REP.__________ CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN V. DON MINZONI 7 Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:
Servizio SERVIZI TECNICI
REP.__________
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN X. XXX XXXXXXX 0
Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:
1) Il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata – d’ora in poi denominato anche solo Comune – domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in P.zza Libertà 3, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, codice fiscale 80001650433, ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione della DD n---del---------n qualità di CONCEDENTE;
2) ------------------ in qualità di CONCESSIONARIO.
PREMESSO:
- con delibera di G.C. n. ……… si è preso atto che per il locale comunale facente parte dell’edificio denominato “Chiesa di San Paolo” ai sensi degli artt. 12 e segg. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “ Codice dei Beni Culturali” è stato avviato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche – Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche, non ancora concluso ;
- il locale, in attesa dell’esito della predetta verifica, è da considerare in via cautelativa appartenente alla categoria dei beni demaniali, in quanto facente parte del complesso della Chiesa di San Paolo e pertanto suscettibile di assegnazione mediante concessione-contratto alle condizioni stabilite dalla G.C. con atto di indirizzo n. 451 del 12.12.2008, tutte ivi riportate;
- nelle more della conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale e del rilascio della conseguente autorizzazione alla concessione a terzi di cui all’art. 57 bis del citato codice, nel contratto di concessione è inserita una condizione risolutiva per l’eventualità che possa essere non rilasciata l’autorizzazione medesima;
- che con determinazione dirigenziale n. –del , in adempimento a quanto disposto nella delibera citata, è stata indetta la procedura di asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la concessione del locale comunale con il criterio dell’offerta in aumento sull’importo annuo posto a base di gara, approvando gli schemi di avviso pubblico, modelli di domanda di partecipazione, di offerta economica e schema di contratto;
- con determinazione dirigenziale n.----------, integralmente richiamata e trasfusa nel presente atto, la gara in questione è stata aggiudicata definitivamente a ---------- che ha presentato la migliore offerta in aumento pari a €--------------- annui.
Tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1) OGGETTO - Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, nella sua qualità di ente proprietario, concede a ----------------- il locale comunale sito in xxx Xxx Xxxxxxx 0, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 67 part.lla 283 di mq. 78,70 con annesso cortile interno di mq. 27,78 in uso comune con l’adiacente Università degli Studi di Macerata. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d’azienda.
La parte concessionaria accetta il locale in questione, come sopra individuato nello stato di fatto, di diritto, manutenzione e conservazione in cui si trova, dichiarandolo idoneo all’uso che se ne intende fare.
ART. 2) DURATA. - La concessione dell’immobile ha la durata di anni NOVE (9), con possibilità di rinnovo espresso per ulteriori TRE (3) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto e contestuale consegna dell’immobile da far constare in apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti e non è soggetto a rinnovo tacito. Le parti danno espressamente atto che nella durata contrattualmente prevista è ricompreso il periodo di tempo necessario all’esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 3.
Art. 3) LAVORI. Il concessionario ha facoltà di eseguire lavori di manutenzione straordinaria all’interno del locale ………………
Tutti i lavori da eseguirsi nel locale sono soggetti a previa autorizzazione da parte del Comune proprietario e del competente Segretariato regionale per i Beni e le Attività Culturali. L’istanza deve in ogni caso essere presentata con le forme di cui al DPR 380/2001 e ss.mm.e ii. al competente Sportello Unico per l’Edilizia Produttiva al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 4) DESTINAZIONE – informazioni
D. Lgs. 192/2005 e xx.xx.xx. I locali vengono concessi
esclusivamente per essere adibiti ad attività
commerciale/artigianale. E’ espressamente vietato al concessionario
destinare il locale ad usi diversi, sublocare o cedere in tutto o in
parte il locale anche gratuitamente senza autorizzazione scritta
dell’Amministrazione proprietaria a pena di decadenza dalla
concessione. Il mutamento d’uso è soggetto, altresì, ad
autorizzazione del Segretariato Regionale del Ministero .
Il locale non potrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo e provvisorio, suscettibili di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico artistico del palazzo di cui fa parte. A tale riguardo ogni variazione d’uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza del locale, deve essere autorizzata dal Comune proprietario e dal competente Segretariato regionale.
E’ espressamente vietata la cessione del contratto, ad eccezione della contestuale cessione d’azienda, che deve essere comunicata al Comune concedente, che si riserva il diritto di opporsi entro 60 gg. dalla comunicazione stessa.
Il silenzio o l’acquiescenza del concedente al mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o sublocazione che eventualmente avvenissero, ha esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario.
Relativamente al disposto dell’art. 6, D. Lgs. 192/2005 e xx.xx.xx., il concessionario dichiara che ha ricevuto le informazioni e che gli è stata messa a disposizione al momento della gara la documentazione relativa alla prestazione energetica, con consegna ad oggi della medesima, in ossequio alla normativa citata.
ART. 5) ESERCIZIO ATTIVITA’. Per il concreto esercizio dell’attività il concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia.
Il Comune resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni amministrative, anche se dipendenti dal bene concesso ed anche per il mancato uso contrattuale.
ART. 6) RICONSEGNA. - Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata del contratto, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l’obbligo di riconsegnare il locale in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, libero da arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti.
Il concessionario non può pretendere dal concedente alcuna indennità o risarcimento di alcun genere per l’apporto di migliorie, opere od innovazioni, né per la perdita dell’avviamento, né per qualsiasi altro motivo, fatta eccezione per quanto previsto all’art.3.
Per ogni caso di ritardato rilascio il concessionario è tenuto a pagare un’indennità di occupazione in proporzione all’ultimo canone applicato, da pagarsi con periodicità bimestrale fino all’effettiva riconsegna dell’immobile, indennità che viene aggiornata annualmente nella misura del 100% delle variazioni ISTAT.
ART. 7) CANONE - Il canone annuo di concessione, pari a € -------------------- (€ ------------ mensili) deve essere corrisposto in 4 rate trimestrali aventi scadenza il 30/04, 30/06, 30/09 e 30/11. Eventuali modifiche ai termini di pagamento possono essere disposte unilateralmente dal Comune proprietario, previa semplice comunicazione.
Il canone è soggetto, a partire dal secondo anno ad aggiornamento annuale in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi rispetto al mese di dicembre precedente, senza necessità di richiesta formale.
ART. 8) SANZIONI - Il pagamento del canone di concessione non può essere sospeso, né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione. Il mancato pagamento, totale o parziale, di due rate costituirà automaticamente il concessionario in mora in ogni caso qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per l’Amministrazione di procedere, previa diffida, all’escussione totale o parziale della polizza fideiussoria o alla riscossione del deposito equivalente di cui al successivo articolo 12, sino alla concorrenza del suo credito. In tale ipotesi il concessionario deve ricostituire detta garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento, pena, in caso di inadempienza, l’immediata decadenza della concessione.
ART. 9) INNOVAZIONI - Al termine dei lavori espressamente autorizzati dal Comune di cui al precedente art. 3 è espressamente vietato al concessionario di apportare ulteriori innovazioni, modifiche, addizioni ai locali ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, fatto in ogni caso salvo quanto prescritto al citato art. 3. Il relativo silenzio o l’acquiescenza dell’Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il concessionario. Gli eventuali miglioramenti introdotti, ancorché autorizzati, resteranno, al termine della concessione, di proprietà dell’Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta in deroga espressa agli artt. 1592 e 1593 c.c.
Il concessionario deve mantenere il locale in buono stato e piuttosto migliorarlo che deteriorarlo e mentre per i deterioramenti è passibile dei danni, per i miglioramenti invece non può pretendere alcun compenso.
ART. 10) XXXXXXXXXXXX.Xx manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc.), l’eventuale potenziamento delle utenze e il pagamento della imposte dovute. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il concessionario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa data in concessione. La manutenzione straordinaria dell’immobile è a carico del Comune concedente.
ART. 11) OBBLIGHI DI XXXXXXXX.Xx concessionario è costituito custode dell’immobile ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa anche di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali concessi.
ART. 12) ASSICURAZIONI. A copertura dei danni al fabbricato, il concessionario ha consegnato una polizza a copertura rischio incendi ed eventi speciali, c.d. “all risks”, per una somma assicurata di € 110.000,00 prevedente espressamente la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 del c.c. nei confronti del Comune, in caso di sinistro, nonchè una copertura assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unimilionecinquecentomila,00) sinistro/anno, con ____________ n. _____ del __/__/____.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto ha provveduto a:
a) costituire un deposito in favore del Comune di Macerata presso la Tesoreria comunale per un importo pari al canone annuale, con validità fino al termine del rapporto;
IN ALTERNATIVA
b)consegnare al Comune una polizza fidejussoria “a prima richiesta e senza eccezione”, con soggetti abilitati, fino a concorrenza dell’importo complessivo del canone annuale e con validità fino al termine del rapporto.
Art. 13) RECESSO ANTICIPATO. - E’ in facoltà del concessionario recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno SEI mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
ART. 14) FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO - Nel caso di fallimento del concessionario, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto -salvo ogni altro diritto- il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
ART.15) REVOCA - E’espressamene riconosciuta all’Amministrazione la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, con preavviso di mesi tre.
ART. 16) DECADENZA - In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente contratto l’Amministrazione procederà, previa intimazione ad adempiere, a dichiarare la decadenza del contratto con conseguente diritto di incameramento del deposito o escussione della polizza fideiussoria di cui al precedente articolo ……… ., fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
ART. 17) RISOLUZIONE .
Il contratto si intende risolto con una semplice comunicazione del Comune a mezzo PEC, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno, nei seguenti casi:
cessione del contratto o sub-locazione del locale;
inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
in caso di fallimento del concessionario, ovvero qualora lo stesso sia sottoposto a procedure concorsuali o sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
in caso di diniego dell’autorizzazione alla concessione a terzi da parte del competente segretariato Regionale per i Beni e le Attività culturali di cui all’art. 57 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 -Procedure di trasferimento di immobili pubblici”.
ART. 18) CLAUSOLE FINALI - Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.
Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, la concessionaria dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento; l'ambito di diffusione dei dati è quello definito dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mme ii..
In base a detta informativa il concessionario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla concessione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario elegge domicilio nell’immobile concesso, e, nel caso in cui non lo detenga più, elegge domicilio presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile concesso.
Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del concessionario.
Di quanto p recede si è redatta la presente scrittura autenticata che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data __/__/____.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI
IL CONCESSIONARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., il concessionario dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt.2,3,4,6,8,9,10,12, 15,16,17
IL SEGRETARIO GENERALE
(Formula autenticazione)
5