— XI LEGISLATURA —
— XI LEGISLATURA —
REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa
deliberazione n. 26
APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2021, N. 49
REGOLAMENTO COMUNITARIO 1013/2006.
ACCORDO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 28 MAGGIO 2013 (CON SCADENZA 16 LUGLIO 2023), TRA LA REGIONE MARCHE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI
SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, LETTERA D), DELLO STATUTO DELLA REGIONE MARCHE.
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Paa 25
— XI LEGISLATURA —
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Vista la lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);
Vista la proposta della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1351 del 15 novembre 2021;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Ri- fiuti e Cave e Miniere nonché l’attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva ne può deri- vare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
DELIBERA
di approvare ai sensi dell’articolo 21, comma 2, let- tera d) dello Statuto della Regione Marche, l’ “Ac- cordo integrativo all’accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 (con scadenza 16 luglio 2023), tra la Regione Marche e il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella Regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino”, di cui all’Allegato A al presente atto.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"
IL PRESIDENTE
x.xx Xxxx Xxxxxx
I CONSIGLIERI SEGRETARI
x.xx Xxxx Xxxxxxxxxx x.xx Xxxxxxx Vitri
TRA XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX (XXX) PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Tra Regione Marche (della Repubblica Italiana) e
Repubblica di San Marino (RSM),
(d’ora in poi anche indicate come “le Parti”)
Visti:
− l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4,6 e 10, e all'articolo IV;
− l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 945;
− l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 946;
− Accordo sottoscritto tra il Governo della Repubblica di San Marino e la Regione Marche per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali sottoscritto in data 28 maggio 2013 e ratificato dalla Assemblea Legislativa della Marche in data 16 luglio 2013
− il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e ss. mm. ii. relativo alle spedizioni di rifiuti;
− la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii.;
− il D.lgs. 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
− il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, Codice Ambientale della Repubblica di San Marino e successive modifiche;
− L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 e ss.mm.ii.: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
− il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015 recante all’oggetto: "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) redatto in attuazione dell'art. 199 D.lgs. n. 152/2006"
Premesso:
− che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero atti a trattare le quantità totali di rifiuti prodotte in territorio;
− che la Repubblica di San Marino produce le tipologie di rifiuti speciali ed urbani individuate secondo le macro categorie stabilite dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
− che i rifiuti speciali ed urbani di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati in alcune Regioni del territorio italiano come Xxxxxx Xxxxxxx, Marche e Lombardia, ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R);
− che proprio in virtù di quanto sopra la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
− che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino ha adottato un Piano di Gestione Rifiuti, inerente ai rifiuti speciali ed urbani;
− che la Repubblica di San Marino ha adottato il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 “Codice Ambientale”, all’interno del quale è stata recepita gran parte dei principi presenti nelle normative della UE, in particolare la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, aggiornato con il Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n. 16 che introduce strumenti volti a garantire un più elevato livello di protezione dell‘ambiente e della salute umana, ed a promuove lo sviluppo sostenibile, in linea con le migliori pratiche internazionali;
− che la Repubblica di San Marino ha recepito vari atti comunitari fra cui:
− Decisione Commissione Europea n. 2000/532/CE e successive modificazioni;
− Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
− Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;
− Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
− Direttive del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera del Collegio Tecnico n. 237 del 2011;
− Regolamento 1379/2007, Regolamento CE 669/2008, Regolamento CE 1418/2007, Regolamento CE 801/2007, Regolamento CE 740/2008, Regolamento CE 967/2009, Regolamento CE 661/2011, Regolamento CE 308/2009, Regolamento CE 664/2011, Regolamento UE 135/2012, Regolamento UE 413/2010, Regolamento UE 255/2013, Regolamento UE 2002/2015, Regolamento Delegato (UE) 2020/2174;
− che la Repubblica di San Marino svolge un monitoraggio generale su esportazioni e produzione di rifiuti per garantire il rispetto degli Accordi con Regioni e Province italiane attraverso le procedure stabilite dal Reg. CE n. 1013/2006 ed ha messo a punto un efficace sistema di elaborazione e gestione dei dati del Catasto Rifiuti;
− che la Repubblica di San Marino è impegnata nella revisione del proprio Piano di Gestione Rifiuti per massimizzare la raccolta differenziata;
− che la Repubblica di San Marino, con nota prot. 21240 del 23 febbraio 2021 (acquisita al prot. n. 0224674 del 01/03/2021) della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, ha chiesto la possibilità di rivedere alcuni termini dell’accordo medesimo ed in particolare i quantitativi di rifiuti speciali destinati a smaltimento e recupero;
− che la Regione Marche, con nota prot. n. 0700949 del 10/06/2021, della P.F. Xxxxxxxxx, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, ha formulato una serie di considerazioni rappresentando che la proposta di revisione dell’accordo è percorribile solo nel brevissimo periodo e comunque limitatamente ai quantitativi di rifiuti ammissibili per il solo anno 2021;
− che la Repubblica di San Marino, con delibera del Congresso di Stato n. 28 del 12 luglio 2021, ha espresso parere favorevole alla proposta tecnica così come riformulata dalla P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche che prevede un accordo integrativo, non rinnovabile e di efficacia temporalmente limitata, che incida solamente nella rideterminazione dei quantitativi di rifiuti conferibili nella Regione Marche per l’anno 2021 ed ha delegato il Segretario di Stato a definire le procedure per l’integrazione dell’accordo datato 2013;
− che la Regione Marche ha approvato lo schema di accordo integrativo con DGR n.
1217 del 18 ottobre 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
L’Accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 e ratificato dalla Assemblea Legislativa della Marche in data 16 luglio 2013 viene confermato ed integrato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2
Articolo 2
Le parti, con il presente accordo integrativo, tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento e/o recupero presenti sul territorio della Regione Marche e nel rispetto della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, concordano che il quantitativo annuo di rifiuti stabilito nell’accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013, viene modificato limitatamente ai quantitativi massimi ammessi per il solo anno 2021 come segue:
Tipologia di Rifiuti | Quantitativi massimi ammessi per l’anno 2021 |
A) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati alla lettera B) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Ambra) (Notifica) | 30.000 t/a |
B) Rifiuti destinati a smaltimento compresi negli allegati richiamati alla lettera A) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 (Notifica) | 5.500 t/a |
c) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati ai paragrafi 2, 4 e 5 dell'art. 3 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Verde) | illimitato |
Articolo 3
Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.
Articolo 4
Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e diretta tra le parti.
Articolo 5
Il presente Accordo ha carattere integrativo dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche per lo smaltimento e il recupero nella Regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, sottoscritto il 28 maggio 2013 e si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Articolo 6
Il presente accordo ha durata non prorogabile sino al 31/12/2021, non è ulteriormente rinnovabile e acquista efficacia secondo le modalità previste dalle normative delle Parti, reciprocamente comunicate tra le stesse, e nello specifico, per la Regione Marche a decorrere dalla ratifica da parte della Assemblea Legislativa regionale, ai sensi dell’art.21, co. 2, lett d) dello Statuto regionale.
Articolo 7
È facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente da far pervenire con un preavviso di almeno due mesi.
Articolo 8
Dall’attuazione del presente Accordo non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione Marche e della Repubblica Italiana.
In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in formato digitale.
Per la Regione Marche Xxxxxxx Xxxxxx Assessore Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente | Per la Repubblica di San Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Segretario di Stato Territorio, ambiente e agricoltura |
Il presente accordo si compone di n. 5 pagine ed è sottoscritto con firma digitale.