CONVENZIONE URBANISTICA
CONVENZIONE URBANISTICA
(Reg. Reg. n° 2/2015)
L’anno duemilasedici, addì del mese di ( / / ), avanti al dottor XXXXX XXXXXXXXX, notaio in Città di Castello,
si sono costituiti i Signori:
- XXXXXXXXXX XXXXX nato a Città di Castello (PG) il 19/04/1971 in qualità di titolare della Soc. OSCAR SRL con sede in Città di castello in Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxx x. 00 X. XXX 00000000000.
titolare della proprietà esclusiva dell’immobile situato nel Comune di Città di Castello, individuato: al N.C.T. particella n. 1638 del foglio n. 109 N.C.T., della superficie di mq. 1632;
tutti i soggetti di seguito del presente atto denominati “Soggetti/i Attuatore/i”, da una parte;
e l’XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Umbertide il 25/03/1953 in qualità di Dirigente/Responsabile del Settore Programmazione OO.PP., Manutenzione, Patrimonio e Ambiente del Comune di Città di Castello, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune allo scopo autorizzato in forza dell’art. 46 dello Statuto Comunale ed in esecuzione delle determinazioni del Dirigente del Comune stesso di data 21 giugno 2016, n. 615 e di data 29 giugno 2016, n. 642;
titolare della proprietà esclusiva dell’immobile situato nel Comune di Città di Castello, individuato:
al N.C.T. particelle n. 1637 ( lotto edificabile ) della superficie di mq 1291 e n. 1639 ( area per parcheggi strade ecc..) della superficie di mq 1037 del foglio n. 109 N.C.T., per una superficie complessiva di mq 2.328
PREMESSO
A) che il sopraindicato intervenuto Proprietario/Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere nelle condizioni di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
A1) che il sopraindicato intervenuto proprietario Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati relativamente alla percentuale del 100% e conseguentemente di essere nelle condizioni, ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), di seguito denominato TU di assumere senza riserve gli oneri derivanti della convenzione;
B) che le aree e il comparto di cui al Progetto di “Realizzazione opere di urbanizzazione relative ad uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco” ed alla presente convenzione ha una superficie territoriale di mq. 5250,00 e che nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 73 del 18/12/2000 e variante n° 25 alla Parte Operativa approvata con atto di Consiglio Comunale n° 21 del 23/04/2012.
C) che le aree immobili oggetto del Progetto sopra indicato non sono interessate da vincoli.
VISTI
A) La deliberazione di Giunta Comunale n. 102 in data 11 Luglio 2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Progetto di “Realizzazione opere di urbanizzazione relative ad uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco”;
B) La determinazione dirigenziale n° 622 del 22/06/2016 con la quale si è preso atto dei pareri e/o nulla-osta della Conferenza di Servizi del 17/06/2016, relativi al Progetto per la “Realizzazione di opere di urbanizzazione di uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco;
C) La determinazione dirigenziale n. 1046 del 10/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto dello stralcio funzionale del Progetto per la “Realizzazione di opere di urbanizzazione di uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco;
D) Le leggi Nazionali/Regionali in materia di governo del territorio:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OBBLIGO GENERALE
1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto si intende che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggette Attuatore con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il soggetto attuatore si obbliga a indicare quanto sopra negli eventuali atti di trasferimento della proprietà.
3. Il sottoscrittore del presente atto è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato.
5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima.
ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono, ove non diversamente stabilito, dalla data di stipula della presente convenzione.
2. Le opere relative e connesse alla viabilità devono essere ultimate in ogni loro parte entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di: 5 (cinque ) anni.
4. Le opere di urbanizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere iniziate entro il primo anno dalla sottoscrizione del presente atto.
5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse.
6. La cessione a favore del Comune di tutte le opere realizzate, sulla proprietà già del comune di Città di Castello, avverrà al completamento delle opere di urbanizzazione realizzate dal Soggetto Attuatore; la proprietà delle stesse, entro e fuori terra, sarà attribuita al Comune, con atto di trasferimento a titolo gratuito di tutte le opere di cui sopra. La cessione delle opere dovrà essere definita non oltre sei mesi dalla data del collaudo delle opere medesime.
7. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti previsti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere di urbanizzazione, da realizzare per l’importo complessivo di €. 70.215,81 come previste dal computo metrico estimativo allegato al progetto stralcio approvato con D.D. n. 1046/2016, sono eseguite
dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Progetto ed alle condizioni dettate con Deliberazione G.C. n. 102 del 11 luglio 2016 .
2. Le spese tecniche per redazione del Progetto e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione e per il loro collaudo sono a carico dei Soggetti Attuatori.
ART. 5 OBBLIGAZIONI IN ORDINE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dalla presente convenzione, così come risultano dagli elaborati di progetto e relativo computo metrico estimativo per un importo pari ad €. 70.215,81, già agli atti del Comune e, pertanto, noti alle parti, che concordemente dispensano il rogante dall’allegarli al presente atto, e di seguito descritte:
- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Planimetria generale;
- Tav. 3 Planimetria di Progetto;
- Tav. 4 Profilo longitudinale – Sezione Trasversale;
- Tav. 5 Planimetria Impianti (Pubblica fognatura acque nere e chiare);
- Tav. 6 Planimetria Impianti (Rete acquedotto);
- Tav. 7 Planimetria Impianti (Pubblica illuminazione / Linea Enel BT);
- Tav. 8 Planimetria Impianti (Telecom);
- Tav. 9 Sezione stradale con particolari costruttivi;
- Tav. 10 Computo Metrico;
- Tav. 11 Planimetria Segnaletica Stradale (a seguito di D.D. n° 622/2016)
2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
3. Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell’Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all’allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
5. Il Soggetto Attuatore assume inoltre a proprio totale carico degli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:
A. – per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni edificio, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;
B. – segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
C. – piazzole per i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti separati diversi.
6. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.
7. Il Soggetto Attuatore si obbliga a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l’allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione, per finalità di pubblica utilità. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dagli enti gestori.
ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Le caratteristiche tecniche progettuali delle opere di urbanizzazione primaria risulteranno definite dal progetto concordato da tutti gli enti gestori interessati, sia per gli impianti a rete sia per l’idonea collocazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria richieste in corso d’opera dal Comune per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel
frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora non comportino onere aggiuntivo, a carico dei Soggetti Attuatori.
3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate e ultimate entro il termine previsto all’art. 3.
4. Eventuali ritardi nella piantumazione delle aree a verde, per esigenze stagionali, potranno essere consentiti con l’assenso del Comune.
5. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l’anticipata realizzazione di una o più tra le precedente citate opere di urbanizzazione primaria a causa dell’avanzata attuazione nella realizzazione degli edifici per esigenze tecniche più generali, quali l’allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
6. Durante l’esecuzione dei suddetti lavori, il Comune eserciterà, anche attraverso il tecnico collaudatore di cui all’art. 13 ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno nelle forme e modalità previste dall’art. 13 al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere sopra citate. La corretta esecuzione delle opere è condizione necessaria per i certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.
ART. 7 - CONDIZIONI PER L’INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. L’inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è subordinato:
a. alla stipula della presente convenzione;
b. al versamento di una garanzia corrispondente all’importo della spesa presunta per la realizzazione delle opere in questione e la loro cessione, determinate sulla scorta del computo metrico estimativo allegato al Progetto. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l’importo complessivo di €. 71.000 (vedi art. 12);
c. il soggetto attuatore, in alternativa alle corresponsione dell’importo di urbanizzazione dovuto in sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi, assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, così come evidenziate sugli elaborati del Progetto, e relativo computo metrico estimativo per un importo pari ad €. 70.215,81.
2. Dato atto che per la ditta Soc. OSCAR SRL gli oneri tabellari sono stati determinati ai sensi degli art. 16 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. e l’art. 130 della LR n. 1/2005 e più precisamente come di seguito indicato:
Opere di urbanizzazione primaria – Soc. Oscar srl (PdC n° 3995/2016)
Tipo intervento | Onere tabellare | Coefficiente Ambito Territoriale | Riduzione costo | Riduzione sismica | Onere Corretto | Mc. | Onere Urbanizzazione Primaria |
IV | 6,43 | 1,10 | ---- | ---- | 7,07 | 4.002,40 | €. 28.308,98 |
Opere di urbanizzazione secondaria – Soc. Oscar srl (PdC n° 3995/2016)
Tipo intervento | Onere tabellare | Coefficiente Ambito Territoriale | Riduzione costo | Riduzione sismica | Onere Corretto | Mc. | Onere Urbanizzazione Secondaria |
IV | 4,42 | 1,10 | ---- | ---- | 4,86 | 4.002,40 | €. 19.459,67 |
Costo di Costruzione – Soc. Oscar srl (PdC n° 3995/2016)
Aliquota | Coeff. Classe | Coeff. Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx risultante | Costo | Contributo |
0,05 | 0,90 | 1,20 | 0,0540 | €. 712.365,23 | €. 38.467,72 |
Per effetto dell’obbligazione assunta dal soggetto attuatore, riferita all’esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione, i predetti oneri computati sull’intervento di cui al DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. e al Capo IV della LR n. 1/2015 verranno scomputati per l’intero l’ammontare delle OO.UU. primarie e di quelle secondarie al netto dei versamenti già effettuati ammontanti ad €. 11.942,17.
Analogamente Il contributo sul costo di costruzione, di cui all’art. 132 della LR n. 1/2015, pari ad €. 38.467,72 che la Soc. Oscar srl si è impegnata a versare con idonea garanzia fideiussoria verrà scomputato fino al raggiungimento dell’importo risultante dal CME relativo allo stralcio funzionale pari ad €. 70.215,80.
La soc. Oscar srl provvederà al pagamento della somma residuale ancora dovuta pari ad €. 4.078,40
come residuo dell’ammontare del contributo sul costo di costruzione di cui al PdC n° 3995/2016.
Qualora il pagamento della somma residua sul contributo del costo di costruzione venga effettuato ratealmente, dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria.
ART. 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVA DA PARTE DI GESTORI DI SERVIZI
La realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale in bassa pressione a servizio del comparto B3.4 dovrò essere realizzata con la diretta sorveglianza dell’Ente gestore di rete che è tenuto previo collaudo, alla messa in esercizio.
ART. 10 – AREE A DOTAZIONI TERRITORIALI
1. In applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, e delle norme regolamentari attuative del TU, Titolo II, Capo I, le aree a dotazioni territoriali che competono al Progetto, sono così quantificate:
Aree a standard parcheggi pubblici: mq. 123,75
Aree a standard di verde pubblico attrezzato: mq. 30,00
2. Le aree di cui al punto 1 sono individuate nella Planimetria di Progetto Tav. n. 3, all’interno del perimetro del Progetto per una superficie totale di mq. 153,75.
3. Le aree a standard sono identificate nella planimetria catastale alla particella n. 1639 del foglio n. 109 sono già di proprietà del Comune di Città di Castello.
4 Il soggetto attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
ART. 11 – GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L’importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Comparto Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del Progetto di “Realizzazione opere di urbanizzazione relative ad uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco”, ammonta a Euro 70.215,81.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il Soggetto Attuatore presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% di quello previsto al comma 1, con polizze fideiussorie n 2130028 in data 30.05.2016 e n° 2130030 in data 30.05.2016 emessa da società COFACE per un totale di Euro 74.284,72 con scadenza incondizionata fino a sei mesi successivi la comunicazione di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e comunque a totale svincolo del Comune. Detta fideiussione viene, quindi, consegnata al Soggetto Attuatore al Comune che dichiara di ritirarla, rilasciandone, con la firma del presente atto, idonea ricevuta è fatta salva la possibilità di prevedere più polizze fideiussorie con le relative documentazioni regalandone le modalità.
3. La garanzia non può essere estinta e la fideiussione come sopra prestata non può essere riconsegnata, se non previa approvazione espressa da parte del Comune del collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e attestazione del medesimo di regolarità di ogni altro adempimento connesso.
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i Soggetti Attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse.
6. L’importo delle garanzie prestate può essere ridotto in proporzione alle opere che in corso di attuazione del piano attuativo siano state realizzate e collaudate.
ART. 12 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA AGIBILITA’
L’agibilità per ogni edificio è comunque subordinata all’esistenza, al perfetto funzionamento e all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali all’edificio interessato.
ART. 13 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il Soggetto Attuatore ai fini del collaudo in corso d’opera e finale dei lavori di urbanizzazione, propone al Comune prima dell’inizio dei lavori il nominativo del tecnico da scegliere tra una terna indicata dal Comune di Città di Castello, il quale svolge funzioni in base alle vigenti normative secondo le indicazioni del Comune medesimo.
2. L’Ufficio Tecnico avrà comunque la facoltà di sorvegliare direttamente l’esecuzione delle opere medesime suggerendo l’adozione, anche in corso d’opera, di quelle soluzioni che, a suo giudizio insindacabile, possono contribuire a migliorare la qualità delle opere costruende per esigenze di carattere generale e sopravvenute nuove disposizioni di P.R.G.
3. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i Soggetti Attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; il collaudo delle opere sia durante i lavori che alla fine degli stessi è riservato all’esclusiva competenza di tecnico abilitato di cui al punto 1, le spese tecniche di collaudo, sono a completo carico dei Soggetti Attuatori.
4. Acquisito il collaudo delle opere di urbanizzazione, il Comune, verificata la perfetta esecuzione delle stesse, e di ogni altro adempimento connesso, ad avvenuta stipulazione dell’atto di cessione delle opere e delle relative aree di sedime, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione.
5. Il Soggetto Attuatore si impegna ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed inamovibili, a favore del Comune e delle aziende, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti, reti telefoniche, fognarie che interessano il comparto come opere di urbanizzazione.
6. L’istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese della proprietà.
7. Il Comune si riserva il diritto di richiedere collaudi in corso d’opera quando accerti fatti rilevanti che li rendano necessari e li contesti espressamente al soggetto attuatore. Compete al Comune, attraverso i propri uffici tecnici, il controllo in corso d’opera, ferme restando responsabilità e competenze del o dei direttori dei lavori delle varie categorie di opere, circa la rispondenza delle modalità costruttive a quanto contenuto negli elaborati progettuali esecutivi approvati.
ART. 14 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso pubblico, la gestione degli impianti compresi nel comparto avverrà a cura e spese del Soggetto Attuatore fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico al Comune; il Soggetto Attuatore dovranno consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione.
ART. 15 – SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua situazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree di cessione se necessari, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore.
ART. 16 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Lo Stralcio funzionale del Progetto di “Realizzazione opere di urbanizzazione relative ad uno schema di utilizzo di una zona “B3.4” posta in loc. Riosecco”, costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica;
• Planimetria generale;
• Planimetria di Progetto;
• Profilo longitudinale – Sezione Trasversale;
• Planimetria Impianti (Pubblica fognatura acque nere e chiare);
• Planimetria Impianti (Rete acquedotto);
• Planimetria Impianti (Pubblica illuminazione / Linea Enel BT);
• Planimetria Impianti (Telecom);
• Sezione stradale con particolari costruttivi;
• Computo Metrico;
• Planimetria Segnaletica Stradale (a seguito di D.D. n° 622/2016)
è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di approvazione n. 102 del 11 Luglio 2016 e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
ART. 17 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerando da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
Il Soggetto Attuatore Per il Comune