PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
Comune di Crotone
PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL’ASP CROTONE – CIG 8528902096.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Indice:
Art. 1 Stazione appaltante 3
Art. 2 Oggetto dell’appalto 3
Art. 3 Durata del servizio 3
Art. 4 Ammontare dell’appalto 3
Art. 5 Divieto di interruzione del servizio 4
Art. 6 Struttura di ricovero 4
Art. 7 Trasferimento dei cani all’avvio, nel corso e al termine del rapporto di lavoro 4
Art. 8 Servizio di ricovero e cura dei cani 4
Art. 9 Assistenza veterinaria 6
Art. 10 Servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse 6
Art. 11 Apertura al pubblico e promozione delle adozioni 6
Art. 12 Personale incaricato e oneri retributivi, previdenziali e assistenziali 7
Art. 13 Procedura scelta contraente 7
Art. 14 Criterio di aggiudicazione 8
Art. 15 Garanzie 8
Art. 16 Vigilanza, controlli e verifiche 9
Art. 17 Pagamenti 9
Art. 18 Subappalto 9
Art. 19 Penali 9
Art. 20 Cause di risoluzione 10
Art. 21 Subentro 10
Art. 22 Disposizioni antimafia 10
Art. 23 Trattamento dati personali 11
Art. 24 Controversie 11
Art. 25 Normativa di riferimento 11
Art. 26 Forma del contratto 11
Art. 27 Spese contrattuali 11
Art. 28 Altre disposizioni 11
Art .1 Stazione appaltante
La funzione di stazione appaltante per il presente affidamento è svolta dal Comune di Crotone.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato regolamenta l’appalto fra il Comune di Crotone e l’aggiudicatario per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio comunale in idonea struttura privata autorizzata, per i quali non è stato possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento, in armonia con la legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” , della Legge Regionale 5 maggio 90 n. 41 e ss.mm.ii., circolari ministeriali e disposizioni regionali vigenti in materia, ultima delle quali il DCA n. 67 del 6.3.2018, nonché nuove disposizioni di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione del servizio. Per strutture di ricovero ubicate in altre Regioni varranno le specifiche disposizioni in vigore nelle stesse.
Presso il canile sono ricoverati i cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell’ASP su esplicita richiesta del Comando della Polizia Locale. Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza potranno essere ricoverati cani su disposizione espressa dal Servizio Veterinario, dall’Autorità Giudiziaria e dagli Organi di Polizia.
Sono pertanto esclusi espressamente dall’appalto i cani che verranno condotti in canile su richiesta di soggetti diversi, i cui costi di mantenimento non potranno essere imputati al Comune.
L’appalto non viene suddiviso in lotti per non rendere antieconomico il servizio, per generare economie di scale e non appesantire le successive fasi di monitoraggio e controllo.
Art. 3 Durata del servizio
Il presente appalto ha la durata di anni due (730 giorni) a partire dalla sottoscrizione del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle nuove procedure di gara e relativa aggiudicazione.
Fatti salvi i casi di cui sopra, il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente.
Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso.
Art. 4 Ammontare dell’appalto
1. La quota a base di gara, da intendersi quale tariffa di mantenimento e custodia omnicomprensiva per cane, su base giornaliera, per un periodo di anni due, è indicata nella misura di €1,82 oltre IVA, per un totale presumibile di 797.160,00 euro, così distinto: 175.375,20 euro oltre IVA al 22% per 972.535,20 euro, calcolato per un numero di cani stimato pari a 600, diminuito in ragione del futuro trasferimento di cani nell’oasi rifugio comunale a seguito dell’avvenuto ampliamento della stessa struttura e quindi di una maggiore disponibilità di accoglienza e dagli affidi incentivati dal Comune.
L’importo da pagare alla Ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato all’effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell’importo del costo giornaliero offerto per l’aggiudicazione dell’appalto in trattazione. Il suddetto importo complessivo del servizio è pertanto presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura.
2. Le spese di trasferimento dall’attuale struttura di ricovero e riconsegna degli animali su richiesta del Comune, sono stimate forfettariamente in 2.000,00 euro. Eventuali somme non spese saranno considerate economie dell’appalto;
3. Nel costo di gestione è compreso il costo della manodopera che è stimato in 286.977, 60 euro, con un’incidenza del 36%.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare gli oneri interni aziendali per la sicurezza.
5. Questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08) e alla redazione del
D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
Art. 5 Divieto di interruzione del servizio
Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si procederà alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dal Comune.
Art. 6 Struttura di ricovero
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa dell’immobile rispetto alle finalità cui è destinato; nonché tutte le autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle disposizioni regionali previste dal DCA
n.67 del 6.3.2018, in quanto applicabili. (Per le strutture provenienti dalle altre Regioni varranno le normative regionali previste)
La struttura dovrà possedere locali idonei adibiti ad ambulatorio veterinario da mettere a disposizione del personale del Servizio Veterinario dell’ASP, con il quale dovrà stipulare apposita convenzione per le attività sanitarie di competenza.
Art. 7 Trasferimento dei cani all’avvio, nel corso e al termine del rapporto contrattuale
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione del presente appalto e l’avvio della fornitura del servizio l’appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e usando idonei mezzi debitamente autorizzati, i cani attualmente ospitati presso il canile in convenzione con l’Ente Comunale.
E’ inoltre fatto obbligo all’appaltatore, al termine del rapporto contrattuale, di provvedere con propri mezzi, idonei al trasferimento dei cani nella nuova struttura, con costi forfettariamente stimati come riportato nell’art. 4, comma 2.
Art. 8 Servizio di ricovero e cura dei cani
La struttura organizzativa e operativa del servizio dovrà essere preventivatemene autorizzata dall’ASP nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge.
Il servizio di custodia e ricovero dovrà essere svolto secondo le seguenti prescrizioni:
a) dovranno essere garantiti la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e della diligente cura;
b) l’alimentazione quotidiana dei cani dovrà avvenire con mangimi bilanciati, in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli e per i cani affetti da patologie;
c) i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di protezioni contro le avversità meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale, dovrà essere garantita la presenza di cucce in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;
d) gli spazi di dimora e in generale tutti gli spazi fruiti dai cani devono essere oggetto quotidianamente di pulizia approfondita e devono essere mantenute condizioni igienico sanitarie ottimali; periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;
e) deve essere garantita la disponibilità di idonei box per la custodia dei cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualvolta le condizioni climatiche o le condizioni di salute degli animali lo richiedano;
f) il servizio dovrà essere espletato da personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;
La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:
a) approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio veterinario;
b) tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre essere conservate la cartella clinica, redatta e aggiornata dal veterinario responsabile dell’assistenza sanitaria, e le pratiche per l’eventuale affidamento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
c) assolvimento di tutti gli oneri e adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
d) predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di formazione del personale e dei volontari;
e) i rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, che ne è produttore, in osservanza delle norme vigenti in materia;
f) il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell’ambito dello svolgimento dei propri servizi, dei quali deve essere garantita la riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
g) trasmissione mensile al Comune di un report contenente i dati dei cani, il numero di microchip, l’età, la data di ingresso e la data di uscita dal canile;
h) garantire la visibilità dei cani ospitati nella struttura in modo da favorire l’adozione attraverso anche l’utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune e/o altri strumenti) che dovranno essere costantemente aggiornati;
La struttura dovrà essere accreditata con certificazione rilasciata dal servizio veterinario
Art. 9 Assistenza veterinaria
L’appaltatore dovrà assicurare una idonea assistenza veterinaria sotto la responsabilità di un medico veterinario libero professionista, privo di conflitti di interesse, con funzioni di Direttore Sanitario. La struttura dovrà essere dotata di un ambulatorio e di un reparto di infermeria per degenze temporanee, che dovranno essere idonee per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi, e per i cani ospiti. Sono a cura e spese dell’Appaltatore l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di seguito indicate:
a) all’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariasi cardiopolmonare, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania);
b) per cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, profilassi e terapia della filariasi cardiopolmonare per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente servizio sanitario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettitori della leishmania), terapia dei cani infetti da leishmaniosi;
c) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASP competente, sarà onere dell’appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze che accentuerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità, sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli;
d) per tutti i cani l’appaltatore deve garantire gli esami necessari e gli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie;
L’appaltatore è tenuto a far pervenire al Comune di Crotone una relazione semestrale sullo stato sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il Servizio Veterinario dell’ASP competente.
Art. 10 Servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse
L’appaltatore è tenuto a provvedere a proprie cure e spese al trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti.
Il servizio deve essere svolto avvalendosi di ditte autorizzate al trasporto e alla successiva distruzione delle carcasse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
Art. 11 Apertura al pubblico e promozione delle adozioni
L’appaltatore deve facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all’interno della struttura al fine di agevolare l’adozione dei cani. Sulla modalità di adozione, la struttura dovrà
avvalersi della collaborazione di una o più associazioni di protezione animali riconosciute e registrate ai sensi di legge. Il rapporto di collaborazione fra il gestore del servizio e una o più associazioni dovrà essere ratificato con la stipula di apposita convenzione, secondo le normative regionali vigenti, che per la Regione Calabria sono indicate nel DCA n. 67 del 6.3.2018 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare l’appaltatore dovrà:
a) consentire le visite con orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, con possibilità di chiusura infrasettimanale di una giornata, garantendo la visita in condizioni di sicurezza e l’accesso anche a persone diversamente abili;
b) garantire che i visitatori siano accolti e accompagnati da personale che informi in merito a data e luogo della cattura, alle caratteristiche dell’animale in visione, ecc.
i) fornire informazioni tempestive, a richiesta del Comune, circa le condizioni di salute del cane, l’avvenuta sterilizzazione e vaccinazione e tutto quanto ritenuto di utilità anche ai fini della valutazione sull’adottabilità dell’animale.
l) salvi i casi di impedimento per ragioni particolari di salute (o di età), i cani catturati devono essere microchippati, sterilizzati e vaccinati nel termine massimo di giorni 30 dal loro ingresso in canile, al fine di consentirne l’adottabilità in tempi brevi.
Il gestore, così come previsto dal precedente art. 8, lettera h), dovrà divulgare e pubblicizzare adeguatamente giorni e orari di apertura, recapiti telefonici e ogni altro mezzo attraverso il quale l’utenza possa richiedere e ottenere informazioni; al fine di agevolare e promuovere l’affidamento e l’adozione dei cani, potrà altresì organizzare eventi dedicati e campagne di sensibilizzazione, alle quali il Comune potrà eventualmente contribuire con il proprio patrocinio.
Art. 12 Personale incaricato e oneri retributivi, previdenziali e assistenziali
L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
L'appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'appaltatore dovrà altresì impegnarsi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 13 Procedura scelta del contraente
Ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale 5 maggio 90 n. 41 e ss.mm.ii, i Comuni, devono realizzare o comunque garantire strutture di ricovero per i cani vaganti sul proprio territorio.
Le gare d’appalto per la gestione di tali strutture debbono far riferimento alla Circolare interpretativa del Ministero della Salute n. 5 maggio del 14 maggio 2001, la quale chiarisce come la finalità della gara d’appalto per il ricovero dei cani randagi o per la gestione dei canili non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli animali, ma debba prevedere come obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi anche la qualità del servizio offerto e tutte le attività dirette all’affidamento e al controllo degli animali.
La circolare ministeriale delegittima di fatto tutte quelle gare d’appalto basate esclusivamente sul ribasso d’asta, o con caratteristiche ostative per la concreta applicazione degli strumenti preposti al contenimento del randagismo.
Ciò premesso, la scelta del contraente avverrà mediante procedura di evidenza pubblica, espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del richiamato decreto legislativo, con l’attribuzione di max 70 punti per l’offerta tecnica e max 30 punti per l’offerta economica;
Art. 14 Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
applicando i parametri e i punteggi sotto indicati:
1) OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo: 30 punti
(Il punteggio massimo verrà assegnato alla migliore offerta da intendersi quale ribasso in percentuale sull’importo imposto a base d’asta per la tariffa giornaliera pro animale).
Le spese per cure veterinarie (assistenza veterinaria, diagnosi, terapie, interventi, vaccinazioni, sterilizzazioni, microchippatura e quanto altro) non sono imputabili al Comune.
2) OFFERTA PROGETTUALE (tecnica) – Punteggio massimo: 70 punti
L’attribuzione dei punteggi avverrà a giudizio della Commissione di gara, tenendo conto degli elementi analiticamente riportati nel disciplinare di gara.
1)Cura e gestione dei cani con attenzione a tecniche di rieducazione degli stessi: punti 15
2)Qualifica del personale addetto al servizio e piani formativi di aggiornamento periodico: punti 10
3)Progetti, senza oneri per il comune, per iniziative promozionali di sensibilizzazione ed incentivazione degli affidi anche mediante l’istituzione di un apposito sito web accessibile al pubblico e mediante l’utilizzo di ogni altro strumento informatico o telematico:
punti 15
4)Attività volte a migliorare il benessere dei cani, percorsi rieducativi per i cani con problematiche comportamentali:
punti
15
5) Attività pet terapy rivolta a tutte le persone di ogni età che desiderano cercare di migliorare la qualità della loro vita attraverso l’interazione con gli animali.
punti 15
Art. 15 Garanzie
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa, valida per tutta la durata del contratto per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori in relazione alle attività che vengono svolte; massimale RCT- RCO non inferiore 1.200.000,00 euro:
b) Copertura da infortuni che possono occorrere alle persone che operano nell’ambito della struttura di ricovero in qualità di personale, visitatori, volontari, ecc…; massimale C.I. non inferiore a 850.000,00 euro;
Art. 16 Vigilanza, controlli e verifiche
Fermo restando le ispezioni ed i controlli di competenza delle autorità sanitarie, il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione e sull’affidamento o cessione dei cani ospitati e, in generale, sulla corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
L’appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo, anche mediante la esibizione della documentazione prevista dalle norme di settore.
Art. 17 Pagamenti
La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura inoltrata dall’appaltatore, a cui dovranno essere allegati obbligatoriamente i documenti previsti (report sulla presenza e movimentazione dei cani ricoverati, affidi e decessi), oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell’esatta individuazione di quanto dovuto.
L’appaltatore si impegna a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della normativa vigente;
In sede di liquidazione del dovuto saranno operate le trattenute relative alle eventuali penalità inflitte.
Art. 18 Subappalto
Per quanto attiene al subappalto del Servizio, si rimanda a quanto previsto in materia dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 19 Penali
L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato speciale e nel contratto comporterà l’applicazione di una penale, previa una diffida scritta, pari a:
• prima violazione contestata: € 500,00 (euro cinque/00) di penalità;
• seconda violazione contestata: € 1.000,00 (euro mille/00) di penalità;
• terza violazione contestata: si procederà all’incameramento del deposito cauzionale e alla risoluzione del contratto;
La formale constatazione della contravvenzione e contestuale specificazione della penale spetta al Responsabile del Servizio competente del Comune di Crotone.
Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'Appaltatore ha facoltà di produrre nei dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.
In base al tenore delle motivazioni, il Comune ha altresì la facoltà di accordare una riduzione della penalità originariamente indicata.
Resta salva la facoltà del Comune di agire per il risarcimento del danno.
Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti autorità sanitarie e/o Amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza.
Art. 20 Cause di risoluzione
Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Responsabile del Servizio competente potrà disporre la rescissione contrattuale in danno, con incameramento della cauzione.
Si darà luogo alla immediata rescissione in danno con automatico incameramento della cauzione nonché con obbligo dell' Appaltatore a rifondere anche l'ulteriore maggiore danno patito dall'Amministrazione, qualora le strutture logistiche e le potenzialità organizzative dispiegate dall'Appaltatore stesso, all'atto dell'inizio del servizio, si rilevassero difformi rispetto a quelle prospettate in sede di gara e/o fossero concretamente insoddisfacenti per far fronte al servizio stesso secondo i canoni specificati nei vari articoli del presente C.S.A.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
c) manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) subappalto non autorizzato;
f) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
g) ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l’appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Comune di Crotone comunicherà con PEC l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 (cinque) giorni per il contraddittorio.
La risoluzione del contratto comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Art. 21 Subentro
In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque altra ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.
Art. 22 Disposizioni antimafia
Per ottenere la definitiva aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione e i dati prescritti per il rilascio della certificazione antimafia.
Qualora per qualsiasi motivo mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell’ambito della società , sarà obbligo darne comunicazione scritta entro 5 giorni successivi all’evento all’Amministrazione Comunale.
Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d’ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Art. 23 Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 24 Controversie
Per dirimere qualsivoglia controversia che non si sia potuto comporre amichevolmente, è competente il Foro di Crotone.
Art. 25 Normativa di riferimento
Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto:
• dal presente capitolato speciale;
• dalla legge n. 281/1991;
• dal D.P.R. n. 320/1954;
• dalla legge regionale n. 41/90 e successive disposizioni applicative;
• dal D.Lgs. n. 196/2003;
• dal D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. ii.
• dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia ad ogni altra Legge e Regolamento vigenti, in quanto applicabili.
Art. 26 Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Art. 27 Spese contrattuali
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e consequenziali al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
Art. 28 Altre disposizioni
Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, sul sito internet del Comune di Crotone all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.