Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Contenuto”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. E’ prevista l’applicazione alle garanzie di franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
È un’assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione del contenuto della casa da eventi quali incendio, bagnatura, nonché prestazioni di assistenza.
Che cosa è assicurato?
E’ assicurato il contenuto della casa ossia quanto si trova nei locali di abitazione e serve per uso di casa. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.
La Soluzione Essential contiene la combinazione delle seguenti garanzie:
Danni al contenuto della casa: “Incendio e altri eventi” e “Bagnatura”;
La Soluzione Plus contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche le seguenti:
Xxxxx al contenuto della casa: “Eventi atmosferici”, “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre”;
La Soluzione Premium contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Plus, anche la garanzia “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi”.
La Soluzione Top contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Premium, anche le seguenti:
Eliminazione delle franchigie e la disponibilità di somme assicurate più elevate
L’assicurazione è prestata entro le somme assicurate puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per l’elenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
Per i Xxxxx al contenuto della casa non sono coperti:
fabbricato e i relativi impianti e installazioni fissi; alberi; piante diverse da quelle dell’appartamento; prati e cespugli, coltivazioni floreali e agricole; affreschi con valore artistico; veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria;
cose che si trovano in locali di abitazione aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive del fabbricato difformi da quella indicata nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”/”Rischi esclusi per tutte le garanzie Danni al contenuto della casa”;
per specifiche garanzie, sono inoltre escluse dalla copertura le cose indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”/”Xxxxxx esclusi per le garanzie Eventi atmosferici e Danni da fenomeno elettrico”.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato?”.
Dove vale la copertura?
Per le garanzie Danni al contenuto della casa le abitazioni che contengono le cose assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
La copertura “Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura” è valida nel mondo intero.
Che obblighi ho?
- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?” del Dip aggiuntivo Danni. La denuncia del sinistro, per la garanzia Xxxxx al contenuto della casa, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della copertura assicurativa.
E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
E’ possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile, secondo comma.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la copertura?
Di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Contenuto” 29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare i l Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l’indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top). | |
Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento | Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo. L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in |
vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizi almente acquistato, se ritenuta più favorevole. | |
Danni al contenuto della casa - garanzie base | |
Incendio e altri eventi (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: ▪ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; ▪ caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate; ▪ caduta di meteoriti e altri corpi celesti; ▪ onda sonica; ▪ caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto; ▪ fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; ▪ urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua. E’ compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare gli alimenti in refrigerazione che hanno subito dei danni a seguito: ▪ della mancata refrigerazione causata da eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa; ▪ del guasto dell’impianto di refrigerazione. |
Bagnatura (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi: ▪ a seguito della rottura di impianti e di elettrodomestici, compresi gli allacciamenti; ▪ a seguito di rigurgito di sistemi di scarico o fognature; ▪ imputabili alla responsabilità dei vicini, intesi come gli occupanti delle unità immobiliari poste nelle vicinanze. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Eventi atmosferici (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo, uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, compresi i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici. |
Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o quelli causati da atti dolosi e di Terrorismo. |
Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi gli impianti di allarme, le casseforti a muro nonché le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E’ compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari se installati. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi (operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo delle cose assicurate costituite da lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti , comprese cornici e decorazioni, con altre nuove uguali o equivalenti, a seguito di rottura e/o scheggiatura e/o rigatura per qualsiasi causa. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Danni al contenuto della casa – Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive | |
Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operante per le Soluzioni | Xxxxx conseguenti a eventi indennizzabili Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate: ▪ da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, colaggio conseguenti agli eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa; |
“Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | ▪ indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica. Spese rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi delle: ▪ spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro; ▪ spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali che contengono le cose stesse se la rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali; ▪ spese sostenute per il pernottamento dell’Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 mesi se si tratta dell’Abitazione principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile ; ▪ spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell’Assicurato ed il recupero dei dati memorizzati su supporti informatici se i documenti e i supporti informatici sono rimasti danneggiati e se le spese sono sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole; Queste garanzie sono prestate a Primo rischio assoluto. Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura Se la copertura assicurativa è riferita all’Abitazione principale e l’Assicurato è in villeggiatura presso strutture ricettive o dimore saltuarie, la copertura assicurativa è operante anche durante la permanenza nei locali di villeggiatura per le cose assicurate di proprietà dell’Assicurato. Questa estensione è prestata alle stesse condizioni che sono previste per l’Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell’articolo “Xxxxxx esclusi per tutte le garanzie” alla voce “Descrizione dell’abitazione”. Trasloco nella nuova Abitazione principale Se l’Assicurato deve trasferire la sua Abitazione principale in un’altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l’Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l’indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata: ▪ tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo; ▪ alle stesse condizioni che sono previste per l’Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell’articolo “Xxxxxx esclusi per tutte le garanzie” alla voce “Descrizione dell’abitazione”. Estensione ai casi di colpa grave Sono compresi i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata . Dimezzamento Franchigia a seguito dello stesso evento Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio “Contenuto” sia nell’Ambito di rischio “Fabbricato”, l’Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia prevista. Questa condizione è operante sempreché: ▪ entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia; ▪ gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza, alla stessa abitazione e alla stessa Ubicazione. Questa condizione non è operante se viene utilizzato, anche su un solo Ambito di rischio, il servizio di riparazione diretta del danno di cui all’articolo “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati” |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva Danni ai locali presi in affitto (rischio locativo) (selezionabile per le soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | L’Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 codice civile, tiene indenne l’Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali direttamene causati ai locali tenuti in locazione, in comodato o in uso e alle relative pertinenze da Incendio o altro evento indennizzabile in base alle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa. Se la copertura assicurativa si riferisce a singole porzioni di fabbricato, sono coperte anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Questa garanzia è prestata a Valore intero e a Valore a nuovo. La copertura assicurativa è prestata a condizione che la Somma assicurata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio corrisponda alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei locali di abitazione e delle relative pertinenze, escludendo soltanto il valore dell’area. L’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro con i criteri riportati nell’articolo “Determinazione del danno”. |
Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate elettriche e/o elettroniche, da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Allagamento (selezionabile per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento che si verifica all’interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l’intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature. |
Assistenza | |
Emergenze in casa (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” ed alternativa a “Emergenze in casa estesa”) | L’Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. - offre le seguenti prestazioni di assistenza. Le prestazioni sono valide per l’abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Invio idraulico, elettricista e fabbro; Invio vetraio, falegname e tapparellista; Invio termoidraulico; Invio guardia giurata; Invio collaboratrice domestica; Prenotazione alberghiera; Organizzazione rientro all’abitazione dell’Assicurato in viaggio; Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni; Trasporto apparecchiature elettroniche in caso di guasto; Accesso rete artigiani convenzionati. La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. |
Emergenze in casa estesa (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” ed alternativa a “Emergenze in casa”) | Questa garanzia comprende le prestazioni della garanzia “Emergenze in casa” nonché la prestazione Riparazione elettrodomestici “bianchi”. La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. |
Esemplificazione di alcune operatività della copertura
Valore Intero e regola proporzionale
Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa
Valore intero - Applicazione della regola proporzionale
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 20.000
• Valore delle cose assicurate = Euro 40.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = 20.000 x 10.000 / 40.000 = Euro 5.000
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 20.000
• Valore delle cose assicurate = Euro 40.000
• Danno accertato = Euro 40.000
• Importo indennizzato = 20.000 x 40.000 / 40.000 = Euro 20.000
Primo rischio assoluto
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile.
Primo rischio assoluto – Non applicazione della regola proporzionale
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 20.000
• Valore delle cose assicurate = Euro 40.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = Euro 10.000
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 20.000
• Valore delle cose assicurate = Euro 40.000
• Danno accertato = Euro 40.000
• Importo indennizzato = Euro 20.000 ovvero si applica la Somma assicurata
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi per tutte le garanzie Xxxxx al contenuto della casa | Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione a cose che si trovano in abitazioni aventi una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni che seguono. A) Descrizione dell’abitazione L’abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, nel caso di abitazione principale, ad affittacamere e bed and breakfast ma solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell’abitazione. La copertura è estesa alle pertinenze di cui all’articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l’abitazione, quali ad esempio cantine, solai, posti auto, box auto e sono compresi ed equiparati alle pertinenze anche i locali che non costituiscano pertinenze sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dall’abitazione. Le pertinenze e/o i locali equiparati alle stesse devono essere: - destinati a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l’attività del tempo libero; - al servizio dell’abitazione. |
L’abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce): ▪ è costituita da: - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall’interno ma comune dall’esterno costituita da una parte di fabbricato; - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall’esterno costituita da una parte di fabbricato; - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione; ▪ rappresenta per l’Assicurato: - l’abitazione principale ossia quella dove l’Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente; - l’abitazione saltuaria ossia quella dove l’Assicurato, persona fisica, non dimora abitualmente o che viene concessa in locazione, uso o comodato per un periodo non superiore ai 60 giorni all’anno continuativi o frazionati ; - l’abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell’Assicurato, persona fisica o giuridica, che viene data in locazione, uso o comodato per un periodo superiore ai 60 giorni all’anno continuativi o frazionati e che può essere anche non abitata temporaneamente. B) Caratteristiche costruttive del fabbricato (valide per l’operatività delle garanzie Danni al contenuto della casa) Il fabbricato dove si trovano i locali che contengono le cose assicurate deve essere: ▪ in normale stato di manutenzione e conservazione; ▪ costruito, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi: Classe 1) Con: ▪ strutture portanti, tranne quelle del tetto e i solai, in materiali incombustibili e/o legno lamellare; ▪ pareti esterne in materiali incombustibili e/o legno lamellare; ▪ manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o tegole bituminose oppure anche in altri materiali se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare. E’ possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento. Classe 2) Con: ▪ strutture portanti, tranne quelle del tetto e i solai, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello; ▪ pareti esterne in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio. Questi pannelli devono avere una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un’ora); ▪ manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o tegole bituminose oppure anche in altri materiali se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare e/o legno massello. E’ possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento. Classe 3) Con materiali anche combustibili. Relativamente alle classi 1) e 2), è possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato, anche se in corpo separato se la sua area coperta non è superiore ad 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso. C) Caratteristiche costruttive del fabbricato (valide per l’operatività della garanzia Furto e rapina in casa) |
I locali che contengono le cose assicurate devono essere costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia. | |
Rischi esclusi per le garanzie “Eventi atmosferici”, “Danni da fenomeno elettrico” e “Allagamento” | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi esclusi: In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici” (Valida per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da: ▪ costruzioni e strutture in legno e/o plastica fissate o non fissate al fabbricato quali, a titolo esemplificativo, serre e casette da giardino; ▪ costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, nonché per i danni subiti da teloni e tende esterne, tranne quelle parasole o frangisole fissate al fabbricato e installate dall’affittuario; ▪ cose mobili all’aperto o poste sotto o in: - costruzioni, strutture, teloni e tende di cui ai punti precedenti; - porticati, tettoie; fabbricati , verande, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” (Valida per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura assicurativa non è operante per i danni a: • fonti di luce; • cose all’aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all’aperto. In relazione alla garanzia “Allagamento” (Valida per le Soluzioni “Premium” o “Top”) la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da: ▪ costruzioni e strutture in legno e/o plastica fissate o non fissate al fabbricato quali, a titolo esemplificativo, serre e casette da giardino; ▪ costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, nonché per i danni subiti da teloni e tende esterne, tranne quelle parasole o frangisole fissate al fabbricato e installate dall’affittuario; ▪ cose mobili all’aperto o poste sotto o in: - costruzioni, strutture, teloni e tende di cui ai punti precedenti; - porticati, tettoie; - fabbricati , verande, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura relativi a Xxxxx al contenuto della casa | |
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni: a) causati da o dovuti a: ▪ atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maree (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; |
▪ dolo del Contraente o dell’Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; ▪ dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; b) derivanti da fenomeno elettrico anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa. | |
I limiti di copertura della garanzia “Incendio e altri eventi” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Incendio e altri eventi” ed in particolare relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. |
I limiti di copertura della garanzia “Bagnatura” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a rotture provocate da grave usura. Relativamente al rigurgito di sistemi di scarico o fognature, la copertura inoltre non è operante per i danni causati da accumulo o scorrimento di acqua all’esterno del fabbricato nonché per quelli causati da eventi atmosferici. |
I limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici” (Validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni: a) causati da o dovuti a: ▪ accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato; ▪ intasamento o trabocco di grondaie o pluviali determinati da fogliame; ▪ rigurgito di sistemi di scarico o fognature; ▪ gelo; ▪ umidità, stillicidio e infiltrazione; b) causati da o dovuti a sovraccarico di neve a cose assicurate poste in fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione. |
I limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (Validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura non è operante per i danni: a) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) causati dai ladri ai serramenti e ai locali per introdursi nei locali stessi; c) causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico. d) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate. |
I limiti di copertura della garanzia “Xxxxx accidentali a superfici in vetro degli arredi” (Validi per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi”, la copertura non è operante per i danni da rotture causate da o dovute a eventi atmosferici e atti dolosi. |
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura dei Danni al contenuto della casa | |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” | Non sono previsti limiti di copertura specifici, ferma l’applicazione dei Limiti di copertura relativi ai Danni al contenuto della casa “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie” lettera a). |
I limiti di copertura della garanzia “Allagamento” (Validi per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni: a) causati da o dovuti a infiltrazioni; b) avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti. | |
Limiti di copertura relativi all’Assistenza | ||
I limiti di copertura della garanzia “Emergenze in casa” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione a tutte le prestazioni di assistenza, sono escluse le prestazioni: a) causate e/o derivate da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive; b) richieste in conseguenza di: ▪ atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplific ativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggia7te e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati. | |
I limiti di copertura della garanzia “Emergenze in casa estesa” - prestazione “Riparazione elettrodomestici bianchi” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva di assistenza di cui all’articolo “Emergenze in casa estesa”, lettera A) “Riparazione elettrodomestici bianchi” della garanzia, sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da: a) un danneggiamento accidentale ossia un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produce una rottura, un difetto, un mancato/cattivo funzionamento; b) azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni, quali a ti tolo esemplificativo e non limitativo, variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua; c) vizi/difetti di materiale e/o del prodotto noti all’Assicurato o oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie; d) usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento; e) danni di natura estetica e difetti in genere che non compromettono la normale utilizzabilità; f) malfunzionamenti riconducibili ad uso improprio; g) malfunzionamenti riconducibili all’uso di accessori non approvati dal produttore; h) malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento, quali a titolo esemplificativo, fusibili, batterie, dischi, testine, nastri, software, cinghie, manicotti, parti in gomma, guarnizioni, spazzole, lampadine, telecomandi; i) malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, quali a titolo esemplificativo, il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato. Questa prestazione, inoltre, non è operante se le prestazioni previste sono in contrasto con una qualsiasi legge che comporta sanzioni, così come indicato nelle norme e dei regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. | |
Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | ||
Danni al contenuto della casa (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | ||
Bagnatura | Franchigia (non presente per Soluzione Top) | |
Eventi atmosferici | Franchigia (non presente per Soluzione Top) | |
Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici | Franchigia (non presente per Soluzione Top) | |
Singolo oggetto pregiato | Limite di indennizzo | |
Singolo oggetto prezioso | Limite di indennizzo | |
Denaro, titoli di credito e carte valori | Limite di indennizzo | |
Singolo oggetto posto nelle pertinenze | Limite di indennizzo |
Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura | Limite di indennizzo |
Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui | Limite di indennizzo |
Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili | Limite di indennizzo |
Danni da fenomeno elettrico | Franchigia (non presente per Soluzione Top) |
Allagamento | Franchigia (non presente per Soluzione Top) |
Applicazione di franchigie
• Franchigia Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
Esemplificazione dell’applicazione di Franchigie
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxxxx al contenuto della casa e Furto e rapina in casa In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi: ▪ deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1914 codice civile; ▪ è tenuto ad avvisare l’Impresa, anche mediante il numero verde Allianz 800/686868 (02 89040741 dall’estero), o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l’entità approssimativa del danno e il numero della copertura ass icurativa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile. Se viene utilizzato il servizio “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”, la richiesta telefonica del Contraente o dell’Assicurato costituisce regolare denuncia di sinistro e presuppone a tutti gli effetti l’accettazione del servizio stesso. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì a: ▪ presentare, per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi, nei 5 giorni successivi la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all’Impresa; ▪ conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; ▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l’Impresa o i periti possono richiedere; ▪ denunciare tempestivamente la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito, anche al debitore, nonché effettuare – se previsto dalla legge – la relativa procedura di ammortamento. |
Assistenza diretta/in Convenzione • Assistenza (Emergenze in casa; Emergenze in casa estesa) Le garanzie di servizi di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C. S.A. • Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati (per i Danni al contenuto della casa) In caso di Sinistro, l’Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno, richiedendo l’intervento di uno o più artigiani per la riparazione del danno stesso. Questo servizio è garantito dall’Impresa attraverso un primo contatto telefonico con la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno ai seguenti recapiti: ▪ numero verde 800/686868 dall’Italia; ▪ numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari. La centrale operativa, a seguito della richiesta telefonica dell’Assicurato, provvede a protocollare il sinistro ed effettua una prima valutazione di fattibilità di una riparazione diretta del danno, verificando le garanzie previste nella polizza, la copertura del sinistro denunciato e la riparabilità del danno stesso, ed effettuando una prima stima economica delle relative spese di riparazione (per questo servizio è infatti previsto un limite operativo di Euro 800 - compresa l’I.V.A. ma al netto dell’eventuale Franchigia). In caso di prima valutazione telefonica positiva, la Centrale Operativa incarica una società specializzata che prenderà contatto con l’Assicurato entro 2 giorni (lavorativi) dalla sua richiesta per accordarsi su un sopralluogo presso l’abitazione ove si è verificato il danno. |
A seguito del sopralluogo, l’intervento di riparazione diretta del danno sarà gestito con le seguenti modalità: 1) se il danno è indennizzabile, interamente riparabile e non è superiore al limite operativo, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani e l’Impresa provvede al pagamento diretto di quanto richiesto per l’intervento, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista; 2) se il danno è indennizzabile ma non è riparabile o lo è solo parzialmente o è superiore al limite operativo, dopo avere ottenuto il benestare dell’Assicurato, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani ma il pagamento di quanto richiesto per l’intervento deve essere effettuato dall’Assicurato che deve richiedere il rimborso successivamente all’Impresa. L’impresa lo Indennizza in base alle condizioni della copertura assicurativa, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista se la riparazione è stata effettuata, anche parzialmente, dall’artigiano o dagli artigiani inviati; 3) se il danno non è indennizzabile, dopo avere ottenuto il benestare dell’Assicurato, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani ma il pagamento di quanto richiesto per l’intervento deve essere effettuato dall’Assicurato e resta a suo carico. Se entro 2 giorni (lavorativi) dalla richiesta di intervento l’Assicurato e la ditta specializzata non riescono a concordare una data per il sopralluogo presso l’abitazione, l' Assicurato può organizzare autonomamente l’intervento di riparazione sostenendone i relativi costi e chiedere successivamente all’Impresa il rimborso di quanto speso. Se il danno è indennizzabile in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa, l’Impresa lo indennizza nei limiti della copertura stessa, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista se la cosa danneggiata è stata riparata e non sostituita. In caso di pagamento diretto da parte dell’Impresa all’artigiano o agli artigiani, ogni diritto all’Indennizzo derivante all’Assicurato in relazione alla r iparazione effettuata, è irrevocabilmente ceduto, in favore dell’artigiano o degli artigiani che hanno effettuato la riparazione. L’Assicurato è consapevole e prende atto che il pagamento eseguito dall’Impresa in forza della presente cessione ed in favore dell’artigiano o degli artigiani è liberatorio nei suoi confronti . | |
Gestione da parte di altre Imprese Denuncia di sinistro Assistenza Il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il: ▪ numero verde 800/686868 dall’Italia; ▪ numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari; L’Assicurato è tenuto a comunicare: ▪ il tipo di assistenza che vuole richiedere; ▪ il proprio nominativo; ▪ il numero della copertura assicurativa; ▪ l’indirizzo e il luogo da cui chiama; ▪ il recapito telefonico; ▪ l’ubicazione dell’abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla centrale operativa, deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a: AWP P&C. rappresentanza generale per l’Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza Casella postale 302 Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) L’Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a: ▪ conservare il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso, rilasciato dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza; ▪ trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell’abitazione) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell’abitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Obblighi dell’Impresa | Termini di indennizzo L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per s inistro l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. Recesso per ripensamento |
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni:
▪ principali, saltuarie, locate in uso o comodato,
▪ ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano
▪ di una delle seguenti tipologie: appartamento, xxxxxxxx a schiera o plurifamiliare, villa indipendente.
Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:
Soluzione Essential: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai Danni al contenuto della casa in seguito a “Incendio e altri eventi” e “Bagnatura”. Si rivolge inoltre a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per ”Emergenze in casa” base o estesa (opzionale).
Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai Danni al contenuto della casa anche in seguito a “Eventi atmosferici”, “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre”.
Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per i “Danni da fenomeno elettrico” (opzionale).
Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere la propria abitazione dai Danni al contenuto della casa anche in seguito a “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi”. Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per “Allagamento” (opzionale).
Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per i Danni al contenuto della casa con l’eliminazione delle franchigie e la disponibilità di Somme assicurate più elevate.
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: ▪ con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; ▪ tramite il sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all ’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti sianoin disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente | |||
allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il | |||
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto | |||
Risoluzione | delle | liti | direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di |
transfrontaliere | assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito | ||
hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/ fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che | |||
provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Edizione 942 - 01/06/2022
V. 22/136 - C01R099W028000013T291022085628
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Servizio Clienti
Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Glossario
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Abitazione locata, in uso o in comodato: l’abitazione di proprietà dell’Assicurato, persona fisica o giuridica, che viene data in locazione, uso o comodato per un periodo superiore ai 60 giorni all’anno continuativi o frazionati e che può essere anche non abitata temporaneamente.
Abitazione principale: l’abitazione dove l’Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente.
Abitazione saltuaria: l’abitazione dove l’Assicurato, persona fisica, non dimora abitualmente o che viene concessa in locazione, uso o comodato per un periodo non superiore ai 60 giorni all’anno continuativi o frazionati.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l’oggetto della copertura. Le garanzie previste nell’Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Assicurato: la persona fisica o giuridica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.
Se si tratta di persona fisica sono compresi:
a) il suo coniuge non separato o partner dell’unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti
a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti sopra indicati, l’Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno, ove espressamente prevista.
Impresa: Allianz S.p.A.
Incendio: la combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Polizza: il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa “Contenuto”, che è parte integrante della Polizza.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l’Ambito di rischio.
Somma assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle garanzie prestate. Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Valore a nuovo: l’importo necessario per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico o, in caso di danni al fabbricato o parti di esso, l’importo necessario per l’integrale costruzione a nuovo delle cose assicurate, escluso il valore dell’area. Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso: l’importo che si calcola al momento del Sinistro detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.
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Glossario
Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Condizioni di assicurazione
INDICE | ||
1. INTRODUZIONE | PAG. | 4 |
2. CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 4 |
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 10 |
4. LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 11 |
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 13 |
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 14 |
7. PREMIO | PAG. | 18 |
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 19 |
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 20 |
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio “Contenuto” è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:
n Essential: comprensiva delle garanzie “Incendio e altri eventi” e “Bagnatura”;
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, delle garanzie “Eventi atmosferici”, “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre”;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, della garanzia “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi”;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell’eliminazione delle Franchigie che sarebbero applicate alle garanzie base e aggiuntive in caso di scelta di altre Soluzioni e della disponibilità di Somme assicurate più elevate.
Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all’articolo 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti.
Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra
L’Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E’ ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
Nella sezione “Obblighi delle parti in caso di Sinistro” sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e di erogazione delle prestazioni, che integrano la descrizione delle garanzie riportate nella presente sezione.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
Art. 2.1 - Cose assicurate
La copertura assicurativa si riferisce all’abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In particolare, la copertura indennizza l’Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 “Le garanzie base” e seguenti e 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti.
Le cose assicurate sono costituite dal “contenuto” ossia quanto si trova nei locali di abitazione e serve per uso di casa, per uso personale, per svolgere le attività di ufficio e di studio professionale e di affittacamere e bed and breakfast. Sono compresi nel “contenuto”:
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n gli oggetti pregiati e precisamente pellicce, quadri, dipinti, affreschi, xxxxxx, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d’arte o di antiquariato, oggetti d’argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi;
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n i preziosi e precisamente gioielli, pietre e perle preziose e oggetti, anche solo in parte, in platino e/o in oro, denaro, titoli di credito e carte valori.
Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione si assicura solo: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzature per attività del tempo libero e per il giardinaggio.
La copertura assicurativa è estesa, se non diversamente stabilito nella copertura stessa, alle cose poste all’aperto negli spazi pertinenziali dell’abitazione.
Se la copertura assicurativa è riferita all’Abitazione locata, in uso o in comodato, è assicurato il solo “contenuto” che appartiene all’Assicurato in quanto proprietario dell’abitazione e non sono assicurati i preziosi e le cose dell’affittuario, che pertanto, ai fini della copertura, non si considerano “contenuto”.
Se l’abitazione è presa in affitto dall’Assicurato, sono comprese anche le eventuali opere di abbellimento e utilità che fanno parte dell’edificio se sono state realizzate dall’Assicurato stesso.
Art. 2.2 - Le garanzie base
In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.2.1 - Incendio e altri eventi
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
n Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
n caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
n caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
n onda sonica;
n caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
n fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
n urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua.
E’ compreso il rimborso delle spese sostenute per rimpiazzare gli alimenti in refrigerazione che hanno subito dei danni a seguito:
n della mancata refrigerazione causata da eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa;
n del guasto dell’impianto di refrigerazione.
Art. 2.2.2 - Bagnatura
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi:
n a seguito della rottura di impianti e di elettrodomestici, compresi gli allacciamenti;
n a seguito di rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
n imputabili alla responsabilità dei vicini, intesi come gli occupanti delle unità immobiliari poste nelle vicinanze. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.3 - Eventi atmosferici (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo, uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, compresi i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.
Art. 2.2.4 - Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o quelli causati da atti dolosi e di Terrorismo.
Art. 2.2.5 - Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi gli impianti di allarme, le casseforti a muro nonché le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E’ compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari installati. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.6 - Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo delle cose assicurate costituite da lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, comprese cornici e decorazioni, con altre nuove uguali o equivalenti, a seguito di rottura e/o scheggiatura e/o rigatura per qualsiasi causa.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive
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Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte, con il pagamento di un premio aggiuntivo, solo nell’Ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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Art. 2.3.1 - Danni ai locali presi in affitto (rischio locativo) (Selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
L’Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 codice civile, tiene indenne l’Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali direttamene causati ai locali tenuti in locazione, in comodato o in uso e alle relative pertinenze da Incendio o altro evento indennizzabile in base alle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa.
Se la copertura assicurativa si riferisce a singole porzioni di fabbricato, sono coperte anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Questa garanzia è prestata a Valore intero e a Valore a nuovo.
La copertura assicurativa è prestata a condizione che la Somma assicurata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio corrisponda alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei locali di abitazione e delle relative pertinenze, escludendo soltanto il valore dell’area.
L’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro con i criteri riportati nell’articolo 6.6 “Determinazione del danno”.
Art. 2.3.2 - Danni da fenomeno elettrico (Selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
Sono compresi, a parziale deroga di quanto previsto nell’articolo 4.1 “Limiti della copertura assicurativa”, lettera b), i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate elettriche e/o elettroniche, da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.3 - Allagamento (Selezionabile per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
Sono compresi, ad integrazione della garanzia di cui all’articolo 2.2.3 “Eventi atmosferici” e a parziale deroga di quanto previsto nell’articolo 4.4 “Limiti di copertura della garanzia Eventi atmosferici”, lettera a), i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento a seguito di:
n accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l’intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
n rigurgito di sistemi di scarico o fognature causati da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente.
ASSISTENZA
Art. 2.3.4 - Emergenze in casa (Garanzia di assistenza selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Le garanzie di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l’Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato nel presente articolo e nell’articolo successivo 2.3.5 “Emergenze in casa estesa” sempreché tale estensione sia stata selezionata. Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.
Le garanzie di assistenza sono prestate sempre a favore dell’Assicurato e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate.
A) - Assistenza casa
Le prestazioni sono valide per l’abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e precisamente per i locali di abitazione e per le relative pertinenze.
A1) - Invio idraulico, elettricista e fabbro Se presso l’abitazione si verifica:
n una perdita continua o una mancanza di erogazione dell’acqua e/o un allagamento;
n una mancanza di erogazione di energia elettrica;
n l’impossibilità di accesso a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi;
che richiede una pronta assistenza, l’Assicurato può fruire - entro 3 ore dalla richiesta - di un idraulico e/o di un elettricista e/o di un fabbro.
Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell’uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, fino a un massimo di Euro 250 per evento.
A2) - Invio vetraio, falegname e tapparellista Se presso l’abitazione si verifica:
n un furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura;
n un danno causato da atti vandalici;
n una rottura accidentale di un vetro;
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n un altro evento che impedisce l’agibilità;
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che richiede l’intervento di un artigiano, l’Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - di un vetraio e/o di un falegname e/o di un tapparellista.
Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell’uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, fino a un massimo di Euro 250 per evento.
A3) - Invio termoidraulico
Se presso l’abitazione si verifica un guasto della caldaia che causa la mancanza del riscaldamento, l’Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - di un termoidraulico.
Sono a carico della centrale operativa le spese dell’uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, fino a un massimo di Euro 250 per evento.
Relativamente ai precedenti punti A1), A2) e A3):
n se durante la prestazione di assistenza emerge che l’evento oggetto dell’intervento ha causato anche danni indennizzabili in base alle garanzie, diverse da quelle di assistenza, prestate nella copertura assicurativa, si procede alle riparazioni necessarie in base a quanto previsto nell’articolo 6.3 “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”;
n se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare l’artigiano nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, la relativa manodopera e i materiali usati, fino a un massimo di Euro 500 per evento.
A4) - Invio guardia giurata
Se non risulta possibile chiudere l’abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi, la centrale operativa organizza - entro 3 ore dalla richiesta - un servizio di vigilanza per sorvegliare l’abitazione, con una o più guardie giurate.
Sono a carico della centrale operativa i costi per le prime 24 ore di sorveglianza.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare il servizio di vigilanza nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per fare fronte autonomamente, fino a un massimo di Euro 600 per evento.
Per l’Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.
A5) - Invio collaboratrice domestica
Se a seguito di un evento di cui ai precedenti punti A1) e A2), l’Assicurato deve risistemare l’abitazione e/o il suo contenuto, la centrale operativa provvede a inviare - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - una collaboratrice domestica.
Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di 4 ore lavorative.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare la collaboratrice domestica nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per evento.
A6) - Prenotazione alberghiera
Se a seguito di un evento di cui ai precedenti punti A1), A2) e A3), l’Assicurato è costretto a lasciare l’abitazione, la centrale operativa provvede – su richiesta telefonica dell’Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta - a effettuare la ricerca di disponibilità e, se possibile, la prenotazione alberghiera.
Il costo del pernottamento è a carico dell’Assicurato.
L’erogazione della prestazione è subordinata al rispetto da parte dell’Assicurato delle condizioni generali di contratto poste dalla struttura individuata.
A7) - Organizzazione rientro all’abitazione dell’Assicurato in viaggio
Se l’Assicurato è in viaggio ed è costretto a ritornare presso l’abitazione a causa di danni subiti dall’abitazione stessa causati da un evento di cui ai precedenti punti A1) e A2) o da un evento indennizzabile in base alle garanzie, diverse da quelle di assistenza, prestate nella copertura assicurativa, la centrale operativa organizza - entro 24 ore dalla richiesta - il rientro con partenza e mezzo di trasporto più idonei per l’Assicurato.
Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di Euro 200.
A8) - Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni (prestazione valida ed operante solo se l’Assicurato è una persona fisica)
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A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat e/o del libretto di assegni dell’Assicurato, la centrale operativa provvede – su richiesta telefonica dell’Assicurato e nel più breve tempo possibile - a informare gli istituti emittenti, per avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.
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A tale scopo l'Assicurato è tenuto a confermare, tramite comunicazione scritta alla centrale operativa, i numeri identificativi dei documenti da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti. La centrale operativa provvede alla prima comunicazione telefonica e alla successiva conferma scritta. L’Assicurato è comunque tenuto a occuparsi di perfezionare la procedura. La centrale operativa non è responsabile di errori dovuti a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.
A9) - Trasporto apparecchiature elettroniche in caso di guasto
Se presso l’abitazione si guasta il televisore, il videoregistratore, una apparecchiatura Hi-Fi, un personal computer o le relative periferiche, la centrale operativa organizza - su richiesta telefonica dell’Assicurato - il trasporto dell’apparecchiatura guasta presso il più vicino riparatore qualificato e organizza, terminate le necessarie riparazioni, la riconsegna presso l’abitazione. Il trasporto può essere effettuato in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
Sono a carico della centrale operativa i costi del trasporto ma non i costi della riparazione.
A10) - Accesso rete artigiani convenzionati
Se l’Assicurato deve effettuare dei lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria può chiedere alla centrale operativa il riferimento di un artigiano convenzionato che provvede a contattarlo - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta -per farsi illustrare le esigenze di intervento. Le categorie di prestatori d’opera coinvolgibili, sono: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio. L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.
Il costo dei lavori è a carico dell’Assicurato.
Art. 2.3.5 - Emergenze in casa estesa (Garanzia di assistenza selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” ma è operante solo se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Questa garanzia comprende le prestazioni della garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.4 “Emergenze in casa” nonché la prestazione di seguito riportata.
A) Riparazione elettrodomestici bianchi
Questa prestazione è valida per l’abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e precisamente per i locali di abitazione e per le relative pertinenze ed è valida per gli elettrodomestici di seguito descritti e installati nell’abitazione se sono:
n di proprietà dell’Assicurato;
n di utilizzo domestico e privato;
n acquistati nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, anche tramite un sito web se gli elettrodomestici hanno marchio CE;
n acquistati da più di 2 anni ma non devono essere passati più di 6 anni dalla data di acquisto;
n riparabili presso l’abitazione dell’Assicurato.
Gli elettrodomestici assicurati sono quelli di seguito descritti:
n frigorifero e/o congelatore;
n lavastoviglie;
n lavatrice e/o lavasciuga;
n asciugatrice;
n forno, compreso il microonde;
n cappa;
n piano cottura.
Se presso l’abitazione si verifica un difetto di funzionamento degli elettrodomestici sopra indicati che richiede una riparazione, l’Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta - di un tecnico specializzato per la riparazione. Nel corso del primo intervento il tecnico verifica le cause del malfunzionamento dell’elettrodomestico e procede alla riparazione. Se nel corso del primo intervento non è possibile concludere la riparazione, il tecnico definisce con l’Assicurato i successivi interventi.
Sono a carico della centrale operativa le spese dell’uscita, della manodopera e dei materiali usati, fino a un massimo determinato come il minore tra:
n il Valore allo stato d’uso dell’elettrodomestico;
n Euro 1.000.
Se emerge che l’elettrodomestico non è riparabile, la centrale operativa tiene a carico le sole spese dell’uscita, della verifica del malfunzionamento e della determinazione del guasto. L’uscita del tecnico per la verifica e la determinazione del guasto, non è prevista se il costo della riparazione supera il Valore allo stato d’uso dell’elettrodomestico.
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Questa prestazione può essere attivata fino a un massimo di 2 volte per periodo assicurativo. Se non è possibile provvedere all’invio del tecnico specializzato per il primo sopralluogo presso l’abitazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l’Assicurato, previo ulteriore contatto con la centrale operativa, può incaricare un tecnico di sua fiducia. La
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centrale operativa, ferme le esclusioni e le limitazioni previste, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita del tecnico, della manodopera e dei materiali usati, fino a un massimo di Euro 200 per evento, dietro presentazione di documentazione che riporta l’evidenza della marca, del modello e del tipo di guasto che ha causato l’intervento. La presente opzione a rimborso non è operante se l’impossibilità del primo sopralluogo entro il termine indicato, è imputabile alla non disponibilità dell’Assicurato.
DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive
Art. 2.4.1 - Xxxxx conseguenti a eventi indennizzabili
Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate:
n da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, colaggio conseguenti agli eventi indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa;
n indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica.
Art. 2.4.2 - Spese rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili
In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi delle:
n spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
n spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali che contengono le cose stesse, se la rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali;
n spese sostenute per il pernottamento dell’Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 mesi se si tratta dell’Abitazione principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile;
n spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell’Assicurato ed il recupero dei dati memorizzati su supporti informatici se i documenti e i supporti informatici sono rimasti danneggiati e se le spese sono sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole.
Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto.
Art 2.4.3 - Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura
Se la copertura assicurativa è riferita all’Abitazione principale e l’Assicurato è in villeggiatura presso strutture ricettive o dimore saltuarie, la copertura assicurativa è operante anche durante la permanenza nei locali di villeggiatura per le cose assicurate di proprietà dell’Assicurato. Questa estensione è prestata alle stesse condizioni che sono previste per l’Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell’articolo 3.1.1 “Rischi esclusi per tutte le garanzie”, lettera A) “Descrizione dell’abitazione”.
Art. 2.4.4 - Trasloco nella nuova Abitazione principale
Se l’Assicurato deve trasferire la sua Abitazione principale in un’altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l’Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l’indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:
n tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo;
n alle stesse condizioni che sono previste per l’Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell’articolo 3.1.1 “Rischi esclusi per tutte le garanzie”, lettera A) “Descrizione dell’abitazione”.
Art. 2.4.5 - Estensione ai casi di colpa grave
Con riferimento alle garanzie base, aggiuntive e alle precisazioni di copertura (valide sia per le garanzie base sia per la garanzie aggiuntive) di cui agli articoli precedenti, sono compresi i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Art. 2.4.6 - Dimezzamento Franchigia a seguito dello stesso evento
Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio “Contenuto” sia nell’Ambito di rischio “Fabbricato”, l’Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia prevista.
Questa condizione è operante sempreché:
n entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia;
n gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza, alla stessa abitazione e alla stessa Ubicazione.
Questa condizione non è operante se viene utilizzato, anche su un solo Ambito di rischio, il servizio di riparazione diretta del danno di cui all’articolo 6.3 “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”.
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Art. 2.5 Operatività delle garanzie
Art. 2.5.1 - Forma della copertura assicurativa
La copertura assicurativa, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, è prestata:
n a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie; oppure
n a Primo rischio assoluto.
Per entrambe le forme, la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo, se non diversamente indicato nell’articolo
6.6 “Determinazione del danno”.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
Art. 3.1 - Rischi esclusi
Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie
La copertura assicurativa non è operante per i danni:
n al fabbricato e ai relativi impianti e installazioni fissi, tranne quanto indicato per l’affittuario all’articolo 2.1 “Cosa assicuriamo”, nonché agli alberi, alle piante diverse da quelle d’appartamento, ai prati e ai cespugli e alle coltivazioni floreali e agricole, agli affreschi con valore artistico e ai veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
n alle cose che si trovano in abitazioni aventi una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle seguenti: A) Descrizione dell’abitazione
L’abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di Abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell’abitazione.
La copertura è estesa alle pertinenze di cui all’articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l’abitazione, quali ad esempio cantine, solai, posti auto, box auto e sono compresi ed equiparati alle pertinenze anche i locali che non costituiscano pertinenze sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dall’abitazione.
Le pertinenze e/o i locali equiparati alle stesse devono essere:
- destinati a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l’attività del tempo libero;
- al servizio dell’abitazione.
L’abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):
n è costituita da:
- appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall’interno ma comune dall’esterno costituita da una parte di fabbricato;
- villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall’esterno costituita da una parte di fabbricato;
- villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
n rappresenta per l’Assicurato:
n l’Abitazione principale;
n l’Abitazione saltuaria;
n l’Abitazione locata, in uso o in comodato.
B) Caratteristiche costruttive del fabbricato (Valido per l’operatività delle garanzie diverse da quelle di assistenza)
Il fabbricato dove si trovano i locali che contengono le cose assicurate deve essere:
n in normale stato di manutenzione e conservazione;
n costruito, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con
materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi:
Classe 1) Con:
- strutture portanti, tranne quelle del tetto e i solai, in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
- pareti esterne in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
- manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o tegole bituminose oppure anche in altri materiali se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.
E’ possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.
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Classe 2) Con:
- strutture portanti, tranne quelle del tetto e i solai, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello;
- pareti esterne in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o in pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio. Questi pannelli devono avere una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un’ora);
- manto di copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello e/o tegole bituminose oppure anche in altri materiali se le strutture portanti del tetto e/o i solai sono in materiali incombustibili e/o in legno lamellare e/o legno massello.
E’ possibile non considerare i materiali utilizzati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento.
Classe 3)
Con materiali anche combustibili.
Relativamente alle classi 1) e 2), è possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato, anche se in corpo separato se la sua area coperta non è superiore ad 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso.
Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia “Eventi atmosferici” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.3 “Eventi atmosferici”, la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da:
n costruzioni e strutture in legno e/o plastica fissate o non fissate al fabbricato quali, a titolo esemplificativo, serre e casette da giardino;
n costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, nonché per i danni subiti da teloni e tende esterne, tranne quelle parasole o frangisole fissate al fabbricato e installate dall’affittuario;
n cose mobili all’aperto o poste sotto o in:
- costruzioni, strutture, teloni e tende di cui ai punti precedenti;
- porticati, tettoie;
- fabbricati, verande aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).
Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la garanzia “Danni da fenomeno elettrico” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.2 “Danni da fenomeno elettrico”, la copertura assicurativa non è operante per i danni a:
n fonti di luce;
n cose all’aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all’aperto.
Art. 3.1.4 - Rischi esclusi per la garanzia “Allagamento” (Valido per le Soluzioni “Premium” e “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.3 “Allagamento”, la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da:
n costruzioni e strutture in legno e/o plastica fissate o non fissate al fabbricato quali, a titolo esemplificativo, serre e casette da giardino;
n costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, nonché per i danni subiti da teloni e tende esterne, tranne quelle parasole o frangisole fissate al fabbricato e installate dall’affittuario;
n cose mobili all’aperto o poste sotto o in:
- costruzioni, strutture, teloni e tende di cui ai punti precedenti;
- porticati, tettoie;
- fabbricati, verande aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
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La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:
a) causati da o dovuti a:
n atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
n insurrezione, occupazione militare e invasione;
n esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maree (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
n dolo del Contraente o dell’Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
n dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
b) derivanti da fenomeno elettrico anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia “Incendio e altri eventi”
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.1 “Incendio e altri eventi” ed in particolare relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia “Bagnatura”
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.2 “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a rotture provocate da grave usura.
Relativamente al rigurgito di sistemi di scarico o fognature, la copertura inoltre non è operante per i danni causati da accumulo o scorrimento di acqua all’esterno del fabbricato nonché per quelli causati da eventi atmosferici.
Art. 4.4 - Limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.3 “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni:
a) causati da o dovuti a:
- accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato;
- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da fogliame;
- rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
- gelo;
- umidità, stillicidio e infiltrazione,
b) causati da o dovuti a sovraccarico di neve a cose assicurate poste in fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione.
Art. 4.5 - Limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.4 “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura non è operante per i danni:
a) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati dai ladri ai serramenti e ai locali per introdursi nei locali stessi;
c) causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
d) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate.
Art. 4.6 - Limiti di copertura della garanzia “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi” (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.6 “Danni accidentali a superfici in vetro degli arredi”, la copertura non è operante per i danni da rotture causate da o dovute a eventi atmosferici e atti dolosi.
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Art. 4.7 - Limiti di copertura della garanzia “Allagamento” (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.3 “Allagamento”, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a infiltrazioni;
b) avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.
ASSISTENZA
Art. 4.8 - Limiti di copertura validi per tutte le prestazioni di assistenza
In relazione a tutte le prestazioni di assistenza sono escluse le prestazioni:
a) causate e/o derivate da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
b) richieste in conseguenza di:
n atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
n insurrezione, occupazione militare e invasione;
n esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
Art. 4.9 - Limiti di copertura della prestazione di assistenza “Riparazione elettrodomestici bianchi”
In relazione alla garanzia aggiuntiva di assistenza di cui all’articolo 2.3.5 “Emergenza in casa estesa”, lettera A) “Riparazione elettrodomestici bianchi”, sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:
a) un danneggiamento accidentale ossia un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produce una rottura, un difetto, un mancato/cattivo funzionamento;
b) azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua;
c) vizi/difetti di materiale e/o del prodotto noti all’Assicurato o oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie;
d) usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
e) danni di natura estetica e difetti in genere che non compromettono la normale utilizzabilità;
f) malfunzionamenti riconducibili ad uso improprio;
g) malfunzionamenti riconducibili all’uso di accessori non approvati dal produttore;
h) malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento, quali, a titolo esemplificativo, fusibili, batterie, dischi, testine, nastri, software, cinghie, manicotti, parti in gomma, guarnizioni, spazzole, lampadine, telecomandi;
i) malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, quali, a titolo esemplificativo, il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato.
Questa prestazione, inoltre, non è operante se le prestazioni previste sono in contrasto con una qualsiasi legge che comporta sanzioni, così come indicato nelle norme e nei regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
Art. 5.1 - Validità territoriale
I locali che contengono le cose assicurate o i locali per i quali sono operanti le garanzie aggiuntive di assistenza di cui agli articoli 2.3.4 “Emergenze in casa” e 2.3.5 “Emergenze in casa estesa” devono essere ubicati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
La garanzia di cui all’articolo 2.4.3 “Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura”, nonché le prestazioni di assistenza di cui all’articolo 2.3.4 “Emergenze in casa”, lettere A7 “Organizzazione rientro all’abitazione dell’Assicurato in viaggio” e A8 “Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni” sono valide nel mondo intero.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
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In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
Art. 6.1 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi:
n deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art.
1914 codice civile;
n è tenuto ad avvisare l’Impresa, anche mediante il numero verde Allianz 800/686868 (02 89040741 dall’estero), o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l’entità approssimativa del danno e il numero della copertura assicurativa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile. Se viene utilizzato il servizio di cui all’articolo 6.3 “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”, la richiesta telefonica del Contraente o dell’Assicurato costituisce regolare denuncia di Xxxxxxxx e presuppone a tutti gli effetti l’accettazione del servizio stesso.
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì a:
n presentare, per i danni causati da Incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi, nei 5 giorni successivi la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all’Impresa;
n conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
n predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l’Impresa o i periti possono richiedere;
n denunciare tempestivamente la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito, anche al debitore, nonché effettuare - se previsto dalla legge - la relativa procedura di ammortamento.
Art 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Franchigie.
Art 6.3 - Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati
In caso di Sinistro, l’Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno, richiedendo l’intervento di uno o più artigiani per la riparazione del danno stesso.
Questo servizio è garantito dall’Impresa attraverso un primo contatto telefonico con la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno ai seguenti recapiti:
n numero verde 800/686868 dall’Italia;
n numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari.
La centrale operativa, a seguito della richiesta telefonica dell’Assicurato, provvede a protocollare il sinistro ed effettua una prima valutazione di fattibilità di una riparazione diretta del danno, verificando le garanzie previste nella polizza, la copertura del sinistro denunciato e la riparabilità del danno stesso, ed effettuando una prima stima economica delle relative spese di riparazione (per questo servizio è infatti previsto un limite operativo di Euro 800 - compresa l’I.V.A. ma al netto dell’eventuale Franchigia).
In caso di prima valutazione telefonica positiva, la Centrale Operativa incarica una società specializzata che prenderà contatto con l’Assicurato entro 2 giorni (lavorativi) dalla sua richiesta per accordarsi su un sopralluogo presso l’abitazione ove si è verificato il danno.
A seguito del sopralluogo, l’intervento di riparazione diretta del danno sarà gestito con le seguenti modalità:
1) se il danno è indennizzabile, interamente riparabile e non è superiore al limite operativo, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani e l’Impresa provvede al pagamento diretto di quanto richiesto per l’intervento, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista;
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2) se il danno è indennizzabile ma non è riparabile o lo è solo parzialmente o è superiore al limite operativo, dopo avere ottenuto il benestare dell’Assicurato, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani ma il pagamento di quanto richiesto per l’intervento deve essere effettuato dall’Assicurato che deve richiedere il rimborso successivamente all’Impresa. L’impresa lo Indennizza in base alle condizioni della copertura assicurativa, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista se la riparazione è stata effettuata, anche parzialmente, dall’artigiano o dagli artigiani inviati;
3) se il danno non è indennizzabile, dopo avere ottenuto il benestare dell’Assicurato, la riparazione è effettuata dall’artigiano o dagli artigiani ma il pagamento di quanto richiesto per l’intervento deve essere effettuato dall’Assicurato e resta a suo carico.
Se entro 2 giorni (lavorativi) dalla richiesta di intervento l’Assicurato e la ditta specializzata non riescono a concordare una data per il sopralluogo presso l’abitazione, l'Assicurato può organizzare autonomamente l’intervento di riparazione sostenendone i relativi costi e chiedere successivamente all’Impresa il rimborso di quanto speso. Se il danno è indennizzabile in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa, l’Impresa lo indennizza nei limiti della copertura stessa, senza applicare l’eventuale Franchigia prevista se la cosa danneggiata è stata riparata e non sostituita.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Impresa all’artigiano o agli artigiani, ogni diritto all’Indennizzo derivante all’Assicurato in relazione alla riparazione effettuata, è irrevocabilmente ceduto, in favore dell’artigiano o degli artigiani che hanno effettuato la riparazione. L’Assicurato è consapevole e prende atto che il pagamento eseguito dall’Impresa in forza della presente cessione ed in favore dell’artigiano o degli artigiani è liberatorio nei suoi confronti.
Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l’accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Art. 6.5 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6.1 “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 6.6 - Determinazione del danno
A) Calcolo dell’Indennizzo
In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo sono determinati all’atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.
Relativamente alle cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:
n si stima il Valore a nuovo;
n si stima il Valore allo stato d’uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
n si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di Indennità.
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Si procede con corrispondere l’Indennizzo in base al Valore allo stato d’uso.
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Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo ed avviene in una sola volta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo se questo avviene entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
In caso di danni al fabbricato o parti di esso, il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato alla ricostruzione ed avviene ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall’Assicurato ma solo (salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all’Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell’Autorità pubblica) se l’inizio dei lavori avviene entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx e se i lavori stessi sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione può avvenire anche su altra area del territorio nazionale se non deriva alcun aggravio per l’Impresa.
Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo “Assicurazione parziale”:
n se la Somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall’intero ammontare del supplemento stesso;
n se la Somma assicurata è inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale copertura a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
n se la Somma assicurata è uguale o inferiore al Valore allo stato d’uso, il supplemento di Indennità è nullo.
In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture stesse.
Si conviene inoltre che:
n relativamente a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook, il Valore a nuovo viene riconosciuto solo per le cose acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d’uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;
n per gli oggetti d’arte e di antiquariato, i preziosi, le collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d’uso; per le collezioni, in particolare, l’Impresa paga il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. In ogni caso, l’Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d’uso della cosa stessa;
n se il fabbricato è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene
effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l’utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
n l’Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d’uso.
Le spese previste nella copertura assicurativa sono rimborsate solo se sono sostenute perché strettamente necessarie in relazione all’evento accaduto e solo se sono documentate, non inconsiderate e sono effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’Impresa indennizza, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, invece, viene convenuto che:
n la copertura assicurativa è operante solo per gli effetti per i quali è possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
n il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
n l’Impresa non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
n l’Assicurato è tenuto a restituire all’Impresa l’Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono diventati inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l’Impresa indennizza il valore che avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, se le cose distrutte possono essere duplicate, l’Indennizzo è effettuato solo dopo che l’Assicurato ha richiesto la duplicazione e non è stato possibile ottenerla per fatto a lui non imputabile.
B) - Assicurazione parziale
Se la copertura assicurativa è prestata a Valore intero e al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se risulta operante la condizione di cui all’articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, le Somme assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.
C) - Pagamento a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo
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Se in caso di Sinistro l’importo presumibile del danno (senza considerare Franchigie e Limiti di indennizzo) non supera il 10% della Somma assicurata per ciascuna partita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l’Impresa corrisponde l’Indennizzo senza applicare la regola proporzionale.
Art. 6.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa sono esercitati dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6.8 - Anticipo dell’Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000.
Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Il pagamento dell'anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L’acconto non può essere superiore ad Euro 500.000 a prescindere dall’ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto deve essere effettuata senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art. 6.9 - Recupero delle cose rubate
Se e cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato è tenuto ad avvisare l’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Si conviene che:
n se l’Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa stessa, a meno che l’Assicurato non restituisca l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime;
n se l’Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
Art. 6.10 - Termini di Indennizzo (Valido solo se non è attivato il servizio di cui all’articolo “Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati”)
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’art. 2742 codice civile.
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ASSISTENZA
Art. 6.11 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:
n numero verde 800/686868 dall’Italia;
n numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari.
L’Assicurato è tenuto a comunicare:
n il tipo di assistenza che vuole richiedere;
n il proprio nominativo;
n il numero della copertura assicurativa;
n l’indirizzo e il luogo da cui chiama;
n il recapito telefonico;
n l’ubicazione dell’abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.
Art. 6.12 - Spese sostenute dall’Assicurato
Se l’Assicurato non può usufruire di una o più prestazioni, la centrale operativa non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo il caso di autorizzazione preventiva della centrale operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non possono essere rimborsate.
La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:
AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l’Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza
Casella postale 302
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
L’Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:
n conservare il numero di autorizzazione, necessario per ottenere il rimborso, rilasciato dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza;
n trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.
Art. 6.13 - Limitazioni di responsabilità
La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:
n ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
n errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
7. PREMIO
Art. 7.1 - Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
n Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
n Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in
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volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio) (Non valido per le garanzie di assistenza)
Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento le Franchigie eventualmente previste ed indicate nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall’art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell’ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell’adeguamento di cui all’articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 – Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
I Premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all’Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell’art. 1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 codice civile.
Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all’omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l’uso della carta di credito, salvo che l’addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
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In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del
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Premio residuo a completamento dell’annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2.
Art. 8.2a - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l’invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell’Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Art. 8.2b - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all’art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2a o 8.2b “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di
30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 8.5 - Diritto di ripensamento
Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi se il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.
Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
Art. 9.4 - Altre coperture di assistenza con l’Impresa (Valido solo per le garanzie di assistenza)
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Se sono in vigore altre coperture di assistenza, emesse dall’Impresa, per la stessa prestazione e per la stessa abitazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, massimo esborso complessivo) ove previsti si sommano.
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Art. 9.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.6 - Dichiarazioni rese all’atto dell’acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell’acquisto delle coperture comprese nel presente Ambito di rischio, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.
L'Impresa ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 9.7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l’assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l’assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Art. 9.10 - Clausola broker (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Polizza)
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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