CONVENZIONE TRA
DRM-CAL|27/04/2022|CONVENZIONI ITALIA 5
DRM-CAL|27/04/2022|CONVENZIONI ITALIA 5
CONVENZIONE TRA
La Direzione Regionale Musei Calabria (di seguito denominata DRM-CAL) con C.F. 98108420781, avente sede in via Cosenza , Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Palazzo Arnone, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Direttore ad Interim, domiciliato per la carica presso la DRM-CAL
E
la Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito Scuola IMT), sede del Centro LYNX, Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage con sede in Lucca – 55100 – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, x. 0 (X.X. 00000000000 x x. xxx 00000000000), nella persona del Xxxx. Xxxxx De Xxxxxx in qualità di Direttore pro- tempore della Scuola, di seguito anche Università
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; in particolare:
- l'art. 6, comma 1, che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l’art. 29, che stabilisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;
- l'art.111, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6, prevedendo l’apporto di soggetti privati e prescrivendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- l’articolo 112, comma 4, che prevede che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, d'ora in avanti MiC) stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ivi incluse mostre ed esposizioni
- l’art 118, secondo cui il MIC può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119, secondo cui il MIC può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
VISTO l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, tra le quali possono rientrare la catalogazione, la conservazione, lo svilupppo della conoscenza, della ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
VISTO l’art. 5, comma 6, del decreto legisaltivo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, che prevede che tale Codice non si applichi qualora un accordo concluso esclusivamente tra
due o più amministrazioni aggiudicatrici stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione;
VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTA l’istituzione del Polo museale della Calabria, come da succitato DPCM n.171 del 29 agosto 2014;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”, e in particolare l’art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Direzione regionale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della Cultura;
VISTO che la Direzione regionale Musei Calabria è competente su tutti i Musei, Siti e Luoghi della cultura statali stabilmente aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (in G.U. n. 184 del 07.08.2019);
VISTO il decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria ”;
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia” e successive modificazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 125, in materia di Riorganizzazione della Amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art.15 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, che assegna funzioni e compiti alla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto direttoriale del 04.02.2021 rep. n°79 e il Contratto individuale di lavoro per l’affidamento dell’incarico di funzione Dirigenziale AD INTERIM della Direzione regionale Musei della Calabria al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx con rep.n. 8 e debitamente registrato alla Corte dei Conti il 09.02.2011 al n. 256;
VISTO l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ride nominato "Ministero della cultura";
VISTO il Codice Etico del Ministero della cultura;
PREMESSO CHE
- il MIC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- La Direzione Regionale Musei Calabria coordina e promuove i musei statali a livello regionale, favorendo la creazione di servizi integrati e garantendo livelli uniformi di qualità;
- in base agli Statuti decretati con rep. 862 del 3 dicembre 2020 e rep. 13 del 12 gennaio 2021, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, e aperti al pubblico, compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e, soprattutto, le espongono a fini di studio, educazione e diletto”;
- l’educazione al patrimonio culturale è uno degli obiettivi primari della Direzione, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, il quale prevede ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione’;
- nell'ambito delle proprie competenze, la Direzione programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, tutela, conservazione e valorizzazione sui beni culturali di propria competenza;
- la Direzione ha la missione di conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire la salvaguardia del patrimonio culturale, anche attraverso la ricerca di metodologie allestitive all’avanguardia e nel pieno rispetto degli standard qualitativi dettati dal superiore Ministero;
- nell'ambito delle proprie competenze, la Direzione regionale, sentite le competenti Direzioni Generali Musei ed Educazione e Ricerca per il dovuto parere, stipula accordi con soggetti ed enti pubblici e privati, incluse le Università, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con gli attori territoriali, nazionali e internazionali;
- la Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con ordinamento speciale il cui oggetto principale di studio è l’analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali;
- la Scuola IMT e le sue articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla Convenzione e svolge programmi e progetti di ricerca finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche e in particolare dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- la Scuola IMT promuove e coordina attività scientifiche, di formazione, di ricerca sia di base sia applicata e di trasferimento, anche nei settori dell'archeologia, della storia dell'arte antica e della tradizione classica, della storia dell'arte, dei visual studies, dei gender studies, dei Museum studies, delle applicazioni ICT al Patrimonio culturale, degli studi d'impatto e sui visitatori, dell'analisi e gestione del patrimonio culturale nonché della valorizzazione culturale ed economica dei territori anche all'interno dei progetti previsti nella Programmazione Congiunta (Pro3) delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale;
CONSIDERATO CHE
- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo le proprie competenze;
- con la riforma del MIC, avviata nel 2014, i musei sono chiamati a assolvere a un ruolo attivo e connettivo nella creazione di meccanismi di condivisione e partecipazione di pratiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e del proprio contesto territoriale;
- I musei sono istituzioni pubbliche permanenti, alle quali è assegnato il compito primario della conservazione, dello studio e della valorizzazione del patrimonio ad essi affidato. Essi sono destinati alla pubblica fruizione ai fini della ricerca, dell’educazione e della conoscenza, e non hanno finalità di lucro, secondo la definizione di museo formulata dall’ICOM (International Council of Museums);
- i musei devono porsi, oltre che come presidio territoriale e centro di responsabilità patrimoniale, anche e soprattutto come centro di interpretazione anche del patrimonio culturale e del contesto territoriale su cui insistono, promuovendo e diffondendo presso le comunità un patrimonio di conoscenze utili alla costruzione di una percezione e di un senso di appartenenza comuni e un invito al dialogo;
- in linea con le prerogative del Sistema Museale Nazionale, la DRM – CAL intende promuovere e favorire la sperimentazione di buone pratiche per lo sviluppo culturale dei territori in grado di valorizzarne l’identità̀, in un processo teso al miglioramento della qualità della fruizione anche mediante la definizione di un Modello di gestione innovativo che intepreti le potenzialità del patrimonio culturale su cui è
competente;
- è volontà la DRM – CAL alimentare la capacità di sviluppare forme di valorizzazione e di partecipazione culturale nella prospettiva di un coinvolgimento delle risorse territoriali e della collettività, rafforzando la cooperazione interistituzionale e il partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, incentivando la definizione di accordi operativi e di collaborazione;
- è volontà la DRM – CAL pervenire alla creazione di un modello per una governance del patrimonio culturale improntata alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione, che coinvolga insieme ai musei e ai luoghi della cultura dello Stato anche gli altri Istituti e luoghi della cultura pubblici e privati, in accordo con le prospettive di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato tramite forme di collaborazione previste dalla normativa vigente;
- la presente Convenzione rappresenta un modello organizzativo fra le parti, finalizzato in particolare alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali, inclusa la formazione dei giovani, necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
RICHIAMATE
▪ La “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell'eredità culturale per la società” (Faro 2005);
▪ La Carta di Siena. Musei e paesaggi culturali (ICOM 2014);
▪ La Carta di Siena 2.0 (ICOM 2016);
▪ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nei suoi tre campi di applicazione: economico, sociale e ambientale, volti a migliorare il benessere economico, la salute delle persone e le politiche di welfare, anche culturale, e la cura del pianeta;
▪ Proposte programmatiche del nuovo settennato di Horizon Europe (2021/2027), riferite allo
“Sviluppo regionale e politica di coesione”, in particolare con l’Obiettivo Strategico 5: “un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali”, o nel nuovo cluster di finanziamento “Culture, creativity and inclusive society”.
tanto premesso, visto, considerato e richiamato , si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva, in linea con le prerogative del Sistema Museale Nazionale, con il fine di definire una governance del patrimonio culturale improntata alla sostenibilità, alla ricerca, all’accessibilità, all’innovazione e alla partecipazione, anche in accordo con le prospettive di partenariato pubblico-pubblico e pubblico- privato, in funzione di una promozione e valorizzazione dei luoghi della Cultura su cui DRM- CAL è competente.
Art. 2 (REFERENTI SCIENTIFICI)
Per le Istituzioni che partecipano all’accordo di convenzione e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente Convenzione, sono:
• per la Direzione: xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
• per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Centro LYNX: prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Art. 3 (OGGETTO E OBIETTIVI)
3.1 Scopo della Convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra la DRM – CAL e la Scuola IMT Alti Studi Lucca :
▪ nelle attività di ricognizione, catalogazione indagine e studio del patrimonio culturale conservato nei musei e nel territorio di riferimento, soprattutto di ambito archeologico;
▪ nelle analisi e strategie di tipo museologico, anche attraverso l'uso di strumenti innovativi per l' analisi e il coinvolgimento pubblico;
▪ nell’analisi delle strategie di coinvolgimento del pubblico e degli enti territoriali, pubblici e privati, nello studio delle strategie di potenziamento dell'accesso e nello studio dei diversi segmenti di pubblico;
▪ nell’analisi della domanda di cultura e delle peculiari esigenze relative alla fruizione del patrimonio culturale, ivi incluso il paesaggio, della comunità e del territorio di riferimento;
▪ nella ricerca finalizzata alla definzione di un modello di governance del patrimonio culturale improntato alla sostenibilità, alla ricerca, all’accessibililtà e all’innovazione ;
▪ nella ricerca finalizzata alla individuazione delle azioni di convolgimento dei musei / luoghi della cultura di competenza della DRM- CAL con gli altri Istituti e luoghi della cultura pubblici e privati, in accordo con le prospettive di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato tramite forme di collaborazione previste dalla normativa vigente;
▪ nel supporto al tracciamento delle linee guida per il sostegno alle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo progettualità̀ integrate, innovative, sostenibili, inclusive e accessibili.
Ogni azione di intervento viene dettagliata e precisamente definita tramite specifici accordi attuativi promossi dal PAS.
Gli interventi saranno parte di un più ampio progetto conoscitivo, restitutivo e di valorizzazione, incentrato sulla conoscenza del patrimonio culturale di competenza della DR.
3.2 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente Convenzione sottoscrivendo apposite convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da
parte degli organi dei rispettivi enti. Qualora tali covenzioni attuative/integrative comportino oneri finanziari, la sottoscrizione degli stessi è subordinata alla verifica della copertura finanziaria rispettivamente per quanto di competenza degli Organi delle Parti.
Art. 4 (ATTIVITA’ DI RICERCA)
4.1 Le indagini procederanno con l’individuazione, di comune accordo tra le parti, di aree di intervento e settori particolarmente rappresentativi con l’obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l’utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archivistici e bibliografici esistenti, possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela, della catalogazione, della gestione e della valorizzazione.
4.2 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.
4.3 L’obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze, formare competenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
4.4 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente Convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta della DRM- CAL.
4.5 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta della DRM-CAL, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.
4.6 L’uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con gli obiettivi degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
4.7 La pubblicazione dei risultati della ricerca dovrà avvenire in maniera congiunta con la DRM–CAL.
Art. 5 (IMPEGNI DELLE PARTI)
5.1 la DRM CAL si impegna a finanziare le attività di ricerca e analisi e il coinvolgimento di professionisti e studiosi reclutati ad hoc; nonchè a contribuire alle altre attività previste dal progetto, in base alle disponibilità del proprio bilancio;
5.2 La Scuola IMT si impegna a mettere a disposizione per lo sviluppo del lavoro competenze, piattaforme digitali, archivi e le eventuali annesse attrezzature. Essa provvederà a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dal PAS;
5.3 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all’attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.
Art .6 (DIREZIONE SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA)
Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell’attività di ricerca sarà sostenuta nel rispetto delle rispettive competenze dalla DRM-CAL e dalla Scuola IMT, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza della DRM-CAL.
Art. 7 (DISPOSIZIONE SUL DEPOSITO DEI REPERTI)
La DRM-CAL metterà a disposizione i Siti per lo svolgimento delle ricerche per le quali sia necessaria la presenza in loco, i dati per le analisi relative in particolare alla catalogazione, gestione, valorizzazione, all'accesso aperto, ai diversi segmenti dei visitatori nei diversi spazi (fisici e virtuali) e media, ai comportamenti dei visitatori e dei non-visitatori e alla individuazione di pubblici potenziali nonché agli studi di impatto.
Art. 8(DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
8.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
8.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte delle conoscenze e competenze generate dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.
Art. 9 (DOCUMENTAZIONE)
9.1 La Scuola IMT fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come report e documentazione alla DRM-CAL. Tali documenti sono forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia. Le Parti ne conservano i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
9.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività .
Art. 10 (RISERVATEZZA)
10.1 Ogni Parte deve:
- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).
10.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.
10.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza della presente Convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 11 (PUBBLICITÀ)
11.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.
11.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.
11.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.
Art. 12 (DIVULGAZIONE)
Nel corso della ricerca ci si impegna a partecipare ad attività finalizzate alla divulgazione nell’ambito dei programmi della DRM-CAL o della Scuola IMT tramite presentazioni a diversi tipi di pubblico dei risutati delle ricerche.
Art. 13(DURATA)
12.1 La presente Convenzione ha un periodo di validità di anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.
12.2 Alla presente Convenzione possono aderire, previo consenso di entrambe le Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente Convenzione.
12.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 14 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)
14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che la Scuola IMT assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
14.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna .
14.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti· disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.
14.4 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.
14.5 La Scuola IMT provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative ai dottorandi, ricercatori, docenti e collaboratori che prenderanno parte ai percorsi formativi e di ricerca presso la DRM-CAL, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando la DRM-CAL da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente Convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla DRM-CAL conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.
Art. 15 (CONTROVERSIE)
15.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente Convenzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della presente convenzione, non risolte amichevolmente, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Art. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI)
16.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.
Art. 17 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)
17.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.
Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della presente Convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT mediante n. 2 marche da bollo da € 16,00 emesse in data 6 aprile 2022, recanti i seguenti numeri identificativi: 01201222403014 e 01201222403003, conservata agli atti presso l’Ufficio Affari generali della Scuola IMT.
Art.18 (RINVIO)
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Per la Direzione Regionale Musei Calabria, x.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, x.xx xxxx. Xxxxx De Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G C = IT
Data e ora della firma: 27/04/2022 13:39:21