CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DI BRIANZABIBLIOTECHE PER LA DURATA DI 48 MESI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8882645E87
Sommario
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
Art. 2 - VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 3
Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art. 4 - CORRISPETTIVO (VERIFICARE) 4
Art. 5 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA 5
Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 5
Art. 7 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 6
Art. 8 - ORDINI, CONSEGNE, RESI 7
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO 7
Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 9
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 13 - CESSIONE DI CONTRATTO, DEL CREDITO – SUBAPPALTO 11
Art. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE 12
Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA 13
Art. 18 - ASSICURAZIONE VEDI ARTICOLO 49 regolamento dei contratti 14
Art. 19 - STIPULAZIONE CONTRATTO - FORMA, SPESE, IMPOSTE E TASSE 15
Art. 20 - RICHIAMO NORME GENERALI 15
Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
Art. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 16
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0168942/2021 del 20/09/2021 09:42:04, classifica 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)»
Documento firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 20/09/2021.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura in numero e tipo indeterminato, eventualmente in più copie, di audioregistrazioni su supporto CD e risorse audiovisive su supporto DVD e Blu-ray, nonché i relativi servizi accessori minimi garantiti connessi occorrenti, così come meglio definiti dagli art. 7,8 e 9 tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line riservata alle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE.
Il presente capitolato descrive:
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti attuativi (o applicativi) sino all’eventuale raggiungimento dell’importo previsto dall’accordo stesso;
- le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto a favore di BRIANZABIBLIOTECHE.
Le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE, ad oggi, sono:
Albiate, Barlassina, Besana in Brianza, Biassono, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Briosco, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Monza (Civica, Ragazzi, San Xxxxxxx, San Xxxxx, Xxxxxxx, Triante, Parco), Muggiò, Nova Milanese, Xxxxxx, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Xxxxxxx, Verano Brianza, Villasanta. Il Comune di Monza, come stabilito dalla Convenzione di BRIANZABIBLIOTECHE, è il “Comune Capofila”.
Il numero delle biblioteche interessate alla suddetta fornitura potrà variare nel corso della durata contrattuale, considerando comunque sempre un minimo di 6 (sei) biblioteche per ogni anno.
Il contratto attuativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro.
Le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno affidate e specificate di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le forniture, previa sottoscrizione con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dall’ Accordo Quadro.
I contratti applicativi avranno la forma di lettera d’ordine, dovranno essere sottoscritti digitalmente sia dalla Stazione appaltante (all’atto della trasmissione) sia dall’appaltatore (all’atto della ricezione) e si intenderanno conclusi all’atto della trasmissione di ritorno da parte dell’Appaltatore del relativo modulo/lettera d’ordine controfirmato digitalmente, che deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione.
Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun contratto applicativo nella forma di lettera d’ordine, da inviare a cura del R.U.P., a mezzo PEC all’Appaltatore, a seguito di esecutività della determinazione, e che conterrà di regola le seguenti indicazioni:
• CIG;
• CIG derivato;
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• Identificativo fornitura;
• data;
• descrizione sintetica;
• costo quantità unitaria;
• quantità complessiva;
• costo totale.
Il Responsabile Unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora in rapporto alla specifica tipologia della fornitura, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
L’Appaltatore risponderà verso la Stazione appaltante del risultato di quanto richiesto, rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione della fornitura, a provvedere alla esecuzione a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
L’Appaltatore riconosce che i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni ivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
Il mancato inizio della fornitura oggetto dei relativi contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo quadro si configura nel caso in cui il contratto applicativo non venga sottoscritto e restituito entro 7 giorni dalla data di trasmissione, come sopra riportato, e con la mancata attivazione delle utenze entro 7 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio dell’esecuzione (art. 7.2)
Tale inadempienza dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
Tutte le forniture (con le relative caratteristiche) sono vincolanti per l’Aggiudicataria e compresi nel prezzo risultante dalla percentuale di sconto applicata all’importo a base di gara. Pertanto, non potranno, in nessun caso e per nessuna ragione, essere richiesti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara (prezzo a base d’asta ribassato dallo sconto praticato.
Art. 2 - VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore complessivo dell’Accordo quadro è stato quantificato in via presuntiva sulla base di una valutazione degli acquisti effettuati nel corso dell’ultimo triennio, nonché frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di BRIANZABIBLIOTECHE, che utilizzerà l’Accordo quadro nell’arco temporale di durata del medesimo.
Tale importo è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto, dall’adesione all’Accordo quadro non discende alcun obbligo per la Stazione Appaltante di acquistare un quantitativo minimo di prodotti ovvero di raggiungere l’importo presunto di cui sopra.
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Il valore complessivo massimo stimato dell’Accordo quadro ammonta ad € 110.655,74 (IVA esclusa) di cui:
• € 98.360,66 (IVA esclusa) per la fornitura di materiale multimediale per 48 mesi;
• € 12.295,08 (IVA esclusa) per la fornitura di materiale multimediale per l’eventuale periodo di proroga di 6 mesi nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo quadro che è meramente presuntivo e l’Amministrazione non è obbligata a richiedere l’esecuzione delle prestazioni per l’intero valore contrattuale, rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di completa fruizione
Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sussistono rischi interferenziali, ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo quadro avrà la durata di 48 mesi o fino alla concorrenza massima del valore complessivo
massimo stimato dell’Accordo Quadro.
È previsto inoltre un eventuale periodo di proroga, per un periodo di sei mesi, in attesa della conclusione della nuova procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente in tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dalla presente procedura agli stessi patti e condizione o più favorevoli per la Stazione Appaltante. art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’esecuzione del contratto in via d’urgenza come dal combinato disposto dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dall’art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120/2020 e modificato con D.L. del 31/5/2021 n. 77 in G.U. Serie Generale n. 129 del 31/5/2021.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento le forniture richieste con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, queste andranno ultimate e l’appaltatore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi di qualsiasi genere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’Accordo quadro.
Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l’Aggiudicatario si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, fosse raggiunto
l’importo massimo spendibile indicato all’articolo 5 del presente Capitolato.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sommando il numero di materiale multimediale richiesto in ogni singolo Ordinativo di fornitura moltiplicato per il loro rispettivo prezzo determinato in base ai prezzi di listino o, in assenza, in base ai prezzi di catalogo, indicati dalle case di produzione del materiale multimediale oggetto degli Ordinativi di fornitura, venduti al pubblico e non resi al Fornitore, a cui sarà applicato il ribasso percentuale unico (sconto) offerto in sede di gara.
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Nella percentuale di sconto offerta si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni spesa che occorra al compimento della fornitura o all’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato tecnico e sarà applicata indistintamente a qualsiasi titolo e tipologia di materiale afferente alle categorie indicate all’articolo 6.
La percentuale di sconto offerta dal Fornitore in sede di gara e, quindi, applicata secondo le seguenti modalità:
a) sul prezzo di listino, espresso in Euro;
b) in mancanza del prezzo di listino, sul prezzo indicato dalla casa di produzione, espresso in Euro;
Per il materiale multimediale area non Euro dovranno essere indicati i prezzi nella valuta nazionale convertita in Euro.
Nel caso di prezzi inizialmente stabiliti in valute diverse dall’Euro, il Fornitore procede alla conversione in Euro applicando il tasso di riferimento “Euro – rilevazioni BCE” del giorno di emissione della fattura pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dal Fornitore per imballaggio, spedizione (nel percorso casa editrice – Fornitore – Stazione Appaltante), anche in dipendenza della variazione del tasso di cambio, dalla fase del preventivo alla fornitura.
Su richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà giustificare il prezzo applicato fornendo copia del listino utilizzato.
Sono a carico del Fornitore, pertanto, tutti i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nella sede di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi al deterioramento nel corso del trasporto stesso.
Nell’ambito del presente Accordo Quadro non sussiste un limite minimo di spesa per ciascun Ordinativo di Fornitura, che quindi potrà avere anche importi modesti; in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente garantita secondo le tempistiche e le modalità stabilite all’art. 9 del presente Capitolato.
Per l’intera durata dell’Accordo non è prevista alcuna modifica delle condizioni offerte in sede di gara. Non è prevista la revisione periodica del prezzo, in quanto i prezzi di commercializzazione del materiale oggetto della fornitura sono quelli riportati nel catalogo o listino di vendita del fornitore, vigente alla data di emissione dell’ordine e, quindi, costantemente aggiornato.
Art. 5 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo della fornitura può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del valore complessivo della fornitura. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016).
Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura, non in esclusiva, di materiale multimediale per le biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE. Nello specifico:
• Audioregistrazioni su supporto CD (pari a circa il 6% del totale della fornitura). Nello specifico dovranno essere forniti cd di musica italiana e straniera, di qualsiasi genere musicale, in numero e tipo indeterminato, anche in più copie;
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• Risorse audiovisive su supporto DVD e Blu-ray (pari a circa il 94% del totale della fornitura). Nello specifico, dovranno essere fornite risorse audiovisive di editori italiani e/o stranieri, relative a ogni genere cinematografico, destinate ad adulti, ragazzi e bambini (film, documentari, titoli per bambini e ragazzi, serial e serie TV, cofanetti, antologie, ecc…) in numero e tipo indeterminato, anche in più copie.
Relativamente alla fornitura di risorse audiovisive su supporto DVD e Blu-ray, la suddivisione complessiva degli acquisti tra le diverse tipologie di supporti è stimata nella seguente percentuale: DVD 98% e Blu-ray 2%.
Si precisa che la distribuzione degli acquisti nelle diverse tipologie di materiale potrebbe subire lievi scostamenti da questi valori di riferimento.
Art. 7 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Gli acquisti saranno effettuati direttamente dalle singole biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario, di cui all’Art. 1, a seguito della lettera d’ordine sottoscritta dal R.U.P, con piena autonomia nella scelta dei titoli e nella frequenza e consistenza degli ordini, nei limiti delle quote stabilite e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.
L’Aggiudicatario deve garantire i seguenti servizi:
7.1 SERVIZIO NOVITÀ che consiste nella produzione di elenchi o nella segnalazione dei titoli più significativi, con cover e abstract, in uscita sul mercato nazionale;
7.2 SERVIZIO DI E-COMMERCE attraverso una piattaforma che consenta le operazioni di prenotazione, acquisto, gestione e monitoraggio ordini e che permetta:
• la disponibilità di tutte le informazioni utili alla predisposizione degli ordini: dati bibliografici e schede editoriali (titolo, autore, editore, collana, data di pubblicazione, abstract, immagine di copertina, prezzo), disponibilità, eventuali offerte;
• l’accesso all’area riservata di ciascun utente/biblioteca in modo sicuro e univoco: tramite invio di login e password e attraverso la composizione di almeno un “carrello” per ogni singola biblioteca con funzioni di prenotazione, eliminazione, modifica e conferma dell’ordine. L’attivazione delle utenze deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla di comunicazione di avvio dell’esecuzione;
• il controllo amministrativo degli ordini: verifica in tempo reale, per ogni singolo utente/biblioteca, dello stato degli ordini in corso, con l’indicazione dei tempi di evasione e segnalazione degli eventuali ritardi nella disponibilità di ciascun titolo e verifica degli ordini non evadibili; possibilità, inoltre, di accedere in qualsiasi momento allo Storico ordini;
• la gestione del budget di spesa: consultazione in tempo reale degli importi già fatturati, degli ordini già evasi o in corso di evasione, dei crediti residui; a tal riguardo, il sistema deve prevedere un meccanismo di blocco al raggiungimento del budget disponibile assegnato a ciascuna biblioteca;
• l’attivazione di un utente “amministratore” (per il referente di BRIANZABIBLIOTECHE) con diritto di lettura degli ordini di tutti gli utenti (biblioteche) e dei relativi budget disponibili ed eventualmente con la possibilità di visualizzazione cumulativa di dati d’acquisto e statistiche;
• accesso diretto ai documenti (elenco ordini, bolle, fatture) con la possibilità di effettuare stampe o estrazioni di file (nel formato da concordare);
• l’assistenza clienti, sia per gli utenti (biblioteche) sia all’utente amministratore.
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Art. 8 - ORDINI, CONSEGNE, RESI
Ciascuna biblioteca effettuerà, esclusivamente tramite il sito web dell’Aggiudicatario, le proprie richieste di fornitura, con cadenza regolare e continua, senza alcuna limitazione relativa alla frequenza degli ordini e alla quantità minima di documenti per ciascun ordine.
I tempi di evasione degli ordini non dovranno superare i 7 (sette) giorni lavorativi dal
ricevimento dell’ordine.
Qualora il materiale multimediale ordinato, o il relativo quantitativo, non fosse immediatamente disponibili, anche per cause indipendenti dalla volontà e diligenza del Fornitore, questi dovrà renderlo immediatamente noto al Comune di Monza, indicando i tempi entro i quali tali materiali saranno consegnati, eventualmente anche tramite più consegne autonome.
Il termine ultimo per la consegna del materiale multimediale non disponibile immediatamente non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data dell’Ordinativo di fornitura.
L’Aggiudicatario deve garantire una percentuale minima di evasione degli ordini non inferiore al 90% dei titoli ordinati.
Le consegne del materiale ordinato dovranno essere eseguite direttamente nelle sedi delle singole biblioteche, senza alcun costo aggiuntivo.
Le forniture sono soggette a controllo qualitativo e quantitativo da parte dei Responsabili delle biblioteche.
Le forniture non conformi, il materiale erroneamente ordinato e/o rovinato o fallato, anche se già catalogato, saranno restituite senza oneri aggiuntivi.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi (Ordinativi di fornitura).
I materiali che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti all’Ordinativo di fornitura emesso, saranno rifiutati dal Comune di Monza e dovranno essere ritirati a carico del Fornitore. In tal caso, il referente del Comune redigerà un verbale di constatazione da cui emergano i vizi riscontrati.
Il Fornitore dovrà farsi carico di sostituire i materiali rifiutati entro 5 (cinque) giorni solari dalla data della consegna rifiutata.
In ogni caso, la Stazione Appaltante segnalerà eventuali incongruenze o errori o danneggiamenti dei testi entro le 48 ore successive alla data della consegna.
In tali casi, il Fornitore sarà tenuto a ritirare i materiali non conformi e a sostituirli entro 5 (cinque) giorni solari dalla data della segnalazione.
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO
L’appaltatore dovrà mantenere costantemente aggiornato il proprio catalogo e comunicare preventivamente all’Amministrazione, con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo, qualsiasi intervento di modifica tale da pregiudicarne l’accessibilità, nonché, nel minor tempo possibile, eventuali guasti o malfunzionamenti che ne inibiscano l’accesso e il funzionamento.
In seguito all’aggiudicazione, il Fornitore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo
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del Referente del servizio, che dovrà collaborare con il Referente interno di BRIANZABIBLIOTECHE e con il personale delle strutture bibliotecarie del Sistema preposto agli acquisti.
Al fine di non creare disservizi l’Aggiudicatario dovrà garantire la suddetta fornitura
ininterrottamente per tutta la durata del contratto, garantendo i seguenti requisiti:
• uptime della piattaforma non inferiore al 95% del tempo utile in cui il servizio offerto sarà disponibile ed accessibile ai suoi utenti;
• capacità del servizio in termini di carico o di numero di utenti massimi che possono accedere al servizio e le opzioni per poter espandere questo numero;
• sicurezza del dato e regolamentazione del suo accesso, protezione del dato, livelli di crittografia, politiche di backup, permessi di accesso e consultazione del dato, conformità alle normative vigenti, modalità e tempi di comunicazione del provider in caso di data breach.
L’appaltatore deve garantire che la piattaforma online sia consultabile e pienamente utilizzabile da tutti browser di navigazione più comuni (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer).
I dati acquisiti dall’affidatario per e nell’espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto (indicare periodicità) al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.
L’appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione della fornitura, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune e pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
L’appaltatore, permanendo lo stato di emergenza sanitario dovuto al Covid-19 o ad altre situazioni similari di emergenza sanitaria che dovessero verificarsi, è tenuto:
- a dare attuazione al protocollo di sicurezza anticontagio aziendale adottato sulla base delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, così come integrato il 24 aprile u.s., e nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, redatto a cura dell’INAIL;
- applicare e incrementare ulteriori procedure, che si rendessero necessarie a seguito degli indicatori epidemiologici, che verranno rilevati, al fine di rimodulare le misure contenitive già intraprese posto che il quadro epidemiologico nazionale delle infezioni da COVID-19 è in continuo cambiamento;
- ad avviare, in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi atte a prevenire il rischio di diffusione dell’epidemia;
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- ad osservare eventuali provvedimenti di contenimento del coronavirus intrapresi emanati dalla Stazione Appaltante e rivolte a soggetti esterni, che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali dell’Ente;
- a dotare, di conseguenza, i propri dipendenti, addetti al servizio in oggetto, delle mascherine e degli altri dispositivi di sicurezza individuali conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, tenuto anche conto della mansione affidata.
La mancata ottemperanza alle prescrizioni citate, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina ope legis la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Comune di Monza, Ente Capofila, per conto di BRIANZABIBLIOTECHE:
- provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto;
- svolge il ruolo di utente amministratore (coordinatore del sistema bibliotecario) con diritto di lettura e di modifica degli ordini degli utenti (biblioteche) e dei relativi budget disponibili;
- definisce e comunica al fornitore il budget a disposizione per ogni singola biblioteca per
l’acquisto del materiale;
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.
Ogni Biblioteca del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE:
- provvede autonomamente attraverso la piattaforma del fornitore agli ordini del materiale con riferimento esclusivo alla propria biblioteca e al budget assegnato;
- riceve la fornitura e provvede al controllo del materiale ordinato;
- seleziona il materiale errato, danneggiato o difettoso e provvede alla restituzione al fornitore.
Art. 11 - PENALITÀ
Qualora si verificassero irregolarità nell'esecuzione della fornitura o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si riserva di applicare penali.
Nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verranno applicate penali per i ritardi e inadempienze, comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113bis del Codice dei Contratti nei casi, di seguito riportati:
a) per ogni giorno di sospensione della fornitura imputabile all’appaltatore e non
preventivamente comunicato/autorizzato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille;
b) per ogni giorno di ritardo accertato nella consegna del materiale, sarà applicata una penale pari allo 0,8 per mille;
c) in caso di mancata sostituzione del materiale rovinato, fallato, erroneamente ordinato e per mancati resi per le forniture non conformi (articolo 8) sarà applicata una penale pari allo 0,8 per mille;
d) in caso di guasti e/o malfunzionamenti che impediscono l'accesso al catalogo online, per ogni giorno di mancato accesso sarà applicata una penalità pari allo 0,5 per mille.
e) inadempimenti rispetto a quanto previsto dall’art. 9: penale pari all’1 per mille;
f) altri casi previsti dal capitolato: penali pari al 0,5 per mille.
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Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà formalmente contestata a mezzo di comunicazione scritta. L’Aggiudicatario potrà presentare le sue controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
Le penali non si applicano se le inadempienze sono dovute a cause non imputabili al Fornitore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto al referente della Stazione Appaltante le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura.
Il Fornitore è comunque tenuto alla restituzione delle somme fatturate e pagate dalla Stazione appaltante e sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale è facoltà della Stazione appaltante proporre la risoluzione del contratto e l’esecuzione in danno.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore indipendentemente da qualsiasi
contestazione, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del fornitore.
Resta inteso che l’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze del fornitore.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto (sia per Accordo quadro sia per contratti attuativi) è disciplinata
dall’art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni del Codice civile.
Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:
a) Per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
b) cessione del contratto, anche parziale;
c) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
d) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 12 del capitolato;
f) irrogazione delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
g) ritardo nell’inizio della gestione della fornitura (vedi articolo 1);
h) modifiche sostanziali e/o significative variazioni delle forniture prestate rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
i) cessione dell’azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
j) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore per oltre 15 giorni lavorativi (lettera a) art. 11);
k) nel caso di ritardo accertato nella consegna del materiale per oltre 15 giorni lavorativi (lettera b) art. 11);
l) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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m) violazioni della normativa in materia di sicurezza;
n) mancata osservanza da parte dell’appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, compresi eventuali subappaltatori, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
o) violazione del Codice etico adottato dal Comune di Monza e accettato dall’appaltatore al momento della partecipazione alla gara quale condizione indispensabile ai fini dell’affidamento del contratto;
p) gravi e reiterate violazioni e inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato;
q) altre cause di risoluzione previste dal presente capitolato.
r) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di avvalersi della clausola risolutiva espressa, trasmessa via PEC.
È in ogni caso fatta salva l’applicazione delle penali e il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 13 - CESSIONE DI CONTRATTO, DEL CREDITO – SUBAPPALTO
È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte i servizi di cui al presente capitolato pena la risoluzione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.
L’eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 13,
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 co.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.
Art. 14 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a
quanto segue:
-prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
-spese sostenute dall’Appaltatore;
-un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano convenzioni ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.
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488/1999 per il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l’Amministrazione rispetto a quelli del presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, l’Amministrazione, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 15 - PAGAMENTI
La fatturazione degli acquisti, su base mensile, deve essere intestata al Comune di Monza e deve prevedere la suddivisione per biblioteche.
Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio dell’Amministrazione Comunale di Monza UF3A7H.
Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG) e il CIG derivato.
Per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa.
La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente.
In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà
sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi
tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il pagamento della fornitura, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Art. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario della Ditta aggiudicataria, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Amministrazione
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entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a copertura degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva secondo gli importi e le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:
• che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
• l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Monza” e intestate
all’Appaltatore.
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del con-tratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completa-mento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
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collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.
La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di accettazione del servizio.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contradditorio.
Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato
alla costituzione di ulteriore garanzia.
Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art. 18 - ASSICURAZIONE.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’appaltatore.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Monza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.
In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d’Appalto, per le quali l’appaltatore dovrà rispondere integralmente, l’appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative
• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto; Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
L’appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Monza copia della polizza di cui sopra prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire alla Stazione Appaltante prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.
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In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.
In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l’attività di esecuzione dell’attività svolta per conto del Comune di Monza. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso.
L’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Monza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Monza di ogni sviluppo in merito.
L’appaltatore, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla esecuzione della Concessione, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico
dell’appaltatore.
Art. 19 - STIPULAZIONE CONTRATTO - FORMA, SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con l’intervento dell’Ufficiale Rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti.
Sono a carico del Concessionario le spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli e ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura, per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
I singoli contratti applicativi (o attuativi) derivanti dall’Accordo quadro avranno la forma di lettera d’ordine come precisato nell’art. 1 del presente Capitolato.
Art. 20 - RICHIAMO NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa espresso rinvio al contratto, alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l’esecuzione del contratto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.
Art. 21 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto in argomento sono devolute alla
competenza esclusiva del Foro di Monza.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’Aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le
prestazioni contrattuali.
È in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
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L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza
DPO | P.IVA | Via/Piazza | CAP | Comune | Nominativo del DPO |
LTA S.r.l. | 14243311009 | Conciliazione, 10 | 00000 | Xxxx | Xxxxxxxx Xxxxx |
Art. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Servizio Sistemi Bibliotecari.
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