori costi proposti: viene valutato l’importo complessivo dell’investimento offerto rispetto all’importo dell’investimento globale come determinato nella proposta a base di gara, pari a 10.745.000,00 €, rapportato al costo di realizzazione delle componenti offerto; gli investimenti di importo maggiore rispetto a quello a base di gara devono trovare esplicito e documentato collegamento con ulteriori investimenti e/o migliori standard qualitativi; punteggio complessivo attribuibile: 3 punti
[cfr. Piano Economico e Finanziario asseverato, pag. 3 – Cash Flow–Investimenti, Elenco Prezzi-codice elaborato 15069s -IE-EP01- R02, Relazione Generale - codice elaborato 15069s -IE-RG01-R02, pag. 10, paragrafo 6, Relazione illustrativa rete e servizi Monza pag.47, paragrafo 5.1]
A.1.5 - bis
Il concorrente dovrà indicare in tale ambito la percentuale offerta sul parametro
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è il coefficiente ricavato dalla seguente formula
nella quale:
è l’importo complessivo dell’investimento offerto;
è l’importo complessivo dell’investimento a base di gara;
è la sommatoria del costo delle componenti relative all’illuminazione pubblica, cosi come determinato nell’elenco prezzi a base di gara e ribassato del 30%, e del costo delle componenti per i servizi di connettività cosi come individuato ai punti 1. 2. 3. della tabella relativa al piano di investimenti per servizi dedicati al comune di Monza, contenuta nella Relazione illustrativa rete e servizi;
è la percentuale di ribasso offerto dall’impresa concorrente rispetto al parametro ;
e dove:
è il coefficiente di valore più elevato tra le offerte pervenute;
è il punteggio massimo attribuibile, pari a 3;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
A.1.6 Ponderazione del coefficiente di recupero efficienza: viene valutato il peso del coefficiente di recupero efficienza da utilizzare nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio di illuminazione pubblica; il concorrente dovrà indicare la percentuale offerta; punteggio massimo: 1 punti.
Attribuzione del punteggio: mediante l’applicazione della formula:
Dove:
è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente;
è il valore del coefficiente di recupero dall’impresa concorrente;
è il valore del coefficiente di recupero più alto attribuito dalle imprese concorrenti; è il punteggio massimo attribuibile, pari a 1;
Verifica: mediante valutazione delle offerte presentate.
In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.
L'offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante della Impresa.
In caso di R.T.I. l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le Imprese.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.
Inoltre la BUSTA C – Offerta economica, deve contenere, a pena di esclusione:
1) L’indicazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 del costo della manodopera e dell’ammontare dei costi della sicurezza interni relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti e stimati per l'esecuzione del servizio (considerata l’intera durata della concessione).
2) Il Piano Economico-Finanziario asseverato ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, che dia conto del preliminare coinvolgimento di uno, o più, finanziatori - che evidenzi i principali indicatori di redditività (VAN, TlR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di gestione dei singoli servizi, (il “P.E.F. offerto”). Il piano economico finanziario deve essere asseverato anche in caso di ricorso a mezzi finanziari propri.
Il P.E.F. offerto deve essere strutturato con le stesse voci di quello posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa contenente ogni informazione utile alla corretta interpretazione dei dati.
Le eventuali carenze o incongruenze del piano economico finanziario renderanno inammissibile l’offerta, che sarà quindi esclusa dalla gara.
In caso di partecipazione alla procedura del soggetto “promotore”, quest’ultimo potrà esimersi dalla presentazione del Piano Economico-Finanziario asseverato in caso di mancate modifiche nell’offerta rispetto alle condizioni già previste in fase di scelta del “promotore” e poste a base di gara.
Il Piano economico finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente:
- dal legale rappresentante dell’istituto incaricato della asseverazione nonché:
- dal legale rappresentante dell’operatore concorrente singolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti tutti i soggetti riuniti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario già costituiti, dal solo legale rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario;
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio.
3) Elenco prezzi.
4) Computo metrico estimativo.
5) Matrice dei rischi.
6) L’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’Offerta, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’art. 2578 codice civile. Tale importo non può superare il 2,5% (due virgola cinque per cento) dell’investimento;
7) cronoprogramma dell’attivazione dei servizi.
******
Il Promotore, rispetto alla Proposta, può migliorare la propria Offerta economica. In tal caso, il Promotore deve:
a. compilare il modello dell’Offerta economica (ProjectIlluminazione_ModelloOfferta);
b. presentare un nuovo P.E.F. offerto, completo di asseverazione;
c. elaborare e presentare la matrice di rischio.
In qualsiasi caso, il Promotore è tenuto a riepilogare i contenuti economici della Proposta, compilando il modello dell’Offerta economica.
Tutti gli elaborati contenuti nella BUSTA C devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti dei Concorrenti, o da procuratori dei legali rappresentanti, allegando copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, non ancora costituita, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoriamente allegata copia conforme ai sensi di legge della relativa procura.
2.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
SEZIONE IX
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà mediante la seguente formula: P = PoffTECN + PoffECON
Dove:
P = punteggio complessivo PoffTECN = punteggio offerta tecnica
PoffECON = punteggio offerta economica
A) Modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica.
C(a) = Sn [ Wi * V(a)i ] dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a); n = Numero totale dei requisiti
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) Sn = sommatoria
In relazione all’offerta tecnica, i coefficienti da assegnare a ciascun parametro avente natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:
coefficienti
Giudizio
Non rilevante | 0,00 |
Poco rilevante | 0,00 ÷ 0,15 |
Rilevante | 0,30 ÷ 0,60 |
Molto rilevante | 0,70 ÷ 0,80 |
Estremamente rilevante | 0,90 ÷ 1,00 |
Per gli elementi di cui alla Sezione VII Punto 2 lettere A.2.1.2. e A.2.6.2.1 del presente disciplinare la valutazione verrà effettuata secondo le formule ivi indicate.
Oltre agli specifici criteri motivazionali esplicitati nella Sezione VII Punto 2 lettere A.2.1.2. , A.2.6.2.1. A.3.1.1., A.3.1.2., A.3.4. e A.3.5. del presente disciplinare, la Commissione valuterà l’intensità del miglioramento delle offerte avuto riguardo a:
- sostenibilità ambientale;
- variazione dei rischi in capo all’offerente;
- affidabilità delle soluzioni tecnologiche proposte (ivi comprese le prestazioni ed i materiali proposti).
Si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, salvo che in presenza di una sola offerta. Qualora ad uno o più concorrenti venga già attribuito dalla Commissione un coefficiente pari ad 1 (uno), non si procederà alla trasformazione come sopra indicato dei coefficienti provvisori che saranno quindi già da intendersi quali definitivi.
Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerte tecncia saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
B) Modalità di attribuzione del punteggio economico:
Il punteggio per l’offerta economica (max punti 30) sarà assegnato secondo le formule indicate nella sezione VIII del presente disciplinare.
Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
Si procederà alla somma di tutti i punteggi economici e tecnici assegnati alle diverse offerte, attribuendo a ciascuna il punteggio complessivo.
L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica ed economica.
SEZIONE X
1. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05/03/2020 alle ore 9,30 presso presso la Sala Riunioni del Servizio C.U.A. (Centrale Unica Acquisti) del Comune di Monza sita in Monza piazza Trento e Trieste, primo piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”.
Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il R.U.P. procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
2. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
3. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto “Verifica di anomalia delle offerte”.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il R.U.P. valuta altresì la congruità, serietà e sostenibilità del P.E.F..
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
5. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il R.U.P., qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’A.N.A.C. nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale e quant'altro richiesto nel presente disciplinare di gara o in altra documentazione di gara ai fini della stipulazione, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Monza.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
6. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici comunali.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO | P.IVA | VIA/PIAZZA | CAP | COMUNE | NOMINATIVO DEL DPO |
LTA s.r.l. | 14243311009 | Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxx | Xxxxxxxx Xxxxx |
8. ALTRE INFORMAZIONI
Il Diritto di prelazione
1. Ove all’esito della procedura di Gara - alla quale deve partecipare anche il Promotore - siano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore medesimo, quest’ultimo, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, può esercitare il Diritto di prelazione, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico risultato miglior offerente ed aggiudicatario.
2. In tale caso, la Concessione è aggiudicata al Promotore. Conseguentemente, con onere a carico del Promotore medesimo, al migliore offerente devono essere rimborsate le spese sostenute per la partecipazione alla Gara, indicate nell’Offerta del medesimo, nella misura massima di cui al comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il Diritto di prelazione, ha diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell’aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della Proposta presentata, nella misura pari ad € 240.299,04 (I.V.A. esclusa).
Informazioni aggiuntive:
1. La procedura di affidamento non è stata suddivisa in lotti in quanto la natura del project financing non permette il frazionamento in quanto la proposta di iniziativa privata presenta una sostenibilità economica certificata nel suo complesso e nella sua unitarietà.
2. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ed i base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun Concorrente non può presentare più di un’Offerta.
4. La presentazione delle offerte non vincola la Staziona appaltante all’aggiudicazione della concessione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti risarcimento o indennizzo alcuno.
5. Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti devono preferibilmente utilizzare la modulistica predisposta ed allegata al presente Disciplinare di gara.
6. Il Concessionario è, inoltre, tenuto a prestare:
a. (in relazione all’Operatore Professionista) la polizza di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
b. la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. una cauzione a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, come previsto dall’art. 183, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, da prestarsi nella misura del 10% (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio, da costituirsi con le modalità di cui al sopra citato art. 103;
d. la polizza di assicurazione, di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori di importo minimo pari al valore dei lavori,
corredata da una garanzia per la responsabilità civile di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 valida sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e. una garanzia per i danni derivanti dall’esecuzione del Servizio di gestione e del Servizio di manutenzione, di importo minimo pari al valore complessivo dei Lavori, corredata da una garanzia per responsabilità civile di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 valida a partire dalla data di avvio del Periodo di gestione.
7. sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di supporto al R.U.P. per la verifica dei progetti e le spese per il collaudo tecnico amministrativo, entro il limite massimo di euro 50.000,00.
8. Nulla spetterà ai Concorrenti non aggiudicatari, per qualsiasi spesa ed onere incorsi nella redazione delle offerte, qualunque ne sia l’ammontare, fatto salvo quanto previsto per il caso di esercizio del Diritto di prelazione.
9. Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concedente si riserva la facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
10. La stipulazione del Contratto, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario, avverrà nel rispetto della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ed entro sessanta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione stessa. L’aggiudicatario dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto e presentarsi per la stipula nel termine che sarà fissato, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria, e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
11. L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Per quanto non espressamente richiamato, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e alla normativa comunque vigente in materia.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 2/12/2019
Il Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità Reti del Comune di Monza arch. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE
Responsabile dell’Ufficio Reti del Comune di Monza. geom. Xxxxxxx Xxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE