SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PERIODO ../../2021-../../2024
TRA
la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – (P.IVA ) con sede legale in Xxx X. Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx
(XX) –, in seguito denominato anche “Ente”, rappresentata dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto approvato con Decreto 09 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Economia, entrato in vigore il 1°Luglio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16/06/2017 serie generale n. 138, dott………….., nato a………… il C.F.
…………………………..e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,
E
l’Istituto di credito………………………………..con sede legale in…………………………
Codice Fiscale……………… e P.I………….. in seguito denominato anche “Cassiere” rappresentato da……………………………..……….. nato a ……………….. il
…………………….. Codice fiscale………….e domiciliato per la carica presso la sede di…………….nella sua qualità di………………….
PREMESSO CHE
- l’articolo 50, comma 1, del DPR 97/2003 stabilisce che il servizio di cassa o di tesoreria degli Enti Pubblici non Economici è affidato in base ad apposita convenzione a imprese autorizzate all’esercizio di attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385;
- che l’Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e successive modificazioni;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato nella riunione del 26/04/2021 l’assegnazione del servizio di cassa e di tesoreria ad un Istituto di Credito o ad una Banca di interesse nazionale come stabilito dall’ articolo 15 comma 1 lett. g) dello Statuto, approvato con Decreto 09 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Economia, entrato in vigore il 1°Luglio 2017;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato nella riunione del 22/06/2021 il testo della presente Convenzione per il servizio di Tesoreria per un periodo di tre anni, dal
……al… ai sensi dell’art.50 comma 1 del D.P.R. n.97/03 e il contenuto dell’Avviso pubblico
finalizzato alla raccolta di preventivi per l’affidamento diretto del servizio, ex articolo 1 comma 2
lett. a) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
s.m.i. ;
- con Determina del Presidente del C.d.A. n. del è stato affidato il Servizio di Tesoreria dell’Ente all’Istituto ai sensi e per gli effetti del Decreto sopra richiamato, per il periodo
di tre anni dal / /2021 al / /2024;
- per “gestione informatizzata” si intende l’utilizzo del "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico", contenuto in Allegato alla Circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 su "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa"e il successivo “Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico”
- Versione 1.10 del 05/10/2015 ed alla correlata Circolare ABI Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Affidamento del servizio
1. In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione del 22/06/2021 e della determina di affidamento n. ………… del ……………………… , l’Ente affida il servizio di cassa a
……………………………………………………………..…… con sede legale in………………………………………………………… P.I. ……………che accetta di svolgerlo in conformità alla Legge e a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il servizio deve uniformarsi alla disciplina prevista per gli Enti assoggettati al regime della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720 del 29/10/1984 e s.m.i. con tutti gli obblighi che ne conseguono, nonché alle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. n. 97/2003 e sarà svolto in conformità alle condizioni stabilite con la presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle norme di tempo in tempo vigenti, nonché di modifiche statutarie, possono essere apportate delle modifiche procedurali e/o informatiche alle modalità di espletamento del servizio, ritenute necessarie per mantenere o migliorare il livello di efficienza nello svolgimento dello stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà mediante lo scambio di lettere con utilizzo della posta elettronica certificata.
Art. 2 - Oggetto e limiti dalla convenzione
1. Il Servizio di cassa, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, gli adempimenti conseguenti, nonché la custodia di eventuali titoli e valori dell'Ente, con l’ osservanza delle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell’Ente e nel rispetto di quanto stabilito negli articoli che seguono.
2. Le parti, di comune accordo, potranno apportate modifiche ed integrazioni ai contenuti e/ o alle obbligazioni stabilite nella presente convenzione, anche in conseguenza di modifiche allo Statuto dell’Ente, mediante semplice scambio di lettere a mezzo PEC.
3. Il servizio di cassa, oltre alle clausole contemplate nella presente convenzione, si intende effettuato alle condizioni presentate dall’Istituto bancario sopra indicato con Nota Prot. del…., a seguito dell’Avviso, pubblicato dall’Ente in data……che si intendono integralmente trascritte nel presente atto, ancorché non allegate.
4. Nella gestione del servizio il Cassiere deve garantire il rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive), recepita dal Legislatore italiano con il D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010, della Circolare del MEF n. 22 del 15/06/2018, prot. 153902/2018 e delle eventuali modifiche o integrazioni che saranno successivamente introdotte.
5. L’Ente potrà avvalersi del Cassiere, al fine di ottimizzare la gestione della propria liquidità attraverso il ricorso agli opportuni strumenti finanziari, nel caso in cui tale possibilità sia concessa dalla Legge. L’Ente si riserva comunque la facoltà di porre in essere operazioni di reimpiego di liquidità, anche con soggetti diversi dal Cassiere purché sia aperto un dossier di deposito titoli presso il medesimo. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nessuna spesa è dovuta al Cassiere per la tenuta e la gestione dei conti o dossier per le operazioni poste in essere ai sensi del presente comma.
6. Nelle more dell’attivazione di flussi telematici per l’esecuzione di tutte le operazioni di incasso e di pagamento e più in generale della “gestione informatizzata” del servizio, come specificato in premessa, il servizio è effettuato sulla base di documentazione cartacea.
Art. 3 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal …/…/2021 e fino al …/…/2024.
2. La durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.lgs. 50/16 e comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione originaria. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Nel caso di cessazione anticipata del servizio, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Cassiere e questi si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo contraente e a depositare presso l’Ente tutto quanto abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
4. L’Istituto Cassiere si impegna affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione.
Art. 4 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita.
Art. 5 – Modalità di esecuzione della prestazione
1. Il servizio di cassa dovrà svolgersi con le modalità stabilite nella presente convenzione, nei locali dell’Istituto Cassiere siti nel Comune di Roma in via …………….., nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela. Per lo svolgimento del servizio di cassa l’Istituto Cassiere dovrà provvedere all’apertura del relativo conto corrente, dove affluiscono tutte le somme non soggette, ai sensi di legge, all’obbligo di riversamento sulla contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia.
2. Entro il primo giorno lavorativo successivo al ……..lo sportello sul territorio dovrà essere completamente operativo per il servizio di tesoreria, pena lo scioglimento del contratto.
3. Il Cassiere per lo svolgimento del servizio mette a disposizione personale fisso idoneo e qualificato, sufficiente a garantire la corretta e funzionale esecuzione dello stesso, in funzione delle particolare esigenze dell’Ente, opportunamente integrato nei momenti di maggiore intensificazione dello stesso, nonché un Referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica. Il Cassiere si impegna a comunicare con tempestività il nome del Referente ed ogni eventuale successiva variazione.
4. Nessuna sospensione, dilazione o remora potrà subire il servizio di Cassa per carenza di personale, per inefficienza o incompetenza dello stesso.
Art. 6 Gestione informatizzata del servizio
1. Il servizio di Xxxxx dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra l’Ente ed il Cassiere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo.
2. Il cassiere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo reale “on line”, i dati relativi a tutti i conti intrattenuti e intestati all’Ente, nonché i dossier dei titoli, attraverso il collegamento telematico.
3. Il Cassiere dovrà mettere a disposizione proprio personale specializzato e garantire attività di
supporto e di consulenza ai fini dell’utilizzo delle proprie procedure informatiche relative all'espletamento del servizio, anche al fine di rimuovere eventuali criticità o impedimenti dovessero insorgere.
4. Il Cassiere si impegna ad uniformare la gestione dei servizi ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che l’Ente utilizza o potrà utilizzare, garantendone, senza costi per l’Ente, la totale compatibilità.
5. Qualsiasi documento dell’Ente utile alla gestione del servizio potrà essere reso al Cassiere anche in formato digitale attraverso posta elettronica certificata (PEC).
6. Il Cassiere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad eventuali adempimenti ed adeguamenti normativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche anche in applicazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i., nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con l’Ente e si impegna a sviluppare iniziative sempre in stretto raccordo.
Art. 6 - Caratteristiche del servizio
1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, di tempo in tempo vigenti, del protocollo OIL con collegamento diretto tra l’Ente e l’Istituto cassiere. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”.
2. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio. L’Ente, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Cassiere della documentazione di cui al successivo art. 7, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce allo stesso gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, l’Ente garantisce che ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dallo stesso nelle forme prescritte, provveda a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L’OIL si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico predisposto da AgID, come specificato in premessa. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione dell’OIL si intendono bilateralmente condivise.
5. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Cassiere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Ente un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti dalla presente convenzione.
7. I flussi inviati dall’Ente entro l’orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
9. A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Cassiere predispone ed invia giornalmente all’Ente un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere, a seguito di tale comunicazione, eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
Art. 7 – Firma e trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono inviati dall'Ente al Cassiere con le modalità previste al precedente art. 6.
2. L’Ente, nella persona del legale rappresentante, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, previste dallo Statuto o dal Regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale in vigore, nonché ogni successiva variazione.
3. In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi predetti sono firmati dai soggetti che secondo le norme statutarie sono autorizzate a sostituirli o dagli altri soggetti muniti di specifica delega.
4. L’Ente trasmette al Cassiere lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed eventuali altri regolamenti che abbiano riflessi sull'attività di tesoreria (ad esempio, il Regolamento di economato e degli agenti contabili), nonché ogni successiva variazione.
5. Fino a quando non sarà pienamente operativa la modalità di invio di flussi firmati digitalmente o qualora, per ragioni tecniche, non sia utilizzabile la procedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi al Cassiere a mezzo distinta in duplice copia – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.
6. Il Cassiere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio, quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare, dovrà trasmettere, per via telematica o, qualora non fosse possibile, su supporto cartaceo, i seguenti documenti:
a) giornale di cassa;
b) situazione giornaliera della giacenza di cassa sul conto intrattenuto presso lo stesso;
c) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia;
d) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo;
e) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato;
f) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
g) rendicontazione mensile;
h) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite;
i) documentazione necessaria alla verifica di cassa secondo la periodicità stabilita nel Regolamento di contabilità dell’Ente.
Art. 8 – Riscossioni
1. Le entrate sono riscosse sulla base di ordinativi di incasso (reversali) , emessi nel formato previsto dal protocollo (OIL) secondo lo standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con numerazione progressiva per ciascun esercizio, firmati digitalmente dai soggetti di cui all’art.7.
2. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse e comunque nel rispetto della Direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive) - PSD2, recepita con il D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione dell’Ente;
b) l’indicazione del debitore;
c) l’ammontare della somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
d) la causale di versamento;
e) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
f) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e dell’imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono o dovranno affluire ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge 720/1984;
g) l’indicazione delle risorse o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza;
h) la codifica di bilancio;
i) il numero progressivo;
j) l’esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il Cassiere provvede ad incassare tutte le somme di spettanza dell’Ente e rilascia ricevute numerate
progressivamente in ordine cronologico per esercizio finanziario, indicante la causale del versamento, compilate con procedure informatiche.
5. Il Cassiere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso ed anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, anche tramite il giornale di cassa; l'Ente emette la relativa reversale di incasso entro 60 giorni. Detti ordinativi di incasso, conformi allo standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n ", rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
6. Per le entrate riscosse senza reversale il Cassiere provvede, in base alla causale di versamento, ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera, secondo la loro rispettiva natura.
7. Ai sensi di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche tramite procedure informatizzate o altri mezzi concordati e autorizzati dall’Ente. Non è invece tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere stesso.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali deve essere riservata la firma di traenza al Cassiere, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo di incasso o reversale e l’accredito al conto intrattenuto presso lo stesso delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Cassiere ne avrà la disponibilità.
9. Per le entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale il Cassiere provvede a richiedere alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato apposito tabulato, sulla base del quale registrerà i versamenti pervenuti rilasciando apposita quietanza. In relazione a ciò l’Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.
10. Le entrate patrimoniali ed assimilate dovranno essere riscosse dal Cassiere con l’ausilio di procedure informatiche con le seguenti modalità:
▪ mediante l’addebito sul c/c dell’utente aperto presso qualsiasi Istituto alle scadenze prefissate e contestuale accredito sul conto dell’Ente;
▪ mediante c/c postale intestato all’Ente e gestito dal Cassiere;
▪ presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio con rilascio di apposita quietanza;
11. Il Cassiere è tenuto ad attivare, su richiesta dell’Ente, gli incassi tramite SDD.
12. Sulle riscossioni sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione.
13. L’Istituto Cassiere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
14. L’Ente provvede all’annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
15. Il Cassiere non è tenuto ad accettare reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle
specifiche tecniche OIL tempo per tempo vigenti.
Art. 9 – Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) redatti nel formato previsto dal protocollo OIL secondo lo standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), individuali o collettivi, emessi dall'Ente e numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati digitalmente dai soggetti di cui all’art.7.
2. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse e comunque nel rispetto della Direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive) - PSD2, recepita con il D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010.
3. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione dell’Ente;
b) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
c) la data di emissione;
d) il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità distintamente per competenza o residui;
e) il codice CIG ed il codice CUP, ove necessari;
f) la codifica e l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita Iva;
g) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore;
h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
i) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
j) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
4. Possono contenere inoltre:
a) nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
b) l'impegno contabile;
c) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
d) altri dati o indicazioni previste dalla legge.
5. Per quanto concerne i termini e le modalità di ricezione dei mandati di pagamento (OIL), si fa riferimento alla normativa vigente (D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010, Circolare del MEF del 15/06/2018, prot. 153902/2018). Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordinativo di pagamento da parte del Cassiere.
6. Sui pagamenti sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i
relativi mandati (OIL), devono contenere l’indicazione specifica “pagamento da eseguirsi entro e non oltre il”, e dovranno essere trasmessi almeno tre giorni lavorativi precedenti la scadenza.
7. Nei casi di comprovata urgenza e necessità evidenziati dall’Ente, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di ricezione dell’ordinativo.
8. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente sugli stessi, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato a effettuare il pagamento per rimessa diretta presso il proprio sportello, ubicato nel territorio del Comune di Roma.
9. Per i pagamenti da eseguirsi fuori del territorio dell'Ente, il Cassiere potrà servirsi delle proprie filiali e/o banche corrispondenti( “servizio in circolarità”).
10. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OIL), effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta dai soggetti autorizzati alla firma di cui all’art.7, indicante i termini di scadenza. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
11. Il Cassiere non è tenuto ad accettare ordinativi di pagamento che non siano conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL tempo per tempo vigenti.
12. Il Cassiere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente punto 3, e/o non sottoscritti da persona autorizzata. Nel caso di mandati cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, l’Istituto Cassiere non dovrà dar corso a quelli che risultino irregolari ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al punto 3 ovvero non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
13. Il Xxxxxxxx è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
14. L'Ente si impegna a trasmettere il minor numero possibile di mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre. Tuttavia, il Cassiere è tenuto ad accettare mandati di pagamento oltre tale data, considerato che:
▪ possono esserci pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data;
▪ le entrate possono affluire fino al 31 dicembre;
▪ il servizio deve essere svolto mediante invio di ordinativi firmati digitalmente;
▪ occorre rispettare la normativa in materia di tempestività dei pagamenti.
15. Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 e successive modificazioni, il Cassiere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito.
16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto annuale.
17. Su richiesta dell’Ente il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
18. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 24 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte dell’Ente, sottoscritta da chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme relative al pagamento di compensi a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti individuati dallo Statuto vengono accreditate, con valuta dello stesso giorno del pagamento degli stipendi, salvo diversa indicazione dell’Ente, anche per accreditamenti su conti correnti aperti presso altri istituti di credito e senza commissioni o altri oneri a carico dei soggetti beneficiari.
19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
20. Il Cassiere provvederà, ove previsto dalla legge, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Cassiere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Cassiere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di cassa, su cui costituirà i necessari vincoli.
21. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia con valuta stesso giorno dell’operazione.
22. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
23. Il Cassiere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo.
24. Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
25. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con una delle seguenti modalità:
a) rimessa diretta;
b) accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
c) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge;
d) mediante modello F24 EP;
e) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario o dalla normativa nel tempo vigente.
26. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
27. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione o da specifiche disposizioni di legge, tutte le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno a carico del Cassiere. Pertanto la remunerazione dell’attività svolta dallo stesso, per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione è rappresentata unicamente dal compenso previsto al successivo articolo 19.
Art.12 – Pagamenti con carte di credito
1. Su richiesta dell’Ente, l’Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto, per le finalità e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell’Ente e secondo quanto previsto all’art.35 del D.P.R. n.97/03.
Art. 13- Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. L’Istituto Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità fruttifere e infruttifere, con le modalità contenute nel D.M. 26 Xxxxxx 1985, come modificato dal D.M. 04 Agosto 2009.
2. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti le somme giacenti sul conto intrattenuto presso l’Istituto Cassiere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie.
3. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente punto, l’effettuazione dei pagamenti ha luogo con il seguente ordine di priorità:
a) mediante utilizzo delle somme libere giacenti presso il conto di cui al punto 2, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al punto 5);
b) in assenza totale o parziale delle suddette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente;
c) in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.14;
4. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nel conto aperto presso il Cassiere e nelle contabilità speciali intestate all’Ente, fermo restando quanto previsto all’ art. 15.
5. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari, nel rispetto del principio di cui al punto 2.
Art. 14 – Utilizzo somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione del Consiglio, da adottarsi secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità e subordinatamente all’assunzione della deliberazione di cui all’art.15, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti. Il ricorso all’utilizzo di tali somme vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono al conto intrattenuto presso il Cassiere ovvero pervengono in contabilità speciale.
2. L’Istituto Cassiere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica
destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto intrattenuto presso lo stesso. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
3. L’Istituto Cassiere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed ai principi di Xxxxx. L’Ente emette mandati e reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 15 - Anticipazioni di cassa
1. L’Istituto cassiere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, concede anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. Le relative esposizioni saranno reintegrate da parte dell’Istituto Cassiere stesso, in concomitanza con l’acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall’art. 4 D.M. del 26 luglio 1985.
4. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso stabilito nella presente convenzione al successivo art. 15 sulle somme che ritiene di utilizzare.
5. Il Cassiere è obbligato a procedere d’iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente provvede periodicamente all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
6. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare al Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’ Ente.
Art. 15 - Tasso debitore e tasso creditore
1. Per effetto delle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale n. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, il conteggio degli interessi sia attivi che passivi avverrà al 31 dicembre di ogni anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori e creditori verranno liquidati con la periodicità prevista dalla disciplina vigente.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa, ove effettivamente utilizzate, viene applicato un interesse
pari a Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) aumentato o diminuito dello spread offerto, senza altre spese ed oneri a carico dell’Ente . Qualora la sommatoria tra l’Euribor come sopra definito e specificato e lo Spread offerto risultasse inferiore o pari a 0 (zero), l’Ente non corrisponderà interessi passivi all’Istituto Cassiere e il Cassiere nulla corrisponderà all’Ente.
3. Su eventuali anticipazioni straordinarie autorizzate da specifiche disposizioni di legge, salvo diversamente disposto dalla legge, si applica il tasso di interesse previsto dal comma precedente per le anticipazioni ordinarie di cassa.
4. Sulle giacenze di cassa dell’Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Cassiere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un interesse pari a Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto. Qualora la sommatoria tra l’Euribor come sopra definito e specificato e lo Spread offerto risultasse inferiore o pari a 0 (zero), il Cassiere non corrisponderà interessi attivi all’Ente e l’Ente nulla corrisponderà al Cassiere.
5. Le operazioni di reimpiego della liquidità fuori Tesoreria Unica a breve termine tramite pronti contro termine sono, di norma, effettuate con il Cassiere che si impegna a garantire un tasso pari all’Euribor di durata corrispondente a quella dell’operazione (base 360) media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto.
6. L’Ente si riserva comunque la facoltà di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità sia a breve che a medio termine anche con intermediari finanziari diversi dall’Istituto cassiere con l’iscrizione o il deposito dell’attività finanziaria acquistata presso il “dossier titoli” acceso presso lo stesso.
7. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni di reimpiego della liquidità giacente nei conti. L’Istituto cassiere assicura inoltre assistenza e consulenza finanziaria per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo al fine di garantire il capitale investito.
Art. 16- Obblighi del Cassiere
1. Il Cassiere effettua il servizio oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme e delle regole dell'ordinamento finanziario e contabile per gli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 97/03 ed in particolare:
▪ utilizza criteri e modalità informatici per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OIL (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale –AgID);
▪ deve garantire il rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive), recepita dal Legislatore italiano con il D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010 e dalle eventuali modifiche o integrazioni che saranno successivamente introdotte;
▪ deve garantire il rispetto della normativa in tema di tesoreria unica di cui alla L. 29
Ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni ed integrazioni;
▪ deve attenersi a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
▪ deve assicurare il rispetto di quanto stabilito dalla circolare ABI 36 del 30 dicembre 2013 “Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa”.
2. Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti:
a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento, corredato delle richieste di regolazione delle riscossioni e dei pagamenti eventualmente effettuati senza ordinativo, sulla quale saranno riportate dettagliatamente le operazioni di incasso e/o di pagamento, contrassegnate dai rispettivi numeri degli ordinativi contabili, con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Cassiere eventuali discordanze entro 20 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione;
b)le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui” e dei relativi vincoli, al fine di poter effettuare in ogni momento le verifiche della situazione di cassa;
d)i verbali di verifica di cassa;
e) altri dati o indicazioni previste dalla legge.
3. Il Cassiere è altresì obbligato a:
▪ fornire la documentazione necessaria alle verifiche di cassa condotte dall’Organo di revisione con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente e ogni altro documento relativo alla gestione del servizio da questi richiesta;
▪ rendere il conto della propria gestione di cassa, non oltre trenta giorni dopo la fine dell'Esercizio stesso. Al Cassiere sarà dato discarico contabile delle risultanze del Conto consuntivo solo dopo l'approvazione del medesimo, nelle forme di legge.;
▪ registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi;
▪ custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, comprendenti sia quelli di proprietà dell’Ente, sia quelli di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale;
▪ garantire la gestione efficiente del servizio di tesoreria, con riguardo agli orari da rispettare e il numero di addetti;
▪ in caso di necessità ed urgenza, a ricevere dall'Ente, ordinativi di incasso e di pagamento in forma cartacea, qualora per motivi tecnici lo stesso risulti impossibilitato a tramettere gli ordinativi informatici
4. Il Cassiere si impegna ad attivare con sollecitudine tutte le procedure necessarie all’avvio dei pagamenti mediante ordinativo informatico ed alla trasmissione di ogni documento con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale. La stessa procedura dovrà essere attivata per le reversali d’incasso. Il Cassiere supporterà l’Ente con proprio personale specializzato ai fini dell’introduzione del mandato informatico e della firma digitale.
5. L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla rispondenza del servizio prestato alle presenti prescrizioni. Qualora dovessero emergere inadempienze, l’Istituto Cassiere dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla segnalazione dell’Ente, fatta salva la facoltà dell’Ente stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato.
Art. 17 - Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’Organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dal Capo II art. 79 e ss. del DPR 97/2003 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, la documentazione relative alla gestione del servizio.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio. In pari modo si procede per le verifiche effettuate da altro funzionario dell'Ente, come previsto nel Regolamento di contabilità
3. Per quanto disposto dal presente articolo, sia l'Ente che il Cassiere favoriscono l'utilizzo di strumenti informatici.
Art. 18 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Cassiere assume in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente a “titolo gratuito” nel rispetto delle norme vigenti in materia e del regolamento di contabilità dell’Ente.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente secondo le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa ad esso applicabile, con l’obbligo per lo stesso di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
3. Il Xxxxxxxx, su richiesta dell’Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato. La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 19 - Compenso e rimborso spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta all’Istituto Cassiere il seguente compenso annuo, pari a € /00 euro, IVA esente, come da Nota prot. n. ……........del …….da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura,
alla scadenza prevista per legge, comprensivo di ogni spesa per l’esecuzione dei pagamenti e degli incassi.
2. Il Cassiere ha, altresì, diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (postali, bolli, oneri fiscali) per conto dell'Ente con la periodicità e le modalità concordate tra le parti. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposito rendiconto analitico comprovante le spese sostenute o rendendolo disponibile telematicamente. L’Ente si impegna ad emettere con tempestività i relativi mandati a copertura. e comunque entro la chiusura dell’esercizio finanziario.
3. L’estinzione di più mandati di pagamento, emessi nello stesso giorno, in favore di un medesimo beneficiario, sarà effettuata con addebito di spese equivalenti ad un’unica operazione.
4. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione, nonché quelli non previsti espressamente dalla presente convenzione, eventualmente richiesti dall’Ente, saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l’applicazione dell’art. 21.
6. Sono in ogni caso esclusi dal rimborso, in quanto già ricompresi nel compenso annuo, tutte le spese di gestione del servizio a carico del Cassiere e comunque ogni altra spesa necessaria per il regolare svolgimento del servizio e riferita ai rapporti con l’Ente.
7. Resta inteso che nessuna spesa o commissione potrà essere applicata dall’Istituto Cassiere per le somme liquidi giacenti presso le contabilità speciali e soggette al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e successive modificazioni.
Art. 20 - Altri servizi ed iniziative
1. Il Tesoriere è disponibile a fornire all’Ente i seguenti ulteriori servizi ed iniziative:……………..
………………………………….. come indicato nella Nota prot. n. …………........del…………..
Art. 21 – Responsabilità del Cassiere e applicazione penali
1. Il Cassiere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del DPR 97/03, è responsabile di tutti i depositi (somme e valori) comunque costituiti intestati all’Ente o in consegna per conto dell’Ente. Risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente od a terzi nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
2. Il Cassiere per la gestione del servizio viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l’Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Cassiere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile.
4. Il Cassiere è responsabile della regolarità dei pagamenti e delle quietanze, anche dal punto di vista dell'osservanza delle leggi fiscali indicate sull'ordinativo e saranno a suo carico le penalità che dovessero essere applicate per ritardato o mancato pagamento delle spese, comprese quelle da pagarsi anche in mancanza dell'ordinativo, qualora il ritardo o l'omissione siano dipesi dallo stesso.
5. L’Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie, ai sensi del comma 4 dell’articolo 50 del
D.P.R. 27/02/2003, n. 97, in ogni caso di accertata violazione della presente convenzione, nonché della normativa primaria e regolamentare vigente, nella misura di € 500,00 a violazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Ente.
6. La penalità sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole per l’Ente, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
7. Qualora il Cassiere ometta di eseguire anche parzialmente i servizi indicati nella presente convenzione, l’Ente potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Cassiere, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dal Cassiere al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all’Ente.
Art. 22 –Risoluzione del contratto e decadenza
1. In sede di esecuzione del contratto, il Cassiere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste per l’espletamento del servizio dalla normativa vigente, nonché da quella contenuta nella presente convenzione, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Cassiere stesso.
2. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Cassiere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere
3. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio il Cassiere informerà con la massima tempestività l’Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di recedere dal contratto salvo preavviso non inferiore ad un mese da comunicare tramite PEC, senza oneri o penalità a proprio carico, fatta salva ogni responsabilità del Cassiere.
4. L’Ente si riserva, comunque, in ogni momento la facoltà di recedere dalla convenzione, qualora, a seguito di modifica soggettiva del Cassiere per fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, il nuovo soggetto non soddisfi i requisiti richiesti dall’Ente a garanzia di affidabilità finanziaria, economica e tecnica, che hanno costituito il presupposto per procedere all’affidamento del servizio al soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione.
5. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Cassiere si impegna a continuare la gestione del
servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. E’ fatto divieto di sub-affidamento dei servizi oggetto della presenteconvenzione.
Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’AVCP, il Cassiere dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione e dall’attuazione della presente convenzione.
(CODICE CIG ).
Art. 25 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ente, stante la natura del servizio ed il fatto che lo stesso sarà svolto dal Cassiere presso la propria struttura, non rileva possibili ed eventuali rischi da interferenza di cui all’art. 26 del suddetto Decreto. L’Ente non ha, pertanto, provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza ( DUVRI).
Art. 26 - Imposta di bollo
1. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
Art. 27 - Spese di stipula e registrazione della convenzione
1. Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della Convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell’Istituto Cassiere. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
3. La stipula della presente convenzione puo’ avere luogo anche tramite modalità informatiche con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.
4. Le parti nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma, comunicano che l’indirizzo PEC a cui dovrà pervenire la convenzione è:
per l’Ente :……………………
per l’Istituto Cassiere:……………
Art. 28 - Riservatezza dei dati personali
1. Le parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare,anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione della presente convenzione.
3. A tale scopo, le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Per tutta la durata dei servizi della presente convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, le parti si impegnano, altresì, a far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
4. A tal riguardo le parti si impegnano, altresì, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette norme.
5. Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 26/04/1990, n. 86 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
6. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso.
Art. 29 - Rinvio
1. L’esecuzione della presente convenzione è regolata dalla normativa di riferimento e dalle altre clausole contenute nella stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. La presente convenzione si intenderà automaticamente adeguata nel caso in cui, nel periodo di vigenza, dovesse intervenire normativa di carattere cogente in contrasto con le disposizioni in essa
contenute. Le parti potranno comunque adeguare, senza formalità particolari, la convenzione per recepire tali modifiche.
Art. 30- Controversie e domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:
• per la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, presso la sede legale di Xxx X. Xxxxxx n.36
….Roma
• per il Cassiere, presso la sede di …………………………...
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
…………………………, li ………………………………
PER L’ENTE PER IL CASSIERE