REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione di controversie civili e commerciali di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte.
2. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
3. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
4. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti debbono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato
ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara.
2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
b) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- to, con attestazione scritta del relativo potere;
c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal
codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00);
f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro;
g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento.
3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione.
4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 28/2010, salvo diverso accordo delle parti, xxxxx rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
1. La Segreteria dell’Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) amministra il servizio di mediazione.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura.
5. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro e la invia al Responsabile dell’Organismo per la nomina del mediatore il quale, accettato l’incarico ai sensi dell’art. 4 commi 10 e segg., fissa entro 15 giorni dalla data del deposito dell’istanza la data del primo incontro; nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, comunica:
- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro, fissata come sopra, precisando che essa dovrà essere assistita da un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art. 1 comma 4),
- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione e il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro, fissata come sopra, l'invito a comunicare il prima possibile la propria adesione e a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, con la precisazione che sarà necessaria l'assistenza di un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art. 1 comma 4); l'invito altresì a depositare nel termine di tre giorni prima della data dell'incontro, presso la Segreteria, una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento. Informa infine la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, sec. comma, c.p.c. e che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/10, è prevista la condanna della parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio.
6. La parte istante può provvedere personalmente alla suddetta comunicazione, con le medesime modalità e gli stessi contenuti sopra riferiti, ma ciò non esimerà la Segreteria dall'effettuare anche essa stessa la comunicazione.
7. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti negli elenchi ed indicarlo al momento del deposito dell'istanza: il Presidente dell'ODM provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle parti.
8. La scelta congiunta del mediatore non comporta modifica dell'ordine di assegnazione automatico dei procedimenti da parte della segreteria, ma ciascun mediatore non può avere in carico, su scelta delle parti, più di due procedimenti contemporaneamente. A questo fine, tuttavia, non vengono computati i procedimenti per cui una o entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio.
9. I procedimenti attivati presso sedi distaccate dell'ODM (anche istituite a seguito di accordi con gli altri COA abruzzesi o altri organismi di mediazione) saranno affidati, salva diversa determinazione del Presidente dell'ODM, ai mediatori iscritti nell'elenco territorialmente corrispondente, individuati secondo i criteri del presente articolo e dei successivi.
ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE
1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente.
2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Il mediatore, se non indicato congiuntamente dalle parti, é designato secondo rotazione dal Presidente dell'ODM tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi distinti per materie o aree giuridiche (formati a seguito delle competenze dichiarate dal mediatore al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'ODM) seguendo i principi di cui al successivo art. 4 bis.
4. In caso di mancata conciliazione per mancata adesione di una delle parti, il mediatore svolge gratuitamente la propria prestazione professionale e, dopo il deposito
del verbale in segreteria, ha diritto di vedersi assegnata la prima mediazione utile in deroga al principio di rotazione di cui al comma precedente.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o in ogni altro caso in cui sia necessario e/o opportuno, il Presidente, su istanza del primo mediatore designato, può nominare uno o più mediatori ausiliari o uno o più co-mediatori. La nomina di mediatori ausiliari o di co-mediatori non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.
6. I requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori sono stabiliti nello statuto dell'ODM.
7. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per conciliatori dell'Unione Internazionale Avvocati del 25.1.2003 (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODM e dal DM180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'ODM stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.
9. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM.
10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'Unione Internazionale Avvocati già indicato.
11. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito a favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal termine del procedimento.
13. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
14. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza,
imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.
L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.
15. Se le parti richiedono all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, il presidente dell'Organismo, se accoglie l'istanza ritenendola fondata, nomina un altro mediatore secondo l'elenco, delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore.
16. Il Presidente provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato rinunci all’incarico nel corso del procedimento, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.
17. Quando l'istanza di sostituzione riguardi lo stesso Presidente che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Consiglio direttivo che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Presidente.
ARTICOLO 4 BIS – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
1. Il Responsabile assegna ai singoli mediatori gli incarichi di mediazione seguendo un criterio di rotazione all'interno degli elenchi per materia o area giuridica cui gli stessi mediatori avranno chiesto di essere inseriti al momento dell'iscrizione o successivamente.
Ogni mediatore può essere iscritto a non più di 3 elenchi, di cui due relativi a materie ricomprese nel comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e uno relativo alle restanti materie (mediazione facoltativa).
2. Ai mediatori possono essere affidati gli incarichi di mediazione ai sensi del punto che precede soltanto dopo che gli stessi, successivamente all'iscrizione presso questo ODM, abbiano partecipato come “uditori” ad un numero minimo di 5 mediazioni (valide anche ai fini del tirocinio di cui all'art. 4 del DM 145/2011).
L'assegnazione delle mediazioni per l'uditorato avviene per rotazione.
Non sono da considerarsi valide ai fini del presente comma le mediazioni concluse per mancata adesione.
Della presenza del mediatore-uditore viene dato atto nel verbale conclusivo del
procedimento.
3. Ai mediatori già iscritti presso altri organismi che documentino di aver già partecipato come mediatori ad un numero minimo di 5 mediazioni, individuate ai sensi del comma che precede, verranno affidati incarichi di mediazione ai sensi del primo comma senza necessità di uditorato.
4. Ai criteri di rotazione di cui sopra può essere sostituita la designazione a mezzo di programma informatico che tenga conto dei medesimi parametri di base.
ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.
2. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere fissata entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
3. E' preferibile che le parti partecipino personalmente all'incontro con l'assistenza di un avvocato.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri.
E' opportuno che ogni parte comunichi alla Segreteria il prima possibile chi sarà presente all'incontro ed i relativi poteri.
4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
5. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o un co-mediatore, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
6. Qualora l'accordo non sia raggiunto il mediatore formula una proposta di
conciliazione solo se richiesto concordemente da tutte le parti o per previsione di legge, e sempre che disponga degli elementi necessari.
7. In caso di mancata adesione di una parte al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, tranne nell'ipotesi prevista dall'art.6 del presente regolamento.
8. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
9. Il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative e la proposta è sempre subordinata all'acquisizione da parte del mediatore di elementi sufficienti in merito alla controversia e alla sua ipotetica soluzione.
10. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati.
11. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E RESPONSABILITA' MEDICA
1. Esclusivamente nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e in materia di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti ed anche se una delle parti non ha aderito al procedimento di mediazione: ciò a condizione che la parte istante o uno degli aderenti al procedimento facciano espressa richiesta di volersi avvalere di tale previsione regolamentare al momento della presentazione dell'istanza (il primo) o al momento dell'adesione (il secondo) e comunque prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
Entro lo stesso termine tutte le parti chiamate in mediazione devono essere informate della richiesta di proposta avanzata da uno dei partecipanti ai sensi del presente articolo.
2. Il mediatore formula la proposta nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative, e subordinatamente all'acquisizione di elementi sufficienti in merito alla controversia e alla sua ipotetica soluzione.
ARTICOLO 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando le parti non riescono a raggiungere un accordo ed il mediatore non ritenga utile proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Se vi è proposta e tutte le parti vi
aderiscono, il mediatore forma processo verbale.
4. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.
5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.
7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6.
8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti.
9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
ARTICOLO 8 - INDENNITA'
Ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
d) nella materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo suddetto, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, D. lgs. n. 28/2010, la mediazione si svolgerà ugualmente.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
ARTICOLO 8 BIS – INDENNITA’
1. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.
2. L’indennità di mediazione è sempre dovuta in solido dalle parti che hanno aderito al procedimento e ciò anche in caso di abbandono della procedura da una delle stesse.
3. Le indennità di mediazione e le spese vive come conteggiate e documentate dall’Organismo devono essere corrisposte dalle parti entro il termine del procedimento di mediazione, prima della redazione del verbale conclusivo.
4. Gli aumenti delle indennità, quando previsti ai sensi dell’articolo precedente, vengono disposti dal Responsabile dell’ODM su istanza del mediatore.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM.
6. La ripartizione delle spese di mediazione corrisposte dalle parti, salvo quanto previsto al punto 7 di questo articolo, avviene mediante l'attribuzione al Mediatore del 60% e all'ODM del restante 40% delle spese stesse. La quota di spettanza dell'ODM può essere da questo ulteriormente ripartita con i soggetti che collaborino nella gestione di sedi delegate dell'ODM o in caso di collaborazione con altri Organismi o Ordini.
7. Per le controversie di valore sino a €. 1.000,00 le spese di mediazione spettano tutta al Mediatore, mentre all'ODM spettano solo le spese di avvio del procedimento.
8. L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento
dell'indennità spettante all'ODM. A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione è autenticata dai modi di legge, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. L'ODM accantona nell'anno una percentuale pari al 3% della quota di sua spettanza delle spese di mediazione percepite, provvedendo nell'anno successivo a ridistribuire pro quota la somma accantonata in favore dei mediatori che abbiano operato in gratuito patrocinio a saldo di ogni loro virtuale spettanza relativa.
3. Nel caso in cui una sola delle parti abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore riceverà il compenso liquidato in percentuale sulle spese di mediazione effettivamente corrisposte all'ODM dalle parti che non risultino ammesse al beneficio.
ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO
1. L'ODM tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti in cui una o più parti sono state esonerate dal pagamento dell'indennità di mediazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.L.vo 28/2010.
2. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.
ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti.
ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro (o degli incontri) non può essere registrato o verbalizzato. Il verbale conclusivo del procedimento deve dare conto dell'intervenuto accordo, del mancato accordo, della formulazione della proposta, se prevista, e delle ragioni delle parti in
caso di sua mancata accettazione.
2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
ARTICOLO 13 - PROCEDURE TELEMATICHE UTILIZZATE
(non attivate)
ARTICOLO 14 – XXXXXXXXX ASSISTITO
1. L’ODM consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 come integrato dall’art. 2 del DM 145/2011 ai mediatori che ne faranno richiesta.
La partecipazione dei mediatori tirocinanti ai procedimenti di mediazione è consentita in funzione del numero di procedimenti di mediazione trattati dall'ODM con il limite massimo di due tirocinanti per procedimento.
Nel consentire la partecipazione al tirocinio sarà data priorità ai mediatori iscritti a questo ODM.
2. Il mediatore tirocinante ha l’obbligo di assistere alla intera procedura di
mediazione alla quale verrà assegnato ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia. In particolare, è tenuto all’obbligo della riservatezza.
Il Mediatore tirocinante non svolge alcuna funzione attiva nella procedura di mediazione.
Nel verbale conclusivo della procedura di Mediazione viene data menzione del nominativo del Mediatore tirocinante.
3. Ciascuna parte in mediazione può opporsi al tirocinio assistito solo per seri e giustificati motivi.
L'ODM si riserva la facoltà di escludere dal tirocinio alcuni procedimenti per ragioni di opportunità e/o di privacy.
4. L'ODM non garantisce ai mediatori tirocinanti la partecipazione al numero minimo di procedimenti stabilito dall'art. 2 DM n. 145/2011.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Tabella A (articolo 16, comma 4)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200