PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 478 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello "schema di contratto concernente la proroga per l'anno formativo 2019/2020 del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche" e modifica del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, da ultimo approvato con la deliberazione n. 1425 del 10.08.2018.
Il giorno 05 Aprile 2019 ad ore 10:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXXXXXXX XXXXXXX | |
Presenti: | VICEPRESIDENTE ASSESSORE | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXXXX XXXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1462 di data 31.08.2015, ha approvato, ai sensi dell’art. 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, lo schema tipo di contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale per il periodo 1.09.2015-31.08.2019.
I riferimenti normativi per l’affidamento dei suddetti servizi sono contenuti nella legge provinciale 7.08.2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione professionale del Trentino”.
Tale legge prevede infatti all’articolo 36 commi 1 e 2, che in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l’attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell’articolo 30 della suddetta legge e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia medesima ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell’attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo.
Il presupposto, sulla base del vigente quadro normativo della Provincia Autonoma di Trento, per l’affidamento dei suddetti percorsi di formazione professionale ai soggetti previsti dal citato art.
36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, è rappresentato, dall’acquisizione dello status di “istituzione formativa paritaria” sulla base delle condizioni previste dall’articolo 30 della l.p. 7.08.2006 n. 5 e specificate nell’apposito regolamento richiamato dal comma 8, art. 30 della citata legge.
Con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. é stato approvato il “Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, entrato in vigore il
10.12.2008.
Le norme recate nel Capo IV del citato Regolamento prevedono i requisiti per il riconoscimento della parità formativa (art. 23), la richiesta di riconoscimento della parità formativa ed i soggetti legittimati a tale richiesta (art. 24), il relativo procedimento per il riconoscimento (Art. 25), gli effetti e la durata della parità formativa (art. 26), le modifiche successive al riconoscimento (Art. 27), l’attività di controllo (Art. 28) e la revoca del riconoscimento della parità formativa (Art. 29).
Ai sensi dell’articolo 30 della l.p. 7.08.2006 n. 5 e del DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa le sottoelencate Istituzioni:
1) “Opera Xxxxxx Xxxxxxx”, articolazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona, con sede legale in Xxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 0, con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell’Infanzia Istruzione e formazione professionale n. 141 di data 11.08.2010;
2) “Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa”, articolazione dell’Ente religioso denominato “Casa madre dell’Istituto Figlie della Carità Canossiane”, con sede legale in Verona, via San Xxxxxxxx n. 15, con determinazione del Dirigente n. 241 di data 21.12.2010, parità poi confermata con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione, formazione del secondo grado, università e ricerca di data 06.08.2014 n. 78;
3) “Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche”, articolazione dell’Ente religioso Istituto Pavoniano Artigianelli, con sede in Trento, piazza Fiera n. 4, con determinazione del Dirigente n. 242 di data 21.12.2010;
4) “Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina”, con sede legale in Trento, via Prati n. 22, con determinazione del Dirigente n. 62 di data 02.05.2011. Si precisa che a decorrere dall’1/9/2017, l’Ente ha variato la denominazione in “Università popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario”. Il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca con determinazione n. 177 del 26/9/2017 ha pertanto preso atto di detta variazione e al punto 2 del determinato ha inoltre precisato che si ritiene valido il dispositivo di cui alla determinazione n. 62 del 2/5/2011, fino alla data di conclusione del processo di verifica della conferma della parità formativa, di cui all’art. 27, del DPP 1/10/2008, n. 42-149/Leg. Il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca con determinazione n. 178 del 20/08/2018 ha concluso il procedimento di conferma della parità formativa;
5) “Enaip Trentino”, con sede legale in Trento, via Madruzzo n. 41, con determinazione del Dirigente n. 71 di data 19.05.2011 e s.m.i;
6) “Centro di Formazione Professionale X. Xxxxxxxx”, con sede legale in Xxxxxxxx (XX), xxxxxxxx Xxxx x. 0, con determinazione del Dirigente n. 82 di data 08.06.2011. Si precisa che, a decorrere dal 2/3/2018, l’Ente ha variato la denominazione in “X. Xxxxxxxx - Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale ”. Il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca con determinazione n. 86 del 24/4/2018 ha pertanto preso atto di detta variazione e al punto 2 del determinato ha inoltre precisato che si ritiene valido il dispositivo di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell’Infanzia, istruzione e formazione professionale n. 82 del 8/6/2011. Detta parità è stata successivamente confermata con la nota del Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione professionale, Università e Ricerca n. 391091 del 14/7/2017;
7) Istituzione Formativa denominata “Ivo de Carneri”, articolazione dell’Ente Oxford di Civezzano Società Cooperativa, con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 00, con determinazione del Dirigente n. 120 di data 10.08.2011;
8) Istituzione formativa denominata "Centro di Formazione professionale-Settore Agricoltura e Ambiente", articolazione del “Centro Istruzione e Formazione dell'Ente gestore Fondazione Xxxxxx Xxxx" con sede legale in San Xxxxxxx all'Adige (TN), via
X. Xxxx n. 1, con determinazione del Dirigente n. 213 di data 14.12.2011.
Ai sensi dell’articolo 36 della legge provinciale 5/2006 la Provincia di Trento ha affidato, per il quadriennio 01.09.2015 – 31.08.2019, alle suddette Istituzioni formative – ad esclusione della Fondazione Xxxxxx Xxxx che opera ai sensi dell’art. 31 della legge provinciale 5/2006 – la gestione dei servizi di istruzione e formazione professionale individuati dal contratto di servizio approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31.08.2015.
Come previsto al comma 4 dell’articolo 3 del contratto di servizio in scadenza al 31.08.2019, il Servizio competente ha incontrato, nell’agosto 2018, le Istituzioni formative paritarie per valutare il reciproco interesse a rinnovare il contratto contemplando inoltre la possibilità, prevista al comma 6, di prorogare il contratto, attualmente in vigore, per 12 mesi.
In attesa che venga adottato il Programma di Sviluppo Provinciale per la XVI legislatura in cui saranno esplicitate le nuove linee di indirizzo per l’istruzione e la formazione professionale, tenuto conto dei necessari tempi di programmazione dell’anno formativo e considerata la necessità di garantire la continuità del servizio per l’anno formativo 2019/20, visti i tempi per la sottoscrizione di un nuovo contratto, si propone di procedere con la proroga di un ulteriore anno formativo del contratto di servizio vigente.
Lo schema del contratto di servizio, originariamente approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1462 di data 31.08.2015, è stato aggiornato per tener conto degli adeguamenti normativi intervenuti nell’ultimo quadriennio, nonché per introdurre modifiche tecniche necessarie per l’aggiornamento di previsioni e riferimenti non più attuali o adeguati o per tener conto dell’attuale contesto operativo.
Gli adeguamenti normativi e le modifiche tecniche introdotte nello “Schema di contratto concernente la proroga per l’anno formativo 2019/2020 del contratto di servizio (convenzione n. di raccolta xxx di data xxxx.2016) per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell’art. 30 del d.p.p. 1.10.2008,
n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche” (di seguito “Contratto ”), rispetto allo schema di cui al precedente aliea, sono riportati di seguito.
Gli adeguamenti normativi rispetto allo schema del contratto di servizio approvato con la deliberazione n. 1462/2015, introdotti a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento, riguardano:
• l’art 25 avente ad oggetto “Deleghe di quote di attività”, modifica necessaria per tenere conto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
• l’introduzione dell’art. 26 avente ad oggetto “Garanzia definitiva”, obbligo quest’ultimo imposto dalla legge sui contratti pubblici che ha anche comportato una rivisitazione della numerazione degli articoli seguenti;
• l’ex art 26, ora art. 27, avente ad oggetto “Trattamento dei dati personali” per assicurare l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679;
• l’art. 30 avente ad oggetto “Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” già presenti ma ora meglio dettagliati;
• l’art. 31 avente ad oggetto “Obblighi in materia di legalità” che prevede l’obbligo di segnalazione alla Provincia autonoma di Trento eventuali illeciti nel corso dell’esecuzione del contratto;
Le modifiche tecniche allo schema di contratto di servizio, approvato con la deliberazione n. 1462/2015, si riferiscono:
• all’aggiornamento dei riferimenti alle deliberazioni della Giunta provinciale che hanno interessato il settore dell’istruzione e della formazione professionale, tra cui il riferimento alla deliberazione di approvazione del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20”;
• all’aggiornamento del riferimento “Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/16, 2016/2017 e 2017/18” in “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20”, documento quest’ultimo approvato in data odierna con deliberazione avente ad oggetto "Estensione e integrazione per l’anno formativo 2019/2020 del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”, adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 con conseguente aggiornamento in “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020";
• all’introduzione, nelle premesse, di un richiamo al comma 6 dell’art. 3 del contratto di servizio attualmente in vigore che prevede la possibilità di prorogare detto contratto per un periodo massimo di 12 mesi e delle motivazioni della necessità di ricorrere alla proroga;
• alla cancellazione dei paragrafi n. 5, n. 6 e n. 7 delle premesse in quanto non applicabili e non coerenti con il contesto attuale;
• all’aggiornamento della denominazione e del periodo di validità del Contratto, oggetto del presente provvedimento, nonchè dell’anno formativo di riferimento;
• all’allineamento del comma 2 dell’art. 2 del contratto alle nuove disposizioni in materia di apprendistato duale con riferimento alla quota di formazione annuale in aula;
• alla durata annuale del Contratto;
• alla cancellazione dei commi 4., 5., 6. e 8. dell’art.3 in quanto non applicabili vista la durata annuale del contratto;
• allo spostamento del comma 7 dell’art. 3 in coda all’art. 17;
• all’introduzione all’art. 5 comma 1. lettera s) di uno specifico obbligo di contribuire, con risorse umane e strumentali, alla revisione dei referenziali formativi;
• all’introduzione, al punto sopra richiamato, del riferimento alle deliberazioni della Giunta provinciale che disciplinano l’apprendistato duale per il conseguimento della qualifica e del diploma di tecnico;
• all’aggiornamento della denominazione del “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17” (di seguito “Documento dei criteri”) che è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• all’introduzione all’art. 10 di uno nuovo comma (comma 3) per la quantificazione dell’importo massimo riconosciuto con il Contratto oggetto del presente provvedimento;
• all’aggiornamento della numerazione dei commi dell’art. 10 a seguito nell’introduzione del nuovo comma di cui al precedente punto;
• alla precisazione delle specifiche Sezioni del Documento dei criteri di riferimento per le diverse tipologie di costi e di percorsi;
• all’introduzione di uno nuovo comma all’art. 10 che disciplina l’utilizzo dei fondi vincolati costituiti al 31.8.2019;
• alla sostituzione del comma 11 dell’art. 10 con una disposizione aggiornata, in linea con la durata e il modello di finanziamento del presente Contratto;
• all’introduzione di uno nuovo comma, dopo il comma 4 dell’art. 11, che chiarisce in
maniera inequivocabile i documenti da allegare al rendiconto e precisa la decorrenza dei termini;
• all’aggiornamento della numerazione dei commi dell’art 11 a seguito dell’introduzione del comma di cui al punto precedente;
• alla cancellazione del comma 5 dell’art. 12 in quanto è stato introdotto uno specifico articolo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, integrato del codice CIG assegnato al singolo Contratto;
• alla cancellazione del comma 6 dell’art. 17 in quanto non coerente rispetto alla normativa attualmente in vigore (comma 2 art. 36 l.p. n. 5/2006);
• alla cancellazione del comma 2 dell’ex art. 29 (ora art. 32) in quanto non applicabile tenuto conto della durata del contratto;
• all’aggiornamento dell’ex art. 28, ora art. 29, con il riferimento all’attuale Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative ed il richiamo alla circolare di APAC n. 1/2016 nonché all’introduzione dei commi 6. e 7.;
• alla rinumerazione degli ex art. 30, 31, 32, 33 e 34 rispettivamente in art. 33, 34, 35, 36 e 37;
• alla precisazione, coerentemente con quanto previsto dal Documento dei criteri, della percentuale massima dell’acconto erogabile nella more della sottoscrizione del nuovo Contratto.
I rapporti finanziari tra le parti contraenti sono regolati prevalentemente dal Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17 che stabilisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in attuazione a quanto previsto dall’art. 31 del
D.P.P. 1.10.2008. n. 42-149/Leg.. Tale documento viene sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente e fa parte integrante e sostanziale del Contratto.
Inoltre formano parte integrante e sostanziale del Contratto i criteri contenuti nel “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/219 e 2019/20” che verrà approvato con separata deliberazione, ed in particolare i vincoli previsti in tale Programma relativi ai criteri e standard dimensionali per la formazione delle classi e il numero massimo delle classi attivabili per ogni anno formativo e per ciascun ente contraente.
Il “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17 ” (di seguito Documento dei criteri) è stato originariamente approvato con la deliberazione n. 1462/2015 e sostituito integralmente con la deliberazione n. 1425 del 10.8.2018 e s.m.i..
I parametri di costo, a cui fare riferimento per quantificare il finanziamento da assegnare alle Istituzioni formative paritarie, sono stabiliti nel Documento dei criteri; detti parametri sono definiti per anno formativo oltre che per ora corso e per ambiti specifici per cui il Documento dei criteri, sopra richiamato, deve essere aggiornato con i parametri da applicare nell’a.f. 2019/20.
Inoltre il Documento dei criteri deve essere rivisto per recepire alcune modifiche tecniche necessarie per renderlo coerente rispetto alla programmazione attuale, che è riferita al quinquennio e riguarda anche l’a.f. 2019/20, e per favorire il successo formativo degli studenti che intraprendono un percorso in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma. In particolare viene stabilito che, a far data dall’a.f. 2018/19 le Istituzioni formative paritarie possano richiedere, per ogni studente frequentante un percorso duale, l’assegnazione di ore di tutoraggio e di accompagnamento nel limite massimo del 10% della formazione esterna prevista dal singolo piano individuale.
Contemporaneamente si rende necessario disciplinare in maniera più puntuale:
◦ l’affidamento di attività a terzi distinguendo tra attività caratteristica e attività di supporto; ciò implica introdurre nella Sezione II e III del Documento dei criteri un nuovo punto, il punto 3 BIS avente ad oggetto VINCOLI ALL’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI A PARTIRE DALL’A.F. 2019/20;
◦ i criteri per l’assegnazione delle risorse a favore degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) compresi gli interventi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive; ciò implica introdurre nella Sezione I del Documento dei criteri il punto 2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) A PARTIRE DALL’A.F. 2019/20.
Con l’occasione vengono riviste le modalità di liquidazione delle assegnazioni destinate a finanziare i percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali, che non sottoscrivono alcun contratto di servizio, stabilendo che le liquidazioni sono fatte, per il 100% dell’importo assegnato, come di seguito riportato:
• prima rata dal 1° febbraio pari al 25% dell’importo assegnato;
• seconda rata dal 1° giugno pari al 50% dell’importo assegnato;
• terza rata dal 1° ottobre pari al 25% dell’importo assegnato.
La deliberazione n. 1462/2015 ha introdotto all’art. 5 bis del punto 1. del deliberato della deliberazione n. 1842 del 05.08.2010 il comma 11 che fissa in 4 anni la durata massima degli utilizzi del personale messo a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie ai sensi dell’art. 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 stabilendo inoltre che detto termine, anche per le convenzioni già in essere o prorogate, decorre dal 31 agosto 2015;
Considerato che nell’ambito delle procedure di stabilizzazione sono in corso approfondimenti sul personale insegnante della formazione professionale che potrebbero avere impatto anche sul personale di cui al precedente alinea, si propone di prorogare di un ulteriore anno formativo il termine per gli utilizzi, in analogia a quanto disposto, con il presente provvedimento, per il contratto di servizio originariamente approvato con la deliberazione n. 1462 del 31.08.2015;
Con il presente provvedimento si propone l’approvazione dello “Schema di contratto
concernente la proroga per l’anno formativo 2019/2020 del contratto di servizio (convenzione n. di raccolta xxx di data xxxx.2016) per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell’art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche” e della modifica del “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17”.
Il Documento dei criteri è parte integrante del Contratto, sopra richiamato e, unitamente allo strumento di programmazione pluriennale, adottato con la deliberazione di data odierna avente ad oggetto "Estensione e integrazione per l’anno formativo 2019/2020 del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”, adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 con conseguente aggiornamento in “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" , formerà l’impianto organico dei vincoli a cui il soggetto contraente deve attenersi per la realizzazione dei servizi affidati.
In tale impianto particolare attenzione verrà dedicata allo svolgimento di verifiche puntuali sulle nuove disposizioni introdotte riguardanti l’anticorruzione, la trasparenza e la privacy, nonché ai vincoli legati all’affidamento a terzi di attività.
Stante la specificità dei singoli contratti, gli stessi saranno integrati, in sede di stipula, dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, al fine di individuare il soggetto contraente, sulla base delle specificità ordinamentali come risulta dalle determinazioni dirigenziali di riconoscimento della parità. Inoltre tali integrazioni vengono disposte con particolare riferimento all’individuazione puntuale delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione per la gestione delle attività formative e dei relativi servizi di sostegno.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006;
- visto l’art. 14 della legge provinciale n. 9 del 2.8.2017,
- visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 ottobre 2008, n. 42-149/Leg,
- visto l'art. 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, tenuto conto della esigibilità della spesa
- vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e acquisito il parere positivo prodotto dal Dipartimento Affari Finanziari,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, di un ulteriore anno formativo il
Contratto di servizio approvato con la deliberazione n. 1462 del 31.08.2015;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ed agli effetti di cui al Capo V, art. 30 comma 3) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg., lo “Schema di contratto concernente la proroga per l’anno formativo 2019/2020 del contratto di servizio (convenzione n. di raccolta xxx di data xxxx.2016) per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell’art. 30 del
d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche” (di seguito Contratto) che, allegato sotto la lettera A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando nel contempo atto che la durata del Contratto è dal 1.09.2019 al 31.08.2020;
3. di approvare le modifiche, come meglio illustrate in premessa, al “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17 ” originariamente approvato con la deliberazione n. 1462/2015 e sostituito integralmente con la deliberazione n. 1425 del 10.8.2018 e s.m.i.;
4. di approvare, in attuazione dell’art. 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, il “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2016/17 ” (di seguito Documento dei criteri)” che disciplina i rapporti finanziari tra la Provincia e le Istituzioni Formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto dovere all’istruzione ed alla formazione professionale e di quelli previsti dagli strumenti di programmazione della formazione professionale che, allegato sotto la lettera B) della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che il Documento dei criteri sia sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente e sia allegato al Contratto quale parte integrante e sostanziale;
6. di demandare, in attuazione dell’art. 30 comma 1) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg., al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, l’adozione del provvedimento relativo all’affidamento diretto per l’attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale e di quelli previsti dagli strumenti di programmazione della formazione professionale, sulla base dello schema tipo di contratto di cui al punto 2) della presente deliberazione, a favore delle sotto elencate Istituzioni formative e dei relativi Enti gestori in possesso del riconoscimento della parità formativa, così come risultante dalle singole disposizioni dirigenziali, e che risultino in possesso altresì dei requisiti ulteriori così come previsti dal citato art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.:
A) Istituzione formativa “Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche”, con sede in Trento Xxxxxx Xxxxx x. 0, articolazione dell’Ente religioso denominato “Istituto Pavoniano Artigianelli”, con sede legale in Trento Xxxxxx Xxxxx x. 0,
X) Istituzione formativa “Opera Xxxxxx Xxxxxxx”, articolazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Xxxxxx Xxxxxxx”, con sede legale in Xxxxxxxx (Xx) xxx Xxxxxxxx x. 0;
C) Istituzione formativa “Centro di formazione professionale Centromoda Canossa”,con sede in Trento Xxx Xxxxxxxx x. 0, articolazione dell’Ente religioso denominato “Casa Madre dell’Istituto Figlie della Carità Canossiane”, con sede legale in Verona via San Xxxxxxxx n. 15,
D) Istituzione formativa “ENAIP Trentino”, con xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00;
E) Istituzione formativa “Ivo de Carneri” con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 00, articolazione dell’Ente “Oxford Civezzano Società Cooperativa”;
F) Istituzione formativa “Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario”,con xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxx x. 00;
G) Istituzione formativa "X. Xxxxxxxx - Centro di formazione scolastica e di formazione professionale ”, con sede legale in Rovereto, piazzale Orsi n. 1;
7. di demandare altresì al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, la determinazione del finanziamento a favore delle Istituzioni formative paritarie di cui al precedente punto, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Documento dei criteri di cui al precedente punto n. 4), in attuazione a quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42- 149/Leg.;
8. di autorizzare la stipulazione del contratto di servizio con ciascuna Istituzione formativa paritaria in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, demandandone i relativi adempimenti rispettivamente al Servizio Contratti e centrale acquisti, ed al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema il quale, attenendosi allo schema tipo del Contratto, ne curerà tutte le integrazioni opportune e necessarie in ragione delle peculiarità di ciascuna Istituzione formativa contraente e della individuazione puntuale delle specifiche obbligazioni contrattuali, integrative allo schema proposto;
9. di disporre altresì che i contratti di servizio stipulati con gli Enti indicati nel dispositivo della presente deliberazione, ed in scadenza al 31.08.2019, possono essere prorogati con scambio di corrispondenza, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi per il nuovo anno formativo 1.09.2019, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti sulla base dello schema qui approvato;
10.di disporre che eventuali pagamenti effettuati dalla Provincia nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto possano essere effettuati nei limiti dell’acconto assegnabile come stabilito al secondo capoverso del paragrafo 11 delle Sezione II del Documento dei criteri e sono da ritenersi anticipazioni a valere sul nuovo contratto da dedurre dal primo fabbisogno utile;
11.di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 11 dell’art. 5 bis del dispositivo della propria precedente deliberazione di data 05.08.2010 n. 1842, come di seguito riportato:
“Gli utilizzi del personale messo a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie ai sensi dell’art. 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, hanno una durata massima di cinque anni, termine che può essere prorogato per motivate esigenze e per casi eccezionali da parte del Dirigente del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale, fermo restando il rispetto delle finalità recate dal citato art. 84”;
12. di disporre che il termine dell’utilizzo di cui al punto 11 decorre dal 31 agosto 2015, data di adozione del contratto di servizio, oggetto della proroga disposta con il presente provvedimento, dando atto nel contempo che tale termine si applica anche alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 84 della legge provinciale n. 5/2006 già in essere o prorogate.
Adunanza chiusa ad ore 11:50 Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A) Contratto di servizio 002 Allegato B) Documento dei criteri 003 Allegato C) Regolamento privacy
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx IL DIRIGENTE
Xxxxxx Xxxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO CONCERNENTE LA PROROGA PER LANNO FORMATI- VO 2019/2020 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (CONVENZIONE N. di RACCOLTA XXX DI DATA XXXX.2016) PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAM- MAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELLART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELLART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG. - CON ADE- GUAMENTI NORMATIVI E MODIFICHE TECNICHE.
Tra le parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, xxxxxx Xxxxx, 00 codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- dott. XX , nato a XX il XX, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente protempore del Servizio formazione professionale, forma- zione terziaria e funzioni di sistema;
(2) Ente , con sede in Via codice fiscale e partita IVA n.
rappresentata da:
- ....................nata a il , il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso
nella sua qualità di ..;
- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. XXX del XX2019 e alla determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. XXX del. XX/XX/XXXX, che hanno autorizzato la sti- pulazione del presente atto;
- visto l'estratto di verbale della seduta del Consiglio Direttivo del Centro di Formazione Professionale di del XX/XX/XXXX, che approva lo schema di con- tratto concernente la proroga per lanno formativo 2019/2020 del contratto di servizio (convenzione n. di raccolta xxx di data xxxx.2016) per laffidamento dei servizi di istru- zione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dellart. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dellart. 30 del d.p.p. 1.10.2008,
n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche di un ulteriore anno for- mativo per il periodo 01/09/2019-31/08/2020 e autorizza il Presidente dell'ente a sotto- scrivere detta proroga del contratto di Servizio inizialmente riferito al periodo 1/09/2015
31/08/2019;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. XXX del XX/0X/2019 aven- te ad oggetto Estensione e integrazione per lanno formativo 2019/2020 del Program- ma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 con conseguente aggiornamento in Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020" che approva il programma pluriennale della formazione profes-
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sionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06. 2015;
- vista l'informazione antimafia prot. n. di data ..
- tenuto conto che sono stati acquisiti, a cura del Servizio di merito, i documenti a compro- va del possesso dei requisiti di carattere generale con il sistema informatico AVCpass giusta nota del Servizio......... prot. n. .................di data ;
- per quanto concerne gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/08, il servizio oggetto del contratto in parola non necessita di redazione del Documento unico di valutazio- ne dei rischi interferenziali, (DUVRI), poiché la principale attività oggetto del contratto è svolta in ambienti di lavoro all'interno dei quali non sono prevedibili interferenze fra perso- nale del soggetto committente con quello affidatario. Inoltre, le attività previste nel contratto riguardanti la verifica del committente sullo svolgimento dei servizi svolti dall'affidatario e la partecipazione a commissioni da parte di funzionari del soggetto committente, sono, con tutta evidenza, attività di natura intellettuale e dunque, ai sensi del comma 3 bis dell'art 26 del citato decreto legislativo, non comportano l'obbligo di redazione del DUVRI.
Pertanto, a seguito di quanto sopra descritto, per il presente contratto non si prevede la reda- zione del DUVRI, e di conseguenza non sono previsti costi imputabili alla eliminazione o alla riduzione dei rischi interferenziali.
Qualora, nello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, si riscontrassero situazioni che, marginalmente ed ad oggi in maniera non prevedibile, facessero presupporre l'insorgere di rischi interferenziali, sarà cura della stazione appaltante, valutare detti rischi e redigere di conseguenza un apposito documento.
PREMESSO CHE:
La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede allarticolo 36 commi 1 e 2 che, in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente lattua- zione dei servizi di formazione professionale rientranti nellambito del diritto-dovere allistruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dellarticolo 30 della suddetta legge e del regolamento attuativo di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, e svolgano la loro atti- vità in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dellattività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di con- trollo.
Con deliberazione n. 1462 di data 31.08.2015 la Giunta provinciale ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per laffidamento dei servizi di formazione professionale previ- sti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi della suddetta legge provin- ciale, di durata quadriennale che ha regolato i rapporti tra la Provincia e le istituzioni forma- tive paritarie per il periodo 1.09.2015-31.08.2019;
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Il contratto di servizio ha rappresentato dunque lo strumento giuridico fondamentale attra- verso il quale sono stati disciplinati i rapporti giuridici, tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Tale atto, nellambito delle specificità normative provinciali (uniche sul panorama nazionale), presen- ta infatti caratteristiche peculiari dalle quali avviare un processo di riqualificazione della formazione professionale trentina;
Con tale strumento si è inteso dar luogo ad un rapporto giuridico peculiare attraverso il qua- le le parti contraenti, assumendosi reciproche obbligazioni, hanno avuto come obiettivo pre- cipuo quello del miglioramento nella gestione del pubblico servizio formativo, sulla base di un rapporto basato sulla buona fede e la fiducia reciproca;
Il comma 6 dellart. 3 del contratto di servizio, approvato dalla Giunta provinciale con la de- liberazione n. 1462/2015, prevede che Le parti convengono, qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere al rinnovo del presente contratto, di prorogarlo per un periodo massimo di 12 mesi.
Il 31.08.2019 è prevista la scadenza del contratto di servizio e, in attesa che venga adottato il Programma di Sviluppo Provinciale per la XVI legislatura in cui saranno esplicitate le nuo- ve linee di indirizzo per listruzione e la formazione professionale, si rende necessario pro- rogare di un ulteriore anno formativo il contratto di servizio attualmente in vigore.
E infatti intendimento della Provincia garantire sul proprio territorio la prosecuzione dellerogazione del servizio formativo avvalendosi delle Istituzioni formative paritarie e, nel contempo, addivenire alla predisposizione di un nuovo schema di contratto che, muovendo dallesperienza maturata nellultimo quadriennio, comporti una rivisitazione ed un adegua- mento delle clausole ivi contenute anche nellottica della semplificazione e delladeguamen- to alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
La finalità precipua che la Provincia intende perseguire attraverso la proroga del contratto è quella di assicurare lerogazione del servizio di istruzione e formazione professionale, con- fermando lautonomia delle Istituzioni formative paritarie, quali attori del sistema educati- vo - formativo - provinciale.
Infatti con il riconoscimento della parità formativa le suddette Istituzioni hanno acquisito un ruolo di primo piano allinterno del Sistema educativo di istruzione e formazione del Tren- tino. Le Istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere unimportante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata domanda formativa del- le famiglie, a migliorare la qualità dellintero sistema formativo locale perseguito dalla Pro- vincia nellambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima.
Nella Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della parità formativa, fattispecie unica nel sistema nazionale, ha consentito alle suddette Istituzioni di acquisire piena legitti- mazione, attraverso un riconoscimento non solo formale, ma anche sostanziale, ovvero attraverso un finanziamento pubblico adeguato ed un rapporto giuridico quale delineatosi nel contratto di servizio, anche oggetto della presente proroga (art. 36 della legge provincia-
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le sulla scuola ed art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg) rispettoso della loro libertà e autonomia progettuale.
In particolare, le Istituzioni formative paritarie operanti nella Provincia Autonoma di Trento, sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale e na- zionale distruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, listituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impo- ne una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzati- va, didattica, amministrativa, progettuale e contrattuale che la stessa legge le conferisce. An- che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 220/2007 nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale ha precisato lambito di operatività delle scuole paritarie riconoscendo la
qualità del servizio di istruzione erogato dalle stesse. In attuazione dellart. 33 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 , dora in avanti denominata legge provinciale le scuole parita- rie costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello integrale pluralistico.
Nel contratto di servizio che si intende prorogare per il prossimo anno formativo 1.09.2019- 31.08.2020 le parti contraenti intendono dare applicazione anche a quei principi affermati dallUnione Europea, innovativi sul piano del rapporto tra Pubblica Amministrazione e real- tà del Terzo Settore.
In particolare nel precedente rapporto contrattuale le parti contraenti si erano richiamate alla Risoluzione 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale, al paragrafo
n. 22, la quale afferma che i servizi di interesse generale che rientrano fra le funzioni di base di autorità pubbliche, quali listruzione e la sanità pubblica, ledilizia popolare e i ser- vizi sociali di interesse generale che assolvono a funzioni di sicurezza e di inserimento so- ciale, vanno esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Ed ancora, il medesimo Parlamento nella stessa Risoluzione chiede che ven- gano riconosciute altre forme di scelta di servizi di interesse economico generale da parte delle autorità pubbliche, come concessioni e partnership pubblico/privato, con principi co- muni relativi alla trasparenza dei contratti, alla stabilità, alla durata e a una condivisione paritetica dei rischi (Risoluzione citata, paragrafo n. 36). La Commissione europea, nella Comunicazione denominata Libro bianco sui servizi di interesse generale, di data 12 mag- gio 2004 riconosce che gli Stati membri ricorrono sempre più spesso a regimi pubblico- privati, tra cui i contratti di progettazione-costruzione-finanziamento-gestione, le conces- sioni e la creazione di società a economia mista per garantire ( ) lerogazione di servizi di interesse generale.
Per quanto concerne in particolare lofferta di servizi di istruzione, la Corte di Giustizia dellUnione europea ha riconosciuto come non possa essere considerata servizio a carattere economico unistruzione pubblica rientrante nellambito dei compiti in campo sociale e politico dello Stato, la maggior parte del costo dei quali è sostenuto da questultimo.
La Commissione specifica ulteriormente che questi principi possono riguardare i servizi pubblici distruzione, quali la formazione professionale e gli asili nido, privati e pubblici, lattività di insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché lofferta di istruzione universitaria.
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La Corte di Giustizia della CEE ha precisato che viene considerata formazione professio- nale listruzione che prepara o conduce direttamente alla qualificazione per una determina- ta professione, un determinato mestiere o una determinata attività, ovvero conferisce ido- neità ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività, ove non sia richiesta alcuna qualificazione formale, e che si situa ad un livello ulteriore e superiore rispetto a quella di carattere generale. Tale formazione non è limitata ai lavori manuali o tecnici, ma include tutte le professioni, tutti i mestieri e tutte le attività. Essa non si limita nemmeno allaggior- namento e al perfezionamento di coloro che già svolgono una determinata attività. Ciò vale qualunque sia letà ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprenda altresì materie di carattere generale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, afferma che I servizi generali non economici si riferiscono ad alcune attività di carattere puramente so- ciale, ad esempio [ ] le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei citta- dini in campo sociale, culturale, educativo.
La Commissione europea evidenzia che le attività connesse allesercizio delle prerogative dei pubblici poteri da parte dello Stato o di autorità che agiscono entro i limiti della loro sfera di competenza pubblica non costituiscono attività economiche ai sensi delle regole della concorrenza. In questo contesto, ha poca importanza che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite unentità distinta alla quale ha conferito diritti speciali o esclusivi.1 Viene inoltre precisato che la giuri- sprudenza ha indicato una serie di criteri in base ai quali alcune attività con una funzione puramente sociale hanno potuto essere considerate non economiche e tra queste le pre- stazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubbli- co che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, cultu- rale, educativo.
La Provincia autonoma di Trento intende pertanto sostenere attraverso congrue forme di fi- nanziamento il servizio formativo, affidandolo alle Istituzioni formative paritarie, in attua- zione del peculiare sistema di parificazione ed in piena legittimità con gli orientamenti in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, laddove sia lente pubblico a mante- nere la sua funzione di garante, regolatore e di controllo dellattività dei soggetti cui ha inteso affidare il servizio pubblico (Cfr. parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per le politiche attive, servizi per il lavoro e la formazione, di data 20.02.2015 Prot. n. 39/0003779). In tal senso ai fini dellindividuazione dei soggetti/or- ganismi, cui affidare tali servizi viene fatto rinvio ai dispositivi locali di affidamento.
Le istituzioni formative paritarie provinciali sono garanti di standard di qualità idonei ed hanno dimostrato affidabilità nella gestione del servizio di cui al precedente contratto.
L'Ente denominato----------, ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con deter- minazione del Dirigente del Servizio provinciale competente n. XXXX.
1 Commissione europea Guida relativa allapplicazione dei servizi dinteresse economico generale e, in par- ticolare, ai servizi sociali dinteresse generale, delle norme dellUnione europea in materia di aiuti di Stato, di
appalti pubblici e di mercato interno 7.12.2010 pag. 22.
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La Provincia e il soggetto contraente Ente denominato----------intendono proseguire, me- diante il contratto di proroga del contratto di servizio per il periodo 01/09/2019-31/08/2020, alla realizzazione di percorsi di formazione professionale a vantaggio della popolazione trentina, giovane ed adulta sulla base delle positive esperienze consolidate in virtù del con- tratto di servizio in scadenza e degli standard di qualità ed affidabilità riconosciuti in capo a tale Ente.
Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula la seguente.
CONTRATTO CONCERNENTE LA PROROGA PER LANNO FORMATIVO 2019/2020 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (CONVENZIONE N. di RACCOLTA XXX DI DATA XXXX.2016) PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTO- RIALE, AI SENSI DELLART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELLART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG. - CON ADEGUAMENTI NORMA- TIVI E MODIFICHE TECNICHE.
ART. 1
Rapporti tra i contraenti
1. La Provincia sulla base dei risultati conseguiti con il contratto di servizio 2015-2019, conferma il ruolo del soggetto contraente, gestore dellIstituzione formativa paritaria de- nominata XXXXXXXX, quale soggetto sociale portatore di un proprio progetto educa- tivo e formativo, come interlocutore affidabile anche nella innovazione della progettazio- ne e definizione delle attività formative e ne avalla lautonomia progettuale, organizzati- va e gestionale. La Provincia, con il presente contratto concernente la proroga del Con- tratto di servizio raccolta n XX del Xx.XX.2016 per la durata del presente atto, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel contratto stesso e nei documenti ivi richiama- ti, garantisce forme di finanziamento certe, continue, adeguate, congrue e coerenti con i principi di pari dignità tra pubblico e privato, assicurate con caratteri di certezza, conti- nuità, adeguatezza e congruità.
2. Le parti nel mettere a frutto le positive esperienze consolidate con il precedente rappor- to intendono proseguirlo in attuazione dei principi di piena cooperazione e leale colla- borazione, ai fini del raggiungimento dellinteresse pubblico connesso al servizio for- mativo, fermo restando lesercizio dei poteri autoritativi previsti dalla legge in capo alla Provincia.
3. Le parti condividono il principio della massima trasparenza reciproca e si trasmetteran- no quindi informazioni sullandamento didattico organizzativo, sulle strutture formati- ve, sulla gestione amministrativa dellattività formativa, sulle linee di sviluppo dellofferta formativa sul territorio, sulla formazione del personale, sullo stato dei pro- cedimenti per la liquidazione dei finanziamenti, sugli approfondimenti di carattere giu- ridico, economico, fiscale, riguardanti le attività assegnate con questa proroga e secon- do le forme concordate, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
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4. Sulla base dei suddetti principi le parti si danno reciprocamente atto che il contratto concernente la proroga del contratto di servizio si fonda su un rapporto fiduciario.
ART. 2
Oggetto del contratto e modalità di affidamento di servizio
1. Il presente contratto concernente la proroga del contratto di servizio raccolta n XX del XX.XX.2016, di seguito denominato Contratto, ha per oggetto la disciplina relativa allaffidamento dei servizi di formazione professionale, da parte della Provincia a favo- re del soggetto contraente, rientranti nellambito del diritto-dovere allistruzione ed alla formazione professionale nonché relativi agli altri percorsi formativi previsti nelle com- petenze del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professiona- le.
2. Nello specifico la Provincia affida al soggetto contraente, che accetta, sia i percorsi di istruzione e formazione professionale rientranti nellambito del diritto dovere allistru- zione ed alla formazione professionale già individuati dalla determinazione del Dirigen- te competente in materia di istruzione e formazione professionale n. XX di data XX.-
XX.XX concernente il riconoscimento della parità formativa e le relative sedi, sia quei percorsi relativi allo sviluppo del sistema dellistruzione e della formazione professio- nale (IeFP) che trovano puntuale declinazione negli strumenti di programmazione setto- riali ed erogati sia nella forma tradizionale in aula, sia nella forma duale con quota parte della formazione annuale in aula.
3. Pertanto e al fine di una più puntuale definizione delloggetto del presente contratto, esso ricomprende tutti gli interventi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione provinciali, inclusi gli interventi formativi di cui agli artt. 35, com- ma 2, lettere b) e c), 65, 66, 67, 67 bis, 68 e 69, 69 bis della Legge provinciale 7.08.2006, n. 5, sulla base di specifiche modalità recate dalle disposizioni normative ed amministrative di settore della Provincia Autonoma di Trento o a carattere statale e nei limiti previsti dalla programmazione di settore e dalle specifiche disposizioni provincia- li di affidamento, anche laddove precedentemente affidati al soggetto contraente già convenzionato in virtù dellarticolo 11 della Legge provinciale n. 21/87, nellintento di confermarne la continuità, elevarne lefficienza e garantirne lunitarietà, la qualità ed il raggiungimento dei traguardi programmati, con precipuo riferimento agli utenti destina- tari del pubblico servizio formativo e delle loro famiglie.
4. A tal fine il Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professiona- le o ogni altro Dipartimento o Servizio della Provincia autonoma di Trento potrà affida- re al soggetto contraente, in attuazione di specifiche normative o atti programmatori di settore, con proprio atto, specifiche attività regolandone termini e modalità. Resta ferma lautonoma responsabilità in capo alle suddette strutture dellassegnazione, gestione, controllo e rendicontazione dei relativi finanziamenti erogati, fatto salvo lobbligo di comunicazione al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione pro- fessionale.
5. Ai fini del comma 1, del presente articolo la Provincia definisce gli interventi da realiz- zare nellambito del documento di attuazione del piano provinciale per il sistema educa- tivo o, nelle more dellattuazione dellart. 35 delle Legge provinciale, nellambito
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dellatto di programmazione pluriennale delle attività per la formazione professionale, approvato ai sensi dellart. 22 della legge provinciale 3.06.2015 n 9. La struttura pro- vinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale affida conse- guentemente gli interventi medesimi al soggetto contraente, con tempi e modalità rego- lati dal presente Contratto e dagli strumenti di programmazione settoriale.
6. Ai fini del miglioramento del servizio formativo e del contenimento e razionalizzazione dei costi, su richiesta della Provincia, il soggetto contraente si impegna alla promozione e realizzazione di poli territoriali nel rispetto dei tempi e delle modalità impartite dalla Provincia.
ART. 3
Durata del contratto
1. Il presente Contratto ha durata annuale a partire dall1.09.2019 (primo settembre due- miladiciannove) con scadenza al 31.08.2020 (trentuno agosto duemilaventi).
2. Lanno formativo inizia con il primo settembre e termina il trentuno agosto dellanno successivo, salvo diverse disposizioni della Provincia.
3. Alla scadenza del presente Contratto rimangono validi gli obblighi connessi alla rendi- contazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia al soggetto contraente per lattua- zione dei servizi affidati, nonché alla liquidazione di eventuali saldi di gestione da parte della Provincia.
ART. 4
Esclusività e prevalenza del servizio formativo
1. Per tutta la sua durata, questo Contratto conferisce al soggetto contraente il diritto esclusivo di esercitare i servizi affidati. Ai fini di cui allarticolo 30, comma 1, lettera b) del Regolamento D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg il soggetto contraente svolgerà la pro- pria attività in favore della Provincia con il criterio della prevalenza, determinata in base al comma successivo.
2. La prevalenza di cui al comma 1 è assolta quando i finanziamenti della Provincia sono superiori al 50% del totale dei proventi/ricavi conseguiti dal soggetto contraente o dallistituzione formativa paritaria gestita dal medesimo, fatte salve ulteriori disposizio- ni della Giunta provinciale. La sussistenza del requisito della prevalenza è attestata an- nualmente con le modalità di cui allart. 12, comma 1.
ART. 5
Obbligazioni e modalità richieste per lattuazione dei servizi affidati
1. Il soggetto contraente assume le seguenti obbligazioni, ferme restando quelle previste dalle disposizioni della legge nazionale e provinciale e dal presente Contratto:
a) conforma la propria attività ai principi di correttezza, regolarità, veridicità, e tempestività della comunicazione di tutti i dati richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle attività istituzionali;
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b) realizza gli interventi di istruzione e formazione professionale affidati con dili- genza, qualità e trasparenza, ed in conformità del proprio Progetto Educativo, del Progetto di Istituto, del sistema di qualità interno, ed in stretto raccordo con gli altri Enti ed Istituzioni che in Provincia svolgono percorsi di istruzione e for- mazione professionale;
c) attua puntualmente le disposizioni del proprio Statuto, dei regolamenti, degli atti interni, della Carta dei servizi; si impegna attraverso i propri organi di governo e secondo le disposizioni dello Statuto medesimo a verificare con diligenza il buon andamento ed il regolare svolgimento dellattività formativa, al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto e di quelle discendenti dal quadro regolativo del sistema di IeFP nazionale e provinciale;
d) nel rispetto delle proprie specificità ordinamentali, laddove lattività sia affidata ad una articolazione territoriale, si impegna altresì a definire un piano di control- lo interno delle procedure amministrative e contabili della propria articolazione territoriale denominata ------, al fine di garantire il mantenimento della qualità dei servizi affidati con il presente Contratto, nonché la rintracciabilità di tutte le procedure connesse al finanziamento pubblico erogato (Solo per CMC);
e) realizza i servizi affidati nel rispetto dei piani di studio provinciali di cui allart. 55 della legge provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 7 del medesi- mo articolo, dei criteri di funzionamento amministrativo e didattico di cui allarticolo 23, comma 3 del Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
f) realizza inoltre i servizi di IeFP affidati nel rispetto delle modalità e dei criteri di programmazione dellofferta formativa, di gestione, controllo, valutazione e cer- tificazione e di ogni altra disposizione normativa e amministrativa provinciale, nazionale e comunitaria concernente tali servizi, che si intendono qui richiama- te, quale quadro regolativo del sistema di istruzione e formazione professionale che lEnte contraente è tenuto a rispettare;
g) assicura la gestione dei servizi affidati con modalità che promuovano il miglio- ramento continuo e costante della qualità dei servizi medesimi, così da risponde- re al pubblico interesse, ed in attuazione dei principi di pubblicizzazione dellattività formativa a favore degli utenti;
h) conforma ed attua la propria attività amministrativa ai principi recati dallartico- lo 2 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23 e s.m.i., nonché a quelli del buon andamento, pubblicità e trasparenza ed imparzialità dellazione amministrativa (art. 97 della Costituzione) ed ai principi del giusto procedimento di cui al citato art. 2, della pubblicità degli atti (Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, legge pro- vinciale 30.05.2014 n. 4) e dellaccesso ai documenti amministrativi, in attua- zione della normativa di riferimento, nellottica di garantire la partecipazione democratica allazione amministrativa, con particolare riferimento alle finalità recate dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale 7.08.2006 n. 5 ed alle prero- gative riconosciute alle componenti della comunità scolastica (Capo I della Leg- ge provinciale).
i) applica puntualmente le vigenti disposizioni nazionali e provinciali nonché quel- le del proprio Statuto e dei regolamenti/atti interni per garantire il corretto e sol- lecito iter di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
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j) assolve scrupolosamente agli obblighi relativi alla regolare formazione, proto- collazione, archiviazione della documentazione scolastica ed in particolare agli obblighi relativi alla regolare tenuta e compilazione dei registri previsti;
k) individua loperatore più idoneo per eseguire opere o servizi e per fornire beni da acquisirsi con le risorse provinciali per lo svolgimento dei servizi affidati. Ri- corre a procedure contrattuali improntate ai principi costituzionali di imparziali- tà e di buon andamento dellazione amministrativa ed ai principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, nonché alle norme nazionali e provinciali sullattività contrattuale al fine del contenimento dei costi e della qualità delle prestazioni richieste;
l) rispetta, ai fini del contenimento della spesa pubblica, i limiti che sono fissati nel documento di cui allart. 10 comma 1, parte integrante e sostanziale del pre- sente contratto, in materia di distacchi sindacali, compensi degli amministratori e ai componenti delle commissioni desame e di spese discrezionali, con partico- lare riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ri- feriti ad attività amministrative e gestionali e alle spese di pubblicità, promozio- ne, per convegni e manifestazioni;
m) conserva con diligenza tutte le strutture e le relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dalla Provincia o acquistati dal soggetto con- traente in virtù del presente contratto per la gestione dei servizi affidati; partico- lare attenzione sarà riservata alle norme in materia di sicurezza;
n) acquisisce le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altre abilitazioni prescritti da leggi o regolamenti necessari allesecuzione del contratto;
o) assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Provincia quanto a se stesso e/o di terzi in dipendenza di omis- sioni, negligenze o altre inadempienze relative allesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi;
p) garantisce per il personale docente utilizzato nellespletamento dei servizi affi- dati il possesso dei requisiti previsti dallart. 30, comma 4, lettera j) della Legge provinciale e dalle disposizioni attuative della Provincia. In particolare, il perso- nale sarà assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalle nor- me di legge e di contratto cui il contraente è soggetto. Qualora, per documentata carenza dofferta, ed in casi eccezionali non sia possibile procedere allassunzio- ne del personale docente sulla base dei titoli di accesso richiesti dalle vigenti di- sposizioni provinciali, lEnte contraente sottopone alla Provincia specifiche de- roghe riferite sia ai titoli posseduti dal personale che si intende assumere, sia agli ambiti disciplinari ed accorpamenti di materie anche fra aree diverse, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Lassunzione di tale personale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Ser- vizio provinciale. Tali deroghe sono ammesse per un periodo non superiore allanno formativo. Alla richiesta di conferimento dellincarico il dirigente dellEnte contraente o del soggetto tenuto in base allordinamento statutario, è tenuto ad allegare la dichiarazione dellassenza di cause di incompatibilità deri- vanti da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi e comunque lassenza di conflitto di interesse. A tal fine il Servi-
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zio provinciale competente emana apposita circolare con la quale sono rese note allEnte contraente le modalità applicative ed i vincoli specifici in merito al re- gime di tale deroghe;
q) rispetta i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
r) assicura che al personale impegnato nei servizi affidati sia garantita una forma- zione lungo tutto larco della vita lavorativa, secondo un piano predisposto an- nualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura;
s) attua le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Pro- grammazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collabora nellelaborazio- ne di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito; forniscx xx necessarie risorse umane e strumentali, per la realizzazione di eventuali studi ed analisi dei fabbi- sogni formativi nonché per la revisione dei referenziali formativi, con oneri a carico della Provincia, nellambito delle risorse già assegnate. Nello specifico lEnte contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle po- litiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile per favorire la realizzazione del sistema duale, nel rispetto delle modalità stabili- te dalla Provincia, così come definito già con deliberazione n. 858 di data 30.05.2014 avente ad oggetto atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della fi- liera scuola-lavoro e s.m.i. e dalle deliberazioni n. 1391 e n. 1398 del 19.08.2016. In particolar modo garantisce lofferta sia dei percorsi formativi tra- dizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia ai fini dellattuazione dellart. 56 bis Sviluppo di un sistema educativo trilingue della Legge provinciale;
t) condivide con la Provincia la necessità di sviluppare azioni di orientamento e di informazione rivolte agli allievi iscritti, alle loro famiglie ed a tutti i potenziali utenti, anche in merito allorganizzazione ed alle articolazioni del suddetto sog- getto; la Provincia potrà inoltre effettuare servizi di orientamento allinterno del- le strutture messe a disposizione dal soggetto contraente;
u) riconosce che gli elaborati prodotti a fini didattici nellambito delle attività for- mative sono, ai soli fini patrimoniali, di proprietà della Provincia che se ne riser- va tutti i diritti di alienazione, diffusione e commercializzazione, individuando successivamente le procedure e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;
v) destina i beni materiali prodotti in ragione della gestione dei servizi affidati con impiego delle risorse della Provincia per fini di utilità sociale ad Enti presenti sul territorio (es. Case di riposo, Case famiglia, Enti pubblici, Associazioni sen- za scopo di lucro) ai quali possono essere donati.
ART. 6
Interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali
1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare rife- rimento a quanto previsto dallart. 74 della Legge provinciale e dal D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg, e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le
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misure ed i servizi previsti per favorire lintegrazione e linclusione formativa degli stu- denti con bisogni educativi speciali.
2. A completamento di quanto già previsto dallarticolo 17 del Regolamento di cui al com- ma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per linclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il ri- conoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.
ART. 7
Interventi relativi allinserimento e lintegrazione degli studenti stranieri.
1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare rife- rimento a quanto previsto dal Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli stu- denti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della Legge provinciale e dal
D.P.P. 27.03.2008, n. 8-115/Leg), e dalle successive Linee guida approvate con la deli- berazione della Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire lintegrazione e linclusione formativa degli studenti stranieri.
2. In particolare, a completamento di quanto già previsto dal Regolamento e dalle Linee Guida di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme ri- chieste annualmente dalla Provincia ed a renderle disponibili in fase di controllo, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per linclusione degli alunni stranie- ri, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di moni- toraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.
ART. 8
Relazioni con gli studenti e le famiglie e forme di partecipazione.
1. Il soggetto contraente, in applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 ed 11 della Leg- ge provinciale, garantisce la partecipazione delle famiglie e degli studenti al processo educativo-formativo e leffettivo riconoscimento del loro ruolo quali componenti della comunità formativa. A tale proposito si impegna altresì a rispettare, valorizzare ed a mantenere attivi gli strumenti di partecipazione previsti dal proprio Statuto e/o rispettivi regolamenti o atti interni.
2. La Provincia ed il soggetto contraente concordano che le famiglie siano informate cor- rettamente e costantemente sulle attività, sulle assenze, sugli esiti di percorso dei figli, sulla situazione disciplinare, anche attraverso strumenti informatizzati, favorendone il pieno coinvolgimento per tutto ciò che riguarda le rispettive scelte (orientamento, grado di profitto, insuccessi formativi, sanzioni disciplinari, ecc.), anche in attuazione del Re- golamento emanato ai sensi dellarticolo 60, comma 3 della Legge provinciale.
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ART. 9
Iscrizioni degli studenti allanagrafe provinciale e commissione di esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
1. Il soggetto contraente adempie alla gestione dei servizi affidati garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e provinciali che danno titolo alliscrizione degli studenti a ciascun anno di corso.
2. A tal fine il soggetto contraente, assume la responsabilità in merito alla verifica e com- pletezza delle procedure di iscrizione a tutti i percorsi di istruzione e formazione profes- sionale affidati (triennali/quadriennali di diploma ecc) ivi compreso il corso annuale per lesame di stato di cui al Protocollo PAT/MIUR (CAPES), in attuazione alle vigenti di- sposizioni nazionali provinciali che ne dettano la disciplina; provvede diligentemente allinserimento dei dati relativi agli studenti nellAnagrafe unica di cui allart. 111 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Provin- cia, in modo che siano garantite lattendibilità, la completezza, la veridicità e lautenti- cità dei dati inseriti.
3. La Provincia utilizza le iscrizioni inserite nellAnagrafe unica degli studenti entro i ter- mini annualmente comunicati al soggetto contraente, per il computo dei volumi orari e per la quantificazione del finanziamento delle attività affidate, di cui al successivo arti- colo 10.
4. La regolarità e completezza della richiesta di iscrizione sono oggetto di specifico con- trollo ai sensi dellart. 20 del presente Contratto. In caso di irregolarità saranno applica- te le previsioni dellart. 23 del presente Contratto.
5. Il soggetto contraente, ove richiesto, predispone per conto della Provincia le prove di esame necessarie alla certificazione finale delle competenze e mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a garantire il regolare e sollecito svolgimento delle procedure di esame. Si obbliga a garantire la presenza di propri rappresentanti quali componenti delle commissioni di esame formate anche presso altre istituzioni for- mative, nei termini, modalità e criteri previsti dalle disposizioni provinciali.
ART. 10
Finanziamento delle attività affidate e modalità di erogazione delle risorse.
1. Il soggetto contraente è vincolato al rispetto dello strumento di programmazione a carat- tere pluriennale dellofferta formativa della formazione professionale adottato dalla Pro- vincia, in attuazione dellart. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015; tale atto, ag- giornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, individua le Istituzioni for- mative paritarie e provinciali, i settori, i percorsi e il numero massimo di percorsi for- mativi attivabili nel periodo di riferimento.
I rapporti finanziari tra le parti contraenti, fermo restando quanto specificato nei commi successivi, sono regolati nellallegato documento denominato Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dalla.f. 2016/17 (di seguito Documento dei Criteri), che ne disciplina i criteri, in attuazione dellart. 31 del Regolamento D.P.P.
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8.05.2008, n. 17-124/Leg. Tale documento, che viene allegato al presente contratto sotto la lettera A), viene sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente e fa parte inte- grante e sostanziale del presente Contratto e lo si considera qui integralmente ritrascrit- to. Inoltre formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i criteri contenuti nel Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ed in particolare i vincoli previsti in tale Programma relativi ai criteri e stan- dard dimensionali per la formazione delle classi e il numero massimo delle classi attiva- bili per ogni anno formativo e per ciascun ente contraente.
2. La Provincia assegna al soggetto contraente, sulla base delle iscrizioni dellAnagrafe unica degli studenti, considerate valide ai fini della formazione del gruppo classe, i per- corsi formativi previsti dallatto di programmazione di cui al comma 1.
3. Per lesecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, per lanno formativo 2019/20, allistituzione formativa paritaria viene riconosciuto un importo massimo com- plessivo, esente IVA, di Euro ...(CIG )
4. Nei limiti di cui al comma precedente, la Provincia assegna, se dovuti, al soggetto con- traente i seguenti finanziamenti:
a) un finanziamento per i percorsi attivati nellambito del presente Contratto, calco- lato in applicazione del volume orario, dei parametri e delle disposizioni recate dal Documento dei Criteri;
b) una eventuale quota aggiuntiva a titolo di riequilibrio per il rientro nellarco del triennio nel caso in cui ladozione di detti parametri determini una riduzione del finanziamento, rispetto al finanziamento teorico spettante per gruppi classe ef- fettivamente attivati per la.f. 2015/2016 quantificato con i criteri in vigore per la.f. 2014/2015. La quota di finanziamento aggiuntivo è pari al 75% della ridu- zione finanziaria per la.f. 2015/16, al 50% per la.f. 2016/2017 e al 25% per la.f. 2017/2018;
c) un finanziamento per il rimborso totale dei costi specifici indicati al paragrafo 7 della Sezione II del Documento dei Criteri;
d) un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi di Alta Formazione Pro- fessionale previsti dalla Sezione III del documento sopra citato;
5. Le parti contraenti concordano sulla necessità che i finanziamenti erogati sulla base del presente Contratto vengano impiegati secondo criteri di trasparenza, economicità, effi- cienza ed efficacia, esclusivamente per lottimale svolgimento del servizio pubblico for- mativo rivolto agli studenti, assicurando separata evidenza nella contabilità delle attività finanziate dalla Provincia rientranti in questo contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 11.
6. La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, a far data dal primo settembre di ogni anno, su fabbisogni di cassa quadrimestrali, quantificati in base allo stato previsio- nale di realizzazione delle attività e degli interventi per garantire il diritto alla formazio- ne, per il finanziamento base fino al 98% dello stesso a titolo di acconto e il rimanen- te 2% a titolo di saldo. Il soggetto contraente richiederà i fabbisogni di cassa almeno cinquanta giorni prima della data di decorrenza del quadrimestre di riferimento.
7. La Provincia si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento entro cinquanta giorni dalla data della richiesta dellIstituzione formativa paritaria (protocollo di arrivo) e comunque non prima dell'inizio del quadrimestre di riferimento.
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8. Qualora la Provincia si trovasse in temporanea indisponibilità di cassa, i medesimi fab- bisogni quadrimestrali potranno essere erogati anche in quote non inferiori alla mensili- tà di riferimento.
9. La Provincia non riconoscerà xxxxressi passivi nel caso di ritardato pagamento del fabbi- sogno di cassa relativo al secondo quadrimestre (gennaio-aprile), che non potrà comun- que superare il mese, dovuto alle operazioni di definizione del Bilancio provinciale.
10. Il competente Servizio provinciale comunica al soggetto contraente entro 180 giorni (protocollo di arrivo) dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta per la ren- dicontazione delle attività finanziate, da effettuarsi secondo le modalità di cui allart. 11 di questo contratto, lesito del controllo contabile e limporto delle spese riconosciute. Nel caso in cui il totale delle spese riconosciute non coincida con limporto indicato nelle schede rendicontali la Provincia invita il soggetto contraente a formulare le pro- prie controdeduzioni entro un congruo termine.
11. Il rimanente finanziamento verrà corrisposto dalla Provincia a titolo di saldo entro il ter- mine previsto al comma 10 del presente articolo.
12. I fondi vincolati costituiti al 31/8/2019 nellambito del contratto di servizio oggetto del- la presente proroga, ai sensi del Documento dei criteri, devono essere utilizzati entro il 31/8/2020 per essere rendicontati in sede di presentazione del consuntivo riferito alle attività svolte nellanno formativo 2019/20.
13. Il finanziamento assegnato sulla voce a) di cui al comma 4 del presente articolo per lanno formativo 2019/20 potrà essere utilizzato per effettuare acquisti di beni a utilità ripetuta per le attività didattiche o ad esse collegate entro il 31/8/2020, nella piena auto- nomia e responsabilità del soggetto contraente, fermo restando che non saranno ricono- sciuti i maggiori costi sostenuti nellanno formativo per gli acquisti che non trovano ca- pienza in sede di verifica finale di rendiconto.
14. Il soggetto contraente è tenuto alla restituzione delle quote di risorse assegnate, ai sensi del presente articolo, ma non utilizzate e trattenute, maggiorate degli interessi di legge, nel caso di non utilizzo delle stesse o del venir meno a qualsiasi titolo del presente Con- tratto.
ART. 11
Modalità e termini di rendicontazione della spesa
1. In attuazione del combinato disposto di cui allart. 30, comma 2, lettera g) e allart. 32 del Regolamento, la rendicontazione delle attività avviene con le modalità e i termini definiti al presente articolo, fatte salve diverse modalità di rendicontazione in ordine a tipologie formative peculiari stabilite dalle deliberazioni della Giunta provinciale attua- tive dellarticolo 31, comma 1 del Regolamento.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il soggetto contraente presenta al Servizio compe- tente la rendicontazione delle attività realizzate nellanno formativo precedente. Relati- vamente ai percorsi di Alta formazione professionale che si concludono in periodi disal- lineati rispetto alla conclusione dellanno formativo, la rendicontazione va presentata entro 4 mesi dal termine dellattività.
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In presenza di motivata richiesta, può essere autorizzata la proroga di tre mesi dei ter- mini suddetti.
3. Fatte salve le normative più favorevoli eventualmente applicabili agli Enti di diritto pubblico, ai fini della rendicontazione il soggetto contraente presenta la seguente docu- mentazione:
a) il provvedimento dellorgano competente, secondo il proprio ordinamento, avente ad oggetto lapprovazione del rendiconto, ovvero degli oneri/costi sostenuti e dei proventi/ricavi conseguiti per lattuazione delle attività realizzate, corredato da una relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato e da una relazione concernente la descrizione dellattività svolta rispetto a quella pro- grammata, la valutazione sullandamento e sugli esiti della stessa, nonché le azio- ni programmate per il miglioramento continuo e per il superamento delle criticità riscontrate. La Provincia può adottare uno schema tipo di rendiconto;
b) la relazione dellorgano di controllo interno, nel quale almeno il presidente risulti iscritto al registro dei revisori contabili o allalbo dei dottori commercialisti e de- gli esperti contabili che confermi quanto risultante dal provvedimento di cui alla lettera a) e attesti lesistenza e la regolarità della documentazione comprovante oneri/costi sostenuti e proventi/ricavi conseguiti;
c) qualora il soggetto contraente non sia dotato dellorgano di controllo interno, la relazione di cui alla lettera b) è sostituita da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o allalbo dei dottori commercialisti e de- gli esperti contabili ovvero da una relazione rilasciata da una società di revisione contabile;
d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dellart. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i., che certifichi:
• il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, dei prov- vedimenti e atti amministrativi della Provincia, inerenti alle modalità di gestio- ne del finanziamento e dei servizi affidati, ivi comprese le procedure, gli stan- dard formativi, gli obiettivi e gli indirizzi dellattività formativa stabiliti dalla Giunta provinciale;
• di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.
4. Il rendiconto espone oneri e proventi distintamente per tipologia formativa ed esplicita i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui preventivamente comunicati. I criteri di imputazione, ovvero i metodi adottati per determinare limporto dellimputazione allattività realizzata, devono essere equi, proporzionali, corretti e do- cumentabili. Detti criteri devono essere esplicitati nella relazione finanziaria di cui al punto a), comma 3 del presente articolo. Al rendiconto deve essere allegato un quadro riepilogativo degli oneri e proventi distinti per natura.
5. Ai fini del controllo del rendiconto il soggetto contraente è tenuto anche allinvio del bi- lancio e del raccordo rendiconto-bilancio; il termine di cui allart. 10 comma 10 del pre- sente contratto decorre dalla data di trasmissione (protocollo di arrivo) di tutta la docu- mentazione prevista dal presente Contratto.
6. Ai fini della rendicontazione, i documenti comprovanti gli oneri/costi e i proventi/rica- vi, costituiti da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, essere intestati al
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soggetto contraente o comunque riconducibili allattività formativa, essere riferiti a one- ri/costi reali, pertinenti, ammessi a finanziamento, imputabili direttamente o indiretta- mente alle attività, essere stati effettivamente sostenuti in conformità alle disposizioni normative e amministrative provinciali, nazionali e comunitarie inerenti allattività affi- data e alle modalità di gestione della stessa, riguardare lanno formativo di riferimento, essere quietanzati o accompagnati da idoneo giustificativo dellavvenuto pagamento, nonché registrati in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi contabili e della prassi contabile più accreditata.
7. Le attività rendicontate sono soggette a controllo, annualmente ai fini della quantifica- zione della spesa riconosciuta e delle risorse non utilizzate, e successivamente secondo le modalità previste dallarticolo 32, commi 4 e 5 del Regolamento e da questo articolo.
8. Qualora dal controllo effettuato, anche successivamente alla verifica delle schede rendi- contali, emergano irregolarità nella gestione delle attività formative affidate o dei finan- ziamenti assegnati, la Provincia procede alla loro contestazione e invita il contraente a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine. Se in esito alle verifi- che e alle controdeduzioni, la Provincia accerta/ritiene sussistenti tali irregolarità prov- vede a non riconoscere gli oneri corrispondenti alla prestazione o alla quota di interven- to contestato. Alle somme eventualmente da restituire saranno applicati gli interessi di legge.
ART. 12
Pubblicità del bilancio e separazione contabile delle attività
1. In attuazione del combinato disposto di cui allart. 30, comma 4, lettera b) della Legge provinciale e allart. 23 comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, il soggetto con- traente si impegna a redigere il bilancio di esercizio, con riferimento allIstituzione for- mativa paritaria , secondo le disposizioni di legge ed amministra-
tive previste dal proprio ordinamento, tenendo conto delle vigenti Raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) in materia di Aziende Non Profit. Nel caso in cui il soggetto contraente sia dotato di un organo di controllo interno, il bilancio sarà accompagnato da una relazione di questultimo che attesti la regolarità della gestione secondo le vigenti raccomandazioni in materia di controllo indipendente negli Enti non profit approvate dal CNDCEC. Gli amministratori e lorgano di controllo documentano la sussistenza del requisito della prevalenza di cui allarticolo 4 di questo Contratto.
2. La documentazione di bilancio è resa pubblica con le modalità previste dallo statuto dellIstituzione formativa e dal citato regolamento. Qualora lIstituzione formativa rap- presenti unarticolazione del soggetto contraente, ai fini del rispetto del combinato di- sposto di cui allart. 30, comma 4, lettera b), della Legge provinciale e allart. 23, com- ma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, il bilancio dellIstituzione può derivare da separazione contabile operata con riferimento a oneri/costi e proventi/ricavi relativi alla gestione dellistituzione medesima nellambito della complessiva attività del soggetto medesimo, fermo restando che, qualora richiesto, lo stesso assicura la disponibilità completa dellinformazione di bilancio, riferita anche alle poste patrimoniali e finanzia- rie.
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3. Fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2) del Regola- mento, deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate e le altre eventualmente realizzate dallIstituzione formativa, garantendo altresì, in attuazione dell'art. 36, comma 2, della Legge provinciale, la separazione contabile delle attività non riconducibili ai servizi d'interesse pubblico generale.
4. Ai fini dellattuazione del comma 3, dalla contabilità interna dovranno risultare distinta- mente gli oneri/ costi e i proventi/ricavi relativi alle attività paritarie, alle altre attività affidate in base al presente contratto, nonché alle ulteriori attività e servizi eventual- mente gestiti dal soggetto contraente, distinguendo le attività non riconducibili a servizi di interesse pubblico generale. In particolare, i costi diretti specifici dovranno essere contabilizzati e imputati alle attività affidate, nel corso della gestione, mentre i costi promiscui e generali, potranno essere imputati a fine esercizio, sulla base di criteri e pa- rametri adottati nel rispetto di quanto definito allart. 11, comma 4. La nota tecnica alle- gata al bilancio deve dare evidenza della separazione contabile operata, esplicitando i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui, confermando quelli esplicitati o richiamati in sede di rendiconto, nonché del raccordo fra i dati di bilancio e quelli rendicontati ai sensi dellart. 11, attraverso lesposizione degli importi complessi- vamente rendicontati.
ART. 13
Modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla Provincia
1. Ai sensi del combinato disposto di cui allarticolo 106, comma 6 della Legge provincia- le ed art. 30, comma 2, lettera i) del Regolamento, la Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto di servizio per lo svolgimento delle attività formative affidate di cui al presen- te contratto gli immobili descritti nellelenco che costituisce parte integrante e sostan- ziale del presente Contratto. Tale elenco, che viene allegato al presente Contratto sotto la lettera B), è aggiornato, in caso di variazione, dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
2. La Provincia garantisce che le strutture messe a disposizione come sopra indicate siano compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti in materia di sicu- rezza ed igiene. Garantisce inoltre che tale situazione di idoneità sia mantenuta per tutta la durata del contratto. Sono fatte salve le responsabilità che rimangono in carico al conduttore ai sensi delle vigenti normative. Sono ammesse a finanziamento le spese de- rivanti da interventi di manutenzione ordinaria dellimmobile e quelle connesse allade- guamento dello stesso alle normative in materia di sicurezza, qualora di natura urgente ed indifferibile e se non vi provveda direttamente e tempestivamente la Provincia.
3. Il soggetto contraente consente, garantendo lottimale svolgimento delle attività di cui a questo Contratto, lutilizzo degli edifici, relativi arredi e connesse attrezzature ed infra- strutture anche sportive, prioritariamente da parte degli altri soggetti del sistema forma- tivo ed educativo, degli Enti Pubblici e quindi da parte delle comunità, per lesercizio di attività culturali, sociali, civili e del tempo libero, nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta provinciale anche per quanto riguarda laddebito dei costi relativi alla ge- stione ed al funzionamento degli spazi richiesti.
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4. La Provincia può riconoscere la spesa per laffitto di strutture di proprietà di terzi da de- stinare allo svolgimento dellattività formativa, secondo modalità e criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dellarticolo 31 del Regolamen- to.
(PER LENTE CONTRAENTE ENAIP TRENTINO)
5. La Provincia concede al soggetto contraente Enaip trentino luso dellimmobile di xxx xxxxx Xxxx 0 Xxxxxx; a tal fine il soggetto contraente, ove richiesto, dovrà garantire, tra- mite il proprio servizio tecnico prioritariamente al Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia e secondariamente ad altre Istitu- zioni formative paritarie e provinciali supporto tecnico per attività di stampa delle prove di esame e dei relativi attestati di qualifica e dei diplomi dei percorsi di IeFP, duplica- zioni, elaborazioni sussidi didattici, registri, nonché materiale promozionale e divulgati- vo o comunque materiale afferente ai servizi affidati.
(PER TUTTI I SOGGETTI CONTRAENTI)
6. Alla scadenza o in caso di risoluzione e decadenza di questo Contratto il soggetto con- traente restituisce i beni immobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.
ART. 14
Modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione ed utilizzo delle attrezzature.
1. La Provincia mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata di questo Contratto, per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali ser- vizi di sostegno, le attrezzature e gli arredi di cui ad apposito inventario assunto e sotto- scritto dalle parti. La Provincia può inoltre, in corso di vigenza del presente Contratto, provvedere alla fornitura, a titolo gratuito, di ulteriori attrezzature ed arredi didattici da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui a questo Contratto.
2. Sono ammesse a finanziamento le spese connesse alladeguamento delle attrezzature alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, nonché le spese per gli interventi di adeguamento tecnologico-funzionale e di revisione tecnico-manutenti- va generale, secondo modalità e criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provin- ciale da adottarsi ai sensi dellart. 31 del Regolamento.
3. In caso di decadenza o scadenza del presente Contratto od in caso della sua risoluzione il soggetto contraente restituisce i beni mobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.
ART. 15
Acquisto di beni per attività didattiche o ad essa collegate ad utilità ripetuta.
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1. E consentito al soggetto contraente lacquisto di beni ad utilità ripetuta, con le somme assegnate per lanno formativo 2019/20 e non utilizzate sulla voce a), come previsto dall'art. 10, comma 13, per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno ad esse collegati. Detti beni sono registrati nel libro dei cespiti con l'annota- zione che si tratta di acquisti effettuati per svolgere l'attività di formazione dedotta nel presente Contratto.
2. In caso di decadenza o scadenza del presente Contratto o in caso del venir meno a qual- siasi titolo dello stesso il soggetto contraente restituisce i beni mobili acquistati nello stato in cui sono stati acquistati, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.
ART. 16
Utilizzazione di strutture, attrezzature ed arredi di proprietà del soggetto contraente.
1. Nel caso in cui il soggetto contraente utilizzi per lo svolgimento dei percorsi di forma- zione professionale affidati ai sensi del presente Contratto locali di proprietà, in attua- zione dellart 106 comma 6 della Legge provinciale e dellart. 31, comma 1, lettera e) del Regolamento, la Provincia riconosce il canone di affitto nella misura e secondo i criteri stabiliti dal Documento dei criteri di cui al precedente art. 10 comma 1.
2. Il soggetto contraente mette a disposizione a titolo gratuito le attrezzature e gli arredi di proprietà per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno ad esse collegati.
ART. 17
Personale
1. Per la gestione delle attività formative di cui al presente Contratto, il soggetto contraen- te si avvale di idoneo personale in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposi- zioni normative ed amministrative provinciali e nazionali.
2. La Provincia ed il soggetto contraente sostengono lo sviluppo qualitativo delle risorse umane attraverso iniziative di aggiornamento e di qualificazione, avvalendosi anche delle iniziative poste in essere da I.P.R.A.S.E., nonché mediante la valorizzazione delle risorse professionali conseguente al bilancio delle competenze, ivi compreso il ricorso alle procedure di utilizzo del personale secondo le disposizioni previste dalla Giunta provinciale in attuazione dellart. 84, comma 4, lettera e) della Legge provinciale.
3. Il periodo di utilizzo del personale, ai sensi del citato art. 84 comma 4, lettera e) della legge provinciale, avviene secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni provinciali.
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, lettera p) e q) di questo Contratto, il soggetto contraente gestisce il proprio personale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato. E fatta salva la facoltà del soggetto contraente di avvalersi di presta- zioni professionali rese da personale esterno o messo a disposizione da altri soggetti nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il soggetto contraente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene
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e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
5. Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale di- pendente connessi al contratto collettivo applicato, secondo i criteri e le modalità defini- te dal documento di cui allarticolo 10 comma 1 del presente Contratto, fermo restando che in attuazione dellart. 31 comma 2 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, con riferi- mento alla spesa per tutto il personale dipendente, non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore a quello del corrispondente per- sonale provinciale. Rispetto alla presente previsione contrattuale, lEnte contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si dovessero rendere necessarie a segui- to di diverse pattuizioni tra lAmministrazione e le organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente Contraente, lAmmini- strazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di finanziamento.
6. Fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 5, lettera p) e q) e dallarticolo 20 del presente Contratto, la Provincia di Trento rimane estranea ai rapporti derivanti dalla gestione del contratto di lavoro autonomamente applicato ed alle conseguenti responsabilità che in- tercorrono tra il soggetto contraente ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun di- ritto potrà essere fatto valere verso la Provincia, se non specificatamente previsto dal presente Contratto, o da disposizione di legge o amministrativa.
7. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dallarticolo 27 del Regolamento, la Provincia si impegna a valutare, nei limiti di legge, la possibilità di vin- colare il soggetto subentrante nellassorbimento del personale impegnato precedente- mente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbi- mento diretto in gestione da parte della Provincia.
ART. 18
Qualità tecnica della gestione dei servizi
1. Il soggetto contraente, anche alla luce della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 18 giugno 2009 e s.m.i. e del Piano nazionale per la qualità ri- conosce la qualità del servizio di istruzione e formazione professionale quale obiettivo strategico per linnovazione del sistema delle IeFP e attua ogni azione concreta per ge- nerare qualità nello svolgimento del servizio formativo, anche valorizzando il sistema di qualità già adottato, ivi comprese le iniziative di peer review.
2. La Provincia ed il soggetto contraente riconoscono la necessità di un costante dialogo quale strumento per offrire precise garanzie di qualità; a tal fine il soggetto contraente partecipa al sistema provinciale di autovalutazione previsto dallarticolo 43 della Legge provinciale.
3. La Provincia ed il soggetto contraente si impegnano a collaborare con il Comitato pro- vinciale di valutazione del sistema educativo e con gli organi a ciò preposti alla defini- zione di un sistema di valutazione della qualità del servizio erogato in forma condivisa, anche con riferimento alle politiche di incentivazione e valorizzazione del personale guardando a scelte premianti a favore degli Enti che superino gli standard individuati.
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ART. 19
Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, responsabilità
1. Nello svolgimento delle attività affidate ed oggetto di questo Contratto, il soggetto con- traente assicura il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ispirandosi a principi di tutela ambientale. A tal fine il soggetto con- traente, si munirà di tutte le polizze assicurative previste dalla normativa statale e pro- vinciale a copertura dei rischi di responsabilità civile/infortuni non già coperti da even- tuale polizza attivata direttamente dalla Provincia.
2. Nella gestione del servizio formativo, il soggetto contraente assume le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali previste dal Codice Civile.
ART. 20
Attuazione del contratto e controllo della Provincia
1. Il soggetto contraente assicura la massima diligenza e puntualità nellattuazione delle obbligazioni discendenti dal presente Contratto ed acconsente al controllo della loro at- tuazione.
2. Ogni attività di controllo della corretta gestione dellattività formativa è improntata al principio di reciproca trasparenza, di prevenzione dei conflitti, di utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche, di supporto ai sensi dellarticolo 34, comma 1, let- tera e) della Legge provinciale.
3. La funzione di controllo sullattività del soggetto contraente è disciplinata da specifici criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali cui il soggetto contraente si impegna a sot- tostare. Tali criteri individuano nel dettaglio loggetto del controllo e le modalità del suo svolgersi.
4. Il soggetto contraente si impegna a fornire alla Provincia tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per lattivi- tà di controllo sui servizi affidati con questo Contratto, con i vincoli previsti dalla nor- mativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, al fine di consentire lesercizio dellattività di controllo, il soggetto contraente consente in ogni momento laccesso ai locali ove si svolge lattività formativa ai funzionari incaricati del Servizio provinciale competente.
5. In particolare il soggetto contraente acconsente alla verifica del regolare svolgimento delle attività formative, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dalla Provin- cia, negli aspetti didattici, amministrativi e di pubblicità degli atti, del corretto utilizzo delle pubbliche risorse e della regolare esposizione in bilancio ed in rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute, nonché nella verifica dei requisiti in possesso degli utenti e del loro grado di soddisfazione.
6. Ferma restando lautonomia del soggetto contraente nell'applicazione del contratto col- lettivo di lavoro e nella gestione del rapporto di lavoro con il proprio personale, com- presa la decisione di resistere in giudizio a fronte di eventuali controversie, il controllo da parte della Provincia in materia di personale verterà esclusivamente sui seguenti aspetti:
a) rispetto delle procedure di reclutamento previste dal contratto collettivo applicato;
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b) rispetto dei titoli di accesso dei docenti della formazione professionale previsti dal- la normativa provinciale;
c) corretto inquadramento del lavoratore nei profili professionali e retributivi previsti dal contratto collettivo applicato;
d) xxxxxxxx contribuzione previdenziale ed assistenziale;
e) rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Sono escluse dal controllo e dal sindacato della Provincia tutte le fattispecie di gestione del rapporto di lavoro o di contenzioso demandate agli organi preposti alla risoluzione delle controversie di lavoro.
7. Lattività di controllo può estendersi alle procedure di esame con particolare riferimento al funzionamento delle commissioni da parte di personale incaricato dalla Provincia du- rante lo svolgimento delle relative prove, per l'acquisizione della qualifica e del diplo- ma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.
8. Fatto salvo quanto previsto nellarticolo 23, ove durante lattività di controllo emerges- sero eventuali irregolarità, di gravità tale da non pregiudicare la prosecuzione del rap- porto contrattuale, la Provincia invita il soggetto contraente a sanare le medesime entro un adeguato termine che la Provincia stessa stabilisce. Trascorso il termine previsto sen- za che il soggetto contraente provveda a sanare od a rimuovere lirregolarità riscontrata, la Provincia ha diritto di sospendere la liquidazione dei finanziamenti fino alleffettivo adempimento delle prescrizioni formulate ed ad adottare le sanzioni previste nel presen- te Contratto.
ART. 21
Monitoraggio sullattività affidata
1. La Provincia ed il soggetto contraente collaborano alla manutenzione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze dellistruzione e formazione professionale connessa al servizio formativo, attraverso il coinvolgimento e lintegrazione di tutte le componenti della comunità scolastica e formativa, evidenziando, rispetto ai vari processi fondanti il modello provinciale, i punti di forza, i problemi riscontrati e le modalità di soluzione adottate, nellottica di rafforzare il sistema dellofferta formativa provinciale.
2. A tal fine il soggetto contraente acconsente e partecipa alla realizzazione di un Model- lo di monitoraggio provinciale del sistema dellofferta formativa.
ART. 22
Forme stabili di consultazione
1. La Provincia ed il soggetto contraente si impegnano ad attuare forme stabili di consulta- zione, almeno ogni semestre, con le seguenti finalità.
a) analisi della situazione dellistruzione e formazione professionale e delle prospet- tive di sviluppo;
b) confronto attorno alle principali problematiche e criticità;
c) proposta di azioni innovative volte a migliorare ed elevare la qualità del sistema formativo trentino;
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d) valutazione delle opportune forme di tutela del personale impegnato nel servizio formativo in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia;
e) analisi e monitoraggio dellattuazione degli impegni assunti dalle parti con il pre- sente Contratto;
f) verifica delle criticità riscontrate;
g) individuazione delle azioni positive attivabili per il miglioramento continuo del servizio formativo;
h) confronto sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività formative, non- ché su ogni altra azione finalizzata ad elevare la qualità del sistema formativo trentino.
2. Il Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale adotta gli eventuali provvedimenti necessari per garantire la collaborazione di cui al presente articolo, prevedendo il coinvolgimento di tutte le Istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi previsti nel presente Contratto.
ART. 23
Contestazioni, inadempimenti, sanzioni.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 33 del Regolamento D.P.P. 1.10.2008
n. 42-149/leg e dagli articoli 11 e 20 di questo contratto, la Provincia potrà disporre inoltre lirrogazione delle seguenti sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni de- dotte nel presente Contratto con particolare riferimento alle sotto elencate fattispecie:
a) ricorso a modalità attuative del pubblico servizio formativo gravemente diverse e difformi da quelle previste dalle disposizioni normative ed amministrative del- la Provincia, nazionali e comunitarie;
b) violazione dei criteri previsti dalle disposizioni di legge ed amministrative in materia di redazione del bilancio e del rendiconto di spesa, applicabili al sogget- to contraente secondo il proprio ordinamento, tale da comprometterne la chia- rezza, lattendibilità e la veridicità;
c) non applicazione delle modalità di separazione contabile tra le diverse attività, ai sensi dellarticolo 12 di questo Contratto;
d) produzione di documenti, comunicazione di informazioni e dati intenzionalmen- te non veritieri, anche nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
e) violazione delle disposizioni e delle modalità che regolano la fase di iscrizione, valutazione degli studenti, nonché di quelle che danno titolo allammissione agli esami finali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresa la violazione delle disposizioni in materia di certificazione finale;
f) violazione dei tempi e delle modalità di inserimento dei dati nellanagrafe pro- vinciale, con particolare riferimento alla correttezza di quelli relativi alle iscri- zioni di cui al precedente art. 9 comma 2, tali da creare disservizi o da indurre in errore la Provincia nella fase di assegnazione dei finanziamenti;
g) utilizzo del personale docente in violazione dei titoli e delle modalità stabilite dalle disposizioni provinciali che ne regolano la materia, in attuazione dellart. 30 comma 4 lettera j) della l.p. 7.08.2006 n. 5 e del regolamento attuativo;
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h) violazione degli obblighi di regolare funzionamento degli organi collegiali e del processo di formazione, verbalizzazione e validità dei relativi atti, adottati in dif- formità dalle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti e Statuti interni del sog- getto contraente;
i) violazione degli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, ar- chiviazione della documentazione scolastica e della tenuta dei registri previsti;
j) violazione delle disposizioni provinciali connesse allo svolgimento delle proce- dure di esame dei percorsi formativi affidati;
k) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature concesse in comodato dalla Provincia e gestione degli stessi in difformità alle disposizioni provinciali;
l) violazione dei requisiti rixxxxxti per il riconoscimento e mantenimento della pa- rità formativa, fatte salve ladozione dei provvedimenti previsti dallarticolo 33 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg;
m) violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nellesple- tamento del servizio e delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
n) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dellart. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i..
2. Nel caso in cui la Provincia rilevi una delle fattispecie sopra descritte, provvede allinvio di diffida scritta contenente lesatta descrizione dei fatti contestati ed un con- gruo termine per adeguarsi alle prescrizioni; entro il termine indicato dalla Provincia il soggetto contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni o provvedere alladem- pimento ove possibile. Nel caso in cui il soggetto contraente non presenti le proprie controdeduzioni o le stesse non siano ritenute giustificanti o non adempia nei termini alle prescrizioni della Provincia e risultino in maniera chiara il dolo o la colpa grave da parte degli organi di governo e di gestione, la Provincia procederà ad irrogare la san- zione prevista, richiedendo il versamento del relativo importo.
3. Le sanzioni sono definite da un minimo di 1.000,00 Euro ad un massimo di 20.000,00 Euro. La Provincia potrà ammettere il pagamento anche dilazionato nei termini consen- titi dalla legge; la stessa notificherà al soggetto contraente i termini e le modalità del pa- gamento.
4. La Provincia, nel determinare lentità della sanzione, terrà conto dei seguenti criteri:
a) natura della violazione;
b) intensità del dolo o della colpa grave;
c) entità del danno conseguente alla condotta;
d) grado di compromissione del servizio formativo;
e) ricaduta sullutenza della condotta del soggetto contraente;
f) reiterazione della medesima condotta;
g) diligenza e sollecitudine dimostrate dal soggetto contraente nelladempiere pun- tualmente alle prescrizioni della Provincia.
5. Xxxxx restando comunque i criteri di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4 da applicare alla irregolarità effettivamente accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta, in particolare vengono definiti i seguenti importi:
a) sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 Euro in caso di violazione riconducibile ad errore o colpa lieve desunta dal tipo di violazione,
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b) sanzione da 5.000,00 a 10.000,00 euro in caso di violazione per colpa grave o in caso di concorso di più violazioni;
c) da 10.000,00 a 20.000,00 Euro in caso di grave violazione tali da compromettere la regolare gestione dei servizi affidati e di reiterazioni di violazioni già sanzio- nate.
6. La Provincia, ai sensi dellarticolo 28 del Regolamento, verifica la permanenza in capo al soggetto contraente dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.
7. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
ART. 24
Risoluzione del contratto
1. E facoltà della Provincia dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dellarticolo 1456 del Codice Civile qualora intervengano le fattispecie di cui allarticolo 33 del Regolamento, secondo le modalità dallo stesso previste.
2. Oltre allipotesi di risoluzione espressa del Contratto indicata nel comma precedente, la Provincia ha diritto di risolvere il Contratto per il venir meno della fiducia a seguito del verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti dovuti a dolo o colpa grave ed incom- patibili con il rapporto fiduciario costituente una delle finalità di questo Contratto così come espresso dallart. 1 comma 4 o, infine, in presenza di sentenze passate in giudica- to per reati contro la pubblica amministrazione o comunque attinenti la sfera di attività del presente Xxxxxxxxx emesse nei confronti degli amministratori con potere di rappre- sentanza e direttori tecnici del soggetto contraente.
3. Resta, inoltre, salva per la Provincia la possibilità di fare applicare tutte le norme di leg- ge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale.
ART. 25
Deleghe di quote di attività
1. Lattività formativa è delegabile ad Enti e Società terze soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, dal Documento dei criteri o da deliberazioni della Giunta provinciale.
Art. 26
Garanzia definitiva
1. E' istituita una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattualmente fissato.
2. Qualora lammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dellapplicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il soggetto contraente deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento.
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0.Xx caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazio- ne si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto contraente.
4. Nel caso di integrazione del contratto, il soggetto contraente deve modificare il valore del- la garanzia in misura proporzionale allimporto contrattualmente fissato nellatto aggiun- tivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompa- gnata da unapposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Provincia Autonoma di Trento è quello di Trento;
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del
D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
ART. 27
Trattamento dei dati personali
1. Le parti contraenti dichiarano di essersi reciprocamente fornite oralmente le informa- zioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (dora in avanti, per brevità, il Regolamento) relativamente al trattamento dei dati perso- nali dei soggetti che sottoscrivono il presente contratto in qualità di legali rappresen- tanti.
2. In relazione al servizio affidato, per le attività di trattamento dei dati degli studenti e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi necessari per leroga- zione del servizio, nonché dei dati connessi alla gestione della banca dati Anagrafe unica degli studenti di cui allart. 111 della L.P. n. 5/2006 Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dellart. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agi- sca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
3. Nellambito dellattività oggetto del presente Contratto il soggetto contraente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli alunni e ai genitori degli alunni o a co- loro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore. Il trattamento di tali dati, da parte del soggetto contraente, può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente Contratto, il soggetto contraen- te, ai sensi dellart. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo lallegato Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati, allegato al presente Contratto, per gli adempimenti previsti nel presente Contratto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del presente Contratto e si considererà revocata a completamento dellincarico. In quali-
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tà di responsabile del trattamento, il soggetto contraente designa il Responsabile pro- tezione dati ai sensi dellart. 37 del Regolamento .
4. Per tutte le attività poste in essere dal soggetto contraente nellambito dellattività og- getto del presente contratto e non contemplate dal secondo comma del presente arti- colo, che comportano il trattamento di dati personali, Titolare del trattamento è listi- tuzione formativa paritaria. In qualità di Titolare del trattamento, listituzione forma- tiva paritaria affidataria del servizio si impegna al rispetto del Regolamento e rispon- de degli obblighi di cui allart. 24 del Regolamento nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14.
ART. 28
Controllo documentazione amministrativa
1. Il soggetto contraente effettua il controllo delle istanze e dei documenti ad esso prodotti secondo le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra- tiva e s.m.i., della Legge provinciale n. 23/92 e s.m.i. e delle deliberazioni della Giunta provinciale attuative in materia.
2. Nel caso in cui nel corso delle attività di controllo emergano false dichiarazioni, il sog- getto contraente provvederà autonomamente ad inoltrare denuncia ai sensi dellarticolo 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica competente e contestualmente ne informerà il Servizio provinciale competente. In presenza di incongruenze nelle dichiarazioni sosti- tutive prodotte dai legali rappresentanti delle istituzioni formative paritarie, se rientranti nelle fattispecie degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui allart. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000 si farà riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 d.d. 23.12.2010 successivamente modificata dalla deli- berazione della Giunta provinciale n. 2031 d.d. 28.9.2012 e s.m.i.
ART. 29
Disposizioni anticorruzione
1. Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto in- carichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il soggetto contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna, ai sensi dellart. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provin- cia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle
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istituzioni scolastiche e formative - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine il soggetto contraente dà atto che lAmministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dellart. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto contraente si impegna a trasmette- re copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. LAmministrazione, verificata leventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. LAmministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC 1/2016 (n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016), esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, di- spone, se del caso, la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i dan- ni subiti.
6. Il soggetto contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
7. Il soggetto contraente si impegna al rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie.
Art. 30
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il soggetto contraente, a pena di nullità del Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allart. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Il soggetto contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati delegati di quote di attività (di cui allart. 25 del presente Contratto) o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
Art. ( ) (Obblighi del delegato/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi fi- nanziari).
I. Limpresa ( ), in qualità di delegato/subcontraente dellimpresa ( ) nellambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento ( ), identificato con il CIG n. ( ), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. Limpresa ( ), in qualità di delegato/subcontraente dellimpresa ( ), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento ( ) della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. Limpresa ( ), in qualità di delegato/subcontraente dellimpresa ( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento ( )..
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3. Il soggetto contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dellinadempimento della propria controparte (delegato/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanzia- ria.
4. La Provincia verifica i contratti sottoscritti tra il soggetto contraente ed i delegati e i sub- contraenti in ordine allapposizione della clausola sullobbligo del rispetto delle disposi- zioni di cui allart. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radi- cale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanzia- ri, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il sogget- to contraente comunica alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Provincia deve avveni- re entro sette giorni dallaccensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il soggetto contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone auto- rizzate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG). Il codice CIG del presente contratto è ....
Art. 31
Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando lobbligo di denuncia allAutorità giudiziaria, il soggetto contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita ri- chiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni ten- tativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dellesecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipenden- te o agente.
2. Il soggetto contraente inserisce nei contratti di delega di quote di attività (di cui allart.
25 del presente Xxxxxxxxx) e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto, la seguente clausola: Fermo restando lobbligo di denuncia allAutorità giudiziaria, il delegato/subcontraente si impegna a rife- rire tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
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ART. 32
Norme sopravvenute e revisione del contratto
1. Ferma restando limmediata applicazione da parte del soggetto contraente di tutte le di- sposizioni normative ed amministrative in materia di istruzione e formazione professio- nale statali e provinciali, qualora sopravvengano normative in contrasto con il presente Contratto, le parti si incontreranno per condividere le modalità di applicazione delle normative sopravvenute.
Art. 33
Interpretazione del contratto
1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del con- tratto e dei risultati ricercati dalle parti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 34
Spese inerenti al contratto
1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dellart. 5 Legge 21.12.1978, n. 845 e s.m.i. (Legge quadro in materia di For- mazione Professionale).
ART. 35
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è competente il Foro di Trento.
ART. 36
Anticipi
1. Eventuali pagamenti effettuati dalla Provincia autonoma di Trento nelle more della sot- toscrizione del presente Contratto sono da ritenersi anticipazioni a valere sul presente Contratto; detto anticipo non potrà essere superiore al 20% del finanziamento comples- sivo assegnato per lanno formativo precedente.
ART. 37
Rinvio alle norme di legge
1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Il soggetto contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel presen- te Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza.
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3. Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Contratto e nei documenti allegati e richiamati si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese le disposizione del Codice Civile ed a tutte le norme che regolano lattività contrattuale della pubblica amministrazione, nonché quelle vigenti in materia di istruzione e formazione professio- nale.
4. La Provincia ed il soggetto contraente dichiarano di ben conoscere e approvare in modo specifico, e per gli effetti dellart. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del presente contratto: artt. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 30, 32, 36.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DEL SOGGETTO CONTRAENTE Il Dirigente del Servizio competente
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DOCUMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ESCLUSIVO FINANZIAMENTO PROVINCIALE APPLICABILE DALLA.F. 2016/17
PREMESSA | 3 | |
CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI | ||
SEZIONE I | PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE | 4 |
DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | ||
1. | CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI | 4 |
1.1 | Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali | 4 |
1.2 | Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative | 5 |
1.3 | Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato | 8 |
1.4 | Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative | 9 |
CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE | ||
2. | DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FINO | 9 |
ALLA.F. 2017/18 | ||
CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE | ||
2.bis | DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A | 10 |
PARTIRE PER LA.F. 2018/19 | ||
CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE | ||
2.ter | DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A | 11 |
PARTIRE PER LA.F. 2018/19 |
SEZIONE II
MODALITA E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI 13 FORMATIVE PARITARIE
1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER LASSEGNAZIONE
DEI PERCORSI FORMATIVI 13
2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO 14
3.
VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA AFFIDATE FINO ALLA.F. 2018/19 19
AFFIDATE A PARTIRE DALLA.F. 2019/20 4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO | 23 | ||
5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO | 26 | ||
6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI | 27 | ||
6.1 Costi diretti della didattica o ad essa collegati | 27 | ||
6.2 Costi indiretti | 30 | ||
6.3 Costi non riconosciuti | 31 | ||
7. COSTI SPECIFICI - VOCE C) 8. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA FINANZIAMENTO | TIPOLOGIE | DI | 31 35 |
9. PROROGA DEI TERMINI | 39 |
3.bis VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA 20
10. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI 39
1
11. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI 41
12. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE
ASSEGNATE E FINANZIATE | 41 | ||
13. | ENTRATE | 42 | |
SEZIONE III | PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 44 | |
PREMESSA | 44 | ||
1 | CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE | DEI | 44 |
2 | PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUTTORIA PER LASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE | 44 | |
3 | VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITÀ FORMATIVA AFFIDATE FINO ALLA.F. 2018/19 | 45 | |
3.bis | VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITÀ FORMATIVA AFFIDATE A PARTIRE DALLA.F. 2019/20 | 46 |
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI
4 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 49 PROFESSIONALE A PARTIRE DALL'A.F. 2016/2017
5 COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI 50
5.1 Costi diretti della didattica o ad essa collegati 50
5.2 Costi indiretti 53
5.3 Costi specifici - Voce C) 53
5.4 Costi non riconosciuti 54
COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E
6 RENDICONTAZIONE 54
7 PROROGA DEI TERMINI 55
8 CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI 56
9 LIQUIDAZIONI 56
RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE
10 ASSEGNATE E FINANZIATE 56
11 ENTRATE 57
2
PREMESSA
L'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, regola l'affidamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, alle istituzioni formative paritarie in quanto soggetti che concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme della citata legge (cfr. art. 30).
Il Capo V del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità formativa [...]" (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.), di seguito denominato "Regolamento", regola le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie, fatta salva la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.
Nella fattispecie, l'art. 31 del citato Regolamento dispone che "...la Giunta provinciale, nei limiti del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:
a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della Legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;
b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;
c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;
d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;
e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, ultimo periodo."
Il Servizio provinciale competente in materia di IeFP, di seguito denominato "Servizio" riconosce alle singole Istituzioni formative paritarie in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento la parità formativa ed elabora, in attuazione dellart 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015 l'atto di programmazione pluriennale, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, che individua tra laltro le sedi, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili.
Il presente documento, di seguito denominato "Documento dei criteri", integra l'atto di programmazione pluriennale dell'offerta formativa di IeFP sopra richiamato, di seguito denominato Programma, e in attuazione del citato art. 31, comma 1, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., definisce i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), i criteri, le modalità di finanziamento, e l'iter di assegnazione delle risorse nell'ambito di detto piano formativo.
Il presente documento individua inoltre i parametri finanziari orari da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che gestiscono gli interventi formativi e fissa i limiti massimi rendicontabili per alcune tipologie di spesa.
I criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, e i criteri individuati nella sezione III del presente documento riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i
3
suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore x xx XxXX provinciale, se e in quaxxx xxxlicabili.
Con specifico riferimento alla Fondazione Xxxxxx Xxxx - Istituto Agrario San Michele, del presente documento si applicano i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi e i criteri per lassegnazione delle risorse a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, i criteri riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale individuati nella sezione III, mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.
Ai fini del presente documento si intende:
- per Istituzioni formative paritarie i soggetti contraenti con la Provincia per l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dal capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., i quali hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa così come risultante dalle apposite determinazioni assunte dal Dirigente del Servizio competente sulla base di quanto previsto dal capo IV del citato D.P.P;
- per "settore, indirizzo, articolazione, opzione, qualifica e diploma" la configurazione del percorso di IeFP, così come meglio denominata nei piani di studio provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i. e nel programma pluriennale della formazione professionale.
Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutti i percorsi di IeFP attivati dalla Provincia autonoma di Trento a far data dalla.f. 2016/17 mentre ai percorsi di IeFP attivati entro la.f. 2015/16 si applicano le disposizioni del Documento dei criteri, specificatamente previste per le singole annualità formative, approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 321/2018.
SEZIONE I - CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI
I presenti criteri si applicano a tutti i percorsi di IeFP della Provincia autonoma di Trento, pertanto sia alle Istituzioni formative provinciali che alle Istituzioni formative paritarie, riconosciute in virtù del Regolamento di cui al D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., nonché della disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative provinciali e nazionali che regolano la disciplina in materia di modalità di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, vengono qui di seguito definiti i criteri generali di ammissione alla frequenza a tali percorsi, che devono essere rispettati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie.
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1.1. Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali
Fatta eccezione per i percorsi per adulti possono iscriversi ai percorsi di IeFP coloro che intendono assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema dell'IeFP e che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo (in base all'art. 2 comma 1 della Legge 53/2003 e al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).
Per gli studenti con cittadinanza non italiana, sono fatte salve le specifiche modalità previste dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg - Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 747 d.d. 20 aprile 2012 "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento" e dalla Circolare ministeriale MIURAOODGOS/465 di data 27 gennaio 2012 avente ad oggetto "studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".
Le iscrizioni degli studenti con cittadinanza non italiana di prima immigrazione, in diritto-dovere allistruzione e alla formazione professionale, sono utili ai fini della formazione del gruppo classe pur non essendo in continuità didattica.
Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce, per tutti, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale legislativamente sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 e s.m.i.
Allo scopo di attuare le finalità recate dalla L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera c), e di perseguire l'obiettivo della Giunta provinciale di integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale anche ai fini dell'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 21, "Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti", possono rientrare nel conteggio utile alla formazione del
gruppo classe anche gli studenti che, pur provenendo da fuori provincia, risiedono nei comuni confinanti della Regione Veneto, di seguito riportati, appartenenti rispettivamente alle province di Verona, Vicenza e Belluno, elencati nell'articolo 1 della suddetta L.P. 16 novembre 2007, n. 21:
- BOSCO CHIESANUOVA, BRENTINO BELLUNO, DOLCÉ, ERBEZZO, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, XXXX'ANNA D'ALFAEDO, SELVA DI PROGNO;
- ASIAGO, CISMON DEL GRAPPA, CRESPADORO, ENEGO, LAGHI, LASTEBASSE, PEDEMONTE, POSINA, RECOARO TERME, ROTZO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO;
- ARSIÉ, CANALE D'AGORDO, CESIOMAGGIORE, FALCADE, FELTRE, GOSALDO, LAMON, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SOVRAMONTE, TAIBON AGORDINO, VOLTAGOAGORDINO.
Con esclusivo riferimento alla sede formativa di Transacqua dell'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", possono inoltre rientrare nel conteggio utile alla formazione del gruppo classe come sopra definito, anche gli studenti provenienti dai comuni della Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Belluno, la Provincia di Trento e l'Ufficio scolastico provinciale di Belluno in materia di orientamento scolastico" sottoscritto in data 29 gennaio 2013.
Le modalità ed i termini per l'iscrizione ai percorsi di IeFP (triennali, quadriennali senza uscita al terzo anno di qualifica professionale, quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e il corso annuale per l'esame di stato), vengono disciplinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale e con successive circolari emanate dal Servizio. Le Istituzioni formative, provinciali e paritarie, sono tenute alla loro osservazione.
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1.2. Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative
Per l'ammissione ai corsi professionali inerenti le tipologie formative diverse dai Percorsi di IeFP, dell'Alta Formazione Professionale e del Corso annuale per lesame di stato, gli utenti devono possedere le caratteristiche ed i requisiti individuati dalla singola tipologia.
Qualora il numero di candidati ad un corso sia superiore al numero di posti disponibili, l'individuazione degli studenti deve essere effettuata in base a selezione, in relazione alle caratteristiche ed alle specificità della tipologia e del profilo oggetto di intervento. Le modalità, i partecipanti e gli esiti della selezione vanno comunicate al Servizio competente prima dell'attivazione del percorso. I criteri di precedenza da adottare sono i seguenti:
- residenza in provincia di Trento;
- soggetti occupati presso aziende o unità operative con sede nella medesima provincia;
- possesso di particolari requisiti previsti dal progetto formativo.
A parità di altre condizioni, dovrà essere adottata la discriminante dell'ordine cronologico di presentazione delle adesioni.
Quarto anno per il diploma professionale di tecnico, successivo al conseguimento della qualifica professionale
Xxxxxxx iscriversi ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica anche gli studenti in possesso di qualifiche triennali di IeFP di altre Regioni che si riferiscano alle medesime figure professionali (cfr. il repertorio nazionale dellofferta di IeFP Accordo Stato-Regioni di data 27 luglio 2011 e integrazione di data 19 gennaio 2012) e pertanto coerenti alle qualifiche provinciali individuate per laccesso ai percorsi di quarto anno. A seguito del parere del Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, sentito per le vie brevi, inviato alle Istituzioni scolastiche e formative, con nota prot. n. 352389/13-S167-RC/mt/26.9 di data 24 giugno 2013, secondo il quale, applicando le corrispondenze operate dalla Tabella 3 Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui allaccordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento, delle Linee guida dellAccordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (adottate con decreto del MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011) non è più necessario per gli studenti qualificati dellIeFP essere in possesso anche del diploma di qualifica triennale statale per sostenere lesame conclusivo quinquennale nellIstruzione Professionale del vecchio ordinamento. Tale tabella di corrispondenza può essere applicata anche nel caso in cui studenti con il diploma di qualifica triennale statale (a conclusione del triennio degli Istituti Professionali di Stato del vecchio ordinamento) volessero iscriversi ad un quarto anno di diploma di IeFP con riferimento ai requisiti di accesso di cui alla tabella A.
Tali studenti non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal Programma per lattivazione dei percorsi (ovviamente se non provengono da percorsi provinciali).
L'accesso al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è subordinato al possesso della qualifica di accesso come risultante dalla tabella QUARTI ANNI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al paragrafo 2.2. del Programma, nonché all'effettuazione di un colloquio individuale, volto a verificare le motivazioni, il livello di disponibilità e linteresse dello studente rispetto allimpegno richiesto per la prosecuzione nel percorso di IV anno prescelto. Il colloquio deve essere realizzato, prima della formalizzazione delliscrizione, da unapposita Commissione nominata dal Responsabile della sede formativa. In caso di domande di adesione eccedenti il numero massimo previsto dal Programma o il numero massimo di posti disponibili, preventivamente individuato dallistituzione formativa provinciale o paritaria, l'istituzione formativa dovrà procedere con una selezione.
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Sono ammessi a pieno titolo al percorso anche gli studenti non residenti che provengano da un percorso formativo provinciale e quelli provenienti dai comuni di confine elencati al precedente paragrafo 1.1.
Apprendistato formativo per la qualifica e il diploma professionale
L'ammissione ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP e al quarto anno in apprendistato formativo, per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale, è legata allofferta dei percorsi formali e a tempo pieno di IeFP triennali e quadriennali, nonché dei quarti anni di diploma professionale, con le integrazioni previste dal Programma, o nellambito della Garanzia Giovani di cui al Piano per loccupazione giovanile della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione n. 1808 del 27 ottobre 2014 e dalla deliberazione n. 98 del 2 febbraio 2015.
Corso annuale per lesame di stato (Capes)
I criteri di accertamento dei prerequisiti per laccesso al Corso annuale per lEsame di Stato sono definiti con apposite deliberazione della Giunta Provinciale e determinazioni del servizio competente. I parametri per la formazione del gruppo classe sono definiti dal Programma; su richiesta dellEnte il Servizio può valutare possibili deroghe senza oneri finanziari a carico dellAmministrazione provinciale.
A decorrere dalla.f. 2018/19 possono iscriversi al corso annuale per lesame di stato, nelle sedi in cui detti percorsi sono attivati e fino alla concorrenza dei posti disponibili definiti nella programmazione dellofferta formativa, i candidati risultati idonei secondo la posizione ottenuta nella graduatoria finale di merito a conclusione della procedura di accertamento dei prerequisiti per lammissione al Capes, di cui allapposita deliberazione della Giunta Provinciale e conseguenti determinazioni del Servizio competente.
I criteri di precedenza da adottare per le iscrizioni sono:
• la residenza in provincia di Trento;
• la provenienza da un percorso di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale che non prevedono l'uscita con qualifica al terzo anno o di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale, realizzato in provincia di Trento;
• la residenza in un comune di confine tra quelli elencati al precedente paragrafo 1.1.
Gli studenti risultati idonei alla procedura di accertamento dei prerequisiti per lammissione al Capes, inseriti nella graduatoria finale di merito, che non si trovano nelle condizioni sopra richiamate, possono iscriversi al Capes, secondo lordine decrescente della graduatoria, solo in corrispondenza di posti disponibili non coperti dagli aventi diritto e fino alla concorrenza del numero massimo dei posti disponibili: tali studenti non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal Programma per lattivazione dei percorsi.
Lo studente bocciato o non ammesso all'Esame di Stato, può reiscriversi al percorso senza dover partecipare alla procedura prevista per l'accertamento dei prerequisiti. La non ammissione all'esame di stato non deve essere imputabile alla mancata frequenza del percorso, fatte salve le deroghe previste per la percentuale di frequenza obbligatoria (cfr paragrafo 1.3 e 1.4).
Percorsi di qualifica per adulti
I percorsi di qualifica per adulti sono rivolti agli adulti che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso dei titoli previsti per laccesso allIeFP e possono:
- lavorare in un settore coerente con il percorso di qualifica;
- lavorare in un altro settore;
- non lavorare.
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Possono essere rivolti anche a giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, come previsto dal Decreto del presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg Regolamento sullassetto organizzativo e didattico delleducazione degli adulti in provincia di Trento .
Laccesso ai percorsi di qualifica per adulti è subordinato ad una valutazione in ingresso. I percorsi prevedono la personalizzazione del percorso con il contestuale riconoscimento di crediti e lindividuazione di carenze formative, nonché una progettazione flessibile e modulare, attività di tutoring, approcci didattici centrati sullapprendimento degli adulti e su adeguate modalità e strumenti di valutazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 e s.m.i
Formazione prevista da specifiche leggi
Questa tipologia di intervento comprende tutte le iniziative formative normate da specifiche leggi di settore, statali e/o provinciali, che abilitano all'esercizio di una determinata attività o che comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità.
Destinatari degli interventi previsti da specifiche leggi sono i lavoratori occupati nel settore di riferimento e/o le persone non occupate, che intendono accedere all'esercizio di una determinata attività, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa.
Obiettivo degli interventi formativi previsti da specifiche leggi statali e/o provinciali è quello di preparare gli utenti del corso all'esame finale per il rilascio di patentini di mestiere, certificati di idoneità, di specializzazione, di abilitazione o altro.
1.3. Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato
I percorsi di IeFP comportano l'obbligo di frequenza. A tal fine l'Istituto/Centro di formazione professionale è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento del percorso.
La frequenza non continuativa del percorso pregiudica l'ammissione alla classe successiva o al conseguimento dell'attestato di qualifica o del diploma professionale, così come previsto dallallegato n. 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011 e s.m.i., se lo studente:
- non ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, comprensivo dello stage, tirocinio o della formazione in contesto lavorativo;
- non ha preso parte alla formazione nel contesto lavorativo (stage, tirocinio o formazione in contesto lavorativo), laddove la relativa percentuale minima di frequenza obbligatoria sia stabilita da specifiche leggi di settore o da provvedimenti amministrativi provinciali.
In casi eccezionali e motivati i suddetti criteri possono essere derogati se:
- il consiglio di classe (per i percorsi triennali e quadriennali) o il consiglio del quarto anno attesta formalmente il raggiungimento, con esito positivo, dei risultati dell'apprendimento, previsti a conclusione dell'anno formativo di riferimento o richiesti per l'ammissione agli esami di qualifica o di diploma professionale;
- il tutor aziendale, in sede di valutazione dello stage, del tirocinio o della formazione in contesto lavorativo, attesta formalmente la partecipazione dello studente con esito positivo.
Le disposizioni sopra descritte valgono anche per i percorsi denominati "Percorsi di qualifica per adulti", nell'accezione di frequenza del percorso personalizzato.
I limiti minimi di frequenza obbligatoria del Corso annuale per lesame di stato sono stabiliti dal comma 3 dellart. 7 del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/LEG.
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Per quanto riguarda i percorsi di apprendistato, sia per la qualifica che per il diploma, l'ammissione all'esame finale è subordinata alla valutazione dei risultati dell'apprendimento relativi alle competenze/abilità/conoscenze previste dal piano formativo individuale da parte dell''istituzione formativa. Lapprendista è ammesso allesame in qualità di candidato interno e pertanto sono adottate le stesse modalità di ammissione degli studenti frequentanti il corrispondente percorso di Istruzione e Formazione Professionale triennale/quadriennale e di quarto anno.
1.4. Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative
Per tutti i percorsi di formazione professionale non rientranti nelle tipologie sopra richiamate è previsto l'obbligo di frequenza.
Il soggetto attuatore dei percorsi formativi che rientrano nelle altre tipologie formative è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento delle attività formative.
La frequenza non continuativa di un percorso formativo pregiudica il conseguimento della certificazione finale, se lo studente:
- non ha frequentato almeno il 70% delle ore complessive del percorso, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche normative di riferimento e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha preso parte ad almeno il 50% dello stage, laddove previsto nel percorso formativo, fatta salva la diversa frequenza minima richiesta da specifiche leggi di settore e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha conseguito un giudizio di profitto almeno sufficiente nel caso di percorsi che prevedono una valutazione finale.
2. CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) FINO ALLA.F. 2017/18
1. Le risorse di cui dispongono le istituzioni formative paritarie concorrono alla definizione di un adeguato supporto per la migliore integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), secondo quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5/2006 sulla scuola e relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali), ossia la promozione di interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali. L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit e include tutti gli studenti che necessitano di un'attenzione particolare anche in ragione di uno svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici o aspecifici di apprendimento o di disturbi evolutivi. In una prospettiva di prevenzione appare fondamentale attivare una sempre più stretta collaborazione con i servizi sanitari e sociali che, assieme alla famiglia e all'istituzione formativa paritaria, possono contribuire a tale crescita. In tal senso sarà compito del Dipartimento della conoscenza attivare, attraverso il Dipartimento salute e solidarietà sociale, modalità operative che, a partire dagli strumenti previsti all'articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2010, in materia di tutela della salute, e della legge provinciale n. 13 del 2007, in materia di politiche sociali, nonché attraverso una analisi e una possibile revisione delle modalità di certificazione e valutazione, consentano una presa in carico congiunta dello studente con un approccio multidimensionale.
2. In una prospettiva che pone l'attenzione sulla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente delineando il ruolo fondamentale dellazione didattica ed educativa, e quindi il compito di tutti i
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docenti del consiglio di classe di realizzare la personalizzazione del percorso formativo di ogni studente, sono assegnate alle istituzioni formative paritarie, accanto alle risorse ordinarie, le risorse finanziarie necessarie per attribuire incarichi di prestazione per:
• docenza,
• assistenza educativa,
• facilitazione alla comunicazione.
3. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, la struttura provinciale competente individua le risorse finanziarie previste dal punto 2 avendo riguardo in particolare a:
• numero complessivo di studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), iscritti nell'istituzione formativa paritaria;
• numero di studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, iscritti nell'istituzione formativa paritaria, con situazioni di gravità così come individuati nel sistema anagrafe alunni;
• numero medio di studenti per classe, numero di certificazione per disturbi specifici di apprendimento (DSA) e delle situazioni di svantaggio, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento per i quali l'istituzione scolastica ha definito un percorso educativo personalizzato (PEP).
4. Le istituzioni formative paritarie comunicano, a consuntivo, alla struttura provinciale competente la specificazione delle modalità con cui sono utilizzate le risorse finanziarie assegnate, anche per procedere alla verifica e valutazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPP 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg..
2.bis CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) PER LA.F. 2018/19
1. Tutte le risorse di cui dispongono le istituzioni formative concorrono alla definizione di un adeguato supporto per la migliore integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dall'articolo 2 lettera h) e 74 della legge provinciale sulla scuola e relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg. (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali), ossia la promozione di interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali, tenuto conto che l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di disabilità e include tutti gli studenti che necessitano di un'attenzione particolare anche in ragione di uno svantaggio sociale e culturale e di disturbi specifici di apprendimento.
2. Secondo quanto previsto allarticolo 9 comma 4, del DPP n. 17-124/Leg del 2008, sono assegnate alle istituzioni formative, accanto alle risorse ordinarie, le risorse umane e finanziarie necessarie per garantire:
• docenza per il sostegno;
• assistenza educativa agli studenti con bisogni educativi speciali come previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006 e dal DPP n. 17-124/Leg del 2008, volte a favorire la promozione del successo formativo degli studenti in situazioni di svantaggio;
• interventi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive, come previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola 2006 e dallarticolo 9, comma 2, del DPP n. 17-124/Leg
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del 2008, per la facilitazione alla comunicazione presso listituzione formativa e per favorire la lettura domiciliare.
In relazione agli interventi di cui al secondo e al terzo alinea del presente comma, che sono svolti attraverso specifiche convenzioni con i soggetti accreditati di cui al Capo IV del DPP n. 17-124/Leg del 2008, si rinvia alle disposizione dettate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 558 del 9 aprile 2018.
3. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, la struttura provinciale competente determina e ripartisce le risorse previste dal primo alinea del comma 2 del presente articolo sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo della scuola trentina avendo riguardo ai seguenti parametri:
• il numero complessivo di studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, tenuto conto in particolare del numero complessivo di studenti con situazioni di gravità risultante dai codici ICD-X inseriti nellAnagrafica Unica degli Studenti:
• la complessità dellistituzione formativa, avuto riguardo in particolare al numero degli studenti iscritti, alla presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui allarticolo
6 del DPP n. 17-124/Leg del 2008, alla presenza di situazioni di svantaggio di cui allarticolo 7 del DPP n. 17-124/Leg del 2008, per i quali la scuola abbia redatto un percorso educativo personalizzato (PEP), o comunque rilevanti;
Eventuali situazioni di gravità clinica non risultanti dai codici potranno essere valutate dalla struttura provinciale competente, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e comunque solo a fronte di certificazione del medico specialista.
4. Lassegnazione delle risorse di cui al presente paragrafo tiene comunque conto delle richieste contenute nei piani di intervento di cui allarticolo 9, commi 1 e 2, del DPP n. 17-124/Leg del 2008, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle previsioni di legge, tenuto conto della coerenza tra le richieste e le misure e gli interventi previsti (articolo 9, comma 4, del DPP n. 17-124/Leg del 2008).
5. Le istituzioni formative comunicano la specificazione delle modalità con cui sono utilizzate le risorse umane e strumentali complessivamente a disposizione, secondo le modalità e nei termini indicati dalla competente struttura del Dipartimento competente in materia di Istruzione e formazione professionale.
2.ter CRITERI PER LASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) A PARTIRE DALLA.F. 2019/20
1. Tutte le risorse di cui dispongono le istituzioni formative paritarie concorrono alla definizione di un adeguato supporto per la migliore integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dallarticolo 2, lettera h), e dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola e relativo regolamento di attuazione D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali), di seguito in questo punto denominato regolamento. La scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e inclusiva per consentire la piena partecipazione di tutti gli studenti che necessitano di un'attenzione e un accompagnamento particolare per il raggiungimento del successo formativo e il contrasto alla dispersione scolastica.
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2. Secondo quanto previsto dallarticolo 74 della legge provinciale sulla scuola, nonché dallarticolo
17 del regolamento, alle istituzioni formative paritarie, nei limiti dellimporto stabilito nel "Programma pluriennale della formazione professionale di cui all'art. 22 della legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015, sono assegnate specifiche risorse finanziarie necessarie per garantire, a favore degli studenti con bisogni educativi speciali:
a) docenza specializzata per il sostegno;
b) attività educativa;
c) interventi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive, per la facilitazione alla comunicazione presso listituzione formativa paritaria e per favorire la lettura domiciliare.
I servizi di cui alle lettere b) e c) sono realizzati avvalendosi dei soggetti accreditati di cui al Capo IV del regolamento.
3. Lassegnazione finanziaria per le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2 è determinato sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo della scuola trentina sulla base dei parametri di seguito specificati:
− numero complessivo di studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 accertata secondo quanto previsto dallart. 4 comma 4 della legge provinciale n. 8 del 2003; fino a diverse disposizioni della Giunta provinciale in relazione allaccertamento di disabilità in età evolutiva ai fini dellinclusione scolastica, sono prese in considerazione altresì le situazioni di gravità secondo le procedure sperimentate negli scorsi anni scolastici;
− complessità dellistituzione formativa paritaria, determinata dalla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui allarticolo 6 del regolamento, alla presenza di situazioni di svantaggio di cui allarticolo 7 del regolamento per le quali sia previsto un percorso educativo personalizzato P.E.P.
4. Lassegnazione finanziaria per le attività di cui alla lettera c) (facilitazione alla comunicazione e lettorato) è determinata in ragione del fabbisogno di ciascuno studente con disabilità sensoriale certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 - accertata secondo quanto previsto dallart. 4 comma 4 della legge provinciale n. 8 del 2003 e relative disposizioni della Giunta provinciale - sulla base di quanto evidenziato dalle istituzioni nellambito di una programmazione condivisa tra listituzione stessa, la famiglia e lo specialista che segue lo studente (art. 9, comma 2 del regolamento), in ragione del grado di gravità della disabilità sensoriale della vista o dell'udito dello studente destinatario dell'intervento nonché della situazione familiare di provenienza dello stesso e di altre situazioni particolari quali la presenza di pluridisabilità.
Tale assegnazione finanziaria è determinata sulla base dei seguenti parametri orari:
- per gli interventi di facilitazione:
• interventi frontali: fino a n. 22 ore settimanali;
• programmazione: n. 2 ore settimanali;
• altre attività (in particolare extrascolastiche): n. 40 ore annue per ciascuno studente con disabilità visiva o n. 20 ore annue per ciascuno studente con disabilità uditiva;
- per gli interventi di lettorato:
• interventi frontali: fino a n. 4 ore settimanali.
Nei limiti delle risorse assegnate per lanno formativo 2019/2020, in presenza di situazioni di eccezionale gravità adeguatamente documentate dalle istituzioni, nel rispetto dellappropriatezza del fabbisogno rappresentato in sede di istruttoria è possibile prevedere lincremento del parametro orario settimanale degli interventi di facilitazione/lettorato sopra individuati, limitatamente alle ore frontali.
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5. Entro i termini indicati dallUfficio competente in materia di bisogni educativi speciali, listituzione formativa paritaria predispone e trasmette il piano di intervento (articolo 9, commi 1 e 2 del regolamento). Lassegnazione delle risorse finanziarie avviene sulla base dei parametri sopra individuati, tenuto conto delle richieste contenute nel piano di intervento, della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti, nei limiti delle risorse assegnate per lanno formativo 2019/2020.
6. Le istituzioni formative paritarie comunicano nel dettaglio le modalità con cui sono utilizzate le risorse umane e strumentali complessivamente a disposizione secondo le modalità e nei termini indicati dallUfficio competente in materia di bisogni educativi speciali.
SEZIONE II MODALITA E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE
1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER LASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Per l'assegnazione dei percorsi formativi definiti dal Programma il Servizio competente trasmette annualmente alle Istituzioni formative paritarie un quadro riepilogativo con i percorsi formativi attivabili, le sedi e il numero delle iscrizioni risultanti dallanagrafe unica degli studenti, ritenute valide al fine della quantificazione del volume orario, opportunamente integrato con il numero degli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso lIstituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e lIstituzione formativa paritaria.
Con un apposito "Invito a proporre" il Servizio chiede annualmente alle Istituzioni formative paritarie di confermare i percorsi formativi e il numero di classi e di presentare il relativo preventivo finanziario, di seguito chiamato Proposta. Con la medesima Proposta gli Enti devono anche confermare o modificare gli importi dei costi specifici (voce C).
Nel caso in cui lIstituzione formativa paritaria abbia attivato percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, alla Proposta va allegato lelenco dei percorsi individuali di apprendistato o dei gruppi di apprendisti che hanno perfezionato liscrizione, come previsto al paragrafo 2 sezione II, entro il 15 settembre. Per le iscrizioni a percorsi in apprendistato perfezionate entro il 31 gennaio e successivamente entro il 15 giugno, listituzione può fare richiesta allegando detto elenco rispettivamente alla richiesta di assegnazioni di classi aggiuntive e alla richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico.
La Proposta di cui sopra, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria.
La proposta di assegnazione dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico successivo al conseguimento della qualifica, del corso annuale per l'esame di stato, dei percorsi di apprendistato formativo e dei percorsi per adulti è sottoposta ad un'istruttoria definita dal Dirigente del Servizio, volta alla verifica del rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel Programma.
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Detta istruttoria è disposta d'ufficio dal Dirigente del Servizio ed è volta a verificare il numero delle iscrizioni, valide ai fini della quantificazione del volume orario per i singoli percorsi, estratte dall'anagrafe unica degli studenti nei termini e nelle scadenze previste da circolari specifiche.
In via sperimentale a partire dalla.f. 2017/18 vengono attivati specifici progetti di riorientamento, per reinserire, giovani a rischio di dispersione scolastica o che si trovano in situazione di abbandono scolastico, nei percorsi scolastici/formativi e/o accompagnarli nel mondo del lavoro attraverso lapprendistato formativo per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (di seguito progetti di riorientamento).
Le Istituzioni formative provinciali e paritarie possono presentare, entro il 15 novembre, la richiesta per il finanziamento dei progetti di riorientamento per la.f. 2017/18.
A partire dalla.f. 2018/19 la richiesta per il finanziamento dei progetti di riorientamento deve essere presentata entro il 30 settembre della.f. in corso.
Il progetto, redatto utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio, deve riportare le caratteristiche dellutenza, la durata e il percorso proposto, la tempistica di realizzazione, lobiettivo finale e le eventuali aziende coinvolte. Al progetto è allegata la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il numero degli studenti coinvolti nel progetto di riorientamento.
Il progetto è assegnato allIstituzione formativa paritaria proponente con determinazione del dirigente del Servizio, previa valutazione qualitativa. I criteri di valutazione dei progetti di riorientamento sono definiti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.
Con riferimento alla formazione prevista da specifiche leggi, si precisa che anche i Servizi competenti in materia possono attivare le opportune procedure per assegnare ai soggetti abilitati i percorsi previsti da Specifiche leggi, secondo i requisiti formali previsti nel Programma. I relativi percorsi, predisposti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, saranno comunicati in corso d'anno prima dell'avvio dell'attività al Servizio.
2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO
La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di IeFP, volume orario valido ai soli fini economico-finanziari, è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nel Programma al paragrafo Criteri e standard dimensionali e nella sezione I del presente documento.
Si precisa che il riferimento "classe" rappresenta un criterio economico-finanziario, non l'effettiva costituzione del gruppo classe.
La quantificazione del volume orario è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal Programma, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.
Ai fini della individuazione del gruppo classe, per i percorsi triennali e quadriennali, al numero delle iscrizioni riferite agli studenti del primo anno (utili ai fini della definizione del volume orario e risultanti dallAnagrafe Unica degli studenti) vanno aggiunti gli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso lIstituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e lIstituzione formativa paritaria.
Non sono compresi nel calcolo per il raggiungimento dei numeri minimi e massimi per i gruppi classe previsti dal Programma:
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1) gli studenti residenti fuori provincia che richiedono l'iscrizione per la prima volta in provincia di Trento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1 del presente documento che dà atto dell'esistenza di protocolli/intese tra la Provincia Autonoma di Trento e le province confinanti che dispongano diversamente;
2) gli studenti con età superiore ai 18 anni che si iscrivono in discontinuità con percorsi scolastici/formativi precedenti. Il significato del termine "discontinuità" si riferisce alla mancata iscrizione dello studente ad un percorso di istruzione/formazione nell'anno scolastico/formativo immediatamente precedente. A partire dalla.f. 2017/18 la verifica della maggiore età è effettuata con riferimento alla data del primo settembre.
Non possono essere iscritti in sovrannumero, oltre il numero massimo di 25 per ogni unità di riferimento classe, studenti residenti fuori provincia e/o studenti con età superiore ai 18 anni di cui ai succitati punti 1) e 2).
Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato dalla somma dei seguenti elementi:
• n. delle unità classe di riferimento x n. 1.066 ore per percorsi triennali e quadriennali di IeFP e per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
• n. delle unità classe di riferimento x n. 990 ore per percorsi CAPES;
• n. ore di docenza/tutoraggio/accompagnamento previste, per le singole annualità e per ciascun studente iscritto con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, dal Piano Formativo Individuale, per i percorsi in apprendistato a far data dall'a.f. 2016/2017 ;
• n. delle unità classe di riferimento x n. 740 ore di docenza per i percorsi per adulti a far data dall'a.f. 2016/2017;
• n. di ore assegnate per i Poli specialistici di filiera riconosciuti;
• n. di ore assegnate dallUfficio competente per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
• n. di ore assegnate dallUfficio competente per Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
• n. di corsi attivati nellambito delle Specifiche leggi per la relativa durata specificata nel
Programma;
• n. progetti di riorientamento assegnati x n. ore assegnate (massimo 750 ore);
Quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale
La quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale - di IeFP può essere sottoposta a variazioni in presenza di un numero di studenti compreso tra 26 e 29, unico/ultimo gruppo classe tra quelli eventualmente già definiti in multipli di 25 nell'ambito dello stesso settore - indirizzo - articolazione - qualifica/opzione diploma quadriennale. In questo caso è consentito assegnare, in aggiunta al numero previsto di ore pari a 1.066, un budget orario pari alla sommatoria tra l'area tecnico-professionale" e l'asse "scientifico e tecnologico"/scienze applicate di "indirizzo - articolazione - qualifica/opzione diploma quadriennale (di seguito chiamate ore tecnico pratiche) così come definiti nei piani di studio provinciali dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i.
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Le Istituzioni formative paritarie possono attivare in qualsiasi periodo dell'anno nuovi gruppi classe al fine di permettere un'ottimale ricaduta didattica ed organizzativa dell'attività formativa. Il finanziamento dei nuovi gruppi classe potrà essere in ogni caso riconosciuto entro il numero massimo di classi previste dal Programma per ciascun a.f... Nel caso in cui l'iscrizione di un nuovo studente ai percorsi di IeFP in diritto-dovere comporti lo sdoppiamento della classe o il requisito al riconoscimento delle ore tecnico pratiche l'istituzione formativa paritaria, tenuto conto anche delle azioni formative, degli studenti ritirati, degli assenti ingiustificati e di quelli transitati ad altri percorsi, chiede al Servizio l'assegnazione di un numero di ore corso massimo pari a 1.066 per ogni nuovo gruppo classe, entro la data del 31 gennaio. Lo stesso termine vale per eventuali ulteriori richieste in corso d'anno concernenti le azioni riferite a studenti con Bisogni Educativi Speciali.
Il Servizio, a fronte delle nuove iscrizioni, tenuto conto dei volumi orari già assegnati sulla base dei limiti e delle deroghe del Programma, può assegnare ulteriori volumi orari nell'entità massima sopra definita, compatibilmente con lofferta formativa a disposizione come definita dal Programma pluriennale. A tal fine vengono presi in considerazione gli studenti che richiedono l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale frequentanti, alla data del 31 gennaio, l'anno di corso presso la sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria interessata. Sono pertanto esclusi dal computo gli studenti ritirati o transitati ad altri percorsi entro il 31 gennaio.
Criteri e modalità per il riconoscimento dello sdoppiamento del gruppo classe o delle ore tecnico pratiche
Se il diritto al riconoscimento dello sdoppiamento dell'intero gruppo classe o il requisito per il riconoscimento delle ore tecnico pratiche scatta al 30 settembre dellanno formativo in corso il volume orario aggiuntivo verrà calcolato a partire dal primo settembre mentre se tale diritto scatta dal primo ottobre il volume orario aggiuntivo verrà calcolato, proporzionato ai mesi, a partire dal primo gennaio.
Sdoppiamento del gruppo classe in presenza di ore tecnico pratiche già assegnate
Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo settembre si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe deve tener conto delle ore tecnico pratiche già assegnate.
Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe è dato da 6/10 del volume orario annuale per i mesi gennaio - giugno (n. 1.066/10*6) e dalle ore tecnico pratiche già assegnate e utilizzate nei primi quattro mesi dellanno formativo.
Assegnazione aggiuntiva di ore tecnico pratiche con successivo sdoppiamento del gruppo classe
Se inizialmente per una classe non fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo settembre scattasse però tale diritto e successivamente con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo sarà dato dalla somma delle ore tecnico pratiche per il periodo settembre-dicembre (4/10 delle ore previste dai
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piani di studio) e dalle ore spettanti per il nuovo gruppo classe per il periodo gennaio giugno (n. 1.066/10*6).
Riduzione del finanziamento nei casi di deroga ai criteri e standard dimensionali previsti al punto 3 del Programma
Per i percorsi triennali e quadriennali delle sede di Transacqua, per i quali è prevista l'attivazione di classi con 12 studenti, in deroga al numero minimo di 15 studenti, il finanziamento si riduce di un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15 e il Servizio può valutare la possibilità di assegnare classi articolate.
In relazione ai percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale il Servizio può assegnare la classe anche con numeri inferiori a 15 qualora lo spostamento degli studenti, su altra sede dello stesso ente in cui sia presente il medesimo percorso, faccia scattare una nuova classe.
Inoltre è possibile derogare al numero minimo di 15 studenti, che non può essere inferiore a 12, nel caso delle sole classi terze che hanno un'unica edizione a livello provinciale. A far data dalla.f. 2018/2019 la classe viene finanziata solo in presenza di almeno n. 12 iscritti al percorso, unica edizione a livello provinciale, alla data del 31 gennaio. In questo caso il relativo finanziamento viene ridotto di un quindicesimo per ogni studente mancante ai quindici.
Per gli anni di percorso successivi al primo dei percorsi triennali e quadriennali, viene garantita la continuità del gruppo classe anche se non è rispettato il numero minimo di 15 studenti utili; in questo caso il Servizio può valutare la possibilità di assegnare classi articolate con il riconoscimento di un numero di ore pari alla durata della disciplina denominata "area tecnico- professionale", e dellasse "scientifico e tecnologico" nel caso in cui l'articolazione coinvolga gruppi classe di settori/indirizzi diversi o di anni diversi.
Per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è possibile derogare al numero minimo di 18 studenti, che non può essere inferiore a 15, fatti salvi i soli percorsi che hanno ununica edizione a livello provinciale che possono prevedere un numero minimo pari a 12. Il relativo finanziamento viene ridotto rispettivamente di un diciottesimo per ogni studente mancante ai diciotto e di un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15.
Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma a partire dall'a.f. 2016/2017
Il Servizio riconosce allIstituzione formativa paritaria per ciascun anno formativo e per ogni studente iscritto con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma il monte ore massimo assegnabile in base ai parametri stabiliti dalla deliberazione n. 1391 di data 19/08/2016, considerando le iscrizioni perfezionate al 15 settembre, al 31 gennaio e al 15 giugno di ogni anno formativo.
L'iscrizione si ritiene perfezionata nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria abbia trasmesso al Servizio, entro le scadenze sopra citate, il protocollo d'intesa, il piano formativo individualizzato da cui si evince il totale della formazione esterna (realizzata presso listituzione formativa paritaria) ed abbia comunicato i giorni della settimana e gli orari di massima, concordati con lazienda, in cui è prevista la presenza dello studente presso l'Istituzione formativa paritaria. Eventuali cambiamenti in corso danno delle giornate di lezioni vanno comunicate tempestivamente al Servizio.
Il monte ore massimo assegnabile al singolo studente è definito nel piano formativo individualizzato e si riferisce a ore di docenza erogate individualmente o al gruppo apprendisti o
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svolte in percorsi tradizionali, diurni o serali, già attivi presso lIstituzione formativa paritaria, nonché alle ore di tutoraggio, di accompagnamento e affiancamento che potrebbero rendersi indispensabili per il raggiungimento del titolo di studio finale. A far data dalla.f. 2018/19 le ore di tutoraggio e di accompagnamento dovranno essere richieste in sede di comunicazione dellavvio del percorso in apprendistato o in sede di presentazione della Proposta; detta assegnazione non potrà superare il 10% della formazione esterna prevista dal singolo piano individuale.
Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di percorsi di qualifica per adulti a partire dal l'a.f. 2016/2017
Per i percorsi di qualifica per adulti, previsti dal Programma, il Servizio riconosce allIstituzione formativa paritaria per ogni gruppo classe un volume orario pari a 740 ore; il gruppo classe è formato da un numero minimo di 20 iscritti (indipendentemente dalla annualità e dai percorsi) . Per l'attivazione dei percorsi di qualifica per adulti vengono prese in considerazione le iscrizioni perfezionate al 31 gennaio di ogni anno formativo.
Per la.f. 2017/18 il termine di perfezionamento delle iscrizioni ai corsi serali e la conseguente richiesta di attivazione delle classi è posticipata al 31 marzo 2018.
Ai fini della individuazione del gruppo classe ed esclusivamente per la.f. 2016/2017, al numero degli studenti risultanti dallAnagrafe Unica degli studenti vanno aggiunti, gli studenti in azione formativa iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti un percorso presso lIstituzione formativa paritaria; il peso assegnato a detti studenti, ai fini della definizione del gruppo classe, è calcolato in misura proporzionale alla formazione svolta presso listituzione formativa paritaria prevista dal Progetto formativo allegato alla convenzione stipulata tra detta istituzione e la scuola secondaria di primo grado. Ai fini della definizione del gruppo classe si tiene conto dei soli valori unitari derivanti dalla sommatoria dei pesi assegnati alle singole azioni formative, tralasciando quindi le eventuali cifre decimali.
Modalità di finanziamento dei percorsi triennali e quadriennali finanziati nell'anno formativo 2014/2015
Per i percorsi triennali e quadriennali già attivati e finanziati nell'anno formativo 2014/2015 viene garantita la continuità del gruppo classe anche se non è rispettato il numero minimo di studenti utili previsto dal Programma; il relativo finanziamento viene ridotto rispettivamente di un quindicesimo o di un diciottesimo per ogni studente mancante ai quindici o diciotto, a seconda della tipologia del percorso formativo attivato.
In presenza di gruppi classe inferiori a 15 studenti, o inferiori a 12 studenti nel caso di unico percorso di indirizzo - articolazione - qualifica/opzione - diploma nel contesto provinciale, o per i percorsi della sede formativa di Transacqua, e comunque in ogni caso con un numero di studenti non inferiore ad 8, il Servizio competente, una volta verificata la possibilità di attivare opportune forme di mobilità degli studenti presso altre sedi o Istituti/centri di formazione professionale, valuta, anche tenuto conto delle proposte delle Istituzioni formative paritarie, eventuali articolazioni con altri percorsi di settori/indirizzi/articolazioni diverse e lassegnazione di un numero di ore pari alla durata della disciplina denominata "area tecnico-professionale" e lasse scientifico e tecnologico o larea matematica, scientifica e tecnologica.
Modalità di assegnazione del volume orario per i progetti di riorientamento attivati a partire dall'a.f. 2017/2018
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Per la.f. 2017/2018 lIstituzione formativa provinciale o paritaria può presentare entro il 15 novembre la richiesta per uno o più progetti di riorientamento per reinserire nei percorsi scolastici/formativi e/o accompagnare nel mondo del lavoro anche attraverso contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma ragazzi che si trovano in situazione di abbandono scolastico.
Il progetto, della durata massima di 12 mesi, deve coinvolgere almeno 10 studenti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie, che non hanno compiuto il ventesimo anno di età allatto delliscrizione; gli studenti possono essere iscritti anche a percorsi e/o annualità differenti. Il volume orario massimo assegnabile a ciascun progetto è pari a 750 ore di cui almeno 250 ore di tirocinio in azienda; lassegnazione è disposta, previa valutazione qualitativa del progetto, con determinazione del dirigente del Servizio competente compatibilmente con le risorse disponibili.
Per ogni progetto di riorientamento il Servizio riconosce alle Istituzioni formative paritarie un finanziamento aggiuntivo pari al volume orario spettante valorizzato al parametro riportato al paragrafo 4 del presente provvedimento.
A partire dalla.f. 2018/19 le richieste di finanziamento dei progetti di riorientamento devono essere presentate entro il 30 settembre della.f. in corso. I progetti possono essere presentati dalle Istituzioni formative paritarie, anche con la partecipazione in rete degli Istituti formativi provinciali.
3. VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA AFFIDATE FINO ALLA.F. 2018/19
Ferma restando la pattuizione prevista dal contratto di servizio la delega di quote di attività formativa affidata all'Istituzione formativa paritaria è consentita nei casi e nel rispetto delle condizioni previsti nel presente Documento dei criteri.
La delega di quote dell'attività finanziata è soggetta ai seguenti vincoli:
- non è consentita la delega, ad Enti o Società esterne, delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi;
- i soggetti esterni devono sempre garantire una qualità ottimale delle prestazioni di servizio rese; qualora detto servizio sia svolto da categorie diverse dalle persone fisiche, Società di persone, Associazioni con o senza personalità giuridica, Imprese individuali, Associazioni di liberi professionisti, dovranno rispettare anche i seguenti vincoli:
a) la delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del costo totale di ogni singolo intervento formativo affidato in base al contratto di servizio (sommatoria atti di delega);
b) l'Istituzione formativa paritaria deve rimanere pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione degli interventi formativi oggetto di delega;
c) le attività assegnate al subaffittuario non possono costituire oggetto di ulteriore delega a soggetti diversi dalle persone fisiche;
fra l'Istituzione formativa paritaria e il subaffittuario non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile.
Il limite massimo di cui al punto sub a) non si applica nei seguenti casi:
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1) delega di quote di attività formativa e/o prestazioni a questa direttamente complementari, rivolte agli operatori della formazione professionale;
2) delega di quote di attività formativa per l'intervento di organismi certificatori esterni.
In ogni caso, non deve sussistere nei confronti del Soggetto delegato (detto anche subaffittuario) alcuno dei divieti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. e delle circolari applicative nazionali in materia di normativa antimafia, ove applicabile.
Per gli interventi attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da Enti Bilaterali, da Consorzi (di I° e II° livello), in partnership o reti di scuole, poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale, da Fondazioni nonché per le partnership attivate nell'ambito dei percorsi di Alta formazione, i rapporti fra gli organismi associati non rientrano nell'ambito di tale istituto.
La delega inoltre è ammissibile alla condizione che avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia ed economicità ed il soggetto delegato sia scelto nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia contrattuale e che i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria delegante e delegato siano regolati con apposito contratto contenente le prestazioni delegate con i relativi costi.
Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.
Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.
3.bis VINCOLI ALLAFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI A PARTIRE DALLA.F.
2019/20
Allinterno delle attività del contratto di servizio si distinguono due tipologie di attività:
• attività caratteristiche: si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato laffidamento del servizio. Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
• attività di supporto: si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a questultime, carattere accessorio o strumentale.
Quando una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, né tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.
Nella categoria generale dellaffidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:
1- le ipotesi di delega propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);
2- le ipotesi di acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori, quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).
Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi:
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• gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
• gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dellincarico (es. docenza) non si ricorre allutilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono lazienda stessa;
• gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge lincarico;
• gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dellart. 10 della legge 12 novembre 2011,
n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge lincarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o allassociazione;
• incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali.
Il soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dellamministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.
Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.
Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.
a) Delega di attività caratteristiche
La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione e docenza/orientamento, purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:
• che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui listituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;
• che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
• che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica;
• che limporto previsto delle attività delegate, comprensivo di oneri fiscali, non superi complessivamente il 30% del costo totale di ogni singolo intervento formativo affidato in base al contratto di servizio (sommatoria atti di delega).
La delega deve essere autorizzata dallAmministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. LAmministrazione di impegna a rispondere entro e non oltre 30 giorni.
Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche, non è richiesta lautorizzazione preventiva.
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Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.
Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dellart. 2359 del codice civile.
Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.
Il compenso previsto per lattività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.
Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.
Non rientrano nellistituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale. Per lassegnazione e lattuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria lautorizzazione preventiva del Servizio competente.
In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.
Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.
Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.
b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto
Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.
Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri , possono riguardare:
• il noleggio di attrezzature;
• contratti di manutenzione;
• appalto di pulizie;
• lorganizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
• lacquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
• le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.
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Per l'affidamento il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.
4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO
Il finanziamento è dato, ad eccezione dei percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO", definiti per i singoli ambiti di riferimento, e il volume orario assegnato a seguito dellistruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.
Per quantificare la voce a) si utilizzano i seguenti parametri di costo, definiti per anno formativo, per ora corso e per ambiti specifici:
a.f. 2015/16 | a.f. 2016/1 7 | a.f. 2017/1 8 | a.f. 2018/19 | a.f. 2019/20 | |
Alberghiero (Settore Servizi: Indirizzo Alberghiero e della ristorazione) | 148,00 | 155,00 | 154,00 | 161,50 | 161,50 |
Artigianato (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Grafico / Indirizzo Abbigliamento) | 142,00 | 150,00 | 148,00 | 153,00 | 153,00 |
Benessere (Settore Servizi: Indirizzo Acconciatura ed estetica / Indirizzo Sanitario e socio assistenziale) | 140,00 | 148,00 | 146,00 | 151,00 | 151,00 |
Industria, Turismo (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Produzioni lavorazioni industriali e artigianali / Lavorazioni industriali e artigianali artistiche / Indirizzo Animazione turistico-sportiva) | 141,00 | 149,00 | 147,00 | 152,00 | 152,00 |
Servizi (Settore Servizi: Indirizzo Amministrativo e commerciale) | 139,00 | 146,00 | 145,00 | 149,50 | 149,50 |
Corso annuale per lesame di stato (CAPES) | 120,00 | 127,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
Progetti di riorientamento a partire dalla.f. 2017/18 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Dall'a.f. 2016/2017 i percorsi di qualifica per adulti sono finanziati applicando al volume orario assegnato al gruppo classe il parametro definito per il singolo ambito.
In fase di prima assegnazione il finanziamento per i percorsi dei quarti anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è definito nella misura del 95% del finanziamento spettante.
Il restante finanziamento viene assegnato a seguito della formalizzazione di specifica richiesta dell'Istituzione formativa paritaria. Nel quantificare detto saldo il Servizio tiene conto del numero di studenti che non hanno assolto ai requisiti di frequenza minima richiesta per lammissione allesame conclusivo del quarto anno, operando una riduzione pari a un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18 o una riduzione pari a un quindicesimo per ogni studente mancante ai 12 per i percorsi attivati in deroga in quanto unica edizione a livello provinciale. A partire dalla.f.
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2017/18, il requisito della frequenza minima richiesta per lammissione allesame va verificato anche per gli studenti che si sono ritirati in corso danno con riferimento alla data del ritiro.
A decorrere dalla.f. 2016/2017 il finanziamento dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma è dato dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO ORARIO PER LAPPRENDISTATO" di seguito riportati e il volume orario assegnato a seguito dellistruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.
gruppo di apprendisti | Parametro di costo orario per lapprendistato |
Da 1 a 3 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma | 15,00 |
Da 4 a 6 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma | 12,50 |
Da 7 a 10 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma | 10,00 |
Da 11 a 14 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma | 8,50 |
A partire dalla.f. 2018/19 le ore di tutoraggio e di accompagnamento sono valorizzate utilizzando il parametro di riferimento del gruppo di apprendisti riconosciuto per il singolo apprendista.
Nel caso in cui gli studenti del gruppo di apprendisti, regolarmente iscritti a percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, sono più di 14 viene finanziato il
gruppo classe per un totale di euro 76.500,00 per il primo e secondo anno e di euro 63.750,00 per il terzo e quarto anno, al netto delle relative entrate se previste.
Il gruppo di apprendisti viene costituito dallIstituzione formativa paritaria qualora valutato possibile sotto il profilo didattico-organizzativo, anche comprendendo studenti apprendisti iscritti a percorsi/indirizzi/articolazioni e annualità diverse, anche iscritti su sedi diverse.
Il finanziamento riconosciuto per il singolo studente è determinato in funzione della numerosità del
gruppo di apprendisti e delle ore di formazione esterna previste dal piano formativo individualizzato.
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIRITTO ALLO STUDIO
Per quantificare le assegnazioni aggiuntive per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuovere il diritto allo studio degli stessi si utilizzano i parametri di seguito riportati, definiti per ora corso:
Formazione per studenti con bisogni educativi speciali | 81,00 |
Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali | 30,00 |
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FORMAZIONE PREVISTA DA SPECIFICHE LEGGI
Nel presente documento si individuano i parametri finanziari che il Servizio o gli altri Servizi competenti in materia dovranno adottare per la quantificazione del finanziamento da assegnare per i percorsi di formazione previste da specifiche leggi. Come previsto dal contratto di servizio, art. 2 comma 4, e nel rispetto dell'offerta formativa prevista nel Programma per i percorsi previsti da specifiche leggi tutta l'attività inerente l'assegnazione dei relativi percorsi e delle risorse finanziare, il controllo dei rendiconti, i monitoraggi e ogni quantaltra attività ad essa collegata è a carico del Servizio o dei rispettivi Servizi competenti in materia che hanno disposto lassegnazione iniziale.
La durata corsuale ai fini economico finanziari è quella fissata dal Programma e i parametri finanziari di riferimento sono quelli di seguito riportati, definiti per ora corso fino alla.f. 2016/17 :
AREA SALDATURA | 171,00 |
AREA SALDATURA P.E. | 216,00 |
AREA IMPIANTI DI RISALITA E TERMICI | 130,00 |
AREA AUTOTRASPORTO E REVISIONE VEICOLI | 130,00 |
AREA ESTETICA E ACCONCIATURA | 130,00 |
Lassegnazione annuale a preventivo per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi rappresenta la misura finanziaria massima rendicontabile. Detta assegnazione farà riferimento ad un parametro ridotto del 30%, terrà conto del numero previsto di utenti per la quantificazione delle entrate teoriche e non potrà comunque superare limporto riconosciuto per lanno formativo 2014/2015.
La durata corsuale ai fini economico finanziari è quella fissata dal Programma e i parametri finanziari di riferimento sono quelli di seguito riportati, definiti per ora corso a decorrere dalla.f. 2017/18:
AREA SALDATURA | 120,00 |
AREA SALDATURA P.E. | 151,00 |
AREA IMPIANTI DI RISALITA E TERMICI | 91,00 |
AREA AUTOTRASPORTO E REVISIONE VEICOLI | 91,00 |
AREA ESTETICA E ACCONCIATURA | 91,00 |
Lassegnazione annuale a preventivo per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi rappresenta la misura finanziaria massima rendicontabile. Detta assegnazione, a partire dalla.f. 2017/18 farà riferimento ai parametri riportati nella tabella di cui sopra, terrà conto del numero previsto di utenti per la quantificazione delle entrate teoriche e non potrà comunque superare limporto riconosciuto per lanno formativo 2014/2015.
A partire dalla.f. 2018/19 i percorsi formativi previsti da Specifiche leggi sono attivati dai soggetti abilitati senza oneri a carico del Programma pluriennale della formazione professionale.
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FINANZIAMENTO DI POLI SPECIALISTICI DI FILIERA
Il parametro di costo per quantificare la voce A) per l'attività realizzata nei poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT è pari a 70,00 per ora docenza/coordinamento.
5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Alle Istituzioni formative paritarie potranno essere assegnate, secondo le modalità e i limiti dellofferta formativa prevista dal Programma, le seguenti tipologie di intervento formativo:
1. Percorsi triennali e quadriennali;
2. Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
3. Corso annuale per lesame di stato (capes);
4. Percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato;
5. Percorsi di qualifica per adulti;
6. Poli specialistici di filiera riconosciuti;
7. Formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
8. Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
9. Specifiche leggi fino alla.f. 2017/18;
11. Progetti di riorientamento.
Le modalità di finanziamento della formazione professionale prevedono:
A. un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi formativi assegnati, calcolato applicando i parametri definiti nel paragrafo 4. al volume orario validato e assegnato dal Servizio. Voce A);
B. una quota di finanziamento aggiuntiva a titolo di riequilibrio per un riallineamento graduale ai parametri nellarco del triennio, nel caso in cui ladozione di detti parametri determini una riduzione del finanziamento, rispetto al finanziamento teorico spettante per i gruppi classe effettivamente attivati per la.f. 2015/2016 quantificato con i criteri in vigore per la.f. 2014/2015 . La quota di finanziamento aggiuntivo è pari al 75% della riduzione finanziaria per la.f. 2015/16, al 50% per la.f. 2016/2017 e al 25% per la.f. 2017/2018. Voce B).
A partire dalla.f. 2018/19 la quota riferita alla voce B). è pari a zero;
C. il rimborso totale delle spese relative alle seguenti voci, di seguito denominate costi specifici Voce C):
1. canoni di locazione;
2. rimborsi per la messa a disposizione di immobili di proprietà degli enti;
3. trattamento di fine rapporto (liquidazioni/anticipazioni/integrazioni);
4. utilizzazione di personale dip. ex art.84, comma 4, lett. e) l.p.n.5/2006;
5. messa in disponibilità di personale dipendente dalle istituzioni;
6. oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps;
7. riscaldamento locali adibiti a mensa scolastica;
8. adeguamento costo del personale per rinnovo contrattuale
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9. fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino
Le assegnazioni di cui ai punti A. e B. sono destinate a coprire i costi delle attività formative sopra elencate.
Lassegnazione annuale, misura finanziaria massima rendicontabile, è quantificata a preventivo come sommatoria tra i costi riferiti ai percorsi formativi assegnati, la quota di riequilibrio, i costi specifici spettanti come sopra elencati: Sommatoria Voci A), B), e C).
In aggiunta allIstituzione formativa paritaria sono assegnati e liquidati, a consuntivo:
• i finanziamenti di cui al punto C.3 del paragrafo 7. del presente documento;
• eventuali costi per trasferte e/o missioni e compensi per lavoro straordinario per il personale in utilizzo, se preventivamente autorizzate dal Servizio provinciale competente, di cui al punto C.4. del paragrafo 7. del presente documento.
6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI
I parametri di costo, utilizzati per quantificare la voce A) del finanziamento assegnato alle Istituzioni formative paritarie, coprono;
• i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
• i costi indiretti.
Il finanziamento attribuito sulla voce A) e B) è destinato a coprire i costi che le istituzioni formative paritarie sostengono per la realizzazione delle attività formative assegnate nellambito del contratto di servizio.
6.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati
I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.
La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui allart. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.
Pubblicizzazione e promozione
L'importo massimo riconoscibile è determinato dal prodotto tra:
• limporto di 2.500,00 e il numero delle sedi territoriali presenti nel Programma in cui la singola Istituzione formativa paritaria è attiva, per lIstituzione che gestisce più centri di formazione professionale;
• limporto di 2.500,00 e il numero delle qualifiche e dei diplomi presenti nel Programma e attivati dalla singola Istituzione formativa paritaria, per lIstituzione che gestisce un unico centro di formazione professionale.
Per le Istituzioni che gestiscono più centri di formazione professionale il cui numero di sedi sia inferiore a 3 l'importo calcolato come sopra indicato viene maggiorato del 50% a partire dall'a.f. 2016/17.
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Per detta tipologia di costi, a partire dalla.f. 2018/2019, per i percorsi in apprendistato per la qualifica e/o il diploma viene riconosciuto al massimo un importo pari a 2.500,00, indipendentemente dal numero di percorsi attivati e dal numero di sedi coinvolte e solo nel caso in cui detti percorsi vengono effettivamente promossi.
• Costi per collaborazioni professionali esterne
Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali.
I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di docenza sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:
Figure professionali | Importo orario |
Docenti esterni | 88,00 |
Docenti del sistema scolastico provinciale | 50,00 |
Coordinatore e tutor esterni | 60,00 |
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale | 35,00 |
Amministrativa/Segretaria | 35,00 |
Assistente educatore a supporto di studenti con bisogni educativi speciali | 26,00 |
Facilitatore alla comunicazione a supporto di studenti con bisogni educativi speciali | 31,50 |
Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a 88,00/60,00.
Sono ammesse le spese di trasporto connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.
• Membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi "
Per i compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esame finale, si applicano le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1336 di data 05.06.2009.
A partire dalla.f. 2018/19 i costi relativi ai membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi" non sono rendicontabili nellambito del Programma.
• Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi
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Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto della.f. di acquisto.
Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.
Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dellattività didattica o attività funzionali alla stessa purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
• si tratti di beni di nuovo acquisto;
• il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
• venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
• si applichino, per il calcolo dellammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni delle stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purché si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.
La quota di ammortamento è così calcolata: QA = (M/T) * C * P
Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) * Costo dellattrezzatura * Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.
Se lattrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base delleffettivo utilizzo dellattrezzatura per tale attività, salvo che lammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per lutilizzo degli spazi.
Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con lesclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Limporto massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.
La spesa per beni ad utilità ripetuta il cui valore complessivo è maggiore di euro 516,46 (IVA esclusa) - acquistati con le risorse assegnate e non utilizzate sulle voci A) e B) (escluse le risorse assegnate ai percorsi di apprendistato, per adulti, per specifiche leggi e per percorsi di riorientamento) - può essere esposta totalmente nel rendiconto dellanno formativo in cui è stata sostenuta e pagata o, in alternativa nei rendiconti successivi, tenuto conto che il termine ultimo è rappresentato dal rendiconto della.f. 2019/20. Per detti beni non è possibile esporre a rimborso le quote di ammortamento.
• Manifestazioni, convegni e congressi
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L'importo massimo riconoscibile per detta tipologia di costo è pari al 5 per mille del finanziamento assegnato.
• Tutor sportivo
Per favorire gli studenti della formazione professionale che praticano sport in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale (studenti atleti) è previsto il riconoscimento di 68 ore annuali per il tutoraggio nei confronti degli studenti coinvolti/interessati (tutor sportivo).
I parametri definiti al punto 4 del presente documento includono anche il costo del tutor sportivo; sono ammessi a rendicontazione i costi riferiti ad un massimo di 68 ore annuali di un tutor sportivo per gruppi di massimo 4 studenti atleti.
6.2 Costi indiretti
I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi sono riconosciuti nei limiti massimi di seguito stabiliti per singola tipologia.
La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui allart. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.
• Organi statutari
Per detta voce è riconosciuto un costo massimo pari a 47.000,00, equivalente alla spesa stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 per i componenti dei Consigli di amministrazione delle Agenzie nellipotesi che detto organismo sia composto da 3 soggetti esterni (il Presidente e due membri).
• Distacchi sindacali a partire dall'a.f. 2016/2017
A partire dall'a.f. 2016/17 il costo per distacchi sindacali è assorbito dal paramento di costo definito per ora corso e per ambito specifico. Il costo massimo riconosciuto per distacchi, permessi e partecipazione a riunioni sindacali è determinato secondo parametri equivalenti a quelli provinciali di cui allart. 32 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e alla deliberazione provinciale
n. 483 del 30 marzo 2015 e s.m.i.. In particolare, i contingenti per prerogative sindacali sono calcolati applicando i parametri provinciali al numero totale dei dipendenti degli enti dei centri di formazione professionale paritari e nello specifico, un parametro dello 0,00069 per i distacchi, di 49 minuti annui per i permessi e dello 0,11 + 8 minuti annui per i permessi per le riunioni di organi direttivi statutari, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei parametri deliberati dalla Giunta provinciale.
La rilevazione del personale in servizio, utile ai fini del calcolo dei contingenti massimi, sarà fatta al 31 dicembre ed avrà valore per un biennio.
La rendicontazione della spesa sarà effettuata in base alleffettivo utilizzo dei contingenti e dovrà essere esposta in maniera dettagliata; i costi sopra descritti dovranno essere rendicontati con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 11 del contratto di servizio.
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6.3 Costi non riconosciuti
Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:
• premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
• spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'Istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito.
• le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia;
• i compensi eventualmente erogati per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale a partire dai percorsi attivati dall'a.f. 2016/2017.
7. COSTI SPECIFICI - VOCE C)
Le istituzioni formative paritarie possono richiedere nella proposta di cui a punto 1. il riconoscimento dei costi specifici di seguito riportati nei limiti massimi indicati:
1. Canoni di locazione;
2. Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie;
3. Trattamento di fine rapporto;
4. Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P 7 agosto 2006, n. 5;
5. Messa in disponibilità di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie;
6. Oneri previdenziali INPDAP - differenziale rispetto al trattamento INPS;
7. Riscaldamento locali adibiti a mensa scolastica;
8. Adeguamento costo del personale per rinnovo contrattuale
9. Fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino
• C.1 Canoni di locazione
Sono rendicontabili i canoni di locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività formative oggetto del contratto di servizio, previa verifica dei contratti di locazione e della valutazione di eventuali aggiornamenti del canone, dovuti in corso d'anno, quantificati in base alle vigenti normative in materia contrattuale.
Sono rendicontabili come canoni di locazione le spese sostenute in conto lavori nei casi di ristrutturazione/completamento di immobili di proprietà dellente pubblico e dati in concessione allIstituzione formativa paritaria. Il finanziamento riconosciuto a tal fine, annualmente dal Servizio, che non potrà essere superiore al corrispettivo pattuito o al costo dei lavori di ristrutturazione/completamento suddiviso per gli anni di durata del contratto, non potrà comunque
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essere superiore allimporto annuo definito dalla perizia di stima effettuata dal competente Servizio provinciale.
• C.2 Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie.
Nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria metta a disposizione immobili di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività prevista nel contratto di servizio, sono riconosciuti come rimborsi le quote derivanti da perizia di stima della competente Struttura provinciale che terrà conto di eventuali contributi pubblici concessi sulla base di leggi di settore (es. L.R. n. 40/1968), per la ristrutturazione/ampliamento/acquisto di immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute di utilità pubblica (es. attività culturali, educative-formative e di connessi servizi).
Qualora la perizia di stima non abbia tenuto conto degli eventuali contributi ottenuti, il canone annuo determinato dalla stessa, eventualmente aggiornato in base ai criteri definiti nel successivo capoverso, viene ridotto di un importo corrispondente ad una percentuale calcolata sulla differenza tra il suddetto canone e quello eventualmente riconosciuto prima dell'intervento manutentivo; la percentuale suddetta è ricavata dal rapporto tra il contributo percepito entro il 31 agosto antecedente all'anno formativo di riferimento e il costo totale dell'opera considerata.
Le informazioni relative alle suddette circostanze sono dichiarate dagli enti con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica resa disponibile dal competente Servizio.
Detto canone annuo non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nel periodo 2015/2020.
Listituzione formativa paritaria può mettere a disposizione gli spazi di sua proprietà a soggetti terzi facenti parte del sistema pubblico provinciale (finanziati e vigilati in via diretta o indiretta), previa richiesta al Servizio competente. Qualora lAmministrazione riconosca lutilità e la strategicità di tale collocazione per il sistema educativo provinciale, lIstituzione formativa paritaria può non richiedere al soggetto terzo il rimborso per la messa a disposizione degli spazi.
• C.3 Trattamento di fine rapporto TFR
A decorrere dallanno formativo 2015/16 i costi annuali relativi agli accantonamenti del TFR, disposti in attuazione della legge finanziaria n. 296 del 27.12.06 e dai successivi decreti attuativi, sono ricompresi nei parametri finanziari di cui al punto 4. del presente documento e pertanto sono inclusi nella quota di finanziamento di cui alle voci A. e B.
E' riconosciuto il costo per la liquidazione del TFR al personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie sia a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, sia in caso di riconoscimento di anticipazioni come previsto dal contratto di lavoro di riferimento nelle forme di seguito riportate.
I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.12.2006, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie.
Per i finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che, avendo meno di 50 dipendenti e/o in virtù del loro particolare ordinamento, non versano integralmente il TFR maturato ai fondi pensione o all'Inps non rileva la scadenza del 31.12.2006; per dette Istituzioni i finanziamenti relativi alle
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liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR continuano ad essere assegnati e liquidati dalla Provincia solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente.
Lassegnazione del finanziamento alle Istituzioni che si trovano in questa particolare situazione verrà ridotta in funzione del numero di dipendenti che non hanno optato per il versamento dellintera quota maturata di TFR allInps o a fondi pensione. La riduzione sarà calcolata in proporzione al numero di dipendenti che non hanno aderito ad alcun fondo o lo hanno fatto in misura parziale sul totale dei dipendenti e con riferimento ad una decurtazione pari a 1,50 per ogni ora corso assegnata. La percentuale per la decurtazione dell'assegnazione, calcolata sui dati riferiti al 31.12.2014, esplica la sua efficacia per il periodo 2015-2020.
Detti finanziamenti sono assegnati dal Servizio e liquidati sulla base della vigente normativa solo a seguito di dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituzione (...chiusura della posizione come sopra descritto senza null'altro a pretendere per il futuro).
• C.4 Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5
Sono riconosciuti i costi per la messa a disposizione di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, esclusivamente in caso di utilizzo da parte delle strutture provinciali facenti capo al Dipartimento competenti in materia di istruzione e formazione professionale, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 05.08.2010.
• C.5 Messa in disponibilità di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie
Qualora non siano attivabili le altre forme di utilizzo anche attraverso la mobilità inter-enti, sono riconosciuti i costi per la messa in disponibilità del personale dipendente, previa effettuazione di corsi di riqualificazione professionale, con le modalità e limiti previsti dal contratto di riferimento.
• C.6 Oneri previdenziali INPDAP
E' riconosciuto, per le Istituzioni paritarie che hanno posizioni previdenziali con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, un finanziamento corrispondente alla differenza tra il costo sostenuto per l'adesione a tale Istituto previdenziale ed il costo che avrebbe comportato l'adesione all'INPS per l'analogo trattamento previdenziale del personale dipendente.
Gli Enti dovranno allegare alla Proposta e al rendiconto un elenco del personale dipendente che ha optato per l'iscrizione all'INPDAP ed esporre la modalità di calcolo adottata per la determinazione del differenziale.
• C.7 Riscaldamento locali adibiti a mensa scolastica
Sono riconosciuti i costi di riscaldamento dei locali adibiti a mensa scolastica affidata alla gestione della Comunità di valle di riferimento nella misura massima rendicontabile di euro 10,00 al metro quadro. Gli Enti dovranno allegare al rendiconto un prospetto che dimostri che detti costi non rientrano tra quelli rendicontati alla voce A) o B).
• C.8 Adeguamento costo del personale per rinnovo contrattuale
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A partire dall'a.f. 2016/17 sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dalla sottoscrizione del dell'Accordo di modifica del vigente CCPL del personale ATA e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dellinfanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, per la parte riguardante il personale docente della formazione professionale, come previsto al punto 5 dell'art. 17 del contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31.8.2015, nella misura di euro 1.015,00 per ogni docente equivalente che ha optato per le ore da 55 minuti e di euro 175,00 per docente equivalente nel caso in cui non vi sia l'opzione.
I docenti equivalenti sono calcolati dividendo per 612 il totale del volume orario riconosciuto dal Servizio competente per i percorsi di seguito riportati e nella misura massima a fianco di ciascuno indicata:
• Percorsi triennali e quadriennali: ore docenza 1.066;
• Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico: ore docenza 1066;
• Corso annuale per lesame di stato (capes): ore docenza 990;
• Percorsi di qualifica per adulti: ore docenza 740;
• Formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali: ore docenza svolte da personale docente interno entro il limite delle assegnazioni.
Gli Enti devono allegare al rendiconto un prospetto che per ogni docente riporti il costo complessivo e la quota forfettaria richiesta a rimborso alla voce C.8, derivante dall'applicazione dell'accordo sopra richiamato.
Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale n. 5 del 2006 al rendiconto va allegato, a partire dalla.f. 2016/2017, un prospetto con il dettaglio del costo del personale docente in cui va evidenziato l'eventuale risparmio derivante dall'applicazione di un contratto collettivo di lavoro per il personale docente differente da quello provinciale.
• C.9 Fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino
A partire dall'a.f. 2017/18, allIstituzione formativa paritaria che ha iscritto i propri dipendenti al Fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino, sono riconosciuti i maggiori costi derivanti da detta adesione.
AllIstituzione formativa paritaria verrà riconosciuto limporto annuale di euro 140,00 (compreso il contributo di solidarietà) per ogni dipendente iscritto al Fondo Sanifonds Trentino che ha:
• un contratto a tempo indeterminato ed ha lavorato almeno un giorno nellanno solare di riferimento;
• uno o più contratti a tempo determinato della durata consecutiva di almeno 3 mesi nellanno solare di riferimento.
LIstituzione formativa paritaria ha diritto al riconoscimento di una quota di contributo pari a euro 140,00 per ogni anno solare in cui le condizioni sopra riportate si sono verificate.
Entro il 31 gennaio ed entro il 30 maggio di ciascun a.f., o in occasione della presentazione della richiesta di saldo dei percorsi riferiti ai IV° anni, lIstituzione formativa paritaria presenta richiesta di assegnazione sulla voce C.9 allegando lelenco dei dipendenti che ne hanno diritto.
LIstituzione formativa paritaria deve allegare al rendiconto un prospetto con i seguenti dati:
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• elenco dei dipendenti iscritti al Fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino con lindicazione della tipologia di contratto (tempo indeterminato o tempo determinato);
• le date di assunzione e di cessazione;
• la data di iscrizione al fondo. Liscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati comunicati al Fondo i dati del dipendente.
8. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
La rendicontazione delle attività finanziate avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11).
Compensazioni
Sono consentite le seguenti compensazioni:
a) tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 8. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento;
b) tra l'assegnazione di cui al punto C.8 del paragrafo 7 della Sezione II e le assegnazioni di cui al punto a);
c) tra le assegnazioni di cui al punto a) e i costi specifici della voce C) e non viceversa;
d) tra le assegnazioni delle singole voci della tipologia C);
e) tra il finanziamento assegnato a preventivo e non utilizzato per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi e le assegnazioni sopra elencate, fino alla.f. 2017/18.
A partire dalla.f. 2017/18 sono possibili le compensazioni tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 6. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento e le risorse assegnate per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali di cui ai punti 7. e 8. dello stesso paragrafo/comma ma non viceversa. Inoltre, fino alla.f. 2017/18, il finanziamento assegnato a preventivo e non utilizzato per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi può essere utilizzato per finanziare attività/progetti specifici per studenti con bisogni educativi speciali.
Sono fatti salvi tutti i limiti massimi di spesa se previsti nelle singole voci di costo.
Al fine di valorizzare l'autonomia propria dell'istituzione formativa paritaria, nel limite del totale dell'assegnazione di cui ai punti A. e B. del paragrafo 5 del presente documento, la singola istituzione può valorizzare maggiormente alcune tipologie formative incidendo anche in aumento sul parametro di costo per la specifica durata corsuale e comunque sempre per voci di costo rientranti nel parametro.
Le eventuali compensazioni dovranno essere motivate nella relazione accompagnatoria al rendiconto. Il Servizio si riserva di effettuare approfondimenti e verifiche in presenza di motivazioni incoerenti rispetto alle attività oggetto del finanziamento.
Altre entrate
Fatto salvo il vincolo stabilito nel contratto di servizio e dall'art. 32 comma 2 lettera b) punto 2) del
D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo svolgimento della medesima attività, per la realizzazione di specifici progetti e iniziative complementari o arricchenti l'offerta formativa, le Istituzioni possono individuare altre fonti di
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finanziamento, anche di provenienza provinciale, che vanno comunque evidenziate fra i ricavi del rendiconto del progetto e quindi sottratte all'assegnazione da parte della Provincia.
Nel rendiconto deve essere data separata evidenza ai ricavi derivanti dalle quote di iscrizione, da contributi delle famiglie per i dispositivi di protezione individuale e/o per altre attività didattiche, dagli altri proventi incassati dalle Istituzioni formative paritarie a vario titolo. Detti ricavi vanno detratti dallassegnazione provinciale prendendo a riferimento la natura del costo che vanno a rimborsare.
Risorse assegnate sulle voci A) e B) e non utilizzate
Leventuale importo delle risorse assegnate e non utilizzate sulle voci A) e B) dovrà essere evidenziato nel rendiconto; dette risorse, ad esclusione degli importi riferiti ai percorsi in apprendistato, per adulti, per specifiche leggi e per progetti di riorientamento, rimangono a disposizione delle Istituzioni formative paritarie e potranno essere utilizzate esclusivamente per effettuare acquisti di beni a utilità ripetuta, destinati alle attività didattiche o ad esse collegate, il cui valore complessivo è superiore a 516,46 euro (IVA esclusa). Il rendiconto dovrà riportare lindicazione delle risorse non utilizzate e gli acquisti effettuati con dette risorse nel corso dellanno formativo concluso. Le risorse assegnate e non utilizzate nel periodo di programmazione 2015-2020 dovranno essere comunque utilizzate entro il 31 agosto 2020 per essere al più tardi rendicontate in sede di presentazione del consuntivo riferito alle attività svolte nellanno formativo 2019/20 .
LIstituzione formativa paritaria, nella piena autonomia e responsabilità, può acquistare detti beni anche in corso danno fermo restando che non saranno riconosciuti i maggiori costi sostenuti nella.f. per gli acquisti che non trovano capienza in sede di verifica finale del rendiconto.
LIstituzione formativa paritaria potrà richiedere, anche in corso danno, la liquidazione delle spese riferite ad acquisti effettuati con le risorse non utilizzate negli anni formativi precedenti, allegando alla richiesta di liquidazione le fatture e un prospetto riepilogativo della spesa sostenuta firmato dal legale rappresentante. Di detti acquisti lIstituzione formativa paritaria dovrà darne comunque conto in sede di rendicontazione annuale.
Di detti acquisti lIstituzione formativa paritaria dovrà darne comunque conto in sede di rendicontazione annuale.
LIstituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse non utilizzate entro il 31 agosto 2020, maggiorata degli interessi di legge.
Risorse assegnate per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali
A partire dalla.f. 2017/18 le eventuali risorse inizialmente assegnate per garantire la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali e non utilizzate dovranno essere evidenziate nel rendiconto; dette risorse rimangono a disposizione delle Istituzioni formative paritarie e dovranno essere utilizzate per attività a favore di studenti con bisogni educativi speciali negli a.f. successivi ma non oltre la.f. 2019/2020.
LIstituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse non utilizzate entro il 31 agosto 2020, maggiorate degli interessi di legge.
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Risorse assegnate destinate a rimborsare gli aumenti contrattuali
Nel rispetto di quanto previsto allart. 17 comma 5 del Contratto di Servizio attualmente in vigore, lincremento orario dei parametri è destinato a compensare il maggior costo del personale che le Istituzioni formative paritarie sosterranno a seguito della firma dell'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, sottoscritto il 21 dicembre 2016 che ha provveduto al riconoscimento degli aumenti tabellari 1.1.2016 e, a regime, 1.1.2017 e delle progressioni economiche orizzontali.
Lincremento del parametro rispetto al parametro in vigore nella.f. 2015/16 è da imputarsi totalmente al rinnovo del CCPL 2016/2018 e pertanto risulta a ciò vincolato; i parametri in vigore per gli a.f. 2016/2017, 2017/18 e 2018/19 sono riportati al paragrafo 4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO.
I criteri utilizzati dalle Istituzioni formative paritarie nel riconoscere gli aumenti contrattuali ai dipendenti devono essere in linea con quelli utilizzati per il personale provinciale.
Lincremento del parametro della.f. 2016/17 include anche una quota una tantum riferita allanno 2016. Le Istituzioni formative paritarie devono liquidare laumento contrattuale 2016/17 al personale dipendente entro la scadenza per la presentazione del rendiconto riferito alla.f. 2016/2017. Nel caso in cui il pagamento degli aumenti contrattuali sia successivo al 31 agosto 2017 le Istituzioni formative paritarie dovranno liquidare detti importi come arretrati a.f. 2016/17.
A partire dalla.f. 2017/18 gli aumenti contrattuali saranno erogati dagli Enti al personale in corso danno.
Si precisa che, come previsto dal comma 6 art. 11 del contratto di servizio, Ai fini della rendicontazione, i documenti comprovanti gli oneri/costi ...devono . essere quietanzati o accompagnati da idoneo giustificativo dellavvenuto pagamento, nonché registrati in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi contabili e della prassi contabile più accreditata.
Le Istituzioni formative paritarie devono allegare al rendiconto un prospetto di dettaglio degli aumenti contrattuali pagati e delle progressioni economiche pagate, comprensivi dei relativi oneri previdenziali, al fine di poter garantire il rispetto del comma 2 dell'art. 36 della LP n.5/2006.
Il rendiconto dovrà riportare lindicazione delle risorse eventualmente non utilizzate.
Le eventuali risorse assegnate per garantire la copertura dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCPL 2016/2018 e non utilizzate dovranno essere evidenziate nel rendiconto; dette risorse rimangono a disposizione delle Istituzioni formative paritarie e dovranno essere utilizzate per pagare gli aumenti contrattuali e/o le progressioni di carriere negli a.f. successivi ma non oltre la.f. 2019/2020.
LIstituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse non utilizzate entro il 31 agosto 2020, maggiorate degli interessi di legge.
Percorsi in apprendistato e progetti di riorientamento
Per i percorsi svolti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, trattandosi di una modalità formativa di recente introduzione, al rendiconto deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il percorso e lannualità frequentata da ogni studente, il
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numero previsto di ore di formazione, le ore di formazione individuale o per il gruppo apprendisti, nonché le eventuali ore di tutoraggio/accompagnamento/affiancamento, effettivamente erogate.
Presso la sede dellIstituzione formativa paritaria frequentata dallo studente viene istituito un registro presenze individuale o un registro presenze del gruppo di apprendisti, costantemente aggiornato, che dovrà essere firmato dallo studente e dai docenti/tutor.
Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del Servizio, espressamente incaricati.
Per i progetti di riorientamento, trattandosi di una modalità formativa sperimentale, deve essere presentato, entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, uno specifico rendiconto. A detto rendiconto deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il regolare svolgimento del progetto, il numero degli studenti coinvolti, il numero di ore di formazione erogate e di tirocinio e una relazione finale in cui sono esplicitati i punti di forza e di debolezza del progetto e i risultati conseguiti. Nel raccordo rendiconto bilancio delle Istituzioni formative paritarie deve essere data separata evidenza ai costi sostenuti per detta tipologia di progetti.
Presso la sede dellIstituzione formativa paritaria viene istituito un registro presenze degli studenti coinvolti nel progetto di riorientamento, costantemente aggiornato, che dovrà essere firmato dai docenti/tutor. Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del Servizio, espressamente incaricati.
In sede di verifica del rendiconto il Servizio riconosce allIstituzione formativa paritaria il corrispettivo relativo alle ore effettivamente erogate per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato.
Non può essere utilizzata per lacquisto di beni a utilità ripetuta la differenza tra:
• limporto teorico spettante per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato e per i percorsi di qualifica per adulti attivati nella.f. 2015/2016 e il relativo importo riconosciuto a consuntivo;
• limporto teorico spettante per i progetti di riorientamento e limporto riconosciuto a consuntivo.
Rendicontazione volume orario
In sede di rendicontazione le Istituzioni dichiarano che gli studenti sono stati messi nella condizione di effettuare le ore formative previste dai piani di studio provinciali, tenendo conto di eventuali piani individualizzati a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e indicano, ai soli fini conoscitivi, il numero delle ore svolte a consuntivo per tipologia formativa. Fino alla.f. 2017/18 le ore assegnate per la formazione prevista da specifiche leggi sono vincolanti.
Non rientrano nella dichiarazione di cui sopra i percorsi di Alta Formazione Professionale per i quali è prevista una rendicontazione a se stante, i percorsi in apprendistato e i progetti di riorientamento per i quali è richiesta una specifica dichiarazione.
A partire dalla.f. 2017/18 al rendiconto deve essere allegato un prospetto dimostrativo delle ore svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali distinte per ore docenza e ore di assistenza educativa/facilitazione alla comunicazione, inoltre devono essere indicati i progetti/le attività svolte e i nominativi del personale con il numero degli studenti coinvolti.
Ai progetti e alle attività svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali possono partecipare anche altri studenti.
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9. PROROGA DEI TERMINI
Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la proroga ivi prevista si intende autorizzata in presenza della nota dirigenziale di accoglimento delle motivazioni addotte a giustificazione della proroga stessa.
10. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI
I criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi promiscui e generali adottati per determinare l'importo di dette voci da imputare allattività realizzata devono essere oggettivi, equi, proporzionali, corretti e documentabili e devono essere riportati nella relazione finanziaria di cui allart.11 comma 3 del contratto di servizio.
Leventuale modifica dei criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali deve essere motivata e comunicata con congruo anticipo al Servizio quantificandone a grandi linee leffetto in sede di rendicontazione.
I criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali possono tenere conto della diversa organizzazione temporale/gestionale sia in ambito soggettivo che oggettivo.
Per peculiari attività formative svolte dalle Istituzioni formative paritarie caratterizzate da una diversa organizzazione temporale rispetto a quella dell'anno formativo di riferimento (es.: Alta Formazione Professionale) e per la gestione di attività formative affidate da enti pubblici, enti bilaterali, fondi professionali, i criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali sono considerati oggettivi, equi e proporzionali anche se determinati in base ai costi e ricavi accertati con riferimento all'anno formativo immediatamente precedente (ultimo rendiconto presentato). Detta circostanza andrà esplicitata nella nota di trasmissione del rendiconto.
Sono esenti dallimputazione dei costi promiscui e generali, oltre ai costi specifici di cui alla voce C), i seguenti percorsi formativi:
• Formazione per studenti con bisogni educativi speciali;
• Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
• Specifiche leggi fino alla.f. 2018/19;
• Apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma a partire dalla.f. 2016/17;
• Progetti di riorientamento;
• A partire dalla.f. 2018/19 i progetti sperimentali e innovativi, realizzati in rete anche con Istituzioni scolastiche del primo ciclo, finanziati da Enti pubblici, da Consorzi di Comuni e da Fondazioni bancarie, tramite avvisi o bandi.
Sono altresì esenti dallimputazione dei costi promiscui e generali le attività, svolte dalle Istituzioni formative paritarie, finanziate direttamente o indirettamente da Enti pubblici nazionali in base ad accordi, protocolli dintesa o convenzioni sottoscritti dalla Provincia Autonoma di Trento.
Tutte le attività che usufruiscono di servizi e spazi delle sedi territoriali delle Istituzioni formative paritarie, non rientranti tra quelle normate dal Contratto di servizio, devono essere annotate su un apposito registro prima dellinizio delle attività, con lindicazione delle date di previsto svolgimento e delleventuale corrispettivo pattuito. Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del Servizio, espressamente incaricati.
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Nel caso in cui le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) siano utilizzate da parte di altri soggetti terzi, al di fuori dellorario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo è possibile imputare i soli costi di pulizia e vigilanza.
In tali casi, e in subordine ad eventuali accordi con i Comuni o con gli Enti territoriali di riferimento già normati dalla deliberazione G.p. n. 1071 di data 30.6.2014 (ex art. 108 L.P. n.5/2006), le Istituzioni formative paritarie devono sottoscrivere apposite convenzioni che contengano tutti gli elementi previsti al punto 2 dellAllegato A parte integrante della succitata deliberazione.
Fino alla.f. 2016/17 (incluso) le quote orarie minime per lutilizzo di aule, palestre ecc. concesse ad organismi senza scopo di lucro, sono quelle previste dalla Tabella 1 dallAllegato A alla suddetta deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014; per tutti gli altri soggetti, tali quote minime sono aumentate del 20%.
Per eventuali altri spazi concessi in utilizzo, non rientranti tra le tipologie previste dalla suddetta Tabella 1, a soggetti senza scopo di lucro, si fa riferimento alla quota oraria prevista per laula didattica, in proporzione alla superficie utilizzata, rapportata a unaula didattica di media grandezza. Per utilizzi di giornate intere, ripetuti nellanno formativo, limporto minimo richiesto deve corrispondere ad almeno 5 volte la quota oraria suddetta per ogni giorno di utilizzo.
A partire dalla.f. 2017/18 le quote orarie minime per lutilizzo di aule, palestre ecc. (escluse le spese per la pulizia e per la sorveglianza) concesse in uso ad altri soggetti terzi con cui viene sottoscritta la convenzione , sono quelle previste dalla Tabella 1 dallAllegato A della deliberazione
n. 1071/2014, maggiorate degli incrementi percentuali di seguito riportati:
Altro soggetto terzo richiedente | % Maggiorazione |
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività non a pagamento | 20 % |
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività a pagamento o comunque finanziata | 40 % |
Altre istituzioni formative paritarie per attività nellambito del contratto di servizio | 200 % |
Altri soggetti terzi aventi scopo di lucro | 250 % |
E facoltà delle parti determinare diversamente il rimborso di tali oneri nei casi in cui le dimensioni di costo reale siano significativamente distanti da queste proposte in via forfetaria.
Per eventuali altri spazi concessi in utilizzo, non rientranti tra le tipologie previste dalla suddetta Tabella 1, ad altri soggetti terzi, si fa riferimento alla quota oraria prevista per laula didattica, in proporzione alla superficie utilizzata, rapportata a unaula didattica di media grandezza, opportunamente aumentata della percentuale di maggiorazione sopra indicata. Per utilizzi di giornate intere, ripetuti nellanno formativo, limporto minimo richiesto deve corrispondere ad almeno 7 volte la quota oraria suddetta per ogni giorno di utilizzo.
A partire dalla.f. 2017/2018 lIstituzione formativa paritaria che, per attività non rientranti nel contratto di servizio, utilizza per attività extrascolastiche le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) è da considerarsi altro soggetto terzo avente scopo di lucro per cui per dette attività si applicano le tariffe orarie previste dalla Tabella 1 dellAllegato A della deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014, opportunamente maggiorate delle percentuali sopra indicate. Dette attività sono inoltre esenti dallimputazione dei costi promiscui e generali, compresi quelli della sede centrale.
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Le quote minime previste dalla Tabella 1 dallAllegato A della deliberazione n. 1071/2014 vanno aggiornate ogni anno in base alle variazioni dellindice nazionale ISTAT del mese di luglio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
LIstituzione formativa paritaria può prescindere dallapplicazione delle quote sopra definite per lo svolgimento di attività effettuate da organismi partner dellIstituzione stessa nellambito di Accordi di rete/Poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT.
I criteri e le quote sopra descritti non si applicano nei casi di attività, ancorchè gestite da soggetti terzi in partenariato, rivolte esclusivamente agli studenti dellIstituzione formativa paritaria ospitante.
11. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI
La liquidazione dei finanziamenti avviene sulla base di quanto indicato dall'articolo 10 comma 6 e successivi del contratto di servizio per la generalità delle attività rientranti nello stesso e a quanto di seguito riportato.
La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, a far data dal primo settembre di ogni anno, su fabbisogni di cassa quadrimestrali, quantificati in base allo stato previsionale di realizzazione delle attività e degli interventi per garantire il diritto alla formazione.
Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del contratto di servizio. Tale acconto non potrà essere superiore al 20% del finanziamento complessivo assegnato per lanno formativo precedente.
A partire dalla.f. 2016/2017 le eventuali maggiori somme erogate rispetto allimporto del rendiconto validato dal Servizio competente sono trattenute dallIstituzione formativa paritaria e sono considerate acconti sulle assegnazioni vincolate la cui gestione è disciplinata al paragrafo 8 del Documento dei criteri.
LIstituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse incassate e non utilizzate entro il 31 agosto 2020, maggiorate degli interessi di legge.
Per quanto riguarda i progetti di riorientamento, attivati a partire dell'a.f. 2017/2018, viene stabilito che la liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, su fabbisogni di cassa quadrimestrali per un importo massimo pari al 98% dellassegnazione. Il rimanente finanziamento, pari al 2%, verrà corrisposto dalla Provincia a titolo di saldo entro il termine previsto al comma 10 dell'art. 10 del contratto di servizio.
12. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE
Eventuali attività formative, assegnate e finanziate, ma non realizzate o che, realisticamente, non si realizzeranno entro la conclusione dell'anno formativo, devono essere comunicate al competente Servizio entro il 31 maggio della.f. in corso. Il Servizio, con atto dirigenziale, rideterminerà il finanziamento spettante.
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13. ENTRATE
Il concorso a carico degli utenti si applica agli studenti che frequentano le attività gestite dalle Istituzioni formative paritarie, nonché a quelli degli Istituti formativi provinciali in quanto compatibili con le previsioni di cui allart. 16 comma 2 della L.P. 7.8.2006, n. 5.
QUOTE RELATIVE AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - PER STUDENTE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) | EURO |
Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale | 45,00 |
Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico | 60,00 |
Corso annuale per lesame di stato CAPES - | 60,00 |
Percorsi di qualifica per adulti | 45,00 |
Le Quote relative al concorso per la partecipazione ai corsi di formazione - per studente, sopra riportate, si applicano anche agli studenti in apprendistato formativo: le quote, determinate in funzione della tipologia di percorso frequentato, sono corrisposte per ogni annualità prevista dal Piano Formativo Individuale e in base al contratto di apprendistato sottoscritto.
Per quanto riguarda i Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale, il
Quarto anno per il perseguimento del diploma professionale e il Corso annuale per lesame di Stato è ammessa la possibilità per le Istituzioni formative paritarie di richiedere dei contributi finanziari a carico degli studenti. I suddetti contributi dovranno essere specificatamente destinati alle attività, ancorché previste nella programmazione di centro, comunicate agli studenti e alle loro famiglie, rientranti nelle seguenti fattispecie:
- ulteriori attività rispetto a quelle curricolari (oltre le 1066 ore);
- uscite didattiche, soggiorni studio e spostamenti conseguenti allespletamento del percorso formativo;
- eventuali dotazioni e particolari sussidi messi a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie. Le Istituzioni definiscono preventivamente i criteri per la determinazione di suddetti contributi finanziari nonché le procedure per il corretto trattamento contabile e fiscale delle conseguenti quote finanziarie in entrata.
ALTRE TIPOLOGIE FORMATIVE | EURO |
Perfezionamento post-qualifica e formazione permanente | 45,00 |
Interventi previsti da specifiche leggi fino alla.f. 2017/18: | |
- corsi inferiori alle 40 ore | 55,00 |
- corsi dalle 40 ore alle 100 ore | 100,00 |
- corsi superiori alle 100 ore | 135,00 |
- corsi di abilitazione professionale di acconciatura e di estetica a seguito | 60,00 |
del percorso di IeFP triennale |
In presenza di risorse finanziarie insufficienti a coprire il fabbisogno per la tipologia denominata
Formazione prevista da specifiche leggi, le Istituzioni formative, per far fronte alle spese non
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finanziate dalla Provincia, potranno fino alla.f. 2017/18 maggiorare le quote minime indicate quale concorso a carico degli utenti, fino a copertura delle spese.
E inoltre prevista una quota per la partecipazione:
- allesame di qualifica professionale da parte dei candidati privatisti così definita:
• Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
• Candidato non residente in provincia di Trento Euro 100,00
- allesame finale previsto per gli interventi relativi alle specifiche leggi laddove non risulta vincolante la frequenza di un determinato percorso di formazione
• Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
• Candidato non residente in provincia di Trento Euro 50,00
Non è concessa facoltà alle Istituzioni formative paritarie di proporre maggiorazioni delle sopraindicate quote a carico degli utenti, fatto salvo quanto sopra specificato, ad esclusione di quelle individuate per le specifiche leggi, che sono pertanto da intendersi quali quote minime fino alla.f. 2017/18.
A partire dalla.f. 2018/19 le quote riferite a interventi previsti da specifiche leggi sono stabilite, in autonomia, dalle singole istituzioni formative paritarie e provinciali che attuano tali percorsi.
In deroga ai criteri generali, ad esclusione dellAlta Formazione Professionale e delle specifiche leggi, le quote a carico degli allievi non dovranno essere corrisposte da:
• allievi il cui nucleo familiare fruisca dellassegno unico - quota per il sostegno al reddito;
• minori stranieri non accompagnati, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta, con la condizione che tutte le categorie descritte risultino inserite in Progetti gestiti dalla Provincia;
• detenuti
Le Istituzioni formative paritarie possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi finanziari per i dispositivi di protezione personale.
Le Istituzioni formative paritarie devono dichiarare, oltre alle entrate di cui sopra, le entrata incassate da soggetti terzi per le attività finanziate nellambito del contratto di servizio e ogni altro ricavo derivante dallutilizzo da parte di soggetti terzi delle strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa), al di fuori dellorario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo.
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SEZIONE III PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREMESSA
I criteri individuati in questa sezione si riferiscono all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciale, se e in quanto applicabili.
Cxx xxxxxxxxo riferimento alla Fondaxxxxx Xxxxxx Xxxx - Istituto Agrario San Michele, del presente documento, si applicano i criteri riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di seguito individuati, mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.
1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI
I criteri per l'ammissione ai percorsi di Alta Formazione Professionale sono definiti con apposite deliberazioni della Giunta provinciale per quanto riguarda i requisiti di accesso generali e specifici per ladesione alla valutazione in ingresso.
Per gli studenti che frequentano i percorsi di Alta Formazione Professionale volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore, la frequenza minima è fissata ad almeno l'80% del percorso personalizzato.
2. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUTTORIA PER LASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE
Le istituzioni formative paritarie e gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciali che intendono attivare un percorso di Alta Formazione Professionale previsto dal Programma pluriennale della formazione professionale dovranno presentare al Servizio apposita Proposta entro il 15 novembre di ogni anno. Alla Proposta è allegata la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti al percorso.
A partire dalla.f. 2018/19 le istituzioni sopra richiamate devono presentare, entro lo stesso termine sopra riportato, la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti alla seconda annualità del percorso avviato nella.f. precedente, il numero e i nominativi degli studenti ritirati.
Limitatamente all'a.f. 2016/2017, la scadenza per la presentazione delle Proposte dei percorsi di Alta Formazione Professionale è fissata al 28 novembre 2016; alla Proposta è allegata la
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Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il numero degli studenti iscritti al percorso.
La proposta di attivazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale e la dichiarazione del numero di studenti iscritti alla seconda annualità del percorso già avviato sono sottoposte ad un'istruttoria definita dal Dirigente del Servizio, volta alla verifica del rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel Programma.
Detta istruttoria è disposta d'ufficio dal Dirigente del Servizio ed è volta a verificare il numero delle iscrizioni, valide ai fini della quantificazione del volume orario per i singoli percorsi, alla data del 15 novembre di ogni anno formativo. Liscrizione si intende perfezionata a seguito del versamento della prima rata di contributo di cui al punto 11 del presente documento.
La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nel Programma al paragrafo Criteri e standard dimensionali e al presente paragrafo del presente documento ed è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal Programma, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.
Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato a partire dall'a.f. 2016/2017 dal numero di percorsi di Alta formazione Professionale x n. 1.500 ore (per singola annualità).
A partire da gennaio 2017 il gruppo classe dei percorsi di Alta Formazione Professionale è formato da un numero minimo di 18 studenti per i percorsi standard e di 22 studenti per i percorsi
integrati nel Referenziale formativo.
Il percorso di Alta Formazione Professionale non è attivato nel caso in cui il numero minimo di iscritti idonei, sopra riportato, non venga raggiunto.
In deroga a quanto sopra riportato il percorso di Alta Formazione Professionale di Tecnico superiore dei servizi turistico ricettivi è attivato, limitatamente alla.f. 2016/2017, con un numero minimo di 15 studenti e il relativo finanziamento si riduce di un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18. Per detto percorso, ai fini delle definizione del gruppo classe, si tiene conto anche delle iscrizioni perfezionate entro il 15 febbraio 2017.
A partire dall'a.f. 2016/2017 l'avvio dei percorsi di Alta Formazione Professionale è fissato a1 7 gennaio di ogni anno o al primo giorno lavorativo successivo a tale data e la durata delle singole annualità del percorso coincide con l'anno solare.
3. VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITÀ FORMATIVA AFFIDATE FINO ALLA.F. 2018/19
Ferma restando la pattuizione prevista dal contratto di servizio, la delega di quote di attività formativa affidata all'Istituzione formativa paritaria è consentita nei casi e nel rispetto delle condizioni previsti nel presente Documento dei criteri.
La delega di quote dell'attività finanziata è soggetta ai seguenti vincoli:
- non è consentita la delega, ad Enti o Società esterne, delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi;
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- i soggetti esterni devono sempre garantire una qualità ottimale delle prestazioni di servizio rese; qualora detto servizio sia svolto da categorie diverse dalle persone fisiche, Società di persone, Associazioni con o senza personalità giuridica, Imprese individuali, Associazioni di liberi professionisti, dovranno rispettare anche i seguenti vincoli:
a) la delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del costo totale di ogni singolo intervento formativo affidato in base al contratto di servizio (sommatoria atti di delega);
b) l'Istituzione formativa paritaria deve rimanere pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione degli interventi formativi oggetto di delega;
c) le attività assegnate al subaffittuario non possono costituire oggetto di ulteriore delega a soggetti diversi dalle persone fisiche;
fra l'Istituzione formativa paritaria e il subaffittuario non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile.
Il limite massimo di cui al punto sub a) non si applica nei seguenti casi:
1) delega di quote di attività formativa e/o prestazioni a questa direttamente complementari, rivolte agli operatori della formazione professionale;
2) delega di quote di attività formativa per l'intervento di organismi certificatori esterni.
In ogni caso, non deve sussistere nei confronti del Soggetto delegato (detto anche subaffittuario) alcuno dei divieti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. e delle circolari applicative nazionali in materia di normativa antimafia, ove applicabile.
Per gli interventi attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da Enti Bilaterali, da Consorzi (di I° e II° livello), in partnership o reti di scuole, poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della Giunta Provinciale, da Fondazioni nonché per le partnership attivate nell'ambito dei percorsi di Alta Formazione Professionale, i rapporti fra gli organismi associati non rientrano nell'ambito di tale istituto.
La delega inoltre è ammissibile alla condizione che avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia ed economicità ed il soggetto delegato sia scelto nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia contrattuale e che i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria delegante e delegato siano regolati con apposito contratto contenente le prestazioni delegate con i relativi costi.
Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.
Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.
3.bis VINCOLI ALLAFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI A PARTIRE DALLA.F.
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Allinterno delle attività del contratto di servizio si distinguono due tipologie di attività:
• attività caratteristiche: si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato laffidamento del servizio.
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Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
• attività di supporto: si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a questultime, carattere accessorio o strumentale.
Quando una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, né tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.
Nella categoria generale dellaffidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:
1- le ipotesi di delega propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);
2- le ipotesi di acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori, quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).
Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi:
• gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
• gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dellincarico (es. docenza) non si ricorre allutilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono lazienda stessa;
• gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge lincarico;
• gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dellart. 10 della legge 12 novembre 2011,
n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge lincarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o allassociazione;
• incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali.
Il soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dellamministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.
Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.
Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.
a) Delega di attività caratteristiche
La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione e docenza/orientamento, purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:
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• che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui listituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;
• che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
• che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica;
• che limporto previsto delle attività delegate, comprensivo di oneri fiscali, non superi complessivamente il 30% del costo totale di ogni singolo intervento formativo affidato in base al contratto di servizio (sommatoria atti di delega).
La delega deve essere autorizzata dallAmministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. LAmministrazione di impegna a rispondere entro e non oltre 30 giorni.
Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche, non è richiesta lautorizzazione preventiva.
Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.
Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dellart. 2359 del codice civile.
Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.
Il compenso previsto per lattività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.
Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.
Non rientrano nellistituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale. Per lassegnazione e lattuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria lautorizzazione preventiva del Servizio competente.
In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.
Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.
Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.
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b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto
Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.
Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri , possono riguardare:
• il noleggio di attrezzature;
• contratti di manutenzione;
• appalto di pulizie;
• lorganizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
• lacquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
• le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.
Per l'affidamento il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.
4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE A PARTIRE DALL'A.F. 2016/2017
L'assegnazione finanziaria, riferita alle singole annualità dei percorsi di Alta Formazione Professionale, è pari a:
• 130.000,00 per i percorsi standard;
• 180.000,00 per i percorsi integrati Referenziale formativo;
• 200.000,00 per i percorsi standard di Alta Formazione Professionale di cucina e ristorazione.
Dagli importi sopra riportati non vengono detratte le quote di iscrizione versate dagli utenti.
Il Servizio finanzia, in sede di avvio di un singolo percorso, entrambe le annualità del percorso.
Il finanziamento relativo alla seconda annualità dei percorsi di Alta Formazione Professionale viene ridotto rispettivamente, per i percorsi standard e per i percorsi integrati nel referenziale formativo, di un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18 e un ventiduesimo per ogni studente mancante ai 22; detta riduzione non può superare rispettivamente i tre diciottesimi e i quattro ventiduesimi del finanziamento annuale.
Nel caso in cui per la realizzazione del percorso di Alta Formazione Professionale ci si avvalga di personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento viene disposto, in sede di verifica dei rendiconti annuali, il recupero della quota di costo del personale provinciale, calcolata in proporzione al tempo dedicato a detto percorso, dallassegnazione dellannualità successiva o dallassegnazione per la nuova edizione del medesimo percorso. Nel caso in cui non sia possibile recuperare dette quote dalle successive assegnazioni lIstituzione formativa provinciale e paritaria è tenuta alla restituzione delle stesse, maggiorate degli interessi di legge.
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A tal fine, al rendiconto, vanno allegati il prospetto di calcolo del costo del personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento e la dichiarazione del dipendente della percentuale di attività dedicata al percorso di Alta Formazione Professionale, controfirmata dal suo responsabile.
L'assegnazione è destinata a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del percorso di Alta Formazione Professionale, di seguito riportati, con le limitazioni ivi esposte e con le deroghe di seguito riportate.
Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa nei 6 mesi antecedenti la partenza del percorso nella misura massima del 10% dell'assegnazione riferita alla prima annualità limitatamente alle seguenti voci :
• costi per l'organizzazione e l'avvio del percorso nonchè per l'allineamento delle competenze;
• pubblicizzazione e promozione;
• compensi ai componenti delle commissioni per la valutazione in ingresso.
A decorrere dalle edizioni 2020-2021 dei percorsi di Alta Formazione Professionale, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa nei mesi antecedenti la partenza del percorso nella misura massima del 10% dell'assegnazione riferita alla prima annualità limitatamente alle seguenti voci :
• costi per l'organizzazione e l'avvio del percorso, per l'allineamento delle competenze nonché i compensi spettanti ai componenti delle commissioni per la valutazione in ingresso, sostenuti nei 6 mesi antecedenti lavvio del percorso;
• costi per pubblicizzazione, promozione e azioni di orientamento sostenuti nei 12 mesi antecedenti lavvio del percorso. (deliberazione n. 2410/2018)
Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa, dopo la scadenza del biennio e fino alla conclusione del percorso, nella misura massima del 10% dell'assegnazione riferita alla seconda annualità limitatamente alle seguenti voci :
• compensi ai componenti delle commissioni per l'esame finale;
• compensi ai relatori e correlatori;
• costi di stampa degli elaborati e dei diplomi.
5. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI
I parametri di costo, riportati al paragrafo IV della Sezione III del presente documento, coprono:
• i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
• i costi indiretti;
• i costi specifici - Voce C).
5.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati
I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.
La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui allart. 11 comma
3.a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.
• Pubblicizzazione e promozione
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Per quanto riguarda l'Alta Formazione Professionale, l'importo massimo riconoscibile per ogni percorso che si intende attivare è pari a euro 5.000,00. Tali spese sono riconosciute anche se sostenute nei 6 mesi antecedenti l'avvio del percorso, anche qualora il percorso non venga realizzato.
A decorrere dalle edizioni 2020-2021 dei percorsi di Alta Formazione Professionale, sono riconosciuti, nellambito dei costi di pubblicizzazione e promozione, anche i costi per le azioni di orientamento; l'importo massimo riconoscibile per ogni percorso che si intende attivare è pari a euro 7.000,00. Detti costi sono riconosciuti purché sostenuti nei 12 mesi antecedenti l'avvio del percorso, anche qualora il percorso non venga realizzato.(deliberazione n. 2410/2018).
In tutte le azioni pubblicitarie attivate deve comparire la denominazione ed il logo della Provincia Autonoma di Trento. Per l'Alta Formazione Professionale devono comparire anche denominazione e logo della stessa.
• Costi per collaborazioni professionali esterne
Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali.
I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di docenza sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:
Figure professionali | Alta Formazione Professionale compenso orario |
Docenti esterni | 114,00 |
Docenti del sistema scolastico provinciale | 50,00 |
Coordinatore e tutor esterni | 78,00 |
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale | 35,00 |
Amministrativa/Segretaria | 35,00 |
Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a 114,00/78,00.
Sono ammesse le spese di trasporto connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.
• Funzioni di relatore e correlatore per l'Alta Formazione Professionale
Sono riconosciuti i costi relativi all'attività di relatore e correlatore solo se tale attività è prestata da docenti collaboratori esterni o esperti di settore.
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Per l'attività prestata dal relatore e dal correlatore che partecipa alla valutazione dell'elaborato finale è riconosciuto un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 35,00 per un massimo di 20 ore nel primo caso e di 5 ore nel secondo caso.
• Membri del Consiglio di corso previsto quale organo dell'Alta Formazione Professionale (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 724 del 05.04.2007 e s.m. i.)
Ai membri del Consiglio di corso, ad esclusione dei soggetti facenti parte del sistema scolastico e formativo e di coloro ai quali sono assegnate attività rientranti in quelle elencate alla precedente voce Costi per collaborazioni professionali esterne, sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.
• Spese concernenti il coinvolgimento dei soggetti rappresentanti la partnership dei percorsi di Alta Formazione Professionale
Ai rappresentanti del partenariato del percorso di Alta Formazione Professionale, formalizzato attraverso l'accordo di partnership, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio se necessari. Per quanto riguarda le spese di viaggio, nel caso di utilizzo del mezzo proprio è attribuita un'indennità chilometrica forfettaria corrispondente a quella stabilita dalla Provincia per i propri dipendenti.
• Spese per i compensi ai componenti delle commissioni di valutazione/selezione in ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale
Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissione di valutazione in ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2649 di data 6.11.2009 e n. 2382 di data 22.10.2010.
• Spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dell'Alta Formazione Professionale
Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissione d'esame finale dei percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 741 di data 28.03.2008, n. 2744 di data 24.10.2008 e n. 2649 di data 06.11.2009.
• Manifestazioni, convegni e congressi
L'importo massimo riconoscibile per detta tipologia di costo è pari al 5 per mille del finanziamento assegnato.
• Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi
Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto della.f. di acquisto.
Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.
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Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dellattività didattica o attività funzionali alla stessa purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
• si tratti di beni di nuovo acquisto;
• il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
• venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
• si applichino, per il calcolo dellammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni delle stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purché si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.
La quota di ammortamento è così calcolata: QA = (M/T) * C * P
Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) * Costo dellattrezzatura * Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.
Se lattrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base delleffettivo utilizzo dellattrezzatura per tale attività, salvo che lammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per lutilizzo degli spazi.
Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con lesclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Limporto massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.
A partire dalla.f. 2016/17 sono riconoscibili le spese per beni ad utilità ripetuta e dei Software- Applicativi specificatamente destinati alle attività didattiche dei percorsi di Alta Formazione Professionale (realizzazione aule/laboratori didattici), il cui valore complessivo è superiore ad 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione, nel limite massimo del 10% delle risorse destinate a finanziare il singolo percorso.
5.2 Costi indiretti
I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi, che devono essere proporzionali al finanziamento assegnato, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti al punto 6.2 della Sezione II del presente documento.
La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui allart. 11 comma
3.a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.
5.3 Costi specifici - Voce C)
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I parametri di costo, riportati al paragrafo 4 della presente Sezione III coprono anche i costi specifici - Voce C), elencati al punto 7 della Sezione II del presente documento; listituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria deve esplicitare le modalità di calcolo e di imputazione di questa tipologia di costi ai singoli percorsi. Detti costi, se non documentati da appositi contratti, devono essere proporzionali ai costi diretti a cui si riferiscono (es. TFR) o alla superficie occupata dal gruppo classe.
5.4 Costi non riconosciuti
Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:
• premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
• spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito;
• le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia;
• i compensi eventualmente erogati per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale a partire dai percorsi attivati dall'a.f. 2016/2017.
6. COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE
I finanziamenti destinati all'Alta Formazione Professionale non possono essere oggetto di compensazione con altre tipologie formative in quanto trattasi di assegnazione vincolata.
Le risorse assegnate per i percorsi di Alta Formazione Professionale e non utilizzate saranno trattenute dalle Istituzioni scolastiche provinciali e dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie in previsione dell'avvio di una nuova edizione del percorso di Alta formazione professionale. Il Servizio assegnerà le risorse relative al nuovo percorso tenendo conto delle somme assegnate e non utilizzate per le precedenti edizioni dei diversi percorsi di Alta Formazione Professionale attivati dallIstituzione stessa. A partire dalla.f. 2016/2017 le eventuali maggiori somme erogate rispetto allimporto del rendiconto validato dal Servizio competente sono trattenute dallIstituzione scolastica provinciale e dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie e sono considerate acconti sulle assegnazioni vincolate delle edizioni successive. In assenza di nuova attivazione o alla cessazione dei rapporti con la Provincia detti importi saranno restituiti alla Provincia maggiorati degli interessi di legge.
Il rendiconto delle singole annualità e il rendiconto finale dovranno dare atto delle risorse assegnate e non utilizzate.
Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale attivati a partire dall'a.f. 2016/2017 e gestiti dalle Istituzioni formative paritarie
La rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni formative paritarie avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11) e di quanto sotto riportato.
L'Istituzione formativa paritaria, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio,
presenta:
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• un rendiconto riferito alla prima annualità del percorso, entro 4 mesi dalla conclusione della stessa, che include anche i costi sostenuti nei 6 mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento;
• un rendiconto riferito alla seconda annualità del percorso, entro 4 mesi dalla conclusione della stessa;
• un rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura di tutte le attività previste dal percorso, che tiene conto dei rendiconti già presentati e dei costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria dopo la conclusione del biennio come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento.
A decorrere dalle edizioni 2020-2021 dei percorsi di Alta Formazione Professionale, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti per pubblicizzazione, promozione e azioni di orientamento sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa nei 12 mesi antecedenti lavvio del percorso. (deliberazione n. 2410/2018).
Alle schede rendicontali deve essere allegata la documentazione prevista al punto 3. e 4. dell'art. 11 del contratto di servizio ed una scheda con il dettaglio delle quote di contributo a carico degli utenti e di eventuali sponsorizzazioni.
Per le modalità di rendicontazione, controllo e erogazione dei finanziamenti dei percorsi di Alta Formazione Professionale attivati a partire dall'a.f. 2016/2017 e gestiti dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.
Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale attivati a partire dall'a.f. 2016/2017 e gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali
L'Istituzione scolastiche e formative provinciali rendicontano annualmente le spese e le entrate riferite ai percorsi di Alta Formazione Professionale utilizzando un apposito prospetto messo a disposizione dal Servizio che è allegato al conto consuntivo, fatta salva la possibilità di presentare la rendicontazione finale anticipatamente all'approvazione del conto consuntivo. Il prospetto deve riportare anche il dettaglio delle quote di contributo a carico degli utenti ed eventuali sponsorizzazioni.
Il rendiconto finale è presentato entro 4 mesi dalla chiusura di tutte le attività previste dal percorso e tiene conto dei rendiconti già presentati e delle spese sostenute dall'Istituzione dopo la conclusione del biennio come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento.
Al rendiconto deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui all'art. 47
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il regolare svolgimento del percorso, lammontare delle entrate e delle spese delle singole annualità, il numero degli studenti regolarmente iscritti e la quota di costo del personale provinciale esposta a rendiconto.
Annualmente, in occasione del controllo delle schede rendicontali, i funzionari del Servizio verificano lesistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese sostenute e le entrate conseguite oltre al rispetto dei criteri di finanziamento.
7. PROROGA DEI TERMINI
Le Istituzioni scolastiche provinciali e le Istituzioni formative provinciali e paritarie possono richiedere, motivandone le ragioni, una proroga di 3 mesi ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al precedente punto. Il Servizio competente può, previa valutazione delle motivazioni addotte, concedere tale proroga.
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